Il Tribunale ordinario di Milano

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1 N / 2014 R.g. Pagina 1 Il Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata in materia di impresa in persona del giudice istruttore designato Guido VANNICELLI, ha pronunziato la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare promosso con ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa con richiesta di provvedimento inaudita altera parte depositato ai sensi degli artt. 669 quater, 670 e 671 c.p.c. in data 11/3/2014 (ma materialmente pervenuto allo scrivente il 18/3/2014) da RETAILER GROUP S.R.L. (c.f ), già SAFE BAG INTERNATIONAL s.r.l., elettivamente domiciliata in Milano, via dell'annunciata 23/4, presso il procuratore e difensore avv. Andrea DALMARTELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Amal Abu AWWAD contro attrice, ricorrente AC HOLDING INVESTMENTS S.A., sedente in Lugano (CH), via Franscini 30, elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero 53, presso il procuratore e difensore avv. Luis Eduardo VAGHI convenuta, resistente letti la citazione introduttiva, il ricorso cautelare rivolto alla (sola) AC HOLDING INVESTMENTS S.A. 1, la memoria integrativa depositata dall'attrice il 20/3/2014, la memoria di resistenza della convenuta, le due note di deposito di quest'ultima e la "memoria autorizzata" depositata infine dalla ricorrente il 12/6/2014; esaminati tutti i documenti prodotti, ivi compresi quelli allegati alle due note di deposito ed alla memoria da ultimo depositata dall'attrice ricorrente; 1 O S S E R V A Mentre la domanda di merito è indirizzata anche nei confronti della persona fisica del legale rappresentante di tale società, sig. Corrado COEN, indicato come l artefice della complessa operazione estorsiva denunciata in citazione.

2 A. Il ricorso cautelare qui in (ri)esame è stato accolto limitatamente al suo capo subordinato col decreto ex art. 669 sexies co. 2 c.p.c. che qui di seguito (anche per la breve sintesi in esso contenuta delle domande -cautelari e di merito- della RETAILER GROUP s.r.l.) si ritrascrive: ( ) Pagina 2 R I L E V A T O 1) che la prospettazione della società attrice, controllante la SAFE BAG S.p.A. 2 pervenuta nel settembre del 2013 alla quotazione nell Alternative Investment Market gestito da Borsa Italiana S.p.A., è che il finanziere Corrado COEN, dopo aver carpito la fiducia del fondatore della SB Rudolph GENTILE ed ottenuto attraverso la SINTESI S.p.A. a lui riconducibile- un lucroso incarico di advisor finanziario dell operazione, - approfittando della situazione di bisogno finanziario in cui la SB si era venuta a trovare nella primavera del 2013 a seguito dell aggiudicazione di un importante appalto presso l aeroporto internazionale di Miami e - minacciando di «far saltare» le operazioni ormai pubblicizzate ed in corso di quotazione di SB all AIM, avrebbe: a) sfruttato a suo vantaggio la posizione di forza ritagliatasi imponendo nel luglio del 2013 la cessione ad una newco svizzera costituita allo scopo (la convenuta AC HOLDING INVESTMENTS S.A., millantata come una holding detentrice di importanti partecipazioni e finanziariamente solida) del 15% delle azioni di SB detenute dall attuale RETAILER GROUP s.r.l. 3, acquistate pressoché al valore nominale per ,00 4, b) costretto contestualmente l attrice (lo stesso 3/7/2013 e sempre presso gli uffici di SINTESI in Milano) a sottoscrivere «un ulteriore documento (di cui tuttavia non veniva rilasciata copia) relativo alla futura sottoscrizione da parte di RETAILER GROUP S.r.l. ( ) di una quota pari all 1% del capitale di AC HOLDING a fronte di un versamento di Euro ,26», c) così di fatto finanziando l acquisto del pacchetto azionario di SB, attraverso i bonifici incrociati in data 15/7/2013 di cui ai documenti 10 & 11, col parallelo controversamento (con un saldo netto effettivamente sborsato di soli ,00 5 ) alla AC HOLDING da parte dell'allora SAFE BAG INTERNATIONAL s.r.l. a titolo di «versamento in conto futuri aumenti di capitale e sovrapprezzo», 2 Nel prosieguo, per brevità, SB. 3 All epoca dei fatti denominata SAFE BAG INTERNATIONAL s.r.l. 4 Cfr. doc. 9 5 Saldo peraltro ottenuto dall attrice computandovi quale posta attiva anche gli ,00 pretesi dal COEN quale pagamento di una inesistente consulenza strategica da parte di tale TATAI Sagl pure a lui riconducibile (cfr. docc ).

