Sostituita. basate sul web

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sostituita. basate sul web"

Transcript

1 Gennaio Info IVA 16 concernente il settore Assicurazioni Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220) IVA Imposta sul valore aggiunto LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull assicurazione contro gli infortuni (RS ) LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull assicurazione malattie (RS ) LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d assicurazione (RS ) lett. lettera LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull imposta federale diretta (RS ) LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (RS ) n. numero N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVA OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) OPI Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (RS ) RS Raccolta sistematica del diritto federale SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %. Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %. Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Novembre 2011

3 Assicurazioni Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull OIVA, entrambe entrate in vigore il 1 gennaio 2010, ed è valevole dal 1 o gennaio 2010, tenuto comunque conto delle regolamentazioni contenute nell info IVA Prassi dell AFC: applicabilità temporale. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre Le spiegazioni contenute nella presente pubblicazione dovrebbero permettere ai contribuenti (e ai loro rappresentanti) di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA. La presente info IVA pone l accento e fornisce informazioni specifiche al settore delle assicurazione e si occupa principalmente dell interpretazione dell articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA. Essa si rivolge in particolare agli istituti e società di assicurazione privati e pubblici, così come ai riassicuratori e agli agenti o intermediari d assicurazione indipendenti. Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione o deduzione dell imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA. Un numero d identificazione univoco delle imprese (IDI) è stato introdotto con l entrata in vigore, il 1 gennaio 2011, della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d identificazione delle imprese (LIDI; RS ). L IDI, al quale viene aggiunto il complemento IVA, sostituisce il vecchio numero IVA (designato nella presente pubblicazione con N.IVA). Il formato di questo nuovo numero si basa sull IDI, CHE , che viene completato dal suffisso IVA, per esempio: CHE IVA. Per ridurre i costi di adattamento sopportati dalle imprese, entrambi i numeri possono essere utilizzati indifferentemente dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre In caso di utilizzo del nuovo N.IVA, il vecchio può anche figurare come numero di riferimento (F p. es. N.Rif. sul rendiconto IVA). 3

4 Info IVA 16 concernente il settore 4

5 Assicurazioni Indice delle materie 1 Prestazioni escluse dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA) Principio Operazioni di assicurazione Supplementi su premi di assicurazione Cifre d affari in materia di riassicurazione Agente o intermediario d assicurazione Attività tipica della professione Provvigioni degli assicuratori Prestazioni imponibili Garanzie di fabbricazione o garanzie dei prodotti Prestazioni d incasso Compiti amministrativi ( attività di back office ) Finder s fee Trattamento dei sinistri Acquisto di prestazioni di imprese con sede all estero Casi speciali Pluralità di prestazioni Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) Prestazioni principali e accessorie (art. 19 cpv. 4 LIVA) Pagamenti derivanti da contratti di assicurazione Pagamenti in caso di sinistro Pagamenti effettuati allo scioglimento dei contratti d assicurazione Acquisto e vendita di beni provenienti da sinistri Per la parte lesa Per l assicuratore Coassicurazione Assicurazione per conto altrui e rifatturazione di premi d assicurazione Vendita del prodotto d assicurazione di un terzo assicuratore Attività amministrative effettuate in applicazione di speciali disposizioni di legge Istituti particolari nel settore delle assicurazioni Trasferimento di un portafoglio assicurativo

6 Info IVA 16 concernente il settore 5 Rendiconto con l AFC Base di calcolo e aliquote d imposta Fatturazione e deduzione dell imposta precedente Determinazione approssimativa Principio Forfait settoriali specifici per la deduzione dell imposta precedente e altre semplificazioni per imprese di assicurazione Aliquote saldo e aliquote forfetarie Contabilità e obbligo di conservazione dei libri contabili e giustificativi Parte relativa alla cifra d affari Acquisto di prestazioni di imprese con sede all estero Parte relativa all imposta precedente Riconciliazione della cifra d affari e dell imposta precedente Allegato I 7 Prestazioni imponibili Esempi di forniture imponibili nel settore delle assicurazioni Esempi di prestazioni di servizi imponibili nel settore delle assicurazioni Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA) Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo dell esecuzione dell attività (art. 8 cpv. 2 lett. c e d LIVA) Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA): Prestazioni di servizi relativi a un fondo Allegato II 8 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all estero Esempi di prestazioni che nel settore delle assicurazioni vanno dichiarate quale acquisto di prestazioni di imprese con sede all estero Esempi di prestazioni che nel settore delle assicurazioni non vanno dichiarate quale acquisto di prestazioni di imprese con sede all estero

7 Assicurazioni 1 Prestazioni escluse dall imposta (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA) 1.1 Principio Sono escluse dall imposta e non danno pertanto diritto alla deduzione dell imposta precedente le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all attività di agente o di intermediario d assicurazione. Secondo l articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA, l opzione non è possibile per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all attività di agente o di intermediario d assicurazione. Di conseguenza, l IVA che grava le forniture e le prestazioni di servizi, come pure le importazioni di beni utilizzati per conseguire simili operazioni escluse dall imposta sul territorio svizzero o all estero non può essere dedotta a titolo d imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA e art. 60 OIVA). Questo principio vale anche per l impresa assoggettata come contribuente in seguito alla realizzazione di altre prestazioni. È considerato luogo delle prestazioni di servizi di assicuratori e riassicuratori, come pure di agenti e intermediari d assicurazione, quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora (art. 8 cpv. 1 LIVA). Le prestazioni di servizi nel settore assicurativo, che secondo l articolo 8 capoverso 1 LIVA valgono effettuate all estero, non soggiacciono all imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero e non legittimano la deduzione dell imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA e art. 60 OIVA). 1.2 Operazioni di assicurazione Si è in presenza di un operazione di assicurazione secondo l articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA quando sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni: si è in presenza di un rischio o di un pericolo; il prestatore (assicuratore) si assume il rischio o il pericolo (prestazione); per questo lo stipulante paga un premio (controprestazione); la prestazione è indipendente; il rischio è compensato in base a principi statistici (esercizio di un attività pianificata). 7

