Senato della Repubblica. DDL A.S. n. 1644

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1 Senato della Repubblica 10 a Commissione Permanente (Industria) DDL A.S. n Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale Audizione del Presidente dell Associazione Bancaria Italia Avv. Corrado Faissola Roma, 25 luglio 2007

2 Il disegno di legge sulle liberalizzazioni giunto ora in Senato, rappresenta un ulteriore, importante passo sulla strada delle riforme e delle liberalizzazioni, che sono indispensabili per una economia qual è quella italiana impegnata nel rafforzare la ripresa ciclica dell economia, dopo una lunga fase di stagnazione Al provvedimento che riguarda svariati aspetti di diversi settori della vita economica, lavorativa e produttiva del nostro Paese va innanzitutto riconosciuto il merito di aver puntato con decisione sulla concorrenza da un lato, sull ammodernamento delle regole di mercato dall altro. Due fattori, questi, che sono certamente fondamentali per incrementare lo sviluppo di settori importanti e cruciali e, più in generale, per stimolare la competitività della nostra economia. In estrema sintesi, per innalzare il potenziale di sviluppo, rendere duratura la crescita, rafforzare l occupazione, accrescere il benessere collettivo. Le misure di liberalizzazione previste al di là di taluni aspetti specifici che dovrebbero essere ritoccati e, quindi, migliorati in fase di concreta attuazione sono senz altro utili a sciogliere alcuni di quei vincoli che, in vari comparti, finiscono per tradursi in elementi di difficoltà o veri e propri ostacoli alla crescita e al progresso, e che comunque non sono mai positivi e salutari per il buon funzionamento del mercato. Tuttavia, il giudizio in linea generale e nel complesso positivo, anche a seguito degli interventi effettuati nel suo iter parlamentare alla Camera, non deve far tralasciare quelle perplessità che emergono analizzando nello specifico alcune delle misure previste. Perplessità ora connesse prevalentemente ad aspetti attuativi, di raccordo con altre norme preesistenti, o riguardanti l opportunità di ridurre i margini di incertezza nell interpretazione delle nuove norme. 2/11

3 Nullità della clausola di massimo scoperto Art. 36 La nuova disciplina introdotta, comporta una significativa modifica delle procedure attualmente seguite ai fini della rilevazione del TEG da parte delle competenti Autorità. Alla luce delle attuali modalità di rilevazione del TEG, è quindi necessario gestire un periodo transitorio che determinerà un disallineamento di circa 6/9 mesi dall entrata in vigore della nuova normativa, tra rilevazione e diffusione della stessa rilevazione. A tal fine, l emendamento proposto opera un rinvio a disposizioni transitorie da emanarsi tempestivamente da parte del Ministero dell economia, sentiti la Banca d Italia e l Ufficio Italiano dei Cambi. In assenza di tale disposizione transitoria potrebbero verificarsi effetti indesiderati, seppur temporanei, in termini di piena operatività del mercato dei prestiti in Italia. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall effettiva durata dell utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono comunque rilevanti ai fini dell applicazione dell articolo 1815 del codice civile, dell articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n Il Ministero dell economia e delle finanze, sentiti la Banca d Italia e l Ufficio Italiano dei Cambi, entro quindici giorni dall entrata in vigore della presente legge emana disposizioni transitorie per l attuazione di quanto previsto nel presente comma ai fini dell art. 2 della legge 7 marzo 1996, n /11

4 Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti Art. 40 Si prevede che la banca, dopo due anni di inattività del rapporto di deposito a risparmio nominativo, di conto corrente o di deposito titoli, si attivi inviando un'apposita comunicazione alle persone a tal fine indicate dal titolare, da effettuare successivamente ogni anno nel caso di ulteriore inattività del rapporto. E ingiustificato ed incongruo, anche sul piano ordinamentale, porre a carico delle banche l obbligo di sollecitare il titolare del rapporto, attraverso le periodiche comunicazioni previste dalla norma, ad una gestione dinamica del rapporto stesso, attività che rientra nella sfera privata di autonomia contrattuale del cliente. Sono invece coerenti gli adempimenti di comunicazione previsti a carico degli intermediari in prossimità della devoluzione dei beni (denaro, titoli e strumenti finanziari) relativi ai rapporti contrattuali in questione al Fondo in materia di depositi dormienti, come previsto dall emanando Regolamento del MinEconomia (recante attuazione dei principi stabiliti dall'art. 1 legge n. 266/2005) di prossima applicazione. 4/11

