Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
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- Nicoletta Venturi
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1 Serie dei Trttti del Consiglio d Europ N 210 Convenzione del Consiglio d Europ sull prevenzione e l lott contro l violenz nei confronti delle donne e l violenz domestic Istnul, 11 mggio 2011 Trduzione non ufficile Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ e gli ltri firmtri dell presente Convenzione, Ricordndo l Convenzione europe per l slvgurdi dei diritti dell uomo e delle liertà fondmentli (STE n 5, 1950) e i suoi Protocolli, l Crt socile europe (STE n 35, 1961, rivedut nel 1996, STE n 163), l Convenzione del Consiglio d Europ sull lott contro l trtt di esseri umni (STCE n 197, 2005) e l Convenzione del Consiglio d Europ sull protezione dei mini contro lo sfruttmento e gli usi sessuli (STCE n 201, 2007); Ricordndo le seguenti rccomndzioni del Comitto dei Ministri gli Stti memri del Consiglio d Europ: Rccomndzione Rec(2002)5 sull protezione delle donne dll violenz, Rccomndzione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccnismi per l prità tr le donne e gli uomini, Rccomndzione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nell prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidmento dell pce, e le ltre rccomndzioni pertinenti; Tenendo conto dell sempre più mpi giurisprudenz dell Corte europe dei diritti dell uomo, che enunci norme rilevnti per contrstre l violenz nei confronti delle donne; Considerndo il Ptto internzionle sui diritti civili e politici (1966), il Ptto internzionle sui diritti economici, socili e culturli (1966), l Convenzione delle Nzioni Unite sull'eliminzione di ogni form di discriminzione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionle (1999) e l Rccomndzione generle n 19 del CEDAW sull violenz contro le donne, l Convenzione delle Nzioni Unite sui diritti dell infnzi (1989) e i suoi Protocolli opzionli (2000) e l Convenzione delle Nzioni Unite sui diritti delle persone con disilità (2006); Considerndo lo sttuto di Rom dell Corte penle internzionle (2002); Ricordndo i principi fondmentli del diritto internzionle umnitrio, in prticolre l qurt Convenzione di Ginevr (IV), reltiv ll protezione dei civili in tempo di guerr (1949) e i suoi Protocolli ddizionli I e II (1977); Condnnndo ogni form di violenz sulle donne e l violenz domestic; Riconoscendo che il rggiungimento dell uguglinz di genere de jure e de fcto è un elemento chive per prevenire l violenz contro le donne; Riconoscendo che l violenz contro le donne è un mnifestzione dei rpporti di forz storicmente diseguli tr i sessi, che hnno portto ll dominzione sulle donne e ll discriminzione nei loro confronti d prte degli uomini e impedito l loro pien emncipzione; Riconoscendo l ntur strutturle dell violenz contro le donne, in qunto st sul genere, e riconoscendo ltresì che l violenz contro le donne è uno dei meccnismi socili crucili per mezzo dei quli le donne sono costrette in un posizione suordint rispetto gli uomini;
2 Riconoscendo con profond preoccupzione che le donne e le rgzze sono spesso esposte grvi forme di violenz, tr cui l violenz domestic, le molestie sessuli, lo stupro, il mtrimonio forzto, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilzioni genitli femminili, che costituiscono un grve violzione dei diritti umni delle donne e delle rgzze e il principle ostcolo l rggiungimento dell prità tr i sessi; Consttndo le ripetute violzioni dei diritti umni nei conflitti rmti che colpiscono le popolzioni civili, e in prticolre le donne, sottoposte stupri diffusi o sistemtici e violenze sessuli e il potenzile ggrvmento dell violenz di genere durnte e dopo i conflitti; Riconoscendo che le donne e le rgzze sono mggiormente esposte l rischio di suire violenz di genere rispetto gli uomini; Riconoscendo che l violenz domestic colpisce le donne in modo sproporzionto e che nche gli uomini possono essere vittime di violenz domestic; Riconoscendo che i mini sono vittime di violenz domestic nche in qunto testimoni di violenze ll'interno dell fmigli; Aspirndo crere un Europ lier dll violenz contro le donne e dll violenz domestic, Hnno convenuto qunto segue: Cpitolo I Oiettivi, definizioni, uguglinz e non discriminzione, olighi generli Articolo 1 Oiettivi dell Convenzione 1 L presente Convenzione h l oiettivo di: c d e proteggere le donne d ogni form di violenz e prevenire, perseguire ed eliminre l violenz contro le donne e l violenz domestic; contriuire d eliminre ogni form di discriminzione contro le donne e promuovere l concret prità tr i sessi, ivi compreso rfforzndo l utonomi e l utodeterminzione delle donne; predisporre un qudro glole, politiche e misure di protezione e di ssistenz fvore di tutte le vittime di violenz contro le donne e di violenz domestic; promuovere l cooperzione internzionle l fine di eliminre l violenz contro le donne e l violenz domestic; sostenere e ssistere le orgnizzzioni e utorità incricte dell ppliczione dell legge in modo che possno collorre efficcemente, l fine di dottre un pproccio integrto per l'eliminzione dell violenz contro le donne e l violenz domestic. 2 Allo scopo di grntire un efficce ttuzione delle sue disposizioni d prte delle Prti contrenti, l presente Convenzione istituisce uno specifico meccnismo di controllo. Articolo 2 Cmpo di ppliczione dell Convenzione 1 L presente Convenzione si pplic tutte le forme di violenz contro le donne, compres l violenz domestic, che colpisce le donne in modo sproporzionto. 2 Le Prti contrenti sono incorggite d pplicre le disposizioni dell presente Convenzione tutte le vittime di violenz domestic. Nell ppliczione delle disposizioni dell presente Convenzione, le Prti presternno prticolre ttenzione ll protezione delle donne vittime di violenz di genere.
