PROVINCIA DI BRESCIA CALENDARIO VENATORIO CACCIA VAGANTE IN PIANURA. All'interno: - Caccia vagante in pianura con mappa;

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1 PROVINCIA DI BRESCIA CALENDARIO VENATORIO All'interno: - Caccia vagante in pianura con mappa; - Caccia vagante in zona Alpi con mappa; - Caccia da appostamento fisso con mappa. CACCIA VAGANTE IN PIANURA L esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l addestramento dei cani nel periodo pre-apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì. 1 / 28

2 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI L addestramento e l allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati) dal 19 agosto al 12 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì) e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato l Ambito di appartenenza o al versamento della quota corrispondente al tipo di caccia prescelto nell Ambito di appartenenza. L addestramento e l allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..). L allenamento e l addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdi) nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dal 1 al 18 agosto. Per il restante periodo dell anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti. 2. PERIODI Dl CACCIA E SPECIE CACCIABILI Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica: dal 2 settembre fino al 16 settembre è consentita la caccia da appostamento temporaneo alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Merlo e Tortora (Streptopelia turtur) nelle giornate di domenica e giovedì sino alle ore 13,00. Per la Tortora ed il Merlo è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie. dal 19 settembre al 30 dicembre: Allodola, Beccaccia, Coniglio selvatico, Minilepre, Quaglia, Tordo bottaccio, Tortora e Merlo, fermo restando che per la Tortora e il Merlo la chiusura è anticipata al 20 dicembre; dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011: Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fagiano, Fischione, Folaga, Gallinella d acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello, Volpe, Cornacchia grigia e Cornacchia nera, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera la chiusura è anticipata al 20 gennaio 2011; dal 19 settembre all 8 dicembre: Pernice rossa, Starna e Lepre comune; la caccia alla Volpe successivamente all 8 dicembre 2010 e fino al 31 gennaio 2011 è consentita per tre giorni settimanali a scelta anche con l uso del cane da seguita e/o da tana, purché esercitata da squadre di cacciatori con le modalità stabilite dal Regolamento provinciale. La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari. 2 / 28

3 3. ORARI DI CACCIA La caccia è consentita da un ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. Fa eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz ora rispetto all orario di giornata. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica. 4. GIORNATE Dl CACCIA, CARNIERE E PUNTEGGIO VENATORIO Durante l intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carniere sottoindicati. Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune, di cui è consentito il prelievo di un solo capo per cacciatore. Durante l intera stagione venatoria è consentito un carniere complessivo pari a 60 punti così computati: Lepre comune: punti 10 Pernice rossa o Starna: punti 5 Fagiano: punti 3 Per ogni giornata di caccia non si possono abbattere più di 30 capi di selvaggina migratoria, con il limite di 2 Beccacce e di 10 capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore. 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI Il territorio della Zona di pianura è costituito da un Ambito territoriale unico di caccia. L ammissione all esercizio venatorio nell Ambito territoriale è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d accesso stabilita dal Comitato di gestione. Comitato di gestione e approvate dalla Provincia. Il cacciatore che, pur senza fucile, volesseil socio dell ATC è tenuto inoltre all osservanza di eventuali disposizioni speciali adottate dal addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia. 3 / 28

4 A partire dal 1 di novembre, ogni cacciatore può disporre di un pacchetto di 10 giornate di caccia negli A.T.C. della provincia di residenza e/o di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria. A tal fine, a partire dal 1 di ottobre, il cacciatore già iscritto ad un Ambito Territoriale di Caccia (ATC) regionale, interessato ad usufruire del predetto pacchetto di 10 giornate in un ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, deve recarsi presso l ATC ove intende esercitare tale tipo di caccia munito del tesserino venatorio. L ATC autorizzerà l accesso del cacciatore sul proprio territorio, previa apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio e subordinatamente al versamento della quota di 5,16 Euro per ogni giornata autorizzata. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può esercitare, a partire dal 1 di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia per quindici giornate anche da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell appostamento stesso. La fruizione delle suddette quindici giornate d eve essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non può esercitare altra forma di caccia. Nel territorio dell Ambito sono istituite Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse), perimetrate con apposite tabelle, con divieto di caccia vagante ad eccezione della caccia alla volpe in squadra dopo l 8 dicembre e con la supervisione di un agente del Corpo di polizia provinciale. Nella zona di pianura la caccia è consentita nei seguenti periodi: a) CACCIA VAGANTE dal 19 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta; dal 1 al 31 gennaio 2011 per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nelle paludi, negli stagni e specchi d acqua artificiali predisposti per tutta l annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate, nonché nei seguenti laghi e corsi d acqua e relativa fascia di 50 metri dal battente dell onda; Laghi di Garda e di Iseo: con esclusione delle parti costituite in oasi di protezione; Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, fino al confine con Cremona in comune di Ostiano; Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia, fino alla sua confluenza col fiume Oglio; Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo, fino al confine con la provincia di Mantova; Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, fino alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico; Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse; limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fagiano, Fischione, Folaga, Gallinella 4 / 28

