COMUNETDT BUSETO PALIZZOLO

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1 ID IMP / / /15.- H643 COMUNETDT BUSETO PALIZZOLO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI C.A.P C/C POSTALE CQD. FISO PART. I.V.A Determina Settore "B" n. 042 del 24/07/2015 SETTORE "B" SERVIZI FINANZIARI Registro Generale n. 478 del 24/07/2015 PC- D/B Oggetto: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO VERSATI DAL 10/10/2014 AL 23/06/ ART. 10 LEGGE N. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 90/2014,.,..-,,. E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI N. 21/SEZAUT/2015/QMIG.- L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio adotta la seguente determinazione: IL RESPONSABILE DI SETTORE ;,..; Premesso che ì'art. 10 della.legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede l'abrogazione dei diritti di rogito del -segretario comunale e l'abrogazione della ripartizione del provento annuale:dei diritti di segreteria da versare all'agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali; :->:;^.Considerato che le norme previgenti stabilivano che il comune era'tenuto avversare al segretario comunale il 75% sul 90% della quota sui diritti di rogito spettante al comune stesso, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; Considerato che l'articolo.citato interviene, prevedendo l'abolizione dell'attribuzione ai segretari comunali, delle quote: loro-spettanti sui diritti di rogito,, e, che, pertanto.le, somme relative verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali; ; Considerato che a differenza del decreto, la legge n. 114/2014 prevede una concessione per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, ai quali.segretari potrà comunque essere attribuito come diritto di rogito una quota dei diritti spettanti ai comuni, nella misura non superiore ad un quinto dello stipendio; Considerato infine, che la norma prevede che le nuove disposizioni non si applichino sulle quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero il 25 giugno 2014; Visto il parere 275/2014 della Corte dei Conti Lombardia, depositato in data 29 ottobre 2014 nella segreteria della stessa Corte, con la quale quella magistratura contabile ha precisato che, anche dopo il D.L. 90/2014, che ne ha limitato l'attribuzione al personale interessato, l'accesso ai diritti di rogito da parte del segretario comunale di fascia A (equiparato al dirigente dall'articolo 12 del contratto nazionale del 16 maggio 2001) titolare di una convenzione di segreteria tra più enti con popolazione complessiva compresa tra e abitanti, dove in nessun ente sono presenti

2 ID IMP / / /15.- dipendenti con qualifica dirigenziale, continua a operare, e, che, inoltre con la nuova formulazione i diritti vengono attribuiti per intero al segretario rogante (per i rogiti effettuati dopo il 25 giugno 2014), a differenza di prima quando era ammesso a riparto il 75 percento del 90 percento spettante all'ente; Vista la deliberazione N.21/SEZAUT/2015/QMIG espressa nell'adunanza del 4 giugno 2015 della Sezione o^lfluto^olruè^ètia""corfe~aretconti, depositata in quella Segreteria il 24 giugno 2015, con la quale la stessa Sezione ha deliberato i seguenti principi di diritto: "alla luce della previsione di cui all'ari. 10 comma 2 bis del d.l 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito con modificazioni dalla legge II agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti". A chiusura detta pronuncia stabilisce quanto segue: - La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'ari. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre- 2012, n. 174, convcrtito dalla legge 7 dicembre 2012, n Considerato che il Segretario Comunale di questo Ente, Dott. Vincenzo Barone, non rientra fra i Segretari di fascia C,e che, quindi,; in virtù della su richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie-della Corte dei Conti, per i rogiti effettuati dalla data del 24 giugno 2015, data di deposito presso la Segreteria della su richiamata Sezione delle autonomie non gli competono più i diritti di rogito. Considerato che il Segretario Comunale Dott; Vincenzo Barone, prima della data del 24 giugno c.a. ha effettuato alcuni rogiti, e che, quindi, solamente per gli stessi rogiti gli competono ancora i diritti di rogito. Visto che i proventi possono essere integralmente attribuiti al Segretario in quanto, gli stessi,.non eccedono i limiti della.quota del.quinto della retribuzione in godimento dallo stesso.:.;..;,.: xv, : Fatto presente che il riparto dei.diritti di Segreteria e di Rogito per il periodo fino;al 9 ottobre, è stato liquidato, onde ai sensi della; su.richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie,della; Corte dei Conti si può procedere a ripartirete somme versate sino al 23 giugno 2015 secondo i criterie le modalità stabilite dalle nuove disposizioni;. <^*: ^-^-*; -: '«: Rilevato che durante il periodo 10/10/ /06/2015 sono state versate: a).2.641,10 per diritti di segreteria su rogiti di contratti;..b) 2.049,00 per diritti di segreteria, :.;;>- >;-:U;ù-.per un totale di 4,690,l.O./come risulta dalla distinta^ firma del Segretario. Generale, e del Ragioniere;.:..::,-, Ritenuto pertanto procedere al riparto delle somme sopracitate; i '--:-. Hy tf^wvy V- -., Visto l'art. 184delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il regolamento di contabilità;, ;-v \. : -.. " '">- :..Vista la deliberazione-del Consiglio Comunale (Id ) n. 44 del disapprovazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, esecutiva; DETERMINA 1 Di ripartire i diritti di rogito versati nel periodo 10/10/ /06/2015 come segue: A Al Segretario Dott. Vincenzo BARONE il.100% sul 100% di 1.996, ,10 al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente TOTALE 1.996,29

