Deliberazione n.7/01/g

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1 Deliberazione n.7/01/g REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo III Collegio nell adunanza del giorno 10 novembre 2000 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n e le successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive integrazioni e, in particolare, l art. 3 comma 4; viste le deliberazioni dell Adunanza plenaria della Sezione del controllo n. 11/99 con la quale, tra l altro, è stata inserita, nel programma annuale di controllo per l anno 1999, apposita indagine concernente i canoni delle concessioni aeroportuali e proventi del traffico aereo, con analisi di questi ultimi per fasce, in rapporto al volume ed al loro utilizzo in conformità della legge Esercizi finanziari e vista la nota n. 1670/6g del 4 agosto 2000 con la quale il competente consigliere istruttore ha trasmesso la relazione concernente i risultati del controllo svolto;

2 vista l ordinanza in data 18 ottobre 2000 del Presidente della Corte dei conti con la quale è stata convocata la Sezione del controllo - III Collegio - per l esercizio del controllo successivo sulla gestione di cui all art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai fini dell esame della relazione suddetta; viste le note n.1308/00 del 12 ottobre 2000 e n. 1388/00 del 25 ottobre 2000 con le quali la Segreteria della Sezione del controllo ha trasmesso, rispettivamente, copia della relazione e copia dell ordinanza presidenziale al Ministero dei trasporti e della navigazione (Gabinetto, Dipartimento per l Aviazione civile), all Ente Nazionale per l Aviazione Civile (E.N.A.C.) ed al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (Gabinetto e Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - I.G.F.); udito il relatore Cons. Ciro VALENTINO; intervenuto, in rappresentanza dell Amministrazione, il Dott. Mario SABATINI - Dirigente dell Ente Nazionale dell Aviazione Civile (ENAC); DELIBERA di approvare, ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l unita relazione, con le integrazioni richieste dal Collegio, riguardante le attività e gestioni del Dipartimento per l Aviazione civile con riferimento all accertamento, alla riscossione ed al versamento dei canoni e dei diritti e tasse aeroportuali per gli anni 1997, 1998 e 1999; ORDINA che la presente deliberazione e l allegata relazione siano trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,

3 n. 20: - alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - al Ministero dei trasporti e della navigazione (Gabinetto, Dipartimento per l Aviazione civile); - all Ente Nazionale per l Aviazione Civile (E.N.A.C.); - al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (Gabinetto, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro); - alla Sezione di controllo Enti della Corte dei conti. IL PRESIDENTE (dott. Ivo Monfeli) IL RELATORE (dott. Ciro Valentino)

4 SOMMARIO 1. OBIETTIVI DELL INDAGINE E PARAMETRI DI CONTROLLO TIPOLOGIE DI GESTIONE NEGLI AEROPORTI STATALI APERTI AL TRAFFICO CIVILE4 3. SITUAZIONE IN EUROPA QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NORMATIVA RIFERITA AI DIRITTI E ALLE TASSE AEROPORTUALI NORMATIVA RIFERITA AI CANONI DEL DEMANIO AERONAUTICO Aeroporti affidati in gestione totale Aeroporti affidati in gestione parziale Aeroporti affidati in gestione parziale precaria Versamento dei canoni dovuti dai gestori RISULTATI DELL ATTIVITÀ ISTRUTTORIA TIPOLOGIA DELLE ENTRATE Entrate relative ai canoni demaniali. (tab. A ) Entrate relative ai proventi aeroportuali. (Tabella B ) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Eccessiva aggregazione contabile delle entrate. Assenza di parametri di qualità Insufficiente chiarezza contabile. Fenomeno dei capitoli per memoria Raffronto teorico tra entrate e spese Ritardo di attuazione delle riforme delle gestioni aeroportuali...19 TABELLA I Capitolo 2618 ( nell esercizio 1999: Cap art. 5) TABELLA II Capitolo 3563 TABELLA III Capitolo 2162 Articolo 1 TABELLA IV Capitolo 2162 Articolo 2 TABELLA V - Capitolo 2162 TABELLA VI Capitolo 2166 Imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza aeromobili. TABELLA A Canoni demaniali aeroportuali TABELLA B Diritti, tasse e imposte riferiti alle circoscrizioni aeroportuali.