5 d acqua, Gazza, Germano, Ghiandaia, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello e Volpe. La caccia vagante alle predette specie (esclusa la Volpe) anche nel restante territorio dell ATC Unico, è consentita nelle domeniche del mese di gennaio 2011 anche con l uso del cane da ferma e/o da riporto. b) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO dal 19 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta; dal 1 al 31 gennaio 2011, per tre giorni settimanali a scelta, nell intera zona di pianura, limita tamente alle seguenti specie : Cesena, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Pavoncella, Tordo sassello, Cornacchia grigia e Cornacchia nera, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera la chiusura è anticipata al 20 gennaio 2011; N.B. - Sui laghi di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli acquatici sino al 3 ottobre compreso. 6. USO DEI CANI Durante la stagione venatoria l uso del cane segugio è consentito sino all 8 dicembre salvo che per tipi di caccia autorizzati da apposite disposizioni provinciali. Nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse) è vietato l uso di ogni tipo di cane salvo che per la caccia alla Volpe in squadra effettuata dopo l 8 dicembre. 7. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI Ad ogni cacciatore che esercita l attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali. Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti. Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo 5 / 28

6 Bottaccio, Tordo Sassello e, se autorizzato in deroga, per Storno : cm 25 x cm 30 x cm 25 per Allodola : cm 15 x 20 x 20). 8. CACCIA SULLA NEVE In tutto il territorio dell ATC Unico, comprese quindi le zone dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve. 9. NORME DI CARATTERE GENERALE Si ritiene utile ricordare che: è vietato esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta e non corrispondente al contributo di gestione versato; è sempre vietata la caccia ai Tetraonidi, alla Coturnice e agli Ungulati, ad eccezione del Cinghiale, al di fuori della Zona faunistica delle Alpi; è vietato usare o detenere sul luogo di caccia munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri nei giorni in cui non è consentita la caccia al cinghiale o a chi non esercita tale tipo di caccia; è vietato cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000; entro il 31 marzo 2011, il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale dopo aver compilato l apposita pagina riepilogativa; il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate. 10. RISARCIMENTO DANNI Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di 6 / 28

7 cui sia vietato il prelievo. 11. NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti. Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale. Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati. Brescia, agosto 2010 II Direttore Federico Pea L Assessore alla Caccia Alessandro Sala MAPPA CACCIA VAGANTE IN PIANURA 7 / 28

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9 CALENDARIO VENATORIO PER LA CACCIA VAGANTE IN ZONA ALPI L esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l addestramento dei cani nel periodo pre-apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì. 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI L addestramento e l allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento se tabellati) e sono subordinati al versamento della quota di accesso per la caccia vagante nel Comprensorio di appartenenza. L addestramento e l allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..). L addestramento, l allenamento e l uso del cane segugio e assimilati non sono consentiti nelle specifiche zone di divieto delimitate da apposite tabelle, oltre che nelle zone precluse alla caccia. L addestramento e l allenamento dei cani sono consentiti: Nella ZONA Dl MAGGIOR TUTELA (Comparto A ) dei singoli Comprensori - il mercoledì e la domenica nei periodi sottoelencati; 9 / 28

