Strutture per la prima infanzia. Asili nido e servizi innovativi: integrazione e complementarietà

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1 Strutture per la prima infanzia. Asili nido e servizi innovativi: integrazione e complementarietà Gianna Savaris e Jolanda Bulgarelli Presidente Comitato Lombardo Forum Associazioni Familiari e Dirigente nidi famiglia di Milano La situazione normativa in Lombardia D.G.R 11 febbraio 2005 n. 7/20588 Regione Lombardia Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia. 1. Ritenuto di determinare le tipologie d offerta per la prima infanzia soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento nei seguenti servizi: a) Nido b) Micro nido c) Centro prima infanzia d) Nido famiglia 2. di approvare 1 allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenete le definizioni, i requisiti organizzativi minimi e strutturali per l autorizzazione al funzionamento delle quattro tipologie di servizi sociali sopra indicate, cosi come emendato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 3 febbraio 2005; 3. di stabilire che i requisiti strutturali,fatti salvi quelli generali dì struttura, delle diverse tipologie di unità d offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano: a) iniziato i lavori b) ottenuto la concessione edilizia c) presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia d) effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici e) beneficiato dei finanziamenti dei bandi ai sensi della legge 23/99 come nidi famiglia 4. di stabilire che i nidi famiglia funzionanti ai sensi dei bandi della l.r entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento dovranno adeguarsi alla capacità ricettiva prevista dalla presente deliberazione; 5. di introdurre in via sperimentale, per l autorizzazione al funzionamento un percorso procedurale finalizzato alla semplificazione amministrativa consentendo all Ente gestore di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata; 6. di disporre che: - tale perizia deve essere prodotta da una commissione composta da un numero minimo di tre Bulgarelli Savaris Pag. 1/17

2 componenti di cui: a) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva b) un ingegnere abilitato all esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge: c) un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge; - la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni; - l attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per là quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro; - il soggetto dipendente di una ASL non effettui l attestazione dei requisiti su una struttura sita nell ambito di competenza della ASL medesima; - il soggetto dipendente dall Ente locale autorizzatore non effettui l attestazione dei requisiti su una struttura sita nell ambito di competenza dell ente locale medesimo; - ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza; 7. di disporre che è facoltà dell amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell oggetto dell istanza; 8. di disporre che l autorizzazione al funzionamento non ~ richiesta per i nidi famiglia i quali sono tenuti ad inoltrare al Comune di ubicazione del servizio dichiarazione di inizio attività che sostituisce a tutti gli effetti l autorizzazione al funzionamento; 9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Bulgarelli Savaris Pag. 2/17

3 Allegato A REQUISITI UNITA D OFFERTA SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA Tipologie previste I servizi sociali per la prima infanzia (0-3 anni) sono cosi identificati: Nido Micro nido Centri prima infanzia Nido famiglia Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, ne I rispetto dell identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo. Servizio di tipo diurno, pubblico o privato, oltre che promosso e gestito da associazioni di famiglie, di capacità ricettiva massima di 10 bambine /i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Micro nido Aziendale). Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e riposo. Strutture similari all Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo in maniera non continuativa, bambine/i e da zero a tre anni in numero non superiore a 30 eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei asti. Nido domiciliare, con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambine/i da zero ai tre anni, svolto senza fini di lucro, promosso da famiglie utenti associate I associazioni familiari, scegliendo il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo nel rispetto dell identità individuale, culturale, religiosa. REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI Le strutture di tipo diurno per la prima infanzia afferenti alla rete regionale dei servizi socio assistenziali devono possedere i seguenti requisiti organizzativi: Rapporti con l utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l ammontare della retta. Gestione dell emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali Manutenzione ordinaria e straordinaria dell immobile e delle pertinenze: piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell esecuzione. Organizzazione degli spazi: suddivisione in moduli funzionali che consentano l organizzazione delle diverse attività educative per gruppi di massimo 15 bambini Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti secondo gli standard gestionali previsti. NIDI MICRO NIDI CENTRI PRIMA INFANZIA NIDI FAMIGLIA richiesto richiesto richiesto non richiesto richiesto richiesto richiesto non richiesto richiesto non richiesto richiesto non richiesto richiesto non richiesto non richiesto non richiesto richiesto richiesto richiesto non richiesto Bulgarelli Savaris Pag. 3/17