3 3 L presente Convenzione si pplic in tempo di pce e nelle situzioni di conflitto rmto. Articolo 3 Definizioni Ai fini dell presente Convenzione: c d e f con l espressione violenz nei confronti delle donne si intende designre un violzione dei diritti umni e un form di discriminzione contro le donne, comprendente tutti gli tti di violenz fondti sul genere che provocno o sono suscettiili di provocre dnni o sofferenze di ntur fisic, sessule, psicologic o economic, comprese le mincce di compiere tli tti, l coercizione o l privzione ritrri dell liertà, si nell vit pulic, che nell vit privt; l espressione violenz domestic design tutti gli tti di violenz fisic, sessule, psicologic o economic che si verificno ll interno dell fmigli o del nucleo fmilire o tr ttuli o precedenti coniugi o prtner, indipendentemente dl ftto che l utore di tli tti condivid o i condiviso l stess residenz con l vittim; con il termine genere ci si riferisce ruoli, comportmenti, ttività e ttriuti socilmente costruiti che un determint società consider ppropriti per donne e uomini; l espressione violenz contro le donne st sul genere design qulsisi violenz dirett contro un donn in qunto tle, o che colpisce le donne in modo sproporzionto; per vittim si intende qulsisi person fisic che suisce gli tti o i comportmenti di cui i precedenti commi e ; con il termine donne sono d intendersi nche le rgzze di meno di 18 nni. Articolo 4 Diritti fondmentli, uguglinz e non discriminzione 1 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per promuovere e tutelre il diritto di tutti gli individui, e segntmente delle donne, di vivere lieri dll violenz, si nell vit pulic che privt. 2 Le Prti condnnno ogni form di discriminzione nei confronti delle donne e dottno senz indugio le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per prevenirl, in prticolre: inserendo nelle loro costituzioni nzionli o in qulsisi ltr disposizione legisltiv pproprit il principio dell prità tr i sessi e grntendo l'effettiv ppliczione di tle principio; vietndo l discriminzione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del cso, ll ppliczione di snzioni; rogndo le leggi e le prtiche che discriminno le donne. 3 L'ttuzione delle disposizioni dell presente Convenzione d prte delle Prti contrenti, in prticolre le misure destinte tutelre i diritti delle vittime, deve essere grntit senz lcun discriminzione fondt sul sesso, sul genere, sull rzz, sul colore, sull lingu, sull religione, sulle opinioni politiche o di qulsisi ltro tipo, sull origine nzionle o socile, sull pprtenenz un minornz nzionle, sul censo, sull nscit, sull orientmento sessule, sull identità di genere, sull'età, sulle condizioni di slute, sull disilità, sullo sttus mtrimonile, sullo sttus di migrnte o di rifugito o su qulunque ltr condizione. 4 Le misure specifiche necessrie per prevenire l violenz e proteggere le donne contro l violenz di genere non srnno considerte discrimintorie i sensi dell presente Convenzione. Articolo 5 Olighi degli Stti e dovut diligenz
4 1 Gli Stti si stengono d qulsisi tto che costituisc un violenz nei confronti delle donne e grntiscono che le utorità, i funzionri, i rppresentnti sttli, le istituzioni e ogni ltro soggetto pulico che gisc in nome dello Stto si comportino in conformità con tle oligo. 2 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per esercitre l deit diligenz nel prevenire, indgre, punire i responsili e risrcire le vittime di tti di violenz commessi d soggetti non sttli che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. Articolo 6 Politiche sensiili l genere Le Prti si impegnno inserire un prospettiv di genere nell ppliczione e nell vlutzione dell'imptto delle disposizioni dell presente Convenzione e promuovere ed tture politiche efficci volte fvorire l prità tr le donne e gli uomini e l emncipzione e l utodeterminzione delle donne. Cpitolo II Politiche integrte e rccolt dei dti Articolo 7 Politiche gloli e coordinte 1 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per predisporre e tture politiche nzionli efficci, gloli e coordinte, comprendenti tutte le misure degute destinte prevenire e comttere ogni form di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione e fornire un rispost glole ll violenz contro le donne. 2 Le Prti si ccertno che le politiche di cui l prgrfo 1 pongno i diritti dell vittim l centro di tutte le misure e sino ttute ttrverso un collorzione efficce tr tutti gli enti, le istituzioni e le orgnizzzioni pertinenti. 3 Le misure dottte in virtù del presente rticolo devono coinvolgere, ove necessrio, tutti i soggetti pertinenti, quli le genzie governtive, i prlmenti e le utorità nzionli, regionli e locli, le istituzioni nzionli deputte ll tutel dei diritti umni e le orgnizzzioni dell società civile.
5 Articolo 8 Risorse finnzirie L Prti stnzino le risorse finnzirie e umne pproprite per un degut ttuzione di politiche integrte, di misure e di progrmmi destinti prevenire e comttere ogni form di violenz rientrnte nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione, ivi compresi quelli relizzti dlle ONG e dll società civile. Articolo 9 Orgnizzzioni non governtive e società civile Le Prti riconoscono, incorggino e sostengono tutti i livelli il lvoro delle ONG pertinenti e delle ssocizioni dell società civile ttive nell lott ll violenz contro le donne e insturno un efficce cooperzione con tli orgnizzzioni. Articolo 10 Orgnismo di coordinmento 1 Le Prti designno o istituiscono uno o più orgnismi ufficili responsili del coordinmento, dell ttuzione, del monitorggio e dell vlutzione delle politiche e delle misure destinte prevenire e contrstre ogni form di violenz oggetto dell presente Convenzione. Tli orgnismi hnno il compito di coordinre l rccolt dei dti di cui ll Articolo 11 e di nlizzrne e diffonderne i risultti. 2 Le Prti si ccertno che gli orgnismi designti o istituiti i sensi del presente rticolo ricevno informzioni di crttere generle sulle misure dottte conformemente l cpitolo VIII. 3 Le Prti si ccertno che gli orgnismi designti o istituiti i sensi del presente rticolo dispongno dell cpcità di comunicre direttmente e di incorggire i rpporti con i loro omologhi delle ltre Prti. Articolo 11 Rccolt dei dti e ricerc 1 Ai fini dell ppliczione dell presente Convenzione, le Prti si impegnno : rccogliere intervlli regolri i dti sttistici disggregti pertinenti su questioni reltive qulsisi form di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione; sostenere l ricerc su tutte le forme di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione, l fine di studirne le cuse profonde e gli effetti, l frequenz e le percentuli delle condnne, come pure l efficci delle misure dottte i fini dell ppliczione dell presente Convenzione. 2 Le Prti si doperno per relizzre indgini sull popolzione, intervlli regolri, llo scopo di determinre l prevlenz e le tendenze di ogni form di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. 3 Le Prti forniscono l Gruppo di esperti menzionto ll'rticolo 66 dell presente Convenzione le informzioni rccolte conformemente l presente rticolo, per stimolre l cooperzione e permettere un confronto livello internzionle. 4 Le Prti vigilno ffinché le informzioni rccolte conformemente l presente rticolo sino messe disposizione del pulico.
