7/c sub.5 - Mutuo ipotecario con intervento della Cooperativa di Garanzia ex Legge Reg. Emilia Romagna 40/2002
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- Lorenza Gigli
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1 Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 7/c sub.5 - Mutuo ipotecario con intervento della Cooperativa di Garanzia ex Legge Reg. Emilia Romagna 40/2002 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini società cooperativa per azioni, Via Bucci, Morciano di Romagna (RN). Tel. 0541/ Fax 0541/ e- mail: info@bancavalconca.it / Sito internet: Iscrizione n all Albo delle Banche, di cui all articolo 13 del Dlgs n. 385 del CHE COS E IL MUTUO IPOTECARIO CON INTERVENTO COOP. GARANZIA, EX LEGGE REG. EMILIA ROMAGNA N.40/2002 Il mutuo chirografario con intervento delle Cooperative di garanzia a norma della legge della regione Emilia Romagna n.40/2002, è un finanziamento agevolato a medio/lungo termine, concesso a particolari categorie di soggetti operanti nel settore turistico (albergatori, gestori di stabilimenti balneari e termali, campeggi, ecc.) e ubicati nel territorio regionale, per finanziare le operazioni di acquisizione, di costruzione, di ristrutturazione, di riqualificazione ed ammodernamento di strutture turistiche, come specificate nella predetta legge 40/2002. In particolare l intervento delle Cooperative di Garanzie è finalizzato a: 1. Agevolare il ricorso al credito degli operatori turistici, mediante la concessione di garanzie fideiussorie; Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 1
2 2. Concedere, contributi in conto interessi (utilizzando un fondo regionale a ciò dedicato) riguardanti i finanziamenti garantiti dalle stesse Cooperative. Le domande di contributo vanno presentate direttamente alle Cooperative operanti in questo settore (Ascomfidi e Finterziario), le quali, dopo averne deliberato l ammissibilità e verificato la propria disponibilità a prestare garanzie fideiussorie, passano la comunicazione alla Banca. Il contributo in conto interessi che sommato a tutti gli aiuti eventualmente ottenuti dall impresa non può superare i ,00 nell arco di tre anni viene erogato in un unica soluzione dalla Cooperativa di garanzia alla Banca, commisurato fino ad un importo massimo di ,00 di finanziamento. In ogni caso l erogazione del contributo è condizionata alla conclusione dei lavori e comunque ad accordi fra il cliente e la Cooperativa che deve dare il benestare alla stipula. La banca, solo a fronte della suddetta erogazione, spalma il contributo sul piano d ammortamento del mutuo nei limiti temporali massimi fissati dalla legge 40/2002: in tal caso il cliente pagherà delle rate già al netto del contributo. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate semestrali costanti (comprensive di capitale ed interessi), calcolate secondo un piano di ammortamento a cui viene applicato un tasso variabile. Su richiesta del cliente, la parte mutuataria può avvalersi di un prefinanziamento prima dell effettiva erogazione dell importo del mutuo. Il finanziamento, oltre che dalla fideiussione della Cooperativa di Garanzia, è assistito da ipoteca iscritta su beni di proprietà del mutuatario o di terza persona e può inoltre essere assistito da garanzie di altro tipo (ad es. fideiussioni di terzi, pegno, ovvero cambiali pari al 100% dell importo erogato per Ascomfidi o cambiali pari al 100% dell'importo erogato per Finterziario). In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto nei casi consentiti dalla legge e se previsto in contratto il pagamento di una penale. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: rischio tasso: possibili variazioni in senso sfavorevole dei tassi, a fronte di fluttuazioni del mercato, in presenza di mutui a tasso variabile; la rata, per esempio, con un aumento del tasso potrebbe aumentare in maniera consistente; impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito a tasso variabile preveda un tasso minimo; in tal caso, per esempio, la rata non potrà cogliere l andamento favorevole del tasso al di sotto della soglia del tasso minimo; rischio variazione delle condizioni economiche applicate diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l aumento delle commissioni di incasso rata comporterà un maggior onere a carico del cliente; rischio di escussione delle eventuali garanzie (personali e reali) richieste dalla Banca a supporto del finanziamento concesso. Nell eventualità per esempio di rate non pagate, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell esposizione direttamente ai garanti, tra i quali la Coo- Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 2