3 d) a fronte di un contratto di cui non era mai stata fornita evidenza e di un impegno a Pagina 3 trasferire all odierna ricorrente una partecipazione in AC HOLDING S.A.S poi mai attuato nonostante le richiesta prima e le successive diffide poi (rimaste tutte senza esito 6 ); 2) che a fronte di ciò la RETAILER GROUP s.r.l., sul presupposto della stretta interdipendenza funzionale fra i due contratti conclusi il 3/7/2013, ne ha chiesto in gradato subordine la risoluzione per inadempimento della AC HOLDING ovvero l annullamento per violenza o dolo determinante o ancora la rescissione (a fronte del valore di circa 4,5 milioni di euro che il 15% delle azioni di SB aveva acquistato dopo la quotazione) ex art cod. civ. o ancora l inefficacia dell operazione per il venir meno della condizione presupposta dell ingresso di RETAILER GROUP nel capitale di AC HOLDING ; che per il caso in cui il Tribunale non avesse ravvisato il collegamento fra i due contratti e disatteso le domande di cui supra, l attrice ha chiesto accertarsi almeno l illegittimità della ritenzione da parte di AC HOLDING S.A. della somma di ,26 ricevuta il 15/7/2013, vuoi qualificando quel versamento quale mutuo di scopo, vuoi a titolo di ripetizione di indebito per la assoluta mancanza di causa adquirendi, vuoi infine in forza dell azione generale di arricchimento prevista dall art cod. civ. ; 3) che a cautela di tali domande, evidenziando lo specialissimo pericolo che la società convenuta si disfacesse (a prezzo vile ma sempre per lei lucrativo, avendole sostanzialmente acquistate a titolo gratuito) dell 11,2% delle azioni di SB di cui era ancora titolare attestato dall anomalo flusso di vendite 'ribassiste' sotto il prezzo medio di collocamento di 2,20 ad azione registrato in particolar modo dopo la scadenza (in data 11/3/2014) del termine di 180 giorni previsto dalla clausola di lock-up di cui all art. 5.3 del documento di ammissione 7, la ricorrente ha chiesto: in principalità, disporsi il sequestro giudiziario di dette azioni, ammissibile in presenza del capo restitutorio accessorio alle costitutive esperite in via principale, ovvero in subordine autorizzarsi il sequestro conservativo delle azioni stesse, atteso che a fronte della domanda di restituzione del versamento in conto futuro aumento di capitale pure proposta l unico cespite della AC HOLDING S.A. (scatola vuota con capitale di CHF) era appunto costituito dalle azioni di SB di sua residua titolarità, verosimilmente in corso di svendita; R I T E N U T O 4) che allo stato non può ritenersi sussistente, neppur nella forma della mera verosimiglianza probatoria necessaria e sufficiente in sede cautelare, il diritto attoreo a procedere al sequestro giudiziario richiesto, in quanto i documenti prodotti attestano una duplice operazione (di acquisto, sia pur con interesse parzialmente confliggente rispetto a quello del soggetto la qui quotazione sull'aim Italia il suo legale rappresentante Corrado COEN stava seguendo quale advisor in 6 Cfr. docc. 12, 13, 17 & 18 7 Pericolo intensificatosi negli ultimi giorni: cfr. la memoria integrativa depositata il 201/3/2014 ed il prospetto allegatovi quale doc. 26.

4 SINTESI S.p.A., del 15% delle azioni di SB da parte della AC HOLDING S.A. 8, e di acquisto ad opera della RETAILER GROUP s.r.l. -mediante un aumento di capitale riservato per il quale le fu fatto versare alla odierna convenuta l'importo di ,26- di una quota suppostamente pari all'1% del capitale di questa) di suo non manifestamente invalida, avvenuta nel corso della quotazione di cui s'è detto che lo stesso COEN (amministratore delegato e presidente del c.d.a. sino al 26/7/ ) stava seguendo tramite la SINTESI S.p.A. e la cui natura unitaria nonché in tesi attorea viziata sotto il profilo volitivo, anche in difetto di offerta testimoniale sul punto, non trova allo stato ed in questa sede sufficienti riscontri documentali; 5) che sussiste invece un principio di prova documentale del fatto: - che a fronte dell'importante versamento dalla allora SAFE BAG INTERNATIONAL s.r.l. alla AC HOLDING INVESTMENTS S.A. di cui s'è detto, avvenuto con la causale "versamento in conto futuri aumenti di capitale e sovrapprezzo" con valuta 15/7/ non solo la convenuta, o comunque chi fu controparte di Rudolph GENTILE dell'atto fattogli sottoscrivere presso gli uffici di SINTESI S.p.A. in via Locchi 3 Milano il 3/7/2013 (vale a dire nella stessa data e luogo risultanti dalla vendita delle azioni rogata dal notaio AURUCCI 10 ), non fece avere mai alla propria 'socia in pectore' -nonostante richiesta inoltrata anche al COEN il 28/10/2013- copia di tale scrittura ovvero di quella diversa eventualmente perfezionante l'acquisto in capo all'attrice di azioni della AC HOLDING (che il notaio AURUCCI, nella sua del 16/11/2013, riferì esser stata rogata in Lugano da notaio svizzero 11 ) - ma neppure risulta comunque che l'attribuzione patrimoniale del 15/7/2013 sia mai stata effettivamente destinata all'espresso scopo impressole, Pagina 4 e che quindi la attuale RETAILER GROUP s.r.l. sia mai divenuta socia, e con quale partecipazione, della AC HOLDING pur beneficiata ormai otto mesi or sono della somma oggetto della domanda subordinata di merito; 6) che pertanto allo stato, con riserva di ogni miglior disamina se e quando la società convenuta avrà diradato le nebbie che attualmente avvolgono l'operazione, deve ritenersi che il versamento di ,26 effettuato dalla ricorrente il 15/7/2013 sia privo di ogni giustificazione causale, ed in particolare di qualsiasi contratto -necessariamente scritto- che possa dare evidenza dell'assetto di interessi negoziale che l'abbia sostenuta, con particolare riguardo alla controprestazione della controparte ed alla sua attuazione; che in tal senso appare significativo il silenzio mantenuto dalla società convenuta alle missive con le quali il legale dell'attrice, senza allora prospettare l'invalidità derivata o collegata della vendita delle azioni di SB ad AC HOLDING avvenuta il 3/7/2013, ha già stragiudizialmente richiesto prima il 9/12/2013 e poi il 15/1/2014 la restituzione della somma oggetto della domanda subordinata di merito; 8 Assai significativi, sul punto, gli appunti critici espressi dal Nominated Advisor su tale 'opacità' proprietaria e sulla pretesa di AC HOLDING di partecipare, come ottenne, alla quotazione con il 3% delle azioni di sua titolarità (doc. 16). 9 Cfr. doc Cfr. doc Cfr. doc. 13

5 che quindi, ad alternativo titolo di ripetizione di indebito oggettivo e comunque di arricchimento ingiustificato in capo alla AC HOLDING, sussiste allo stato il fumus necessario e sufficiente a cautelare la domanda di restituzione di ,26 proposta dall'attrice con il sequestro conservativo richiesto in via subordinata, tenendo altresì conto forfettariamente degli interessi al saggio almeno legale sin qui maturati (pari ad oggi, con decorrenza dal 15/7/2013, ad ,49); 7) che l'opacità della condotta della AC HOLDING e del suo legale rappresentante (già attenzionato dalla magistratura italiana inquirente in relazione ad altre vicende finanziarie 12 ), la volontà appropriativa dimostrata trattenendo l'ingente importo senza nulla rispondere alle ripetute richieste prima dichiarimenti e quindi di restituzione della somma rivoltele dall'attrice, e la assoluta sconoscenza della circostanza se nel patrimonio della società svizzera sussistano componenti attive ulteriori e diverse da quella costituita dalle azioni di SB acquistate il 3/7/2013, costituiscono elementi più che sufficienti per ritenere sussistente il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale richiesto dall'art. 671 c.p.c.; che anzi, a fronte del documentato stillicidio di vendite al ribasso in corso che sembrano indicare proprio in AC HOLDING INVESTMENTS S.A. (la quale, avendole acquistate ante quotazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello medio poi spuntato dagli investitori in tale sede, ne sta comunque ricavando un guadagno) uno se non l'unico soggetto cedente, impongono di assicurare provvisoriamente il credito restitutorio dell'attrice immediatamente e senza attendere i difficoltosi tempi dell'instaurazione del contraddittorio cautelare con la società anomina svizzera; R I T E N U T O I N F I N E 8) sin d'ora che, essendo stata prospettato in Milano il luogo in cui l'impegno alla prestazione de qua -poi eseguita con giroconto su banca elvetica- sarebbe stata 'carpita' al legale rappresentante della RETAILER GROUP s.r.l. Rudolph GENTILE facendogli sottoscrivere un documento poi mai consegnatogli, può -sempre allo stato- ritenersi sussistente sia la giurisdizione italiana che la competenza territoriale di questo Tribunale, P. T. M. visti gli artt. 669 sexies e 671 c. p. c., 1) autorizza la RETAILER GROUP s.r.l. al sequestro conservativo di beni, crediti e valori mobiliari tutti, presso chiunque detenuti, di titolarità della società di diritto svizzero AC HOLDING INVESTMENTS S.A. sedente in 6900 Lugano, via Franscini 30, sino alla concorrenza di complessivi ,75 (...)" B. Tale provvedimento resiste alle obiezioni che, in punto giurisdizione del giudice (svizzero anziché) italiano, vi ha rivolto la difesa della resistente. E vero che l affermazione contenuta al suo paragrafo 8), melius re perpensa, non appare conforme alla norma di conflitto applicabile alla fattispecie, posto che ai sensi 12 Cfr. doc. 25 Pagina 5