6 Cpitolo III Prevenzione Articolo 12 Olighi generli 1 Le Prti dottno le misure necessrie per promuovere i cmimenti nei comportmenti socioculturli delle donne e degli uomini, l fine di eliminre pregiudizi, costumi, trdizioni e qulsisi ltr prtic st sull'ide dell'inferiorità dell donn o su modelli stereotipti dei ruoli delle donne e degli uomini. 2 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per impedire ogni form di violenz rientrnte nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione commess d qulsisi person fisic o giuridic. 3 Tutte le misure dottte i sensi del presente cpitolo devono prendere in considerzione e soddisfre i isogni specifici delle persone in circostnze di prticolre vulnerilità, e concentrrsi sui diritti umni di tutte le vittime. 4 Le Prti dottno le misure necessrie per incorggire tutti i memri dell società, e in prticolr modo gli uomini e i rgzzi, contriuire ttivmente ll prevenzione di ogni form di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. 5 Le Prti vigilno ffinché l cultur, gli usi e i costumi, l religione, l trdizione o il cosiddetto "onore" non possno essere in lcun modo utilizzti per giustificre nessuno degli tti di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. 6 Le Prti dottno le misure necessrie per promuovere progrmmi e ttività destinti d umentre il livello di utonomi e di emncipzione delle donne. Articolo 13 Sensiilizzzione 1 Le Prti promuovono o mettono in tto, regolrmente e ogni livello, delle cmpgne o dei progrmmi di sensiilizzzione, ivi compreso in cooperzione con le istituzioni nzionli per i diritti umni e gli orgnismi competenti in mteri di uguglinz, l società civile e le ONG, tr cui in prticolre le orgnizzzioni femminili, se necessrio, per umentre l conspevolezz e l comprensione d prte del vsto pulico delle vrie mnifestzioni di tutte le forme di violenz oggetto dell presente Convenzione e delle loro conseguenze sui mini, nonché dell necessità di prevenirle. 2 Le Prti grntiscono un'mpi diffusione presso il vsto pulico delle informzioni rigurdnti le misure disponiili per prevenire gli tti di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. Articolo 14 Educzione 1 Le Prti intrprendono, se del cso, le zioni necessrie per includere nei progrmmi scolstici di ogni ordine e grdo dei mterili didttici su temi quli l prità tr i sessi, i ruoli di genere non stereotipti, il reciproco rispetto, l soluzione non violent dei conflitti nei rpporti interpersonli, l violenz contro le donne st sul genere e il diritto ll'integrità personle, ppropriti l livello cognitivo degli llievi. 2 Le Prti intrprendono le zioni necessrie per promuovere i principi enunciti l precedente prgrfo 1 nelle strutture di istruzione non formle, nonché nei centri sportivi, culturli e di svgo e nei mss medi.
7 Articolo 15 Formzione delle figure professionli 1 Le Prti forniscono o rfforzno un'degut formzione delle figure professionli che si occupno delle vittime o degli utori di tutti gli tti di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione in mteri di prevenzione e individuzione di tle violenz, uguglinz tr le donne e gli uomini, isogni e diritti delle vittime, e su come prevenire l vittimizzzione secondri. 2 Le Prti incorggino inserire nell formzione di cui l prgrfo 1 dei corsi di formzione in mteri di cooperzione coordint interistituzionle, l fine di consentire un gestione glole e degut degli orientmenti d seguire nei csi di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. Articolo 16 Progrmmi di intervento di crttere preventivo e di trttmento 1 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per istituire o sostenere progrmmi rivolti gli utori di tti di violenz domestic, per incorggirli d dottre comportmenti non violenti nelle relzioni interpersonli, l fine di prevenire nuove violenze e modificre i modelli comportmentli violenti. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per istituire o sostenere progrmmi di trttmento per prevenire l recidiv, in prticolre per i reti di ntur sessule. 3 Nell dottre le misure di cui i prgrfi 1 e 2, le Prti si ccertno che l sicurezz, il supporto e i diritti umni delle vittime sino un priorità e che tli progrmmi, se del cso, sino stiliti ed ttuti in stretto coordinmento con i servizi specilizzti di sostegno lle vittime. Articolo 17 Prtecipzione del settore privto e dei mss medi 1 Le Prti incorggino il settore privto, il settore delle tecnologie dell'informzione e dell comuniczione e i mss medi, nel rispetto dell loro indipendenz e liertà di espressione, prtecipre ll elorzione e ll'ttuzione di politiche e ll definizione di linee guid e di norme di utoregolzione per prevenire l violenz contro le donne e rfforzre il rispetto dell loro dignità. 2 Le Prti sviluppno e promuovono, in collorzione con i soggetti del settore privto, l cpcità dei mini, dei genitori e degli insegnnti di ffrontre un contesto dell'informzione e dell comuniczione che permette l ccesso contenuti degrdnti potenzilmente nocivi crttere sessule o violento. Cpitolo IV Protezione e sostegno Articolo 18 Olighi generli 1 Le Prti dottno le necessrie misure legisltive o di ltro tipo per proteggere tutte le vittime d nuovi tti di violenz. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie, conformemente l loro diritto interno, per grntire che esistno deguti meccnismi di cooperzione efficce tr tutti gli orgnismi sttli competenti, comprese le utorità giudizirie, i pulici ministeri, le utorità incricte dell ppliczione dell legge, le utorità locli e regionli, le orgnizzzioni non governtive e le ltre orgnizzzioni o entità competenti, l fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni form di violenz rientrnte nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione, ivi compreso riferendosi i servizi di supporto generli e specilizzti di cui gli rticoli 20 e 22 dell presente Convenzione. 3 Le Prti si ccertno che le misure dottte in virtù del presente cpitolo: sino ste su un comprensione dell violenz di genere contro le donne e dell violenz domestic e si concentrino sui diritti umni e sull sicurezz dell vittim;