3 fld IMP / / / Di acquisire interamente i diritti di segreteria riscossi nel periodo 10/10/ /06/2015 come segue: B Al Comune il 100% di 2.049, , ' TOTALE 2.049,00 3 Di imputare le somme come sopra ripartite al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la sufficiente disponibilità, come segue: - la somma di 2,641,10 (di cui alla lettera A) al lordo delle ritenute di legge corrispondenti a 1.996,29, per oneri diretti da liquidare e pagare al Segretario Dott. Vincenzo BARONE, all'intervento ,01 cap. 68, giusta impegno /15; - la somma di 475,12,:pari al 23,80% di 2.641,10 per oneri riflessi a carico dell'ente, all'intervento cap. 146/5, giusta impegno /15;.-.. >:-.'.- la somma di 169,69, pari all'8,50% di 2.641,10, per IRAI?.-a carico dell'ente, all'intervento cap. 267, giusta impegno /15.-. '^. ::r,i^ --.^>-..-"?."-.'V-.-'...

4 ID IMP / / /15.- COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI =O= PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI DAL 10/10/2014 AL 23/06/2015. ' Ammontare complessivo dei diritti di Segreteria e di Rogito riscossi, risultanti dai registri e dagli elenchi prescritti dai nn. 22 e 23 dell'allegato 4 del regolamento Comunale e Provinciale. Ammontare complessivo riscosso Quota spettante al Comune Quota spettante al Segretario al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente 4.690, , ,10 Buseto Palizzolo 24/07/2015 IL DIRIGENTE RAGIONE (rag. Antonio P. SEGRET (Dr Vince GENERALE 'NE)

5 ID IMP / / /15.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO DAL 10/10/2014 AL 23/06/2015 secondo i criteri e le modalità stabilite dalle nuove disposizioni llegafo alla determina D/B del 24/07/2015 r\a SICILIANA EDILE s.r.l. COSEFO s.r.l. COSTA ROCCO AIPA NUOVA TECNOPOLIS MESSINA TOTALE REP./REG. 1529/ / / / /15 O.R / / / / /15 294,00 254,00 270,00 645, , ,10

6 ID IMP / / /15.- CONTRATTI FATTI DAL 10/10/2014 AL 23/06/2015 Allegato alla determina D/B del 24/07/2015 DITTA SICILIANA EDILE s.r.l. COSEFO s.r.l. COSTA ROCCO AIPA NUOVA TECNOPOLIS MESSINA TOTALE O.R / / / / /15 REP./REG. 1529/ / / / /15 294,00 254,00 270,00 645, , ,10

7 ID MP / / /15.- DIRITTI DI ROGITO VERSATI DAL 10/10/2014 AL 23/06/2015 Allegato alla determina D/B del 24/07/2015 GAP DITTA SICILIANA EDILE s.r.l. COSTA ROCCO COSEFO s.r.l. AIPA NUOVA TECNOPOLIS MESSINA TOTALE O.R / / / / /15 REP./REG. 1529/ / / / /15 294,00 270,00 254,00 645, , ,10

8 ID IMP / / /15.- DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL 10/10/2014 AL 26/06/2015 "Allegato alla^eteraima D/B O del 0/07/20 15 CAP O.R /14 (SET. 2014) /14 (OTT. 2014) /14 (NOV. 2014) 189.1/15 (DIC. 2014) /15 (GEN. 2015) 200.1/15 (FEB. 2015) 249.1/15 (MAR. 2015) /15 (APR. 2015) 544.1/15 (MAG. 2015) TOTALE e 335, ,80 188,78 152,06 142,78 217,96 280,86 267, ,00