5 Canoni delle concessioni aeroportuali e proventi del traffico aereo, con analisi di questi ultimi per fasce, in rapporto al volume ed al loro utilizzo in conformità della legge. - Esercizi finanziari Deliberazione n. 11/ OBIETTIVI DELL INDAGINE E PARAMETRI DI CONTROLLO La presente indagine, relativa agli esercizi finanziari e 1999, risulta inserita nei programmi approvati con delibera n. 11/99. La stessa ha come obiettivo la verifica dell entità delle entrate, distinte secondo l imputazione ai rispettivi capitoli di entrata del bilancio dello Stato, introitate dallo Stato, accertate, riscosse e versate, così come indicato dalla stessa norma sulla contabilità generale dello Stato e in particolare dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 45, il cui dettato è :."gli agenti della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti, i conti, debitamente giustificati degli accertamenti, della riscossione e dei versamenti eseguiti ; nonché dall art. 9, comma 5, del D.P.R. 6 novembre 1962, n. 2075, che stabilisce: la gestione dei fiduciari di aeroporto forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che deve rendere il direttore di aeroporto civile delle circoscrizioni. Pertanto gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 1) verifica della regolarità degli accertamenti delle entrate aeronautiche, previste dalla normativa vigente, dell effettiva riscossione e dell entità dei versamenti eseguiti; 2) riscontro dei tempi impiegati nelle varie fasi del procedimento sulla gestione delle entrate secondo i parametri indicati dalla medesima norma, R.D. n.2440/23, all art. 44, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente ; a tal fine era stata richiesta all Amministrazione la documentazione necessaria e, in particolare, quella relativa ai conti debitamente giustificati riguardanti gli accertamenti, le riscossioni e i versamenti eseguiti e riferiti agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999; 3) confronto tra lo stato di previsione e il rendiconto delle entrate, relativo ai capitoli 3563, 2162 art. 1 e art. 2, 2166 e 2618, per quanto riguarda gli introiti derivanti dai canoni demaniali, dai diritti e dalle tasse aeroportuali, al fine di verificare la corresponsione o l eventuale scostamento tra le entrate previste e le somme effettivamente versate.

6 Si osserva che lo stato di previsione delle entrate, dell esercizio finanziario 1998, non riporta alcuna previsione di entrata per il capitolo 2162 art.1 e art.2, mentre i capitoli 2166 e 2618 sono riportati solo per memoria, ossia sono capitoli scritti in bilancio senza alcun stanziamento. Al fine di poter verificare il flusso delle entrate in questione, si deve illustrare, innanzi tutto, la situazione della gestione degli aeroporti in quanto, in conformità all art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, il soggetto destinatario delle entrate cambia secondo la tipologia gestionale dell aeroporto stesso. In particolare, nel caso in cui sia stata affidata ad una Società la gestione di tutto il sedime aeroportuale (gestione totale), è la stessa Società ad introitare tutte le tasse e i diritti aeroportuali ad eccezione dei seguenti proventi: 1) raddoppio dei diritti per l aviazione generale in base alla legge 30 novembre 1994, n. 656, art. 2 duodecies, destinato per 1/3 all ammodernamento degli aeroporti minori per l aviazione generale. 2) aumento della tassa sul rumore degli aerei, in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, in base alla legge 26 giugno 1990, n. 165 (art.10), non superiore al 20%, di cui il 40% utilizzato dal Ministero dei trasporti e della navigazione per interventi finalizzati al disinquinamento acustico, il 25% utilizzato dal Ministero dell ambiente finalizzato al potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell ambiente e il restante 35% al Ministero del tesoro. Nel caso in cui alla Società è stata affidata in gestione solo l aerostazione passeggeri e merci (gestione parziale), la Società stessa percepisce tutti i diritti di imbarco passeggeri e di imbarco e di sbarco merci, mentre lo Stato introita i diritti di approdo, sosta e partenza degli aeromobili. Nel caso in cui tutto l aeroporto è gestito dallo Stato (gestione diretta), tutti i diritti e le tasse aeroportuali sono introitati dallo Stato il cui agente percettore è il Direttore dell aeroporto cui compete l accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate. Deve essere, poi, illustrato il quadro normativo che ha modificato nel tempo i criteri in base ai quali sono state determinate le misure dei canoni demaniali, dei diritti e delle tasse aeroportuali, distinguendo la normativa relativa ai canoni demaniali e la normativa relativa ai diritti e tasse aeroportuali. I dati, forniti dall Amministrazione, vengono riferiti sia a ciascuna circoscrizione aeroportuale, per quanto riguarda le entrate derivanti dall uso degli aeroporti, sia per ciascun aeroporto per quanto riguarda le entrate derivanti dai canoni demaniali aeronautici, valutando e confrontando le diverse realtà che scaturiscono dall indagine stessa.

