Ricorso alla Corte EDU: Le procedure

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1 Ricorso alla Corte EDU: Le procedure Slide diritto ecclesiastico comparato modulo 6 crediti 2017 laurasabrina.martucci@uniba.it

2 Il ricorso

3 Appunti di storia della Corte rticoli/la-corte-europea-deidirittidelluomo/5935/default.aspx Il filmato del 1968 presenta la Corte Europea avvalendosi di immagini storiche

4 TITOLO II CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO Art. 19 CEDU istituzione della Corte Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell Uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente. Art. 20 Numero di giudici La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

5 I presupposti del controllo sovranazionale Ciascuno dei diritti tutelati dalla CEDU corrisponde ad un diritto di agire in giudizio. 1. Ricorso interstatale; 2. Ricorso individuale.

6 ricorso interstatale art 33. CEDU: Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un altra Alta Parte contraente.

7 Le procedure 2. Art. 34 CEDU - Ricorso individuale La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l esercizio effettivo di tale diritto.

8 Art. 35, 1. segue Il ricorso può essere esperito: Solo dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso interne; o se la decisine interna arrivi prima che la Corte EDU decida della ricevibilità (cfr. Ringeisen c. Austria, 1971); Dai soggetti vittime dirette della violazione che si presume essere avvenuta (cfr Dimitris e altri c. Grecia, ) è esclusa l actio popularis;

9 Art. 35, 2 CEDU: 2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell articolo 34, se: (a) è anonimo; oppure Vale dunque il limite del ne bis in idem; (b) se è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un altra istanza internazionale d inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

10 Segue: Art. 35, 3 CEDU 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

11 Lett. a) Cause di irricevibilità:. Incompatibili: se inoltrate per diritti non tutelati; Infondati: se le prove della presunta violazione sono insufficienti; Abusivi: allorché il ricorso possa essere strumentale a finalità politiche del ricorrente;

12 Lett. b) pregiudizio non importante:. Si ritiene non importante la situazione del soggetto che non abbia subito ripercussioni o conseguenze significative sulla vita privata dalla presunta violazione dei diritti lamentata nel ricorso (cfr. Rinck c. Francia, 19/10/2010)

13 La procedura di ricorso ex prot. XI.

14 La procedura originaria prot. XI era molto complessa prevedeva più fasi: esame da parte della Commissione (Composta da un numero di membri pari a quello degli Stati partecipanti al consiglio d'europa); tentativo di conciliazione; rapporto sul tentativo di conciliazione;

15 La procedura originaria prot. XI era molto complessa prevedeva più fasi: se non vi era conciliazione la Commissione redigeva un rapporto sul merito nel quale esprimeva parere sulla sussistenza della violazione; questo rapporto veniva inviato al Comitato dei ministri; entro tre mesi dall'invio del rapporto si poteva adire La Corte EDU

16 La procedura originaria è stata modificata dal Protocollo XIV L'incremento del numero di ricorsi; la necessità di snellire la procedura davanti alla Commissione; il protocollo XIV è stato aperto alla ratifica degli Stati membri nel maggio 2004 è entrato in vigore il 1 giugno 2010

17 La Corte EDU Il numero dei giudici, le modalità della loro elezione sono regolate dll articolo 20 al 27 della Convenzione; i giudici sono 47 tanti quanti gli Stati membri del Consiglio d'europa; I giudici vengono eletti dall Assemblea parlamentare del Consiglio d'europa (art.22); ciascun governo presenta una terna di candidati; restano in carica nove anni (ART. 23); non sono rieleggibili

18 devono godere della più alta considerazione morale; possedere i requisiti per l'esercizio delle altre funzioni giudiziarie; essere giureconsulti di riconosciuta competenza; Siedono in Corte a titolo individuale; Per la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la loro: i Giudici indipendenza imparzialità disponibilità La loro attività deve essere svolta a tempo pieno

19 Giudice unico; Articolazione della Corte art. 26 CEDU comitati; camere; grande camera

20 ARTICOLO 26 Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera 1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

21 . La Corte esamina sia ricorsi interstatali sia ricorsi individuali; per la presentazione del ricorso non è richiesto l'utilizzo di lingue ufficiali della CEDU; non è obbligatorio il patrocinio di un difensore; la procedura è completamente gratuita