10 Nella ZONA Dl MINOR TUTELA (Comparto B ) di tutti i Comprensori: dal 19 agosto al 12 settembre, il mercoledì, il sabato e la domenica. L allenamento e l addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dal 1 al 18 agosto. Per il restante periodo dell anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti. 2. PERIODI Dl CACCIA E SPECIE CACCIABILI Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica: dal 19 settembre al 30 dicembre: Allodola, Beccaccia, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tortora (Streptopelia turtur), Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d acqua, Gazza, Ghiandaia, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione; dal 19 settembre al 29 novembre: Lepre comune, Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Minilepre, Volpe; dal 2 ottobre al 29 novembre: Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (solo maschio), Lepre bianca e Pernice bianca; dal 2 ottobre al 29 novembre: Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione. Chi esercita la caccia alla Lepre comune, Coturnice delle Alpi, Gallo forcello, Lepre bianca e Pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal Comprensorio alpino e sul quale è riportata la dicitura a soli fini statistici, la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo. Non appena abbattuti, ai capi di selvaggina stanziale deve essere applicata la fascetta rilasciata dal Comprensorio. La caccia alla Volpe nel comparto di minor tutela (Zona B), dopo la chiusura dei piani di abbattimento della lepre e comunque dopo il 30 novembre e fino al 31 dicembre, è consentita anche con l uso del cane da seguita e/o da tana, purché esercitata da squadre di cacciatori con le modalità stabilite dal regolamento provinciale. La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari. 10 / 28

11 3. ORARI DI CACCIA La caccia è consentita da un ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. Fanno eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz ora rispetto all orario di giornata e la caccia di selezione agli ungulati, che è consentita fino ad un ora dopo il tramonto. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica. 4. GIORNATE Dl CACCIA, CARNIERE E PUNTEGGIO VENATORIO Durante l intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carniere sottoindicati. Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune e della Lepre bianca, della Coturnice, della Pernice bianca e del Gallo forcello, di cui è consentito complessivamente il prelievo di un solo capo per cacciatore. Durante l intera stagione venatoria, fatto salvo il rispetto dei piani di prelievo più restrittivi adottati dai Comprensori alpini, è consentito un carniere complessivo pari a 60 punti così computati: Ungulati, escluso il cinghiale: punti 30, con limite di 1 capo annuale (esclusa la caccia di selezione); Gallo forcello o Pernice bianca o Coturnice o Lepre bianca: punti 15, con il limite di 3 capi annuali della stessa specie; Lepre comune: punti 10; Pernice rossa o Starna: punti 5; Fagiano: punti 3. Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di 30 capi di selvaggina migratoria, con il limite per cacciatore di 2 Beccacce e di 10 capi tra palmipedi e trampolieri. N.B. - Nei Comuni di Vobarno e Capovalle (Comprensorio C7) è vietata la caccia alla Coturnice. 11 / 28

12 5. ZONA ALPI E COMPARTI VENATORI Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in due comparti venatori: Zona di maggior tutela o Comparto A e Zona di minor tutela o Comparto B, secondo la linea di confine indicata da apposite tabelle. In zona Alpi la caccia è consentita nei seguenti periodi: 1) ZONA Dl MAGGIOR TUTELA (Comparto A ) a) CACCIA VAGANTE dal 2 ottobre al 28 novembre il mercoledì e la domenica, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati. N.B. La caccia alla Beccaccia può essere esercitata il mercoledì, il sabato e la domenica con l uso del cane da ferma o da riporto, nei seguenti comprensori: C5 (Sebino) in tutto il territorio del comparto A ; C6 (Valle Trompia) limitatamente alle zone individuate da apposite tabelle, ricadenti nel comparto A dei comuni di Collio, Bovegno, Tavernole S/M, Marmentino, Irma, Marcheno e Gardone V.T.. Nel comprensorio C6, dopo la chiusura dei piani di abbattimento del Gallo forcello e della Coturnice, è vietata la caccia alla Starna e al Fagiano. 2) ZONA Dl MINOR TUTELA (Comparto B ) a) CACCIA VAGANTE ALLA SELVAGGINA STANZIALE dal 19 settembre al 28 novembre il mercoledì e la domenica, salvo che per tipi di cacce autorizzate da apposite disposizioni provinciali; dal 1 dicembre al 30 dicembre è consentito effettuare la caccia al fagiano maschio nelle zone dei Comprensori sottoindicati: 12 / 28