7 In base alle informazioni reperite, viene illustrata la situazione negli aeroporti europei raffrontandola con la realtà italiana. Infine, vengono evidenziate le problematiche emerse dall esame delle informazioni relative all indagine in argomento. 2.TIPOLOGIE DI GESTIONE NEGLI AEROPORTI STATALI APERTI AL TRAFFICO CIVILE Come già accennato gli aeroporti statali sono attualmente gestiti con modalità diverse fra loro e riconducibili a tre tipologie: gestione totale nel caso in cui l intero aeroporto, comprese le infrastrutture di volo, per disposizione di una specifica norma in deroga all art. 694 del Codice della navigazione, è affidato ad un solo concessionario per un lungo periodo. La Società Concessionaria introita tutte le tasse e i diritti aeroportuali contribuendo, di solito, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti comprese quelle di volo; gestione parziale nel caso in cui le infrastrutture di volo rimangono di competenza statale, mentre le aerostazioni (passeggeri e merci) e le relative pertinenze sono affidate ad un concessionario. Si distingue fra gestioni a regime, regolamentate da una convenzione, e gestioni parziali precarie, nei casi in cui, in applicazione dell art. 38 del Codice della navigazione, il rapporto non è stato ancora perfezionato con la stipula di un atto concessorio. Nel caso di gestione parziale, regolamentata da una convenzione, la Società di gestione percepisce i diritti di imbarco passeggeri e imbarco e sbarco merci; nel caso di gestione parziale precaria, tutti gli introiti aeronautici sono percepiti dallo Stato; gestione diretta nell eventualità che lo Stato eserciti in via diretta l attività gestionale per quegli aeroporti di interesse nazionale come per Pantelleria, Lampedusa e altri scali minori. 3. SITUAZIONE IN EUROPA In Europa la maggior parte delle Società che gestiscono gli aeroporti non corrispondono alcun canone allo Stato anche nel caso in cui, come in Francia, la proprietà del sedime aeroportuale, degli edifici e delle infrastrutture di volo è dello Stato. Infatti dallo studio condotto dalla ex Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento - Gli Aeroporti Europei edizione 1998, risulta che dei 27 aeroporti europei esaminati, solo per 5 aeroporti, di seguito elencati, le Società di gestione corrispondono un canone annuo allo Stato.

8 AUSTRIA GERMANIA aeroporto di GRAZ - Aeroporto di SALISBURGO aeroporto di FRANCOFORTE - Aeroporto di STOCCARDA (affitto pari al 6% del valore del terreno). LETTONIA aeroporto di RIGA (canone in base all ammontare delle tasse sugli immobili, al tipo di attività subconcessa e all andamento del mercato). Al riguardo è necessario precisare che nella maggior parte degli aeroporti europei le Società di gestione si fanno carico dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell aeroporto, nonché del finanziamento delle opere strutturali. Uno studio condotto dal Segretariato del CIPET, concluso con una relazione nel maggio Diritti aeroportuali e tariffe di assistenza a terra in Italia e in Europa - rileva che in Europa i diritti aeroportuali sono differenziati in rapporto alle singole realtà aeroportuali e tengono conto del livello di traffico e della distribuzione dello stesso nell arco temporale del giorno e dell anno. Inoltre tali diritti sono correlati al livello qualitativo e quantitativo delle infrastrutture. Anche in Italia, come già accennato, secondo il criterio dettato dalla legge n.324/76 e successive modifiche ed integrazioni, in sede di revisione dei diritti aeroportuali bisogna tener conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell andamento dei costi e dei servizi aeroportuali, oltre al volume e alla tipologia del traffico, ai programmi di investimento, al livello dei servizi e all andamento della gestione complessiva. Inoltre da uno studio svolto dal Dipartimento per l aviazione civile nel giugno 1999 è emerso che in Italia i diritti di approdo/partenza sono inferiori alla media europea di circa il 65% per traffico nazionale e di circa il 45% per traffico internazionale, mentre i diritti di imbarco passeggeri sono inferiori alla media europea di circa il 25% per traffico nazionale e di circa il 17% per traffico internazionale. 4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4.1 NORMATIVA RIFERITA AI DIRITTI E ALLE TASSE AEROPORTUALI (Capitoli ; ; 2166 delle entrate ) L art. 20 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, stabiliva, per gli aeromobili privati, la corresponsione di tasse d'approdo, di partenza e di ricovero applicabili agli aeromobili nazionali e stranieri, escludendo tutti gli aeromobili di Stato. L entità di dette tasse doveva essere determinata dal Ministro per i trasporti e l aviazione civile di concerto con il Ministro delle finanze.