4 NIDI MICRO NIDI CENTRI PRIMA NIDI FAMIGLIA INFANZIA RICETTIVITA Da 1l a 60 posti Fino a 10 posti Fino a 30 posti Fino a 5 posti Apertura minima Annuale 47 settimane 45 settimane Settimanale dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi Giornaliera 9 ore continuative 8 ore continuative Laureato in scienze: dell educazione/formazi dell educazione/forma one, psicologiche, zione, psicologiche, sociologiche e di sociologiche e di servizio sociale, o un servizio sociale, o un operatore socio operatore socio educativo in servizio educativo in servizio con esperienza di con esperienza di almeno almeno cinque almeno almeno Personale Coordinatore Laureato in scienze: Compresenza operatori socio educativi Cuoco Addetti ai servizi anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative. 1 operatore socio educativo ogni 8 posti di capacità ricettiva 1 cuoco, qualora i pasti vengano confezionati direttamente Un addetto ai servizi ogni trenta posti di capacità ricettiva per la pulizia degli ambienti e l eventuale aiuto in cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative. 1 operatore socio educativo 1 cuoco, qualora i pasti vengano confezionati direttamente Un addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti e l eventuale aiuto in cucina 2 operatori socio educativi Un addetto ai servizi per pulizia degli ambienti cucina Oltre al rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la cornpresenza di 2 operatori durante tutto l orario di apertura del servizio. La compresenza può essere garantita negli enti no proftt anche attraverso volontario, purché stabile. Le famiglie concordano le modalità organizzative e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative dei bambini assumendosene in toto la responsabilità in attesa della ridefinizione dei profili professionali sono ritenuti validi i seguenti titoli di studio: diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione all insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile; operatore servizi sociali e assistente per l infanzia, vigilatrice di infanzia. Bulgarelli Savaris Pag. 4/17

5 1. GENERALI DELLA STRUTTURA 2. LOCALIZZAZIONE Ogni NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, REQUISITI STRUTTURALI NIDI MICRO NIDI CENTRI PRIMA INFANZIA Ogni MICRO NIDO Ogni CENTRO PRIMA deve garantire il INFANZIA deve possesso dei requisiti garantire il possesso dei previsti da norme requisiti previsti da vigenti in materia di norme vigenti in materia civile abitazione. di urbanistica, edilizia, Se il micronido é sicurezza degli impianti realizzato in un e delle attrezzature, prevenzione incendi appartamento, tale prevenzione incendi (ove previsto), appartamento dovrà (ove previsto), prevenzione fulmini ed essere dedicato prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, esclusivamente a questa agenti atmosferici, igiene nonché quelli funzione. igiene nonché quelli relativi alle norme per relativi alle norme per l eliminazione delle l eliminazione delle barriere barriere architettoniche. architettoniche. Relativamente all impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc) in relazione all età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale. Preferibilmente: - al piano terra - diretta comunicazione con aree all aperto di esclusivo utilizzo per il nido.- Non sono ammesse localizzazioni oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente. Il nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L ingresso separato non è richiesto Preferibilmente: - al piano terreno - diretta comunicazione con aree all aperto di esclusivo utilizzo per il nido.- Il micro nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L ingresso separato non è richiesto Preferibilmente: - al piano terra e comunque non oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente. - diretta comunicazione con aree all aperto di esclusivo utilizzo per il nido.- NIDI FAMIGLIA Il Nido famiglia deve essere realizzato in insediamento a caratteristiche abitative preferibilmente di residenza, o comunque in uso o a disposizione di una delle famiglie o di associazioni di famiglie. Ogni Nido famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione. Bulgarelli Savaris Pag. 5/17

6 3. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA NIDI MICRO NIDI CENTRI PRIMA INFANZIA La superficie utile netta La superfcie utile netta La superfcie utile netta complessiva destinata a complessiva destinata a complessiva destinata attività educative, attività educative, alle attività ricreative, di riposo, di ricreative, di riposo, di educativo/ricreative e ai consumazione dei pasti e consumazione dei pasti e servizi igienici per i ai servizi igienici per i ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri bambini è di 20 metri bambini è di 20 metri quadri più 4 metri quadri più 6 metri quadri quadri più 5,5 metri quadri per ogni posto di per ogni posto di capacità quadri per ogni posto di capacità ricettiva. ricettiva capacità ricettiva. In ogni struttura deve In ogni nido devono essere In ogni micro nido deve essere presente un presenti: essere presente un bagno locale per l igiene dei - locale/i per l igiene dei esclusivamente riservato bambini dotato di: bambini dotato di: 1 wc e i lavabo 1 wc e i lavabo piccoli ogni 15 posti piccoli ogni 10 posti 1 vasca di dimensioni 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta e adeguate con miscelatore. doccetta e miscelatore ogni 20 posti -- fasciatoi in numero adeguato. 4. SPAZI GENERALI Il nido deve prevedere spazi generali, adeguati al numero dei bambini, che consentano le operazioni di accoglienza ed il collegamento tra i diversi locali (atrio, corridoi, spogliatoi ecc) 5. SPAZI PER CUCINA / SCALDAVIVANDE 6. SPAZI PER IL PFRSONALE 7. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE Qualora i pasti vengano confezionati all interno del nido, deve essere prevista cucina e dispensa, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti. Qualora il nido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto Locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie. Fino a 3 addetti compresenti: uno spogliatoio ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale; da 4 a 15 addetti compresenti servizio igienico aggiuntivo Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. ai bambini preferibilmente dotato di i wc e i lavabo piccoli e i vasca di dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore.in alternativa, dovrà essere attrezzato con vasca, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento, senza l obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentirne l uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo. Qualora i pasti vengano contezionab all interno del micronido deve essere prevista cucina ad uso civile abitazione. Qualora il micronido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie. Un servizio igienico ad uso esclusivo del personale anche con funzioni di spogliatoio, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti. Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. L articolazione degli spazi deve consentire l accoglienza e l uscita dei bambini Area ristoro attrezzata per consumazione merende Uno spogliatoio ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza NIDI FAMIGLIA Il bagno attrezzato con vasca/ doccia, vaso e lavabo dovrà essere dotato di ogni accorgimento, senza l obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentirne l uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo. Cucina ad uso civile abitazione Circolare n. 35 del 24/08/2005 Circolare n. 10 del 24/08/05 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Bulgarelli Savaris Pag. 6/17

