Sezione III Della competenza per territorio

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1 69 Titolo I - Degli organi giudiziari 17 lore della causa si determina in base al credito per cui si procede. Se invece il debitore contesta solo una parte del credito, il valore si determina dalla parte che è in contestazione. (3) Se sorgono contestazioni in materia di esecuzione per consegna o rilascio [v. Libro III, Titolo III] o di obblighi di fare o non fare [v. Libro III, Titolo IV], il valore si determina secondo i criteri di cui all art. 15 se il diritto per il quale si procede è un diritto reale immobiliare; in via presuntiva, ex art. 14 [v. ], nel caso che si proceda per un diritto reale mobiliare o per un credito. (4) Per l opposizione proposta da terzi che vantano la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, si deve aver riguardo al valore dei beni controversi determinato secondo i criteri di cui agli artt. 14 (se si tratta di beni mobili) e 15 (se si tratta di beni immobili). (5) Delle cause di opposizione agli atti esecutivi [v. 617], promosse anteriormente all inizio dell esecuzione, è investito il giudice indicato nel terzo comma dell art. 480, ossia il giudice dell esecuzione, competente per materia, del luogo dove il creditore ha, nel precetto, dichiarato residenza o eletto domicilio o, in mancanza, del luogo in cui è stato notificato il precetto. Nel caso (assai frequente nella prassi) che il creditore non abbia precisato nel precetto se intende promuovere espropriazione immobiliare o mobiliare, si riteneva che il giudice competente fosse quello individuato con il criterio del valore, avuto riguardo all ammontare del credito per il quale si procedeva ossia, alternativamente, il pretore o il tribunale, salvo che sopravvenisse un criterio di competenza (es.: la successiva effettuazione del pignoramento mobiliare). Con la soppressione dell ufficio del pretore e la competenza esclusiva del tribunale in materia di esecuzione forzata, la questione perde d interesse. Delle cause di opposizione agli atti esecutivi promosse dopo l inizio dell esecuzione è, invece, investito il giudice di quest ultima. (6) Se sorge una controversia in sede di distribuzione, il valore della causa viene determinato sulla base del valore del maggiore dei crediti contestati. Non si ha riguardo al valore reale, ma a quello affermato dall attore o, in caso di contestazione parziale del credito, al valore affermato dalla parte contestata. L abrogazione dell art. 16 e la riformulazione dell art. 9 nel senso dell attribuzione al tribunale della competenza esclusiva in materia di esecuzione forzata, rende parzialmente privo di utilità il mantenimento della norma in commento. A parte, infatti, le ipotesi dell opposizione a precetto (art. 615 co. 1) e della fase cognitiva dell opposizione all esecuzione (art. 616 ult. parte) per le quali sussiste, allo stato, una competenza anche in capo al giudice di pace, laddove questi sia il giudice competente ratione valoris, le altre tipologie di opposizione, cioè opposizione agli atti esecutivi [v. 617 in relazione all art. 480 co. 3]; opposizione di terzo [v. 619 in relazione all art. 543 co. 2 n. 4]; opposizioni in materia di lavoro e previdenza [v. 618bis], con la precisazione che si tratta del tribunale in funzione di giudice del lavoro, in caso di opposizione anteriore all inizio dell esecuzione, ma ferma restando la competenza del giudice dell esecuzione cioè il giudice del tribunale non appartenente alla sezione lavoro se, invece, l esecuzione è iniziata per le ipotesi di cui agli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2, prevedono tutte l attribuzione della competenza al giudice dell esecuzione che, ora, è sempre il tribunale. Sezione III Della competenza per territorio Gli uffici giudiziari sono dislocati sul territorio dello Stato in maniera che ciascuno possa esercitare le proprie funzioni in una determinata sfera territoriale. Per individuare l ufficio giudiziario competente a conoscere di una

2 18 Libro I - Disposizioni generali 70 determinata controversia il legislatore ha previsto, negli artt. da 18 a 30, degli opportuni criteri di collegamento, in base ai quali la causa viene a radicarsi in un certo ambito territoriale piuttosto che in altri. 18 Foro generale delle persone fisiche. (1) Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (2) e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora (3). Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l attore (4). Competenza: [v. Libro I, Titolo I, Capo I, Sez. I]; Giudice: [v. Libro I, Titolo I, Capo I]. Residenza: è il luogo nel quale un soggetto fissa la sua abituale dimora. La ( ) è, come la dimora, una situazione di fatto implicante l effettiva e abituale presenza del soggetto in un determinato luogo. Essa può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato nei modi prescritti dalla legge. Tale denuncia costituisce un onere, il cui mancato assolvimento impedisce che il trasferimento possa essere opposto ai terzi di buona fede. Domicilio: è il luogo nel quale un soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari o interessi. Esso costituisce una situazione di diritto, conseguente alla localizzazione degli affari o interessi, non essendo necessario che di fatto il soggetto vi dimori. Dimora: è il luogo nel quale un soggetto abita, svolgendo in maniera continuativa la propria vita personale e familiare. Pertanto non può essere qualificata ( ) il luogo nel quale una persona si ferma per breve tempo (es.: albergo), mentre acquista tale carattere un soggiorno continuativo, eventualmente fondato su un titolo relativamente durevole (es.: contratto di locazione). (1) Le norme sulla competenza per territorio regolano la scelta del luogo in cui il processo deve svolgersi. Tale scelta avviene in funzione di due fondamentali obiettivi: consentire alle parti di svolgere più comodamente le rispettive difese; individuare la sede che consenta al giudice di esercitare con efficienza le proprie funzioni. (2) Il domicilio può essere generale o speciale (detto anche elettivo). Ogni soggetto ha un solo domicilio generale, il quale può essere volontario (se è scelto liberamente dal soggetto) o legale (se è espressamente imposto dalla legge: ad es., il minore è domiciliato presso i genitori). Il domicilio elettivo, invece, si riferisce a determinati atti o affari di un soggetto e vige per la sola durata del compimento dell atto o dell affare: l elezione di domicilio va fatta espressamente e con atto scritto. (3) La norma individua il foro generale delle persone fisiche. Gli altri fori si definiscono speciali, e possono essere facoltativi (l attore può scegliere tra questi e il foro generale) o esclusivi (la loro applicazione esclude il foro generale). (4) Nei procedimenti di volontaria giurisdizione [v. Libro IV, Titolo II, Capo VI], non essendo sempre possibile individuare un convenuto, è competente il giudice del luogo in cui l unica parte o una di esse abbiano il domicilio, la residenza o la dimora. Ad esempio per la dichiarazione di morte presunta è competente il tribunale dell ultima residenza o domicilio dello scomparso; qualora siano ignoti sarà competente il tribunale del luogo di residenza dell attore.