9 L art. 13 ter, del medesimo Regolamento, attribuiva al Direttore civile dell aeroporto la competenza alla riscossione e al versamento delle tasse e dei canoni; questi ultimi dovuti dalle Società, esercenti la navigazione aerea, le quali avevano ottenuto la concessione di una parte del suolo negli aeroporti statali per costruirvi hangar o altri edifici di loro proprietà, purché adibiti a scopo aeronautico. Detto canone doveva essere determinato, ai sensi dell art. 696 del Codice della Navigazione, dall Intendente di finanza competente d accordo con l Amministrazione aeronautica. La legge 9 gennaio 1956, n. 24, all art. 1 indicava i diritti dovuti per il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aeroporti del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile, di seguito elencati. 1) Diritti relativi al movimento degli aeromobili: a) diritti di approdo; b) diritti di partenza; c) diritto di ricovero; d) diritto di assistenza; 2) Diritti relativi al movimento delle persone: a) diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all estero; 3) Diritti relativi al movimento delle merci: a) diritto di imbarco di merci destinate all estero; b) diritto di sbarco di merci provenienti dall estero. L art. 8, della medesima legge n. 24/56, disponeva che la misura dei diritti era determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per le finanze e per il Tesoro. Pertanto con il D.P.R. 19 ottobre 1956 furono determinati i diritti di approdo e partenza, di imbarco passeggeri e di imbarco e sbarco merci, dovuti allo Stato, differenziando l entità di detti diritti: in misura maggiore per l aeroporto di Roma-Ciampino rispetto alla misura stabilita per tutti gli altri aeroporti. Successivamente con il D.P.R. 31 marzo 1961, venivano rideterminate le misure dei diritti di approdo e partenza, d imbarco dei viaggiatori e movimento aerei per l aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, mentre rimanevano invariate le tariffe per gli altri aeroporti. La legge 16 aprile 1974, n. 117 (di conversione del decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47) aveva istituito la tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima. L art.1, comma 2, della suddetta legge disponeva che la misura

10 della tassa doveva essere determinata e variata per ciascun aerodromo con D.P.R. su proposta del Ministro per i trasporti e per l aviazione civile di concerto con il Ministro per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell aerodromo e del costo di gestione dei servizi. La legge 5 maggio 1976, n. 324, abrogando la legge 9 gennaio 1956, n. 24, dettava nuove norme in materia di diritti per l uso degli aeroporti aperti al traffico civile. In particolare, indicava i seguenti diritti aeroportuali: a) diritto di approdo, partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili; b) diritto di imbarco passeggeri. L art. 4 della medesima legge, disponeva anche il graduale assoggettamento al pagamento dei diritti aeroportuali, dal 1 gennaio 1978, fino a raggiungere le tariffe correnti dal 1 gennaio 1983, da parte delle Società di navigazione aerea che avevano goduto di esenzione e agevolazioni previste dall art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88 e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633 (Società Alitalia). Inoltre fissava la misura dei diritti aeroportuali riferita a tutti gli aeroporti, senza alcuna distinzione, eliminando la differenziazione precedentemente stabilita per gli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Roma-Ciampino. Si osserva che è stato sempre disatteso il criterio di differenziazione dei diritti aeroportuali per ciascun aerodromo, così come sembrava indicare l art. 8 della legge n.24/56 e l art.1 comma 2, della legge n. 117/74, anche se con riferimento solo alle tasse relative al trasporto delle merci. Successivamente il legislatore all art. 10, comma 10, della legge n. 537/93, ha reintrodotto il suddetto criterio nella definizione della misura dei diritti e tasse aeroportuali che è stato recepito dal provvedimento attuativo adottato dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e delle finanze, con la definizione dei seguenti obiettivi: a) progressivo allineamento ai livelli europei; b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno; c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all intensità del traffico nei diversi periodi della giornata; d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. Lo stesso art. 10, al comma 9, stabiliva l aumento del 10% dei diritti per l imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, per l anno Il decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, all art. 1, comma 3

