DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI
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- Agnese Tommasi
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1 DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI- Punti fondamentali L'Istituto della compensazione permette di sommare in modo algebrico i crediti e i debiti che il Contribuente può avere nei confronti dei vari Enti ( Stato,Regioni, Inps, Inail ecc.). La Compensazione può essere: -verticale : esempio Iva da Iva ; -orizzontale : esempio Iva con Irpef. Il decreto 78/2009 ha introdotto specifiche regole per la compensazione dei Crediti IVA (annuali e trimestrali) di importo superiore a euro: in effetti fino a euro la compensazione è libera e può essere eseguita anche con la presentazione del modello F24 da parte del contribuente con sistema homebanking. CASI PARTICOLARI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: 1) credito IVA maggiore di euro : possibilità di utilizzo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA o Istanza trimestrale. La compensazione, in questo caso, deve essere fatta attraverso l'apposito canale telematico dell'agenzia delle Entrate; 2) credito IVA maggiore di euro : possibilità di utilizzo in compensazione del credito in presenza del visto di conformità sulla Dichiarazione. NOVITA' Inoltre il decreto 78/2010 ha introdotto un ulteriore divieto di utilizzare i Crediti in compensazione ( dal 01 gennaio 2011) in presenza di importi erariali iscritti a ruolo e non pagati di importo superiore a euro compreso interessi e sanzioni ( cartelle scadute ovvero notificate da almeno 60gg.). La norma precisa debiti erariali e non contempla pertanto i contributi previdenziali, le imposte locali ecc.. PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON LA COMPENSAZIONE Il pagamento deve avvenire con il modello F24 accise - Sezione accise/monopoli indicando: - codice ente R ; -sigla della Provincia dell'agente di riscossione; -codice tributo RUOL ; il codice identificativo, il mese e l'anno non sono invece da indicare. IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE La legge stabilisce in ,90 l'importo massimo annuo compensabile ( non si considerano le compensazioni verticali). Tuttavia il decreto 78/2009 aveva previsto l'innalzamento di tale importo ad euro / anno ma il Decreto attuativo non è stato ancora emanato.
2 DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI La finanziaria del 2008 ha modificato la disciplina degli interessi Passivi: - soggetti IRPEF : applicazione art. 61 TUIR applicabile ai contribuenti appartenenti alle imprese individuali, alle imprese familiari ed alle snc ed equiparate. La norma si applica sia ai soggetti in contabilità ordinaria e sia ai soggetti semplificati attraverso la Formula del Pro-rata di detrazione in base al rapporto tra i Ricavi e i Proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e e Ricavi e Proventi complessivi; - soggetti IRES : applicazione art.96 TUIR che prevede la deducibilità fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati nel limite del 30% del ROL( reddito operativo lordo): ESEMPIO interessi passivi euro interessi attivi euro ROL interessi eccedenza detraibile euro % ROL euro in questo caso tutti i euro di differenza sono detraibili in quanto rientrano nel limite del 30% del ROL ( nel 2010 non vi è più la cifra forfettaria da aggiungere al ROL come previsto per il 2008 e per il 2009 ovvero rispettivamente euro e euro 5.000). Si ricorda che nel calcolo degli interessi passivi rilevano : -PER IL CALCOLO DEI PASSIVI :solo gli interessi di natura finanziaria e non quelli aventi natura commerciale : -PER IL CALCOLO DEGLI ATTIVI : rilevano anche quelli di natura commerciale. Le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione possono calcolare gli interessi attivi virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto ( questo per compensare l'usuale ritardo nel pagamento delle fatture ). Quindi per queste imprese aumenta l'importo degli interessi passivi detraibili. Anche la quota degli interessi riferiti ai contratti di Leasing ( desunti dal contratto ) è soggetta alle regole dell'art.96 del TUIR. CASO IN CUI GLI INTERESSI PASSIVI SONO SUPERIORI AL 30% DEL ROL L'eccedenza di interessi Passivi rispetto al 30% del ROL potrà essere dedotto negli esercizi successivi. ESEMPIO ANNO 2010 Int. Passivi Int.Attivi differenza ROL % ROL il contribuente può dedurre di interessi e dovrà spostare agli esercizi futuri gli altri euro.