7 Oggetto: Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socioassistenziale 1. PREMESSA In continuità con quanto definito per il sistema socio-sanitario, in armonia con la legge 328/00 e con la recente legge regionale n. 34/04 Politiche regionali per i minori, la Regione Lombardia ha dato avvio al percorso di riordino della rete degli interventi, dei servizi e delle strutture sociali. La ridefinizione delle regole e delle tipologie delle unità di offerta si è attuata nel rispetto della normativa regionale vigente che ha superato il PSA 88/90, attraverso l adozione delle seguenti Dgr: 1. Dgr n dell 11/2/2005 Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia ; 2. Dgr n del 16/2/2005 Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori ; 3. Dgr n del 16/2/2005 Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili ; Per la riclassificazione di tutte le altre unità di offerta e la valutazione dei contributi apportati dalle innovazioni e dalle sperimentazioni, avviate nel territorio regionale nel corso del tempo, si rimanda ad una valutazione successiva. Il percorso di riordino che la Regione sta attualmente intraprendendo prevede confronti e verifiche che coinvolgono fortemente gli Enti Locali e le rappresentanze del Terzo Settore. Con specifici atti deliberativi la Regione deve stabilire le regole ed i requisiti per tutte le diverse unità di offerta: ciò realizzerà la progressiva revisione critica di quanto previsto dal PSA1988/1990 e la creazione di un nuovo sistema. Pertanto, sino all emanazione e pubblicazione dei provvedimenti di riordino di altri servizi/strutture, restano in vigore le definizioni ed i requisiti stabiliti dal P.S.A. 88/90. L itinerario che stiamo percorrendo prevede, inoltre, accanto all autorizzazione al funzionamento (già peraltro definita dall art. 50 della l.r. n.1/86), l introduzione nel nuovo sistema anche dell accreditamento e del contratto, esattamente come è avvenuto per il sistema socio-sanitario regionale. A questo proposito, riteniamo sia utile, per un omogenea lettura, richiamare le seguenti definizioni : L autorizzazione al funzionamento è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta di avviare legalmente la gestione ed erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini. L accreditamento è il provvedimento amministrativo che consente ad una unità di offerta autorizzata al funzionamento di erogare interventi e prestazioni a favore di cittadini con un livello di qualità definito dall Ente accreditante. Il contratto è l atto che impegna l ente accreditante e la struttura accreditata, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini. In questa fase di progressivo riordino del sistema socio-assistenziale riteniamo indispensabile una corretta e comune interpretazione delle norme attualmente vigenti in materia di autorizzazione ed accreditamento dei servizi socio assistenziali. Pertanto si forniscono le indicazioni che seguono. 2. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO L autorizzazione al funzionamento, in base a quanto stabilito dalla legge 328/00, compete ai Comuni e spetta alla Regione la definizione di tempi e modalità di trasferimento ai Comuni della funzione concessoria. Poiché tale funzione in Lombardia è attualmente in capo alle Province (ai sensi della legge regionale 1 /86), si ribadisce che, fino alla emanazione e pubblicazione dei provvedimenti regionali di trasferimento, le Province continuano ad esercitare la funzione di concessione dell autorizzazione al funzionamento, Bulgarelli Savaris Pag. 7/17