3 71 Titolo I - Degli organi giudiziari Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede (1). È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante (2) autorizzato a stare in giudizio per l oggetto della domanda (3). Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (4). Giudice: [v. Libro I, Titolo I, Capo I]; Competenza: [v. Libro I, Titolo I, Capo I, Sez. I]. Persona giuridica: organismo unitario riconosciuto dall ordinamento giuridico come autonomo soggetto di diritto, cioè come ente fornito di capacità giuridica distinta da quelle delle persone fisiche che ne costituiscono, insieme all elemento patrimoniale, il substrato sostanziale, operante per il raggiungimento di fini generali (( ) di diritto pubblico, ad es. lo Stato) o individuali (es.: società di capitali) che il singolo non è in grado di realizzare. Ne sono pertanto elementi costitutivi: persone, patrimonio, scopo e riconoscimento; quest ultimo, a seguito del d.p.r. 361/2000, coincide con l iscrizione della ( ) nell apposito registro. Associazione non riconosciuta: complesso organizzato di soggetti e di beni volti al perseguimento di uno scopo non lucrativo (politico, religioso, culturale), caratterizzato dalla assenza di riconoscimento (perché non chiesto o non ottenuto). Pur essendo priva di personalità giuridica la ( ) è comunque considerata centro autonomo di imputazione di interessi e gode di un autonomia patrimoniale imperfetta. Società non aventi personalità giuridica: si tratta delle società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice), le quali, a differenza delle società di capitali, sono prive di personalità giuridica. Pur non essendo persone giuridiche, tali enti sono comunque considerati centri autonomi di imputazione di diritti e di obblighi, hanno cioè una soggettività giuridica limitata, e godono di un autonomia patrimoniale imperfetta (nel senso che la responsabilità per i debiti sociali si estende ai soci, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge in relazione ai diversi modelli strutturali, ove la preventiva escussione del patrimonio sociale sia risultata, in tutto o in parte, infruttuosa). Comitato: organizzazione di persone che, attraverso la raccolta pubblica di fondi, si propone il perseguimento di uno scopo altruistico, generalmente di interesse collettivo (es.: beneficenza, assistenza, soccorso, organizzazione di pubbliche manifestazioni etc.). La raccolta dei contributi avviene per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire. Il ( ) può anche acquistare la personalità giuridica, venendo sottoposto, in questo caso, alla disciplina dettata per gli enti riconosciuti. In mancanza, esso è comunque considerato un autonomo soggetto di diritto e gode di un autonomia patrimoniale imperfetta. (1) La norma individua il foro generale delle persone giuridiche. È il luogo in cui la persona giuridica ha la propria sede. La sede legale è quella stabilita ope legis o dal decreto istitutivo (per la persona giuridica di diritto pubblico) ovvero dall atto costitutivo o dallo statuto (per le persone giuridiche di diritto civile); la sede registrata è quella risultante dal registro delle persone giuridiche nonché dal registro delle imprese (per le società di capitali); la sede effettiva, in-

4 20 Libro I - Disposizioni generali 72 fine, è quella nella quale è ubicato il centro direttivo e si trattano gli affari, qualora sia diversa dalle altre due. (2) Si tratta della cd. rappresentanza organica. Questa forma di rappresentanza si sostanzia in una sorta di immedesimazione tra persona giuridica ed organo, nel senso che la prima opera nella realtà giuridica a mezzo dei propri organi, manifestando per bocca di questi ultimi la propria volontà. (3) Se la persona giuridica ha una sede secondaria ed un rappresentante autorizzato a rappresentarla in giudizio [v. 77] in relazione all oggetto della domanda, il giudice competente è anche quello del luogo in cui si trova questa sede. È un foro generale, analogo a quello di cui al primo comma. (4) Per gli enti privi di personalità giuridica, la norma considera, ai fini della competenza, la sede effettiva, in cui essi svolgono in modo continuativo la propria attività. Questi enti possono essere convenuti anche nel luogo ove è ubicata la loro sede legale o quella secondaria, analogamente a quanto previsto per le persone giuridiche. Per gli enti con sede all estero o sconosciuta, si ritiene applicabile, per analogia, l art. 18 co. 2 il quale afferma la competenza del giudice del luogo di residenza dell attore. 20 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. (1) Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta (2) o deve eseguirsi l obbligazione dedotta in giudizio (3). Giudice: [v. Libro I, Titolo I, Capo I]. Diritto di obbligazione (o di credito): è il diritto di pretendere da uno o più soggetti determinati (debitore/i) un certo comportamento (prestazione), in virtù di un dato rapporto giuridico, per la soddisfazione di un interesse ritenuto meritevole di tutela dall ordinamento giuridico. Tale prestazione può consistere in un dare, fare, non fare, o nel prestare il consenso. (1) La norma individua due fori speciali facoltativi [v. 18], i quali concorrono fra loro e con i fori generali, nel senso che l attore ha facoltà di scelta fra essi. (2) Il luogo nel quale le obbligazioni contrattuali sorgono è quello di conclusione del contratto da cui derivano. Per le obbligazioni da atto illecito, se c è diversità fra luogo dell azione e quello di produzione del danno, si ha riguardo a quest ultimo. Se il danno si verifica in più luoghi, si fa riferimento al luogo di prima incidenza causale dell azione nella sfera giuridica dell attore. Peraltro, ove sia difficile l individuazione del luogo in cui si è verificato l evento dannoso, competente per la domanda di risarcimento è il giudice del luogo in cui fu commesso l illecito. In tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto all immagine conseguente alla pubblicazione di una fotografia su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell articolo in esame è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. (3) Il luogo in cui l obbligazione deve essere adempiuta è stabilito dalla concorde volontà delle parti. In mancanza di una volontà espressa, si applicano le norme dispositive dettate dal codice civile per le singole fattispecie contrattuali (es.: artt e 1510 c.c. in tema di vendita; art c.c. in tema di deposito), e, infine la norma dispositiva generale di cui all art c.c.

5 73 Titolo I - Degli organi giudiziari 21 La competenza per territorio deve essere determinata sempre con riferimento alla domanda [v. 10], così come proposta al giudice, prescindendo da ogni indagine sulla fondatezza o esistenza dell obbligazione (che concerne il merito e non il rito). 21 Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l immobile o l azienda (1). Qualora l immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell immobile (2). Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato (3). Competenza: [v. Libro I, Titolo I, Capo I, Sez. I]. Diritto reale: diritto soggettivo che assicura al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Beni immobili: tutti i beni che, facendo corpo unico col suolo, non possono essere trasportati (c.c. 812). Comodato: contratto con cui una persona consegna una cosa ad un altra perché se ne serva per un certo tempo e per un uso determinato, con l obbligo di restituirla. È un contratto essenzialmente gratuito (c.c. 1803). Affitto di azienda: contratto col quale una parte, proprietaria dell azienda, concede all altra la gestione e il godimento della stessa secondo la sua destinazione economica e l interesse alla produzione, dietro pagamento di un canone. Circoscrizione giudiziaria: ambito territoriale entro il quale opera l ufficio giudiziario. Tributo: prestazione patrimoniale imposta da un ente pubblico. Azione possessoria: si tratta della azione di reintegrazione nel possesso, esperibile dal possessore che sia stato privato del possesso (c.c. 1168), e di quella di manutenzione, esperibile laddove sia impedito al possessore il pacifico godimento del bene (c.c. 1170). Denuncia di nuova opera e di danno temuto: sono azioni esercitabili dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore al fine di evitare un pregiudizio alla cosa che forma oggetto del proprio diritto. In particolare, nell ipotesi di denuncia di nuova opera si mira a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivare dalla costruzione di un opera da altri intrapresa e non terminata (c.c. 1171); l azione di danno temuto, invece, è preordinata a prevenire il danno che potrebbe derivare da costruzioni o cose già esistenti (ad es. un albero). (1) Periodo così sostituito ex art. 52, d.lgs , n. 51. La norma si riferiva alle sole azioni reali immobiliari, comprese quelle di mero accertamento. Ne erano perciò escluse le azioni personali immobiliari (es.: domanda di restituzione di un immobile in seguito alla risoluzione di un contratto) per le quali operava il criterio di collegamento di cui all art. 18 [v. ]. Le cause di cui al n. 3 dell art. 8 (cioè relative a rapporti di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto d azienda), sebbene fossero relative ad azioni personali immobiliari, seguivano, inderogabilmente, ai