3 ANNO 2011 Int. Passivi Int. Attivi differenza ROL % ROL il contribuente può dedurre tutti gli di interessi dell'esercizio unitamente a euro di interessi passivi non dedotti nell'esercizio precedente fino alla concorrenza dei euro di interessi corrispondenti al 30% del ROL. CASO IN CUI GLI INTERESSI PASSIVI SONO INFERIORI AL 30% DEL ROL A partire dal 2010 la parte del 30 % di ROL non utilizzata, in quanto gli interessi Passivi sono inferiori, può essere utilizzata per aumentare il limite di interessi detraibili negli anni successivi ( l'eccedenza relativa al 2008 e al 2009 non sfruttata è definitivamente persa). ESEMPIO ANNO 2010 Int. Passivi Int.Attivi Differenza ROL % ROL Int. Deducibili ROL RESIDIO ESEMPIO ANNO 2011 Ipotizzando un ROL 30 % di euro e interessi Passivi pari a euro parte dei euro di rol residuo possono essere utilizzati per poter dedurre tutti gli interessi Passivi per euro Ai fini del calcolo il ROL ( Reddito operativo lordo) è dato dalla differenza tra il VALORE DELLA PRODUZIONE ( voci da A1 ad A5 del conto economico) e i COSTI DELLA PRODUZIONE ( voce da B6 a B14 con esclusione di : Ammortamenti Materiali e Immateriali e Canoni leasing beni strumentali). LA DEDUZIONE DAL REDDITO DEL 10 % DELL'IRAP A decorrere dal 2008 è possibile la deduzione del 10% dell'irap pagata. Con riferimento all'anno 2010, l'importo si calcola sulla somma versta a titolo di saldo 2009 e a titolo d'acconto In caso di acconto IRAP 2010 superiore all'importo dovuto per il 2010 si deve prendere in considerazione ai fini del calcolo tale cifra inferiore. Per poter usufruire di tale deduzione il Contribuente deve aver obbligatoriamente sostenuto nei costi dell'esercizio spese relative ad oneri finanziari oppure spese per il personale dipendente o assimilato. Esempio Saldo IRAP Acc. IRAP
4 IRAP dovuta per il Il 10% si calcola sulla somma tra il saldo di e ovvero sul totale di euro che corrisponde ad una deduzione di euro euro. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La dichiarazione può essere presentata in forma unificata ( redditi e iva ) o in forma autonoma ( redditi e iva separata) sia per i contribuenti con saldo iva a credito o a debito. Si ricorda che oramai sono sempre in forma singola le dichiarazioni IRAP, 770 semplificato e 770 ordinario. In caso di presentazione della dichiarazione iva separata il debito doveva però essere versato entro il 16 marzo 2011 e se la la dichiarazione IVA fosse stata presentata entro il 28 febbraio 2011 avrebbe sostituito la Comunicazione Dati Iva. Se la Dichiarazione deve essere necessariamente presentata in via telematica e invece è spedita per posta il contribuente è soggetto ad una sanzione da euro 258 e euro 2.065,00. NOVITA' DOMICILIO : per la comunicazione dell'eventuale notificazione degli atti presso un domicilio diverso dalla residenza è stato soppresso il relativo quadro rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente. Il decreto 78/2010 ha stabilito che la comunicazione deve essere fatta all'agenzia delle Entrate in via telematica o per raccomandata. MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DI LIQUIDAZIONE L'esito del controllo della dichiarazione è inviato : Intermediari : se incaricati dal contribuente ; a mezzo raccomandata al contribuente stesso in caso contrario. Nel primo caso occorre compilare l'apposito riquadro nel frontespizio della