8 richiedendo alle Aziende Sanitarie Locali le verifiche del possesso dei requisiti oggettivi o avvalendosi della perizia asseverata Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione In sintesi: a) le richieste di autorizzazione al funzionamento, sino a diverse disposizioni regionali, continuano ad essere inoltrate alla Provincia di ubicazione e, per conoscenza, alla ASL territorialmente competente; b) dalla data di pubblicazione delle deliberazioni che hanno riguardato e riguarderanno le nuove regole ed i nuovi requisiti delle varie unità d offerta socio-assistenziali, viene rimodulato quanto previsto dal PSA; c) ne discende che devono essere accluse alla domanda certificazioni o autocertificazioni relative ai singoli requisiti previsti dalle normative in vigore al momento di presentazione della domanda; d) sono attualmente percorribili due diverse modalità attraverso cui documentare il possesso dei requisiti oggettivi : può essere acclusa o meno alla domanda una perizia asseverata (vedi successivo punto e); e) la perizia asseverata è un documento complessivo, redatto da esperti, che contiene già al momento della domanda tutti gli elementi descrittivi dell organizzazione e della struttura e che certifica che l ente gestore possiede tutti i requisiti. La Provincia procederà ad un esame solo amministrativo della perizia, tendente a verificare che siano descritti i diversi aspetti, strutturali, igienico sanitari e gestionali; f) in mancanza della perizia asseverata, il provvedimento, come è avvenuto storicamente anche nell ambito socio-sanitario, potrà essere emesso dalla Provincia sulla base di un parere positivo da parte della ASL di competenza territoriale; g) il percorso storico è sempre possibile ma è più lungo, in quanto comporta anche il tempo che intercorre fra la domanda di autorizzazione, le verifiche effettuate dall ASL e l espressione del suo parere positivo Verifica del possesso dei requisiti L autorizzazione al funzionamento è concessa a seguito di verifica dei: a) requisiti soggettivi: si rimanda alla dgr n del 12/9/89, che prevede la presentazione, da parte del legale rappresentante dell Ente gestore dell unità di offerta, del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, entrambi rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi; b) requisiti oggettivi: si rimanda per le specifiche unità di offerta alle già citate ddgr n dell 11/2/2005, n e n , entrambe del 16/2/2005 e, per tutte le rimanenti unità d offerta, ai requisiti oggettivi stabiliti dal PSA. Ciò, come più volte esplicitato, sino alla emanazione e pubblicazione di nuovi provvedimenti regionali. Come accennato al punto precedente 2.1., con l attuale organizzazione ed in assenza di perizia asseverata, la verifica dei requisiti oggettivi viene effettuata dalla ASL attraverso: analisi della documentazione, visite in loco, eventuali prescrizioni (in caso di carenza di documenti o requisiti), espressione di parere positivo che viene emesso solo in presenza di positività di tutti i requisiti. La perizia asseverata, ed i periti quindi, sostituiscono le analisi, le visite, le verifiche ed il parere dell ASL. Pertanto oggi, fino alla emanazione e pubblicazione dei provvedimenti regionali di trasferimento della funzione concessoria dell autorizzazione al funzionamento dalla Provincia al Comune, la Provincia, a seguito di ricevimento del parere positivo della ASL oppure a seguito di esame della perizia asseverata, procede alla emanazione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento. Bulgarelli Savaris Pag. 8/17

9 In futuro, quando saranno stati emanati e pubblicati i provvedimenti regionali di trasferimento della funzione concessoria dell autorizzazione al funzionamento dalla Provincia al Comune, il Comune procederà alla emanazione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento Specificazioni in merito alle Unità d offerta oggetto di riordino mediante dgr n dell 11/2/2005, dgr n del 16/2/2005, dgr n del 16/2/2005, dgr n del 16/2/2005 Restano a tutti gli effetti valide le autorizzazioni al funzionamento in possesso di Strutture o servizi già funzionanti alla data di riordino mediante dgr n dell 11/2/2005, dgr n del 16/2/2005, dgr n del 16/2/2005. Nel caso in cui l Ente gestore volesse adeguarsi ai nuovi requisiti o volesse comunque apportare modifiche strutturali che comportino variazioni sostanziali negli impianti o nella destinazione dei locali e conseguentemente nelle planimetrie o certificazioni a suo tempo presentate,valgono le seguenti indicazioni: a) Modifiche strutturali L ente gestore, è tenuto ad integrare la documentazione già in possesso della Provincia e della ASL, autocertificando che le variazioni non comportano modificazioni nella autorizzazione già in possesso. La ASL procederà in seguito alle opportune verifiche e, in caso di difformità darà opportuna comunicazione alla Provincia per i provvedimenti conseguenti. b) Modifiche della capacità ricettiva L ente gestore che, per effetto di modifiche strutturali o per scelta, dovesse variare la capacità ricettiva (in più o in meno) dovrà richiedere alla Provincia una nuova autorizzazione al funzionamento, autocertificando la validità dei documenti già in possesso della Provincia e della ASL, oppure di quelli modificati. La Provincia potrà emettere nuova autorizzazione per la capacità ricettiva richiesta, a seguito di parere positivo della ASL in ordine ai requisiti gestionali oppure in base alla perizia asseverata Specificazioni in merito alle Unità d offerta Prima infanzia a) I Nidi famiglia I nidi famiglia devono presentare dichiarazione di inizio attività al Comune di ubicazione e per conoscenza alla ASL: - prima dell effettiva accoglienza dei bambini se si tratta di strutture di nuova realizzazione; - entro e non oltre il 31 ottobre 2005 (per l inizio del nuovo calendario annuale) se si tratta di strutture già funzionanti alla data di pubblicazione della dgr n. 7/20588 e che non siano beneficiari di finanziamento ai sensi della legge 23/99. b) I Micronidi I micronidi, realizzati attraverso sezioni di scuola materne per bambini inferiori ai tre anni e che abbiano come capacità ricettiva fino a 10 bambini, sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento e devono inoltrare richiesta entro e non oltre il 31 ottobre Si rammenta che i requisiti strutturali per i micronidi sono quelli della civile abitazione, pertanto l applicazione del requisito sicurezza citato nella dgr n. 7/20588 è da applicare a quanto previsto in termini di sicurezza per le civili abitazioni (esempio certificazione di manutenzione dell impianto di riscaldamento, apertura verso l esterno per lo sfiato dei gas nelle cucine, certificazione della messa a norma dell impianto elettrico ecc.). Il rispetto dell applicazione della legge 626 deve essere richiesto attraverso la redazione, da parte del datore di lavoro del documento attestante la sicurezza in relazione all attività svolta. Bulgarelli Savaris Pag. 9/17

