STUDIO ASSOCIATO Dott. Alberto Romano Dott. Pierluigi Riva. Decreto legislativo n. 18 dell 11 febbraio 2010 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010)

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1 STUDIO ASSOCIATO Dott. Alberto Romano Dott. Pierluigi Riva Decreto legislativo n. 18 dell 11 febbraio 2010 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010) Territorialità Convegno del 9 aprile 2009 NOVITA PER IL REDDITO D IMPRESA Elaborato a cura del Dott. Giovanni Maccarone Incaricato dirigenziale dell Agenzia delle Entrate 1

2 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Art. 7 Definizione Art. 7 bis Cessione di beni Art. 7 ter Art. 7 quater Art. 7 quinquies Prestazioni di servizi Art. 7 sexies Art. 7 septies 2

3 Regola Art. 7 ter 1 comma a. Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (Criterio del luogo del committente) b. Prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (Criterio del luogo del prestatore) Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Deroga Art. 7 quater e Art. 7 quinquies Particolari prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi e a committenti non soggetti passivi (Criterio: -luogo dell esecuzione materiale della prestazione -luogo della messa a disposizione del bene -luogo oggetto della prestazione) -luogo dell immobile Deroga Art. 7 sexies Particolari prestazioni di servizi resi a committenti non soggetti passivi. (Criterio del luogo di esecuzione della prestazione, del luogo oggetto della prestazione o del luogo di utilizzo della prestazione. Deroga Art. 7 septies Particolari servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla comunità che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Per le prestazioni indicate da questo articolo, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione o dal luogo oggetto della prestazione, vale il criterio del committente della prestazione. 3

4 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi - Novità Modifica della regola del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale. Si passa dal criterio di tassazione nel luogo del prestatore a quello nel luogo del committente. Per le prestazioni rese a privati si conferma la regola generaledella tassazione nel luogo del prestatore. Ampliamento della definizione di SOGGETTO PASSIVO (ai fini della individuazione della territorialità dei servizi ricevuti). Secondo quanto previsto dall art.7-ter 2 c. del D.P.R.633/72, sono considerati soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese : 1. le società commerciali e agricole; 2. le persone fisiche che svolgono un attività commerciale o /e agricola; 3. le persone fisiche che svolgono un attività professionale o artistica. N.B. per i punti 2) e3) èprioritario, ai fini di una corretta tassazione, stabilire se il committente agisce come soggetto d imposta o come privato. 4. gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui all art.4, 4c. del D.P.R.633/72, anche quando agiscono al di fuori dell attività commerciale o agricola; 5. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni non soggettipassivi, identificati ai fini iva. Si tratta di quegli enti che hanno effettuato acquisti comunitari superiori ai /E nell anno precedente o in corso d anno (art. 38 D.L.331/93), ai quali èstata attribuita la p.iva. per il pagamento dell imposta oppure hanno optato (art. 386c. D.L ), indipendentemente dal valore degli acquisti comunitari, per l applicazione dell imposta. 4

5 Il committente per le prestazioni generiche ricevute (art. 7-ter) provvede ad applicare il meccanismo del reverse charge di cui all art c. del D.P.R. 633/72 e, pertanto, assume la veste di debitore dell imposta. Di conseguenza è vietato al prestatore soggetto passivo comunitario o extracomunitario nominare un rappresentate fiscale ai sensi del D.P.R 441/97 o identificarsi ai sensi dell art.35-ter del D.P.R.633/72. L obbligo della nomina del rappresentante o della identificazione persiste quando la prestazione di servizi è resa da un soggetto d imposta stabilito fuori dal territorio nazionale nei confronti di un NON SOGGETTO PASSIVO e la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (vedi art.17 3c.D.P.R.633/72). Le prestazioni di servizi disciplinate dall art. 7-ter del decreto in esame che fino al 31/12/2009 venivano fatturate con il titolo della non imponibilità (art. 9 D.P.R 633/72, art.40 4c. e seguenti D.L:331/93), devono essere fatturate fuori campo iva e non potranno partecipare alla costituzione del plafond. I soggetti d imposta che effettuano queste operazioni ed i committenti soggetti d imposta i quali si auto fatturano ai sensi dell art.17,2c del D.P.R. 633/72 hanno la facoltà di chiedere il rimborso dell eccedenza dell eventuale credito che risulta dalla dichiarazione annuale (art.30,3c lettere d) ed e). Introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni di serviziresi a soggetti d imposta che a privati (esempio prestazioni di ristorazione e di catering, vedi art. 7-quater lettere c) e d). Sono stati abrogati i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 dell art. 40 del D.L. 331/93. 5