6 dell art. 5 della Convenzione conclusa a Lugano il 30/10/2007 e ratificata sia dall Italia che dalla Confederazione Elvetica il criterio di collegamento in materia contrattuale necessario a consentire l evocazione di una persona giuridica svizzera in Italia (e viceversa) è non già il luogo di conclusione del contratto bensì quello in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o doveva essere eseguita; da individuarsi, ai sensi della successiva lettera b) (e salvo diversa convenzione qui inesistente), in quello nel quale i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Tuttavia, lasciando alla fase di merito ogni miglior dibattito in ordine - al fatto che, per quanto attiene all acquisto da parte della resistente del 15% delle azioni di SB, la consegna dei titoli può ritenersi esser avvenuta in Italia in forza delle disposizioni impartite dalla acquirente il 4/9/2013 con la comunicazione di cui al documento 28 di parte attrice - nonché alla prospettata configurabilità nella specie di un illecito di rilevanza penale in termini di estorsione o truffa 13 tale da far venire in rilievo (anche) la norma di conflitto di cui al successivo paragrafo 3. del medesimo art. 5 della Convenzione di Lugano, appare comunque dirimente in questa sede la disposizione di cui all art. 31 della Convenzione stessa: tale per cui i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla Convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza della Convenzione, la competenza giurisdizionale a conoscere nel merito vada riconosciuta al giudice di un altro Stato «convenzionato», ogni qual volta la cautela richiesta presenti con il territorio dello Stato cui appartiene detto giudice un legame significativo. E poiché nel caso in esame a chiedere il sequestro delle azioni di SB detenute dalla società convenuta è la controllante italiana, ma soprattuto italiana e quotata in un mercato regolamentato italiano- è la stessa SB del cui pacchetto azionario si chiede in principalità il sequestro giudiziario, non par dubbio che questo Tribunale sia stato legittimamente adìto in via cautelare dalla RETAILER GROUP s.r.l. C. E tuttavia il decreto del 21/3/2014, così come emesso e motivato, va all'evidenza revocato alla luce dei documenti che la AC HOLDING INVESTMENTS SA ha depositato costituendosi; documenti che in parte, rendendosi conto del rischio processuale connesso alla futura loro certa produzione, la stessa ricorrente aveva anticipato -a decreto depositato- allegandoli all'istanza ex art. 210 c.p.c del 1 /4/ V.si l esposto denuncia querela depositato da Rudolh Gentile presso la procura della Repubblica di Milano (doc. 26 att.). Pagina 6

7 C).1 Da tali produzioni, fra le quali l' "impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale a noi riservato della vostra società per un importo non inferiore a 1000 franchi a titolo di capitale ed a Franchi a titolo di sovraprezzo (aggio)" rivolto dall'attrice alla resistente su propria carta intestata il 3/7/2013 ed autenticato nella sottoscrizione dell'a.u. Rudolph GENTILE in pari data dal notaio Antonio AURUCCI di Trezzano s/n (MI), si evince per tabulas che già prima di ricevere la richiesta di documentazione inoltrata per RETAILER GROUP s.r.l. da Gabriella MINERVA il 28/10/2013 (all'epoca, senza contestazione alcuna della validità ed efficacia dell'operazione) 14, AC HOLDING aveva: - dapprima confermato già il 25/7/2013 la "disponibilità del notaio per finalizzare l'operazione di capitale in AV Holding Investments, di cui abbiamo già registrato il versamento in contabilità" - poi sollecitato (prima il 3/9/2013 e quindi, preannunciando che l assemblea di AC HOLDING si sarebbe tenuta entro trenta giorni, il 30/10/2013) la disponibilità [del GENTILE, destinatario della missiva] ad assistere