13 b) CACCIA VAGANTE ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA dal 19 settembre al 30 dicembre, per tre giorni settimanali a scelta. c) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO dal 19 settembre al 30 dicembre, nelle zone poste entro il limite superiore della vegetazione d alto fusto. 6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1) Il territorio alpino è suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da apposite tabelle perimetrali, fermo restando che: I cacciatori soci del Comprensorio C3 (Media Valle Camonica) residenti nel comune di Breno possono esercitare l attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel comprensorio C7 (Valle Sabbia) nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto; gli stessi cacciatori possono esercitare l attività venatoria anche nella parte di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel comprensorio C4 (Bassa Valle Camonica) nel rispetto tuttavia dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CA4 stesso. I cacciatori soci del Comprensorio C5 (Sebino) possono esercitare l attività venatoria anche sul versante orografico valtriumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel comprensorio C6 (Valle Trompia) nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo. I cacciatori soci del Comprensorio C6 (Valle Trompia) possono esercitare l attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel comprensorio C7 (Valle Sabbia) nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo. 2) L ammissione all esercizio venatorio nei Comprensori alpini è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d accesso stabilita dai rispettivi Comitati di gestione, con l osservanza dei Regolamenti interni ivi vigenti. 3) Per praticare l attività venatoria è necessario essere in possesso del tesserino aggiuntivo o contrassegno che attesta l iscrizione al Comprensorio alpino. 4) E vietato l uso di qualsiasi cane oltre il limite superiore della zona boschiva ad alto fusto ad eccezione dei giorni di mercoledì e domenica. 5) Nel territorio dei Comprensori alpini sono istituite Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse), perimetrate con apposite tabelle, con divieto di caccia vagante e di uso dei cani. 6) E vietata la caccia vagante all avifauna migratoria, ad eccezione della Beccaccia con l uso del cane, nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella, in territorio dei 13 / 28

14 Comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino. 7) E vietata la caccia per un raggio di 1000 metri nei seguenti valichi montani: Monte Crestoso nei comuni di Gianico e Artogne; - Monte Fra nel comune di Esine; - Passo del Vivione nel comune di Paisco Loveno; - Giogo della Presolana nel comune di Angolo Terme; - Passo della Puria nei comuni di Tignale e Tremosine; - Passo di Scarpapè nel comune di Tignale; - Passo della Berga nei comuni di Lavenone e Bagolino; - Passo della Spina nei comuni di Anfo e Bagolino; - Passo delle Portole nei comuni di Collio e Bovegno; - Monte della Piana e Malga Mola nel comune di Edolo. 8) Nel territorio del Comprensorio C2 (Edolo) è confermata la zona di sola caccia agli ungulati in località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d Avio) e la zona di sola caccia agli Ungulati in Comune di Malonno. 9) Nel territorio del Comprensorio C7 (Valle Sabbia) sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati ed alla migratoria, una nel comune di Anfo e una nei comuni di Idro - Capovalle. 10) Il cacciatore ammesso è tenuto all osservanza dei piani di prelievo, oltre che degli ungulati, anche dell altra tipica fauna alpina, secondo le disposizioni provinciali relative a forme di caccia specializzate. Al prelievo di selvaggina tipica di monte deve seguire il controllo biometrico del capo abbattuto presso le apposite sedi individuate dai Comprensori. 11) La caccia agli ungulati è consentita nei giorni e periodi previsti dal regolamento regionale 16/2003 salvo quella di selezione. La caccia agli ungulati deve essere esercitata nel rispetto del regolamento e delle disposizioni regionali e provinciali. In particolare: - con l accompagnatore per i primi sei anni di iscrizione nell apposito albo degli abilitati alla caccia agli ungulati; - anche senza l accompagnatore, con esclusione della caccia al camoscio, nel periodo successivo; - con l accompagnatore per il prelievo del camoscio. I cacciatori ammessi a tale forma di caccia devono attenersi, per quanto riguarda la denuncia del capo eventualmente abbattuto, anche alle disposizioni interne dei singoli Comprensori. È vietato il prelievo di ungulati provvisti di marca auricolare o di radiocollare. 12) L altitudine massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con mezzi motorizzati nell intera zona delle Alpi è fissata in metri duemila. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini provvedono a individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili. 13) Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia. 7. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS 14 / 28