6 E stata introdotta una deroga relativa al momento di effettuazione delle operazioni (art. 6,3c. del D.P.R. 633/72) relativa alle prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter, rese da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale, effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un anno. Queste prestazioni si considerano effettuate (quindi sorge l obbligo dell auto fatturazione di cui all art.17,2c D.P.R.633/72) al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle stesse prestazioni. La disposizione in esame non si applica se vengono effettuati versamenti di acconti o se il prestatore del servizio e un soggetto d imposta extracomunitario (in questo caso vale il principio generale). Con l art.7 D.P.R. 633/72 èstata introdotta la definizione di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto che si intende il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni ovvero a 90 giorni per i natanti. 6

7 Con il nuovo art.38-bis1 è stata introdotta la disposizione relativa alla facoltà da parte dei soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di chiedere tramite l Agenzia delle Entrate (presentando apposita istanza) il rimborso dell iva assolta in altri Stati membri della Comunità. Con il successivo art. 38-bis2 viene disciplinata l esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità per prestazioni di servizi effettuati nel territorio nazionale. Da ultimo con il successivo art.38-ter viene disciplinata l esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità per le operazioni effettuate nel territorio nazionale. Presentazione degli elenchi riepilogativi dei modelli Intra-1 quater = servizi resi Intra-1 quinquies = servizi resi rettificativi Intra-2 quater = servizi ricevuti Intra-2 quinquies = servizi ricevuti rettificativi Nei modelli vanno indicate solo le prestazioni di servizi generiche effettuate fra soggetti passivi della CEE. N.B. Negli elenchi non devono essere incluse le prestazioni per le quali non èdovuta l imposta nello Stato membro in cui èstabilito il destinatario (vedi Art.50 comma 6 del D.L. 331/93). 7

8 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Regola Art. 7 ter lettera a) (Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato) Servizi giàdefiniti generici (ex art. 7, 3 c.), compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (fino al 31/12/2009) in altre categorie; Prestazioni di trasporto di beni, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale (ex art. 7, 4 c. lettera c, ex art. 40, 5 c. D.L. 331/93, art. 9, 1 c. n. 2) N.B. Vedi anche deroga art.7 sexies; Vedi casi; Prestazioni accessorie alle prestazioni di trasporto di beni (carico, scarico e trasbordo merci) -N.B. Vedi anche deroga art. 7 sexies; Prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili (ex art. 7, 4 c lettera b e art. 40, 4 c. bis D.L. 331/93) -N.B. Vedi anche deroga art.7 sexies; Vedi casi; Prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite (ex art. 7, 4 c. lettera f e ex art. 40, 6 c. D.L. 331/93) -N.B. Vedi anche deroga art.7 sexies; Vedi casi; Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto (la cui durata di possesso o di uso interrotto del mezzo di trasporto èsuperiore a 30 giorni, per i natanti 90 giorni) - N.B. Vedi anche deroga art.7 sexies; Vedi casi; 8

9 Prestazioni di servizi già individuati dall ex art. 7, 4 c. lettera d: a) Prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali, diritti d autore, royalties e simili (art. 3, 2 c. n. 2 D.P.R. 633/72) N.B. Vedi anche deroga art. 7 septies; b) Prestazioni pubblicitarie N.B. Vedi anche deroga art. 7 septies; c) Prestazioni di interpreti e traduttori; d) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, N.B. Vedi anche deroga art. 7 septies; Vedi casi; e) Prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili, N.B. Vedi anche deroga art. 7 septies; f) Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione N.B. Vedi anche deroga art. 7 sexies e septies; g) Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici,n.b. Vedi anche deroga art. 7 sexies e septies; h) Prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, N.B. Vedi anche deroga art. 7 septies; i) Prestazioni relative a prestiti di personale, N.B. Vedi anche deroga art. 7 septies; j) Concessione dell accesso a sistemi di gas naturale e di energia elettrica, servizio di trasporto di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; k) Cessioni di contratti relativi a prestazioni di sportivi professionisti; l) Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziari, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporton.b. Vedi anche deroga art. 7 septies; Vedi casi; 9

10 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Regola Art. 7 ter lettera a) (Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato) - Adempimenti Il soggetto passivo committente stabilito nel territorio dello Stato deve, ai sensi dell art c. del D.P.R. 633/72, emettere autofattura o conserva la facoltàdi integrare il documento ricevuto dal prestatore, fermo restando l obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell operazione; Il prestatore soggetto passivo Comunitario o Extracomunitario deve emettere fattura senza addebito di imposta. 10

11 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Regola Art. 7 ter lettera a (Prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi e non stabiliti in Paesi Comunitari o Extracomunitari) Adempimenti Il prestatore del servizio soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato emetteràfattura senza addebito d imposta. Di conseguenza queste prestazioni non concorrono alla formazione del plafond. 11