6 22 Libro I - Disposizioni generali 74 sensi del comma 2 dell art. 447bis, il criterio di collegamento stabilito dall articolo in commento (prima della modifica operata dal giudice unico). Invece, per le azioni reali immobiliari la competenza del giudice del luogo dove è posto l immobile, pur essendo esclusiva, era derogabile. (2) A seguito della riforma tributaria (d.p.r , n. 597) il riferimento al «tributo dello Stato» si deve ritenere soppresso per cui solo la seconda parte della norma può considerarsi applicabile, individuando tanti fori concorrenti quante sono le circoscrizioni nelle quali l immobile è compreso. (3) Qualora l azione lesiva del possesso produca i suoi effetti in un vasto territorio, occorre aver riguardo al luogo in cui l azione è stata compiuta e non già a quello in cui si sono verificati gli effetti. Tale competenza è inderogabile. Tuttavia, tale inderogabilità va circoscritta alle ipotesi in cui non sia già pendente il giudizio petitorio (per le azioni possessorie) o di merito (per le denunce). Nell ipotesi inversa, infatti, la domanda di tutela possessoria o cautelare si propone al giudice dinanzi al quale pende il giudizio petitorio o di merito. Sebbene il presente articolo non contenga alcuno specifico riferimento alla figura del pretore, il legislatore ha colto l occasione, con il d.lgs. 51/1998 di aggiornare la previsione normativa sia in relazione alle modifiche dallo stesso apportate, sia alle modifiche già in passato intervenute ed alle quali non si era provveduto ad adeguare la lettera della legge. Infatti il testo originario del presente articolo anche dopo l intervento delle leggi 353/1990 e 374/1991, manteneva il richiamo, ai fini dell individuazione della competenza per territorio, all art. 8 co. 2 n. 2, che inizialmente devolveva al pretore la competenza per materia in tema di cause relative all apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. Tali controversie, per effetto della legge 374/1991, risultano, invece, attualmente devolute alla competenza del giudice di pace, sicché i commentatori della riforma avevano ritenuto di poter emendare tale imprecisione del legislatore in via interpretativa, dovendosi implicitamente intendere sostituito il richiamo in oggetto da quello di cui al n. 1 dell art. 7 co. 3 (norma attributiva della competenza al giudice di pace). L articolo in commento interviene appunto a dissipare qualsiasi incertezza, lasciando ai margini il ruolo dell interprete, e ribadendo in maniera chiara ed univoca che la competenza per territorio relativa alle controversie in materia di confini ed apposizioni di termini va individuata con riferimento al luogo ove è posto l immobile. 22 Foro per le cause ereditarie. È competente il giudice del luogo dell aperta successione per le cause (1): 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall apertura della successione; 4) contro l esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

7 75 Titolo I - Degli organi giudiziari 23 Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti (2). Residenza: [v. 18]. Successione (a causa di morte): consiste nel subingresso degli eredi nei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla persona defunta (de cuius). Petizione: azione con la quale l erede chiede il riconoscimento della sua qualità nei confronti di chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, per averne la restituzione. Divisione di eredità: operazione che attua lo scioglimento della comunione ereditaria mediante l attribuzione a ciascun coerede della titolarità esclusiva di una parte determinata di beni comuni corrispondenti al valore della quota a lui spettante nello stato di comunione. Coerede: soggetto chiamato con altri a succedere per legge o per testamento in tutti i beni o in una quota degli stessi. Rescissione della divisione: rimedio volto ad eliminare una situazione di squilibrio determinatasi all atto della divisione (c.c. 763). Garanzia delle quote: ogni coerede deve assicurare agli altri il libero e pacifico godimento dei beni ereditari, garantendo l assenza di cause anteriori alla divisione che possano comportare turbative all esercizio del possesso o addirittura evizioni. Legato: è una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede al de cuius in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell intero patrimonio del defunto. Il ( ) si acquista automaticamente alla morte del de cuius. Esecutore testamentario: soggetto nominato dal de cuius con il compito di curare l esatto adempimento delle disposizioni testamentarie. (1) Si tratta d un foro esclusivo [v. 18] ma derogabile. Il luogo di apertura della successione coincide con quello dell ultimo domicilio del de cuius individuato con riferimento ai rapporti patrimoniali e agli interessi morali e familiari a lui facenti capo, prescindendosi dalla sua dimora o dalla sua presenza effettiva in detto luogo. (2) La norma individua due fori sussidiari successivamente concorrenti per il caso che la successione sia aperta all estero: il primo è dato dal luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati in Italia; il secondo è dato dal luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti. Se nessuno dei convenuti risiede in Italia o la residenza è ignota, si ha riguardo al luogo in cui i convenuti o alcuni di essi abbiano il domicilio o la dimora e, nel caso che neanche questi si trovino in Italia o siano sconosciuti, a quello di residenza dell attore [v. 18]. 23 Foro per le cause tra soci e tra condomini. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società (1) (2) (3); per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio (4) il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (5). Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione. Domanda: [v. 99]. Scioglimento della società: cessazione della società per una delle cause previste dalle legge. Condomino: contitolare della proprietà di alcune parti dell edificio e titolare esclusivo di un piano o di una porzione di piano (ovvero un appartamento) dell edificio medesimo.