11 incrementava, dal 1 gennaio 1995, del 5% i diritti aeroportuali, in aggiunta all aumento del 10% applicato per l anno Inoltre la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all art. 2, comma 189, ha aggiunto, ai criteri di determinazione dei diritti sopra riportati, la lettera f) consistente nel conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale. Ha previsto, inoltre, al comma 190 del medesimo art. 2, che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, i diritti fossero aumentati annualmente nella misura pari al tasso di inflazione programmato, in attesa dell emanazione del Decreto di determinazione dei diritti aeroportuali in funzione degli obiettivi fissati dal citato comma 10, dell art. 10 della legge n. 537/93 e dal comma 189 dell art. 2 della legge n. 662/96 e sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze. Allo stato attuale sono stati adottati i decreti di adeguamento dei diritti aeroportuali relativi agli anni 1997 e 1998, esclusivamente secondo il tasso di inflazione programmato. Le modalità per l accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti e tasse aeroportuali sono state regolamentate dal D.P.R. 6 novembre 1962, n. 2075, in applicazione della legge n. 24/56 e successivamente dal D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085, attribuendo al direttore dell aeroporto, o a chi ne esercita le funzioni, la competenza e la responsabilità di detto procedimento. In particolare i diritti aeroportuali devono essere accertati mediante la compilazione della nota di accertamento in triplice esemplare, di cui il primo per la notifica del diritto dovuto. All atto della riscossione i direttori degli aeroporti devono rilasciare una quietanza su cui devono essere specificati tutti i dati. Successivamente, sempre i direttori degli aeroporti devono versare, alla fine di ogni mese, le somme riscosse alla Tesoreria provinciale competente per territorio con l imputazione al relativo capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate. Le quietanze della Tesoreria devono essere trattenute dal direttore dell aeroporto per essere allegate al conto giudiziale. Il direttore di aeroporto, nella veste di agente contabile, deve compilare, ad ogni bimestre, il conto degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti fatti nel bimestre precedente, che deve inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione, alla Ragioneria centrale, servizi dell aeronautica, per il riscontro di propria competenza.

12 Inoltre il direttore di aeroporto deve rendere alla Corte dei conti, alla fine dell esercizio finanziario, o della propria gestione, il conto giudiziale corredato di tutti gli atti del procedimento di accertamento, di riscossione e di versamento delle entrate. 4.2 NORMATIVA RIFERITA AI CANONI DEL DEMANIO AERONAUTICO (Capitolo 3563 delle entrate). Ai fini dell indagine sono stati presi in considerazione gli aeroporti facenti parte del demanio aeronautico. In relazione al tipo di gestione, come già illustrato, si distinguono gli aeroporti affidati dalla Direzione Generale dell Aviazione civile a Società in gestione totale gestione parziale gestione parziale precaria, nonché aeroporti totalmente gestiti dallo Stato Aeroporti affidati in gestione totale Trattasi di gestioni derivanti da singole leggi speciali che prevedono l affidamento ad una sola società della gestione dell intero complesso aeroportuale. Nessuna delle leggi speciali ha previsto l obbligo della corresponsione di un canone da parte della Società di gestione in quanto le stesse avevano l onere di finanziare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell aeroporto. Tuttavia, come sarà precisato più avanti, l evoluzione normativa di recente intervenuta ha stabilito che anche le società che gestiscono gli aeroporti sulla base di leggi speciali, come quelli di specie, devono corrispondere un canone commisurato al volume di traffico passeggeri e merci (art. 1, comma 5-ter della legge 3 agosto 1995, n. 351 di conversione del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251). Sono interessati dal suddetto tipo di gestione i seguenti aeroporti: 1. Milano Linate e Milano Malpensa 2. Roma Fiumicino e Roma Ciampino 3. Venezia Tessera 4. Torino Caselle 5. Genova 6. Bergamo Orio al Serio Aeroporti affidati in gestione parziale