12 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Deroga all Art. 7 ter 1 c. lettera a) e b) (Prestazioni di servizi che derogano ai principi generali della territorialitàe indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente, cioèsia che siano rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e sia che siano resi a non soggetti passivi) Art. 7 quater Deroghe giàvigenti e disciplinate dall ex art. 7, 4 c. lettere a e c e alcune della lettera b a) Prestazioni di servizi relativi a beni immobili (Vedi casi), quali: a. perizie; b. prestazioni di agenzia; c. concessioni di diritti di utilizzazioni di beni immobili; d. prestazioni inerenti la preparazione e il coordinamento dell esecuzione di lavori immobiliari; e. fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi f. fornitura di alloggio in campi vacanze o in terreni attrezzati per il campeggio. Queste prestazioni sono soggette ad IVA nel territorio dello Stato se l immobile si trova in Italia. b) Prestazioni di trasporto passeggeri Queste prestazioni sono soggette ad IVA in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. 12

13 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Deroga all Art. 7 ter 1 c. lettera a e b (Prestazioni di servizi che derogano ai principi generali della territorialitàe indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente, cioèsia che siano rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e sia che siano resi a non soggetti passivi) Art. 7 quater Nuove deroghe c) Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering Queste prestazioni sono assoggettate ad imposta nel territorio dello Stato quando sono eseguite materialmente in Italia. d) Prestazioni di servizi di ristorazione e catering rese a bordo di nave o aereo o treno nel corso di un trasporto passeggeri effettuato all interno della Comunità. Queste prestazioni sono soggette ad IVA nel territorio dello Stato qualora il luogo di partenza del trasporto è situato in Italia. e)prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto (il cui possesso e utilizzo ininterrotto del mezzo di trasporto non sia superiore a 30 giorni ovvero 90 giorni per i natanti). Queste prestazioni sono assoggettate ad IVA nel territorio nazionale quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del committente in Italia. 13

14 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Deroga all Art. 7 ter 1 c. lettera a) e b) (Prestazioni di servizi che derogano ai principi generali della territorialitàe indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente, cioèsia che siano rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e sia che siano resi a non soggetti passivi) Art. 7 quinquies Prestazioni di servizi (Vedi casi) relative a: - attività culturali; - attività artistiche - attività sportive; - attività scientifiche - attività educative; - attività ricreative; - attività simili alle precedenti; - attività relative a fiere ed esposizione Prestazioni di servizi prestati dagli organizzatori delle attivitàdi cui sopra comprese le prestazioni di servizi accessori. Prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. Queste prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se materialmente svolte in Italia. Torna a Novità 14

15 Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi Deroga all Art. 7 ter 1 c. lettera b (Prestazioni di servizi che derogano ai principi generali della territorialità resi a non soggetti passivi) Art. 7 sexies a) Prestazioni di servizi di intermediazione in nome e per conto del cliente. Queste prestazioni sono soggette ad IVA nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell intermediazione si considerano effettuate in Italia. b) Prestazioni di servizi di trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario Queste prestazioni sono soggette ad IVA nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa in Italia. c) Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni. Queste prestazioni sono soggette ad IVA nel territorio dello Stato quando il luogo di partenza è situato in Italia. d) Prestazioni di lavorazione nonchéle perizie, relative a beni mobili materiali Prestazioni accessorie ai trasporti quali carico, scarico, movimentazione e simili. Queste prestazioni sono soggette ad IVA nel territorio dello Stato quando sono ivi materialmente eseguite. Torna a Novità 15

16 e) Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggioe simili non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunitàsi considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. f) Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti passivi Extracomunitari. Queste prestazioni sono soggette ad IVA nel territorio dello Stato quando sono rese a non soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all estero. g) Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Queste prestazioni sono soggette nel territorio dello Stato quando sono resi a committenti non soggetti passivi residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della comunità. N.B. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi Extracomunitari si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. 16

17 Deroga all Art. 7 ter 1 c. lettera b (Prestazioni di servizi che derogano ai principi generali della territorialitàresi da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale nei confronti di committenti privati stabiliti in Paesi Extracomunitari) Art. 7 septies Le prestazioni di servizi di seguito indicate non si considerano effettuate nel territorio dello Stato; a) Le prestazioni di cessione e concessione di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, nonchédi fabbrica e altri diritti analoghi (art. 3, 2 c. n 2 D.P.R. 633/72); b) Prestazioni pubblicitarie; Decreto legislativo n 18 Circolare n 58/e del 31/12/2009 Prestazioni di servizi c) Prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe nonchéquelle di elaborazione e fornitura di informazioni; d) Operazioni bancarie, finanziare ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione. N.B. Sono escluse le locazioni di casseforti, che rientrano nel criterio generale,cioè sono tassate nel luogo del prestatore. 17

18 e) Messa a disposizione del personale f) Prestazioni derivanti dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) La concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; h) I servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (sono esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorchéresi da soggetti che non siano ivi stabiliti); i) I servizi prestati per via elettronica; l) Le prestazioni di servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attivitào un diritto di cui alle lettere precedenti. 18