15 Nelle Zone di Protezione Speciale è vietato: il prelievo delle specie in deroga; abbattere esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (Lagopus mutus) e Moretta (Aythya fuligula); l addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre; l uso di munizionamento con pallini di piombo all interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. Nella Zona di protezione speciale (ZPS) del Parco naturale Alto Garda Bresciano è vietato l esercizio dell attività venatoria in data antecedente al 1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati. 8. USO DEI CANI Durante la stagione venatoria nella zona Alpi l uso dei cani è soggetto alle seguenti limitazioni: Nel Comprensorio alpino C8 (Alto Garda) nella zona di Tombea, ricadente nel territorio di Magasa e Valvestino e nella zona del Monte Tremalzo, in territorio di Tremosine, al completamento dell ultimo piano di prelievo dell avifauna stanziale tipica alpina è vietata la caccia vagante alla selvaggina migratoria con l uso del cane da ferma o da riporto. L uso del cane segugio è consentito sino al 28 novembre. L uso del cane da ferma e/o da riporto è consentito sino al 30 dicembre nella zona di minor tutela. Nelle Zone di rifugio e ambientamento per la fauna selvatica (Zone rosse) appositamente tabellate, è vietato l uso di ogni tipo di cane. Nei comprensori C3 (Media Valle Camonica), C4 (Bassa Valle Camonica) e C7 (Valle Sabbia), dopo la chiusura dei relativi piani di abbattimento, è vietato l uso del cane segugio su tutto il territorio e del cane da riporto e da ferma oltre la vegetazione d alto fusto. Nella zona di maggior tutela (Comparto A ) del comprensorio C6, dopo la chiusura dei piani di abbattimento della selvaggina tipica di monte, è vietato l uso di qualsiasi cane con l esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo. Nel Comprensorio C7, sono istituite nel comune di Anfo, in località Paghera e nei comuni di Idro - Capovalle due zone nelle quali è vietato l uso di qualsiasi cane. Nel comune di Anfo è vietato l uso del cane segugio dopo le ore 13,00. E inoltre sempre vietato l uso del cane segugio nelle seguenti zone delimitate sul territorio da apposite tabelle: Comprensorio C2 (Edolo): zona di S. Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno e zona della Val Malga in comune di Sonico. Nella zona di Cima Verde in comune di 15 / 28

16 Monno, appositamente delimitata, è vietata ogni forma d uso del cane fino al 9 novembre. Dopo il 9 novembre è consentito l uso del cane da ferma e/o riporto. Comprensorio C8 (Alto Garda): zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa. 9. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI Ad ogni cacciatore che esercita l attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali. Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti. Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello e, se autorizzato in deroga, per Storno: cm 25 x cm 30 x cm 25 - per Allodola: cm 15 x 20 x 20). 10. CACCIA SULLA NEVE Nel territorio dei Comprensori alpini è consentito il prelievo venatorio su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve limitatamente alle specie Camoscio, Capriolo, Cervo, Muflone, Cinghiale, Gallo forcello e Pernice bianca. 11. NORME DI CARATTERE GENERALE E vietato: esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta e non corrispondente al contributo di gestione versato; usare o detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia ; usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (calcio ripiegabile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore ai 50 cm. od ogni altro tipo di pistola-fuciletto); 16 / 28

17 usare fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40; usare fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri; usare ottiche di puntamento con fattore d ingrandimento superiore a 12; detenere, trasportare o usare fucili a canna rigata e a palla unica nei periodi, nei giorni e negli orari in cui non è consentita la caccia agli ungulati, se non smontati e tenuti nella custodia; per quelli combinati e/o drilling dovranno essere rese inidonee all uso, con apposito accorgimento tecnico, le canne che non possono essere utilizzate in quella giornata; usare il cane segugio in giorni diversi dal mercoledì e la domenica e nelle zone di divieto istituite nei vari Comprensori; cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000. Si ritiene, inoltre, opportuno ricordare che: il cacciatore che ha optato per le forme di caccia vagante in zona Alpi, può esercitare, a partire dal 1 di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia per quindici giornate anche da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell appostamento stesso. La fruizione delle suddette quindici giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia. entro il 31 marzo 2011, il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale dopo aver compilato l apposita pagina riepilogativa; il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate. 12. RISARCIMENTO DANNI 17 / 28