8 sino ste su un pproccio integrto che prend in considerzione il rpporto tr vittime, utori, mini e il loro più mpio contesto socile; mirino d evitre l vittimizzzione secondri; mirino d ccrescere l utonomi e l indipendenz economic delle donne vittime di violenze; consentno, se del cso, di disporre negli stessi locli di un serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i isogni specifici delle persone vulnerili, compresi i minori vittime di violenze e sino loro ccessiili. 4 L mess disposizione dei servizi non deve essere suordint ll volontà dell vittim di intentre un procedimento penle o di testimonire contro ogni utore di tli reti. 5 Le Prti dottno misure degute per grntire protezione consolre o di ltro tipo e sostegno i loro cittdini e lle ltre vittime che hnno diritto tle protezione, conformemente i loro olighi derivnti dl diritto internzionle. Articolo 19 Informzione Le Prti dottno misure legisltive o di ltro tipo che consentno lle vittime di ottenere un informzione degut e tempestiv sui servizi di sostegno e le misure legli disponiili in un lingu che comprendono. Articolo 20 Servizi di supporto generli 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le vittime ino ccesso i servizi destinti fcilitre il loro recupero. Tli misure includernno, se necessrio, dei servizi quli le consulenze legli e un sostegno psicologico, un ssistenz finnziri, lloggio, istruzione, formzione e ssistenz nell ricerc di un lvoro. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le vittime ino ccesso i servizi snitri e socili, che tli servizi dispongno di risorse degute e di figure professionli degutmente formte per fornire ssistenz lle vittime e indirizzrle verso i servizi ppropriti. Articolo 21 Assistenz in mteri di denunce individuli/collettive Le Prti vigilno ffinché le vittime possno usufruire di informzioni sui meccnismi regionli e internzionli disponiili per le denunce individuli o collettive e vi ino ccesso. Le Prti promuovono l mess disposizione delle vittime di un supporto sensiile e en informto per iutrle sporgere denunci.
9 Articolo 22 Servizi di supporto specilizzti 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per fornire o, se del cso, predisporre, secondo un riprtizione geogrfic pproprit, dei servizi di supporto immedito specilizzti, nel reve e lungo periodo, per ogni vittim di un qulsisi tto di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. 2 Le Prti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specilizzti per tutte le donne vittime di violenz e i loro mini. Articolo 23 Cse rifugio Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per consentire l crezione di rifugi deguti, fcilmente ccessiili e in numero sufficiente per offrire un lloggio sicuro lle vittime, in prticolre le donne e i loro mini, e per iutrle in modo prottivo. Articolo 24 Linee telefoniche di sostegno Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per istituire livello nzionle pposite linee telefoniche grtuite di ssistenz continu, opernti 24 ore su 24, sette giorni ll settimn, destinte fornire lle persone che telefonno, in modo riservto o nel rispetto del loro nonimto, delle consulenze su tutte le forme di violenz oggetto dell presente Convenzione. Articolo 25 Supporto lle vittime di violenz sessule Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per consentire l crezione di centri di prim ssistenz deguti, fcilmente ccessiili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuli, che possno proporre un visit medic e un consulenz medico-legle, un supporto per superre il trum e dei consigli. Articolo 26 Protezione e supporto i mini testimoni di violenz 1 Le Prti dottno le misure legisltive e di ogni ltro tipo necessrie per grntire che sino deitmente presi in considerzione, nell mito dei servizi di protezione e di supporto lle vittime, i diritti e i isogni dei mini testimoni di ogni form di violenz rientrnte nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. 2 Le misure dottte conformemente l presente rticolo comprendono le consulenze psico-socili dttte ll'età dei mini testimoni di ogni form di violenz rientrnte nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione e tengono deitmente conto dell interesse superiore del minore. Articolo 27 Segnlzioni Le Prti dottno le misure necessrie per incorggire qulsisi person che si stt testimone di un qulsisi tto di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione, o che i rgionevoli motivi per ritenere che tle tto potree essere commesso, o che si possno temere nuovi tti di violenz, segnlrlo lle orgnizzzioni o utorità competenti. Articolo 28 Segnlzioni d prte delle figure professionli Le Prti dottno le misure necessrie per grntire che le norme sull riservtezz imposte dll loro legislzione nzionle certe figure professionli non costituiscno un ostcolo ll loro possiilità, in opportune condizioni, di fre un segnlzione lle orgnizzzioni o utorità competenti, qulor ino rgionevoli motivi per ritenere che si stto commesso un grve tto di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione o che si possno temere nuovi grvi tti di violenz. Cpitolo V Diritto sostnzile
10 Articolo 29 Procedimenti e vie di ricorso in mteri civile 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per fornire lle vittime deguti mezzi di ricorso civili nei confronti dell'utore del reto. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie, conformemente i principi generli del diritto internzionle, per fornire lle vittime deguti risrcimenti civili nei confronti delle utorità sttli che ino mncto l loro dovere di dottre le necessrie misure di prevenzione o di protezione nell mito delle loro competenze. Articolo 30 Risrcimenti 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le vittime ino il diritto di richiedere un risrcimento gli utori di qulsisi reto previsto dll presente Convenzione. 2 Un deguto risrcimento d prte dello Stto è ccordto coloro che ino suito grvi pregiudizi ll'integrità fisic o ll slute, se l riprzione del dnno non è grntit d ltre fonti, in prticolre dll'utore del reto, d un ssicurzione o di servizi medici e socili finnziti dllo Stto. Ciò non preclude lle Prti l possiilità di richiedere ll'utore del reto il rimorso del risrcimento concesso, condizione che l sicurezz dell vittim si pienmente pres in considerzione. 3 Le misure dottte conformemente l prgrfo 2 devono grntire che il risrcimento si concesso entro un termine rgionevole. Articolo 31 Custodi dei figli, diritti di visit e sicurezz 1 Le Prti dottno misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che, l momento di determinre i diritti di custodi e di visit dei figli, sino presi in considerzione gli episodi di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che l'esercizio dei diritti di visit o di custodi dei figli non compromett i diritti e l sicurezz dell vittim o dei mini. Articolo 32 Conseguenze civili dei mtrimoni forzti Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che i mtrimoni contrtti con l forz possno essere invlidili, nnullti o sciolti senz rppresentre un onere finnzirio o mministrtivo eccessivo per l vittim. Articolo 33 Violenz psicologic Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per penlizzre un comportmento intenzionle mirnte compromettere serimente l'integrità psicologic di un person con l coercizione o le mincce.
