COMUNE DI MANDURIA PROVINCIA DI TARANTO

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1 COMUNE DI MANDURIA PROVINCIA DI TARANTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, INTERVENTI ECONOMICI ED ASSISTENZIALI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 53 in data 23/04/2013)

2 Sommario Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 2 Art. 2 - Interventi e prestazioni... 2 Art. 3 - Definizione minimo vitale... 2 Art. 4 - Soggetti obbligati... 2 CAPO I - CONTRIBUTI ECONOMICI... 4 Art.5 - Finalità e destinatari degli interventi economici... 4 Art 6 - Tipologie di contributi economici... 4 Art. 7 - Accesso al Servizio e presentazione domanda... 5 Art. 8 - Accesso ai Contributi... 6 Art. 9 - Norma di salvaguardia... 6 Art Norma transitoria... 6 CAPO II - INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE... 7 Art.11- Definizione... 7 Art Finalità... 7 Art Destinatari e criteri di accesso... 7 Art Domanda ed istruttoria... 7 Art Retta a carico dell utente... 8 Art Recupero del credito... 9 Art Ammissione a beneficio... 9 CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE Art Utilizzo dei dati personali CAPO IV - NORME FINALI Art Rinvio Art Entrata in vigore Allegati: Modulo di Richiesta contributo economico Modulo di richiesta integrazione della retta

3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Manduria esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione. Si applicano: - le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; - i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, così come specificato dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successivamente modificato con decreto legislativo 3 Maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242; - le disposizioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge - quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; - l art.38 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n.122, recante ad oggetto Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ; - Legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», - Legge 28 marzo 2001 n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile; - Deliberazione della Giunta regionale del 17 aprile 2007, n. 494, Linee guida sull Affidamento Familiare dei Minori in attuazione della Legge n. 149/2001 Diritto del minore ad una famiglia (modifica Legge n. 184/83). Approvazione. - Circolare INPS n.118 del , recante ad oggetto Art.38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122. Nuove disposizioni in materia di ISE/ISEE. Prima informativa ; - Circolare INPS n.2 del , recante ad oggetto Art.34 della Legge 4 novembre 2010, n.183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE ; Art. 2 - Interventi e prestazioni Le attività di cui all art. 1 del presente regolamento e dallo stesso disciplinate, sono le seguenti: - contributi economici; - contributi per affido intrafamiliare - contributi per affido etero-familiare - integrazione retta per anziani e disabili in strutture protette; Art. 3 - Definizione minimo vitale Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di Manduria assume, quale valore economico del "minimo vitale" per nucleo familiare, l'importo annuo di 5.000,00 di ISEE (per tutti i servizi ed interventi socio-assistenziali per i quali non sia diversamente specificato nel presente regolamento), da rivalutarsi automaticamente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita. Art. 4 - Soggetti obbligati Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote...) o sono 2

4 stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare di accollare all'ente gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico. La domanda viene respinta qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati o quando questi rifiutino di attestare o documentare l'impossibilità a rispondere, in parte o totalmente, ai bisogni del familiare richiedente la prestazione economica. Il Servizio Sociale, qualora necessario, provvederà ad attivare progetti personalizzati di aiuto, che riterrà opportuni nel caso specifico, coinvolgendo i soggetti istituzionali e non. Tutte le prestazioni sociali agevolate saranno erogate per il tramite di apposita relazione dell Assistente Sociale e del provvedimento del Responsabile del Servizio. 3