18 Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo. 13. NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti. Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale. Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati. Brescia, agosto 2010 II Direttore Federico Pea L Assessore alla Caccia Alessandro Sala MAPPA CACCIA VAGANTE IN ZONA ALPI 18 / 28

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20 CALENDARIO VENATORIO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO L esercizio della caccia nel territorio provinciale è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì. L addestramento e l allenamento dei cani da riporto sono consentiti nei terreni incolti, liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati). ZONA DI PIANURA L addestramento e l allenamento dei cani sono consentiti dal 19 agosto al 12 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì) 20 / 28

21 e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato l Ambito di appartenenza o al versamento della quota di accesso per la caccia da appostamento fisso nell Ambito di appartenenza. ZONA ALPI L addestramento e l allenamento dei cani sono consentiti soltanto in ZONA Dl MINOR TUTELA (Comparto B ) dal 19 agosto al 12 settembre, il mercoledì, il sabato e la domenica e sono subordinati al versamento della quota di accesso per la caccia da appostamento fisso nel Comprensorio di appartenenza. L addestramento e l allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (Fondi chiusi, Zone rosse, Oasi, Zone di ripopolamento e cattura ecc..). L allenamento e l addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B e nell A.T.C. unico, esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dal 1 al 18 agosto. Per il restante periodo dell anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti. 2. PERIODI Dl CACCIA E SPECIE CACCIABILI Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica: ZONA ALPI dal 19 settembre al 31 dicembre: Allodola, Cesena, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tortora (Streptopelia turtur), Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d acqua, Gazza, Germano, Ghiandaia, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione; 21 / 28

22 dal 1 gennaio al 31 gennaio 2011: Cesena e Tordo sassello nel solo comparto B della zona Alpi. ZONA DI PIANURA dal 2 settembre fino al 16 settembre è consentita la caccia alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Merlo e Tortora (Streptopelia turtur) nelle giornate di domenica e giovedì sino alle ore 13,00. Per la Tortora ed il Merlo è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie; dal 19 settembre al 31 dicembre: Allodola, Quaglia, Tordo bottaccio, Tortora e Merlo, fermo restando che per la Tortora e il Merlo la chiusura è anticipata al 20 dicembre ; dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011: Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d acqua, Gazza, Ghiandaia, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello, Cornacchia grigia e Cornacchia nera, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera la chiusura è anticipata al 20 gennaio ORARI DI CACCIA La giornata di caccia inizia e termina secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica. 4. GIORNATE Dl CACCIA E LIMITE DI CARNIERE Durante l intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia. Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di 30 capi di migratoria, con il limite di 10 capi per cacciatore tra palmipedi e trampolieri. 22 / 28

23 5. ZONA DI PIANURA Il territorio della Zona di pianura è costituito da un unico Ambito e la caccia è consentita nei seguenti periodi: dal 19 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di altre due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre; dal 1 al 31 gennaio 2011, dai soli appostamenti fissi già autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 e limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d acqua, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello, Gazza, Ghindaia, Cornacchia grigia e Cornacchia nera, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera la chiusura è anticipata al 20 gennaio N.B. - Sui laghi di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli acquatici sino al 3 ottobre compreso. 6. ZONA ALPI Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in due comparti venatori: Zona di maggior tutela o Comparto A e Zona di minor tutela o Comparto B, secondo la linea di confine indicata da apposite tabelle. Detto territorio è ulteriormente suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da tabelle perimetrali. In zona Alpi la caccia è consentita nei seguenti periodi: 1) ZONA Dl MAGGIOR TUTELA (Comparto A ) dal 19 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta, con l integrazione di altre due giornate settimanali nel periodo ottobre-novembre. 2) ZONA Dl MINOR TUTELA (Comparto B ) dal 19 settembre al 31 dicembre, per tre giorni settimanali a scelta, con integra zione di altre due giornate settimanali nel periodo ottobre-novembre; dal 1 al 31 gennaio 2011, limitatamente alla Cesena e Tordo sassello, per i soli appostamenti già autorizzati alla data del 31 dicembre / 28