9 Sezione delle autonomie N.21/SEZAUT/2015/QMIG Adunanza del 4 giugno 2015 Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento Mario FALCUCCI Composta dai magistrati: Presidenti di Sezione Consiglieri Primi Referendari Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPIMELO, Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Teresa BICA, Agostino CHIAPPIN1ELLO, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO Alfredo GRASSELLI, Rinieri PERONE, Silvio DI VIRGILIO, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Angela PRIA, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO Francesco ALBO, Massimo VALERO, Giuseppe TETI, Dario PROVVIDERA, Valerla FRANCHI Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e le successive modificazioni; Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

10 Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e le successive modificazioni; Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convcrtito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e le successive modificazioni; Vista la deliberazione n. 34/2015/QMIG, depositata in data 6 febbraio 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, di una questione di massima in relazione alla richiesta di parere posta dal Comune di Nave (BS), in merito alla corretta applicazione dell'art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014 con specifico riguardo alla determinazione dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali; Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 12 del 30 marzo 2015 con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle' autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n del 26 maggio 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza; Udito il relatore, Primo Referendario Valeria Franchi PREMESSO Con nota in data 24 dicembre 2014 il Comune di Nave (BS) ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla corretta determinazione dei diritti di rogito da corrispondersi al segretario comunale, alla luce della novella recata dall'art. 10 comma 2 bis di. 90/2014 a mente del quale "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (...) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento". Richiamato l'orientamento espresso dalla Corte dei conti per la Regione siciliana - che, in relazione allo specifico caso in cui gli importi riscossi dal comune, nel corso

11 dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale, con deliberazione n. 194/2014 ha ritenuto doversi attribuire integralmente i proventi in esame all'avente diritto - il Comune istante ha chiesto di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità per l'ente di deliberare in autonomia la percentuale dei diritti introitati da corrispondere al segretario comunale: ciò anche al fine di scorporare dagli emolumenti in parola i c.d. oneri riflessi (oneri previdenziali ed ìrap da versare in percentuale sul compenso corrisposto). Lo stesso Comune, a sostegno della propria prospettazione, ha rilevato come in tal modo non vi sarebbero effetti pregiudizievoli a carico del bilancio dell'ente atteso che la somma introitata (pari al 100%) varrebbe a coprire, in uno al compenso da corrispondersi al segretario rogante, anche gli oneri àccessori analogamente, peraltro, a quanto avviene per altri compensi spettanti ai dipendenti (a titolo esemplificativo è richiamato il regime previsto per gli incentivi per la progettazione interna). Scrutinati positivamente i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta, nel merito, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, condividendo i dubbi sollevati, ha ritenuto di non aderire alla ricostruzione operata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana evidenziando, al riguardo, come la stessa "oltre ad apparire più un obiter dictum che il frutto di un'analisi ex professo, non pare essere l'unica interpretazione consentita alla luce del dato normativo, che non sembra riservare alla sola contrattazione di settore la quantificazione delle risorse attribuìbili ai segretari comunali". A tal riguardo la Sezione remittente ha, invero, argomentato come "in carenza di diversa previsione, la lettera della normativa ben potrebbe determinare la riespansione del più generale potere" di autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente che si appalesa (anche) nella determinazione delle risorse lato sensu rientranti nell'orbe dei compensi incentivanti" e come "sotto un profilo teleologico parrebbe contraddittorio che il legislatore, proprio in un atto legislativo finalizzato al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, abbia sotto certi aspetti incrementato la quota di proventi complessivamente ripartibile ai destinatari del benefìcio, precludendo qualsìasi possibilità di determinazione in peius da parte dell'ente interessato" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 34/2015/PAR).

