ARBITRO IMMOBILIARE REGOLAMENTO PER L ARBITRATO IMMOBILIARE

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1 ARBITRO IMMOBILIARE REGOLAMENTO PER L ARBITRATO IMMOBILIARE Art.1 L Arbitro Immobiliare. L Arbitro Immobiliare è un organismo istituito dall associazione senza fine di lucro denominata Camera del Diritto Immobiliare, con sede in Trani, in virtù di quanto previsto dall art.4 dello Statuto. L Arbitro Immobiliare opera nel distretto della Corte di Appello di Bari, senza fini di lucro. Gli aspetti fiscali vengono di seguito regolamentati all art. 13. L Arbitro Immobiliare, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, offre un articolato servizio di risoluzione arbitrale delle controversie, in forma privata, per cittadini, operatori economici, professionisti, enti privati e pubblici nelle materie del diritto immobiliare (successioni, diritti reali, proprietà, contratti immobiliari, locazioni, condominio ed istituti correlati). L Arbitro Immobiliare amministra il servizio mediante strumenti e procedure che si svolgono esclusivamente con il consenso delle parti. L Arbitro Immobiliare svolge un'attività di selezione e di organizzazione di professionisti esperti nella materia del diritto immobiliare. Sulla base del regolamento che segue (ed eventuali successivi aggiornamenti) propone un servizio qualificato per la risoluzione arbitrale di controversie, determinazioni contrattuali, redazione di accordi, accertamenti tecnici, stime e pareri. L Arbitro Immobiliare offre altresì alle parti un servizio di consulenza preventiva gratuita che va dalla redazione delle clausole compromissorie da inserire nei contratti ad una più complessa assistenza. Amministra il procedimento e provvede alla designazione dell arbitro o del perito singolo o del Collegio; dà ausilio alle parti nella stipula di contratti di arbitrato e nella regolamentazione del procedimento; svolge attività di informazione, ricerca, formazione, pubblicazione ed in generale di diffusione dell'arbitrato e di servizi e procedimenti complementari. Tutti i provvedimenti finali costituiscono tuttavia prestazioni degli esperti o arbitri designati; questi, seppure selezionati dall organismo denominato Arbitro Immobiliare ed inseriti negli albi, operano in piena autonomia e sono direttamente responsabili nei confronti delle parti, senza che la loro opera professionale possa essere direttamente o indirettamente riconducibile all'organismo medesimo. Art.2 Regolamento. L Arbitro Immobiliare amministra, attraverso i suoi organi, i procedimenti in conformità al presente regolamento. La risoluzione di controversie viene svolta mediante procedimento di arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero. Le parti possono devolvere la risoluzione delle loro controversie (ovvero una integrazione della loro volontà negoziale) rivolgendosi ad amichevoli compositori od arbitri con l'incarico di definire la controversia mediante un procedimento informale, destinato a concludersi con una determinazione contrattuale, il c.d. lodo irrituale, avente natura ed efficacia negoziale ex art. 808 ter c.p.c.; il lodo irrituale non ha efficacia di sentenza ma rimane confinato nella volontà negoziale delle parti. 1