11 Articolo 34 Atti persecutori (Stlking) Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per penlizzre un comportmento intenzionlmente e ripetutmente minccioso nei confronti di un'ltr person, portndol temere per l propri incolumità. Articolo 35 Violenz fisic Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per penlizzre il comportmento intenzionle di chi commette tti di violenz fisic nei confronti di un'ltr person. Articolo 36 Violenz sessule, compreso lo stupro 1 Le Prti dottno misure legisltive o di ltro tipo necessrie per perseguire penlmente i responsili dei seguenti comportmenti intenzionli: c tto sessule non consensule con penetrzione vginle, nle o orle compiuto su un ltr person con qulsisi prte del corpo o con un oggetto; ltri tti sessuli compiuti su un person senz il suo consenso; il ftto di costringere un ltr person compiere tti sessuli non consensuli con un terzo. 2 Il consenso deve essere dto volontrimente, qule lier mnifestzione dell volontà dell person, e deve essere vlutto tenendo conto dell situzione e del contesto. 3 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo per grntire che le disposizioni del prgrfo 1 si pplichino nche gli tti commessi contro l ex o l ttule coniuge o prtner, qule riconosciuto dll legislzione nzionle. Articolo 37 Mtrimonio forzto 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per penlizzre l tto intenzionle di costringere un dulto o un mino contrrre mtrimonio. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per penlizzre il ftto di ttirre intenzionlmente con l ingnno un dulto o un mino sul territorio di un Prte o di uno Stto diverso d quello in cui risiede, llo scopo di costringerlo contrrre mtrimonio. Articolo 38 Mutilzioni genitli femminili Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per perseguire penlmente i seguenti tti intenzionli: c l escissione, l infiulzione o qulsisi ltr mutilzione dell totlità o di un prte delle grndi lr vginli, delle piccole lr o sportzione del clitoride; costringere un donn suire qulsisi tto indicto l punto, o fornirle i mezzi tle fine; indurre, costringere o fornire un rgzz i mezzi per suire qulsisi tto enuncito l punto.
12 Articolo 39 Aorto forzto e sterilizzzione forzt Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per perseguire penlmente i seguenti tti intenzionli: prticre un orto su un donn senz il suo preliminre consenso informto; prticre un intervento chirurgico che i lo scopo e l effetto di interrompere definitivmente l cpcità riproduttiv di un donn senz il suo preliminre consenso informto o l su comprensione dell procedur prtict. Articolo 40 Molestie sessuli Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che qulsisi form di comportmento indesiderto, verle, non verle o fisico, di ntur sessule, con lo scopo o l'effetto di violre l dignità di un person, segntmente qundo tle comportmento cre un clim intimidtorio, ostile, degrdnte, umilinte o offensivo, si sottoposto snzioni penli o d ltre snzioni legli. Articolo 41 Fvoreggimento o complicità e tenttivo 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per perseguire penlmente il fvoreggimento o l complicità intenzionli in ordine ll commissione dei reti di cui gli rticoli 33, 34, 35, 36, 37, 38. e 39 dell presente Convenzione. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per perseguire penlmente i tenttivi intenzionli di commissione dei reti di cui gli rticoli 35, 36, 37, 38. e 39 dell presente Convenzione. Articolo 42 Giustificzione inccettile dei reti, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto onore 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che nei procedimenti penli intentti seguito dell commissione di qulsisi tto di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione, l cultur, gli usi e costumi, l religione, le trdizioni o il cosiddetto "onore" non possno essere ddotti come scus per giustificre tli tti. Rientrno in tle mito, in prticolre, le ccuse secondo le quli l vittim vree trsgredito norme o costumi culturli, religiosi, socili o trdizionli rigurdnti un comportmento pproprito. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che, qulor un mino si stto istigto d un person compiere un tto di cui l prgrfo 1, non si per questo diminuit l responsilità penle dell suddett person per gli tti commessi. Articolo 43 Appliczione dei reti I reti previsti i sensi dell presente Convenzione si pplicno prescindere dll ntur del rpporto tr l vittim e l utore del reto. Articolo 44 Giurisdizione 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per determinre l giurisdizione competente per qulsisi reto previsto i sensi dell presente Convenzione qundo il reto è commesso: sul loro territorio; o ordo di un nve ttente l loro ndier; o
13 c ordo di un velivolo immtricolto secondo le loro disposizioni di legge; o d e d uno loro cittdino; o d un person vente l propri residenz itule sul loro territorio. 2 Le Prti dottno tutte le misure legisltive o di ltro tipo pproprite per determinre l giurisdizione con riferimento tutti i reti di cui ll presente Convenzione qundo il reto è commesso contro un loro cittdino o contro un person vente l propri residenz itule sul loro territorio. 3 Per perseguire i reti stiliti conformemente gli Articoli 36, 37, 38 e 39 dell presente Convenzione, le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie ffinché l loro competenz non si suordint ll condizione che i ftti sino perseguiili penlmente sul territorio in cui sono stti commessi. 4 Per perseguire i reti stiliti conformemente gli Articoli 36, 37, 38 e 39 dell presente Convenzione, le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie ffinché l loro competenz rigurdnte i commi d. ed e. del precedente prgrfo 1 non si suordint ll condizione che il procedimento penle poss unicmente essere vvito seguito dell denunci dell vittim del reto, o di un zione intentt dllo Stto del luogo dove è stto commesso il reto. 5 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per determinre l giurisdizione con riferimento tutti i reti di cui ll presente Convenzione, nei csi in cui il presunto utore del reto si trovi sul loro territorio e non poss essere estrdto verso un ltr Prte unicmente in se ll su nzionlità. 6 Qundo più Prti rivendicno l loro competenz rigurdo un reto che si presume stilito conformemente ll presente Convenzione, le Prti interesste si concertno, se lo ritengono opportuno, per determinre qule si l giurisdizione più pproprit per procedere penlmente. 7 Ftte slve le disposizioni generli di diritto internzionle, l presente Convenzione non esclude lcun competenz penle esercitt d un delle Prti conformente l proprio diritto interno. Articolo 45 Snzioni e misure repressive 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che i reti stiliti conformemente ll presente Convenzione sino puniili con snzioni efficci, proporzionte e dissusive, che tengno conto dell loro grvità. Tli snzioni includono, se del cso, pene privtive dell liertà e che possono comportre l'estrdizione. 2 Le Prti possono dottre ltre misure nei confronti degli utori dei reti, quli: il monitorggio, o l sorveglinz dell person condnnt; l privzione dell ptri podestà, se l interesse superiore del mino, che può comprendere l sicurezz dell vittim, non può essere grntito in nessun ltro modo.