10 Si evidenzia che ulteriori approfondimenti sulle unità di offerta per la prima infanzia, con particolare riferimento ai centri prima infanzia, saranno forniti con apposita circolare. In ogni caso si precisa che sono comunque da escludere dall autorizzazione al funzionamento servizi offerti a clienti di unità commerciali che hanno di fatto solo finalità ricreative e di garderie Specificazioni in merito ai servizi diurni per disabili a) Il Centro socio educativo ed il Centro diurno per disabili Si ricorda che l attuale CSE è da intendersi come un servizio flessibile, sia in termini di orari sia in termini di organizzazione funzionale, dunque un servizio modulabile in ragione delle diverse tipologie di ospiti a cui si rivolge (età e gravità) e dei bisogni da questi espressi. Ne discende che, così come un CSE può essere autorizzato come modulo all interno di una struttura CDD, all interno di una struttura CSE può essere presente e autorizzato un modulo CDD. I requisiti strutturali specifici previsti per le due tipologie di servizi, CDD e CSE, sono del tutto identici e pertanto nel caso di organizzazione in una medesima struttura di moduli socio sanitari e socio assistenziali i requisiti dovranno essere rapportati al numero di utenti complessivi e non replicati. (Esempio: per un Centro che si organizzi in CDD per 20 posti e CSE per 10, la struttura dovrà garantire spazi e servizi esattamente come se fossero 30 posti da CDD o trenta da CSE). I requisiti gestionali dovranno invece essere garantiti specificatamente per il numero di utenti afferenti alle due diverse tipologie CDD e CSE. La domanda di autorizzazione al funzionamento dovrà pertanto indicare quanti posti si intendono dedicare a CDD e quanti a CSE. La Provincia, indicherà tali numeri nel provvedimento autorizzativo. b) I Servizi Formativi all Autonomia Questi servizi: se prevedono attività prevalentemente svolte all interno di una struttura, dovranno richiedere autorizzazione al funzionamento come CSE, o come modulo di un CSE entro e non oltre il 31 dicembre 2005; se prevedono attività prevalentemente esterne, basate su un rapporto pressoché individuale con ciascun utente, finalizzato all accompagnamento del disabile in un percorso di autonomia verso servizi e strutture del territorio, continueranno a funzionare come servizi sperimentali, sino a successivi atti regionali di riordino Specificazioni in merito alle comunità alloggio disabili Si rammenta che i requisiti strutturali per le Comunità alloggio sono quelli della civile abitazione, pertanto in analogia con quanto detto al punto 2.4 b), il requisito sicurezza citato nella dgr n. 7/20763 è da applicare secondo quanto previsto in termini di sicurezza per le civili abitazioni. Analogamente, il rispetto dell applicazione della legge n. 626/94 deve essere richiesto attraverso la redazione, da parte del datore di lavoro, del documento attestante la sicurezza in relazione all attività svolta. L autorizzazione al funzionamento di una Comunità Alloggio per disabili non richiede nel provvedimento amministrativo la specifica se essa intenda richiedere l accreditamento come Comunità Socio Sanitaria La Comunità alloggio deve essere definita come Comunità Socio Sanitaria solo in sede di accreditamento (di pertinenza regionale). 3. ACCREDITAMENTO Come già accennato, l accreditamento è il provvedimento amministrativo che dà titolo, ad una struttura o ad un servizio, già autorizzati al funzionamento, ad erogare prestazioni con un livello di qualità definito dall Ente accreditante; per essere accreditati alle strutture/servizi vengono richiesti ulteriori requisiti rispetto Bulgarelli Savaris Pag. 10/17