19 CASO N 1 (Trasporti di beni) Committente : Vettore : Trasporto dei beni: soggetto iva italiano soggetto iva francese dall Italia alla Francia Il trasporto dei beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due paesi comunitari si configura come trasporto intracomunitario. Per effetto dell art.7-ter 1c. la prestazione deve essere assoggettata ad imposta in Italia (criterio del luogo del committente). a) Il prestatore soggetto d imposta francese emette fattura senza addebito d imposta; b) il committente soggetto d imposta italiano si autofattura ai sensi dell articolo 17,2c. del D.P.R. 633/72 e conseguentemente annota il documento nel registro delle fatture emesse e nel registro acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto). c) il committente presenta il modello INTRA. 19

20 CASO N 2 (Trasporti di beni) Committente : Vettore : Trasporto dei beni: soggetto iva italiano soggetto iva francese dall Italia alla Svizzera Il trasporto dei beni avviene con partenza Italia e destinazionesvizzera (Stato extracomunitario) dando luogo ad una esportazione ex art.8 D.P.R. 633/72. Trattandosi di un trasporto relativo ai beni in esportazione, sirende applicabile la disposizione prevista dall art.9 1c.2 del D.P.R.633/72. a) Il vettore soggetto d imposta francese emette fattura senza addebito d imposta; b) Il committente italiano emette autofattura non imponibile ai fini iva (per tutta la tratta) ex art.9,1c.,n 2. La fattura del vettore francese viene annotata in contabilità generale. c) Il committente italiano non presenta il modello INTRA. 20

21 CASO N 3 (Trasporti di beni) Committente: Vettore: Trasporto dei beni: soggetto iva italiano soggetto iva svizzero dalla Svizzera alla Turchia Il trasporto dei beni avviene con partenza Paese extracomunitario e arrivo paese extracomunitario e quindi non si da luogo ad un esportazione (vendita estero su estero). a) Il vettore soggetto d imposta svizzero emette fattura senza addebito d imposta; b) Il committente soggetto d imposta italiano emette autofattura ( art. 17,2c D.P.R.633/72) con addebito d imposta ( non art. 9 in quanto non si tratta di vendita rivolta all esportazione). Conseguentemente annota il documento nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto). 21

22 CASO N 4 (Trasporti di beni - DEROGA art.7-sexies) Committente: soggetto privato residente in Italia Vettore: soggetto iva francese Trasporto dei beni: dall Italia alla Francia Trattassi di trasporto intracomunitario di beni con partenza Italia e arrivo paese comunitario. Tale prestazione, per effetto delle disposizioni contenute nell art. 7-sexies è territorialmente rilevante in Italia. Il vettore soggetto d imposta Francese deve emettere fattura con addebito d imposta e, pertanto, è obbligato, per adempiere agli obblighi previsti dal titolo 2 del D.P.R.633/72 ( fatturazione, registrazione ecc. ) a identificarsi in Italia ai sensi dell art.35-ter del D.P.R.633/72 o a nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall art. 1,c4, del D.P.R.n 441/97. 22

23 CASO N 5 (Trasporti di beni - DEROGA art.7-sexies) Committente: Vettore: Trasporto dei beni: soggetto privato residente in Italia soggetto iva francese dall Italia alla Svizzera Trattassi di trasporto extracomunitario di beni con partenza Italia e arrivo paese extracomunitario. Tale prestazione, per effetto delle disposizioni contenute nell art. 7-sexies è territorialmente rilevante in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Il vettore soggetto d imposta Francese deve emettere fattura con addebito d imposta (per la sola tratta nazionale) e, pertanto, è obbligato per adempiere agli obblighi previsti dal titolo 2 del D.P.R.633/72 ( fatturazione, registrazione ecc. ) a identificarsi in Italia ai sensi dell art.35-ter del D.P.R.633/72 o a nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall art. 1,c4, del D.P.R.n 441/97. 23

24 CASO N 1 (Intermediazione) Committente: soggetto iva italiano Agente: soggetto iva francese Operazione di riferimento:cessione di beni dalla Francia all Italia o dalla Francia ad altro Stato membro della CEE. Le operazioni di riferimento sono tutte rappresentate da cessioni comunitarie, da ciò consegue la natura intracomunitaria della prestazione di intermediazione. Si applica pertanto la regola del criterio del committente prevista dall art.7,ter-d.p.r. 633/72. a) L agente soggetto d imposta francese emette fattura senza addebito d imposta; b) Il committente italiano emette autofattura con addebito iva ai sensi dell art.17, 2 c. D.P.R.633/72 che viene annotata nel registro vendite e acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto); c) Il committente presenta il modello INTRA. 24