22 Esame sommario del ricorso da parte della cancelleria, il ricorso viene registrato; Fasi procedurali: il giudice unico art. 27 CEDU assegnazione del giudice unico La figura del giudice unico nelle giurisdizioni internazionali è piuttosto rara; è stata introdotta dal Prot. XIV; è indispensabile allo scopo di accelerare le fasi preliminari di esame dei ricorsi; il giudice unico "non esamina alcun ricorso introdotto contro l Alta parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto"

23 La decisione del giudice unico verte solo sulla ricevibilità della ricorso; avviene senza contraddittorio; Il giudice unico è presa sulla base della documentazione presentata dal ricorrente; se il ricorso è irricevibile il giudice unico cancella la causa dal ruolo; se è ammissibile assegna la causa ad un Comitato o ad una Camera; le determinazioni del giudice unico sono definite decisioni; il giudice unico ultimata questa fase trasmette il ricorso ad un Comitato di tre giudici

24 Il comitato è competente a giudicare in contraddittorio sulla ricevibilità del ricorso; Lo strumento con cui dichiara la ricevibilità o l irricevibilità è la decisione; I comitati se il ricorso è ricevibile pronuncia una sentenza nel merito quando la questione è risolvibile sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte; La competenza nel merito dei comitati e limitata ai casi "clone"; i casi clone sono presentati da persone differenti ma basati su questioni di fatto e di diritto sulle quali vi è già un orientamento consolidato della Corte; se questo tipo di esame non è estensibile il ricorso viene trasmesso ad una delle Camere

25 Le Camere Le camere esaminano nel merito le questioni (art. 29 CEDU); in contradditto rio delle parti; La Camera può dichiarare la propria incompetenza a favore della Grande Camera qualora il ricorso verta su questioni: di difficile interpretazione della Convenzione; o prospetta mutamento nell'orientamento giurisprudenziale della Corte

26 si pronuncia su: La Grande Camera composta da 17 giudici i casi declinati da parte di una camera (art. 30); sul riesame di una decisione (art. 43); sulla domanda di condanna presentata dal Comitato dei ministri di uno Stato membro in ottemperanza di una precedente sentenza della Corte (competenza funzionale a garantire l'effettiva ottemperanza delle sentenze da parte degli Stati membri);

27 Le sentenze Le sentenza della Corte EDU devono essere motivate; possono essere decisioni non all'unanimità; i giudici in minoranza hanno il diritto di esprimere: la propria opinione dissenziente; opinioni concordanti cioè conformi all'esito ma non alla motivazione. Opinione parzialmente dissenziente.

28 Le sentenze Le sentenze di una camera possono essere impugnate entro tre mesi dalla data di pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 30 CEDU: se la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione; o dei suoi protocolli; se la soluzione raggiunta è in contraddizione con una decisione precedente della stessa Corte; se la decisione riguarda gravi questioni di interesse generale;

29 Rinvio alla Grande Camera Le parti possono richiedere il rinvio del caso alla Grande Camera: L'istanza di rinvio è decisa da un Comitato di cinque giudici della Grande Camera; in caso di accoglimento la Grande Camera decidere la questione in maniera definitiva; le sentenze della Grande Camera o quelle delle Camere avverso le quali non venga presentato ricorso entro tre mesi divengono definitive (art 43 CEDU)

30 La composizione amichevole L art. 39 CEDU prevede la composizione amichevole delle controversie: può essere decisa in fase di esame nel merito della controversia; in ogni momento della procedura; l'accordo amichevole non può limitarsi a soddisfare le pretese del ricorrente; deve essere concluso nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Corte EDU; la procedura non è pubblica; in caso di accordo la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una decisione; la decisione contiene una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata; il Comitato dei Ministri sorveglia sull'esecuzione della soluzione.