8 24-25 Libro I - Disposizioni generali 76 Società: ente associativo a base contrattuale nel quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di una attività d impresa al fine di realizzare un utile da dividere (c.c. 2247). (1) Si tratta di un foro speciale esclusivo [v. 18], ma derogabile convenzionalmente. (2) Per cause fra soci bisogna intendere unicamente le cause aventi ad oggetto il rapporto sociale e non anche quelle tra soci e società o tra società e terzi. Quanto alla sede della società, si può aver riguardo sia alla sede legale che a quella effettiva [v. 19]. (3) La norma può essere estesa a tutte le persone giuridiche, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati [v. 19]. (4) Le parole «ovvero tra condomini e condominio» sono state inserite dalla l , n. 220, in vigore dal Tale modifica ha inteso estendere espressamente l ambito applicativo dell art. 23 c.p.c. anche alle controversie tra condomini e condominio, sebbene alla medesima conclusione erano già pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali avevano statuito, risolvendo la relativa discrasia giurisprudenziale, che l articolo in commento trovava applicazione anche per le liti tra condomino ed amministratore in ordine al pagamento dei contributi per l utilizzazione delle cose comuni, agendo l amministratore, nell attività di riscossione, nella sua veste di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini. (5) Si tratta di un foro esclusivo [v. 18] ma derogabile. La norma si applica non alla sola ipotesi di condominio di edifici, ma, più in generale, a tutti i casi di comunione dei beni ex artt e ss. c.c.; di conseguenza la disposizione riguarda non solo le liti che possono insorgere in ordine alla comunione di un bene immobile (come nel caso di condominio) ma anche di beni mobili. La norma in esame si applica anche alle liti tra condomino ed amministratore di condominio in ordine al pagamento dei contributi per l utilizzazione delle cose comuni. 24 Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali. Per le cause relative alla gestione di una tutela o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell autorità è competente il giudice del luogo d esercizio della tutela o dell amministrazione (1) (2). Tutela: insieme di poteri e doveri attribuiti ad un soggetto nominato dal giudice perché curi gli interessi personali e patrimoniali di un incapace legale, cioè di un minore non sottoposto a potestà genitoriale o di un interdetto. Amministrazione patrimoniale: è costituita da tutti gli atti volti al buon governo di un patrimonio, per conservare l integrità e l efficienza produttiva dei beni che lo compongono, avendo riguardo alla loro complessiva consistenza economica e non anche alla loro entità numerica. 25 (1) Si tratta di un foro esclusivo [v. 18] ma derogabile: riguarda le cause concernenti un rapporto di gestione di beni altrui o di tutela dell altrui persona, che abbia origine nella legge o nel provvedimento dell autorità. (2) Si deve aver riguardo o al luogo in cui la tutela e l amministrazione sono state materialmente svolte ovvero, nel caso in cui l esercizio sia avvenuto in più luoghi, a quello in cui la gestione si è svolta prevalentemente. Foro della pubblica amministrazione. Per le cause nelle quali è parte un amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l ufficio dell avvocatura dello Stato, nel cui di-

9 77 Titolo I - Degli organi giudiziari 25 stretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (1) (2) (3). Quando l amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (4). Obbligazione: [v. 11]; Cosa mobile: [v. 7]; Cosa immobile: [v. 21]; Domanda: [v. 99]. Amministrazione dello Stato: complesso degli organi amministrativi ed esecutivi che agiscono per il perseguimento dei fini dello Stato, individuati dal potere legislativo e da questo precettivamente affidati alla P.A. per la loro effettiva attuazione. Avvocatura dello Stato: organo della pubblica amministrazione che provvede per legge alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato sia in sede di giurisdizione ordinaria e speciale, sia innanzi agli organi di giustizia esteri [v. in Avvocatura dello Stato]. Distretto: circoscrizione territoriale della Corte d appello. (1) Ai sensi dell art. 6, r.d , n. 1611, in tema di rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, la competenza per le cause nelle quali è parte un amministrazione dello Stato è devoluta al tribunale o alla Corte d appello del luogo dove ha sede l ufficio dell avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (in Avvocatura dello Stato). (2) La regola del foro erariale trova applicazione anche nell ipotesi in cui l amministrazione dello Stato sia parte in una causa genericamente connessa ad un altra o a quest ultima legata dal vincolo più specifico della pregiudizialità [v. 34], della continenza [v ] o della garanzia [v. 32]. In tutti questi casi, indipendentemente dalla circostanza che lo Stato agisca in veste di attore o di convenuto, si determina uno spostamento di competenza dall ufficio giudiziario che sarebbe territorialmente competente secondo le norme ordinarie a quello del capoluogo del distretto, nel quale l amministrazione può difendersi più comodamente, avendovi sede l ufficio dell avvocatura. La norma, invece, non si applica quando l amministrazione dello Stato sia parte nei giudizi innanzi ai giudici di pace [v. 7], nei procedimenti esecutivi [v. Libro III] e fallimentari, nelle cause per sinistri marittimi e, infine, in quelle ereditarie [v. 22], operando in queste ipotesi, ai sensi dell art. 7, c. 1, r.d. 1611/1933, le norme ordinarie sulla competenza. Queste ultime rimangono altresì ferme quando l amministrazione interviene volontariamente in causa [v. 105]. (3) Quando lo Stato agisce in veste di attore, il giudice competente si individua secondo le norme ordinarie [v ] salvo che per le cause in materia di imposte e tasse. Per le controversie tributarie, ai sensi dell art. 8, r.d. 1611/1933, la competenza è devoluta in prima istanza al tribunale del luogo dove risiede l ufficio dell avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova l ufficio che ha liquidato la tassa o sovrattassa controversa (in Avvocatura dello Stato). (4) La legge sulla contabilità pubblica prevede che i pagamenti da parte dello Stato debbano essere eseguiti mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione della tesoreria della provincia ove il creditore ha il proprio domicilio (art. 54, r.d. 2440/1923). Pertanto, nel caso che la P.A. sia convenuta, il luogo ove deve eseguirsi l obbligazione viene a coincidere con quello in cui ha sede tale sezione. Le cause di risarcimento danni promosse contro lo Stato sono, invece, devolute alla cognizione del giudice del luogo in cui si è verificato il fatto illecito. La competenza del foro erariale è inderogabile e vale soltanto per le cause nelle quali sia parte una amministrazione dello Stato. La norma, infatti, non si estende alle controversie promosse contro gli enti pubblici che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato, salvo esplicita previsione normativa. Essa pertanto, in linea generale, non si applica a regioni, province e comuni, sebbene a questi ultimi sia riconosciuta la facoltà di avvalersi del patrocinio dell Avvocatura dello Stato.

10 26-26/2 Libro I - Disposizioni generali Foro dell esecuzione forzata. Per l esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l art. 21 (1). Per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (2). Per l esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l obbligo deve essere adempiuto (3). Esecuzione forzata: [v. Libro III, Titolo II]; Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare: [v. Libro III, Titolo IV]. (1) La norma individua, quale foro generale, quello del luogo dove si trovano le cose oggetto della procedura esecutiva mobili o immobili sia per la procedura espropriativa che per l esecuzione per consegna o rilascio. L art. 21, cui rinvia la disposizione in esame per il caso in cui le cose immobili sottoposte ad esecuzione non siano interamente comprese nelle circoscrizione di un solo tribunale, prescrive che è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato ovvero, se l immobile non è sottoposto al tributo, ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell immobile. Tale criterio trova applicazione anche nel caso in cui siano pignorati più immobili posti in diverse circoscrizioni di tribunale. (2) Comma 2 così sostituito ex art. 19, c. 1, lett. a), d.l , n. 132, conv. in l , n Ai sensi dell art. 19, c. 6bis, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 cit.: «Le disposizioni del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Il testo precedente del comma era il seguente: «Per l espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore». Questa modifica è collegata con il nuovo art. 521bis [v. ] che disciplina il pignoramento e la custodia dei beni mobili registrati. (3) Un altra eccezione alla regola generale fissata nel primo comma è stabilita per l esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, per la quale è competente il giudice del luogo in cui l obbligazione deve essere adempiuta. Se l esecuzione deve avvenire in più circoscrizioni, il creditore può scegliere fra i diversi fori. Si tratta di un foro inderogabile che non può essere modificato neanche per accordo delle parti. 26bis Foro relativo all espropriazione forzata di crediti. (1) Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall articolo 413, quinto comma, per l espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (2). Fuori dei casi di cui al primo comma, per l espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (3).