24 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA ALPI L altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati nell intera zona delle Alpi è fissata in metri duemila. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini provvedono a individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili. E sempre vietato: usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (calcio ripiegabile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore ai 50 cm od ogni altro tipo di pistola-fuciletto); attivare nuovi appostamenti fissi di caccia nella zona di maggior tutela (Comparto A ). L uso del cane da riporto è consentito sino al 29 novembre nella zona di maggior tutela (comparto A) e sino al 31 dicembre nella zona di minor tutela (Comparto B ). Dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell avifauna tipica alpina è vietato l uso del cane da ferma e da riporto al di sopra della vegetazione d alto fusto nei comprensori C3, C4 e C7 e in tutta la zona A nel comprensorio C6 Nel Comprensorio C7, sono istituite nel comune di Anfo, in località Paghera e nei comuni di Idro - Capovalle due zone nelle quali è vietato l uso di qualsiasi cane. 8. USO DEI RICHIAMI VIVI Ad ogni cacciatore che eserciti la caccia da appostamento fisso è consentito l utilizzo di richiam i vivi di cattura delle specie consentite nel numero massimo complessivo di 40 unità (non più di 10 per specie) in conformità alle disposizioni regionali. Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti. Non sono considerati attività venatoria l allenamento e l esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia. Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello e, se autorizzato in deroga, per Storno : cm 25 x cm 30 x cm 25 - per Allodola: cm 15 x 20 x 20 ). 24 / 28

25 9. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS Nelle Zone di Protezione Speciale è vietato: esercitare l attivita venatoria nel mese di gennaio, con l eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica; il prelievo delle specie in deroga; abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula); l addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre; l uso di munizionamento con pallini di piombo all interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. Nella Zona di protezione speciale (ZPS) del Parco naturale Alto Garda Bresciano è vietato l esercizio dell attività venatoria in data antecedente al 1 ottobre. 10. CACCIA SULLA NEVE E vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nei territori delle Comunità montane. 11. NORME DI CARATTERE GENERALE Oltre al titolare, possono cacciare nell appostamento fisso con il consenso del titolare stesso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, anche se non risultano soci dell ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l appostamento fisso nel quale sono stati invitati, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all ambito territoriale o al comprensorio alpino di caccia di cui sono soci. In caso di assenza del titolare dell autorizzazione, l accesso è consentito agli ospiti, previo il possesso della copia dell autorizzazione stessa e del 25 / 28

26 relativo versamento. E consentito essere titolare di più di un appostamento fisso, sempre ubicato nello stesso Ambito o Comprensorio alpino; in tal caso non è dovuta una seconda quota di accesso, ma è necessario effettuare il versamento della tassa di concessione regionale per ognuno degli appostamenti utilizzati. Il percorso di andata e ritorno dall appostamento fisso va effettuato con fucile scarico e riposto nel fodero. Al titolare dell appostamento fisso e alle persone dallo stesso autorizzate è consentito solo il recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita anche con l uso del cane da riporto entro un raggio di 100 metri dal capanno. Si ritiene utile, inoltre, ricordare che: il cacciatore che ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso può disporre di quin dici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre ( ), limitatamente agli Ambiti Territoriali o al comparto di minor tutela dei Comprensori Alpini di caccia in cui risulta iscritto. La fruizione delle quindici giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando in modo indelebile la giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non può esercitare altra forma di caccia; è vietato l uso del cane nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (Zone rosse); è vietato usare o detenere sul luogo di caccia munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri ; è vietato cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000; non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino; entro il 31 marzo 2011, il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale dopo aver compilato l apposita pagina riepilogativa; il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate. 12. RISARCIMENTO DANNI Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; 26 / 28

27 Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo. 13. NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti. Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale. Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati. Brescia, agosto 2010 II Direttore Federico Pea L Assessore alla Caccia Alessandro Sala MAPPA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO 27 / 28

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