12 A completamento, ed a sostegno del proprio assunto, la Sezione regionale ha, peraltro, evidenziato come il riconoscimento in favore del Comune di un autonomo potere regolamentare consentirebbe allo stesso, anche in assenza di specifica disciplina contrattuale collettiva, di scorporare dai proventi introitati la quota-parte da corrispondere al beneficiario a titolo di oneri c.d. riflessi che, diversamente opinando, graverebbero sull'ente erogatore quale datore di lavoro. Il Presidente della Corte dei conti, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui altart. 6 comma 4, d.l. 174/2012, ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie. CONSIDERATO 1. Lo scrutinio della questione all'esame della Sezione non può che prendere le mosse dalla previa ricostruzione della disciplina dei diritti di rogito come, di recente, novellata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 che è intervenuto sulla materia significativamente modificando criteri e modalità di attribuzione ai segretari comunali degli emolumenti in parola al fine di assicurare all'ente locale maggiori entrate. Di particolare rilievo, in questa prospettiva, risultano da un lato, l'abrogazione dell'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento - nonché, dall'altro, la sostituzione della previsione di cui all'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità - donde l'attribuzione integrale al comune o alla provincia del provento di cui trattasi. Nondimeno, in sede di conversione del decreto legge, con una finalità perequativa significativamente evocata nei lavori parlamentari (cfr. resoconto della seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera in data 25 luglio 2014) è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis, sì è previsto che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30,

13 seconda comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, (...) è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento". 2. Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento all'esame della Sezione, la questione sollevata sì riferisce alla corretta determinazione degli emolumenti f" da corrispondersi, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 10, comma 2 bis, d.l. 90/2014, al segretario comunale, a titolo di diritti di rogito, laddove l'ammontare del provento acquisito dall'ente sia pari o inferiore al massimo erogabile a nonna della citata disposizione. A tal fine la Sezione, avuto riguardo all'oggetto del deferimento, è chiamata, in particolare, a pronunciarsi in ordine alla possibilità per gli enti interessati di determinare, in tale ipotesi, la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali. Ebbene ritiene la Sezione che valorizzando un' interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale non possa, in alcun modo, desumersi dalla lettera della norma l'attribuzione in favore degli enti di un siffatto potere di autonoma regolamentazione. Né, a tal riguardo, appare condivisibile la prospettazione della Sezione remittente circa la "riespansione del più generale potere di autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente che si appalesa (anche) nella determinazione delle risorse lato sensu rientranti nell'orbe dei compensi incentivanti" atteso che la stessa potrebbe condurre ad esiti applicativi tali da svuotare di contenuto la norma de qua e da frustrarne le sottese finalità perequative. In questa prospettiva la Sezione, conformemente all'orientamento formulato dalla Sezione di controllo per -la Regione Siciliana, ritiene che "nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale".

14 D'altro canto, a fondare la diversa opzione interpretativa, non vale nemmeno la considerazione che - in difetto del predetto potere regolamentare e, conseguentemente, della possibilità di determinare autonomamente la quota di proventi da attribuire al segretario - l'ente locale dovrebbe sostenere, a norma di legge, gli oneri previdenziali e fiscali giacché le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti. Tali conclusioni, ad avviso della Sezione, oltre ad essere in linea con il regime giuridico che caratterizza altri compensi incentivanti, appaiono coerenti con la ratto sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito - attribuendo l'integralità del gettito all'ente locale - nonché ai criteri informatori dell'ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 bis dalla cui applicazione non possono, evidentemente, derivare maggiori spese per l'ente. 3. Da ultimo la Sezione ritiene dì estendere l'originario thema decidendiim anche ai profili soggettivi della disciplina in esame rispetto ai quali, va, peraltro, delineandosi, alla luce delle diverse ricostruzioni operate dalle Sezioni regionali di controllo, un contrasto interpretativo che appare opportuno ricomporre. Si dividono, a tal riguardo, il campo, da un lato, la tesi sostenuta, in fase di prima applicazione, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr. deliberazioni n /2014/PAR) e dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana (cfr. deliberazione n. 194/2014/PAR) e, dall'altro, una diversa, e più rigorosa lettura, propugnata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (cfr. deliberazione n. 21/2G15/PAR), peraltro, di recente condivisa dalla Sezione regionale di controllo per l'emilia Romagna (cfr. deliberazione n. 105/2015/PAR). Muovendo da una interpretazione strettamente letterale, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha, invero, evidenziato che "la norma prevede due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione dei proventi in misura frazionale. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non possiedono qualifica dirigenziale in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario

15 preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione". Ne consegue, a parere della predetta Sezione, che " nel caso di comuni del tutto privi di per so na 1 e"cbn quàliflca~dìrtgenzia le~sta~po ssìbil e attr ibu ire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, quote dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto" (cfir. jieliberazione n. 297, cit). Sostanzialmente conforme la ricostruzione operata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana circa la sussistenza di due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione dei proventi di cui trattasi. Con specifico riguardo ai "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" la Sezione, nel rilevare che trattasi di un richiamo in senso atecnico, atteso che " ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale ma per alcune categorie. il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti", sottolinea, richiamando a sostegno Fart. 32 CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, che "la disposizione si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C dell'attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale" (cfr. deliberazione n. 194/2014/PAR). A diverse, e più restrittive conclusioni, è, di contro, pervenuta la Sezione regionale di controllo per il Lazio che, di recente, si è pronunciata sulla problematica in esame rigorosamente circoscrivendo l'ambito soggettivo di applicabilità della norma. Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento dì interessi