all atto di aumento del capitale avanti al notaio ticinese, col quale era stato già predisposto l atto e l allegata scheda di sottoscrizione richiesta dall art. 652 del Codice delle Obbligazioni elvetico, - quindi deliberato il 29/11/2013, con atto ricevuto dal notaio MARTINELLI di Lugano, un aumento di capitale da a con aggio (sopraprezzo) complessivo di CHF (pari quindi esattamente alle somme già versate nelle casse sociali da SB il 15/7/2013), mandato degli azionisti (unanimemente presenti e concordi) al presidente COEN di eseguirlo nei tre mesi di legge, e dichiarazione degli azionisti stessi che il loro diritto d opzione non è stato leso, conformemente all art. 650 cpv. 2 cifra 8 e 652b CO applicabili alla fattispecie 15, - e rispondendo infine alla richiesta di restituzione inviata il 9/12/2013 (e reiterata il 15/1/2014) dall avv. DALMARTELLO sul presupposto che fossero già trascorsi più di quattro mesi senza che Retailer Group S.r.l. abbia ricevuto da parte vostra alcuna dichiarazione circa l imputazione di tali somme ad aumento di capitale, con l ampia e documentata missiva dell avv. ALIPPI del successivo 31 gennaio citata alla nota 15. C).2 Alla luce di tali dati documentali, si impone in questa sede sommaria la revoca del sequestro conservativo provvisoriamente disposto. Le affermazioni effettuate sia in punto fumus boni iuris che di periculum in mora contenute nel decreto emesso il 21/3/2014, tali per cui: 14 Si tratta del doc. 12 att. 15 Cfr. i documenti allegati sub A, B, C e D allegati al documento 29 di parte ricorrente. Pagina 7

8 Pagina 8 "allo stato, con riserva di ogni miglior disamina se e quando la società convenuta avrà diradato le nebbie che attualmente avvolgono l'operazione, deve ritenersi che il versamento di ,26 effettuato dalla ricorrente il 15/7/2013 sia privo di ogni giustificazione causale, ed in particolare di qualsiasi contratto - necessariamente scritto- che possa dare evidenza dell'assetto di interessi negoziale che l'abbia sostenuta, con particolare riguardo alla controprestazione della controparte ed alla sua attuazione"; "in tal senso appare significativo il silenzio mantenuto dalla società convenuta alle missive con le quali il legale dell'attrice, senza allora prospettare l'invalidità derivata o collegata della vendita delle azioni di SB ad AC HOLDING avvenuta il 3/7/2013, ha già stragiudizialmente richiesto prima il 9/12/2013 e poi il 15/1/2014, la restituzione della somma oggetto della domanda subordinata di merito"; nonché che il periculum in mora doveva desumersi anche dalla "volontà appropriativa dimostrata trattenendo l'ingente importo senza nulla rispondere alle ripetute richieste prima di chiarimenti e quindi di restituzione della somma rivoltele dall'attrice", risultano infatti tutte smentite dalla documentazione sopra illustrata; attestante semmai una resipiscenza della RETAILER GROUP s.r.l., a distanza di cinque mesi dall impegno assunto, a dar attuazione all'impegno di sottoscrivere il capitale di AC HOLDING INVESTMENTS SA nella misura sopra indicata, e quindi un suo (sia pur motivato) rifiuto di adempiervi nonostante le profferte e sollecitazioni in tal senso del COEN e gli atti preparatori adottati dalla società resistente per l'esecuzione dell'aumento di capitale. C).3 E poiché allo stato, nella presente sede cautelare, da un lato non vi è fondato motivo -nonostante la contestazione sul punto della difesa attorea sin dalla replica dell avv. DALMARTELLO in data 10/3/ di dubitare dell avvenuto invio a Rudolph GENTILE delle comunicazioni menzionate al precedente paragrafo C).1, e dall altro le spiegazioni rese in punto diritto e prassi elvetica delle società anonime e dei relativi aumenti di capitale dal notaio rogante con comunicazione al Tribunale in data 2/6/ appaiono sufficientemente persuasive nel senso che, 16 Cfr. doc. 31 att. 17 Prodotta con nota di deposito del 5/6/2014, ed il cui testo è il seguente: L art. 650 Codice civile svizzero (di seguito CC) stabilisce che l aumento di capitale di una società per azioni è deliberato dall assemblea mediante atto pubblico e deve essere attuato dal Consiglio di amministrazione entro il termine di tre mesi. L art. 47 dell Ordinanza sul registro di commercio 17 (di seguito ORC), che determina i requisiti per ottenere l iscrizione a Registro di commercio dell aumento di capitale, riprende il tenore dell art. 650 CC.