8 Info IVA 16 concernente il settore Il termine assicurazione comprende tutti i settori di assicurazione, in particolare: l assicurazione delle persone per esempio l assicurazione sulla vita, l assicurazione contro gli infortuni, l assicurazione malattia; l assicurazione di cose e del patrimonio per esempio l assicurazione contro gli incidenti, i danni elementari e gli altri danni, l assicurazione contro i furti, l assicurazione responsabilità civile, l assicurazione contro i rischi o in riduzione dei rischi nell ambito dei crediti (insolvenza in genere, credito d esportazione, prestito ipotecario ecc.), cauzioni e altre perdite finanziarie (rischi professionali, perdite di guadagno ecc.); la protezione giuridica; gli altri rapporti assicurativi prescritti da leggi per esempio l assicurazione contro le malattie in conformità della LAMal oppure assicurazioni cantonali di immobili. Le operazioni di assicurazione sono realizzate in particolare da imprese di assicurazione di diritto privato sottoposte alla LSA per il corrispondente ramo assicurativo, che hanno ricevuto un autorizzazione o che non sottostanno alla sorveglianza o ne sono esonerati (art. 2 cpv. 1 lett. a, b e d; art. 2 cpv. 2 lett. a e b; art. 2 cpv. 3 e art. 3 cpv. 1 LSA). Realizzano parimenti operazioni di assicurazione le persone giuridiche di diritto privato o pubblico che esercitano l assicurazione sociale malattie o infortuni e che sono riconosciute o iscritte come tali (art. 12 LAMal risp. art. 68 LAINF). Tra le operazioni ai sensi dell articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA rientrano anche le operazioni degli istituti di previdenza professionale (art. 37 OIVA). L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI), l assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l indennità per perdita di guadagno (IPG) rientrano nell articolo 21 capoverso 2 numero 8 LIVA in qualità di istituzioni di sicurezza sociale. Se un impresa offre, dietro controprestazione, a un numero indeterminato di terzi (p. es. membri o clienti di un viaggio) l assunzione, in proprio nome, di un rischio e per questo rischio si assicura tramite un assicurazione collettiva per danni causati da terzi presso un impresa di assicurazioni, il premio che essa fattura in proprio nome ai terzi è escluso dall imposta qualora sono adempiti i presupposti menzionati alla cifra

9 Assicurazioni Un attività di consulenza fatturata separatamente vale come prestazione accessoria a una prestazione d assicurazione esclusa dall imposta solo se è in relazione alla stipulazione di un contratto d assicurazione o a una modifica di un contratto d assicurazione (F cifra 4.1.2). Costituisce controprestazione per una prestazione assicurativa il valore patrimoniale che dev essere corrisposto all assicuratore per l adempimento della prestazione assicurativa (art. 3 lett. f LIVA). Essa comprende per esempio: premi, contributi e supplementi (F cifra 1.3); supplementi per la fatturazione rateale dei premi; tasse per l allestimento della polizza assicurativa (p. es. in caso di perdita); emolumenti per rischi di cambio (cambio valuta per assicurazioni con due differenti valute); emolumenti per modifiche contrattuali prima della scadenza di un anno; emolumenti prelevati per la sospensione di assicurazioni e per le spese di diffida. In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA e art. 26 OIVA). Sono considerati persone strettamente vincolate i titolari di partecipazioni determinanti in un impresa (superamento del valore soglia secondo l art. 69 LIFD oppure corrispondente partecipazione a una società di persone) o le persone a loro vicine (art. 3 lett. h LIVA; F info IVA Quote private e Base di calcolo e aliquote d imposta ). 1.3 Supplementi su premi di assicurazione I supplementi che l assicuratore riscuote dal suo stipulante contemporaneamente ai premi stessi non costituiscono una propria operazione di assicurazione, ma unicamente una partita di giro, se: lo stipulante è, senza contropartita, debitore per legge di tali supplementi (p. es. quale detentore di veicoli a motore); l assicuratore trasmette questi supplementi a terzi (p. es. a un fondo); e il supplemento è definito come tale e menzionato separatamente nel conteggio dei premi. 9

10 Info IVA 16 concernente il settore N Se queste caratteristiche non sono adempite cumulativamente, l importo complessivo fatturato allo stipulante è considerato una controprestazione per prestazioni assicurative escluse dall imposta realizzate in proprio nome dall assicuratore, che può comportare una correzione della deduzione dell imposta precedente. Il destinatario (p. es. fondo) di tali importi non deve imporli, poiché non si verifica un rapporto di prestazioni con il rispettivo assicuratore. Esempio 1 I premi supplementari a copertura delle spese per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che gli assicuratori LAINF riscuotono dallo stipulante e riversano alla SUVA per la gestione (art. 87 LAINF, art. 91 OPI). Esempio 2 I contributi per la prevenzione degli infortuni che gli assicuratori sulla responsabilità civile riscuotono dallo stipulante, unitamente ai premi d assicurazione, e riversano al corrispondente fondo (art. 1 della legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale [RS ]). 1.4 Cifre d affari in materia di riassicurazione Le operazioni di riassicurazione escluse dall imposta sono realizzate dagli istituti che si impegnano, contro versamento di una controprestazione, nei confronti di un altro assicuratore (assicuratore diretto o primo assicuratore e riassicuratore) ad assumere una parte del rischio di quest ultimo. La nozione istituto comprende anche fondi o fondazioni alimentati da diversi assicuratori al fine di assumere un grande rischio. 1.5 Agente o intermediario d assicurazione Attività tipica della professione Gli agenti o intermediari d assicurazione sono persone fisiche o giuridiche che agiscono nell interesse di assicuratori o potenziali stipulanti e offrono e/o stipulano contratti d assicurazione oppure effettuano atti preparatori per la conclusione dei contratti. Quest attività tipica della professione comprende anche la gestione dei contratti d assicurazione dei nuovi stipulanti o di quelli esistenti (verifica del portafoglio assicurativo), la liquidazione dei casi di assicurazione (trattamento dei sinistri) e la successiva assistenza degli stipulanti, che comporta eventuali nuovi contratti o l adattamento di contratti esistenti alle nuove circostanze. I compensi possono consistere in provvigioni di stipulazione, provvigioni di portafoglio, superprovvigioni ecc., oppure sono stabiliti a seconda del tempo impiegato. 10