11 79 Titolo I - Degli organi giudiziari Espropriazione forzata di crediti: [v. Libro III, Titolo II, Capo III]. (1) Art. inserito ex d.l , n. 132 (art. 19, c. 1, lett. b)), conv. in l , n Ai sensi dell art. 19, c. 6bis, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 cit.: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». (2) Quando il debitore è una P.A. (ad es. Regioni, Comuni, scuole, aziende del servizio sanitario nazionale) per evitare la concentrazione in pochi tribunali, con conseguente aggravio del lavoro, si dispone che la competenza segua il terzo debitore (purché non disposto diversamente da leggi speciali). (3) Negli altri casi, la competenza resta radicata (come nel testo previgente) presso il debitore che così potrà avere l agio di concentrare presso di sé anche più procedure, anche al fine di poter ricorrere all istituto della riduzione del pignoramento [v. 546]. 27 Foro relativo alle opposizioni all esecuzione. Per le cause di opposizione all esecuzione forzata di cui agli artt. 615 (1) e 619 (2) è competente il giudice del luogo dell esecuzione, salva la disposizione dell art. 480 terzo comma (3) (4). Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l esecuzione (5) (6). Opposizione all esecuzione: [v. Libro III, Titolo V]; Opposizione agli atti esecutivi: [v. Libro III, Titolo V]. (1) È quella forma di opposizione con la quale si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. (2) È l opposizione promossa da un terzo estraneo all esecuzione, che vanti un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni esecutati. (3) Nel caso che la parte istante, nel notificare il precetto, abbia omesso di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l esecuzione, l opposizione al precetto si propone innanzi al giudice del luogo nel quale è avvenuta la notifica. (4) La competenza per valore e per materia si determina, invece, secondo le norme ordinarie [v. 17]. (5) Se l esecuzione non è ancora iniziata, il giudice competente a conoscere della opposizione al singolo atto esecutivo [v. 617] si individua a norma dell art. 480 c. 3. (6) Anche per le opposizioni agli atti esecutivi, ove proposte prima dell inizio dell esecuzione, vale il criterio previsto dall art. 480 c. 3, anche se non richiamato nel corpo della norma, stante l espresso rinvio contenuto nell art. 617 c. 1. La competenza del giudice del luogo dell esecuzione è inderogabile. La norma si applica anche alle opposizioni all esecuzione promosse contro la pubblica amministrazione: in questo caso, infatti, non trova applicazione il foro erariale di cui all art Foro stabilito per accordo delle parti. La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti (1), salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell articolo 70 (2), per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge (3). Competenza per territorio: [v. Libro I, Titolo I, Capo I, Sez. III]; Esecuzione forzata: [v. Libro III, Titolo II]; Opposizione all esecuzione: [v. Libro III, Titolo V]; Procedimenti cautelari: [v. Libro IV, Titolo I, Capo III]; Procedi-

12 29 Libro I - Disposizioni generali 80 menti possessori: [v. Libro IV, Titolo I, Capo IV]; Procedimenti in camera di consiglio: [v. 737]. (1) Una volta che le parti abbiano derogato convenzionalmente alla competenza territoriale, il foro convenzionale, ancorché esclusivo [v. 29] non dà luogo ad un ipotesi di competenza territoriale inderogabile che è configurabile solo per espressa previsione di legge. Conseguentemente, l eccezione di incompetenza (in caso di violazione del foro pattiziamente individuato) dovrà essere proposta nel primo atto difensivo o dichiarata a verbale nella prima udienza, non potendosi applicare in tal caso il disposto del primo comma dell art. 38 che sposta alla prima udienza di trattazione lo sbarramento per la proposizione dell eccezione. L inderogabilità, in ogni caso, si ha solo se espressamente prevista. (2) Sono le cause per le quali l intervento del pubblico ministero è obbligatorio, per la rilevanza pubblicistica e per la indisponibilità degli interessi dedotti in giudizio. (3) La competenza per territorio è inderogabile nelle cause in cui sia parte una pubblica amministrazione [v. 25 e 26bis], nei procedimenti per convalida di sfratto [v. 661], nelle controversie individuali di lavoro [v. 413], nelle cause relative a rapporti di locazione e comodato di immobili o di affitto di azienda [v. 447bis], nonché nelle procedure concorsuali. La norma detta, in via generale, il principio della disponibilità della determinazione del foro territorialmente competente, facendo salve alcune categorie di controversie per le quali l indicazione legislativa è inderogabile. Le eccezioni sono, per alcune ipotesi, elencate espressamente, mentre per altre si è seguita la tecnica dell indicazione mediante rinvio. 29 Forma ed effetti dell accordo delle parti. L accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto (1) (2). L accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito (3). Competenza: [v. Libro I, Titolo I, Capo I, Sez. I]. Accordo: nel caso di specie, è la convenzione, preventiva alla instaurazione del processo, con la quale i contraenti pattuiscono che, nel caso sorgano contestazioni tra loro in ordine ad un determinato rapporto, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le norme ordinarie. (1) La norma prende in considerazione soltanto l accordo preventivo alla instaurazione del processo: secondo l orientamento dominante in dottrina, si tratta di un vero e proprio negozio di diritto civile, sia pure con effetti processuali. (2) L accordo deve riferirsi ad uno o più affari determinati e deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, rilevabile anche d ufficio. Nel caso che sia inserito nelle condizioni generali di contratto (c.c. 1341) o sia contenuto in moduli o formulari (tipiche sono le polizze di assicurazione: c.c. 1342), la clausola che lo prevede deve essere, sempre a pena di nullità, specificamente approvata per iscritto ed è inefficace nei confronti di un soggetto diverso dalle parti contraenti. (3) Affinché il foro convenzionale possa considerarsi esclusivo è necessario che le parti abbiano manifestato espressamente ed in maniera inequivoca la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa. Ove manchi una volontà espressa, l accordo sortirà unicamente l effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore.