13 Ai sensi degli articoli 694 e 695 del C.d.N., può essere affidata in gestione ad una Società una parte del sedime aeroportuale per la durata massima di anni venti, e in particolare l area relativa all aerostazione passeggeri, merci e relative pertinenze, stipulando una convenzione tra Amministrazione e gestore con la quale si stabiliscono i rispettivi diritti ed obblighi. In questo caso si è in presenza di una gestione parziale e gli aeroporti soggetti a detto regime giuridico sono i seguenti: Bologna, Ronchi dei Legionari, Forlì, Verona, Napoli, Catania, Treviso, Palermo, Cagliari, Parma, Pisa e Rimini. L affidamento delle gestioni parziali degli aeroporti di Bologna, Ronchi dei Legionari, Forlì e Verona, le cui convenzioni risalgono agli anni 70, non hanno previsto la corresponsione di un canone, se non in termini meramente ricognitori della demanialità dei beni assegnati al gestore. Successivamente all emanazione della legge 22 agosto 1985, n. 449, che ha disposto la fissazione di criteri per la stipula delle convenzioni di gestione anche parziale, ravvisata la necessità della corresponsione di un canone di gestione, con circolare del 1986 diramata dal Ministero delle finanze, sono state dettate modalità anche per la determinazione del canone dovuto dai gestori parziali, da calcolare in funzione del saldo tra gli introiti (diritti imbarco passeggeri, tasse erariali merci, proventi commerciali) ed i costi che vengono a cessare per lo Stato in conseguenza dell affidamento in gestione (conduzione, gestione manutenzione ordinaria e straordinaria; pulizia dei beni in concessione e relativi impianti; fornitura di combustibili, energia elettrica, conduzione e manutenzione impianto condizionamento; sorveglianza e vigilanza). E da sottolineare che l applicazione di tale circolare ha provocato un contenzioso, sia in sede amministrativa che giudiziale, pressoché generalizzato, con mancata o parziale corresponsione da parte dei gestori delle somme addebitate. In applicazione dell art. 3 della citata legge n. 449/85, al fine di razionalizzare e rendere omogenea la gestione degli aeroporti aperti al traffico civile, il Ministro dei trasporti, con decreto n. 28T del 10 marzo 1988, ha individuato i criteri generali a cui uniformarsi per l affidamento in concessione delle gestioni degli aeroporti. Relativamente ai canoni dovuti, trattandosi di concessione di singoli beni per lo svolgimento di specifiche attività, l Amministrazione, d intesa con l Amministrazione finanziaria, ha ritenuto di dover applicare la circolare del Ministero delle finanze n del 4/2/1989, che ha fissato criteri di computo per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni aeroportuali direttamente assentite dallo Stato, procedendo, anche, alla

14 rideterminazione dei canoni pregressi per i quali, come già osservato, pendeva un nutrito contenzioso. Tali criteri erano basati, soprattutto, sul tendenziale recupero dei costi di investimento e di manutenzione sostenuti dallo Stato per i vari aeroporti, nonché sulla valenza commerciale delle attività svolte dai concessionari. Le riscossioni effettuate per il triennio di riferimento verranno indicate più avanti Aeroporti affidati in gestione parziale precaria Durante la definizione del procedimento per l affidamento della gestione parziale, per motivi di urgenza, la società poteva richiedere di essere immessa anticipatamente nel possesso di alcuni beni, ai sensi dell art. 38 del C.d.N.; l accoglimento di tale istanza determinava una gestione parziale a titolo precario. Rientrano in tale fattispecie i seguenti aeroporti commerciali (gli aeroporti interessati da un regolare movimento aeronautico): Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Crotone, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Trapani. La legge 23 maggio 1997, n. 135, ha previsto all art. 17, che, in attesa dell emanazione e conseguente adozione del regolamento di cui all art. 10, comma 13, della legge n. 537/93, i soggetti titolari di gestioni parziali precarie, vengano autorizzati, su richiesta, all occupazione ed all uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, non oggetto di concessione, per interventi indifferibili ed urgenti necessari all attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché dell attività di gestione aeroportuale; a tal fine deve essere vincolata la destinazione dei diritti aeroportuali che le società autorizzate andranno aggiuntivamente a percepire. Risulta che tutte le Società aeroportuali soggette al regime giuridico di gestione parziale, anche precaria, abbiano fatto richiesta ed ottenuto l autorizzazione di occupazione di tutto il sedime aeroportuale con l obbligo di versare una cauzione mensile pari al 10% dell ammontare degli introiti relativi ai diritti e alle tasse aeroportuali Versamento dei canoni dovuti dai gestori. La recente normativa ha riorganizzato le gestioni aeroportuali e ridisciplinato la materia dei canoni dovuti dai gestori, non solo con riferimento ai futuri ma anche