11 a quelli da possedere per la sola autorizzazione al funzionamento; tali requisiti per le unità d offerta socioassistenziali devono essere stabiliti dai Comuni. La Regione infatti, in accordo con le rappresentanze di ANCI regionale ed in armonia con quanto previsto dalla legge 328/00, per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture/servizi socio-assistenziali ha adottato un percorso che prevede che la Giunta regionale determini criteri di accreditamento e che i Comuni, in ambito associato, definiscano invece i requisiti che le strutture/servizi del proprio territorio dovranno possedere per poter essere accreditati. La definizione di criteri in capo alla Regione risponde all esigenza di garantire che, a livello complessivo, esista una sufficiente omogeneità, pur nella possibilità che, in ragione delle peculiari caratteristiche locali, ambiti territoriali diversi possano adottare requisiti diversi. I Comuni associati, comunque, nella definizione dei propri requisiti dovranno attenersi ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla Regione. Con la dgr n del 16/02/05 sono stati definiti i criteri ai quali i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia, per i disabili e per le strutture di accoglienza residenziale per minori e disabili. Si ricorda che il solo accreditamento non dà automaticamente diritto ad acquisire i finanziamenti pubblici: per ottenerli dovrà essere sottoscritto un contratto. Appare utile, alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, fornire le seguenti ulteriori specificazioni. 1. I Comuni associati devono adottare i requisiti specifici avvalendosi dei criteri definiti dalla Regione contenuti nella sopra citata deliberazione. Laddove la dgr prevede il requisito all interno di un range di indicatori, i Comuni non potranno adottare requisiti inferiori o superiori al range stesso. 2. I requisiti di accreditamento dovranno essere adeguatamente pubblicizzati al fine di consentire a tutti gli Enti gestori di prenderne visione e di poter fare richiesta di accreditamento. 3. Il possesso di autorizzazione al funzionamento, o la dichiarazione di inizio attività laddove prevista dalla normativa regionale, è condizione indispensabile per l accesso all accreditamento. 4. Il provvedimento di accreditamento viene rilasciato nelle forme definite dagli ambiti distrettuali di ubicazione ed è valido per tutto il territorio regionale. 5. per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, i Comuni, in analogia con quanto previsto per le verifiche dei requisiti di autorizzazione al funzionamento, possono avvalersi, previo specifico provvedimento dell assemblea dei sindaci dell ambito distrettuale, di apposite convenzioni con terzi tra cui anche la ASL. 6. Il provvedimento amministrativo di accreditamento di un servizio/struttura a gestione diretta del Comune viene emesso nelle forme stabilite dall ambito distrettuale. 7. i requisiti soggettivi non sono da richiedere in fase di accreditamento essendo gli stessi ricompresi nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento, conditio sine qua non può essere concesso l accreditamento. 8. l accreditamento viene rilasciato alle strutture/servizi e non all Ente gestore. 4. CONTRATTO Il contratto è l atto attraverso cui il Comune acquista da un Ente gestore di una struttura o servizio accreditati prestazioni/interventi, e si impegna quindi a corrispondere per l attività i finanziamenti o i contributi pubblici. Il contratto regola anche gli obblighi dell ente gestore. Il Comune singolo o associato può stipulare un contratto con l ente gestore della struttura accreditata in cui verranno almeno definiti: il numero di posti contrattualizzati, cioè quelli per cui il Comune si impegna ad erogare finanziamenti/contributi; l entità del finanziamento/contributo per prestazione; le modalità di erogazione dei contributi/finanziamenti; la retta a carico dell utente e le modalità di contribuzione del medesimo. Bulgarelli Savaris Pag. 11/17

12 Circolare n. 45 del Circolare n. 11 del D:G: Famiglia e Solidarietà Sociale Attuazione della DGR dell Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia : indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni Premessa Come noto, con le seguenti deliberazioni è stato dato avvio al riordino delle reti: 1. delle strutture diurne, territoriali e domiciliari per la prima infanzia ( DGR n dell 11/2/2005) 2. dell accoglienza residenziale per minori ( DGR n del 16/2/2005) e disabili (DGR n del 16/2/2005) 3. delle strutture diurne socio assistenziali per disabili denominate Centri Socio Educativi ( DGR n del 16/2/2005). Dalla data di pubblicazione delle citate DGR cessa quindi di trovare applicazione tutto quanto a proposito previsto dal P.S.A. 88/90 e successive integrazioni o modificazioni. Sino all emanazione dei successivi provvedimenti di riordino di altri servizi/strutture restano invece in vigore definizioni e requisiti stabiliti dal già citato Piano Socio Assistenziale e/o altre successive regolamentazioni regionali. A seguito dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione Generale, in merito alle unità d offerta per la prima infanzia, si forniscono le sottostanti indicazioni. Gli organi delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per la vigilanza e il controllo in materia igienico sanitaria e sociale, laddove rilevassero situazioni non espressamente riconoscibili o di particolare specificità, si confronteranno con la scrivente Direzione, in modo da fornire risposte il più possibile omogenee su tutto il territorio regionale. 1. Specificazioni in merito all autorizzazione al funzionamento Come disposto dalla DGR dell 11 febbraio 2005, i requisiti strutturali (fatti salvi quelli generali di struttura) non sono vincolanti per nidi e micronidi già autorizzati a funzionare ai sensi del Piano Socio Assistenziale 1988/90. Le autorizzazioni al funzionamento già in possesso delle strutture sopraccitate, funzionanti alla data di pubblicazione della deliberazione, restano pertanto a tutti gli effetti valide; ovviamente si dà per inteso che i micronidi autorizzati ai sensi del citato Piano Socio Assistenziale, (cioè fino a 29 posti di capacità ricettiva) saranno denominati nidi a prescindere dalla dizione riportata sull autorizzazione al funzionamento. Le autorizzazioni al funzionamento delle nuove unità d offerta, sino a diverse determinazioni da parte della Regione Lombardia, vengono rilasciate dalla Provincia di ubicazione della struttura. a) Le domande vanno inviate dal richiedente alla Provincia e per conoscenza alla ASL di riferimento o, per la parte di competenza, al comune di Milano, con allegata documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla DGR sopra citata, o con perizia asseverata ; in entrambi i casi la domanda deve essere altresì accompagnata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi. b) Eventuali facsimili di domanda di autorizzazione con allegata documentazione, precedentemente predisposti dalle Province, dovranno essere opportunamente adeguati ai requisiti richiesti con DGR per le diverse tipologie previste. c) Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per domande con allegata documentazione è emesso, fatta salva l eventuale interruzione dei termini per carenza di documentazione o mancanza di requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dal completamento della Bulgarelli Savaris Pag. 12/17