25 CASO N 2 (Intermediazione) Committente: soggetto iva italiano Agente: soggetto iva francese Operazione di riferimento: cessione di beni dalla Italia alla Svizzera. L operazione di riferimento èrappresentata da cessioni di beni in esportazione. Ai fini dell imposizione iva tale operazione èrilevante territorialmente nel territorio dello Stato e si rende applicabile la regola del criterio del committente di cui all art.7,ter-d.p.r. 633/72. a) L agente soggetto d imposta francese emette fattura senza addebito d imposta; b) Il committente italiano emette autofattura,ai sensi dell art. 17,2c. del D.P.R.633/72, con il titolo di non imponibilità di cui all art.9,1c. n7 c. 25

26 CASO N 3 (Intermediazione) Committente: soggetto iva italiano Agente: soggetto iva francese Operazione di riferimento: cessione di beni dalla Svizzera alla Turchia L operazione di riferimento èrappresentata da cessioni di beni estero su estero. Ai fini dell imposizione iva l operazione di intermediazione è rilevante nel territorio dello Stato e si rende applicabile laregola del criterio del committente di cui all art.7,ter-d.p.r. 633/72. a) L agente soggetto d imposta francese emette fattura senza addebito d imposta; b) Il committente italiano emette autofattura, ai sensi dell art. 17,2c. del D.P.R.633/72, con il titolo di no imponibilitàdi cui all art.9,1c. n7( vedi modifica apportata con il decreto in esame n 18) che viene annotata nel registro vendite e acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto). 26

27 CASO N 4 (Intermediazione - deroga art.7-sexies) Committente: Agente: Operazione di riferimento: soggetto privato italiano soggetto iva francese acquisto di un beni mobili in Italia. L operazione di riferimento è rappresentata da un intermediazione in nome e per conto del committente per l acquisto di beni mobili in Italia. Ai fini dell imposizione iva tale operazione è rilevante territorialmente nel territorio dello Stato e si rende applicabile la regola del criterio del luogo dei beni mobili oggetto della prestazione di intermediazione di cui all art.7,sexies- D.P.R. 633/72. a) L agente soggetto d imposta francese emette fattura con addebito d imposta; b) Per adempiere a tale obbligo deve nominare o un rappresentante fiscale o identificarsi in Italia secondo le modalità previste dall art.17,3c. del D.P.R.633/72. 27

28 CASO N 5 (Intermediazioni) Committente: Agente: Operazione di riferimento: soggetto iva francese soggetto iva italiano cessione di beni dalla Italia alla Svizzera. L operazione di riferimento èrappresentata da cessioni di beni in esportazione. Ai fini dell imposizione iva l operazione di intermediazione non èrilevante territorialmente nel territorio dello Stato ai sensi dell art.7,ter-d.p.r. 633/72. a) L agente soggetto d imposta italiano emette fattura senza addebito d imposta e tale operazione non partecipa alla costituzione del plafond. b) Presenta il modello Intra. 28

29 CASO N 1 (Locazione di mezzi di trasporto) Committente: Locatore: Operazione: soggetto iva italiano soggetto iva francese noleggio di autovettura in Francia per un periodo superiore a trenta giorni. L operazione di riferimento èrappresentata da locazione di mezzo di trasporto a lungo termine. Si applica pertanto la regola del criterio del committente prevista dall art.7,ter-d.p.r. 633/72. a) Il locatore soggetto d imposta francese emette fattura senza addebito d imposta; b) Il committente italiano emette autofattura con addebito iva ai sensi dell art.17,2 c. D.P.R.633/72 che viene annotata nel registro vendite e acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto); c) Il committente presenta il modello INTRA. 29

30 CASO N 2 (Locazione di mezzi di trasporto) Committente: Locatore: Operazione: soggetto iva francese soggetto iva italiano noleggio di autovettura in Svizzera per un periodo superiore a trenta giorni L operazione di riferimento èrappresentata da locazione di mezzo di trasporto a lungo termine, non rilevante ai fini iva in Italia, ai sensi dell art.7,ter-d.p.r. 633/72. a) Il locatore soggetto d imposta italiano emette fattura senza addebito d imposta e tale operazione non partecipa alla costituzione del plafond. b) Il prestatore presenta il modello INTRA. 30

31 CASO N 3 (Locazione di mezzi di trasporto - deroga art.7-ter sexies) Committente: Locatore: Operazione: soggetto privato francese soggetto iva italiano noleggio di autovettura in Francia per un periodo superiore a trenta giorni L operazione di riferimento èrappresentata da locazione di mezzo di trasporto a lungo termine, rilevante ai fini iva in Italia, ai sensi dell art.7 sexies-d.p.r. 633/72, in quanto: a) il prestatore èstabilito nel territorio dello Stato; b) il bene è utilizzato nella Comunità Europea. Il locatore soggetto d imposta italiano emette fattura con addebito d imposta. 31