14 Articolo 46 Circostnze ggrvnti Le Prti dottno le misure legisltive e di ogni ltro tipo necessrie per grntire che le seguenti circostnze, purché non sino già gli elementi costitutivi del reto, possno, conformemente lle disposizioni pertinenti del loro diritto nzionle, essere considerte come circostnze ggrvnti nel determinre l pen per i reti stiliti conformemente ll presente Convenzione: c d e f g h i il reto è stto commesso contro l ttule o l ex coniuge o prtner, come riconosciuto dl diritto nzionle, d un memro dell fmigli, dl convivente dell vittim, o d un person che h usto dell propri utorità; il reto, o i reti connessi, sono stti commessi ripetutmente; il reto è stto commesso contro un person in circostnze di prticolre vulnerilità; il reto è stto commesso su un mino o in presenz di un mino; il reto è stto commesso d due o più persone che hnno gito insieme; il reto è stto preceduto o ccompgnto d un violenz di estrem grvità; il reto è stto commesso con l uso o con l mincci di un rm; il reto h provocto grvi dnni fisici o psicologici ll vittim; l utore er stto precedentemente condnnto per reti di ntur nlog. Articolo 47 Condnne pronuncite sul territorio di un ltr Prte contrente Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per prevedere l possiilità di prendere in considerzione, l momento dell decisione reltiv ll pen, le condnne definitive pronuncite d un'ltr Prte contrente in relzione i reti previsti in se ll presente Convenzione. Articolo 48 Divieto di metodi lterntivi di risoluzione dei conflitti o di misure lterntive lle pene oligtorie 1 Le prti devono dottre le necessrie misure legisltive o di ltro tipo per vietre il ricorso oligtorio procedimenti di soluzione lterntiv delle controversie, incluse l medizione e l concilizione, in relzione tutte le forme di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione". 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo destinte grntire che, se viene inflitto il pgmento di un mult, si deitmente pres in considerzione l cpcità del condnnto di dempiere i propri olighi finnziri nei confronti dell vittim. Cpitolo VI Indgini, procedimenti penli, diritto procedurle e misure protettive Articolo 49 Olighi generli 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le indgini e i procedimenti penli reltivi tutte le forme di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione sino vviti senz indugio ingiustificto, prendendo in considerzione i diritti dell vittim in tutte le fsi del procedimento penle. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo, in conformità con i principi fondmentli in mteri di diritti umni e tenendo conto dell comprensione dell violenz di genere, per grntire
15 indgini e procedimenti efficci nei confronti dei reti stiliti conformemente ll presente Convenzione. Articolo 50 Rispost immedit, prevenzione e protezione 1 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per grntire che le utorità incricte dell ppliczione dell legge ffrontino in modo tempestivo e pproprito tutte le forme di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione, offrendo un protezione degut e immedit lle vittime. 2 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo per grntire che le utorità incricte dell ppliczione dell legge operino in modo tempestivo e deguto in mteri di prevenzione e protezione contro ogni form di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione, ivi compreso utilizzndo misure opertive di prevenzione e l rccolt delle prove. Articolo 51 Vlutzione e gestione dei rischi 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per consentire lle utorità competenti di vlutre il rischio di letlità, l grvità dell situzione e il rischio di reiterzione dei comportmenti violenti, l fine di gestire i rischi e grntire, se necessrio, un qudro coordinto di sicurezz e di sostegno. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che l vlutzione di cui l prfrfo 1 prend in considerzione, in tutte le fsi dell indgine e dell ppliczione delle misure di protezione, il ftto che l'utore di tti di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione possied, o i ccesso d rmi d fuoco. Articolo 52 Misure urgenti di llontnmento imposte dl giudice Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le utorità competenti si vedno riconosciut l fcoltà di ordinre ll utore dell violenz domestic, in situzioni di pericolo immedito, di lscire l residenz dell vittim o dell person in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietrgli l ccesso l domicilio dell vittim o dell person in pericolo o di impedirgli di vvicinrsi ll vittim. Le misure dottte in virtù del presente rticolo devono dre priorità ll sicurezz delle vittime o delle persone in pericolo. Articolo 53 Ordinnze di ingiunzione o di protezione 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le ordinnze di ingiunzione o di protezione possno essere ottenute dlle vittime di ogni form di violenz che rientr nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione. 2 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per grntire che le ordinnze di ingiunzione o di protezione di cui l prgrfo 1 sino: concesse per un protezione immedit e senz oneri mministrtivi o finnziri eccessivi per l vittim; emesse per un periodo specificto o fino ll loro modific o revoc; ove necessrio, decise ex prte con effetto immedito; disponiili indipendentemente, o contestulmente d ltri procedimenti giudiziri; possno essere introdotte nei procedimenti giudiziri successivi.