11 Assicurazioni L attività tipica della professione comprende: la determinazione della necessità assicurativa (analisi dei rischi, elaborazione di un concetto per la gestione dei rischi); la definizione delle esigenze relative alle condizioni d assicurazione; la gara d appalto e la valutazione delle offerte, il confronto dei prezzi e delle prestazioni; le trattative con gli assicuratori rispettivamente con gli stipulanti; l elaborazione e il controllo dei documenti contrattuali; la verifica corrente del concetto; il sostegno nel trattamento dei casi di sinistro; l incasso dei premi, in relazione al proprio portafoglio assicurativo. Un contratto concluso precedentemente con l assicuratore o con il cliente non costituisce un presupposto imprescindibile per comprovare un attività di agente o intermediario d assicurazione. Nel caso di strutture a più livelli (sottoagenti, sottointermediari) l esclusione dall imposta vale per tutti i prestatori della catena che effettuano un attività tipica della professione di agente o di intermediario d assicurazione, indipendentemente con chi hanno concluso un contratto. Per poter comprovare un operazione esclusa dall imposta si consiglia la conservazione di documenti scritti (fatture, contratti, note di credito ecc.) dai quali risulti in modo inequivocabile che il compenso è in funzione dell attività di agente o intermediario d assicurazione, e ciò indipendentemente che il pagamento sia effettuato dall assicuratore, dallo stipulante o da un terzo (agente d assicurazione). L iscrizione nell apposito segmento del registro degli intermediari assicurativi (cfr. oppure la subordinazione a una corrispondente legge in materia di sorveglianza all estero costituisce solo un indizio riguardo all attività di agente o intermediario d assicurazione. Sono parimenti escluse dall imposta le prestazioni tipiche della professione svolte da agenti e intermediari d assicurazione in relazione a prestazioni di istituti di previdenza professionale (2 pilastro; art. 37 OIVA). Ciò vale anche per le prestazioni nell ambito della previdenza libera (assicurazione sulla vita; 3 pilastro). Esempio 1 La Assicurazioni SA ha stipulato contratti di cooperazione con due assicuratori mobiliari e un assicuratore vita, che consentono di vendere i loro prodotti d assicurazione tramite altri terzi sottoagenti. Questi ultimi sono in contatto con i clienti. La provvigione che la Assicurazioni SA percepisce dagli assicura- 11

12 Info IVA 16 concernente il settore tori è esclusa dall imposta. Lo stesso vale per la provvigione percepita da un sottoagente. Esempio 2 L assicuratore Y con sede a Londra (GB) vende i suoi prodotti d assicurazione sul continente tramite la società Z con sede in Germania. Quest ultima ha stipulato a sua volta contratti di collaborazione in ogni Paese con un agente generale G. L intermediaria X Sagl, iscritta nel registro degli intermediari d assicurazione fra l altro per il settore Assicurazioni trasporto merci, è incaricata da un importante impresa di verificare il suo portafoglio assicurativo e di proporre eventuali nuove soluzioni. Al termine dell esame, si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto d assicurazione con l assicuratore Y che la X Sagl conclude attraverso l agente generale G in Svizzera. Le provvigioni che la X Sagl percepisce da G (iscrizione nel registro, nota di credito) sono escluse dall imposta senza diritto alla deduzione dell imposta precedente. Le provvigioni che G percepisce da Z (contratto con Z, note di credito) non soggiacciono all imposta sul territorio svizzero, siccome la destinataria della prestazione (Z) ha la sua sede all estero. In conformità dell articolo 60 OIVA, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell imposta precedente sulle prestazioni a monte di questa provvigione (opzione non ammessa). Le prestazioni che non sono effettuate nell ambito di un attività tipica della professione di agente o di intermediario d assicurazione non rientrano nell esclusione dall imposta secondo l articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA. Non rientrano nell attività tipica della professione in particolare: il procacciamento o l apporto di clienti, non finalizzato alla conclusione di un contratto d assicurazione (F cifra 2.4 finder s fee); la semplice attività di consulenza Provvigioni degli assicuratori L intermediario d assicurazione procura su mandato dei suoi clienti (stipulanti) i contratti d assicurazione loro congeniali. Nella maggior parte dei casi, l intermediario è rimunerato, sotto forma di provvigioni, per le sue prestazioni non dai suoi clienti, bensì dagli assicuratori. La mediazione di uno stipulante a un assicuratore nell ambito di un contratto d intermediazione è una prestazione che rientra nell attività tipica della professione di un intermediario, ragion per cui le provvigioni non soggiacciono all imposta. 12