5 Scadenza della garanzia fideiussoria Art. 41 I contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato devono indicare la scadenza definita (non superiore a 5 anni) della predetta fideiussione. La disposizione impatta notevolmente sull'operatività delle banche e verrebbe a trasformare nella sostanza tutte le aperture di credito, ora a tempo indeterminato, in a/c a tempo determinato (per le quali risulterebbe invece lecito il rilascio di una fideiussione di durata pari all'a/c), in quanto nel caso di a/c a tempo indeterminato la banca - decorsi i primi cinque anni di affidamento - dovrebbe richiedere una nuova fideiussione ovvero il rilascio di altra garanzia oppure trattare il fido in bianco nel caso in cui mantenga l'apertura di credito a tempo indeterminato senza essere assistita da garanzia. E' da tenere presente che il rilascio di una nuova fideiussione - sotto il profilo fallimentare - farebbe decorrere un nuovo periodo di consolidamento della garanzia, con evidenti impatti sulla tenuta della stessa fino al maturare del suo consolidamento (un anno, in quanto mancante la contestualità tra debito e rilascio della garanzia). Nella sostanza la disposizione sembra provocare effetti gravi nei confronti del finanziato e dello stesso fideiussore in quanto all'approssimarsi dello scadere del termine di cinque anni la banca sarà costretta a richiedere il rientro dall'esposizione (al debitore ed al garante) tutte le volte in cui il fideiussore non intenda rilasciare una nuova garanzia ed il finanziato si trovi in una situazione di difficoltà temporanea, con tutta possibilità superabile nel tempo, nell'approssimarsi della scadenza della fideiussione. 5/11

6 Disposizioni in materia bancaria Art. 44 Il comma 2 modifica l'art. 118, comma 4 TUB in tema di variazione dei tassi di interesse connesse a decisioni di politica monetaria, precisando che tale previsione si applica per le variazioni contrattuali "adottate in previsione o in conseguenza di" decisioni di politica monetaria. In sostanza vengono assoggettate al regime di variazione contestuale dei tassi sia debitori sia creditori anche le variazioni di tassi di interesse da parte della banca che anticipano decisioni di politica monetaria, al fine di evitare che a tale normativa siano sottratte quelle variazioni dei tassi che solo formalmente sono assunte dalla banca indipendentemente da decisioni di politica monetaria, in quanto adottate in un momento anteriore all'adozione di tali decisioni. Al fine di esplicitare che la variazione dei tassi interessata è quella inerente decisioni assunte dagli organi di politica monetaria - siano esse già pubblicizzate o solo formalmente annunciate - andrebbe precisato che le variazioni in parola devono riguardare "le variazioni dei tassi di interesse adottate sulla base di annunci ufficiali o in conseguenza di decisioni di politica monetaria". 6/11

7 Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari Art. 42. Con riferimento all articolo si rileva come le modifiche introdotte in tema di prestito ipotecario vitalizio siano condivisibili e garantiscano una corretta operatività del sistema bancario e finanziario sul nuovo prodotto. In particolare, ai fini di un pronto recupero del credito da parte del finanziatore ed un contenimento del costo di tale prodotto per il prenditore, risulta fondamentale la concessione al soggetto finanziatore, da parte del proprietario dell immobile ipotecato, di un mandato con rappresentanza a vendere l immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti. Di pari importanza risulta anche l introduzione della garanzia c.d. no negative equity in virtù della quale, il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l estinzione del prestito. Si rileva tuttavia che per una maggiore tutela delle fasce più deboli, si potrebbe prevedere l emanazione di uno specifico decreto ministeriale nel quale vengano stabilite le regole per l offerta dei prestiti vitalizi ipotecari ed individuati i casi che comportino una riduzione significativa del valore dell immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento. Tale regolamento risulterebbe essenziale soprattutto in ragione della particolare tipologia di clientela a cui il prestito ipotecario vitalizio è destinato (ossia persone che abbiano compiuto almeno 65 anni). 7/11

8 Disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento Art. 39 L attuale formulazione dell articolo è condivisibile e risponde alla obiettiva esigenza di: a) evitare incertezze interpretative; b) mantenere fermo il regime tributario applicato ai mutui e alle operazioni di finanziamento sulla base degli orientamenti interpretativi forniti dall Amministrazione finanziaria con la circolare n. 6 del 5 dicembre 2006 (riguardanti la inapplicabilità del regime sostitutivo delle imposte d atto sulle operazioni di finanziamento di durata superiore ai diciotto mesi, in presenza di clausole di anticipato rimborso da parte del debitore), a prescindere dalle modalità di pagamento e dichiarazione dell imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del E ciò tanto più considerato che la medesima Amministrazione finanziaria ha recentemente dichiarato superato il precedente indirizzo interpretativo, riconoscendo, dopo avere interessato l Avvocatura Generale dello Stato, la piena compatibilità del regime sostitutivo, di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973, con la facoltà del debitore di rimborsare il finanziamento in qualsiasi momento (circolare n. 6 dell Agenzia del Territorio, emanata, d intesa con l Agenzia delle Entrate,il 14 giugno 2007); c) evitare che il soggetto finanziato possa rimanere inciso dal diverso onere economico che può derivare dal sancito regime fiscale rispetto al regime applicato sulla base dei precedenti indirizzi interpretativi forniti dall Amministrazione finanziaria. 8/11