15 relativamente a quelli pregressi. La trasformazione introdotta dalla legge n. 537/93 art. 10 e dalla legge n. 351/95 art. 1 in sintesi ha disposto le seguenti innovazioni: - la costituzione di apposite società che andranno a gestire gli aeroporti secondo il modello della gestione totale; l affidamento in concessione degli aeroporti fino ad un massimo di 40 anni sulla base degli impegni risultanti dal piano economico-finanziario presentato dalle stesse società in sede di richiesta di concessione; - l obbligo di corresponsione di un canone commisurato al volume di traffico passeggeri e merci, sia per le società costituite ex art. 10, c. 13 della legge 537/93, sia per le società le quali già gestiscono gli aeroporti sulla base di leggi speciali; - la definizione delle pendenze afferenti ai canoni pregressi. Per il recepimento delle suddette direttive, la legge n. 537/93 demandava al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, l emanazione di provvedimenti attuativi entro 60 giorni dalla data dell entrata in vigore della citata legge n. 537/93; detto termine è stato poi differito al 31 dicembre 1995 ed ancora al 31 dicembre 1996, rispettivamente con la legge di conversione n. 351/95 e con decreto legge n. 443/96 decaduto e non reiterato. Ancora il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997 dall art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 1996, n Solo in data 12 novembre 1997 è stato adottato, in conformità al citato art. 10 della legge n. 537/93, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, il Regolamento n. 521 che disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile, gestiti, anche in parte, dallo Stato e da altri soggetti in regime di precarietà, definendo le modalità di costituzione delle Società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, nonché i criteri per l affidamento delle concessioni totali aeroportuali a dette società di capitale. Con la circolare n /AC del 20 ottobre 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha predisposto gli schemi dei disciplinari tipo per l affidamento della gestione totale aeroportuale alle società richiedenti, costituite secondo quanto previsto all art. 3 del citato Regolamento. 1[1] Prima della suddetta data è intervenuto il decreto legge 23 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il cui articolo 17 ha demandato al Ministro dei trasporti e della navigazione la facoltà di autorizzare, su richiesta, i titolari di gestione parziale aeroportuale anche in regime precario, all occupazione e all uso dei beni demaniali 1[1] La circolare n /AC del , di pari oggetto, già pubblicata sulla G.U. del , è stata annullata a seguito di rilievo da parte del competente Ufficio di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

16 del sedime aeroportuale, per l esecuzione degli interventi indifferibili e urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali ed a tal fine viene vincolata la destinazione dei diritti aeroportuali che i soggetti autorizzati andranno a percepire. Di fatto, dell art. 10 della legge n. 537/93 sono state attuate solo alcune disposizioni, quali la destinazione dei maggiori introiti per investimenti in opere e servizi aeroportuali, nonché la soppressione del Cap. 7501, richiesto dal Ministero dei trasporti con l aggiornamento dei capitoli e dei relativi stanziamenti del nuovo stato di previsione, in data Con decreto interdirigenziale n del Finanze-Trasporti, sono stati concretamente determinati i canoni dovuti per il quadriennio dalle Società costituite ai sensi dell art. 10 della legge 537/1993 e dalle Società che provvedono alla gestione totale degli aeroporti sulla base di leggi speciali. La citata legge n. 662/96 ha indicato i nuovi parametri per il calcolo del canone di concessione per ciascun aeroporto. In particolare l art. 2, comma 188, della legge 23/12/1996, n. 662, ha disposto che le società di gestione aeroportuale, comprese quelle che già operano in forza di leggi speciali, sono tenute a corrispondere un canone determinato periodicamente dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico passeggeri e merci. Con successivo decreto del 22/12/1998, emanato in attuazione della sopra citata disposizione legislativa, sono stati fissati criteri e modalità per la determinazione ed il versamento del canone dovuto dalle società che provvedono alla gestione totale degli aeroporti per il quadriennio ; detto canone, determinato in misura pari al 10% dell importo complessivo delle entrate derivanti dai diritti per l uso degli aeroporti, di cui alla legge 5/5/1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle tasse di sbarco ed imbarco merci, di cui al decreto legge 28/2/1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 16/4/1974, n. 117, da determinare su base semestrale, deve essere corrisposto all E.N.A.C. entro il 31 luglio (semestre 1 gennaio - 30 giugno) ed il 31 gennaio di ogni anno (semestre 1 luglio - 31 dicembre). Infine, il decreto ministeriale (ministero delle Finanze) del n. 86 ha regolamentato la definizione delle pendenze afferenti i canoni pregressi dovuti dagli enti gestori sino al I canoni del demanio aeroportuale confluiscono sul capitolo 2618, del Ministero delle finanze, appositamente istituito con D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085, sulla base di