13 documentazione. Il parere della Asl deve pervenire alla Provincia in tempi utili a che la stessa possa rispettare tali termini. (Per domanda presentata invece con perizia asseverata far riferimento ai successivi punti g) e h). d) L interruzione dei termini deve essere comunicata formalmente al richiedente da parte della Provincia. e) In caso di non emissione del provvedimento entro i 60 giorni, fatta salva l interruzione dei termini, per l inizio dell attività, vale il principio del silenzio assenso. f) In caso di domanda con perizia asseverata l attività si intende autorizzata provvisoriamente subito dopo la presentazione della domanda anche se il rilascio dell autorizzazione avverrà formalmente in un tempo successivo, ovviamente fatti salvi gli eventuali provvedimenti prescrittivi o inibitori conseguenti ai controlli effettuati anche in fase di esercizio. g) In caso di utilizzo di perizia asseverata, la documentazione valutata e vidimata, relativa ai requisiti previsti dalle DGR, non viene trasmessa ma conservata presso la struttura per essere disponibile per i controlli di vigilanza. 2. Specificazioni per Micronidi Ubicazione Come stabilito dalla DGR 20588/05, il micronido è un unità d offerta che può essere realizzata: 1. in un appartamento purchè esclusivamente destinato alla funzione di micronido come da autocertificazione del richiedente; 2. in strutture polifunzionali purchè gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle altre funzioni. (Va precisato che per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d offerta sociali, educative, scolastiche); 3. inserita in insediamento aziendale; 4. anche oltre il piano terra. Si precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di abitabilità, con i requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato, e non quelli vigenti attualmente a condizione che non ci siano cause di inabitabilità o di insalubrità. In particolare per il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non siano strutturati a garantire l accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle. Capacità ricettiva Per i micronidi non è previsto l incremento del 20% pertanto, in tale tipologia d offerta non possono essere contemporaneamente presenti più di 10 bambini. Articolazione della struttura A maggior chiarimento di quanto specificato dalla DGR 20588, si precisa che per superficie utile netta, si intende la superficie calpestabile. Condivisione di spazi Gli spazi ammessi in condivisione dalla DGR sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d offerta/servizi, i bagni devono essere: a) di esclusivo utilizzo del personale; b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al personale contemporaneamente presente che li può utilizzare. ( per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell azienda presso cui è situato, ma il numero di bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell azienda); c) in conformità con i requisiti igienico sanitari; Bulgarelli Savaris Pag. 13/17

14 d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso piano del micronido/nido, purchè appartenenti a strutture/servizi dell area sociale/educativa/socio sanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell azienda come riportato al soprastante punto b) Cucina, catering, preparazione pasti Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento locale d igiene tipo, devono essere dotate o di un locale cucina o di uno spazio cottura ; per le due diverse tipologie vengono previsti specifici requisiti. Nella fattispecie, secondo quanto previsto dalla deliberazione regionale 20588, per cucina è da intendersi lo spazio riservato alla cottura dei cibi rispondente ai requisiti fissati dal regolamento locale di igiene tipo almeno per lo spazio cottura. In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di locale cucina e di dimensioni adeguate a consentirne l uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata - ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti - ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini. La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto. I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso: a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido; b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere utilizzata per la preparazione di pasti fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente); c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione. 3. Specificazioni per i nidi Capacità ricettiva Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, come già determinato per i nidi autorizzati ai sensi del Piano Socio Assistenziale 1988/90, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo. (esempio: se un nido è autorizzato per 15 posti, è consentita la presenza contemporanea di un massimo di 18 bambini) Apertura minima La DGR specifica che per i nidi è richiesta un apertura annuale minima di 47 settimane. Si precisa che tale disposizione è in vigore dalla data di pubblicazione della DGR per tutti i nuovi nidi. I nidi già esitenti ed autorizzati ai sensi del Piano socio assistenziale (DCR 871del 23 dicembre 1987) dovranno adeguarsi al nuovo requisito entro tre anni a far tempo dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR dell 11 febbraio Articolazione della struttura Come più sopra specificato per i micronidi, anche per i nidi la superficie netta destinata ai bambini secondo le indicazioni date relativamente agli spazi da prendere in considerazione, è da intendersi quale superficie calpestabile e non commerciale. Cucina, catering, preparazione pasti Bulgarelli Savaris Pag. 14/17