3 perativa di garanzia per la percentuale di sua spettanza, oppure attivare la procedure legali per rivalersi sull immobile su cui grava l ipoteca concessa proprio a garanzia del finanziamento. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE TASSO D INTERESSE Con Ascomfidimprese Tasso Variabile sul prefinanziamento: indicizzato all Euribor a 3 mesi (media mese precedente) aggiornato al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno con due decimali di arrotondamento ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread pari a 5,75 punti. Tasso Variabile sul mutuo: indicizzato all Euribor a 3 mesi (media mese precedente) aggiornato al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno con due decimali di arrotondamento ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread pari a 4,75 punti. Tassi Variabili ad Gennaio 2014: Prefinanziamento: Euribor 360 giorni 3 mesi media mese precedente 0,30% + spread 5,75 punti pari a 6,05% Mutuo: Euribor 360 giorni 3 mesi media mese precedente 0,30% + spread 4,75 punti pari a 5,05% Con Finterziario Tasso Variabile sul prefinanziamento: indicizzato all Euribor a 6 mesi (media mese precedente) aggiornato al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno con due decimali di arrotondamento ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread pari a 5,75 punti. Tasso Variabile sul mutuo: indicizzato all Euribor a 6 mesi (media mese precedente) aggiornato al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno con due decimali di arrotondamento ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread pari a 4,75 punti. Tassi Variabili ad Gennaio 2014: Prefinanziamento: Euribor 360 giorni 6 mesi media mese precedente 0,40% + spread 5,75 punti pari a 6,15% Mutuo: Euribor 360 giorni 6 mesi media mese precedente 0,40% + spread 4,75 punti pari a 5,15% TASSO DI MORA: maggiorazione di 3 punti percentuali con il limite massimo previsto dai Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 marzo e 23 giugno 2003 TASSO MINIMO: di norma coincidente con il tasso di stipula, fatti salvi i casi in cu i tra Banca e Cliente venga pattuito un tasso minimo più elevato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge sull usura 108/1996. Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 3
4 MODALITA DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: il conteggio degli interessi viene eseguito sulla base dell anno commerciale, fatto salvo il conteggio degli interessi di mora che viene eseguito sulla base dell anno civile. DURATA PREFINANZIAMENTO: fino a 18 mesi, salvo eventuali rinnovi DURATA MUTUO: da 36 a 240 mesi, ma il contributo verrà comunque riconosciuto nei limiti massimi dei primi 10 anni del piano d ammortamento, con la precisazione che la Cooperativa potrebbe limitare la propria garanzia fideiussoria ad un periodo temporale minore rispetto alla durata del mutuo. IMPORTO MASSIMO: ,00 IMPORTO MINIMO: ,00 CALCOLO T.A.E.G. In relazione al prefinanziamento messo a disposizione con apertura di credito in c/c, si è ipotizzato che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del prefinanziamento. Esempio A - Prefinanziamento (Ascomfidi) Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: capitale prefinanziato ,00 - tasso 6,05% (0,30 Euribor 3 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 5,75 punti) durata 18 mesi capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori - C.M.F. (commissione di messa a disposizione fondi) 0,50% trimestrale - recupero spese visure 30,00 spese di gestione del c/c (bolli inclusi) 115,75 T.A.E.G. 8,16% Esempio B - Prefinanziamento (Finterziario) Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: capitale prefinanziato ,00 - tasso 6,15% (0,40 Euribor 6 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 5,75 punti) durata 18 mesi capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori - C.M.F. (commissione di messa a disposizione fondi) 0,50% trimestrale - recupero spese visure 30,00 spese di gestione del c/c (bolli inclusi) 115,75 T.A.E.G. 8,26% In base alle vigenti Disposizioni di Banca d'italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e in base al provvedimento di Banca d'italia del 28/03/2013 di recepimento della direttiva 2011/90/UE sul calcolo del TAEG, non essendo note le date e gli importi dei pagamenti, ai fini del computo del TAEG abbiamo ipotizzato le seguenti circostanze: a) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale; b) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica (ad es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva per mutui di durata superiore a 18 mesi, recupero spese visure) è pagata alla data di conclusione dell accordo di credito, con la precisazione che gli esempi potendo il cliente scegliere tra la tassazione a regime ordinario e l imposta sostitutiva ex. art.17 DPR. 601/1973 sono stati calcolati utilizzando la tassazione a regime ordinario (imposta di registro e imposta ipotecaria); c) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti (ad es. spese di incasso rata) sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale: in particolare, negli esempi che seguono abbiamo ipotizzato il costo massimo, in ragione di anno, previsto per il pagamento delle rate pari ad 3,50 semestrali per un totale annuale di 7,00; d) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri. Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 4
5 Esempio 1 - Mutuo (Ascomfidi) Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: capitale finanziato ,00 tasso 5,05% (0,30 Euribor 3 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 4,75 punti) durata 240 mesi rate semestrale - spese istruttoria 250,00 spese perizia tecnica 250,00- recupero spese visure 30,00 imposta di registro 200,00 imposta ipotecaria 400,00 (2% del valore ipotecario di ,00) commissioni per l addebito di ogni rata 3,50 - Recupero spese per bollo su cambiale a garanzia del finanziamento: 13,09 T.A.E.G. 5,27% Esempio 2 - Mutuo (Finterziario) Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: capitale finanziato ,00 tasso 5,15% (0,40 Euribor 6 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 4,75 punti) durata 240 mesi rate semestrali - spese istruttoria 200,00 spese perizia tecnica 250,00 - recupero spese visure 30,00 imposta di registro 200,00 imposta ipotecaria 400,00 (2% del valore ipotecario di ,00) commissioni per l addebito di ogni rata 3,50 - Recupero spese per bollo su cambiale a garanzia del finanziamento: 10,07 T.A.E.G. 5,36% Trattandosi di tassi variabili il tasso di interesse utilizzato nell esempio ed il relativo TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato, rispetto a quello iniziale, per tutta la durata del contratto. Inoltre, incidono in modo rilevante sulla misura del T.A.E.G. del prefinanziamento i seguenti costi (per una informativa completa rinviamo al foglio informativo 4 Apertura di credito in c/c) : - spese per operazione sul c/c: 1,50 - spese per prelievo Bancomat da ATM: 0,50 su propri ATM, 2,00 su Atm altre Banche dove banca presente; - Commissioni di istruttoria veloce (CIV): 20,00 Inoltre, incidono in modo rilevante sulla misura del T.A.E.G. i seguenti costi: - spese per assicurazione incendio e scoppio bene ipotecato: non quantificabili a priori; - spese per ristrutturazione del finanziamento (salvo le ipotesi di esenzione previste dall Art. 120 quater T.U. D. lgs del 01/09/1993 n. 385): 300,00; - spese per accollo mutuo: 250,00; - recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, non quantificabili a priori; - spese per iscrizione e/o trascrizione di garanzie e pubblicazioni di privilegi come da nota della Agenzia del Territorio; -spese di perizia o eventuali sopralluoghi effettuati, come da nota reclamata dal professionista incaricato; - spese della Cooperativa di Garanzia per l esame della domanda di contributo regionale e per il rilascio della fideiussione, non quantificabili a priori. -commissione per atto di erogazione a stati di avanzamento lavori: 250,00 -spese per restrizione e / o sostituzione garanzia: 250,00 oltre ad eventuali spese di perizia reclamate dal tecnico; -spese di frazionamento pari al 0,10% Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 5
6 minimo 350,00 massimo 1.000,00 -spese per certificazione: residuo debito mutuo 25,00 assenso cancellazione ipoteca al di fuori della procedura prevista dall art.40bis T.U. D. lgs del 01/09/ 1993 n ,00 assenso all annullamento vincolo assicurativo a nostro favore 100,00 pagamento interessi anno precedente 11,00 -pagamento per conto del mutuatario di eventuali premi arretrati di assicurazione incendio (oltre ad eventuali interessi) 25,00 -spese sollecito pagamento per rate arretrate 10,33 -spese rinnovo ipoteca 300,00 Spese di istruttoria: - In caso di intervento di Ascomfidi: 0,25% dell importo del mutuo (min. 100,00, max 500,00) - In caso di intervento di Finterziario: 0,20% dell importo del mutuo (min. 100,00, max. 500,00) Periodicità delle rate: semestrale Commissioni incasso rate: 3,50 Spese per comunicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria Non previste Recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, con un minimo di 30,00 per ogni visura, relative a persone fisiche o giuridiche, titolari di beni immobili, che intervengono nella pratica di affidamento. Penale per estinzione parziale o anticipata 2% calcolata sulla quota di capitale rimborsata anticipatamente; per esempio penale 2% debito residuo ,00 calcolo (2 x ): 100 = 200,00 Spese per stipula: presso la Direzione Generale di Morciano e Filiali gratuita presso notaio nei distretti di Rimini, Pesaro e Forlì Cesena 200,00 presso notaio di altri distretti da concordare con un minimo di 500,00 ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Per i mutui di durata superiore ai 18 mesi, si può scegliere tra le seguenti tassazioni: - Imposta sostitutiva di cui all art.17 del Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25% dell importo del mutuo, oppure pari al 2% in caso di acquisto/ristrutturazione/costruzione seconda casa); - Regime ordinario: Imposta di registro (in misura di legge, per iscrizione ipotecaria); Imposta ipotecaria (in misura di legge per iscrizione ipotecaria, da conteggiarsi sul valore dell ipoteca iscritta di regola per il doppio del capitale mutuato); Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa). spese notarili per il presente contratto, per l eventuale copia esecutiva da fornire alla Banca ed eventuali integrazioni come da parcella notarile; spese per iscrizione e/o trascrizione di garanzie e pubblicazioni di privilegi come da nota della Agenzia del Territorio; spese di perizia o eventuali sopralluoghi effettuati, come da nota reclamata dal professionista incaricato; spese per informazioni fornite su richieste del cliente 10,00 Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 6
7 commissione per atto di erogazione a stati di avanzamento lavori 250,00 polizza infortuni clientela (facoltativa): finanziamento fino a 24 mesi 8,00 finanziamento oltre i 24 mesi 16,00 spese per mancata stipula 100,00 spese per restrizione e / o sostituzione garanzia: (fisse) 250,00 oltre ad eventuali spese di perizia reclamate dal tecnico; spese di frazionamento pari al 0,10% minimo 350,00 massimo 1.000,00 spese ristrutturazione del finanziamento 300,00 (salvo le ipotesi di esenzione previste dall Art. 120 quater T.U. D. lgs del 01/09/1993 n. 385) spese per sospensione pagamento rate massimo 300,00 (salvo esenzioni previste per legge) spese per accollo mutuo 250,00 spese per certificazione: residuo debito mutuo 25,00 assenso cancellazione ipoteca al di fuori della procedura prevista dall art.40bis T.U. D. lgs del 01/09/ 1993 n ,00 assenso all annullamento vincolo assicurativo a nostro favore 100,00 pagamento interessi anno precedente 11,00 pagamento per conto del mutuatario di eventuali premi arretrati di assicurazione incendio (oltre ad eventuali interessi) 25,00 spese sollecito pagamento per rate arretrate 10,33 spese rinnovo ipoteca 300,00 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 delle Legge sull usura (L.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in Filiale e sul sito internet della banca ESTINZIONE ANTICIPATA Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo. L estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale oltre interessi ed altri accesi ancora dovuti tutto insieme in via anticipata rispetto al piano di ammortamento iniziale. L art. 120 ter. T.U. - D. lgs del 01/09/1993 n. 385 pone il divieto di applicazione di penali nel solo caso di persone fisiche che provvedano all estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati, o accollati a seguito di frazionamento (anche ai sensi del d lgs n. 122/2005), finalizzati all acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione od allo svolgimento della propria attività economica o professionale. Fuori dai casi in cui si applica il divieto sopra indicato, ai sensi dell'art. 40 comma 1 del citato T.U. è facoltà della parte mutuataria di restituire anticipatamente in tutto o in parte quanto dovuto in linea capitale; in questo caso dovrà essere corrisposta alla banca, oltre al capitale ed agli interessi maturati, anche una commissione pari al 2% sul residuo debito capitale. PORTABILITÀ DEL MUTUO Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 7