31 Interpretazione della CEDU nella giurisprudenza della Corte EDU La Corte EDU svolge un'importante funzione di interpretazione dell'intera Convenzione dei diritti dell'uomo; La funzione interpretativa ha sostituito le disposizioni attuative di cui la Convenzione rimasta priva; Un vuoto normativo che difficilmente sarebbe stato colmato da norme di dettaglio, per la difficoltà di raggiungere accordi tra gli Stati membri. La giurisprudenza della corte e divenuta parte integrante della CEDU

32 segue La Corte ricorre alla giurisprudenza qualora non trovi nelle norme della Convenzione elementi sufficienti per poter decidere su una fattispecie

33 I criteri interpretativi Interpretazione autonoma: la Corte Edu è autonoma nell'interpretazione e nel bilanciamento di un diritto rispetto all'interpretazione che di quello stesso diritto viene data negli ordinamenti nazionali degli Stati membri; criterio teleologico: l interpretazione è fatta in funzione dello scopo per il quale la Convenzione è stata stipulata; nel preambolo della stessa si dichiara che «il fine del Consiglio d'europa è quello di realizzare un unione più stretta tra i suoi membri»; questa unione si può realizzare attraverso un diritto europeo uniforme

34 I criteri interpretativi Criterio dinamico evolutivo: Le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate tenendo conto dei profondi mutamenti sociali; l'attività interpretativa deve adeguarsi di continuo ai cambiamenti della società; non deve ritenersi vincolato al contesto storico sociale in cui le disposizioni furono elaborate;

35 I criteri interpretativi Criterio di proporzionalità del margine di apprezzamento: la Corte deve tener conto della misura di libertà spettante ai singoli Stati nell'attuazione delle garanzie dei diritti; la sfera di autonomia dei singoli ordinamenti nazionali non può essere eccessivamente mortificata; in alcuni settori, come il rapporto stato-chiese, ai singoli Stati membri viene riconosciuto un margine di discrezionalità nel dettare la disciplina;

36 I criteri interpretativi Il margine di apprezzamento comporta limitazioni ai diritti, esse sono ammesse quando sono: a) prescritte dalla legge; b) perseguono uno scopo legittimo; c) necessarie in una società democratica; d) proporzionate allo scopo legittimo della misura adottata.

37 Gli effetti dei provvedimenti della corte all'interno degli Stati membri Art. 46 CEDU: Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l esecuzione. 3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

38 Art Se il Comitato dei Ministri ritiene che un Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l esame.

39 . Le sentenze hanno un'efficacia vincolante ed obbligatoria inter partes Hanno un valore declaratorio: dichiarano se vi è stata una violazione della CEDU; La Corte può solo rilevare se vi è stasta la violazione di un diritto garantito, non può della compatibilità di un provvedimento nazionale di natura normativa o aministrativa, A carico dello Stato nasce un obbligo di restituzio in integrum: ovvero alla rimozione delle cause che hanno generato la violazione e ripristino della situazione precedente

40 segue La sentenza può riconoscere un diritto al risarcimento (art. 41 CEDU); La sentenza può riconoscere l equa soddisfazione: attraverso indennità pecuniaria che comprende il pregiudizio materiale (quantificato da periti) o il pregiudizio morale (quantificato secondo equità) e le spese sostenute. L obbligo dello Stato di conformarsi alla decisione nasce solo verso il ricorrente; Lo Stato dovrà prevedere ad abrogare o rimuovere le cause della violazione per evitare le c.d. cascata di condanne, ove altri soggetti agissero per le stesse motivazioni.

41 segue Pilot judement procedure - art. 61 regolamento della Corte Procedura che, attraverso l individuazione delle cause che hanno determinato la violazione, fornisce agli Stati condannati le indicazioni di natura generale o particolare per poter adempiere alle all obbligo di conformazione alle sentenze. Le sentenze CEDU hanno scopo deterrente per indurre gli Stati a non assumere provvedimenti che verrebbero giudicati lesivi.

42 Funzioni di controllo: Comitato dei Ministri La funzione di controllo sull esecuzione delle sentenze è affidata al Comitato Ministri (art cedu): Gli Stati hanno l obbligo di riferire periodicamente sull attuazione delle sentenze che li riguardano; In Italia è attivo l Osservatorio Permanente Delle Sentenze Della Corte Europea dei Diritti Dell uomo (2005), si occupa di: Raccolta delle sentenze emesse nei confronti dell Italia; Tutoring giuridico per la delegazione italiana presso l Assemblea Parlamentare del Consiglio