13 Assicurazioni L intermediario d assicurazione che trasferisce parzialmente o interamente al suo cliente la provvigione incassata è autorizzato a portare in deduzione questo importo, a titolo di diminuzione della controprestazione, dall onorario pattuito con il suo cliente per l assistenza prestata. La diminuzione della controprestazione riguarda esclusivamente il rapporto di prestazione tra l intermediario d assicurazione e il suo cliente. Di conseguenza, l intermediario d assicurazione dovrà registrare questi importi nella propria contabilità in conti separati diminuzione dei ricavi suddivisi in clienti domiciliati o con sede in territorio svizzero e clienti esteri. Se invece, in caso di contratto di mediazione, le provvigioni non sono riversate al cliente oppure gli sono versate sulla base di un altro rapporto contrattuale che non riguarda l attività di intermediario d assicurazione, l intermediario d assicurazione non può far valere nessuna diminuzione della controprestazione nei confronti del suo cliente. Il cliente (stipulante) non deve imporre le provvigioni che gli sono riversate. Tuttavia, se l onorario risulta imponibile (p. es. prestazione di consulenza) e il cliente ha effettuato la deduzione dell imposta precedente, l erogazione della provvigione va trattata quale diminuzione della controprestazione e, di conseguenza, occorre adeguare in modo corrispondente la deduzione dell imposta precedente (art. 41 cpv. 2 LIVA). 2 Prestazioni imponibili 2.1 Garanzie di fabbricazione o garanzie dei prodotti Se un impresa garantisce verso pagamento di una controprestazione supplementare una prestazione nel caso di danno, per i prodotti che essa fabbrica o fornisce (p. es. una proroga della durata di garanzia per i difetti dei materiali) non si verifica una prestazione assicurativa indipendente esclusa dall imposta, bensì una prestazione accessoria che condivide il trattamento fiscale della prestazione principale, ossia la fornitura di prodotti (F cifra 4.1.2). 2.2 Prestazioni d incasso Se un assicuratore incarica un terzo (subappaltatore o personale ausiliario) dell incasso del suo credito (premi di assicurazione) e il terzo deve rendere conto all assicuratore di ogni singolo pagamento del cliente (stipulante dell assicurazione o assicurato), il terzo compie un autentica prestazione d incasso. Egli deve imporre unicamente la controprestazione per la prestazione d incasso, indipendentemente se la stessa è compensata con il premio di assicurazione incassata per conto dell assicuratore, oppure se è bonificata 13

14 Info IVA 16 concernente il settore separatamente. L assicuratore non ha il diritto alla deduzione dell imposta precedente, poiché utilizza la prestazione per realizzare un operazione di assicurazione esclusa dall imposta. N Le prestazioni d incasso da parte di agenti o intermediari d assicurazione, eseguite nell ambito del proprio portafoglio assicurativo, sono escluse dall imposta (F cifra 1.5.1). 2.3 Compiti amministrativi ( attività di back office ) Se un assicuratore conferisce a un terzo (subappaltatore o personale ausiliario) l esecuzione di lavori amministrativi verso controprestazione (attività di back office), tale terzo non realizza operazioni di assicurazione e non agisce nemmeno in qualità di agente d assicurazione. Egli esegue prestazioni di servizi imponibili all aliquota normale. N Le prestazioni back office da parte di agenti o intermediari d assicurazione, eseguite nell ambito del proprio portafoglio assicurativo, sono escluse dall imposta (F cifra 1.5.1). Esempio 1 Fra una società madre e un affiliata esiste un contratto di collaborazione. In esso è convenuto che l affiliata continuerà a stipulare in suo proprio nome i contratti d assicurazione e la società madre svolgerà, verso controprestazione, le altre prestazioni nel settore delle assicurazioni per l affiliata (p. es. organizzazione della vendita, soluzione dei casi, calcoli matematici di genere assicurativo). Le prestazioni di servizi effettuate dalla società madre sono imponibili all aliquota normale. Esempio 2 Un assicuratore sulla vita attivo sul mercato con i suoi agenti d assicurazione incarica un terzo di svolgere le seguenti attività: trattamento delle richieste di assicurazione; valutazione dei rischi da assicurare; valutazione della necessità di effettuare esami medici; emissione, gestione e disdette delle polizze d assicurazione; trattamento delle modifiche di contratto e di tariffa; riscossione dei premi; trattamento dei casi di sinistro; fissazione e calcolazione delle provvigioni spettanti all agente d assicurazione; 14

15 Assicurazioni 2.4 Finder s fee svolgimento del ruolo di anello di congiunzione fra l assicuratore, gli agenti d assicurazione e i terzi. Queste prestazioni di servizi sono imponibili all aliquota normale. Esempio 3 Un datore di lavoro o un terzo indipendente è incaricato da un assicuratore contro gli infortuni o da un assicurazione malattia di organizzare e gestire, verso controprestazione, un centro di riferimento e d informazione per il suo personale. La relativa controprestazione è imponibile all aliquota normale (eccezione: F cifra 4.7). Esempio 4 Un assicuratore offre ai suoi clienti assicurazioni di responsabilità civile e assicurazioni casco. Egli vende questi prodotti per il tramite di un club automobilistico (il quale agisce da agente d assicurazione). Le commissioni che questo club riceve sono escluse dall imposta in conformità dell articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA. Inoltre, l assicuratore offre ai suoi clienti un assicurazione a copertura di guasti, incidenti o furti. Per incarico dell assicuratore, il club automobilistico gestisce il servizio telefonico e il servizio di soccorso stradale ecc. In questa situazione il club compie prestazioni di servizi imponibili all aliquota normale. Il fatto che, nel primo caso, il club automobilistico effettui prestazioni di agente d assicurazione escluse dall imposta non è rilevante per il trattamento fiscale dell attività di servizio telefonico e di soccorso stradale. Chi comunica a un assicuratore unicamente i nomi di possibili stipulanti, senza tuttavia agire nell ambito della conclusione dei contratti d assicurazione, non è considerato un agente o intermediario d assicurazione. Si è per contro in presenza di una prestazione di servizi nel settore pubblicitario o della messa a disposizione di informazioni. I relativi indennizzi denominati anche finder s fee secondo un espressione usata correntemente in inglese sono imponibili, indipendentemente dalla loro denominazione. Sono considerati finder s fee ad esempio gli indennizzi corrisposti 15