15 Qualora i pasti siano preparati all interno del nido, la cucina deve possedere i requisiti previsti dal regolamento locale d igiene tipo, per le cucine collettive nonché l autorizzazione sanitaria. Qualora i pasti pervengano al nido tramite catering, si rimanda alle precisazioni di cui ai sopraesposti punti, a) b) e c) relativamente al catering per i micronidi. 4. Specificazioni per nidi famiglia Si rammenta che i nidi famiglia non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento ma devono presentare dichiarazione di inizio attività al comune di ubicazione e per conoscenza alla ASL. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalle famiglie associate/associazioni familiari. Ubicazione Il nido famiglia, in quanto tipologia domiciliare, può essere realizzato: a) nell abitazione di residenza di una delle famiglie associate; b) in un appartamento in uso ad una delle famiglie (comodato o affitto o proprietà) destinato a nido famiglia; c) in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d uso ad una delle famiglie. Gestione Il nido famiglia è promosso associazioni familiari (ai sensi della L.r. 23/99) o da famiglie/utenti associate costituite in osservanza all ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente. A tal proposito, si allegano a puro titolo esemplificativo: schema tipo contenente gli elementi essenziali per la redazione della scrittura privata (Allegato A) schema tipo di statuto. (Allegato B) Il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per il nido famiglia è scelto dalle famiglie associate. Le famiglie possono gestire il nido famiglia: a) direttamente attraverso l individuazione della persona che si occuperà dell accudimento dei bambini; b) tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative ecc) di tutte o parte delle prestazioni. Capacità ricettiva La capacità ricettiva massima è determinata in 5 posti. I nidi famiglia già funzionanti e finanziati con la legge 23/99 anche se nelle annualità precedenti, sono tenuti ad adeguare, entro tre anni dalla data di pubblicazione della DGR 20588, il numero dei bambini alla capacità ricettiva prevista dalla succitata DGR. Condivisione di spazi Non sono previste possibilità di condivisione di spazi. Preparazione pasti I pasti possono essere preparati: a) all interno del nido famiglia; b) all esterno mediante catering, secondo quanto già specificato per i nidi e micronidi; c) all esterno dalla famiglia, ma solo per il proprio bambino. 5. Specificazioni per i centri della prima infanzia Tra i servizi similari all asilo nido, con la citata DGR dell 11 febbraio u.s., la Giunta regionale ha inteso normare, prevedendone autorizzazione al funzionamento, i centri per la prima infanzia. Bulgarelli Savaris Pag. 15/17

16 I centri per la prima infanzia sono da intendersi quali servizi che offrono, in modo non continuativo, le prestazioni educative che vengono offerte dal nido in modo continuativo. Pertanto: a) La frequenza è consentita per non più di quattro ore giornaliere; b) Non è ammessa né la preparazione né la distribuzione dei pasti; c) La responsabilità dell accudimento dei bambini frequentanti attiene al personale operante nel centro prima infanzia secondo le competenze specifiche e non all eventuale adulto che può essere ammesso quale accompagnatore del bambino; L area ristoro prevista dalla DGR per la consumazione delle merende può essere o un locale dedicato oppure un area attrezzata (secondo le modalità organizzative scelte dal gestore, ad esempio con piccolo frigorifero, forno micro onde o anche semplicemente distributore di merende ) del locale destinato ai bambini. Non sono invece da intendersi assimilabili ai centri prima infanzia: o Servizi offerti a clienti di unità commerciali o di altri servizi (esempio spazi gioco di centri commerciali, di ospedali, di supermercati eccetera) che hanno di fatto solo finalità ricreative e di garderie ; o spazi gioco, ludoteche o analoghi servizi con altre denominazioni con finalità esclusivamente ludica e di socializzazione destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che è responsabile del bambino. 6. Specificazioni relative al personale Coordinatore - Indicazioni comuni a nidi e micronidi Secondo quanto previsto dalla più volte citata DGR 20588, titolo specifico è la laurea in scienze dell educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale. Nel merito dell esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può essere stata maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo (es. scuola materna). L esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato. Operatore socio educativo - Indicazioni comuni a nidi, micronidi e centri prima infanzia Si ricorda che i titoli validi alla definizione del profilo professionale dell operatore socio educativo sono: o diploma di maturità magistrale (rilasciato dall Istituto magistrale) o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico (5 anni) o diploma di abilitazione all insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/ diploma di scuola magistrale (tre anni) o diploma di dirigente di comunità (5 anni) o diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni) o operatore dei servizi sociali (tre anni) o diploma di assistente per l infanzia (tre anni) o vigilatrice d infanzia (tre anni) o puericultrice (tre anni) Ovviamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l educatore professionale. Fermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d offerta dalla DGR 20588, si precisa che la compresenza può essere garantita sia nei servizi pubblici che in quelli non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico. Bulgarelli Savaris Pag. 16/17

17 Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard. Relativamente ai centri prima infanzia la DGR ha previsto due operatori socio educativi, intendendo garantire almeno un operatore ogni 15 utenti e comunque la compresenza. Si specifica che uno dei due operatori può essere volontario purchè in possesso di uno dei titoli più sopra specificati Cuoco - Indicazioni specifiche per i micronidi Nel micronido, la figura del cuoco può essere eventualmente sostituita da personale adeguatamente formato ai fini di tutelare la salute degli utenti; la responsabilità di detta formazione è in capo al titolare del micronido e deve essere documentata da idonea certificazione. Bulgarelli Savaris Pag. 17/17

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