9 Pagina 9 con la deliberazione del 28/11/2013 (reiterata, alla scadenza del termine trimestrale di legge, il successivo 28/4/ ), l assemblea della AC HOLDING INVESTMENTS SA abbia validamente deliberato un aumento di capitale con sovrapprezzo riservato proprio alla RETAILER GROUP s.r.l., vanno qui ritenuti allo stato infondati sia la censura di indebito, e comunque di ingiustificatezza causale, attribuita nel provvedimento del 21/3/2014 al versamento effettuato dall attrice il 15/7/2014 ed alla sua ritenzione ad opera dell odierna resistente; sia l addebito di inadempimento che sorregge la domanda principale di risoluzione formulata dalla RETAILER GROUP s.r.l. in relazione alla doppia operazione incrociata' posta in essere dalle parti con l atto pubblico e la scrittura privata autenticata formate dal notaio AURUCCI il 3/7/2013. Ne deriva, con efficacia assorbente di ogni altra questione (prima fra tutte l'attualità del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di AC HOLDING), la necessaria revoca del sequestro conservativo autorizzato il 21/3/2014. D. E tuttavia, alla luce delle difese della AC HOLDING INVESTMENTS S.A. nonché della successiva replica dell attrice, merita rimeditazione la richiesta di sequestro giudiziario delle azioni ordinarie di SAFE BAG S.p.A. (pari, a quanto ad oggi noto, a n e quindi al 10,20% del capitale sociale) detenute dalla resistente. D).1 La tesi attorea che le operazioni incrociate di compravendita di tali titoli (pari in origine a n ) e di impegno irrevocabile della venditrice a sottoscrivere l aumento di capitale della compratrice al prezzo sopra descritto siano state concepite l una in funzione dell altra e sostanzialmente imposte dalla AC HOLDING INVESTMENTS (e per essa, da Corrado COEN) alla attuale RETAILER GROUP s.r.l. (nella persona di Quest ultima norma specifica, al capoverso 2, n. 4, che deve essere indicata nell atto pubblico la specie dei conferimenti e, in c conferimento in natura,..., il nome del conferente e le attribuzioni che gli sono attribuite. Nel caso concreto, è espressamente specificato in entrambi gli atti al punto 1. n. 6 che il conferimento avviene in contanti ex art. 633 non in natura ex art. 634 CC), ragione per cui non è necessario indicare nell atto il nominativo del nuovo azionista. In effetti t azionisti all unanimità hanno confermato che il loro diritto di opzione non è stato leso ed hanno quindi acconsentito all entrata di un azionista mediante aumento di capitale. Il tenore del mio rogito n del (e del successivo n. 1812) è assolutamente usuale e corrisponde perfettamente alla vigente, da me sempre adottata, che mi ha sempre permesso la regolare iscrizione dell aumento di capitale. Evidentemente l iscrizione dell aumento di capitale presuppone però una deliberazione del Consiglio di amministrazione, pure p pubblico, che in concreto non ha potuto aver luogo entro il termine trimestrale, stante l assenza della scheda di sottoscrizione firma nuovo azionista, che deve essere allegata all atto (art. 652 CC e art. 47 cpv. 2 lett. a ORC). Preciso che l ufficio preposto (Ufficio del registro di commercio, Biasca), da me espressamente richiesto, mi ha confermato che l im irrevocabile di Safe Bag International SRL, nonostante l analogo tenore, non poteva sostituire formalmente la sch sottoscrizione firmata dalla nuova azionista. Per questo motivo non è stato possibile concludere e formalizzare l aumento di capitale e (primo) termine trimestrale. Gli azionisti di A. C. Holding Investments SA hanno quindi ribadito la decisione di aumento di capitale in data , mio rogito n Di nuovo manca solo la scheda di sottoscrizione di Retailer Group Srl (già Safe Bag International Srl) per finalmente concludere la procedura di aumento di capitale. 18 Come risulta dal documento 47 di parte resistente.

10 Rudolph GENTILE) Pagina 10 viziandone il consenso sia sotto il profilo della reale rappresentazione della contropartita (quota pari a CHF di capitale nominale della AC HOLDING) offerta all allora SAFE BAG INTERNATIONAL s.r.l. sia sotto quello della minaccia di sabotare il processo di quotazione all AIM di SB allora in corso, appaiono infatti corroborate da una serie di indizi convergenti e documentali. D).1.1 Primo fra tutti, l'assoluta contemporaneità. Non solo l'atto pubblico di cessione del 15% di SB e l'impegno irrevocabile rivolto alla reistente dall'odierna RETAILER GROUP s.r.l. recano la stessa data certa (3/7/2013), ma di pari data sono infatti anche i due bonifici: effettuati entrambi (per un controvalore in di ,00 pagati da AC HOLDING all'attrice e di ,26 pagati da RETAILER GROUP s.r.l. alla convenuta) lo stesso 15/7/2013 e sullo stesso istituto, di modo che il saldo complessivo a sfavore