32 CASO N 4 (Locazione di mezzi di trasporto - deroga art.7-sexies) Committente: Locatore: Operazione: soggetto privato italiano soggetto iva svizzero noleggio di autovettura in Francia per un periodo superiore a trenta giorni con utilizzo in Italia L operazione di riferimento è rappresentata da locazione di mezzo di trasporto a lungo termine, ed è rilevante, ai fini iva in Italia ai sensi dell art.7sexies-d.p.r. 633/72, in quanto il prestatore è stabilito in territorio extracomunitario (Svizzera) ma il bene è utilizzato nel territorio Nazionale. Il locatore soggetto d imposta svizzero deve emettere fattura con addebito d imposta e di conseguenza deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi in Italia secondo le modalità previste dall art.17,3c. del D.P.R.633/72. 32

33 CASO N 5 (Locazione di mezzi di trasporto - deroga art.7-ter sexies) Committente: Locatore: Operazione: soggetto privato italiano soggetto iva svizzero noleggio di autovettura in Francia per un periodo superiore a trenta giorni e utilizzata in Svizzera L operazione di riferimento èrappresentata da locazione di mezzo di trasporto a lungo termine, non rilevanteai fini iva in Italia, ai sensi dell art.7sexies-d.p.r. 633/72, se: a) il prestatore è stabilito in territorio extracomunitario (Svizzera); b) il bene è utilizzato nella Comunità Europea. Il locatore soggetto d imposta svizzero deve emette fattura con addebito d imposta del proprio Paese e quindi non èterritorialmente rilevante in Italia. 33

34 CASO N 1 (Consulenza legale) Committente del servizio: Prestatore del servizio: Operazione: soggetto iva italiano soggetto iva svizzero consulenza legale effettuata in Svizzera L operazione di riferimento è rappresentata da una consulenza legale effettuata da un soggetto d imposta extracomunitario nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel Territorio nazionale. Pertanto la prestazione (indipendentemente dal luogo di effettuazione o di esecuzione della stessa) è rilevante, ai fini iva, in Italia ai sensi dell art.7-ter-d.p.r. 633/72 (criterio del luogo del committente). Il committente ai sensi dell art. 17,2c del D.P.R.633/72 deve emettere autofattura con addebito d imposta e annotare il documento nel registro vendite e nel registro acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto). 34

35 CASO N 2 (Consulenza legale) Committente del servizio: Prestatore del servizio: Operazione: soggetto iva svizzero soggetto iva italiano consulenza legale effettuata in Italia L operazione di riferimento è rappresentata da una consulenza legale effettuata da un soggetto d imposta italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Paese Extracomunitario. Pertanto la prestazione (indipendentemente dal luogo di effettuazione o di esecuzione della stessa) non è rilevante ai fini iva in Italia, ai sensi dell art.7-ter-d.p.r. 633/72. Il prestatore del servizio emette fattura senza addebito d imposta ai sensi dell art.7-ter-d.p.r. 633/72. 35

36 CASO N 3 (Consulenza legale) Committente del servizio: Prestatore del servizio: Operazione: soggetto privato svizzero soggetto iva italiano consulenza legale effettuata in Italia L operazione di riferimento è rappresentata da una consulenza legale effettuata da un soggetto d imposta italiano nei confronti di un soggetto privato stabilito in Paese Extracomunitario. Pertanto la prestazione (indipendentemente dal luogo di effettuazione o di esecuzione della stessa) non è rilevante, ai fini iva, in Italia ai sensi dell art.7-septies-d.p.r. 633/72. Il prestatore del servizio emette fattura senza addebito d imposta ai sensi dell art.7-septies-d.p.r. 633/72. 36

37 CASO N 1 (Noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto) Committente del servizio: Prestatore del servizio: Operazione: soggetto iva italiano soggetto iva svizzero noleggio di beni effettuata in Italia L operazione di riferimento è rappresentata dal noleggio di beni effettuata da un soggetto d imposta extracomunitario nei confronti di un soggetto d imposta stabilito nel territorio nazionale. Pertanto la prestazione è rilevante, ai fini iva, in Italia ai sensi dell art.7-ter-d.p.r. 633/72 (criterio del luogo del committente). a) Il prestatore del servizio emette fattura senza addebito d imposta ai sensi dell art.7-septies-d.p.r. 633/72. b) Il committente deve autofatturarsi ai sensi dell art, 17 2.c. e deve annotare il documento nel registro delle vendite e degli acquisti (artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/72). 37

38 CASO N 2 (Noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto) Committente del servizio: Prestatore del servizio: Operazione: soggetto iva svizzero soggetto iva italiano noleggio di beni effettuata in Svizzera L operazione di riferimento è rappresentata dal noleggio di beni effettuata da un soggetto d imposta stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto d imposta stabilito in Paese Extracomunitario. Pertanto la prestazione non è rilevante, ai fini iva, in Italia ai sensi dell art.7-ter-d.p.r. 633/72. Il prestatore del servizio emette fattura senza addebito d imposta ai sensi dell art.7-ter-d.p.r. 633/72. 38

