INDICE TITOLO I : L ORGANIZZAZIONE. CAPO I PRINCIPI E FINALITA ART.1 Principi ispiratori ART.2 Finalità del servizio sociale del Comune

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MAISSANA

2 INDICE TITOLO I : L ORGANIZZAZIONE CAPO I PRINCIPI E FINALITA ART.1 Principi ispiratori ART.2 Finalità del servizio sociale del Comune CAPO II FUNZIONI E NORME ART.3 Funzioni ART.4 Norme CAPO III COMPETENZE ART.5 Definizione ART.6 Ambito di applicazione ART.7 Compiti gestionali in materia socio- assistenziale ART.8 Le aree di intervento CAPO IV UTENZA ART.9 Destinatari ART. 10 criteri di priorità TITOLO II : POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLE PERSONE CAPO I FAMIGLIE E MINORI ART. 11 Gli interventi per le famiglie ART. 12 Gli interventi per i minori ART. 13 Interventi a sostegno della maternità e della famiglia secondo i parametri e le modalità previste dalle leggi n. 448/98 e n. 4/2001 ART. 14 Assistenza scolastica ART. 15 Servizio socio-educativo ART. 16 Affido familiare di minori ART. 17 Adozioni ART. 18 Assistenza domiciliare ART. 19 Inserimento in strutture protette ART. 20 Interventi economici d integrazione al reddito in forma ordinaria o straordinaria CAPO II ANZIANI ART. 21 Gli interventi per gli anziani ART. 22 Assistenza Domiciliare ART. 23 Contributi economici a sostegno della domiciliarità ART. 24 Interventi a sostegno della domiciliarità ART. 25 Inserimento in strutture semi residenziali ART. 26 Inserimento in strutture residenziali accreditate ART. 27 Contributo per rette ricovero anziani ART. 28 Il Telesoccorso CAPO III DISABILI ART. 29 Gli interventi per persone disabili ART. 30 Servizi gratuiti ART. 31 Servizi a compartecipazione CAPO IV POLITICHE SOCIALI A FAVORE DELL INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO DELLA POVERTA ART. 32 Tipologie d intervento ART. 33 Interventi economici d integrazione al reddito in forma ordinaria o straordinaria ART. 34 Interventi per l integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro 2

3 TITOLO III Commissione Comunale dei Servizi Sociali ART. 35 Finalità della Commissione ART. 36 Composizione della Commissione ART: 37 Funzionamento della Commissione ART. 38 Durata ART. 39 Disposizioni finali ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO ALLEGATO 1 Nota per il funzionamento del servizio di assistenza domiciliare ALLEGATO 2 Tabella di compartecipazione per servizio di assistenza domiciliare (anziani e disabili) ALLEGATO 3 Tabella contributi per inserimenti lavorativi ALLEGATO 4 Regolamento del servizio di Telesoccorso ALLEGATO 5 Contributi retta ricovero per anziani 3

4 Titolo I: L organizzazione Capo I Principi e finalità Art. 1. Principi ispiratori. Il sistema dei servizi sociali del Comune,che ha come finalità la promozione della qualità della vita, l offerta di pari opportunità, il sostegno, l accompagnamento e rafforzamento delle capacità della persona al superamento delle difficoltà, si realizza come un sistema di servizi a rete e in conformità ai principi di: sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza,economicità. Art. 2. Finalità del Servizio Sociale del Comune. Gli interventi disciplinati nel presente Regolamento hanno come obiettivo generale la promozione del benessere ed il miglioramento della qualità della vita ed intendono specificatamente perseguire con la partecipazione attiva dei cittadini e il contributo delle Organizzazioni Sindacali, il raggiungimento delle seguenti finalità: prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, ambientale e culturale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro; garantire il diritto delle persone a non essere allontanate dalla propria famiglia e dalla propria comunità di appartenenza; assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi, e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze; sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l inserimento e/o il reinserimento nel normale ambiente di vita, sociale, scolastico e lavorativo; promuovere attività di sensibilizzazione, integrazione scolastica lavorativa e sociale, dei soggetti immigrati presenti sul territorio; sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere. promuovere ed attuare gli interventi a favore di anziani, finalizzati al mantenimento ed al reinserimento nel proprio ambiente di vita; sviluppare il massimo dell autonomia e dell autosufficienza delle persone, promuovere pari opportunità, anche attraverso il coordinamento e l integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, gli enti di orientamento e mediazione al lavoro, anche in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali; fornire informazioni e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire una consapevole fruizione dei servizi promuovere le risorse della comunità locale, incoraggiare le esperienze aggregative, valorizzare il terzo settore 4