2 Le parti possono devolvere mediante convenzione di arbitrato la risoluzione delle loro controversie avvalendosi del procedimento tipico delineato nel codice di rito, con intento di definire la lite mediante un lodo rituale che acquisti efficacia di sentenza (suscettibile di passare in cosa giudicata) ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c.. Il lodo rituale infatti può divenire titolo esecutivo mediante il provvedimento emesso dal Tribunale ex art. 825 c.p.c.. I suddetti procedimenti arbitrali vengono instaurati in presenza di specifica convenzione stipulata dalle parti, ovvero anche in difetto di clausola compromissoria, allorché le parti ne facciano espressa richiesta congiunta all'arbitro Immobiliare. Quando la convenzione d'arbitrato sia in contrasto con il regolamento ovvero non consenta operativamente l'amministrazione della procedura, in mancanza dell accettazione delle parti degli obblighi stabiliti dal regolamento, l organismo può astenersi dal prestare la propria opera. Gli arbitri designati sono tenuti per contratto ad avvalersi dei servizi di segreteria dell organismo. Il presente regolamento in uno agli allegati sarà consultabile sul sito web Art.3 Il Presidente ed il Coordinatore dell Arbitro Immobiliare. L assemblea della Camera del Diritto Immobiliare nomina, per la durata di un triennio, il Presidente ed il Coordinatore dell Arbitro Immobiliare. Il Presidente esercita funzioni di garanzia e rappresenta l Arbitro Immobiliare e può essere scelto anche tra i non iscritti alla Camera del Diritto Immobiliare. Il Coordinatore gestisce la segreteria e sovrintende a tutte le attività dell organismo arbitrale. Art. 4 Albi. Il Coordinamento Esecutivo Distrettuale della Camera del Diritto Immobiliare redige l Albo degli Arbitri che avrà la durata di tre anni e di cui potranno far parte avvocati e commercialisti con un anzianità di iscrizione all ordine di appartenenza di almeno cinque anni ovvero soggetti di comprovata esperienza nel settore immobiliare. Il Coordinamento Esecutivo forma altresì un Albo di Periti. Gli iscritti all Albo degli Arbitri non potranno far parte dell Albo dei Periti e viceversa. Il Coordinamento Esecutivo si occupa della tenuta dei Registri e dell istruttoria per l iscrizione e l eventuale cancellazione su richiesta o per giusti motivi, sentito il parere del Presidente dell Arbitro immobiliare. Art.5 Designazione Il Coordinatore designa l Arbitro tra gli iscritti all Albo della Camera del Diritto Immobiliare. Il Coordinatore designa altresì il Presidente del Collegio Arbitrale nel caso in cui gli altri due componenti siano stati designati dalle parti contendenti che abbiano fatto espressa richiesta di arbitrato collegiale. Il Coordinatore, in caso di richiesta unanime delle parti contendenti, potrà designare l arbitro nella persona dalle stesse indicata anche se non iscritto all Albo della Camera del Diritto Immobiliare. Art.6 Astensione, ricusazione o rinuncia. 2

3 La sussistenza di interesse nella controversia, ovvero di rapporti di parentele o di collaborazione o dipendenza anche non organica con una delle parti, ovvero di opportunità, costituiscono motivo di astensione o di ricusazione, da eccepire non oltre la prima seduta. Sulla ricusazione decide, entro dieci giorni, il Presidente dell organismo arbitrale. Gli arbitri possono rinunciare all'incarico, solo per motivate e gravi ragioni, mediante significazione inoltrata con la massima urgenza al Coordinatore dell organismo arbitrale che provvede alla sostituzione. Art. 7 Istanza. La parte che intende promuovere uno dei procedimenti arbitrali di cui all art.2 presenta apposita istanza scritta all'arbitro Immobiliare dandone contestualmente avviso, per raccomandata, all'altra parte. La domanda deve contenere le generalità complete delle parti, il loro domicilio e codice fiscale (con indicazione, per le persone giuridiche della ragione o denominazione sociale, della sede, del legale rappresentante, del codice fiscale o della partita IVA), ogni elemento relativo della domanda oggetto del procedimento. Se nella clausola compromissoria o nella convenzione di arbitrato è previsto il procedimento collegiale ovvero se vi è richiesta congiunta delle parti in tal senso, ciascuna parte potrà nominare il proprio arbitro anche se non iscritto all Albo della Camera del Diritto Immobiliare. Nell istanza devono essere indicati espressamente la dichiarazione di accettazione del presente regolamento, l atto in cui è prevista la clausola compromissoria ovvero la convenzione di arbitrato intercorsa tra le parti. L'istanza dovrà essere corredata da ogni documento necessario od utile affinché l'organismo possa individuare la materia del contendere, le persone ed i fatti sottoposti alla sua attività, nonché la dichiarazione sull'opzione fra l'arbitrato irrituale o rituale, nonché fra l'arbitro unico e il collegio arbitrale. Con la domanda dovrà essere effettuato il deposito della somma, determinata dal tariffario, anche in rapporto al valore della controversia, annualmente approvato dal Coordinamento Esecutivo Distrettuale, per la copertura delle spese di costituzione del Collegio e di contribuzione delle spese operative dell'organismo. Art. 8 Apertura del procedimento. Ricevuta l'istanza, il Coordinatore dell organismo Arbitro Immobiliare provvede alla formazione del fascicolo del procedimento, annotazione degli estremi in apposito registro cronologico, e trasmette, con raccomandata diretta alla controparte, copia dell'istanza ricevuta e della relativa documentazione. Entro il termine di dieci giorni la parte invitata deve proporre i propri quesiti e depositare la documentazione, nominare il proprio arbitro qualora sia previsto il procedimento collegiale nonché versare le contribuzioni corrispondenti a quelle versate dalla parte ricorrente. Adempiuto quanto sopra, il Coordinatore nei successivi dieci giorni nomina l arbitro del procedimento e, ove previsto il procedimento collegiale, il presidente del Collegio e gli arbitri ove non abbiano provveduto le parti. L arbitro unico deve essere iscritto nell Albo dell Arbitro Immobiliare. Gli arbitri designati dalle parti nel procedimento collegiale possono non essere iscritti nell Albo dell Arbitro Immobiliare. 3

