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1 INTRODUZIONE La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria prestazione lavorativa conformemente alle mansioni assegnate, secondo l orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito, ma il lavoratore subordinato è tenuto anche ad osservare una serie di doveri ed obblighi, coerenti con l esigenza di assicurare l esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro durante l intero periodo di svolgimento del rapporto. In particolare, al fondamentale compito del lavoratore di svolgere l obbligazione lavorativa secondo diligenza (dovere di diligenza), si aggiungono quello di seguire le direttive impartite dal datore di lavoro (dovere di obbedienza) ed il divieto di agire in concorrenza con gli interessi dello stesso (dovere di fedeltà). I suddetti obblighi non sono autonomi ed accessori rispetto all obbligazione lavorativa, ma costituiscono una integrazione della stessa, in quanto non fanno altro che specificare che la prestazione di lavoro deve essere eseguita secondo la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta e dall interesse dell impresa, e che la medesima prestazione deve essere resa con le modalità impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori 1. 1 Cassazione, 9 febbraio 1989, n

2 CAPITOLO I Obbligo di diligenza SOMMARIO: 1. La diligenza come misura della prestazione L interesse dell impresa e l interesse della produzione nazionale. -3. Contenuto del dovere di diligenza. -4. Conseguenze disciplinari e risarcitorie della violazione del dovere di diligenza. 1. La diligenza come misura della prestazione. Il primo obbligo del lavoratore, individuato dall articolo 2104 cod. civ. 2, è senza dubbio quello di diligenza che, rispetto all obbligazione di rendere la prestazione lavorativa fissata dall art cod. civ. 3, non si pone come autonomo ma, anzi, costituisce uno dei parametri sulla cui base il datore può valutare il corretto adempimento dell obbligazione del proprio dipendente. Come è noto, in forza dell art cod. civ., il debitore nell adempimento delle obbligazioni in generale deve adottare il parametro della diligenza del buon padre di famiglia e, con riguardo all adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto un attività professionale, quello della diligenza occorrente secondo la natura dell attività esercitata. Una specificazione di tale norma, in materia di lavoro e con riferimento alla posizione del lavoratore dipendente, si trova nell art cod. civ. che indica il 2 Art cod. civ. Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall interesse dell impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. 3 Art cod. civ. Prestatore di lavoro E prestatore di lavoro chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. 4

3 tipo di diligenza cui il lavoratore deve attenersi per il corretto e puntuale espletamento della sua attività, diligenza che deve essere pari a quella richiesta dalla natura della prestazione dovuta, concretando quindi un riferimento al tipo di lavoro prestato. Sarà sicuramente diversa, ad esempio, la diligenza richiesta ad un dirigente responsabile di un intero ramo o stabilimento aziendale rispetto a quella richiesta ad un semplice operaio o ad un addetto alla catena di montaggio 4. Per il collegamento instaurato da tale articolo tra diligenza dovuta e natura della prestazione, è evidente che la prima cambia in relazione all attività dedotta nel contratto, alle mansioni svolte, alla qualifica ed alle competenze professionali del lavoratore 5. Di conseguenza, un eventuale cambiamento delle mansioni non può che influire direttamente anche sulla valutazione dell adempimento dell obbligo di diligenza, considerando quindi la scrupolosità e l esattezza seguite nello svolgimento del proprio lavoro 6. Come già visto, la formula contenuta nell articolo 2104 cod. civ. specifica, con riferimento all obbligazione lavorativa, il generale criterio di diligenza fissato per l adempimento delle obbligazioni dall articolo 1176, comma II, cod. civ.: non basta che il lavoro sia eseguito con la diligenza media del buon padre di famiglia, ma è necessario che il lavoratore debitore sia in possesso delle cognizioni e delle esperienze necessarie affinchè la prestazione corrisponda all interesse dell impresa. 4 G. FERRARO, I contratti di lavoro, CEDAM, 1998, pag M. DE NICOLÒ, Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Giur. Ita., La Cassazione nella sentenza n del 22 maggio 2000 considera il grado di diligenza mutevole in relazione alla posizione del dipendente, alla qualifica professionale, alle mansioni ed alla loro natura, nonché al contesto ambientale in cui tali mansioni vengono tipicamente adempiute. 5