16 Info IVA 16 concernente il settore per la messa a disposizione di dati dei clienti, rispettivamente di informazioni raccolte (p. es. cartoteca clienti); a un garage che comunica a un assicuratore con sede in territorio svizzero soltanto i nomi degli acquirenti di automobili. 2.5 Trattamento dei sinistri Il trattamento dei sinistri (liquidazione dei danni) effettuata in nome e per conto di un terzo (p. es. assicuratore, fondo, associazione oppure SA) comprende di regola le seguenti prestazioni: apertura di un incarto; richiesta dei rapporti (di polizia, degli ospedali ecc.); contatti e corrispondenza con lo stipulante dell assicurazione e/o l assicurato, con la parte lesa e altre parti in causa; richiesta di patrocinio di un avvocato o di periti; accertamento dell ammontare dei danni, degli obblighi di prestazione e del volume delle prestazioni; pagamento alla parte lesa dell importo assicurato. L indennizzo che il mandatario (p. es. assicuratore, fiduciario oppure ispettore di sinistri indipendente) riceve per queste attività è imponibile all aliquota normale. N Il trattamento dei sinistri da parte di agenti o intermediari d assicurazione, eseguito nell ambito del proprio portafoglio assicurativo, è escluso dall imposta (F cifra 1.5.1). Esempio 1 Nell ambito di un evento dannoso che coinvolge diversi assicuratori, un assicuratore assume la responsabilità di gestire la liquidazione dei danni e per questo riceve un compenso che è imponibile all aliquota normale. Esempio 2 Un assicuratore esegue, su mandato di un assicuratore domiciliato all estero, la liquidazione del danno di responsabilità civile causato in Svizzera dal suo assicurato. La prestazione, di per sé imponibile, è considerata effettuata all estero ai sensi dell articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del 16

17 Assicurazioni destinatario) e non soggiace pertanto all IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero). I relativi costi legittimano la deduzione dell imposta precedente (art. 28 LIVA). 3 Acquisto di prestazioni di imprese con sede all estero Gli acquisti di prestazioni imponibili (prestazioni di servizi oppure forniture) di imprese con sede all estero non iscritte nel registro dei contribuenti in territorio svizzero vanno di principio imposte dal destinatario della prestazione (assoggettamento all imposta sull acquisto; art LIVA in relazione con gli art OIVA). Le operazioni di assicurazione non soggiacciono all imposta sull acquisto (art. 109 cpv. 1 OIVA). F Ulteriori informazioni riguardo a questo tema sono contenute nell info IVA Imposta sull acquisto. F Esempi di acquisti di prestazioni, usuali del settore, di imprese con sede all estero figurano nell allegato II. 4 Casi speciali 4.1 Pluralità di prestazioni Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate in modo unitario in base alla prestazione preponderante se sono effettuate in cambio di una controprestazione complessiva e il valore della prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA). Quindi, nel caso in cui operazioni di assicurazione escluse dall imposta sono offerte a un prezzo forfetario in combinazione con prestazioni imponibili e il valore delle prestazioni assicurative rappresenta almeno il 70 % della controprestazione complessiva, l esclusione dall imposta vale per tutta la combinazione di prestazioni. In tal caso, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA). N L articolo 19 capoverso 2 LIVA non è per contro applicabile nel caso in cui le prestazioni imponibili rappresentano un valore di almeno il 17

18 Info IVA 16 concernente il settore 70 %, poiché l imposizione (volontaria) di operazioni di assicurazione non è possibile (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA). In tal caso, le prestazioni imponibili e quelle escluse dall imposta vanno fatturate separatamente. Secondo l articolo 32 OIVA, la regola combinatoria del 70/30 % non è applicabile per determinare se, in caso di combinazioni di prestazioni, il luogo della prestazione si trova in territorio svizzero o all estero, né è applicabile alle prestazioni eseguite all estero. La regola combinatoria è invece applicabile al resto della combinazione, che include prestazioni, eseguite in territorio svizzero, imponibili a differenti aliquote e/o prestazioni escluse dall imposta. F Per ulteriori informazioni riguardo alla regola del 70/30 % vedi l info IVA Oggetto dell imposta Prestazioni principali e accessorie (art. 19 cpv. 4 LIVA) Le prestazioni accessorie sono prestazioni parziali strettamente correlate alla prestazione principale. La prestazione principale rappresenta in questo senso il vero e proprio nocciolo ed è in primo piano, mentre la prestazione accessoria è solo di secondaria importanza. Le prestazioni accessorie condividono la sorte fiscale della prestazione principale. La prestazione di consulenza nell ambito della stipulazione oppure nell ambito di una modifica o un adattamento di un contratto d assicurazione da parte di un assicuratore è una prestazione accessoria, pure esclusa dall imposta. Ciò vale anche in caso di fatturazione separata. La prestazione di consulenza è per contro imponibile all aliquota normale se non è parificabile alle attività tipiche della professione menzionate alla cifra Se la consulenza comprende sia prestazioni imponibili, sia prestazioni escluse dall imposta, si raccomanda la fatturazione separata. F Ulteriori informazioni riguardo alle prestazioni principali e accessorie sono contenute nell info IVA Oggetto dell imposta. 4.2 Pagamenti derivanti da contratti di assicurazione Pagamenti in caso di sinistro 18

19 Assicurazioni Gli indennizzi che l assicuratore paga allo stipulante dell assicurazione o all assicurato a seguito di un evento assicurato (pagamento del danno) non costituiscono per il destinatario contribuente una controprestazione e pertanto non vanno imposti Pagamenti effettuati allo scioglimento dei contratti d assicurazione Se un contratto d assicurazione è sciolto e l assicuratore paga all assicurato, ad esempio, il valore di riscatto dell assicurazione vita oppure se è effettuato un pagamento dalla riserva d invecchiamento delle assicurazioni malattie complementari, per il destinatario ciò non costituisce una controprestazione. 4.3 Acquisto e vendita di beni provenienti da sinistri Per la parte lesa Di principio, la parte lesa contribuente non deve imporre l indennizzo che riceve dall assicuratore per i danni subiti (F info IVA Oggetto dell imposta ). Se il bene è stato danneggiato solo parzialmente (p. es. veicolo accidentato o merci in magazzino), il bene rimane di regola di proprietà della parte lesa. Tuttavia, se il bene diventa di proprietà dell assicuratore, fra la parte lesa e l assicuratore, oltre a un pagamento assicurativo, si verifica anche una fornitura. Per la parte lesa contribuente l importo pagatogli rispettivamente computatogli per il bene danneggiato (p. es. valore della carcassa) è di principio imponibile. Questa fornitura è esclusa dall imposta in conformità dell articolo 21 capoverso 2 numero 24 LIVA, se: il bene è stato utilizzato unicamente per un attività esclusa dall imposta secondo l articolo 21 capoverso 2 LIVA e non si è optato per l imposizione delle corrispondenti prestazioni secondo l articolo 22 LIVA. Se il bene danneggiato diventa di proprietà dell assicuratore e, nel conteggio di risarcimento dell assicuratore alla parte lesa, non è attribuito alcun valore 19