39 CASO N 3 (Noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto) Committente del servizio: Prestatore del servizio: Operazione: soggetto privato svizzero soggetto iva italiano noleggio di beni in Svizzera L operazione di riferimento è rappresentata dal noleggio di beni effettuata da un soggetto d imposta italiano nei confronti di un soggetto privato stabilito in Paese Extracomunitario. Pertanto la prestazione non è rilevante, ai fini iva, in Italia ai sensi dell art.7- septies-d.p.r. 633/72. Il prestatore del servizio emette fattura senza addebito d imposta ai sensi dell art.7-septies-d.p.r. 633/72. 39

40 CASO N 1 (Lavorazione su beni mobili) L operatore nazionale (IT) acquista materie prime da un soggetto greco (EL1) con l incarico a questi di consegnarle per la successiva lavorazione ad altro soggetto greco (EL2) il quale, al termine della lavorazione, ne cura l invio in Italia al committente nazionale. Acquirente delle materie prime: operatore nazionaleit Fornitore delle materie prime : operatore greco EL1 Prestatore del servizio : operatore greco EL2 Committente del servizio : operatore nazionale IT 40

41 EL 1 IT EL 2 Adempimenti a)l operatore nazionale riceve dall operatore EL1, per l acquisto delle materie prime, fattura senza addebito d imposta e la integra e registra, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.l. 331/93. b)l operatore nazionale IT per la prestazione di servizi effettuata dall operatore greco EL2, emette, ai sensi dell art. 17,2c. del D.P.R. 633/72, autofattura che annota nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/72 entro i termini stabiliti dallo stesso decreto. c)l operatore nazionale sia per gli acquisti delle materie prime sia per la prestazioni di servizi ricevuta presenta i rispettivi modelli INTRA. 41

42 CASO N 2 (Lavorazione su beni mobili) L operatore greco (EL) acquista materie prime da un soggetto italiano(it1) con l incarico a questi di consegnarle per la successiva lavorazione ad altro soggetto italiano(it2) il quale, al termine della lavorazione, ne cura l invio in Grecia al committente greco(el). Acquirente delle materie prime : operatore greco (EL) Fornitore delle materie prime : operatore italiano (IT1) Prestatore del servizio : operatore italiano (IT2) Committente del servizio : operatore greco (EL) 42

43 IT1 EL IT2 Adempimenti a)l operatore nazionale (IT1) emette fattura all operatore EL con il titolo della non imponibilità ai sensi dell art. 41 D.L. 331/93, per la vendita delle materie prime. b)l operatore nazionale (IT2) per la prestazione di servizi effettuata all operatore greco EL, emette, ai sensi dell art. 7-ter del D.P.R. 633/72, la fattura senza addebito d imposta (tale operazione non concorre alla formazione del plafond). c)gli operatori nazionali (IT1 e IT2) sia per la vendita delle materie prime sia per la prestazione di servizi effettuata presentano i rispettivi modelli INTRA. 43

44 CASO N 3 (Lavorazione su beni mobili Deroga art. 7-sexies) Il soggetto privato svizzero (CH) acquista materie prime da un soggetto italiano (IT1) con l incarico a questi di consegnarle per la successiva lavorazione ad altro soggetto italiano (IT2) il quale, al termine della lavorazione, ne cura l invio in Svizzera al committente privato svizzero (CH). Acquirente delle materie prime : soggetto privato svizzero(ch) Fornitore delle materie prime : operatore italiano(it1) Prestatore del servizio : operatore italiano(it2) Committente del servizio : soggetto privato svizzero(ch) 44

45 IT1 CH IT2 Adempimenti a)l operatore nazionale (IT1) emette fattura al soggetto privato svizzero (CH) con addebito d imposta, in quanto la vendita delle materie prime viene effettuata in territorio nazionale ai sensi dell art. 7-bis del D.P.R. 633/72. b)l operatore nazionale (IT2) per la prestazione di servizi effettuata al soggetto privato svizzero, emette, ai sensi dell art. 7-sexies del D.P.R. 633/72, la fattura con addebito d imposta, in quanto la prestazione di lavorazione è stata eseguita in Italia. 45

46 CASO N 1 (Prestazione di servizi relativa a beni immobili - Deroga) Committente : soggetto iva italiano Prestatore del servizio : soggetto imposta francese Luogo in cui è situato l immobile : Italia In considerazione del fatto che l immobile è situato in Italia, risulta verificato il criterio della territorialità così come previsto dall art. 7- quater e da ciò ne consegue che la prestazione èrilevante nel territorio dello Stato. a) Il prestatore emette fattura senza addebito di imposta; b) Il committente soggetto d imposta iva italiano deve autofatturarsi ai sensi dell art.17, 2.c. del D.P.R. 633/72 e deve annotare il documento nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto). Torna alla Regola Art. 7-quater 46