5 CAPO I - CONTRIBUTI ECONOMICI Art.5 - Finalità e destinatari degli interventi economici Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari residenti nel Comune di Manduria che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni. Per la determinazione dell accesso al contributo economico si terrà conto del minimo vitale (ISEE 5.000,00) del nucleo, salvo le situazioni straordinarie specificate nell art.6. Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati temporaneamente agli indigenti dimoranti non residenti nel Comune allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. L intervento in tale ipotesi è contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento dello stato di bisogno. Art 6 - Tipologie di contributi economici L Amministrazione Comunale può assegnare contributi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel corso dell anno solare, a nuclei il cui ISEE sia inferiore al Minimo Vitale, nelle seguenti forme: a) Contributi economici una tantum, ad integrazione del minimo vitale, finalizzati a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Il singolo contributo non potrà essere superiore ad e nell arco di un anno l importo complessivo da erogare per nucleo familiare non potrà superare l importo di 500,00. b) contributi economici straordinari rivolti a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio socio-economico in relazione ad un avvenimento che mette in crisi la capacità di reddito e l intero sistema familiare, quali gravi situazioni di malattia (es. accertamenti in struttura ospedaliere e sanitarie fuori dal territorio regionale, interventi e terapie che richiedono ripetuti spostamenti...), sfratto esecutivo, perdita del reddito di sostentamento per licenziamento documentato o decesso di un componente di un nucleo familiare che produceva reddito. Le spese sostenute dal richiedente dovranno essere ampiamente certificate e documentate. In casi esclusivamente eccezionali, debitamente documentati e dietro valutazione del Servizio Sociale, potranno essere erogati contributi straordinari a nuclei familiari che superino la soglia del minimo vitale. Nell arco di un anno l importo complessivo da erogare per nucleo familiare non potrà superare ,00. c) contributo per detenzione : viene erogato a favore della famiglia del detenuto ed è fissato per 150,00 per il coniuge o convivente more uxorio + 50,00 per ogni figlio minorenne, o figlio maggiorenne a carico disoccupato, per un massimo di numero due volte nell arco dell anno solare. L importo massimo del singolo contributo non può essere superiore ad 250,00. d) contributo post-detenzione: viene fissato in 150,00 da erogare in favore del richiedente + 50,00 a favore del coniuge o convivente more uxorio e per ogni figlio minore a carico o figlio maggiorenne a carico disoccupato, per non più di una volta nell arco dell anno solare. L importo massimo del contributo non può essere superiore ad 250,00. e) contributi economici per affido intra-familiare di minori : è rivolto ai soggetti che abbiano 4

6 minori affidati con disposizione del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare, con i quali hanno un rapporto di parentela entro il quarto grado. In conformità con quanto previsto dal Regolamento Regionale 4 del 18/01/2007, art. 6 Criteri per la compartecipazione alla spesa del servizio, l affidamento familiare a parenti entro il quarto grado sarà: senza contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti in base all art. 433 del Cod. Civ. abbiano la possibilità di provvedervi; con contributo economico per situazioni nelle quali i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci propri dei Comuni e del quadro finanziario del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale. Al fine di incentivare l'istituto dell'affido familiare, come risorsa alternativa all'istituzionalizzazione, potranno usufruire del Contributo economico gli affidatari il cui ISEE sia uguale o inferiore a 10,000,00 secondo i seguenti criteri: Valore ISEE Da 0 a 5.000,00 Da 5.001,00 a 7.500,00 Da 7.501,00 a ,00 Entità Contributo 250, per ogni minore affidato successivo al primo fino ad un massimo di 500,00 mensili 150, per ogni minore affidato successivo al primo fino ad un massimo di 350,00 mensili 100, per ogni minore affidato successivo al primo fino ad un massimo di 250,00 mensili f) contributi economici ordinari per minori in affido etero-familiare: è rivolto ai soggetti che abbiano in affidamento minori con i quali non vi sia rapporto di parentela. In adempimento a quanto stabilito dall art.21 delle su citate Linee guida Regionali sull affido...la famiglia affidataria ha diritto ad un contributo spese mensili, indipendentemente dal reddito, al fine di riconoscere la natura di servizio dell opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell affidamento... Pertanto il contributo mensile viene stabilito in 250, ,00 per ogni minore affidato successivo al primo, fino ad un massimo di 500,00 mensili. Art. 7 - Accesso al Servizio e presentazione domanda Per accedere ai benefici economici previsti dal Regolamento gli interessati presentano apposita domanda, con annessa o contestuale autocertificazione per fornire tutti i dati di cui l Ufficio Servizi Sociali necessita per valutare le esigenze ed i bisogni dei richiedenti e verificare il loro reddito reale. Si fa presente che la domanda deve essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. La documentazione allegata alla pratica di richiesta di erogazione di contributo dovrà essere la più completa possibile e contenere tutti gli elementi di valutazione della situazione reale del soggetto o del nucleo familiare. Dovrà comunque sempre comprendere almeno i seguenti documenti: - dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, contenente l indicazione sulla composizione di fatto del nucleo familiare (compresi gli eventuali conviventi che non abbiano relazioni di parentela col richiedente ); - dichiarazione sostitutiva unica, prodotta secondo lo schema del modello approvato con DPCM 5