43 Corte di giustizia dell Unione europea.

44 La Corte di giustizia dell Unione europea La Corte di giustizia dell Unione europea è l organo giurisdizionale dell UE. Ha il compito di assicurare il rispetto delle norme dell Unione da parte delle istituzioni e degli Stati membri dell UE e la loro applicazione uniforme in tutta l UE. In tal modo si garantisce che l UE si fondi sul principio dello stato di diritto, elemento fondamentale di tutte le entità democratiche Pronunciandosi in settori, quali la tutela dei consumatori, l ambiente, la privacy, la parità di trattamento e i diritti dei lavoratori, che incidono direttamente sulle vite di tutti i cittadini dell UE, la Corte di giustizia garantisce che tali cittadini beneficino della tutela fornita dal diritto dell Unione esattamente allo stesso modo, ovunque essi si trovino all interno dell UE.

45 Corte di Giustizia europea Equo trattamento e tutela dei diritti in Europa

46 Equo trattamento e tutela dei diritti in Europa L Unione EU si fonda sullo stato di diritto In quanto cittadini dell UE godiamo di diritti ai sensi del diritto dell Unione I diritti sono interpretati e tutelati dalla Corte di Giustizia UE La Corte si pronuncia su materie che hanno un impatto diretto sui cittaini

47 Stato membro I soggetti Istituzione UE legittimati al ricorso Persona giuridica Persona fisica

48 Equo trattamento e tutela dei diritti in Europa Se una istituzione dell Unione adotta una decisione che pregiudica i diritti: Si può contestare la decisione davanti al Tribunale La normativa UE trova applicazione attraverso i sistemi giuridici nazionali; I giudici nazionali applicano il diritto del Unione per cui possiamo far valere il diritto dell Unione davanti ad un tribunale nazionale

49 Equo trattamento e tutela dei diritti in Europa I giudici nazionali possono porre questioni alla Corte di Giustizia per chiarire: se una norma dell Unione sia valida; come la norma vada interpretata per determinare se la normativa e la prassi nazionali sono conformi al diritto dell Unione

50 Equo trattamento e tutela dei diritti in Europa Se un cittadino ritiene che uno stato sta vilando il diritto dell Unione è possibile promuovere la causa davanti al tribunale nazione e se necessario il giudice adito può verificare interpellando la Corte se lo stato violi in diritto U. in alternativa Si può presentare una denuncia alla Commissione Europea che esaminata la denuncia per avviare un procedimento contro lo Stato per violazione del diritto dell Unione a cui può seguire un procedimento giudiziario deciso dalla Corte di giustizia

51 Corte di giustizia La Corte di giustizia è composta da Tribunale Organo giurisdizionale di 1 istanza Tribunale per la funzione pubblica

52 La corte di giustizia è composta da Un giudice per ogni stato membro dell Unione; Avvocati generali designati da accordo fra gli Stati E organizzata in Sezioni (composte da un numero di giudici che varia a seconda dell importanza della causa)

53 Corte di giustizia UE Si pronuncia in via contenziosa In via pregiudiziale Nei casi previsti dai trattati Su ricorsi presentati da uno Stato membro, Istituzione, persona fisica o giuridica Su richiesta delle giurisdizioni nazionali per l interpretazione del diritto dell Unione

54 Competenze in sede di giurisdizione contenziosa Art. 258 TFUE: Giudizi sul comportamento degli Stati Art. 263 giudizi sulla legittimità degli atti dell Unione Art. 265 TFUE sul comportamento omissivo delle Istituzioni Art. 268 controversie in materia di responsabilità dell Unione

55 Non contenzioso Art. 267 TFUE rinvio pregiudiziale Art. 218, 11 TFUE funzione consultiva

56 persone fisiche o Il ricorso può essere proposto da Il tribunale Al fine di ottenere l annullamento di una decisone adottata nei loro confronti da una Istituzione UE giuridiche Tratta le cause proposte dagli Stati membri contro le decisioni adottate dalla Commissione eu.

57 La proposta di riforma La Corte di giustizia dell Unione europea ha presentato una proposta di riforma del sistema giudiziario europeo; è stata approvata di massima dal Consiglio dell Unione europea, della Corte (2012) è passata all esame del Parlamento europeo

58 La proposta di riforma Aumento dei contenziosi Finalità accelerare le soluzioni dei conteziosi I giudici del tribunale dovrebbero passare da 28 a 56 (2 per ogni stato membro) unità unità unità

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