20 Info IVA 16 concernente il settore alla carcassa, l intera prestazione assicurativa costituisce per la parte lesa un risarcimento del danno (senza alcuna quota imponibile). Non si verifica una fattispecie imponibile nemmeno se il bene indennizzato dall assicuratore viene a mancare alla parte lesa Per l assicuratore Per l assicuratore la rivendita in proprio nome del bene danneggiato a terzi (p. es. collaboratori o commercianti) è imponibile alla corrispondente aliquota, anche se si tratta di un bene usato a suo tempo dalla parte lesa contribuente unicamente per un attività esclusa dall IVA e il cui acquisto non le aveva dato diritto alla deduzione dell imposta precedente. In caso di fornitura imponibile, l assicuratore può dedurre l imposta precedente, se sono adempite le condizioni dell articolo 28 LIVA e se il diritto alla deduzione non è escluso secondo l articolo 29 LIVA. L assicuratore che ritira, senza aggravio dell IVA, un bene mobile usato accertabile nell ambito della liquidazione di sinistri (p. es. acquisto di un veicolo accidentato da un soggetto non contribuente) può effettuare la deduzione dell imposta precedente fittizia secondo l articolo 28 capoverso 3 LIVA, se rivende rispettivamente fornisce il bene a un acquirente in territorio svizzero. Quale base di calcolo dell imposta precedente fittizia non può essere utilizzato l importo corrisposto come risarcimento del danno. La base di calcolo è costituita dal valore effettivo del bene al momento della sua assunzione da parte dell assicuratore nell ambito della liquidazione di sinistri. Nel relativo conteggio va quindi indicato quale valore residuo (corrisponde al prezzo d acquisto) il valore effettivo del bene. Per l importo eccedente, la deduzione dell imposta precedente non è ammessa (art. 63 cpv. 3 lett. e OIVA). Il valore va stabilito in base a criteri economici. Ai fini fiscali, esso va calcolato in modo tale che non risultino perdite. Vanno considerati anche i costi che sorgono all assicuratore in relazione alla rivendita. Affinché non sia gravato di eccessivi oneri (art. 80 LIVA), l assicuratore non deve necessariamente procedere alla calcolazione per ogni singolo bene, ma può applicare valori forfetari. Una correzione della deduzione dell imposta precedente fittizia va intrapresa nell ambito della finalizzazione del periodo fiscale (art. 72 cpv. 1 LIVA), se la verifica in base ai citati criteri rileva che i valori forfetari applicati durante il periodo fiscale erano troppo elevati. N Se nel conteggio relativo al danno non viene indicato o compensato alcun valore, la deduzione dell imposta precedente fittizia non è ammessa. 20

21 Assicurazioni 4.4 Coassicurazione F Ulteriori informazioni riguardo alla deduzione dell imposta precedente fittizia sono contenute nell info IVA Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente, come pure nell info IVA concernente il settore Veicoli a motore. La retrocessione (restituzione) alla parte lesa di un bene o un valore materiale assicurato mediante rimborso della prestazione d assicurazione nel quadro della procedura inversa (p. es. quando un quadro rubato e ritrovato è offerto alla parte lesa contro rimborso della prestazione d assicurazione) non è una fornitura imponibile. Ciò vale anche se gli altri danni subiti in occasione del medesimo sinistro rimangono coperti dall assicurazione. In caso di coassicurazione (non regolamentata dalla LCA), diversi contratti giuridicamente indipendenti sono di regola riuniti in una polizza d assicurazione e ogni assicuratore assume una quota (quota di sottoscrizione) oppure un importo fisso della somma assicurata o del rischio assicurato. Ogni impresa di assicurazioni risponde unicamente per la propria parte della somma assicurata complessiva (nessuna solidarietà passiva). Lo scopo è la copertura comune di grandi rischi (ripartizione dei rischi in caso di forti somme assicurate), principalmente nel settore industriale. Con la cosiddetta clausola di riferimento la gestione del contratto è affidata a un cosiddetto assicuratore gerente. Questi rappresenta gli altri coassicuratori nei confronti dello stipulante, tratta il carteggio con lo stipulante, incassa i premi d assicurazione e liquida i sinistri. L obbligo di dichiarazione dello stipulante sussiste solo nei confronti dell assicuratore gerente e solo questi ha l obbligo di informare lo stipulante. Il compenso che i coassicuratori corrispondono all assicuratore gerente è imponibile all aliquota normale. 4.5 Assicurazione per conto altrui e rifatturazione di premi d assicurazione Secondo l articolo 16 LCA l assicurazione può essere conclusa per conto proprio o per conto altrui, con o senza designazione della persona del terzo assicurato. L assicurazione di terzi (assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi) concerne rapporti assicurativi in cui né lo stipulante né la sua proprietà formano oggetto del contratto. Nell assicurazione delle persone l assicurato e lo stipulante sono necessariamente due persone diffe- 21