9 Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento Art. 43 Si esprime un giudizio positivo sull articolo di delega al Governo secondo i seguenti criteri e principi guida: a) progressiva smaterializzazione dei pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione da attuare con la previsione dell obbligo, per queste ultime, di attrezzarsi per consentire pagamenti con modalità elettroniche nonché attraverso servizi telematici e telefonici; b) introduzione graduale, invogliata da opportuni incentivi anche di natura fiscale, del sistema di pagamento elettronico nei confronti dei soggetti incaricati di servizi pubblici, delle banche, delle assicurazioni e di altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche; c) previsione di un limite massimo, superato il quale gli emolumenti per prestazioni lavorative (stipendi, pensioni) e i compensi, comunque corrisposti, in via continuativa non possono essere corrisposti in contanti; d) previsione di misure agevolative per ridurre i costi di gestione dei pagamenti effettuati con sistemi elettronici anche mediante la previsione di incentivi fiscali, nonché la revisione, per i conti caratterizzati da un ridotto rilievo finanziario e da un limitato impatto amministrativo, della disciplina concernente l imposta di bollo gravante sui servizi bancari; e) superamento dell obbligo di trasmissione dell elenco clienti-fornitori conseguente all utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica che facilita il suddetto adempimento da parte dei titolari di partita IVA. 9/11

10 Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese Art. 23. Illustrazione del contenuto della disposizione e proposte L articolo in questione delega il Governo a predisporre, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, alcune misure permanenti per raggiungere il duplice obiettivo di favorire il rafforzamento patrimoniale e manageriale delle società di capitali e di incentivare l accesso di nuovi titoli al mercato borsistico. In merito al secondo obiettivo, la norma proposta appare muoversi nella giusta direzione. Vi è, però da chiedersi è, però da chiedersi se le misure che s intendono adottare siano o meno sufficienti o se, invece, non siano necessari ulteriori sforzi. La quotazione in Borsa comporta oneri finanziari, nonché una serie di adempimenti di carattere informativo, che non sempre una PMI è in grado di sostenere (si pensi, ad esempio, ai costi di quotazione - che nel nostro Paese sono elevati - ed agli obblighi di informativa periodica e continua). Per consentire alle imprese: i) di accedere al capitale di rischio a costi contenuti rispetto a quelli previsti per i mercati regolamentati; ii) di aprire il capitale a nuovi soci di minoranza, il sistema finanziario italiano ha avviato la costituzione del Mercato Alternativo del Capitale (MAC), che va ad aggiungersi all Expandi, un mercato regolamentato destinato alle PMI, gestito da Borsa Italiana. Il MAC è un mercato non regolamentato, rivolto esclusivamente ad investitori professionali, che favorisce l incontro tra domanda e offerta di capitale di rischio grazie a regole semplici di accesso e funzionamento ed a costi molto contenuti. Esso si ispira al modello inglese dell Alternative Investment Market (AIM) di Londra, un mercato gestito dal London Stock Exchange su cui sono attualmente quotate oltre società, di cui circa 250 non inglesi. La maggior parte delle società quotate ha piccole dimensioni, con una capitalizzazione media di mercato di circa 60 milioni di euro. Per il funzionamento dei mercati destinati alle PMI è fondamentale il coinvolgimento degli investitori istituzionali con un profilo di investimento di medio lungo periodo (ad es. fondi pensione, società di assicurazioni, fondi di investimento specializzati sul segmento delle PMI). Proprio a tal riguardo, 10/11

11 occorre segnalare la carenza nel nostro paese di investitori istituzionali focalizzati sulle PMI potenzialmente interessate al MAC ed all Expandi. Nell esperienza inglese dell AIM di Londra un ruolo importante per lo sviluppo del mercato hanno avuto i Venture Capital Trustee (fondi aperti che raccolgono principalmente le risorse finanziarie da soggetti retail investendole in imprese quotate e non): tali fondi hanno, infatti, contribuito al collocamento dei titoli delle PMI quotate sull AIM in ciò favoriti anche da misure fiscali che hanno consentito ai risparmiatori retail di dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 40% dell investimento effettuato in tali fondi. Potrebbe, quindi, essere utile prevedere anche in Italia agevolazioni fiscali a sostegno della domanda di capitale di rischio in modo da favorire la nascita e lo sviluppo di fondi specializzati che investono principalmente in PMI, negoziate in mercati regolamentati ovvero su sistemi di scambio organizzati, in aggiunta alle misure fiscali già previste a favore delle imprese. 11/11

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