13 81 Titolo I - Degli organi giudiziari 30-30/2 La determinazione del foro territorialmente competente in deroga a quelli previsti dalla legge può effettuarsi attraverso due meccanismi: il primo consiste in un accordo tra le parti ed è disciplinato nei suoi tratti essenziali dalla presente norma; il secondo consiste in un atto unilaterale avente contenuto di elezione di domicilio ex art. 47 c.c. Di quest ultimo si occupa l art. 30 [v. ]. 30 Foro del domicilio eletto. Chi ha eletto domicilio a norma dell articolo 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso (1) (2). Elezione di domicilio: atto giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto sceglie il proprio domicilio per il compimento di un determinato atto o l espletamento di un affare (c.c. 47). (1) L elezione di domicilio ha come effetto l individuazione di un foro concorrente con quello designato dal legislatore, sempreché la controversia non rientri nella previsione di cui all art. 28, perché in tal caso la competenza territoriale sarebbe inderogabile. A differenza dell ipotesi prevista dall art. 29 [v. ] in questo caso la deroga avviene per atto unilaterale. In ogni caso il foro del domicilio eletto si aggiunge e non si sostituisce agli altri fori concorrenti. Va evidenziato che, in base al disposto della norma in commento, lo spostamento della competenza è rimesso alla volontà dell attore che chiami in giudizio il convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui il secondo ha eletto il suo domicilio. (2) L elezione deve essere fatta necessariamente per iscritto, altrimenti è come se non fosse mai avvenuta. Un esempio tipico è quello in cui il cliente elegge domicilio presso lo studio del proprio difensore. 30bis Foro per le cause in cui sono parti i magistrati. (1) (2) Le cause in cui sono comunque parti magistrati (3), che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d appello determinato ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale (4) (5). Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d appello individuato ai sensi dell articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione (6). (1) Art. introdotto ex l , n. 420 (art. 9). La l. 420/1998 si applica ai reati commessi successivamente ed ai giudizi civili (e per la responsabilità civile) iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa. (2) La Corte cost., con sent , n. 444 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo in commento «nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d appello comprendente l ufficio giudiziario competente ai sensi dell art. 26 del codice di procedura civile». (3) Si intendono i casi in cui il magistrato sia imputato, persona offesa, persona danneggiata dal reato e, con la modifica apportata dalla l. 420/1998 all art. 11 c.p.p., anche solo indagato, nonché sia parte di un giudizio civile.

14 30/2 Libro I - Disposizioni generali 82 Con il termine «magistrato» devono intendersi sia i giudici togati che quelli onorari per il loro inserimento stabile, seppure temporaneo, nell amministrazione della giustizia. Devono ritenersi compresi anche i giudici della Cassazione, dal momento che il riferimento al distretto di corte di appello all interno del quale il magistrato esercita le sue funzioni deve intendersi di carattere meramente territoriale e non istituzionale. Ovviamente, per questi magistrati, la norma è destinata ad operare limitatamente ai gradi del giudizio di merito. Sono da escludersi, al contrario, i giudici popolari delle Corti d assise. (4) La disposizione fa indifferenziato riferimento alla situazione in cui il giudice sia attore o convenuto in giudizio, oppure abbia nello stesso spiegato intervento. La controversia poi deve ricadere nella competenza territoriale di un giudice inserito all interno dello stesso distretto di Corte di appello in cui il magistrato interessato alla causa esercita le sue funzioni. In presenza di queste due condizioni la competenza territoriale viene trasferita al giudice ugualmente competente per materia che operi nel distretto di Corte di appello individuato dall art. 11 c.p.p., il quale a sua volta fa rinvio al criterio d individuazione stabilito dalla l. 420/1998. (5) La Corte cost., con sent , n. 147, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del primo comma ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all art. 11 del codice di procedura penale. (6) Questo comma sembra far richiamo solo alle situazioni in cui il magistrato sia stato chiamato in giudizio e, dunque, i casi in cui rivesta il ruolo di convenuto o di terzo chiamato in causa. Tuttavia questa limitazione non appare conforme alla ratio sottesa alla previsione legislativa; pertanto se ne suggerisce un interpretazione estensiva che, superando il dato letterale della disposizione, ne riferisca la previsione allo stesso ambito applicativo del primo comma. L ipotesi contemplata dal comma in esame è quella che si verifica laddove il magistrato, mentre già pende la causa che lo riguarda, vada ad esercitare le sue funzioni proprio nel distretto di Corte di appello all interno del quale opera il giudice a cui, ai sensi del primo comma, era stata devoluta la cognizione della controversia. In tal caso, dal tenore della disposizione, sembra che questi debba sospendere il procedimento, dichiarando la sua (sopravvenuta) incompetenza territoriale e rimettere le parti dinanzi al giudice della materia che esercita le sue funzioni all interno del distretto di Corte di appello competente ex art. 11 c.p.p. (facendo riferimento alla nuova destinazione del magistrato). Se, ad esempio, il magistrato coinvolto nella causa esercitava le sue funzioni all interno del distretto di Napoli, la controversia viene devoluta al giudice della materia inserito nel distretto di Corte di appello di Roma. Se successivamente all inizio del giudizio innanzi al giudice romano, il magistrato viene ad esercitare le sue funzioni nel distretto di Roma, la cognizione della causa dovrà essere spostata al giudice della materia del distretto di Perugia. Nulla, tuttavia, la norma ci dice circa l esistenza di un momento preclusivo per il rilievo dell incompetenza, probabilmente da equipararsi ai casi di competenza territoriale inderogabile e, dunque, non oltre la prima udienza di trattazione. Prima della modifica, il meccanismo per l individuazione del giudice competente nelle cause in cui sia parte un magistrato prevedeva lo spostamento automatico al giudice (competente per materia) del distretto di Corte d appello più vicino, tenendosi conto della distanza chilometrica tra i capoluoghi di distretto (c.p.p. 11). Tale meccanismo aveva determinato una sorta di competenza reciproca che dava adito a legittimi dubbi di serenità e indipendenza di giudizio. Con la l. 420/1998 è stato modificato l art. 11 c.p.p. nel senso che la competenza deve essere determinata in base alla legge; infatti la l. 420/1998 ha previsto una tabella che individua un criterio di competenza tale per cui vengono evitate pericolose reciprocità (es.: Roma è il distretto competente se il magistrato appartiene alla Corte d appello di Napoli; Perugia è competente per Roma).

15 237 Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale Sezione II Della trattazione della causa La trattazione della causa comprende quella attività di giudizio diretta all individuazione delle parti in causa, alla modificazione e precisazione ad opera delle stesse delle domande proposte, nonché alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le rispettive pretese. Nonostante gli interventi del 90 e del 95, che hanno reso la t.d.c., normalmente orale (potendo le parti comunicarsi scritti difensivi solo se autorizzati dal giudice istruttore), il legislatore non è riuscito nell intento di sveltire i ritmi del processo e proprio per evitare le lungaggini dovute ai continui rinvii delle udienze, ha voluto cadenzare ex novo i tempi ed i termini, con il cd. decreto competitività (d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005), eliminando la dicotomia tra udienza di prima comparizione e udienza di trattazione (artt. 180 e 183) e introducendo un unica udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa [v. 183]. 180 Forma di trattazione. (1) La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale (2). Processo verbale: [v. 126]. (1) Art. così sostituito ex d.l , n. 35, conv. in l , n. 80 (art. 2, c. 3, lett. c-bis)). Tale disposizione è in vigore dal ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. (2) La norma è stata svuotata del contenuto originario, ora confluito con aggiustamenti nell art Può dunque affermarsi che l art. 180 non segna più una fase del processo, ossia il momento dell incontro tra parti e giudice, ma riafferma sic et simpliciter il principio generale dell oralità della trattazione e ribadisce la necessità di redigere processo verbale. Inoltre non è più previsto che il giudice, su richiesta delle parti, fissi un termine per il deposito di note difensive. Tuttavia è opinione diffusa tra gli interpreti che ogni qual volta si palesi l opportunità di una trattazione scritta, il giudice possa autorizzare lo scambio di memorie scritte, nonostante non ci sia più traccia di tale eventualità nel nuovo testo della disposizione. A sostegno della tesi in questione si invocano gli artt. 170 ult. co., 175 e att. 83bis [v. ]. Ancora, non essendoci più una udienza di prima comparizione che precede quella di trattazione, è stato giocoforza eliminare dal testo la previsione in base alla quale il giudice fissa la data della nuova udienza di trattazione assegnando al convenuto un termine, non inferiore a 20 gg. prima di tale udienza, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio. Ciò in conseguenza della rilevante innovazione dell art. 167, c. 2, introdotta dalla l. 80/2005, in ragione della quale il convenuto deve proporre già nella comparsa di risposta tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio, a pena di decadenza [v. 167]. 181 Mancata comparizione delle parti. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l estinzione del processo (1) (2).