5 Capo II Funzioni e norme Art. 3. Funzioni Il Comune di Maissana, facente parte dell Associazione Intercomunale di Ambito (Ambito sociale n.59) è titolare delle funzioni amministrative riguardanti i Servizi Sociali nell ambito del proprio territorio, come previsto dal testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 2000, dalla Legge 328/2000 dalla legge12/2006 e dalle successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle linee guida contenute nel vigente piano triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria. Art. 4. Norme Le fattispecie operative che non risultino disciplinate dal presente Regolamento o che deriveranno da disposizioni di legge successive, dovranno uniformarsi, oltre che alle normative stesse, anche ai principi di cui al presente regolamento. L osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti gli interventi socioassistenziali. Capo III Competenze Art. 5. Definizione Ai sensi del presente Regolamento per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dall art. 128 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e relative norme di attuazione e dalla L.R. Liguria 12/2006, nonché quelle autonomamente previste dal Programma delle Attività Sociali del Distretto Sociosanitario e dal Piano di Ambito Territoriale Sociale, finalizzate alla predisposizione ed all erogazione di servizi e prestazioni, destinate a rimuovere e superare le condizioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita in un ottica di miglioramento della qualità della vita stessa e di promozione del benessere. Art. 6. Ambito di applicazione A seguito dell approvazione dell associazione intercomunale di Ambito, (Ambito sociale n59 le norme contenute nel presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sono vincolanti per i Comuni appartenenti all ambito sociale 59 (comune di Varese Ligure, Comune di Maissana, Comune di Carro) limitatamente ai servizi erogati da ciascun Comune quali: - Segretariato e consulenza sociale servizio di informazione e di erogazione di prestazioni di base svolto da assistenti sociali e rivolto a tutti i cittadini - Attività di sostegno alla domiciliarità rivolte ad anziani, disabili, persone in difficoltà, famiglie con minori, che si articolano principalmente in: assistenza domiciliare, affidi di anziani e buon vicinato, affidi educativi e familiari di minori, interventi di sostegno individualizzati - Ricoveri in strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani, disabili, persone in difficoltà, minori che per problemi sociali o sociosanitari non possono permanere al proprio domicilio - Promozione della socialità tramite centri sociali, soggiorni di vacanza, attività socio-ricreative, promozione della partecipazione dei cittadini, sostegno e riconoscimento al volontariato, all associazionismo e all automutuoaiuto 5

6 - Lotta alla povertà e promozione dell inclusione sociale tramite provvedimenti economici, servizi e strumenti individualizzati per l inserimento lavorativo e il reinserimento sociale di soggetti appartenenti a fasce deboli Art. 7. Compiti gestionali in materia socio- assistenziale Tutti gli atti gestionali in materia spettano al responsabile dei Servizi Sociali sulla base di indirizzi, criteri e stanziamenti, prefissati degli organi politici competenti. E compito del responsabile dei Servizi Sociali assicurare che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa vigente in materia di tutela della privacy e dei dati personali, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 8. Le aree d intervento Nell ambito dei Servizi Sociali l Amministrazione Comunale individua le seguenti aree d intervento: Politiche sociali per la famiglia Politiche sociali per i minori Politiche sociali per gli anziani Politiche sociali per i disabili Politiche sociali a favore dell inclusione sociale e di contrasto alla povertà. I servizi sociali operano in coordinamento, collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari, il sistema scolastico e formativo, con i servizi delle politiche attive del lavoro, con i servizi sociali del Ministero di Giustizia, con i servizi di edilizia residenziale pubblica e con i soggetti del terzo settore. Alla programmazione gestione e offerta dei servizi nell ambito di un sistema locale a rete provvedono oltre al Comune, in qualità di soggetti attivi: ONLUS, la cooperazione sociale, associazioni e enti di promozione sociale, enti di patronato, organizzazioni sindacali, fondazioni e altri soggetti privati. Capo IV Utenza Art. 9. Destinatari I servizi e le prestazioni sociali e socio assistenziali del Comune sono rivolti a tutti i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle Leggi Regionali e Nazionali, anche ai cittadini di uno Stato dell Unione Europea e loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell art. 41 del D. Lgs. N. 286 del 25/7/1998, residenti nel Comune di Maissana e che non risultino domiciliati in altri Comuni. Qualora sussistano motivazioni di urgenza indilazionabile, previa relazione dell assistente sociale, è possibile prevedere interventi sociali e/o socio assistenziali straordinari e non differibili anche a favore di cittadini non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell ente. In tale circostanza, i servizi potranno essere erogati solo in presenza di specifici accordi con la persona e/o con il Comune di residenza della stessa, al quale dovrà essere richiesta la corresponsione dell intero costo del servizio. Ai minori, anche stranieri, non residenti, ma presenti sul territorio, sono garantiti tutti gli interventi di base. Gli interventi e i servizi destinati ai componenti delle famiglie, specie se anziani, disabili, minori, sono estesi ai componenti dei nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozioni, tutela e da altri vincoli solidaristici, purchè aventi una convivenza abituale e continuativa nella stessa dimora 6

7 Art. 10. Criteri di priorità Ai sensi dell art. 2 co. 3 della Legge 328/2000 i servizi e le prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali sono rivolti alla generalità della popolazione. Accedono prioritariamente i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. Titolo II. Politiche sociali e servizi alle persone L Amministrazione Comunale disciplina con il presente regolamento i servizi e le prestazioni sotto indicate per le aree di intervento di cui all art. 8 del presente regolamento. Art. 11. Gli interventi per le famiglie Capo I Famiglie e Minori Gli interventi di quest area sono mirati a favorire la formazione e il benessere delle famiglie aiutandole ad affrontare le difficoltà che si presentano nelle diverse fasi e nelle diverse evenienze della vita famigliare ( famiglie in formazione, con figli minori, disabili, anziani o in situazione di disagio socioeconomico ecc.) attinenti agli ambiti: educativo,abitativo,lavorativo ed economico. L Amministrazione Comunale promuove e sostiene: a) progetti e iniziative concrete volti a favorire il riconoscimento del ruolo svolto dalle donne nell ambito del lavoro di cura famigliare b) iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, anche al fine di favorire forme di autoorganizzazione e di auto-aiuto tra le famiglie. Collabora con la A.S.L. e le Istituzioni scolastiche in merito agli interventi per: a) prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali che possano indurre la madre all interruzione di gravidanza b) fornire sostegno, informazione e formazione per i giovani sui temi della sessualità sulla procreazione responsabile sul ruolo della famiglia e sulle responsabilità genitoriali. Art. 12. Gli interventi per i minori Gli interventi di quest area, sono orientati alla promozione dei diritti e delle opportunità per l infanzia e l adolescenza, in armonia con i gli indirizzi delle Leggi n. 285/97 (Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza) e n. 269/98 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù). A tal fine sono previste le seguenti attività: 1. Interventi a sostegno della maternità e della famiglia secondo i parametri e le modalità previste dalle leggi L. 448/98 e L. 4/ Assistenza scolastica 7

8 3. Servizio socio-educativo 4. Affido familiare di minori 5. Informazione ed orientamento per le Adozioni nazionali e internazionali 6 Assistenza domiciliare 7 Inserimento in strutture protette 8.Interventi economici d integrazione al reddito in forma continuativa o straordinaria di cui all art. 38. Art. 13. Interventi a sostegno della maternità e della famiglia secondo i parametri e le modalità previste dalle leggi L. 448/98 e L. 4/2001 L assegno di maternità è un contributo economico per la nascita del figlio alle madri cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, prive di una copertura previdenziale di indennità di maternità (o con copertura previdenziale inferiore all assegno stesso) L assegno per il nucleo familiare è previsto per famiglie in cui siano presenti almeno tre figli minori, può essere richiesto da uno dei genitori che abbia i figli minori all interno della propria famiglia anagrafica. Per la presentazione delle domande il Comune stipula idonea convenzione con i CAAF del territorio, ai quali gli interessati possono rivolgersi gratuitamente per le pratiche necessarie. Art. 14. Assistenza scolastica Il servizio di assistenza scolastica ha lo scopo di garantire il diritto allo studio e favorire la frequenza scolastica e la formazione professionale, sostenendo la famiglia nell organizzazione e nel pagamento dei servizi di supporto alle attività scolastiche, attraverso l erogazione del servizio di trasporto gratuito e la refezione scolastica in forma gratuita o a tariffa ridotta. Per usufruire delle tariffe agevolate e delle gratuità, gli interessati devono presentare la domanda tra il primo e il trenta giugno di ogni anno, allegando la certificazione ISEE. Si possono accogliere le domande presentate successivamente al 30 giugno solo per i nuovi residenti. Art. 15. Servizio socio-educativo E un servizio rivolto a famiglie con minori ed a minori con difficoltà d inserimento sociale, che necessitino di un sostegno socio-educativo; è finalizzato a mantenere il minore all interno del proprio nucleo familiare, a promuoverne la scolarizzazione e a tutelarne i diritti. Il servizio viene attivato su proposta dell assistente sociale. Si attua attraverso la presenza di un educatore che affianca uno o più minori all interno di un progetto socio-educativo individualizzato, concordato con gli operatori che seguono il caso e con la famiglia. In caso di handicap o disagio scolastico l intervento educativo di sostegno è disposto in accordo e su segnalazione da parte del servizio di neuropsichiatria infantile dell ASL di riferimento. Il servizio si caratterizza anche per l azione educativa di tipo preventivo rivolta in particolar modo a minori e famiglie con rischi di disadattamento ed a fasce sociali già soggette a processi d emarginazione o sottoposte a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria. I servizi possono essere svolti in famiglia, in ambito scolastico o in altre sedi ritenute idonee per il lavoro individuale o di gruppo, in relazione ai singoli progetti d intervento o collegati a specifiche iniziative rivolti alla generalità dei bambini. Il servizio si esplica in: 8

9 servizio socio educativo individuale o di gruppo; servizio di tutela e integrazione dei minori stranieri servizio di assistenza scolastica all handicap sia in contesto scolastico che extrascolastico; servizio socio-educativo per l handicap in contesto scolastico e/o a domicilio; servizio socio-educativo presso strutture a ciclo diurno; I servizi socio-educativi vengono resi ai minori ed alle loro famiglie in modo gratuito salvo diverse disposizioni previste con provvedimenti della Giunta Comunale. Art. 16. Affido familiare di minori L affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla Legge 184/1983 modificata dalla L. 149/2001. E un intervento a termine, di aiuto e sostegno, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un minore e della sua famiglia che, temporaneamente non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative. L affido familiare può essere a tempo pieno o parziale e deve essere necessariamente convalidato dal Giudice Tutelare, qualora superi i sei mesi, sia in caso di consenso da parte degli esercenti la patria potestà, sia se attuato a seguito di disposizioni del Tribunale per i Minorenni. Tale forma di sostegno si colloca all interno di un percorso condiviso con la famiglia (quando possibile) e di un progetto elaborato dall equipe psico-sociale del Comune. Secondo quanto previsto dalla Legge in merito, l A. C. provvede all erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria, a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l educazione e l istruzione del minore, nonché alla copertura assicurativa del minore. Il contributo per l affidamento, in base alla tipologia dello stesso, tempo pieno o tempo parziale, è rispettivamente di 318,34 e di 159,17 (aggiornato annualmente in base all aumento ISTAT) L A.C. può richiedere, ove valutato possibile, ai genitori la compartecipazione relativamente ad alcune spese personali, sanitarie, scolastiche ecc. del minore, mediante sottoscrizione di impegno al versamento di quota parte del contributo. L A.C. promuove periodicamente iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell affidamento familiare in collaborazione con i competenti servizi sanitari e con il terzo settore. Art. 17. Adozioni Le adozioni sono gestite dall Equipe territoriale per le adozioni nazionali e internazionali (ai sensi della DGR 1627/01) composta da uno psicologo della ASL e da un assistente sociale individuato dal comune capofila del Distretto Sociosanitario. L equipe territoriale oltre a dare informazioni e orientamento alle coppie, riceve il mandato del Tribunale per i Minorenni a svolgere attività di indagine psicosociale e di preparazione della coppia come previsto dalla legge 476/98. Art. 18. Assistenza domiciliare In particolari casi di disagio sociale, sanitario e famigliare l assistente sociale competente potrà proporre l attivazione del servizio di Assistenza domiciliare per famiglie con minori, in accordo con le stesse, per interventi specifici e finalizzati stabiliti nel progetto individuale di assistenza. Per la compartecipazione al costo del servizio si rimanda al regolamento. 9

10 Art. 19. Inserimento in strutture protette L inserimento in struttura di minori ( Comunità educative per minori e case famiglia secondo la classificazione della DGR n del ) può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni o essere proposto direttamente alla famiglia dal servizio sociale minori, con l eventuale consulenza di altri professionisti (psicologi, neuropsichiatri, ecc.). Il ricorso a tali strutture avviene quando i minori e gli adolescenti vivono una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia, anche temporanea, e non vi siano altre risorse interne o esterne alla famiglia, in grado di sostenerla. La struttura individuata predispone, in accordo con il servizio sociale che segue il minore, un progetto educativo individuale (PEI) soggetto a verifiche periodiche da parte degli operatori. Il costo dell inserimento del minore in struttura è generalmente a carico dell Amministrazione Comunale. In presenza di famigliari tenuti per legge, l Amministrazione Comunale si riserva di chiedere alla famiglia una compartecipazione alla spesa in base alla capacità economica risultante dalla presentazione della certificazione ISEE. Art. 20. Interventi economici d integrazione al reddito in forma continuativa o straordinaria Per tali interventi si fa riferimento al successivo art. 32 Art. 21. Gli interventi per gli Anziani Capo II Anziani I servizi rivolti a questa fascia di popolazione sono finalizzati a promuovere l anziano come risorsa per un invecchiamento attivo, a prevenire i processi invalidanti fisici e psichici nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, a prevenire e limitare l ospedalizzazione e l inserimento in struttura, favorendone la permanenza presso il proprio domicilio, a tutelare l anziano non autosufficiente anche tramite strutture semiresidenziali e residenziali. Sono previsti i seguenti interventi e servizi che concorrono a formare la rete dei servizi socio sanitari rivolti agli anziani : Assistenza domiciliare Igiene cura della persona nella sua globalità Servizio di aiuto domestico Servizio trasporti Servizi integrativi ( lavanderia, accompagnamento disbrigo pratiche,) Affido familiare Assegno di servizi Contributi economici a sostegno della domiciliarità Inserimento in strutture semi residenziali Inserimento in strutture residenziali Contributi per rette ricovero anziani Centri sociali 10

11 Art. 22. Assistenza Domiciliare Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale, rivolto in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà. Ha le seguenti finalità: - Consentire al cittadino di conservare l autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare; - Sostenere il nucleo familiare con interventi di sollievo nell accudimento del proprio componente debole - Favorire l integrazione ed il coordinamento fra i servizi socio sanitari in grado di concorrere all autonomia della persona; - Promuovere l attivazione delle risorse del territorio, in funzione del sostegno alle persone in difficoltà, tramite interventi di rete che favoriscano l integrazione sociale e la reciproca solidarietà tra le persone. - Favorire le dimissioni dalle strutture ospedaliere e riabilitative (RSA). - Promuovere l autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche; Destinatari del servizio: Sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare tutti i cittadini residenti anziani e non, che si trovino nelle condizioni di non autosufficienza e/o di disagio familiare e sociale, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate. In particolare il servizio è rivolto a persone che: Si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altri soggetti per un periodo più o meno lungo; Non dispongano di adeguata e sufficiente assistenza famigliare; Vivano in nuclei famigliari con gravi situazioni di disagio; Si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo; Qualora in caso eccezionale il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, le eccedenti verranno inserite in una lista di attesa che verrà evasa progressivamente secondo le seguenti priorità: Persone anziane, sole o in coppia, prive di risorse familiari e con maggior grado di non autosufficienza Nuclei familiari formati da soli anziani tra cui persone non autosufficienti Nuclei familiari che presentino problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale, o con temporanee ed urgenti esigenze di assistenza. 11

12 A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data la priorità a coloro che si trovano in condizioni di reddito e patrimonio meno elevato e a parità fra questi secondo l ordine cronologico di presentazione della domanda. Tipologia delle prestazioni Le prestazioni del servizio Domiciliare vengono descritte nello specifico mansionario che si allega al presente regolamento come parte integrante dello stesso. Possono essere previste forme di prestazioni complementari a quelle del Servizio Domiciliare, anche in collaborazione con altri servizi e/o strutture quali: - Servizio di lavanderia esterna - Servizio rivolto ad anziani che non hanno lavatrice e non hanno rete familiare di supporto. - Pronto intervento sociale - Interventi di varia natura a supporto (con eventuale integrazione di altri Enti) e a tutela di utenti a grave rischio sociale privi di adeguato sostegno familiare. Accompagnamento Compagnia Interventi, a carattere totalmente gratuito, di contrasto della solitudine e di aiuto per il disbrigo di pratiche o faccende quotidiane, svolti da volontari in Servizio Civile o di Associazioni operanti sul territorio in convenzione con l A.C. Carattere delle prestazioni Le prestazioni del Servizio Domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e specificità. L intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, dovrà soddisfare le necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. L intervento è previsto anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o collaborazioni private al fine di concorrere al raggiungimento di un grado soddisfacente di autonomia della persona. Le prestazioni del Servizio Domiciliare si propongono di incentivare le capacità potenziali e residue della persona assistita e/o del nucleo, evitando che tali interventi si sostituiscano ad attività che gli interessati o il nucleo possano seppur con difficoltà compiere. Inoltre si propongono la valorizzazione del ruolo della famiglia ed il sostegno della stessa nelle attività di cura ed assistenza. Le prestazioni del servizio, con il concorso di eventuali prestazioni sanitarie e interventi di altri servizi, tendono a evitare ricoveri non strettamente necessari in ospedale e/o in strutture residenziali. Durata della prestazioni. Le prestazioni del Servizio Domiciliare vengono erogate secondo tempi determinati dalle esigenze e dalle necessità dell utente, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Partecipazione al costo da parte dell utenza La fruizione degli interventi e dei servizi può essere gratuita o comportare il pagamento di una quota di compartecipazione a carico dell utente, differenziata in base a quanto stabilito dalle fasce ISEE vigenti. Ulteriori indicazioni circa il funzionamento del servizio sono specificate nell allegato Note sul funzionamento del servizio di Assistenza Domiciliare Art. 23. Contributi economici a sostegno della domiciliarità L Amministrazione Comunale, attua una serie di interventi economici finalizzati al mantenimento dell anziano al proprio domicilio che si integrano con tutte le attività a favore della domiciliarità rivolti agli anziani che si trovano nelle condizioni economiche previste dal regolamento. Gli interventi di appoggio sono: Contributo annuale, commisurato all incidenza dell affitto sul reddito, rivolto ad anziani che non possono usufruire del contributo regionale per le locazioni (Legge.431/98) Intervento limitato a situazioni di particolare disagio dovute a eventi imprevisti 12

13 Art. 24. Interventi a sostegno della domiciliarità Affidamento familiare Intervento a favore di anziani in condizioni di limitata autosufficienza, privi di una propria rete familiare, attuato tramite l inserimento presso una famiglia o una singola persona che ne assicurino l accudimento e la tutela. Tale intervento, previa valutazione da parte dei servizi sociali di idoneità della famiglia, prevede un accordo di collaborazione con i servizi stessi e la corresponsione da parte dell A.C. di un eventuale rimborso spese da valutarsi a seconda della situazione economica dell anziano affidato. Buon vicinato E un servizio volontario di prossimità ( piccoli servizi domiciliari, pasti pronti, commissioni)che viene prestato a persone anziane, in particolare a coloro che vivono in frazioni o località poco servite, da vicini di casa. Tale intervento, in accordo e con la supervisione dei servizi sociali, prevede la corresponsione da parte dell A.C. di un eventuale rimborso spese da valutarsi a seconda della situazione economica dell anziano. Assegno servizi E una misura di sostegno, promossa dalla Regione Liguria, per gli anziani non autosufficienti consistente in titoli d acquisto di prestazioni di aiuto domestico o tutelare o in contributo economico per compartecipare alla spesa per personale d assistenza assunto privatamente. Per accedere al servizio occorre presentare domanda ai Servizi Sociali Comunali. Art. 25. Inserimento in strutture semi residenziali (centri diurni) Il centro Diurno presente a Sestri Levante si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani del territorio del Distretto Socio Sanitario 16(Ambito Sociale n. 58, Ambito Sociale n.59)con vario grado di non autosufficienza, che per il loro declino funzionale e/o cognitivo esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero stabile in struttura sociosanitaria, che in tale modo viene pertanto ritardato o addirittura evitato. Il centro diurno è quindi una risorsa significativa per il mantenimento della qualità della vita dell anziano, ponendosi come risorsa intermedia tra il disagio legato all istituzionalizzazione e la serenità che può mantenere conservando il proprio domicilio. In tale servizio, che fa parte della rete socio-sanitaria dei servizi per gli anziani, la funzione sanitaria è strettamente connessa ed integrata a quella sociale ed è indispensabile per rispondere alle necessità degli ospiti e delle loro famiglie. Si tratta pertanto di un servizio che eroga prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione. La compartecipazione dell utente al costo del servizio viene valutata in base alla certificazione ISEE. Le finalità del Centro diurno sono: Prolungare la permanenza a domicilio dell anziano il più a lungo possibile fornendo alla famiglia un sollievo dallo stress e dal carico assistenziale Cercare di stabilizzare il livello funzionale e di autonomia residuo del soggetto ospite per quanto concerne gli atti della vita quotidiana e, ove possibile, rinforzarli. Sostegno temporaneo a soggetti impossibilitati per un limitato periodo a provvedere a se stessi Inserimenti finalizzati ad una valutazione multidimensionale per situazioni complesse che richiedano un periodo di osservazione Accompagnamento nelle dimissioni protette da ospedali o RSA 13

14 Recupero e riabilitazione Promozione di una rete di relazioni con il mondo esterno, anche eventualmente in collaborazione con i servizi socio- sanitari territoriali Impedire l isolamento e favorire le razioni interpersonali, promuovendo la partecipazione ad attività ludiche, ergoterapie, culturali; Creare un rapporto costante con le famiglie offrendo, soprattutto a quelle dei pazienti affetti da patologie psicoinvolutive, un sostegno psicologico al fine di diminuire i livelli di ansia e ritardare o evitare l eventuale istituzionalizzazione Modalità di accesso Il richiedente o chi ne fa le veci deve rivolgersi al servizio sociale del Comune di Maissana. L assistente sociale competente riceve la richiesta dell interessato e/o dei famigliari, provvederà ad istruire la pratica di richiesta di valutazione da parte dell U.V.I.G. (unità di valutazione e intervento geriatrica) o dell U.V.A. (unità di valutazione Alzheimer) al fine di stabilire in base alla patologia prevalente in quale dei due livelli la persona possa essere inserita. Inoltre richiede tutta la documentazione reddituale dell interessato e del nucleo familiare di appartenenza e convoca i familiari per accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e nel concorso al costo del servizio. L accoglimento della domanda, completa dei dati sopra richiesti, inserisce il soggetto nella lista di ammissione. L eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili forma una lista di attesa che rispetta l ordine cronologico di presentazione delle stesse. Eventuali deroghe a tale criterio potranno esserci, se motivate da gravi esigenze sociali e dovranno rispettare i seguenti criteri: a) Anziano con disagio economico b) Anziano che vive solo e non ha familiari c) Anziano con situazione di fragilità familiare dovuta all impossibilità del nucleo a prestare adeguata assistenza. A seguito dell evolversi di patologie psico-involutive deve essere prevista una revisione delle condizioni dell ospite al fine di verificare se la permanenza nel centro diurno sia adeguata alle esigenze dello stesso. Art. 26. Inserimento in strutture residenziali accreditate L intervento in oggetto è rivolto solo a coloro che (anziani o adulti inabili), a seguito di fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono più in grado di provvedere a se stessi, in base alla valutazione dell U.V.G (Unità di valutazione geriatrica) o dell U.V. Multidisciplinare. Tale intervento si attua dopo aver esperito, con esito inadeguato, ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative a domicilio, tramite i servizi sociosanitari territoriali e la rete famigliare. Il richiedente o chi ne fa le veci deve rivolgersi al servizio sociale del Comune. L Assistente Sociale competente riceve la richiesta dell interessato e/o dei famigliari, provvede ad istruire la pratica di richiesta di valutazione da parte dell U.V.I.G. (unità di valutazione e intervento geriatrica) e a compilare la scheda di valutazione sociale (effettuando visita domiciliare e colloquio con l anziano) Il Comune invia la scheda, compilata alla Segreteria Tecnica di Zona la quale la trasmette alla ASL. La ASL procederà a stilare dopo la valutazione sanitaria due liste d attesa per ogni zona (NAT - non autosufficienti totali e NAP- non autosufficienti parziali) 14

15 Art. 27. Contributo per rette ricovero anziani L Amministrazione interviene esclusivamente a titolo di sussidiarietà per gli anziani che, non sono titolari di risparmi, che sono privi di beni immobili e di famigliari tenuti per legge agli alimenti. Il soggetto ricoverato contribuisce con tutto il proprio reddito, a qualsiasi titolo percepito (comprese quindi le rendite finanziarie e patrimoniali, le pensioni di guerra, gli assegni di invalidità civile,le indennità di accompagnamento (ed eventuali emolumenti arretrati) e le rendite INAIL). Gli anziani che richiedono contributo per l integrazione della retta di ricovero devono produrre il resoconto del patrimonio mobiliare dei 4 anni precedenti. Al soggetto ricoverato titolare di sole pensioni utilizzate completamente per il pagamento della retta, viene lasciata la disponibilità mensile, per le spese individuali personali, di una quota di reddito pari al 25% della pensione minima. Nel caso in cui la quota mensile per le spese personali, venga erogata dalla A.C. e sia gestita da terzi (e non direttamente dall interessato), il delegato deve rendicontare annualmente all Amministrazione Comunale la gestione della stessa. Tale disponibilità, qualora non sia completamente utilizzata a favore dell interessato, dopo il suo decesso, deve essere introitata dalla A. C. con modalità contabili/finanziarie funzionali all utilizzo per eventuali spese per altri anziani ricoverati. Nel caso in cui l anziano non sia in grado di sostenere il pagamento dell intera retta, prima dell intervento dell A. C., provvedono: - Gli Enti o persone destinatari di donazioni da parte dell anziano, fino a concorrenza del valore del bene ricevuto. - e/o i familiari tenuti per legge in base a quanto stabilito in allegato. Art. 28. Telesoccorso Il servizio di telesoccorso, sistema di telecomunicazione per il pronto intervento e l emergenza sociale e sanitaria, in modo coordinato con il servizio di assistenza domiciliare, svolge un azione preventiva e di tutela delle fasce deboli della popolazione più esposta a rischi di natura sociale e sanitaria. Ulteriori indicazioni circa il funzionamento del servizio sono specificate nell allegato n. 4 Regolamento del Servizio di Telesoccorso Art. 29. Gli interventi per le persone disabili Capo III Disabili I servizi alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali, di sviluppo e mantenimento dell autonomia e come sostegno alle famiglie impegnate nell attività di cura ed assistenza. Il progetto di vita del soggetto disabile, viene definito con i servizi territoriali della ASL in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile, e/o della sua famiglia. Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti. Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti ai successivi articoli le persone, certificate disabili ai sensi della L. 104/92 artt. 3 e 12 sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I servizi possono essere gratuiti, soggetti a rette differenziate, in base all I.S.E.E, ovvero soggetti ad una retta unica quale quota forfetaria di contribuzione ai costi del servizio, sulla base di specifici progetti. 15

16 Art. 30. Servizi gratuiti I servizi gratuiti sono: o Prestazioni socio-assistenziali rivolte all autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali; o Servizio per l inserimento lavorativo (vedi art. 39 del presente regolamento); o Servizi di trasporto per la frequenza a scuole o corsi professionali ; o Servizi di trasporto da/per centri di riabilitazione; o Interventi di socializzazione e di sostegno alle famiglie, di persone portatrici di gravi disabilità ex L. 162/98. O Servizi socio-educativi individuali per giovani ed adulti Qualora la persona disabile venga inserita in servizi extra-territoriali (scuole, servizi riabilitativi ecc.) non sono previsti interventi per il trasporto, fatto salvo il caso in cui la frequenza a detti servizi risulti obbligata in quanto inesistenti nel territorio di appartenenza ovvero l inserimento perduri da tempo e se ne sconsigli l interruzione. Art. 31. Servizi a compartecipazione I servizi a compartecipazione prevedono una quota a carico dell utente differenziata in base all I.S.E.E o forfetaria : o Servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone sole od inserite in un nucleo familiare o Servizi semi-residenziali, compartecipazione per la frequenza a centri diurni, laboratori etc. nella misura del 50% dell importo degli emolumenti e pensioni percepiti dal disabile fino alla concorrenza della quota sociale prevista nei protocolli d intesa con ASL; o Servizi residenziali (per la compartecipazione ai costi socio-assistenziali si applica in analogia la regolamentazione prevista per il ricovero di anziani). O Servizi di trasporto per raggiungere il posto di lavoro, compartecipazione dell A.C. pari al 70% della spesa sostenuta. Art. 32. Tipologie di interventi Capo IV Politiche sociali a favore dell inclusione sociale e di contrasto alla povertà Sono interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione delle forme di emarginazione, alla facilitazione dell accesso ai servizi scolastici, di formazione e di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro: Contributi economici Interventi assistenziali in ambito lavorativo Informa giovani-informa lavoro. 16

17 Art. 33. Interventi economici d integrazione al reddito in forma ordinaria o straordinaria Gli interventi economici sono finalizzati a sostenere alcune fasce particolarmente svantaggiate che si trovino in condizioni economiche tali da impedire il soddisfacimento di alcuni bisogni elementari e fondamentali del vivere quotidiano. Al fine di individuare un minimo economico di cui una persona necessita è stato assunto come parametro il minimo vitale. Il comune assume, quale valore economico di riferimento del minimo vitale, la soglia di povertà così come definita dalle leggi in vigore. La somma di cui eventualmente una persona o nucleo famigliare risultasse aver diritto può essere erogata anche sotto forma di buoni servizio, di buoni spesa, buoni farmaci, di pagamento di utenze. L intervento ordinario è rivolto a: cittadini con meno di 65 anni di età con una invalidità riconosciuta non inferiore all 80% o con patologie gravissime in attesa di riconoscimento o che non possano essere avviati ad un inserimento lavorativo ; nuclei famigliari con figli minori in condizione di povertà, o con particolari problematiche sanitarie. Modalità di accesso. Possono accedervi, presentando domanda individuale ai servizi sociali, persone e/o nuclei familiari residenti, in possesso dei requisiti sopra indicati, la cui certificazione ISEE, integrata dalla dichiarazione di ulteriori emolumenti di cui siano titolari (indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra rendita vitalizia dello Stato, assegno di mantenimento, beni mobili registrati con valore attuale superiore ai ,00), sia inferiore al minimo vitale e che non abbiano parenti tenuti agli alimenti che dispongano di risorse finanziarie congrue (valore ISEE superiore ai ) Nel caso in cui, la certificazione evidenziasse un valore ISEE pari a 0 verrà, comunque, detratto dal computo delle somme a disposizione, l affitto per la parte eccedente la quota già detratta dall ISEE. Entità del contributo da erogare. Il contributo massimo potrà essere pari alla differenza tra il reddito documentato come sopra indicato, ed il minimo vitale stabilito dall Amministrazione Comunale. Decorrenza e durata del contributo. Il contributo ha decorrenza dal mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito economico stabilito nei precedenti punti. E prevista una revisione semestrale dell intervento attuato. Nota: Nel caso in cui si ravvisi, per la persona e/o il nucleo familiare, la possibilità di essere soggetto di un progetto sociale, la sottoscrizione dello stesso, concordato con gli operatori sociali di riferimento, sarà condizione per l erogazione del contributo economico L intervento economico straordinario è rivolto a: nuclei familiari e/o a persone sole che si trovino in situazioni improvvise e straordinarie di disagio economico derivanti da avvenimenti che pregiudichino la capacità economica ed il menage familiare, quali ad esempio: furti, spese eccezionali per calamità naturali, per emergenza alloggiativa, gravi eventi morbosi che prevedano onerose spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono o detenzione. 17

18 Modalità di accesso Vi si accede presentando domanda individuale ai servizi sociali del Comune che la valutano unitamente alla allegata dichiarazione ISEE. L intervento economico straordinario si configura come un contributo una tantum. L intervento economico verrà concesso alle persone e/o ai nuclei familiari il cui valore ISEE integrato dalla dichiarazione di ulteriori emolumenti di cui siano titolari (indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, rendita vitalizia dello Stato, assegno di mantenimento, beni mobili registrati con valore attuale superiore ai ,00), risulti inferiore ad 6.500,00 e che non abbiano parenti ( tenuti agli alimenti che dispongano di risorse finanziarie congrue (valore ISEE superiore ai ,00) Entità del contributo da erogare Fermo restando il rispetto dei parametri previsti dal presente Regolamento in funzione del minimo vitale, è possibile l erogazione di contributi in unica soluzione.. La richiesta d intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente nonché alle disponibilità di Bilancio e non potrà comunque superare il tetto massimo annuo di 1.500,00.- Art. 34. Interventi per l integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro Tali interventi sono rivolti a coloro che si trovano in particolari condizioni personali, economiche e sociofamiliari per le quali il lavoro sia un elemento di superamento di tali condizioni e costituisca importante fattore di integrazione sociale. Tali interventi sono attivati a favore di: minori ultra15enni a rischio, portatori di handicap, cittadini invalidi e tutti i soggetti che appartengono alle aree di svantaggio sociale. Tipologie d intervento : Formazione in situazione; Borsa lavoro/tirocini finalizzati all assunzione; Esperienze socializzanti. Tali interventi non determinano acquisizione di un diritto di ordine economico e/o giuridico nei confronti dell azienda/ente/associazione dove l intervento ha luogo, né determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro ai sensi della L. 12/3/99 n. 68. Tali interventi si attuano attraverso il progetto individualizzato che deve essere monitorato dagli operatori che hanno in carico il soggetto, rinnovato eventualmente ogni sei mesi e prevedere i seguenti elementi indispensabili: - Motivazione; - Finalità; - Tempi di inizio e termine del progetto individualizzato; - Impegno massimo settimanale della persona; - Modi e tempi di verifica. Nel caso di formazione in situazione e borse lavoro l incentivo economico da attribuire al beneficiario dell intervento è collegato alla presenza notificata mensilmente dall azienda/ente ove si svolge l inserimento. 18

19 Per ogni mese di presenza sono previsti due giorni di riposo che possono essere cumulati entro il periodo di ogni singolo intervento e che sono concessi in accordo con la ditta/ente ove si svolge l inserimento. Sono ammesse assenze solo per cause di malattia certificate dal medico o per comprovati gravi motivi di famiglia. Per assenze non giustificate si procede alla riduzione proporzionale dell incentivo economico, se ripetute possono costituire motivo di sospensione dell intervento. Per assenza, anche per malattia certificata, superiore ai due mesi si provvede alla sospensione dell inserimento. Modalità d accesso Il servizio è attivato all interno di un progetto individuale di inclusione ed è pertanto proposto dall assistente sociale che segue il caso (del Comune, di un servizio ASL, o altri servizi sociali). I servizi degli altri Enti Pubblici presentano al Comune richiesta di attivazione e qualora la persona sia seguita da più servizi viene condiviso il progetto d inserimento. Il servizio che promuove tale inserimento provvede al reperimento di idoneo luogo dove lo stesso si possa svolgere. L ente o l azienda che ospita il beneficiario dell intervento deve sottoscrivere la dichiarazione d impegno ad attestare le presenze nell arco del mese. Contributo economico mensile Nell ambito del progetto il contributo verrà erogato nel mese successivo all inserimento, in base ai giorni di presenza accertati dal servizio che ha proposto l inserimento, che dovrà inviare all ufficio amministrativo dei Servizi Sociali il foglio delle presenze opportunamente vistato, entro il 15 di ogni mese. Il Comune provvederà alle assicurazioni R.C. ed INAIL per ogni soggetto inserito L ammontare del contributo è differenziato a seconda del tipo di inserimento e delle ore effettuate come previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente regolamento. Il beneficiario (i genitori o l amministratore di sostegno o il tutore, qualora l interessato sia impossibilitato a farlo) deve sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti l accettazione di quanto previsto dal progetto, in riferimento anche a specifici protocolli operativi e protocolli d intesa che potranno essere stipulati. L adesione al progetto è condizione indispensabile per l avvio dell intervento. Formazione in situazione. E uno strumento utilizzabile prima della borsa lavoro finalizzato alla formazione direttamente sul luogo di lavoro. Il progetto ha l obiettivo di far acquisire una mentalità lavorativa attraverso il confronto con situazioni lavorative sempre più evolute e responsabilizzanti. Borsa lavoro. E uno strumento individualizzato di mediazione che ha come obiettivo esplicito quello di permettere ad una persona che appartenga ad un segmento debole del mercato del lavoro, l accesso a una occupazione stabile con assunzione nel mondo del lavoro. Il progetto di borsa lavoro si situa alla fine del percorso addestrativo e ne rappresenta la conclusione ottimale. Al termine della borsa lavoro non esiste tuttavia per l azienda l obbligo d assunzione. Di norma si inseriscono nella borsa lavoro persone che abbiano terminato la formazione in situazione, persone che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale La Borsa Lavoro ha una durata massima di trentasei mesi, ma potrà essere ridefinita in ogni singolo progetto individualizzato in base allo stesso. 19

20 Esperienza socializzante (o ILSA inserimento lavorativo socio-assistenziale). Il progetto ILSA è uno strumento rivolto a persone con accentuata riduzione delle capacità lavorative, si utilizza solo dopo congrui periodi di osservazione in altri progetti addestrativi o assistenziali. I destinatari devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed avere sufficiente autonomia ed adeguata congruità comportamentale, ma trovarsi in condizioni di gravità incisive sulla produttività. Tale esperienza dovrà essere attuata presso enti pubblici, cooperative sociali di tipo B, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro. Non è previsto successivamente a tale attività alcun passaggio ad altra forma di sostegno al lavoro ad eccezione di soggetti, per i quali l esperienza socializzante abbia comportato un radicale miglioramento della condizione soggettiva e la presunzione di una possibile integrazione nel mondo del lavoro. Modalità e tempi di erogazione sono definiti nel progetto individualizzato redatto dall assistente sociale. Titolo III COMMISSIONE COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI Art. 35. Finalità della Commissione La Commissione Comunale servizi sociali (che ha potere consultivo non vincolante) rappresenta uno strumento di partecipazione per la progettazione dei servizi sociali, per la promozione degli stessi e lo sviluppo della solidarietà sociale. La Commissione Comunale quindi può: proporre iniziative nel contesto dei servizi sociali verificare la corrispondenza degli interventi attuati con i criteri e i parametri dei regolamenti proporre eventuali modifiche alla presente Regolamentazione Art. 36. Composizione della Commissione La Commissione risulta così composta: A) - Sindaco o consigliere delegato - Un Consigliere Comunale per ciascun gruppo consiliare presente nel Consiglio Comunale - Un rappresentante delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio e dalle stesse designato - Un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati; B) I Consiglieri Comunali di cui al precedente punto A), in caso di loro assenza o legittimo impedimento, potranno farsi sostituire da componente supplente anche non Consigliere Comunale, designato in Consiglio Comunale C) Ai membri di cui ai precedenti punti A) e B), che sono membri elettivi, si aggiungono i seguenti membri di diritto: - Responsabile di Servizio o suo delegato; - Assistente sociale di Ambito Territoriale; Art. 37. Funzionamento della Commissione La Commissione Servizi Sociali si riunisce ordinariamente due volte l anno e, straordinariamente, su invito del Presidente o quando ne facciano richiesta esplicita almeno 1/3 dei membri. La Commissione è deliberativa purché siano presenti la metà più uno dei membri in carica. I membri elettivi della Commissione che siano assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono e devono essere sostituiti. Il compito di verbalizzare le riunioni spetta all Ufficio Servizi Sociali. 20

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