8 Il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (cosiddetto decreto Bersani) semplifica l iter da seguire per trasferire un mutuo da un Istituto di credito ad un altro e rinegoziarne quindi le condizioni. L operazione è definita surrogazione per volontà del debitore. Con la surroga un soggetto, debitore di una certa somma nei confronti di un creditore, decide di trasferire il suo debito su di un altro creditore, permettendo a quest ultimo di beneficiare delle stesse garanzie (reali e/o personali) accessorie al credito cui si riferisce la surrogazione, senza alcun gravame per il debitore. L operazione è esente da applicazione dell imposta sostitutiva. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE RISOLUZIONE DEL MUTUO Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all' Art c.c. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, fmanziaria od economica del beneficiario - costituisce decadenza dal beneficio del termine. La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell' Art c.c., qualora: a) il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso; b) il mutuatario o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale finanziaria od economica. c) il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto; d) risulti che il mutuatario o gli eventuali garanti abbiano fornito dati non aderenti alla realtà o abbiano tralasciato di comunicarne ogni variazione che abbia a verificarsi rispetto alle notizie in precedenza fornite e, in particolare, eventuali cambiamenti di indirizzo. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del mutuatario che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto disciplinante il presente finanziamento, il cliente può rivolgersi all ufficio reclami della banca presso la direzione generale della Banca Popolare Valconca Soc. Coop. Via Bucci, Morciano di Romagna (RN), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; responsabile Signora Fraternali, mail: direzione@bancavalconca.it Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF) : Collegio con sede a Milano Segreteria Tecnica- Via Cordusio, Milano, per i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Emilia Romagna; Collegio con sede a Roma Segreteria Tecnica- Via Venti Settembre, 97/e Roma, per i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio nelle Marche. Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 8
9 Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le filiali della Banca d Italia, oppure rivolgersi alla banca. Le decisioni dell'abf non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziano - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ( una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c. p. c). LEGENDA Cooperative di garanzia Interessi di mora Parametro di indicizzazione Parte mutuataria Piano d ammortamento Rata Registrazione Spese di istruttoria Spread Sono associazioni, per lo più costituite per categorie (artigiani, commercianti, ecc) che facilitano l accesso al credito ai propri iscritti fornendo garanzie fideiussorie agli Istituti di credito. Curano anche la gestione e l erogazione dei contributi pubblici. Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità indicate. Nel contratto di mutuo è la parte che riceve la somma di denaro e si impegna a restituirla con pagamenti rateali dilazionati e dietro corresponsione di un interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate, calcolato al tasso definito nel contratto. La banca applica il piano di ammortamento alla francese: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi, a mano a mano che il capitale viene restituito, l ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione della somma avuta in prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo e calcolata sul residuo debito capitale utilizzando l anno commerciale e divisore 360) Il contratto di mutuo chirografario viene registrato presso l Agenzia delle Entrate di Rimini. Spese per l'analisi di concedibilità. Maggiorazione prevista dal contratto applicato al tasso del Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 9
10 T.A.E.G. Tasso minimo Tasso variabile Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) parametro di indicizzazione prescelto. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spese, ad e- sempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili, similmente alla penale ed al tasso di mora. E la soglia minima di tasso sotto la quale non si scende. Tasso di interesse che varia secondo l andamento del parametro di indicizzazione indicato nel contratto con aggiornamento di norma al primo gennaio ed al primo luglio di ogni anno. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesta dalla banca / intermediario non sia superiore. Aggiornato il 01/03/2014 Pagina 10
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