4 Art. 9 Costituzione dell Arbitro o del Collegio. L'Arbitro Unico o il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la prima riunione, invitandovi a comparire anche le parti, le quali possono a loro scelta stare in giudizio di persona o farsi assistere o rappresentare da un professionista. Nel corso della riunione, gli arbitri sottoscrivono apposite dichiarazioni di accettazione della nomina con conseguente formale costituzione dell organo arbitrale, e le parti sottoscrivono per conferma, l'atto di compromesso redatto su apposito modulo. Ove una delle parti non si presenti alla riunione od ometta di formulare le proprie argomentazioni, l organo arbitrale ne prende formalmente atto, dando comunicazione alla parte interessata che il procedimento avrà corso in sua assenza. Dalla data di formale costituzione dell organo arbitrale decorre il termine di cui al successivo art.12 comma 1. Art. 10 Tentativo di conciliazione. Udite le parti, l organo arbitrale, salvo conciliazione volontaria ovvero espletamento di quanto previsto in materia di mediaconciliazione obbligatoria ex lege dinanzi agli organismi preposti, esperisce il tentativo di conciliazione, del cui esito viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i presenti e controfirmato dal Coordinatore dell organismo arbitrale o suo incaricato con funzioni di segretario. Con riferimento alle materie oggetto di mediazione obbligatoria, le parti potranno adire l organo arbitrale dopo aver espletato il tentativo obbligatorio dinanzi ad un organismo di mediazione. Ove le parti non vi abbiano provveduto, il vizio di procedibilità in sede arbitrale potrà essere eccepito o rilevato entro e non oltre la data di costituzione dell organo arbitrale. In tal caso l organo arbitrale sospende il procedimento in attesa della definizione del procedimento di mediazione rimanendo a carico delle parti l onere della riassunzione. Art.11 Procedimento. In mancanza di conciliazione, il Presidente o l'arbitro Unico assegna alle parti termine per memorie, repliche e produzioni di documenti da depositarsi comunque presso la sede dell organismo arbitrale assegnando i termini di cui all art.183 co.6 c.p.c. procedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, all'istruttoria, nei termini ritenuti più opportuni o delegandovi, eventualmente anche uno solo dei propri componenti. Tutti gli atti del procedimento arbitrale devono essere sottoscritti dall'arbitro Unico o dal Presidente del Collegio Arbitrale e depositati in originale presso la Segreteria dell'organismo Arbitrale unitamente alla decisione arbitrale. I depositi e le comunicazioni nell ambito del procedimento potranno essere effettuati a mezzo posta elettronica certificata agli arbitri ed all organismo arbitrale. Art Decisione. L' Arbitro Unico od il Collegio Arbitrale deve emettere la propria decisione entro 180 giorni dalla costituzione del collegio; tale termine potrà essere prorogato, dall organo arbitrale, non più di una volta e solo in presenza di giustificati motivi, oppure per accordo delle parti per atto scritto. Le deliberazioni arbitrali, se collegiali, vengono assunte a maggioranza di voti, sono redatte per iscritto con la presenza dell'intero collegio; ove un arbitro rifiuti di firmare la decisione, gli altri danno atto di tale rifiuto e riconfermano la piena validità ad ogni effetto della decisione. 4