16 3 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che l violzione delle ordinnze di ingiunzione o di protezione emesse i sensi del prgrfo 1 si oggetto di snzioni penli o di ltre snzioni legli efficci, proporzionte e dissusive. Articolo 54 Indgini e prove Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che in qulsisi procedimento civile o penle, le prove reltive gli ntecedenti sessule e ll condott dell vittim sino mmissiili unicmente qundo sono pertinenti e necessrie. Articolo 55 Procedimenti d ufficio e ex prte 1 Le Prti si ccertno che le indgini e i procedimenti penli per i reti stiliti i sensi degli rticoli 35, 36, 37, 38 e 39 dell presente Convenzione non dipendno intermente d un segnlzione o d un denunci d prte dell vittim qundo il reto è stto commesso in prte o in totlità sul loro territorio, e che il procedimento poss continure nche se l vittim dovesse ritrttre l ccus o ritirre l denunci. 2 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per grntire, conformemente lle condizioni previste dl loro diritto interno, l possiilità per le orgnizzzioni governtive e non governtive e per i consulenti specilizzti nell lott ll violenz domestic di ssistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiest, nel corso delle indgini e dei procedimenti giudiziri reltivi i reti stiliti conformemente ll presente Convenzione. Articolo 56 Misure di protezione 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo destinte proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro prticolri isogni in qunto testimoni in tutte le fsi delle indgini e dei procedimenti giudiziri, in prticolre: c d e f g h grntendo che sino protette, insieme lle loro fmiglie e i testimoni, dl rischio di intimidzioni, rppresglie e ulteriori vittimizzzioni; grntendo che le vittime sino informte, lmeno nei csi in cui esse stesse e l loro fmigli potreero essere in pericolo, qundo l utore del reto dovesse evdere o essere rimesso in liertà in vi temporne o definitiv; informndole, nelle condizioni previste dl diritto interno, dei loro diritti e dei servizi loro disposizione e dell'esito dell loro denunci, dei cpi di ccus, dell'ndmento generle delle indgini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell mito del procedimento e dell esito del giudizio; offrendo lle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nzionle, l possiilità di essere scoltte, di fornire elementi di prov e presentre le loro opinioni, esigenze e preoccupzioni, direttmente o trmite un intermedirio, e grntendo che i loro preri sino esminti e presi in considerzione; fornendo lle vittime un'degut ssistenz, in modo che i loro diritti e interessi sino degutmente rppresentti e presi in considerzione; grntendo che possno essere dottte delle misure per proteggere l vit privt e l'immgine dell vittim; ssicurndo, ove possiile, che sino evitti i conttti tr le vittime e gli utori dei reti ll interno dei triunli e degli uffici delle forze dell'ordine; fornendo lle vittime, qundo sono prti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
17 i consentendo lle vittime di testimonire in ul, secondo le norme previste dl diritto interno, senz essere fisicmente presenti, o lmeno senz l presenz del presunto utore del reto, grzie in prticolre l ricorso tecnologie di comuniczione degute, se sono disponiili. 2 Un mino vittim e testimone di violenz contro le donne e di violenz domestic, deve, se necessrio, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendno in considerzione il suo interesse superiore. Articolo 57 Grtuito ptrocinio Le Prti grntiscono che le vittime ino diritto ll'ssistenz legle e l grtuito ptrocinio lle condizioni previste dl diritto interno. Articolo 58 Prescrizione Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo necessrie per grntire che il termine di prescrizione per intentre un'zione penle reltiv i reti di cui gli rticoli 36, 37, 38 e 39 dell presente Convenzione si prolungto per un tempo sufficiente e proporzionle ll grvità del reto, per consentire ll vittim minore di vedere perseguito il reto dopo vere rggiunto l mggiore età. Cpitolo VII Migrzione e silo Articolo 59 Sttus di residente 1 Le Prti dottno le misure legisltive e di ltro tipo per grntire che le vittime, il cui sttus di residente dipende d quello del coniuge o del prtner, conformemente l loro diritto interno, possno ottenere, su richiest, in cso di scioglimento del mtrimonio o dell relzione, in situzioni prticolrmente difficili, un titolo utonomo di soggiorno, indipendentemente dll durt del mtrimonio o dell relzione. Le condizioni per il rilscio e l durt del titolo utonomo di soggiorno sono stilite conformemente l diritto nzionle. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le vittime possno ottenere l sospensione delle procedure di espulsione vvite perché il loro sttus di residente dipendev d quello del coniuge o del prtner, conformemente l loro diritto interno, l fine di consentire loro di chiedere un titolo utonomo di soggiorno. 3 Le Prti rilscino un titolo di soggiorno rinnovile lle vittime, in un o in entrme le seguenti situzioni: qundo l'utorità competente ritiene che il loro soggiorno si necessrio in considerzione dell loro situzione personle; qundo l'utorità competente ritene che il loro soggiorno si necessrio per l loro collorzione con le utorità competenti nell mito di un indgine o di procedimenti penli.