22 Info IVA 16 concernente il settore renti; nell assicurazione di cose sono assicurati valori materiali che appartengono a terzi. Se uno stipulante procura a un terzo/assicurato (p. es. impiegato, membro o socio) una copertura assicurativa, fatturando la rispettiva controprestazione in proprio nome, di modo che lo stipulante copre presso un assicuratore il rischio di questo terzo (assicurato), il premio rifatturato con un eventuale supplemento è escluso dall imposta, a condizione che: esista un contratto d assicurazione (contratto collettivo o contratto individuale) stipulato con un assicuratore in merito al corrispondente rischio; l importo rifatturato sia designato come tale (p. es. premio assicurativo o contributo assicurativo). Il supplemento (p. es. per costi amministrativi) per la copertura assicurativa può essere fatturato in un importo complessivo (assieme al premio) o separatamente. Se i presupposti sono adempiti, sono esclusi dall imposta sia il premio assicurativo sia il supplemento. È irrilevante che si tratti di un importo unico o di importi ricorrenti. Un eventuale bonifico (p. es. partecipazione alle eccedenze, bonus o provvigione per ogni assicurato) effettuato dall assicuratore allo stipulante, in relazione al rapporto d assicurazione, è considerato per lo stipulante una diminuzione del costo dei premi. Sono trattati nello stesso modo i rimborsi effettuati dallo stipulante ai terzi/assicurati. Se, ad esempio nell ambito di un contratto leasing, la copertura assicurativa è rifatturata all assuntore del leasing senza designazione separata, l intero canone leasing costituisce una controprestazione imponibile; l assuntore del leasing può dedurre interamente l imposta fatturata, in conformità degli articoli 28 segg. LIVA. Esempio 1 Una società holding è incaricata da una sua consociata di stipulare in proprio nome un assicurazione immobiliare per l immobile aziendale che la consociata ha recentemente acquistato. Di conseguenza, la società holding integra questo immobile nella propria assicurazione collettiva, ossia essa stipula quest assicurazione in proprio nome per conto altrui. Essa fattura alla consociata le spese amministrative che ha sostenuto per concludere il contratto 22

23 Assicurazioni assieme al premio per l immobile che l assicuratore le ha fatturato. I successivi premi annuali li rifattura per pari importo (ossia senza supplemento). Sono esclusi dall imposta sia l importo fatturato per premi d assicurazione, sia le spese amministrative fatturate una tantum per aver procurato una copertura assicurativa. Esempio 2 Un agenzia viaggi stipula presso un assicuratore LSA un contratto d assicurazione collettivo concernente le spese d annullamento. Il premio ammonta a 14 franchi per cliente. Sono considerati terzi assicurati i clienti che a seguito della prenotazione di un viaggio tutto compreso hanno deciso di assicurare le spese di annullamento. Oltre al costo del viaggio tutto compreso, la fattura che l agenzia viaggi emette in proprio nome comprende anche il premio d assicurazione di 16 franchi e l indicazione dell assicuratore che si assume il rischio. Per l agenzia viaggi, l importo di 16 franchi, escluso dall imposta, comporta una correzione della deduzione dell imposta precedente secondo l articolo 29 capoverso 1 LIVA (F info IVA Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente ). 4.6 Vendita del prodotto d assicurazione di un terzo assicuratore L assicuratore A che, oltre ai propri prodotti, offre in proprio nome anche il prodotto dell assicuratore B effettua una prestazione esclusa dall imposta. Il premio fatturato da A all assicurato per la copertura del rischio è escluso dall imposta. È pure esclusa dall imposta la prestazione dell assicuratore A che, oltre ai propri prodotti, offre anche il prodotto dell assicuratore B, il quale stipula di seguito il contratto in suo proprio nome. La provvigione che l assicuratore B corrisponde all assicuratore A è esclusa dall imposta. 4.7 Attività amministrative effettuate in applicazione di speciali disposizioni di legge Non sono consideratì controprestazioni imponibili i rimborsi o gli indennizzi pagati ai datori di lavoro dalla SUVA o dagli istituti d assicurazione privati in conformità della LAINF per la copertura degli inconvenienti relativi ai pagamenti delle indennità. Essi vanno dichiarati alla cifra 910 del rendiconto IVA (F info IVA Rendiconto e versamento dell imposta ). 4.8 Istituti particolari nel settore delle assicurazioni 23

24 Info IVA 16 concernente il settore Chi riceve specialmente per legge importi in denaro per ridistribuirli a terzi senza effettuare proprie prestazioni non deve imporre questi importi e non diventa contribuente per questo motivo. Può diventare contribuente chi effettua prestazioni proprie imponibili. Esempio 1 L Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e il Fondo nazionale di garanzia (FNG) non devono imporre gli importi riscossi tramite gli assicuratori dei detentori di veicoli a motore, fintanto che non effettuano in cambio prestazioni imponibili. Esempio 2 La cassa suppletiva dell assicurazione contro gli infortuni deve sostenere le prestazioni assicurative previste dalle legge ai dipendenti infortunati, per i quali non è competente la SUVA, quando gli infortunati non sono stati assicurati dal loro datore di lavoro. La cassa suppletiva non deve imporre gli importi pagati dagli assicuratori. Tuttavia, se la cassa suppletiva incarica terzi di effettuare determinate attività (inchieste ecc.), questi terzi devono imporre all aliquota normale la controprestazione che ricevono per queste prestazioni, anche se allo scopo sono utilizzati gli importi pagati dagli assicuratori alla cassa suppletiva. Dal canto suo, la cassa suppletiva non può dedurre la relativa IVA a titolo d imposta precedente. Esempio 3 Gli assicuratori attivi in un determinato segmento (p. es. danni causati dagli elementi naturali) si uniscono per una migliore ripartizione dei rischi (p. es. società semplice o associazione). L unione (pool) raccoglie e amministra i premi ricevuti dai suoi membri (dedotto il 2 %), paga con essi i danni annunciati e liquidati dai suoi membri e rimborsa periodicamente agli stessi l importo rimanente, proporzionalmente ai loro contributi. Per quest attività l unione non diventa contribuente. I membri non devono imporre il rimborso proporzionale periodico. 4.9 Trasferimento di un portafoglio assicurativo 24