47 CASO N 2 (Prestazione di servizi relativa a beni immobili - Deroga) Committente : soggetto imposta francese Prestatore del servizio : soggetto iva italiano Luogo in cui è situato l immobile : Francia In considerazione del fatto che l immobile è situato in Francia, non risulta verificato il criterio della territorialità così come previsto dall art. 7-quater e da ciò ne consegue che la prestazione non è rilevante nel territorio dello Stato. Il prestatore italiano deve emettere fattura con la TVA Francesee di conseguenza deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi in Francia. Torna alla Regola Art. 7-quater 47

48 CASO N 3 (Prestazione di servizi relativa a beni immobili - Deroga) Committente : soggetto privato italiano Prestatore del servizio : agente immobiliare francese Luogo in cui è situato l immobile : Italia In considerazione del fatto che l immobile è situato in Italia, risulta verificato il criterio della territorialità così come previsto dall art. 7- quater e da ciò ne consegue che la prestazione è rilevante nel territorio dello Stato. Il prestatore francese deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi in Italia secondo le modalitàpreviste dall art.17,3c. del D.P.R.633/72, in quanto la prestazione deve essere ivata nel territorio nazionale. Torna alla Regola Art. 7-quater 48

49 CASO N 1 (Prestazione di servizi attività artistiche - Deroga) Committente : soggetto iva italiano Prestatore del servizio : artista stabilito in Francia Luogo di effettuazione della prestazione : Italia Si tratta di una prestazione artistica eseguita nel territorio dello Stato e quindi territorialmente rilevante ai fini iva in Italia ai sensi dell art.7- quinquies. a) Il committente soggetto d imposta iva italiano deve autofatturarsi ai sensi dell art.17, 2.c. del D.P.R. 633/72 e deve annotare il documento nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti (artt. 23 e 25 dello stesso decreto). b) Il prestatore francese deve emettere documento senza addebito d imposta. Torna alla Regola Art. 7-quinquies 49

50 CASO N 2 (Prestazione di servizi attività artistiche - Deroga) Committente : soggetto privato italiano Prestatore del servizio : artista stabilito in Francia Luogo di effettuazione della prestazione : Italia Si tratta di una prestazione artistica eseguita nel territorio dello Stato e quindi territorialmente rilevante ai fini iva in Italia ai sensi dell art.7- quinquies. Il prestatore francese deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi in Italia secondo le modalità previste dall art.17,3c. del D.P.R.633/72, in quanto la prestazione deve essere ivata nel territorio nazionale. Torna alla Regola Art. 7-quinquies 50

51 CASO N 3 (Prestazione di servizi attività artistiche - Deroga) Committente : soggetto privato francese Prestatore del servizio : artista stabilito in Italia Luogo di effettuazione della prestazione : Italia Si tratta di una prestazione artistica eseguita nel territorio dello Stato e quindi territorialmente rilevante ai fini iva in Italia ai sensi dell art.7-quinquies. Il prestatore italiano deve emettere fattura con addebito d imposta nei confronti del committente privato francese. Torna alla Regola Art. 7-quinquies 51

52 CASO N 4 (Prestazione di servizi attività artistiche - Deroga) Committente : soggetto privato francese Prestatore del servizio : artista stabilito in Italia Luogo di effettuazione della prestazione : Francia Si tratta di una prestazione artistica eseguita non nel territorio dello Stato e quindi non rilevante ai fini iva in Italia ai sensi dell art.7- quinquies. Il prestatore italiano deve emettere fattura senza addebito di imposta. Torna alla Regola Art. 7-quinquies 52

53 CASO N 1 (Prestazione di servizi attività artistiche - Deroga) (In vigore dal 01/01/2011) Committente : soggetto iva italiano Prestatore del servizio : artista stabilito in Francia Luogo di effettuazione della prestazione : Italia Si tratta di una prestazione artistica eseguita nel territorio dello Stato, però non territorialmente rilevante in Italia in quanto la prestazione èresa ad un soggetto passivo(e non a committente non soggetto passivo). Il prestatore francese deve emettere documento con addebito d imposta (TVA Francese). Torna a Novità 53

54 CASO N 2 (Prestazione di servizi attività artistiche - Deroga) Committente :soggetto passivo italiano Prestazione di servizi per l accesso a manifestazioni artistiche : soggetto passivo francese Luogo di effettuazione della prestazione : Italia Si tratta di una prestazione di servizi per l accesso a manifestazioni artistiche, territorialmente rilevante ai fini iva in Italia in quanto resa nel territorio dello Stato a soggetti d imposta residenti in Italia. a) Il committente soggetto passivo residente in Italia deve autofatturarsi ai sensi dell art. 17, 2 c. del D.P.R. 633/72; b) Il prestatore francese deve emettere fattura senza addebito d imposta. Torna a Novità 54

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