18 4 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le vittime di un mtrimonio forzto condotte in un ltro pese l fine di contrrre mtrimonio, e che ino perso di conseguenz il loro sttus di residente del pese in cui risiedono normlmente, possno recuperre tle sttus. Articolo 60 Richieste di silo ste sul genere 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che l violenz contro le donne st sul genere poss essere riconosciut come un form di persecuzione i sensi dell'rticolo 1, A (2) dell Convenzione reltiv llo sttus dei rifugiti del 1951 e come un form di grve pregiudizio che di luogo un protezione complementre / sussidiri. 2 Le Prti si ccertno che un interpretzione sensiile l genere si pplict ciscuno dei motivi dell Convenzione, e che nei csi in cui si stilito che il timore di persecuzione è sto su uno o più di tli motivi, si concesso i richiedenti silo lo sttus di rifugito, in funzione degli strumenti pertinenti pplicili. 3 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per sviluppre procedure di ccoglienz sensiili l genere e servizi di supporto per i richiedenti silo, nonché linee guid ste sul genere e procedure di silo sensiili lle questioni di genere, compreso in mteri di concessione dello sttus di rifugito e di richiest di protezione internzionle. Articolo 61 Diritto di non-respingimento 1 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per il rispetto del principio di nonrespingimento, conformemente gli olighi esistenti derivnti dl diritto internzionle. 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le vittime dell violenz contro le donne isognose di un protezione, indipendentemente dl loro sttus o dl loro luogo di residenz, non possno in nessun cso essere espulse verso un pese dove l loro vit potree essere in pericolo o dove potreero essere esposte l rischio di tortur o di pene o trttmenti inumni o degrdnti. Cpitolo VIII Cooperzione internzionle Articolo 62 Principi generli 1 Le Prti cooperno, in conformità con le disposizioni dell presente Convenzione, e nel rispetto dell ppliczione degli strumenti internzionli e regionli reltivi ll cooperzione in mteri civile e penle, nonché degli ccordi stipulti sull se di disposizioni legisltive uniformi o di reciprocità e dell propri legislzione nzionle, nel modo più mpio possiile, l fine di: c d prevenire, comttere e perseguire tutte le forme di violenz che rientrno nel cmpo di ppliczione dell presente Convenzione; proteggere e ssistere le vittime; condurre indgini o procedere penlmente per i reti previsti sull se dell presente Convenzione; pplicre le pertinenti sentenze civili e penli pronuncite dlle utorità giudizirie delle Prti, ivi comprese le ordinnze di protezione.
19 2 Le Prti dottno le misure legisltive o di ltro tipo necessrie per grntire che le vittime di un reto determinto i sensi dell presente Convenzione e commesso sul territorio di un Prte divers d quell in cui risiedono possno presentre denunci presso le utorità competenti del loro Stto di residenz. 3 Se un Prte che suordin ll esistenz di un trttto l mutu ssistenz giudiziri in mteri penle, l estrdizione o l esecuzione delle sentenze civili o penli pronuncite d un ltr Prte contrente ll presente Convenzione riceve un richiest di cooperzione in mteri giudiziri d un Prte con l qule non h ncor concluso tle trttto, può considerre l presente Convenzione come l se giuridic per l mutu ssistenz in mteri penle, di estrdizione, di esecuzione delle sentenze civili o penli pronuncite dll ltr Prte rigurdnti i reti stiliti conformemente ll presente Convenzione. 4 Le Prti si sforzno di integrre, se del cso, l prevenzione e l lott contro l violenz nei confronti delle donne e l violenz domestic nei progrmmi di ssistenz llo sviluppo condotti fvore di pesi terzi, compres l conclusione di ccordi ilterli e multilterli con pesi terzi, l fine di fcilitre l protezione delle vittime, conformemente ll rticolo 18, prgrfo 5. Articolo 63 Misure reltive lle persone in pericolo Qundo un Prte, sull se delle informzioni su disposizione, h seri motivi di pensre che un person poss essere espost in modo immedito l rischio di suire uno degli tti di violenz di cui gli Articoli 36, 37, 38 e 39 dell presente Convenzione sul territorio di un ltr Prte, l Prte che dispone di tle informzione è incorggit trsmetterl senz indugio ll ltr Prte, l fine di grntire che sino prese le misure di protezione degute. Tle informzione deve includere, se del cso, delle indiczioni sulle disposizioni di protezione esistenti vntggio dell person in pericolo. Articolo 64 Informzioni 1 L Prte richiest deve rpidmente informre l Prte richiedente dell'esito finle dell zione intrpres i sensi del presente cpitolo. L Prte richiest deve inoltre informre senz indugio l Prte richiedente di qulsisi circostnz che rend impossiile l'esecuzione dell zione ipotizzt o che poss ritrdrl in modo significtivo. 2 Un Prte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senz richiest preliminre, trsferire un ltr Prte le informzioni ottenute nell mito delle proprie indgini, qulor riteng che l divulgzione di tli informzioni poss iutre l Prte che le riceve prevenire i reti penli stiliti i sensi dell presente Convenzione o d vvire o proseguire le indgini o i procedimenti reltivi tli reti penli, o che tle divulgzione poss suscitre un richiest di collorzione formult d tle Prte, conformemente l presente cpitolo. 3 Un Prte che riceve delle informzioni conformemente l precedente prgrfo 2 deve comunicrle lle proprie utorità competenti, in modo che possno essere vviti dei procedimenti se sono considerti ppropriti, o che tle informzione poss essere pres in considerzione nei procedimenti civili o penli pertinenti. Articolo 65 Protezione dei dti I dti personli sono conservti e utilizzti conformemente gli olighi ssunti dlle Prti ll Convenzione sull protezione delle persone rispetto l trttmento utomtizzto dei dti crttere personle (STE n 108).
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