7 ed eventuali modificazioni. Il richiedente può allegare, se già in suo possesso, la dichiarazione unica con la relativa attestazione ottenuta dal sistema informativo dell INPS; - consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n documentazione o autocertificazione atte a valutare la situazione personale del richiedente e di altri componenti del nucleo d intervento, lo stato di disoccupazione e di iscrizione al Centro per l Impiego; - documentazione delle spese sostenute dal richiedente il contributo, utili per accertare lo stato di bisogno dello stesso; - documentazione medica attestante la patologia del richiedente o di un familiare convivente; - certificato di Detenzione o di Dimissione dal regime carcerario rilasciato dall Istituto Penitenziario; - sentenza di separazione legale o di Divorzio con Provvedimento dell Autorità Giudiziaria; - verbale di invalidità rilasciato dalla competente Commissione Medica della Azienda USL competente; - documentazione attestante il mancato pagamento del canone di locazione; - provvedimento esecutivo di sfratto. Per poter ottenere gli interventi richiesti, i predetti utenti devono consentire al personale dell Ufficio dei Servizi Sociali di poter fare sopralluoghi nel loro domicilio onde verificare le loro condizioni di vita. Potranno essere effettuati accertamenti anche a mezzo della Polizia Municipale o degli Uffici competenti (Conservatoria Registri Immobiliari, Guardia di Finanza, INPS, Centro per l Impiego, ASL,PRA) Art. 8 - Accesso ai Contributi L ammissibilità al contributo rientra nella competenza funzionale del Responsabile del Servizio, il quale si avvarrà delle relazioni fornite dall Assistente Sociale, ed erogherà il contributo nei limiti delle previsioni di P.E.G.. Art. 9 - Norma di salvaguardia È fatta salva la eventuale competenza di diversi Enti, relativamente alla concessione di contributi. Art Norma transitoria Possono essere istruite pratiche di concessione di sussidi di cui al presente regolamento, le cui istanze siano state già prodotte alla data di entrata in vigore dello stesso. 6

8 CAPO II - INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE Art.11- Definizione Per integrazione della retta di ricovero dell anziano o disabile in struttura protetta si intende l intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani o disabili che siano inseriti nella rete dei servizi sociali e socio-sanitari. L integrazione ha luogo solo nel caso in cui l anziano/disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La scelta della struttura di ricovero verrà concordata dal Servizio Sociale del Comune con l'utente e/o con i familiari dell utente. Art Finalità L integrazione della retta ha lo scopo di garantire all anziano/disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita. Art Destinatari e criteri di accesso Condizioni per poter richiedere l integrazione della retta di ricovero sono: 1. l effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero; 2. l incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell assistito, anche facendo ricorso all intervento dei soggetti obbligati. Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero, ai sensi dell art. 6, comma 4, della Legge , n Hanno titolo all integrazione della retta di ricovero da parte del Comune le persone in possesso di entrambi i seguenti requisiti: - anziani e/o disabili, di norma in possesso di certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinari o da altro organo competente della ASL, o persona sola senza riferimenti parentali; - essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l intervento dei soggetti obbligati. Art Domanda ed istruttoria L'integrazione retta è rivolto ad anziani/disabili che non riescono autonomamente a pagare la retta di ricovero in una struttura protetta. Pertanto il Comune esegue accertamenti sull ammontare del reddito e del patrimonio dei richiedenti l integrazione, nonchè sulle condizioni psico-socio-fisiche al fine di valutare ed individuare il bisogno e le condizioni di gravità. La procedura attivata dal Comune è volta ad individuare: - l ammontare della quota di reddito che l anziano deve mantenere per sè; - l ammontare massimo della quota di retta che l anziano stesso può sopportare; - l ammontare della quota integrativa comunale; - la presenza di eventuali soggetti obbligati. Per poter beneficiare dell integrazione della retta, l utente, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune, in carta semplice sull apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata dall attestazione ISEE. In applicazione dell art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo , n. 109, modificato dal Decreto Legislativo , n. 130, il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge ed è composto dall utente e 7

9 dal coniuge o dal convivente more uxorio. Nella domanda può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Ai sensi dell art.6, comma 4, della Legge 328/2000 per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti. Prima di determinare l ammontare dell'integrazione retta a carico del comune, ove possibile, dovranno essere convocati i soggetti obbligati. Prima dell ingresso in struttura protetta, l interessato farà domanda di integrazione della retta al Comune. Gli uffici competenti svolgeranno le seguenti indagini ed accertamenti: richiesta di integrazione di retta di ricovero, corredata da documentazione medica ed attestazione ISEE e certificazione dei redditi non fiscalmente rilevanti (es. indennità di accompagnamento, rendita Inail, Pensione di Inabilità ecc.) verifica della situazione di bisogno dell utente e della possibilità dei parenti (art. 433 c.c.) a concorrere al pagamento della retta; eventuale visita domiciliare di accertamento; controllo della disponibilità di posti liberi nelle strutture; comunicazione da parte del Comune delle strutture con richiesta di sceglierne una (sulla base della disponibilità di posti già accertata). Nel caso in cui l utente scelga il ricovero in una struttura con retta più costosa, rispetto a quelle delle strutture proposte dall Ente, l integrazione verrà garantita nella misura necessaria al pagamento della retta di quest ultima. Ciò per evitare che il Comune sia costretto a sopportare passivamente una retta più elevata. Art Retta a carico dell utente L anziano/disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili e mobili posseduti, nello specifico con: 1. l ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento; 2. l ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.); Qualora, successivamente al ricovero, l ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti (sono considerati anche tutti gli arretrati relativi ai ratei dell indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile), l onere assunto dal Comune dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita al Comune a cura dell assistito o dei soggetti per lui garanti (parenti/ amministratore di sostegno, curatore, tutore..). Per il calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'assistito si farà riferimento a quanto previsto dal Regolamento dei Servizi Sociali dell'ambito Territoriale n. 7 che, per il triennio , prevende all'art. 17 comma 2 quanto segue: Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, le persone con handicap permanente grave di cui all art. 3, comma 3 della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, accertato ai sensi dell art. 4 della stessa legge, nonché i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata rilevata a seguito di parere espresso dall U.V.M. (Unità Valutativa Multidimenzionale) sulla scorta di certificazione medica di parte, possono produrre l attestazione della situazione economica del solo soggetto 8

10 tenuto ai costi della prestazione. Per ragioni di equità sostanziale non si applicheranno le modalità di calcolo dell ISEE. In tal caso si considereranno come redditi del destinatario dell intervento anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l indennità di accompagnamento dell INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL, ed ogni altro beneficio monetario rilevante. In particolare l indennità di accompagnamento concorrerà, in via prioritaria, al pagamento della retta per il ricovero in strutture protette e non, limitatamente alla quota di compartecipazione prevista a carico dell utente. L'utente può richiedere la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Art Recupero del credito Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si sia reso necessario un intervento di aiuto, che possegga beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente: a) l iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore; b) l espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato; c) l alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza. Il Comune, in caso di inadempienza all obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento. Art Ammissione a beneficio L integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall utente e dagli eventuali soggetti obbligati è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale. In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l atto di diniego. 9

11 CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE Art Utilizzo dei dati personali Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 10

12 CAPO IV - NORME FINALI Art Rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente per le relative materie ivi trattate. Art Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione all Albo Pretorio dell Ente. 11

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