delle società amministrate da Corrado COEN, considerando anche il pagamento il giorno dopo (16/7/2013) dell'importo di ,00 dall'allora SAFE BAG INTERNATIONAL alla TATAI Sagl per una non meglio identificata "consulenza strategica" 19 ammonta all'importo di ,74. D).1.2 -sul quale nulla ha replicato la convenuta nelle sue difese- Sennonché tale sbilancio può in questa sede ritenersi soltanto figurativo, dovendosi ritenere allo stato che l'operazione incrociata esitò a tutto vantaggio di AC HOLDING INVESTMENTS SA. Quest'ultima ben conosceva infatti il valore oggettivo di ciò che acquistava, atteso che COEN e i suoi collaboratori attraverso la SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. stavano curando -nel reticolo di tutte le procedure e controlli a tal fine imposti- il collocamento di SB sull'alternative Investments Market di Borsa Italiana S.p.A. (che avrebbero realizzato nel mese di settembre ad un prezzo medio di collocamento superiore ad 2,20 ad azione), e spuntò invece l'assai più vantaggioso prezzo di 1,18 ad azione; laddove invece quando RETAILER GROUP s.r.l. assunse l'impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di nominali 1000 CHF dei capitale di AC HOLDING INVESTMENTS SA questa, come documentato dall'attrice, era una scatola vuota neocostituita che aveva in portafoglio proprio e solo le azioni di SB 20. D).1.3 A tale ultimo proposito, in particolare, la convenuta non ha saputo in alcun modo dar conto di come sia stato stabilito fra le parti l'ingente sopraprezzo. Già ex se l'importo di ,26 (CHF ,00) pagato per acquisire in futuro una quota pari allo 0,99% del capitale finale di CHF che AC HOLDING 19 Cfr.docc att. 20 Cfr. docc. 7 & 35 att.

11 INVESTMENTS SA avrebbe assunto all'esito del futuro aumento Pagina 11 risulta infatti strabiliante: poiché non solo non corrisponde in alcun modo al valore, comunque calcolato, che la società convenuta aveva all'epoca; ma neppure oggi -nonostante il preciso interpello sul punto rivolto dal giudice all'udienza del 26/5/2014 a Corrado COEN - quest'ultimo e la convenuta hanno saputo chiarirne il computo, limitandosi (in assenza di qualsiasi documento contabile ufficiale ed attendibile di AC HOLDING INVESTMENTS SA) a produrre in data 6/6/2014 un Company Profile interno che rappresenta(va) alla data del giugno 2013 la mera speranza di "sviluppo di AC INVESTMENTS e relativa crescita di valore attesa tra partecipazioni dirette ed indirette" che essa avrebbe assunto in futuro, nonchè un report parimenti interno sul valore del Gruppo Safe Bag, tutto teso a sminuire il valore di conferimento in aperta contraddizione coi dati (essi sì, oggettivi) dell'assai più lusinghiero collocamento sul mercato che la capogruppo SB stava per ottenere per iniziativa e secondo le stime della stessa SINTESI S.p.A. 21 D).1.4 Ma soprattutto, ancor più strabiliante è che tal prezzo sia stato fissato in assenza di previa due diligence o di verifica di qualsiasi genere da parte della investitrice SAFE BAG INTERNATIONAL s.r.l., in evidente violazione di qualunque protocollo normalmente seguito per operazioni straordinarie di tal fatta; oltretutto mediante totale pagamento anticipato del(l'incomprensibile) corrispettivo e senza alcuna garanzia non solo di rimborso o aggiustamento del prezzo in ipotesi di non conformità tra valore promesso e prezzo pattuito (e già corrisposto), ma che la AC HOLDING INVESTMENTS S.A. sarebbe in futuro diventata l'effettiva holding di partecipazioni del gruppo SINTESI 22. D).2 Il che non pare allo stato spiegabile soltanto in virtù della (più volte sottolineata dalla difesa di AC HOLDING INVESTMENTS SA) cordiale conoscenza personale fra lo stesso e Corrado COEN, tanto cordiale da sciogliersi peraltro pochi mesi dopo; ma depone piuttosto nel senso che, come del resto corroborato anche dalle ripetute affermazioni della resistente nel senso che l'acquisto da parte sua delle azioni di SB fu richiesto dalla situazione di tensione finanziaria in cui il gruppo SAFE BAG si era venuto a trovare 23, tale anomala procedura e sostanziale imposizione a scatola chiusa del prezzo necessario ad entrare con lo 0,99% in AC HOLDING INVESTMENTS SA costituì la contropartita imposta al gruppo SAFE BAG ed alla sua capogruppo RETAILER GROUP s.r.l. per l'intervento di sostegno contemporaneamente realizzato mediante l'ingresso della società 21 Si veda la valutazione ufficiale di SAFE BAG S.p.A. effettuata da SINTESI S.p.A. e prodotta dall'attrice al suo documento Sulle cui preoccupanti condizioni all'epoca dei fatti ed attuali si veda il doc. 41 di parte attrice, e quanto dalla stessa dedotto -sia pur senza supporto documentale- alla pag. 7 della memoria del 12/6/ Cfr. ad esempio pagg della memoria di resistenza.