16 "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo", a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito competa esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia f C mentre non spetti "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr, deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.). Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato- A.S. 1582). D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione. P.Q.M. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima come richiamata in parte motiva pronuncia i seguenti principi di diritto: " Alla luce della previsione di cui all'ari 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specìfica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

17 Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi ali'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti". La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le sf Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge? dicembre2012, n Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 giugno Il Relatore f.to Valeria FRANCHI II Presidente f.to Mario FALCUCCI Depositata in Segreteria il 24 giugno 2015 II Dirigente f.to Renato PROZZO

18 Lraspcirenw: pt;r i rimiti indifferenziati), si conferma xm'eccellenza europea, condividendo con. Vienna la ne, tua na rappreseli tabu anche l'occasione per un bilancio a 360 gradi sul settore dei rifiuti. Un settore che, oltre annuii, ai ben al di sopra della media nazionale, il Sud, nonostante la crescita registrata l'anno 7U milioni soio nel 2014)», spiega Ignazìo Capuano, presidente del Comiecp. "Inoltre, insieme non compensa la ijuiu-eaunaie crescita dei rifiutijindifta-- l'enziati, pari a oltre; 7 mila U aneliate. / diritti di rogito spettano solo ai segretari comunali di fascia C I diritti di rogito competono ai soli segretari comiuiali di fascia C. Lo ha chiarito la sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/ QMIG, risolvendo in senso restrittivo il contrasto interpretativo insorto fra alcune sezioni regionali di controllo in merito alla corretta applicazione dell'art. 10, comma 2-bis, del di 90/2014. Tale norma dispone che i diritti di rogito spettano «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale», in misxira comunque non superiore a un quinto dello stipendio in godimento Muovendo da un'interpretazione strettamente letterale, la sezione regionale di controllo per la Lombardia (seguita poi da quella per la Sicilia) hanno individuato due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione dei proventi: la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non sarebbe rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; la seconda, quella dei segretari che non possiedono qualifica dirigenziale, ili cui l'attribuzione di quota 'dei diritti di rogito sarebbe ancorata allo status ' professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione. Pertanto, accedendo a questa tesi, nel caso di comuni del tutto privi di personale con qualifica dirigenziale sarebbe possibile attribuire i diritti di rogito a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario. A tale tesi, si è contrapposta quella della sezione regionale di controllò per il Lazio (cui si è aggiunta di recente quella per l'emilia-romagna), secondo cui l'emolumento competereb-. be esclusivamente ai segretari di comuni" di piccole dimensioni collocati in fascia C e non ìi quelli che godono di equiparazione alla dirigenza, sìa essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi dì titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. La sezione delle autonomie ha condiviso la seconda e più rigorosa lettura, evidenziando che essa, oltre a essere maggiormente coerente con il quadro normativo e contrattuale della materia (che si caratterizza sempre di più per la tendenza a contenere entro ristretti limiti le deroghe al principio di omnicomprensività della re- Speciale appalti Tutti i venerdì una pagina nelllnserto Enti Locali e una sezione dedicata su tribuziont dei dipendenti pubblici) è l'unica n grado di garantire gli effetti, aiiche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore. La stesi a pronuncia, inoltre, ha chiarito clic, in difetto di specifica regola tentazione nell'ambito del Ceni li categoria successivo alla novella normativa, i diritti di rogito [levono essere attribuìti integralmente ai segretari comunali aventi diritto, laddove gli importi r: scossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto del- la retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti. Ai comuni, in altri termini, non spetta al riguardo alcun potere di autonoma regolamentazione. Matteo Barbero nioznmoissv dj ms

19 ritti ai ro; solo per i segretari di fascia «C» "Arturo-Bìanct, Soloungrupporidottissimo disegretari.queludifascìac.in quanto non equiparati aì dirigenti, possono percepìreicompensi per il diritto di rogito. A loroi tali compensi spettano nella intera quota incassata dall'ente fino a che la contrattazione collettiva nazionale nonavrà deciso una soglia diversa.la misura di tale beneficio è da intendere come comprensiva degli oneri riflessi e delì'irap a carico dell'ente. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomìe della Corte dei Conti 21 del 24 giugno, che nascici toidubbiinterpretativì fin qui esistenti. I dubbi possono essere cos'i sintetizzati: la sezione di conuùllo della Lo mhardìaha so stenuto che questi compensi spettavano a tutti i segretari negli enti privi di dirigenti, anche nel caso di convenzioni tracomuni con e senza la dirigenza, individuando nel Comune il soggetto chiamato a deliberare la quota spettante al segretario. La sezione della Sicilia, confermando la spettanza di tale'benefìcio ai segretari dei Comuni privi di dirigenti, aveva ritenuto che la determinazione della misura dei compensi spettasse al contratto nazionale e fino ad allora andasse erogato erogato quanto incassato dall'ente, garantendo il rispetto del tetto di un quinto del trattamento economico annuo in godimento. Su un fronte diverso la sezione di controllo del Lazio ha ritenuto che questi compensi spettassero solamente aisegretari inquadrati in fascia C, cioè quelli che non sono assimilati ai dirigenti. E la sezione di controllo dell'emilia Romagna ha aggiunto cheessìpotesseroessereerogati a tale gruppo di segretari solamente nei Comuni in cui non vi sono dirigenti II risultato determinato dalla deliberazione della sezione autranno ricevere questicompensi e,-non essendo attualmente fissato un tetto se non quello di un quinto del trattamento economico annuo, si determinerà molto spesso l'aumento della misura tale beneficio, nonostante la disposizione parli di una "quota". Mentre i segretari di fascia A e B dei Comuni privi di dirigenti, che sono la gran parte della categoria, non riceveranno questo compenso a fronte di un "galleggiamento", cioè del diritto a percepire il trattamento economico accessorio più elevato in godimento nell'ente, in misura tutto sommato assai modesta. La deliberazione della sezione autonomie fissa il seguente principio "di diritto: «Alla luce della previsione dì cui all'articolo io comma 2 bis del DI 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito con modificazioni dalla legge u agosto 2014.n- H4- i diritti di rogito competono aisoli segretari difascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito delccnldicategoriasuccessivo alla novella normativa i predettiproventi sono attribuiti integralmente aì segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune,nel corso dell'esercizio, noneccedano ilirnitidella quota del quinto della retribuzione in godimento del segretarìo.le somme destinate alpagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo 'di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti». Alla base di tale conclusione viene posta la finalità "perequativa" che la norma vuole raggiungere,sullabase delle modifiche apportate dal Parlamento al testo iniziale del DI 90/2014 che prevedeva seccamente la abolizione della possibilità di percepiretalecompenso, - MASTER PART-TIME lito^ LE NUOVE STRATEGIE PER IL RILANCIO DEL 1 MODULO- II nuovo marketing per le strategie e nuovi modelli di business. 2 MODULO - L'innovazione leva essenziale del m 3 MODULO - 11 digitale come variabile strategica 4 MODULO - Omnicanalità e strategie distributiv 5 MODULO - Marketing Execution 6 MODULO- International business developmen A Laboratorio di Personal Branding. A Project Work Per partecipare alle selezioni è necessario compilare la Banca Sella è possibile accedere a FINANZIAMENTI AGEV fine del Master, In collaborazione con: nov< QKre Ì.2QD manager hanno conseguito il diplòma Es Servizio Clienti tei. 02 [06) fax 02106) /2059 business.school@ilsole24ore.com i fondi mterproffissionali Fon&mpresa, Fondir, Fo Sono aperte le selezioni. Programma, borse di sui! CRUP f

20 ID IMP / / /15.- BUSETO PALIZZOLO, 24/07/2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RANDAZZO/ SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento retros'critto ai sensi delpart. 151 e. 4 del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la copertura fitìànziaria della spesa nello stesso prevista per la quale sono stati assunti impegni sugli interventi cod. n cap. 68, cod. n cap. 146/5, e, cod. n cap. 267 del bilancio del corrente Li 24/07/2015 IL RESPONSASl DEL SETTORE (Rag. Antoni PAGOTO) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n ' / >" Li 24/07/2015 IL RESPONSABILE DEE SETTORE PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal - 3 AGO 2015 '...i. e così per 10 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. Li -3 Ni 6 A w IL RESPONSABILE DELL'ALBO 7 C

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