4 Tale criterio, pertanto, deve essere costantemente adattato e specificato in relazione ai singoli casi, valutando la posizione del dipendente con particolare riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze affidategli, nonché alle situazioni ambientali ed aziendali nelle quali esplica le sue mansioni, ma senza considerare mansioni definite in via astratta 7. Una eventuale violazione del dovere posto dall articolo 2104 cod. civ., può comportare, come conseguenza in capo al dipendente, oltre alla responsabilità disciplinare, anche la sua responsabilità generale per inadempimento delle obbligazioni, soggetta al regime posto dall articolo 1218 cod. civ. 8. In questo caso il giudice del merito, nel caso di denunciato inadempimento contrattuale, deve ricercare, ai fini dell accertamento della relativa responsabilità, il nesso di causalità fra il comportamento addebitato al lavoratore ed il danno risentito dal datore, valutando la posizione del dipendente in relazione alla qualifica professionale e agli altri indici 9. Pertanto, solo se è in grado di fornire la prova che il mancato adempimento dell obbligo di diligenza è dovuto ad una causa a lui non imputabile, il lavoratore può superare tale responsabilità contrattuale 10. La responsabilità, invece, sussiste quando il fatto esterno, che ha provocato il danno, è stato reso possibile o comunque agevolato dalla condotta colposa del dipendente dovuta a negligenza, 7 Come specificato da SCOGNAMIGLIO, in Diritto del lavoro, Napoli, 1997, pag Cassazione, 21 ottobre 1991, n Sarà determinante il contributo fornito dalla direzione legale della società nella gestione del contenzioso con i dipendenti. Il legale interno in questo caso, dopo aver sentito consultato la direzione del personale, ad esempio, dovrebbe comunicare al legale esterno eventuali osservazioni in merito all oggetto della controversia. 10 DE NICOLO, Diritti ed obblighi del prestatore di lavoro tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Giurisprudenza Italiana,

5 imprudenza o a violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. 1. L interesse dell impresa e l interesse della produzione nazionale. L obbligo di diligenza si sostanzia nell obbligo di rispettare tutte le prescrizioni concrete connesse alla prestazione, comprese quelle fissate dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili al rapporto. L articolo 2104, comma I, cod. civ. individua ben due specifici parametri da utilizzare ai fini della valutazione, sul piano della diligenza, del corretto adempimento della prestazione. Il primo parametro richiama l interesse dell impresa e di tale criterio in dottrina vengono fornite due differenti interpretazioni. Secondo la prima lettura, tale parametro va inteso in senso oggettivo, come interesse dell impresa in sé, che può anche prescindere dal riferimento alla persona dell imprenditore. Per l opposta lettura, invece, il parametro relativo all interesse dell impresa va inteso in senso soggettivo, come riferito all interesse del singolo datore di lavoro ad utilizzare le prestazioni di lavoro in coerenza con uno specifico contesto organizzativo e produttivo. Ciò implica che la prestazione dovuta dal lavoratore deve essere valutata in relazione alle particolari esigenze dell organizzazione in cui il rapporto si inserisce. Tale lettura è stata confermata dalla giurisprudenza, secondo la quale il lavoratore, per adempiere al proprio obbligo di diligenza, non può limitarsi a 7

6 mettere a disposizione le proprie energie di lavoro, ma deve avere un comportamento tale da permettere all impresa di utilizzare in modo effettivo e proficuo le sue energie. In altri termini, la prestazione può dirsi effettuata con diligenza solo se la stessa può essere integrata e coordinata con il lavoro degli altri dipendenti. Successivamente, l articolo 2104 cod. civ. specifica, come secondo parametro per valutare l obbligo di diligenza, l interesse della produzione nazionale. Per la gran parte della dottrina il rinvio contenuto in tale norma non ha oggi alcun rilievo giuridico, in quanto non farebbe altro che richiamare il soppresso ordinamento corporativo. Per un altro orientamento meno convincente, invece, la norma farebbe rinvio ai principi costituzionali dell utilità sociale dell attività privata e della programmazione economica, fissati dall articolo 41 Cost. Tuttavia, alla luce di quanto detto, risulta evidente come la valutazione della diligenza da parte del datore di lavoro costituisce l esercizio di un suo potere in gran parte discrezionale, specialmente nel momento in cui si guarda al concetto di interesse dell impresa. L unico limite si può ricavare dal generale obbligo, operante anche con riferimento alla valutazione della prestazione lavorativa, di osservare i principi civilistici di buona fede e di correttezza. 8

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