16 182 Libro II - Del processo di cognizione 238 Se l attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l estinzione del processo (3). Udienza di comparizione e trattazione: [v. 183]; Ordinanza: [v. 134]; Attore: [v. 163]; Convenuto: [v. 163]; Cancelliere: [v. 57]; Estinzione del processo: [v. 306]. (1) Comma così sostituito dall art. 50, c. 1, d.l , n. 112, conv., con modif., in l , n. 133, in vigore dal ed applicabile ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore. La novella del 2008 ha previsto che la mancata comparizione delle parti all udienza successiva alla prima andata deserta comporti non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche l estinzione immediata del giudizio, con conseguente preclusione della possibilità di riassunzione dello stesso. Pertanto, non risulta più applicabile l art. 307, nella parte in cui stabilisce che, nelle ipotesi previste dalla legge (tra le quali rientrava anche l art. 181), una volta che il giudice abbia cancellato la causa dal ruolo, il processo debba essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi (così ridotto dalla l. 69/2009) decorrente dalla data del provvedimento di cancellazione (o dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto), altrimenti il processo si estingue. Non a caso, la l. 69/2009, al fine di coordinare l art. 307 con il novellato art. 181, ha disposto l abrogazione del riferimento al secondo comma dell art. 181, contenuto nel medesimo art. 307, c. 1 [v. ]. (2) Tale norma va coordinata con l art. 309 che ne estende la applicazione all ipotesi in cui, nel corso del processo, nessuna delle parti si presenti a due udienze consecutive. La disposizione prevista da tale articolo si applica anche in fase di appello. (3) Secondo la giurisprudenza, l ordinanza di estinzione, avendo valore sostanziale di sentenza, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione se emessa dal tribunale monocratico, mentre è reclamabile ex artt. 178 e 308 se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale ex art. 50bis. La modifica del primo comma dell articolo in commento mira ad accelerare la definizione dei giudizi, riducendo le ipotesi di riassunzione a seguito di cancellazione della causa dal ruolo. 182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. Il giudice istruttore verifica d ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi (1). Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza (2), o l assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni (3), ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (4) (5).

17 239 Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale 182 Giudice istruttore: [v. 168bis]; Costituzione delle parti: [v. 163]; Procura: [v. 83]; Difensore: [v. Libro I, Titolo III]; Termine perentorio: [v. 153]. D ufficio: senza istanza di parte. (1) È un ulteriore manifestazione del potere di direzione del procedimento attribuito al giudice istruttore [v. 175]. Per la regolarizzazione di atti e documenti il giudice istruttore può agire anche informalmente non essendo all uopo necessario un provvedimento formale. La possibilità di completare o mettere in regola gli atti difettosi è esclusa per le ipotesi di nullità della citazione e della notifica sanabili rispettivamente ai sensi dell art. 164 e dell art (2) Difetto di rappresentanza vuol dire sia mancato impiego dello strumento rappresentativo nonostante la sua necessità, ad es. per incapacità processuale, e sia anche carenza dello strumento rappresentativo per difetto di contemplatio domini o, più frequentemente, di potere rappresentativo, ipotesi che si verifica quando sta in giudizio il cd. falsus procurator. (3) L assistenza, prevedendo una partecipazione contemporanea dell assistente e dell assistito semincapace all esercizio dei poteri, dà luogo ad una sorta di legittimazione processuale congiunta. Si pensi agli inabilitati ed ai minori emancipati, che possono stare in giudizio solo con l assistenza del curatore. L autorizzazione, definita come la rimozione di un ostacolo all esercizio di un potere già esistente, può riguardare sia l attività del rappresentante legale (autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale ex artt. 320, 374 e 375 c.c.), sia l attività degli assistenti dei soggetti semincapaci (autorizzazione ex art. 394 c.c. riguardo gli atti di straordinaria amministrazione). Quanto alla autorizzazione a stare in giudizio, è stato affermato che qualora questa sia già stata concessa prima della citazione o della comparsa di risposta, l esibizione del documento che ne attesta il rilascio, se non effettuata tempestivamente, può essere compiuta, con efficacia sanante, nel prosieguo del giudizio. L autorizzazione concessa soltanto dopo l inizio della lite non è idonea a sanare retroattivamente l irregolarità ove, medio tempore, ne abbia rilevato il difetto, traendone ogni conclusione in ordine alla validità degli atti processuali posti in essere. L autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi comunali competenti (la giunta comunale o altro organo stabilito dallo statuto, secondo il d.lgs. 267/2000, T.U. degli enti locali) è necessaria perché il sindaco possa rappresentare il Comune in qualsiasi lite attiva e passiva, con la conseguenza che la mancanza di essa incide sulla capacità processuale dell ente pubblico e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, è rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (4) Comma così sostituito dall art. 46, c. 2, l , n. 69, in vigore dal ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. La novella legislativa ha esteso, innanzi tutto, la portata applicativa del principio della sanatoria processuale anche all ipotesi di vizio che determini la nullità della procura al difensore, fattispecie, quest ultima, che, prima della riforma in esame, non rientrava nella previsione della norma in commento. Inoltre, la nuova formulazione del comma in esame introduce un preciso dovere del giudice di assegnare alla parte interessata un termine perentorio per la sanatoria del vizio di rappresentanza o di procura, superando in tal modo il precedente orientamento della Suprema Corte, la quale aveva sempre ritenuto non censurabile, in sede di legittimità, la mancata concessione di un termine ai sensi della norma in esame, tale concessione configurandosi non come un obbligo ma come un potere discrezionale del giudice. (5) La norma novellata, anche in tal caso superando il precedente prevalente orientamento giurisprudenziale, che riteneva che le decadenze sanabili fossero solo quelle sostanziali, prevede che il rispetto del termine perentorio all uopo assegnato dal giudice sia idoneo a sanare retroattivamente gli eventuali vizi di rappresentanza o di costituzione, facendo salvi gli effetti sia sostanziali che processuali della domanda.