12 resistente nel capitale di SB: ingresso peraltro avvenuto, anch'esso, a condizioni di assoluto favore stabilite dalle stesse persone fisiche (in primis l'allora legale rappresentante sia di AC HOLDING INVESTMENTS che di SINTESI, Corrado COEN 24 ) che si stavano occupando della quotazione all'aim di SB. E. Quanto precede, consente di ritenere verosimilmente sussistente -beninteso, nel sommario apprezzamento che contraddistingue la presente fase cautelare- il buon diritto attoreo in termini sia dell'esistenza di uno strettissimo collegamento funzionale, causale ed economico-finanziario delle due incrociate operazioni di investimento; sia dello sbilanciamento di entrambe e dell'affare complessivo a tutto vantaggio dell'odierna resistente; sia ancora di un vizio del consenso del legale rappresentante dell'odierna ricorrente, indotto -se non da una vera e propria condotta estorsiva fondata sulla minaccia di far fallire (in difetto dell'iniezione di liquidità, peraltro di fatto ridotta a neanche euro) l'operazione di quotazione in corso- quantomeno dall'aver ingenerato nel GENTILE e nella RETAILER GROUP s.r.l. l'erroneo convincimento che lo 0,99% del capitale di AC HOLDING INVESTMENTS SA valesse davvero la somma di ,26 fatti sborsare anticipatamente e in contanti. Ciò comporta che le domande di annullamento proposte da RETAILER GROUP s.r.l. su tali obiettivi presupposti appaiono allo stato tutt'altro che infondate, e che pertanto la pretesa dell'attrice di invalidare entrambe le operazioni contrattuali incrociate ed ottenere di conseguenza la restituzione delle azioni di SAFE BAG S.p.A. (con il correlativo diritto di AC HOLDING INVESTMENETS SA, allo stato peraltro non azionato, di ottenere la restituzione del saldo fra quanto versato e quanto ricevuto dalla controparte) è sorretta da adeguato fumus boni iuris. Ne consegue altresì l'opportunità che nelle more dell'accertamento a cognizione piena delle rispettive ragioni, sussistendo da un lato una obiettiva controversia sulla titolarità delle residue azioni (dematerializzate) di SAFE BAG S.p.A. ancora intestate alla società convenuta e dall'altro il rischio che questa proceda nella more ad ulteriori dismissioni vanificando l'iniziativa giudiziale di RETAILER GROUP s.r.l., le azioni stesse siano assoggettate a sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1 c.p.c. Resta solo da dire: a) che, per ragioni di utilità pratica, custode delle azioni di cui si dispone il giudiziale sequestro sarà il legale rappresentante dell'intermediario finanziario (verosilmente 24 Sul punto, v. doc. 3 att., pag. 15, e doc. 7 ibidem. Pagina 12

13 svizzero 25 ) presso il quale esse risulteranno depositate, e la cui esatta identità il legale rappresentante di AC HOLDING INVESTMENTS SA (a pena di incorrere nel reato di cui all'art. 650 c.p.) dovrà indicare, ovvero la diversa persona -purché funzionario del medesimo intermediario- che quegli vorrà delegare; b) che la custodia sarà gratuita, fermi restando gli obblighi contrattuali già in essere fra tale intermediario e la società resistente; c) che i poteri e doveri connessi alle azioni in sequestro dovranno essere esercitati in conformità a quanto disposto dall'art cod. civ. e dai soggetti ivi indicati. F. Il regolamento delle spese del presente suboprocedimento va rimesso alla sentenza di merito. P. T. M. visti gli artt. 669 sexies co. 2, 670 n. 1) e 676 co. 1 c. p. c., 1) revoca il decreto emesso in data 21/3/2014 e quindi il sequestro conservativo ivi autorizzato; 2) in accoglimento del capo principale del ricorso attoreo, dispone il sequestro giudiziario di tutte le azioni ordinarie della SAFE BAG S.p.A. detenute dalla AC HOLDING INVESTMENTS S.A.; 3) nomina custode delle azioni di cui al precedente capo 2) il legale rappresentante dell'intermediario finanziario presso il quale esse risulteranno depositate al momento dell'attuazione del sequestro, ovvero il funzionario che questi vorrà a tal fine delegare per iscritto, senza diritto a compenso e coi poteri di cui all'art del codice civile italiano; 4) spese alla sentenza di merito; 5) manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione della presente ordinanza alle parti. Milano, 17 giugno 2014 Il giudice (Guido Vannicelli) 25 Come si evince dall'attestazione notarile prodotta dalla difesa di AC HOLDING all'udienza del 5/5/2014 col n. 48. Pagina 13

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