dichiarazione e il relativo impegno alla presentazione telematica e ricezione dell'avviso telematico da parte dell'intermediario. L'intermediario ha l'obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti entro 30 gg. gli esiti contenuti nell'avviso. REGOLARIZZAZIONE DELL'AVVISO 1) Se spedito all'intermediario : il contribuente entro 30 gg. (che decorrono dopo che sono trascorsi 60 gg. dalla ricezione telematica dello stesso da parte dell'intermediario ) potrà regolarizzarlo con la riduzione della sanzioni ad 1/3 ; 2) Se inviato al Contribuente : si potrà regolarizzare con la riduzione della sanzioni ad 1/3 entro 30 gg. dal ricevimento. DECRETI ATTUATIVI CHE DIFFERIVANO GLI ACCONTI D'IMPOSTA Il decreto 78/2010 aveva previsto la possibilità di emanare due decreti per differire l'acconto Irpef dovuto per gli anni 2011 e Allo stato attuale bisogna segnalare : che fine hanno fatto i decreti attuativi?. DEDUCIBILITA' AUTOVEICOLI
5 STRUMENTALI PER NATURA E BUSINESS CAR Sono detraibili al 100 % gli automezzi strumentali per natura ( autocarri,autoarticolati, autotreni, business Car ecc.). In effetti questi mezzi non rientrano nelle limitazioni dell'art. 164 del TUIR. Le business car sono autovetture adattate in maniera permanente di speciali attrezzature ad uso ufficio ( fax,computer, stampante ecc.) e devono rispettare apposite regole tecniche ( tre posti su una fila, altezza interna non inferiore a 1,80 metri, attrezzature permanenti ecc. ). AUTOCARRI CON DETRAZIONE LIMITATA Per evitare possibili raggiri alla normativa gli autocarri aventi le seguenti caratteristiche sono equiparati alle autovetture : -categoria N1 ; Carrozzeria F0 ; Quattro o più posti a sedere ; rapporto potenza motore espressa in KW e differenza Massa complessiva e Tara espressa in tonnellate superiore a 180. Esempio SUV immatricolato autocarro Dati del libretto di circolazione carrozzeria Effezero ( f0) Posti 4 potenza motore KW 80 Massa Complessiva 2005 Tara 1590 rapporto 80 / tonnellate 0,415 = indice 192,77 detrazione limitata al 40 % con limite di euro ,99 TABELLA DETRAZIONE AUTOVETTURE / MOTOCICLI / CICLOMOTORI LIMITE VALORE PERCENTUALE TIPO IMPRESA 18,075,99 40% IMPRESE E PROFESSIONISTI 25,822,84 80% AGENTI COMMERCIO 4131,66 MOTOCICLI 40 % TUTTI 2.065,83 CICLOMOTORI 40 % TUTTI NOLEGGIO AUTO LIMITE 3.615,20 TUTTI NOLEGGIO MOTO LIMITE 774,69 TUTTI NOLEGGIO CICLOMOTORI 413,17 TUTTI In caso di Leasing : proporzionare il canone al costo degli automezzi ( con i limiti della tabella di cui sopra ). Si ricorda che la durata del leasing deve essere : -fino al : non inferiore ad ½ del periodo di ammortamento ; -dal : non inferiore ai 2 /3 del periodo di ammortamento. VEICOLI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA
6 In questo caso la percentuale di detraibilità sale al 90 % ed inoltre è previsto un fringe benefit per il dipendente ( tassabile ai fini contributivi ) calcolato su una percorrenza convenzionale di km. Per il costo Aci per il 30 %. Per maggior parte del periodo di imposta si deve intendere una durata di g. ovvero 184 giorni totali. La concessione del veicolo in uso al dipendente deve essere provata con idonea documentazione avente data certa ( verbale assemblea, verbale consiglio Amministrazione, lettera raccomandata ecc.) pena l'esclusione della deducibilità al 90 %. Celeste Vivenzi
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