5 Ove la parti contendenti fossero più di due, ciascuna nominerà il proprio arbitro. In tal caso rimane ferma la competenza da parte del Coordinatore a nominare il Presidente del Collegio. Ove in sede di discussione dovesse verificarsi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente. Art.13 Liquidazione delle spese del procedimento e del compenso arbitrale. L'organo arbitrale provvede alla liquidazione delle spese del procedimento e del compenso agli arbitri, mentre quelle di segreteria sono fisse come da tabella allegata che dovrà essere sottoscritta per accettazione dalle parti al momento dell accesso al procedimento arbitrale. Al pagamento delle spese le parti sono tenute in via solidale anche nel caso in cui, detti oneri siano stati posti a carico di una delle parti per effetto dell'applicazione del principio di soccombenza. Il compenso verrà corrisposto dalla parte tenuta direttamente agli arbitri che emetteranno la relativa fattura. Le spese del procedimento sono comprensive del compenso al Coordinatore o al segretario da questi designato che emetterà fattura direttamente in favore delle parte tenuta. Nessun compenso compete alla associazione Camera del Diritto Immobiliare ed all organismo L Arbitro Immobiliare, salvo spese e/o contributi per la organizzazione di seminari e/o iniziative di approfondimento e di aggiornamento nella materia del diritto immobiliare. 14 Incompatibilità del Coordinatore e spese di segreteria. E assolutamente vietato al Coordinatore dell organismo arbitrale di svolgere funzioni arbitrali. Art. 15 Responsabilità professionale degli Arbitri. Gli Arbitri sono esclusivamente responsabili del loro operato nei confronti delle parti. Art. 16 Perizie e arbitraggi. L organismo Arbitro Immobiliare assicura a richiesta il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni ed accertamenti per mandato congiunto delle parti. Art. 17 Compenso dei periti. I periti ed esperti saranno scelti dalle parti o, per loro delega, dal Coordinatore dell organismo arbitrale dal Registro dei Periti. Ai periti ed esperti è dovuto un versamento iniziale per onorari e spese a fissarsi all atto del conferimento dell incarico a sottoscriversi dalle parti. Art. 18 Relazione peritale. La relazione peritale è depositata in originale presso la Segreteria dell'organismo arbitrale che ne rilascia copia autentica alle parti previo pagamento del saldo del compenso. 5

6 Art. 19 Arbitraggio. In caso di arbitraggio, gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente regolamento. Salvo diverso accordo delle parti essi decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivi di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio e salvo l'accettazione delle tariffe per l'arbitrato. 6

7 SPESE AMMINISTRATIVE DEL PROCEDIMENTO La domanda per il procedimento di arbitrato, arbitraggio, perizia o conciliazione deve essere accompagnata da un acconto di 100,00 da computarsi sulle spese amministrative di cui alla tabella seguente: Valore della lite Ammontare delle spese amministrative Fino a ,00 150,00 da ,01 a ,00 200,00 da ,01 a ,00 300,00 da ,01 a ,00 500,00 da ,01 e oltre 700,00 Alla parte dell importo per compenso al Coordinatore o al Segretario da questi designato occorrerà aggiungere IVA e contributo previdenziale come per legge. COMPENSO ALL ARBITRO Valore della lite Minimo Massimo Fino a 1000,00 200,00 Da 1000,01 a 5.000,00 250,00 Da 5000,01 a , ,00 Da 10000,01 a ,00 800, ,00 Da 25000,01 a , , ,00 Da 50000,01 a , , ,00 Da ,01 a , , ,00 Da ,01 a , , ,00 Da ,01 a , , ,00 Oltre , , ,00 Indeterminato basso 800, ,00 Indeterminato alto 3000, ,00 Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche, in conformità alle norme del codice di procedura civile. I costi sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti. In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte. Altrimenti faranno carico alla parte soccombente ferma restando la responsabilità solidale nei confronti dell arbitro. Nel caso di Collegio Arbitrale i compensi riportati in tabella sono aumentati del 50% del minimo della tariffa. Alle tariffe occorre aggiungere I.V.A. e Cassa di Previdenza e Assistenza. 7

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