18 183 Libro II - Del processo di cognizione 240 La norma in esame attribuisce al G.I. un potere di controllo che mira ad evitare le conseguenze di irregolarità o di vizi che potrebbero compromettere la funzionalità del processo, e di cui entrambe le parti potrebbero approfittare a fini dilatori. 183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa. (1) All udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall articolo 102, secondo comma, dall articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall articolo 167, secondo e terzo comma, dall articolo 182 e dall articolo 291, primo comma (2). Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione (3). Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell articolo 185 (4). Nell udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione (5). Nella stessa udienza l attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l esigenza è sorta dalle difese del convenuto (6). Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria (7). Salva l applicazione dell articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l udienza di cui all articolo 184 per l assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni (8). Nel caso in cui vengano disposti d ufficio mezzi di prova con l ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell ul-

19 241 Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale 183 teriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma (9). Con l ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma (10). [L ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti] (11). Udienza: [v. 127]; Giudice istruttore: [v. 168bis]; Contraddittorio: [v. 101]; Procura: [v. 83]; Attore: [v. 163]; Convenuto: [v. 163]; Termine perentorio: [v. 153]. Udienza di prima comparizione e trattazione: è il momento e il luogo nel quale: 1) si determina per la prima volta l incontro tra le parti e il giudice; 2) vengono effettuate le verifiche preliminari per assicurare la corretta prosecuzione del processo; 3) sono individuate e sistemate le questioni nelle quali si articola il processo. La comparizione è la presenza di fatto della parte alle singole attività ed, in particolare, alle udienze. Salvo i casi in cui è richiesta la presenza personale della parte (ad es. per il tentativo di conciliazione), la comparizione avviene in persona del difensore, che rappresenta la parte processualmente. Eccezione: in senso lato, si intende ogni argomentazione, di merito o di rito, rilevabile dalla parte o d ufficio, volta a contrastare la fondatezza della domanda. Domanda riconvenzionale: azione autonoma esercitata dal convenuto contro l attore con la quale il primo non si limita a difendersi (chiedendo il rigetto della domanda principale), bensì avanza a sua volta la richiesta di un provvedimento giurisdizionale, ad es. di condanna, avverso l attore [v. 36]. Conclusioni: richieste finali di parte (ad es. condanna al pagamento, risarcimento del danno) rivolte all autorità giudiziaria adita e formulate in base alle ragioni di fatto e di diritto esposte nella domanda. Mezzi di prova: spesso è usato quale sinonimo di «prova», con la precisazione, però, che la prova è il risultato che con i ( ) si mira a realizzare (formando il convincimento del giudice sulla veridicità di un fatto). (1) Art. così sostituito ex d.l , n. 35, conv. in l , n. 80. Tale disposizione è in vigore dal ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo precedente era già sostituito ex l , n. 353, in vigore dal , e poi modificato ex d.l. 432/1995, conv. in l. 534/1995. Nella nuova formulazione della norma sono confluite, con qualche ritocco, previsioni contenute negli artt. 180 e 184 nella loro precedente formulazione. L obiettivo già rivelato nella modificata rubrica è quello di concentrare quanto più possibile le fasi di preparazione e di trattazione della causa, accorpandole in un unica udienza. (2) Si tratta dell originario primo comma dell art. 180, trasposto con la sola specificazione dei commi degli artt. 164 e 167. Nella sostanza, nulla dovrebbe mutare in ordine alle verifiche che il giudice istruttore deve compiere in sede di prima udienza e ai provvedimenti con-

20 183 Libro II - Del processo di cognizione 242 sequenziali. Ovviamente, il primo contatto tra parti e giudicante non si avrà più nel corso di una prima udienza di comparizione prodromica alla fase della trattazione, come in precedenza previsto dall art. 180, bensì nell udienza accorpata disciplinata dall attuale art (3) Nel sistema previgente ciò si verificava nel corso dell udienza di prima comparizione di cui all art. 180 ante riforma. (4) Si tratta dell eventualità in cui debba disporsi l interrogatorio libero delle parti al fine di provocarne la conciliazione, oggi subordinata a una richiesta congiunta degli interessati oppure ad un iniziativa officiosa del giudice istruttore ex art. 117 [v. 185]. (5) È espressione del potere di collaborazione tra le parti ed il giudice, il quale consente, in tal modo, alle stesse di evitare, eventualmente, di incorrere nelle preclusioni di cui ai commi successivi dell articolo in commento. Tra le principali questioni rilevabili d ufficio spiccano: il difetto di giurisdizione [v. 37]; l incompetenza [v. 38]; la litispendenza [v. 39]; la connessione [v. 40]. (6) Le specificazioni si sono rese necessarie a seguito della rimodulazione dell intera fase. (7) Rispetto alla prima versione della norma introdotta dal d.l , n. 35 conv. in l , n. 80 che prevedeva la concessione da parte del giudice, ove richiesto dalle parti, di un doppio termine l attuale formulazione contempla tre termini perentori ( ), pur sempre finalizzati a consentire la definitiva cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum prima che maturino le relative preclusioni. Nel testo novellato sono confluite previsioni contenute in precedenza nel primo comma dell art Il triplo termine, quindi, servirà non soltanto a puntualizzare il petitum e la causa petendi mediante deposito di memorie e repliche (cd. emendatio libelli), ma anche a produrre documenti e ad indicare nuovi mezzi di prova, nonché a formulare le controdeduzioni istruttorie allegando i mezzi di prova resi necessari dalle difese avversarie. (8) Anche la disposizione in commento è stata ulteriormente ritoccata dopo la novella introdotta con il cd. decreto competitività (d.l , n. 35 conv. in l , n. 80). Non è più previsto che il giudice debba provvedere sulle richieste istruttorie necessariamente con ordinanza cd. riservata, ossia pronunciata fuori udienza [v. 134], poiché ora può valutare l ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova direttamente nell udienza di trattazione ex art. 183, fissando con ordinanza la successiva udienza di cui all art. 184 per l assunzione dei mezzi di prova ammessi [v. 184]. Solo nell ipotesi in cui l ordinanza non sia pronunciata in udienza, permane la previsione del termine (con ogni probabilità ordinatorio) entro il quale il provvedimento deve essere emesso, pari a trenta giorni decorrenti dallo spirare del triplo termine di cui al c. 6 nn. 1), 2) e 3) dell art Tuttavia, anche a seguito della riformulazione della disposizione in commento permangono dubbi interpretativi circa la possibilità o meno di fissare un udienza dopo la scadenza dei termini di cui al c. 6 in cui il giudice dovrebbe provvedere sulle richieste istruttorie ormai definitive. Infine, ove non vi sia stata alcuna richiesta istruttoria resta salva l applicazione dell art. 187, ossia l invito a precisare le conclusioni che il giudice rivolge alle parti nei casi in cui ritenga che la causa sia matura per la decisione di merito senza assunzione di mezzi di prova. (9) Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui il giudice ammette alcuni mezzi di prova (es. ispezione ex artt. 118 e 258, giuramento ex art. 240, assunzione di testi ex art. 257 etc.) in assenza di espresse richieste di parte. Originariamente la previsione era contenuta nell art. 184 ult. co. (anche a seguito delle modifiche introdotte con il cd. decreto competitività). Successivamente la norma è confluita più coerentemente nell art. 183, che quindi segna la definitiva fissazione del thema probandum anche nei casi di iniziative probatorie officiose. Quindi, l ordinanza di cui al c. 7 dell art. 183 (pronunciata in udienza o «riservata» che sia), ove contenga l ammissione di mezzi di prova disposti ex officio, dovrà assegnare alle parti un primo termine per le relative deduzioni e uno successivo (parimenti perentorio) per depositare memorie di replica, decorso il quale il giudice si riserva di decidere ai sensi dell art. 183, c. 7 fissando l udien-

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