25 Assicurazioni Un impresa di assicurazione che trasferisce a un altra impresa di assicurazione un portafoglio totale o parziale, basato su un accordo contrattuale (art. 62 LSA) con tutti i diritti e obblighi, non compie una prestazione imponibile. Lo stesso vale anche per le transazioni transfrontaliere. 5 Rendiconto con l AFC 5.1 Base di calcolo e aliquote d imposta La base di calcolo dell imposta è la controprestazione. L importo d imposta da versare si ottiene moltiplicando la controprestazione per l aliquota d imposta applicabile. F Per ulteriori informazioni riguardo alla base di calcolo e alle aliquote d imposta vedi l info IVA Base di calcolo e aliquote d imposta. 5.2 Fatturazione e deduzione dell imposta precedente È considerato fattura ai sensi dell IVA qualsiasi documento con il quale per una prestazione è conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento è designato nelle transazioni commerciali (art. 3 lett. k LIVA). Su richiesta del destinatario della prestazione, il fornitore della prestazione gli rilascia una fattura che identifica in modo univoco il fornitore e il destinatario della prestazione, nonché il genere della prestazione (art. 26 LIVA). F Per ulteriori informazioni riguardo alla fatturazione e alla deduzione dell imposta precedente vedi le info IVA Contabilità e fatturazione e Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente. 5.3 Determinazione approssimativa Principio Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell imposta grava eccessivamente il contribuente, l AFC gli accorda agevolazioni (per settori d attività) e ammette una determinazione approssimativa dell imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell imposta, non si verifichi un importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali (art. 80 LIVA) Forfait settoriali specifici per la deduzione dell imposta precedente e altre semplificazioni per imprese di assicurazione 25

Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario

Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario 610.545.13 Promemoria n. 13 Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi 2.09 Stato al 1 gennaio 2010 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) del 27 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale

Dettagli

Direttive sull utilizzazione dell ordine di pagamento elettronico della Posta da parte degli organi AVS/AI/IPG (OPAE)

Direttive sull utilizzazione dell ordine di pagamento elettronico della Posta da parte degli organi AVS/AI/IPG (OPAE) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Direttive sull utilizzazione dell ordine di pagamento elettronico della Posta da parte degli organi AVS/AI/IPG (OPAE) Valide dal 1 gennaio 2003 Stato: 1 gennaio

Dettagli

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO. della Fondazione AROMED STATUTO della Fondazione AROMED 2 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo, durata 1.1 Ragione sociale Con la denominazione Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED, la comparente fondatrice

Dettagli

2.09 Stato al 1 gennaio 2013

2.09 Stato al 1 gennaio 2013 2.09 Stato al 1 gennaio 2013 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947 Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio

Dettagli

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione 01.2011 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita (Ordinanza sull assicurazione contro i danni, OADa) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Circolare della Commissione federale delle banche: Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari

Circolare della Commissione federale delle banche: Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari Circ.-CFB 98/2 Commerciante di valori mobiliari Pagina 1 Circolare della Commissione federale delle banche: Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari (Commerciante di valori mobiliari)

Dettagli

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) Modifica

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6 Atto di fondazione Atto di fondazione 1/6 Indice Art. 1 Nome e sede...3 Art. 2 Scopo...3 Art. 3 Patrimonio...4 Art. 4 Consiglio di fondazione...4 Art. 5 Revisione...5 Art. 6 Successione giuridica, scioglimento

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato

Dettagli

01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA

01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA 01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA Pax, Fondazione per il promoviemento della previdenza in favore del personale Edizione 01.2008 Regolamento riguardante

Dettagli

2.08 Stato al 1 gennaio 2011

2.08 Stato al 1 gennaio 2011 2.08 Stato al 1 gennaio 2011 Contributi all assicurazione contro la disoccupazione L assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria 1 Come l assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),

Dettagli

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 Modifiche concernenti contributi e prestazioni in vigore dal 1 gennaio 2011 Indice Cifra Contributi 1-5 Prestazioni dell AVS 6-7 Prestazioni dell AI 8-9 Prestazioni complementari

Dettagli

Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014

Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014 Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014 Legge di stabilità per il 2014. Le novità in materia di imposta di bollo su deposito titoli e conti deposito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 160/E

RISOLUZIONE N. 160/E RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07 Circolare sui contributi dovuti all AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia Valida dal 1 gennaio 1994 Stato:

Dettagli

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del. TS/CS (SC) Direzione Regionale CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Allegato 1 A) Istruzioni di carattere generale a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell articolo

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.) D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti Art. 3 comma 20 Il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 20 Prassi dell AFC: applicabilità temporale Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il

Dettagli

Risoluzione n. 106/E. Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216 del 1961.

Risoluzione n. 106/E. Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216 del 1961. Risoluzione n. 106/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2004 Oggetto: Istanza d interpello Imposta sulle assicurazioni Assicurazioni per rischio annullamento viaggio Legge n. 1216

Dettagli

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE

Dettagli

Promemoria concernente l assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni

Promemoria concernente l assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP Promemoria concernente l assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni Stato: 1 maggio 2008 1. Situazione

Dettagli

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 gennaio 2008 RISOLUZIONE N. 7/E OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972,

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

RISOLUZIONE.N. 391/E

RISOLUZIONE.N. 391/E RISOLUZIONE.N. 391/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 dicembre 2007 OGGETTO: Fondo Unico Nazionale L.T.C. - Trattamento fiscale dei contributi a carico del datore di lavoro - Detrazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Modifica del 9 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997 1 concernente

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010 Pesaro, lì 24 giugno 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 10/2011 1 Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per il 2010; 2 Autotrasportatori ed il credito contributivo al SSN versato

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari

2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari 2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari Preambolo Le seguenti direttive sono state adottate dal Consiglio di amministrazione dell Associazione svizzera dei banchieri allo scopo di conservare e

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA) CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA) Art. 1 - Criteri generali - 1. Per l assistenza e la

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza

Dettagli

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 01.03.2013 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A. Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli