Università degli Studi di Messina ORGANIGRAMMA AZIENDALE

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1 Università degli Studi di Messina AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO GAETANO MARTINO" ORGANIGRAMMA AZIENDALE Direttore Generale: Dr. Vito Larato Direttore Sanitario: Prof. Domenico Puzzolo Direttore Amministrativo: Dott. Melchiorre Quartarone 1

2 PREMESSA Il presente Regolamento Aziendale è redatto a titolo provvisorio; esso si pone l'obiettivo di disciplinare agilmente il funzionamento e l'organizzazione interna dell'azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina e di esplicitarne l'assetto organizzativo nelle more dell'adozione del definitivo atto aziendale. L'assetto viene definito in via sperimentale sulla base della proposta dell'organo di Indirizzo e in applicazione combinata o analogica delle normative nazionali (502/92 e modificazioni), delle leggi ed indirizzi regionali emanati alla data odierna e dei Piani Sanitari Nazionale e Regionale vigenti. La Direzione si impegna fin d'ora ad aggiornarlo, se necessario, nell'ottica del superamento delle eventuali incongruenze sostanziali che dovessero essere riscontrate. Nel regolamento dell'azienda è contenuta la ripartizione delle aree di attività Amministrativo, Tecnico e Farmaceutico, nonché l'articolazione dell'area sanitaria produttiva in dipartimenti ad attività integrata, articolati in strutture complesse e in strutture semplici, delineate, alla luce della L.R. N. 30/93 e del P.S.R, nonché del D. Leg.vo 517/99, in armonia con le esigenze della didattica e della ricerca. I compiti, le funzioni e le finalità complessive dell'azienda, dal Centro Direzionale ai citati Dipartimenti, la cui articolazione costituirà la componente operativa e produttiva dell'azienda, sono definiti in analogia a quelli previsti dalla vigente legislazione per le Aziende Ospedaliere. Il presente elaborato rappresenta, pertanto, una anticipazione dello strumento indispensabile, fondamentale ed utile per l'azienda e per il suo management; in esso si stabilisce quali modalità, quali vincoli istituzionali e regole generali si devono attuare. Tale impostazione vuole attribuire all'azienda Ospedaliera Universitaria tutta l'autonomia giuridica, organizzativa e gestionale ammessa dal D. Leg.vo n. 502/92, dalla L.R. 30/93 e dal D.Leg.vo 517/99, nel pieno rispetto della sua peculiare funzione orientata alla ricerca, alla didattica ed all'assistenza ospedaliera, sì da consentire alla Direzione Aziendale di attuare progressivamente le disposizioni del decreto delegato 502/92 come modificato e conseguire gli indispensabili livelli di qualità, efficienza ed economicità che per l'azienda Ospedaliera Universitaria, istituita ai sensi del D. Leg.vo 517/99, sono un obiettivo imprescindibile. 2

3 INDICE DELLE MATERIE TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 - Denominazione dell Azienda Art. 2 - Finalità dell Azienda Art. 3 - Natura e durata dell Azienda Art. 4 - Rapporti con la Regione Siciliana TITOLO II - CENTRO DIREZIONALE AZIENDALE Capo I - Organi Istituzionali Art. 5 - Organi dell Azienda Art. 6 - Direttore generale Art. 7 - Nomina e decadenza del Direttore generale Art. 8 - Deleghe Art. 9 - Direttore sanitario Art Direttore amministrativo Capo II - Organizzazione Sanitaria Art11 - Area assistenziale produttiva Capo III - Organizzazione amministrativa Art Area Amministrativa Art Unità operative amministrative e farmaceutiche Art Direzione Sanitaria e Settore Farmacia Art Art Settore gestione affari generali, legali, contenzioso e spedalità Art Settore gestione delle risorse umane Art Settore gestione delle risorse economiche Art Settore gestione appalti, patrimoni, convenzioni e servizi Economali Art Settore gestione attività tecniche Art Competenze dei dirigenti amministrativi e tecnici Art Competenze delle Unità operative amministrative - Tecniche e accorpamenti. Capo IV - Strutture di staff Art Staff della direzione generale Art Segreteria degli organi di gestione Art Ufficio relazioni con il pubblico e valutazione del grado di soddisfazione utenza Art Controllo di gestione, budget e sistema premiante. Art Qualità dell'organizzazione e dell'assistenza erogata. Art Sicurezza ambientale ed individuale. 3

4 Capo V - Il sistema del budget Art Procedure e criteri per la formazione del budget Art Il comitato budget Art Strumenti di controllo e attuazione Capo VI - Organi di controllo Art Collegio sindacale. Art Nucleo di valutazione aziendale Capo VII - Rapporti con i cittadini e gli utenti Art Partecipazione e informazione Art Carta dei Servizi Art Diritto di accesso agli atti Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie Art Norma di rinvio Art Entrata in vigore 4

5 TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA 1. Con decreto Rettorale del 26 maggio 2000, n. 636, ai sensi delle norme del D.Leg.vo 517/99 è stata attivata l'azienda denominata "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - G. MARTINO" di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria. Art. 2 FINALITA' DELL'AZIENDA 1. L'Azienda provvede alla gestione dei servizi sanitari ospedalieri e ambulatoriali in ossequio al D. Leg.vo 21 dicembre 1999, n. 517 e in analogia a quanto previsto per le Aziende Ospedaliere dalla L.R. 30/93. Assicura le prestazioni di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.Leg.vo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, indicate nel piano sanitario nazionale e nel piano sanitario regionale. Art.3 NATURA E DURATA DELL'AZIENDA 1. L'Azienda è dotata, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.Leg.vo 517/99, di autonoma personalità giuridica ed opera secondo modalità organizzative e gestionali, patrimoniali e contabili, in analogia ai principi fissati dalla legislazione vigente per le Aziende ospedaliere. L'Azienda ha il diritto e dovere di assolvere al bisogno assistenziale ospedaliero e specialistico dei cittadini che abbisognino dei servizi sanitari previsti dalle norme statali, nel quadro della programmazione regionale. Si caratterizza per il rilievo nazionale e l'alta specializzazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Leg.vo 502/92 e successive integrazioni e modificazioni. 2. La durata dell'azienda è limitata ad un periodo transitorio di quattro anni. Il regolamento generale viene adottato e modificato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. La revisione si renderà comunque obbligatoria, ove dovessero intervenire specifiche disposizioni regionali in sede di stipula dei previsti protocolli d'intesa. 5

6 ART. 4 RAPPORTI CON LA REGIONE SICILIANA 1. L'Azienda Ospedaliera Universitaria è integrata con il S.S.R. ai sensi della legislazione nazionale vigente nonché della L.R. n. 30 del 3 novembre A tal fine è prevista la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra l'università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana per la regolamentazione degli apporti alle attività assistenziali, finalizzate alla didattica e alla ricerca. 2. L'A.O.U. svolge i compiti assistenziali alla stessa attribuiti dagli atti di indirizzo e di programmazione della Regione Siciliana. 3. I rapporti con le Aziende U.S.L. e le Aziende Ospedaliere, in attuazione del protocollo d'intesa tra Università e Regione, sono regolati da appositi accordi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L'A.O.U. può assumere la gestione diretta di attività o servizi socioassistenziali per conto di enti locali con oneri a totale carico degli stessi. Tali oneri debbono comprendere anche quelli relativi al personale impiegato e debbono essere oggetto di contabilità separata. TITOLO II - CENTRO DIREZIONALE AZIENDALE Capo I - Organi Istituzionali Art. 5 ORGANI DELL'AZIENDA 1. Sono organi dell'azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, ai sensi dell'art. 4 del D.Leg.vo 517/99: a) il Direttore Generale con funzioni di gestione; b) il Collegio Sindacale con funzioni di controllo; c) l'organo di indirizzo con funzioni di programmazione; 2. Tali organi esercitano le competenze previste dal D.Leg.vo n. 502/92, dalla L.R. n. 30/93 e successive modifiche, con particolare riferimento al decreto Ministero Sanità del , pubblicato sulla GURI n. 181 del e dal D.Leg.vo 517/99, nonché quelle comunque loro attribuite da specifiche fonti normative dello Stato e/o della Regione Siciliana. 1. Il Direttore Generale: Art. 6 DIRETTORE GENERALE 6

7 a) ha la rappresentanza legale dell'azienda per la durata del proprio mandato. Il suo contratto è regolato da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.Leg.vo 502/92 e successive modificazioni; b) esercita tutti i poteri di gestione di cui al comma 6 dell'art. 3 del D. Leg.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle derivanti dal D.Leg.vo 517/99; c) adotta, in particolare, i bilanci pluriennali di previsione, i bilanci di esercizio, i conti consuntivi, i piani ed i progetti dei settori e dei dipartimenti; d) adotta gli atti di nomina, sospensione o decadenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; e) garantisce la partecipazione dei cittadini come previsto dalla L.R. n. 30/93, anche al fine delle disposizioni in ordine alla legge 241/94 ed alla carta dei servizi sanitari di cui al D.P.C.M. del ; f) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione di tutte le risorse attribuite, anche ai fini dell'individuazione delle responsabilità del personale dirigenziale, nonché dell'altro personale responsabile; g) verifica, altresì, tramite rapporti trimestrali forniti dal sistema di controllo di gestione il risultato dell'attività svolta dai servizi ed uffici, dalle aree funzionali ed unità operative, così come dai dipartimenti o altra struttura definita, nonché la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati a ciascun dirigente in relazione agli obiettivi di rendimento e di risultato attesi nel campo della gestione sanitaria, amministrativa, finanziaria e tecnica; h) controlla e verifica l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa; i) tiene, anche a mezzo delega, i rapporti con le OO.SS. maggiormente rappresentative; j) tiene i rapporti con la Regione per quanto in particolare attiene gli aspetti della programmazione/verifica delle attività e del relativo finanziamento, nonché i rapporti esterni/interni che implicano o consentono l'espressione pubblica della rappresentanza legale dell'azienda; k) attiva i necessari programmi e studi di verifica della qualità, costituendo apposite commissioni professionali, secondo le norme vigenti in materia, avvalendosi dell'apporto del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Collegio di Direzione e programma altresì, sentiti i predetti organismi, attività di formazione e aggiornamento del personale. 7

8 Art. 7 NOMINA E DECADENZA DEL DIRETTORE GENERALE 1. Il Direttore Generale, nei quattro anni di sperimentazione dell'azienda, è nominato con Decreto del Rettore dell'università di Messina, acquisita l'intesa con la Regione, nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 del D. Leg.vo 517/ Il Direttore Generale decade dall'incarico con provvedimento motivato del Rettore: a) qualora la gestione presenti grave, ingiustificato disavanzo; b) in caso di gravi violazioni di legge; c) per incompatibilità, inerzia, adozione di atti illegittimi. Art. 8 DELEGHE 1. Il Direttore Generale delega, per lo svolgimento delle proprie funzioni in caso di assenza o impedimento, il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario; in caso di necessità, ed in mancanza di delega, le funzioni sono assunte dal Direttore più anziano per età; 2. Di volta in volta il Direttore Generale può affidare deleghe, in materie pertinenti, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario o ad altri Dirigenti delle articolazioni organizzative dell'azienda; a loro volta, i Direttori Amministrativo e Sanitario possono attivare deleghe nei confronti dei Dirigenti sotto ordinati informandone il Direttore Generale; 3. Nel provvedimento di delega viene indicata la decorrenza ed, eventualmente, il termine della delega stessa. In mancanza di indicazione del termine, le deleghe mantengono la loro efficacia fino alla eventuale revoca formale adottata dal soggetto titolare. 4. L'atto viene trasmesso al Collegio sindacale. 5. La delega può essere revocata in qualsiasi momento. 6. Le competenze attribuite tramite il presente regolamento non rappresentano delega, ma rientrano nell'ambito delle responsabilità dirigenziali di cui al D.Leg.vo 29/93 e per quanto di competenza del D.Leg.vo 502/92 e successive modificazioni. 8

9 Art. 9 DIRETTORE SANITARIO Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Leg.vo 502/92 e successive integrazioni e modificazioni. Il Direttore Sanitario: a) è responsabile dei settori sanitari dell'azienda, delle Articolazioni dipartimentali, nonché di tutte le aree funzionali di cui le stesse si compongono e le dirige direttamente sotto il profilo organizzativo e igienico; b) esprime parere obbligatorio al Direttore Generale, per quanto di competenza, su tutti gli atti nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta; c) svolge le funzioni e adotta gli atti delegati dal Direttore Generale; d) formula al Direttore Generale le necessarie proposte, per le materie di competenza, ai fini dell'elaborazione di piani e programmi, nonché di progetti di attività; e) cura, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso gli uffici del proprio staff; f) determina, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei servizi di rispettiva competenza, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale; g) verifica e controlla l'attività dei dirigenti responsabili delle strutture, riferendone al Direttore Generale, anche ai fini del controllo di gestione; h) propone al Direttore Generale per gli atti di programmazione sanitaria, le iniziative volte alla razionalizzazione e al contenimento delle spese dei servizi sanitari; i) vigila sulla regolarità degli atti emanati dalla dirigenza sanitaria nell'esercizio di funzioni attribuite dal presente regolamento o delegate dal Direttore Generale; j) predispone di concerto con il Direttore Amministrativo il bilancio preventivo dell'azienda Sanitaria nelle sue varie articolazioni e il budget dei dipartimenti da sottoporre all'esame del Direttore Generale; k) sostituisce il Direttore Generale, nei casi di sua assenza o impedimento con le modalità indicate all'art. 8 del presente regolamento; l) svolge ogni altra funzione di rappresentanza interna così come gli è attribuita dalle Leggi Statali, dalle Leggi Regionali e dal presente Regolamento. 9

10 Art. 10 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale, con provvedimento motivato ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Leg.vo 502/92 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Il Direttore Amministrativo: a) dirige ed è responsabile dei settori Amministrativi e Tecnicopatrimoniali dell'azienda; b) esprime parere obbligatorio al Direttore Generale, per quanto di competenza, su tutti gli atti, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta; c) svolge le funzioni e adotta gli atti delegati dal Direttore Generale; d) formula al Direttore Generale le necessarie proposte, per le materie di competenza, ai fini dell'elaborazione di piani e programmi, nonché di progetti di attività; e) cura, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso gli uffici di staff ed i settori alle proprie dipendenze; f) determina, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei settori di rispettiva competenza, nell'ambito del Regolamento Generale e delle direttive ricevute dal Direttore Generale; g) verifica e controlla l'attività dei dirigenti amministrativi e tecnici riferendone al Direttore Generale; h) propone al Direttore Generale le iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi erogati, al contenimento delle spese, allo snellimento delle procedure; i) vigila sulla regolarità degli atti emanati nell'esercizio di funzioni attribuite dal presente regolamento o delegate dal Direttore Generale; j) predispone di concerto con il Direttore Sanitario il bilancio preventivo dell'azienda nelle sue varie articolazioni e il budget dei dipartimenti da sottoporre all'esame del Direttore Generale; k) sostituisce il Direttore Generale, nei casi di sua assenza o impedimento con le modalità indicate all'art. 8 del presente Regolamento; l) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle Leggi Statali, dalle Leggi Regionali e dal presente Regolamento. CAPO II - Organizzazione Sanitaria 10

11 Art. 11 AREA ASSISTENZIALE PRODUTTIVA L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'azienda, istituita ai sensi dell'art. 2 del D. Leg.vo 21 dicembre 1999, n Nelle more dei protocolli d'intesa da stipularsi tra Regione e Università, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, sono istituiti i dipartimenti nonchè le strutture complesse e semplici di cui all'articolazione delle schede organizzative provvisorie, approvate dall'organo di Indirizzo nella seduta del I responsabili dei dipartimenti e delle strutture complesse e semplici saranno individuati e nominati nel rispetto di quanto espressamente previsto nel D. Leg.vo 517/99. CAPO III - Organizzazione amministrativa e tecnica Art.12 AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA 1. L'area Amministrativa e tecnica è organizzata in un unico dipartimento, in conformità alle disposizioni contenute nell art. 7 della L.R n 30/93, nell'art. 3 del D.Leg.vo 517/99 e nel P.S.R.: svolge funzioni di supporto qualificato per l attuazione degli indirizzi programmatici espressi dalla direzione aziendale. 2. Il Dipartimento Amministrativo e Tecnico, nel suo complesso, esercita una funzione di supporto sia nei confronti della direzione aziendale, sia delle strutture tecniche e produttive in cui si articola l attività dell Azienda. 3. Il Dipartimento Amministrativo e Tecnico, ai sensi del P.S.R., è articolato in: a) Settore Gestione Affari Generali, Legali, Contenzioso e Spedalità; b) Settore Gestione delle Risorse umane; c) Settore Gestione delle Risorse economiche; d) Settore Gestione Appalti, Patrimoni, convenzioni e Servizi Economali; e) Settore Gestione Attività tecniche. 4. I Settori di cui sopra sono dotati di autonomia organizzativa e tecnica nell ambito degli indirizzi fissati dalla Direzione aziendale. 5. Sulla base di quanto previsto al comma 5 dell art. 7 della L.R. 30/93, per ogni Settore, nelle more che l'azienda si doti di un 11

12 proprio ruolo organico dirigenziale, il Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, nomina, d'intesa con il Rettore e tra il personale amministrativo in servizio, in possesso di laurea in discipline economico-giuridiche e di più elevata categoria universitaria, un Capo settore che ne è responsabile a tutti gli effetti. Il Direttore Generale, tra i Capi settore sceglie, sempre d'intesa con il Rettore, il Capo Dipartimento. 6. Nell'ambito della Direzione Sanitaria sono istituiti, in particolare, i Servizi: Gestione del Farmaco, Radioprotezione, Fisica Sanitaria e Infermieristico. 7 Il Responsabile della Farmacia è nominato dal Direttore Generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei, in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, selezionati da una apposita Commissione, presieduta dal Direttore Sanitario e composta da due Farmacisti Dirigenti apicali. I Responsabili dei servizi di Radioprotezione e Fisica Sanitaria sono nominati dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario. 8 Le risorse umane utilizzate dall'azienda Ospedaliera Universitaria sono costituite da tutto il personale in essa operante e addetto alle attività assistenziali. 9 Il trattamento normativo ed economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro allo stesso applicabili. 10. Fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legislazione in vigore, è fatto divieto ai dipendenti dell'azienda l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché altro incarico retribuito. 11. Con separato atto da adottarsi con apposita deliberazione del Direttore Generale saranno fissate modalità e termini di reclutamento del personale dell'azienda Ospedaliera Universitaria, in analogia alle aziende Ospedaliere del S.S.N. 12. L'A.O.U., con deliberazione del Direttore Generale, può conferire, nel rispetto delle previsioni di legge sulla materia, incarichi dirigenziali organizzativi, tecnico-amministrativi e finanziari a soggetti estranei all'azienda, dotati del necessario titolo di studio e della specifica qualificazione comprovata da apposito curriculum. L'incarico non può superare la durata massima di tre anni. 13. Per esigenze alle quali non si possa fare fronte con personale in servizio, l'a.o.u., sempre con deliberazione del Direttore Generale può conferire incarichi dirigenziali-organizzativi, tecnico-amministrativi e finanziari, determinandone 12

13 preventivamente: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. La durata non può superare i tre anni e l'incarico può essere riconfermato per una sola volta. 14. Trattandosi di rapporti fiduciari la durata dei contratti di cui ai precedenti punti 12 e 13 non può comunque superare quella del mandato del Direttore Generale. 15. Sulla base di specifiche e motivate esigenze, il Direttore Generale, anche su proposta dei responsabili dei Settori interessati, può richiedere ad Enti e Organizzazioni pubbliche il comando di unità di personale per un periodo di tempo determinato. Con la stessa procedura può essere concesso il comando di unità dell'a.o.u. presso altri Enti e Organizzazioni pubbliche. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti posti in posizione di comando è quello previsto dalla legislazione vigente sulla materia. Art. 13 UNITA' OPERATIVE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E FARMACEUTICHE 1. I settori amministrativi e tecnico e il servizio di farmacia si articolano in unità operative. L'unità operativa è un'articolazione organizzativa con competenze riferite ad un gruppo omogeneo di funzioni, dotata di autonomia nell'ambito delle direttive impartite dal Capo settore di riferimento, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e/o Sanitario, sulla base dell'area di competenza. 2. Per ogni unità operativa, il Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo e/o del Direttore Sanitario, nomina con i criteri di cui al precedente art. 12, comma 5, un responsabile con idonea qualifica appartenente al ruolo amministrativo, tecnico, professionale o sanitario che la dirige a tutti gli effetti. In carenza di personale fornito dei prescritti requisiti si provvederà, in via temporanea, all'accorpamento funzionale delle UU.OO. prive di responsabile. 3. I settori amministrativi e tecnici dell'azienda Ospedaliera Universitaria sono articolati nelle seguenti unità operative e organizzative: a) Settore Affari Generali, Legali, Contenzioso e Spedalità: 1. UNITA' OPERATIVA: Affari Generali - Segreteria degli organi di gestione; 13

14 - Protocollo ed archivio; - Affari d'interesse generale e stampa; - Centralino; - Attività relative a materie che non rientrano nella competenza specifica degli altri settori. 2. UNITA' OPERATIVA: Affari Legali e Contenzioso - Contenzioso amministrativo; - Consulenza e Assistenza Legale; - Contratti e Convenzioni; - Recuperi e Rivalse; - Assicurazioni UNITA' OPERATIVA: Spedalità - Gestione convenzioni con terzi; - Gestione attività intramuraria; - Liquidazione attività intramuraria - consulenze - convenzioni; - Rilevazione prestazioni specialistiche e relativi addebiti a terzi. b) Settore Gestione Risorse umane 1. UNITA' OPERATIVA: Trattamento economico - Liquidazione competenze, compresa applicazione legge 200 e 213; - Trattamento previdenziale ed assistenziale; - Trattamento fiscale; - Atti relativi al trattamento di quiescenza; - Gestione rilevamento presenze; - Trattamento economico e fiscale personale temporaneo; - Approntamento atti di liquidazione indennità fine rapporto; - Gestione istituti incentivanti. 2. UNITA' OPERATIVA: Trattamento giuridico - Pianta organica; - Concorsi ed altre procedure di assunzione; - Gestione stato giuridico personale; - Applicazione contratti di lavoro; - Concessione ferie - congedi - aspettative; - Accertamenti assenze per malattie; - Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli del personale e delle schede matricolari; - Tenuta ed aggiornamento degli elenchi nominativi del personale diviso per ruolo, qualifica e struttura di assegnazione. 14

15 3. UNITA' OPERATIVA: Gestione contabilità analitica per centri di costo - Reperimento - Controllo ed elaborazione dati delle strutture aziendali; - Analisi dimostrativa periodica della situazione per ciascun centro. 4. UNITA' OPERATIVA: Elaborazione dati personale - Aggiornamento ed elaborazione dati personale; - Calcolo periodico delle competenze al personale; - Calcolo degli oneri sociali a carico dell'azienda e del personale; - Calcolo IRAP; - Rilevamento oneri fiscali ai fini mod. 770; - Elaborazione programmi di funzionamento aziendale. c) Settore gestione delle risorse economiche 1. UNITA' OPERATIVA: Contabilità generale. - Gestione contabilità economico-patrimoniale; - Gestione della spesa e relativi mandati di pagamento,. - Gestione delle entrate e relative reversali di incasso. 2. UNITA' OPERATIVA: Gestione del bilancio. - Predisposizione dei bilanci pluriennali e annuali; - Predisposizione della situazione trimestrale dei conti; - Verifica periodica della rispondenza di cassa con l'istituto di credito. 3. UNITA' OPERATIVA: Adempimenti fiscali. - Emissione e registrazione fatture ai fini IVA; - Chiusura periodica IVA; - Adempimenti fiscali: personale, lavoratori autonomi e collaboratori; d) Settore Gestione Appalti, Patrimoni, Convenzioni e Servizi Economali 1. UNITA' OPERATIVA: Acquisti, forniture e contratti - Tenuta albo dei fornitori; - Atti relativi alle procedure di gara e contratti; - Acquisizione medicinali ed altri beni; 15

16 - Acquisizione servizi; - Acquisizione attrezzature sanitarie; - Atti relativi ai collaudi; - Materiale di guardaroba - di pulizia - di convivenza; - Acquisti: approntamento atti di liquidazione - riscontro fatture; 2. UNITA' OPERATIVA: Gestione servizi generali ed appaltati - Servizio cucina; - Servizio di mensa; - Servizio di pulizia; - Servizio di lavanderia; - Servizio di vigilanza; - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti; - Servizio trasporti utenti e viabilità; - Servizio di giardinaggio; - Servizi generali : buoni pasto - rilascio pass auto - rilascio tesserino riconoscimento - rilascio tessere firma presenze; - Approntamento atti di liquidazione. 3. UNITA' OPERATIVA: Servizi Economali - Gestione procedure relative ad acquisti economali; - Gestione magazzini generali cancelleria e stampati; - Gestione contabilità di magazzino anche ai fini dei centri di costo; - Cassiere interno - piccole spese; - Gestione Ticket (riscossione e versamento); - Riscossione e versamento proventi cartelle cliniche; - Approntamento atti di liquidazione. 4. UNITA' OPERATIVA: Patrimonio - Aggiornamento continuo inventario dei beni mobili ed immobili; - Tenuta dei partitari di carico e scarico; - Calcolo della quota di ammortamento; - Rappresentazione contabile del patrimonio. e) Settore Gestione Attività Tecniche 1. UNITA' OPERATIVA: Progettazione e gestione servizi tecnici - Progettazione - Stime - Perizie - Controllo - Pareri; - Gestione servizi di utenza: energia elettrica - gas - acqua - telefono; - Approntamento atti di liquidazione; 16

17 - Direzione dei lavori e vigilanza. 2. UNITA' OPERATIVA: Gestione interventi manutentivi - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare; - Gestione manutenzione ascensori e montacarichi; - Controllo sui servizi di manutenzione affidati a terzi; - Pronto intervento per guasti improvvisi; - Approntamento atti di liquidazione. 3. UNITA' OPERATIVA: Gestione tecnica attrezzature sanitarie - Programmi acquisto e rinnovo tecnologie; - Manutenzione, controllo e sicurezza apparecchiature sanitarie ed impianti; - Gestione apparecchiature sanitarie e impianti; - Approntamento atti di liquidazione. Art. 14 DIREZIONE SANITARIA E SERVIZIO FARMACIA 1. UNITA' OPERATIVA: Accettazione ricoveri ordinari e day hospital - Accettazione amministrativa; - Accettazione sanitaria. 2. UNITA' OPERATIVA: Servizio di Radioprotezione 3. UNITA' OPERATIVA: Servizio di Fisica Sanitaria 4. UNITA' OPERATIVA: Servizi Generali 5. UNITA' OPERATIVA: Servizio Infermieristico 6. UNITA' OPERATIVA: Rilevazione dati Aziendali - Rilevamento prestazioni ospedaliere (DRG) e ambulatoriali; - Rilevamento dati per l'assessorato Regionale per la Sanità; - Rilevamento dati per il Ministero della Sanità. SERVIZIO FARMACEUTICO 17

18 1. UNITA' OPERATIVA: Settore Gestione del farmaco - Determinazione dei fabbisogni e dei capitolati tecnici dei farmaci, dei diagnostici, dei dispositivi medici, nonché del materiale sanitario; - Ricezione dei prodotti e controllo di qualità dei medesimi; - Gestione magazzino e depositi; - Distribuzione - consegne; - Logistica; - Attività di farmacia ambulatoriale; - Vigilanza ed attività ispettiva. 2. UNITA' OPERATIVA: Laboratorio farmaceutico nutrizionale e galenico - Istruttoria problematiche inerenti la farmacoterapia, farmacocinetica, nonché la nutrizione artificiale ed altro con attività di laboratorio per la produzione farmaci ed in particolare: - preparazioni nutrizionali enterali e parenterali; - preparati antiblastici; - prodotti e miscele infusionali; - farmaci monodose come antibiotici; - galenica magistrale e specialistica; - disinfettanti, antisettici e sterilizzanti; - farmacoepidemiologia ospedaliera. 3. UNITA' OPERATIVA: Centro documentazione farmaco - Centro di informazione e documentazione farmaco; - Informazione ed aggiornamento permanente al corpo sanitario per tutto quanto concerne il "settore farmaco" (farmaci veri e propri, p.m.c., dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario in genere, disinfettanti, antisettici, sterilizzanti etc.); - Attività di informazione e documentazione ai pazienti e comunque all'utenza sulle terapie prescritte nonché delle attrezzature biomedicali ad esse associate come ventilatori polmonari, pompe di infusione, etc,; - Predisposizione atti, organizzazione, vigilanza, statistica ed analisi dati dei protocolli terapeutici sperimentali in collaborazione con la Direzione Sanitaria; - Attività di segreteria, documentazione analisi dati e organizzazione delle commissioni e comitati; - Etica e sperimentazione clinica; - Prontuario terapeutico; - Prontuario p.m.c. e dispositivi medici; - Prontuario diagnostici; 18

19 - Infezioni ospedaliere. 4. UNITA' OPERATIVA: Controllo di gestione e acquisti - Analisi consumi; - Analisi spesa; - Budget farmacia e budget reparti; - Centri di costo; - Analisi costi DRG; - Progetti di farmacoeconomia; - Sistema informativo; - Predisposizione atti relative a forniture e gare; - Ordini e fatture. Art. 15 ARTICOLAZIONI FUNZIONALI 1. Al fine del miglior andamento dell attività amministrativa e tecnica, ciascuna Unità operativa può essere articolata in uffici semplici (non dirigenziali) individuando raggruppamenti omogenei di funzioni. 2. L ufficio possiede autonomia operativa all interno delle direttive impartite dal responsabile della unità operativa di riferimento, sentito il Capo Settore; 3. Ad ogni ufficio è preposto un funzionario amministrativo o tecnico, nominato dal Direttore Amministrativo su proposta del Capo Dipartimento. Art.16 SETTORE GESTIONE AFFARI GENERALI, LEGALI, CONTENZIOSO E SPEDALITA' 1. Sono di competenza del Settore gestione affari generali legali e contenzioso i seguenti compiti e le prestazioni inerenti a: a) le attività riguardanti la corrispondenza in entrata ed in uscita, nonché il relativo smistamento alle varie unità operative; b) la tenuta del protocollo generale e l autorizzazione ad altre articolazioni organizzative alla tenuta di protocolli separati; c) l organizzazione, la classificazione e la conservazione dei documenti secondo le norme di legge; 19

20 d) gli affari giuridici e legali, incluse le attività legate al contenzioso amministrativo e alla istruttoria per la difesa in giudizio; e) la consulenza e l assistenza legale alle altre articolazioni organizzative; f) la tenuta del repertorio e la cura e la registrazione dei contratti; g) la stipula e la gestione dei contratti di assicurazione; h) quant altro non possa essere riferito alle competenze di altri settori amministrativi; i) gestione amministrativa libera professione; j) adempimenti procedura ricoveri ospedalieri di cittadini stranieri. Azioni di rivalsa per ricoveri da traumi causati da responsabilità di terzi; k) gestione amministrativa e contabile specialistica ambulatoriale, in convenzione, a pagamento, libera professione, predisposizione dati per fatturazione e compensazioni. l) Procedura mancato ritiro referti di specialistica ambulatoriale (addebiti ai sensi delle leggi 407/90 e 412/97). m) Gestione e supporto tecnico-amministrativo sulla "attività liberoprofessionale" in regime ambulatoriale e di ricovero e del "Centro unico di prenotazione". n) Gestione convenzioni attive e passive; o) Gestione amministrativa delle sperimentazioni farmaceutiche e segreteria del Comitato Etico. Art. 17 SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 1. Sono di competenza del settore gestione risorse umane i seguenti compiti e le prestazioni inerenti a: a) l immatricolazione dei dipendenti e la gestione dello stato giuridico, compresi gli atti di nomina, dispensa, collocamento a riposo o simili, o comunque aventi riflesso sulla posizione giuridica dei dipendenti; b) l attività istruttoria per i procedimenti disciplinari ai dipendenti e il supporto amministrativo all ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Collegio arbitrale; c) i trattamenti economici assistenziali e previdenziali; d) la gestione dei dati relativi alle presenze e quanto altro avente riflesso sul trattamento economico dei dipendenti; e) la verifica della conformità alle disposizioni in materia di permessi, riposi, assenze per malattie, aspettative, congedi ordinari; 20

21 f) la gestione di competenza degli accordi di lavoro; g) l attività di assistenza fiscale ai dipendenti; h) la gestione della dotazione organica e le procedure di mobilità esterna ed interna; i) i concorsi e le altre procedure di assunzione; j) la verifica dei titoli posseduti dai nuovi assunti ed il superamento del periodo di prova previa relazione favorevole del responsabile della struttura di appartenenza. k) la corretta raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la gestione dell'azienda e la diffusione degli stessi dati all'interno delle strutture aziendali; l) la definizione del progetto di sviluppo dei sistemi informatici aziendali e l'attuazione del medesimo sulla base delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Direzione aziendale; m) il coordinamento, nel quadro del progetto prima indicato, di tutte le richieste di acquisizione di strumenti informatici provenienti dai diversi livelli organizzativi dell'azienda; n) la predisposizione delle necessarie modificazioni, manutenzioni dei supporti informativi, sia cartacei che strumentali; o) la cura della identificazione, dell'addestramento e della responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nei diversi flussi. Art.18 SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 1. Sono di competenza del Settore gestione delle risorse economiche i seguenti compiti e le prestazioni inerenti a: a) la predisposizione dei bilanci pluriennali e dei bilanci di previsione annuali; b) la contabilizzazione degli impegni e degli accertamenti; c) la predisposizione delle variazioni necessarie in corso di esercizio; d) la predisposizione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti e dei consuntivi; e) i riscontri e le scritture della contabilità generale connesse alle fasi di liquidazione e gestione delle procedure di riscossione e pagamento; f) il coordinamento ed il supporto amministrativo alla gestione stralcio ed alla relativa rendicontazione; g) la cura degli adempimenti in materia fiscale; h) l assistenza ed il coordinamento degli adempimenti di natura fiscale di competenza di altre articolazioni organizzative; i) l introduzione della contabilità economico patrimoniale; j) la gestione della contabilità per centri di costo. 21

22 Art.19 SETTORE GESTIONE APPALTI, PATRIMONI, CONVENZIONI E SERVIZI ECONOMALI Sono di competenza del Settore gestione appalti, patrimoni, convenzioni e servizi Economali, i seguenti compiti e le prestazioni inerenti a: a) la determinazione del fabbisogno e delle caratteristiche qualitative dei beni e servizi sulla base delle richieste delle articolazioni organizzative utilizzatrici; b) l espletamento delle procedure di gara, di aggiudicazione, e di stipula contrattuale eventualmente necessaria; c) la cessione di beni durevoli e di beni immobili; d) l'ordinazione dei beni ed il successivo riscontro delle forniture effettuate; nel caso in cui i beni transitino attraverso i magazzini farmaceutico o generale, tali competenze sono attribuite al responsabile del magazzino stesso; e) la gestione ed il funzionamento dei servizi economali generali ed in particolare delle lavanderie dei guardaroba, delle cucine e del magazzino generale; f) la gestione dei servizi di portineria; g) la gestione della cassa economale; h) la distribuzione dei beni e dei materiali di consumo ad esclusione di quelli di competenza del settore farmaceutico dal quale dipende il magazzino farmaceutico; i) la gestione dei servizi di trasporto economali, effettuati sia direttamente che attraverso convenzioni o fornitori esterni; j) la gestione e la manutenzione dell'autoparco; k) la tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili; l) l amministrazione del patrimonio immobiliare; m) i contratti di affitto, o altri tipi di contratto che dispongano dei beni immobili e mobili, attivi o passivi; n) gestione del ticket (riscossione e versamento); Art. 20 SETTORE ATTIVITA' TECNICHE Sono di competenza del Settore Gestione Attività tecniche i compiti e le prestazioni inerenti a: a) la progettazione di nuove opere ed il controllo sulle progettazioni affidate a professionisti esterni; 22

23 b) l'elaborazione di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti e relative progettazioni e controlli sulle progettazioni affidate a professionisti esterni; c) la gestione tecnica delle procedure di gara e di aggiudicazione; d) la direzione dei lavori, o la sorveglianza sulla direzione dei lavori, se affidata a tecnici esterni all'unità operativa; e) la gestione degli atti di controllo tecnico amministrativo sui lavori appaltati, i controlli sulla esecuzione e gli atti di liquidazione conseguenti; f) la gestione diretta degli interventi di manutenzione eseguiti in economia; g) la gestione della manutenzione tecnica delle attrezzature sanitarie; h) la gestione e l'approvvigionamento dei servizi logistici quali: la gestione del calore, delle utenze telefoniche e del servizio di centralino, le utenze elettriche e le forniture di acqua e gas. Art. 21 COMPETENZE DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Compete ai dirigenti dei settori amministrativi e tecnici, ciascuno nel proprio ambito organizzativo, sovrintendere alle attività assegnate alla propria articolazione con funzioni di indirizzo, emanazione di disposizioni, direttive e criteri, espletamento di coordinamento e vigilanza, al fine di garantirne il corretto andamento. Ai responsabili compete altresì la distribuzione del personale assegnato tra le varie funzioni, così come delle risorse finanziarie e strumentali assegnate in modo indistinto alla articolazione organizzativa anche predisponendo gli atti di liquidazione delle fatture di loro spettanza. I dirigenti verificano il rispetto dei doveri d ufficio di tutto il personale assegnato provvedendo di conseguenza. Concedono i congedi ordinari e i permessi che non hanno rilevanza ai fini del trattamento economico e giuridico e adottano ogni provvedimento ritenuto necessario per assicurare il corretto svolgimento del servizio. Spetta al dirigente la verifica dei beni acquistati per la propria articolazione organizzativa e la relativa liquidazione di spese nei limiti degli stanziamenti assegnati e in esecuzione di specifiche deliberazioni del Direttore Generale. 23

24 Art. 22 COMPETENZE DELLE UNITÀ OPERATIVE AMMINISTRATIVE E TECNICHE E ACCORPAMENTI Le funzioni attribuite a ciascuna struttura amministrativa o tecnica sono definite con un atto del Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo. La Direzione Generale, per aree di intervento e di supporto amministrativo particolarmente rilevanti e complesse, su proposta del Direttore Amministrativo adotta specifici regolamenti operativi o di settore. Inoltre, in via provvisoria ed in caso di necessità per l Azienda, il Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, può provvedere ad accorpamenti di due o più unità operative o, ad istituire, all interno di una unità operativa, nuove articolazioni funzionali. CAPO IV - Strutture di Staff Art. 23 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE Sono strutture di Staff della Direzione Generale: - Formazione e aggiornamento del personale; - Ufficio relazione con il pubblico (U.R.P.) e valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza; - Elaborazione dati e informatizzazione; - Controllo di gestione, budget e sistema premiante - Qualità dell'organizzazione e dell'assistenza erogata; - Sicurezza ambientale ed individuale. A capo dello Staff viene posto un referente professionalmente qualificato, nominato dal Direttore Generale. Lo Staff della Direzione Generale coadiuva il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo nella realizzazione degli obiettivi aziendali e nello svolgimento dei compiti di programmazione, indirizzo, verifica e controllo delle attività. Esso esercita i compiti inerenti lo sviluppo delle informazioni all'interno dell'azienda e verso gli utenti, il sistema dei flussi informativi, il controllo di gestione, la contabilità per centri di costo, l'attivazione del sistema budgetario, la qualità e la soddisfazione dell'utenza. 24

25 Art. 24 SEGRETERIA DELL' ORGANO DI GESTIONE La Segreteria dell' Organo di gestione, posta funzionalmente nell'ambito del Settore Affari Generali, svolge le seguenti specifiche attività: - cura la numerazione, registrazione e conservazione degli atti deliberativi e di tutto quanto connesso con la loro adozione ed esecutività; - cura la trasmissione di copia di tutti gli atti adottati alle strutture di competenza, nonché al Collegio sindacale; - cura il rilascio di copia degli atti, nel rispetto del regolamento interno; - assicura la pubblicazione di tutti gli atti deliberativi. Art. 25 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA - E' istituito a norma dell'art. 17 della L.R. 30/93 e definisce le strategie di comunicazione dell'azienda, sia a livello interno che esterno nei confronti dei dipendenti e dei cittadini utenti, mantenendo in maniera più larga possibile il loro consenso; - propone iniziative finalizzate a sintonizzare visione e cultura degli operatori dell'azienda, con esplicito riferimento a valori etici, deontologici, professionali e umani; - mette a punto corrette modalità per garantire la riservatezza degli atti e delle informazioni sanitarie e, contestualmente, la tutela della trasparenza e del diritto di accesso in attuazione delle disposizioni della Legge 241/90 nel rispetto dell'apposito Regolamento interno; - assicura la tutela del diritto dei cittadini di ricevere informazioni in base all'art. 14 del D. Leg.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi della L.R. n. 30/93, riguardante l'accesso ai servizi, le liste di attesa e le tariffe praticate; - cura i rapporti con il volontariato, con le associazioni di salvaguardia dei diritti dell'utenza ai fini di accettare la tipologia della domanda nelle sue differenti forme ed i livelli di servizio apprezzati dalla popolazione; - studia i metodi di rilevazione e sondaggio concepiti anche in via sperimentale ed aggiornati rispetto alle necessità di nuova impostazione strategico-programmatica dei servizi. 25

26 Art. 26 CONTROLLO DI GESTIONE, BUDGET E SISTEMA PREMIANTE Sono di competenza del controllo di gestione le funzioni, i compiti e le prestazioni tecniche inerenti la messa a disposizione dei dirigenti e della direzione aziendale dei dati necessari e degli elementi idonei per la valutazione del livello di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate attraverso: a) la definizione, di concerto con il sistema informativo, delle procedure per la raccolta e la rilevazione dei dati necessari al controllo di gestione e alla verifica dei budget; b) la raccolta, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati informativi relativi ai centri di costo ed agli aspetti economicofinanziari dell'azienda; c) la consulenza e l'assistenza tecnica per le strutture amministrative e sanitarie che forniscono i dati necessari alla tenuta della contabilità per centri di costo; d) l'attività tecnica necessaria ad assicurare in maniera continuativa il flusso di natura contabile ed extra contabile alla direzione strategica ed ai centri di responsabilità; e) la consulenza e l'assistenza in ordine alla valutazione degli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità e la proposta ed i rilievi sulla significatività degli indicatori stessi, nonché sull'opportunità dell'introduzione di ulteriori parametri. Riguardo al sistema premiante: - svolge funzioni tecniche di impostazione, elaborazione e verifica dei "Progetti premianti" allestiti dall'azienda; - in base agli obiettivi strategici indicati dalla Direzione, predispone le schede informative relative alle diverse articolazioni della Azienda e le organizza nei corrispondenti progetti; - attribuisce il budget incentivante su base teorica, predispone il materiale di verifica per la valutazione dei risultati dal parte del Nucleo Aziendale di Verifica e, in base ai risultati conseguiti da ciascun progetto, predispone gli elaborati di assegnazione delle somme premianti di spettanza del personale; - assicura le funzioni di segreteria del citato Nucleo Aziendale di Verifica e trasmette i risultati alla Direzione Generale. 26

27 Art. 27 QUALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE E DELL'ASSISTENZA EROGATA - Effettua le necessarie verifiche della compilazione dei piani di lavoro e dei rapporti di produttività; - elabora sistematici rapporti periodici sui livelli di performance raggiunti dalle distinte articolazioni operative presenti in Azienda e li trasmette alla Direzione Aziendale insieme alle corrispondenti valutazioni necessarie alla contrattazione congiunta del Budget aziendale articolato per centri di responsabilità; - esplica le verifiche di qualità dei servizi erogati, anche in attuazione del citato art. 14 del D. Leg.vo n. 502/92 comma 4, comma 7, comma 8 e successive modifiche ed integrazioni; - promuove l'attività di controllo di qualità nei settori diagnostici ed estende al massimo la pratica di programmi T.Q.M (Total Quality Management) per il miglioramento continuo di qualità delle cure e delle prestazioni; - si occupa dell'analisi della domanda studiando le migliori soluzioni per nuovi servizi da istituire ovvero da garantire ricorrendo a forme convenzionali o di altro tipo. Art. 28 SICUREZZA AMBIENTALE ED INDIVIDUALE Competono al servizio gli adempimenti, le funzioni e le responsabilità di attuazione del D.Leg.vo n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni. CAPO IV - Il sistema del budget Art.29 PROCEDURE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL BUDGET 1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il Direttore Generale definisce gli indirizzi e gli orientamenti delle scelte operative per la realizzazione del piano annuale di attività. 2. Sulla base di tali indirizzi ed orientamenti, il responsabile di ogni articolazione organizzativa, individuata come centro di responsabilità, utilizzando le schede fornite dall'apposito ufficio budget, predispone proposte riguardo agli obiettivi assegnati, alle attività da realizzare, alle risorse necessarie, ai parametri e agli 27

28 indicatori che potranno essere utilizzati per la verifica dei risultati raggiunti al termine del periodo di riferimento. 3. Il complesso di queste proposte viene coordinato a livello di dipartimento di appartenenza, in quanto centro di responsabilità. 4. A conclusione della negoziazione il Comitato budget propone al Direttore Generale, per l'approvazione, il budget complessivo di ciascun Dipartimento. 5. I1 budget complessivo dell'azienda, risultante dalla sommatoria dei singoli budget definiti con la procedura avanti descritta, è approvato dal Direttore Generale. Art. 30 COMITATO BUDGET Il Direttore Generale, nomina un comitato per il budget aziendale, composto dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal responsabile del controllo di gestione. Il comitato di budget può essere integrato da un membro esterno con documentata esperienza in materia di economia sanitaria ed organizzazione aziendale. Il Comitato svolge i compiti indicati al precedente articolo e interviene ogni volta che, nel corso dell'esercizio, sia necessario riconsiderare o modificare i budget assegnati. Art. 31 STRUMENTI DI CONTROLLO E ATTUAZIONE 1. Periodicamente, in corso di esercizio, i responsabili dei Dipartimenti riferiscono al Controllo di Gestione in ordine al livello di realizzazione degli obiettivi assegnati, segnalando in particolare la sopravvenienza di nuovi fatti o condizioni che suggeriscono aggiornamenti del budget e delle previsioni. In sede di relazione di fine esercizio vengono analizzati i dati complessivi delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti specificando in particolare i motivi per i quali si sono verificati eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. 2. I dati necessari per la valutazione quantitativa e qualitativa dei fattori impiegati e delle attività e prodotti realizzati sono elaborati dagli uffici di staff "controllo di gestione" e "sistema informativo aziendale". I dirigenti responsabili delle singole articolazioni curano la rilevazione dei dati a tale scopo necessari, individuando, nell'ambito del personale a disposizione, un operatore incaricato di assicurare la correttezza del necessario flusso dei dati. CAPO VI Organi di Controllo 28

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