17 quanto disposto dall art. 7 della legge 22/8/1985, n. 449, per la successiva riassegnazione (come previsto dallo stesso articolo) al capitolo di spesa del Ministero dei trasporti (capitolo 7510) per la manutenzione straordinaria, l adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti aperti al traffico civile. In questa fase di trasformazione è intervenuta l attuazione del decreto legislativo , n. 250 con il quale è stato istituito l Ente Nazionale per l Aviazione Civile, cui sono state attribuite le funzioni amministrative e tecniche già di competenza della Direzione Generale dell Aviazione Civile, del Registro Aeronautico Italiano e dell Ente Nazionale della gente dell aria (ENGA). Detto Ente, ai sensi dell art. 14 del citato decreto legislativo, è divenuto operante dal 18 novembre 1998, data in cui, a completamento del processo costitutivo, è avvenuto l insediamento effettivo del Consiglio di amministrazione. Attualmente, fino all istituzione dell apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell E.N.A.C., le somme dovute dai gestori per canoni sono riaccreditate, a cura del Ministero delle finanze, in favore dell E.N.A.C.. A seguito della soppressione del capitolo 2618, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le somme versate (canoni addebitati nel 1999 e dovuti per annualità 1997, 1998 e 1999, con esclusione delle somme già versate dai gestori, per i periodi in riferimento, sul capitolo 2618 e portate a scomputo dell addebito) sono confluite sul nuovo capitolo 3563, per la successiva riassegnazione all E.N.A.C.. Considerata l approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell E.N.A.C. del bilancio di previsione per l esercizio 2000, con istituzione di un apposito capitolo di entrata per gli introiti derivanti dall art. 7 della legge 449/1985, l Amministrazione ha già diramato ai gestori disposizioni per il versamento dei canoni sul conto corrente intestato all Ente stesso. Relativamente al pagamento del canone, si rappresenta che le somme dovute sono versate dai concessionari secondo le specifiche modalità previste nel decreto del 22/12/1998, utilizzando il modello approvato dalle strutture del Ministero delle finanze; copie delle relative quietanze vengono trasmesse all ufficio competente del Dipartimento per l aviazione civile ed al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

18 5. RISULTATI DELL ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 5.1. TIPOLOGIA DELLE ENTRATE Entrate relative ai canoni demaniali. (tab. A ). 2[2] Il capitolo di bilancio relativo alle entrate dei canoni demaniali aeroportuali è il cap (art. 7, punto 1 della legge n. 449/65). Detto capitolo, come già precedentemente illustrato, è stato sostituito, dal 1 gennaio 1999, dal cap del bilancio statale in attesa dell istituzione di un apposito capitolo del bilancio dell ENAC, a cui la legge n. 250/97 ha trasferito tutte le competenze dell ex Direzione generale dell Aviazione civile, del Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e dell Ente nazionale della gente dell aria (E.N.G.A.). 3[3] Per gli anni 1997 e 1998 L E.N.A.C. - struttura Direzione generale aviazione civile ha provveduto, con singole note di addebito, ad invitare le società di gestione aeroportuale a corrispondere i canoni dovuti in base alla novella normativa, con versamento della somma presso un istituto bancario, mediante utilizzazione del mod. F23 del Ministero delle finanze, come previsto dall art. 5, comma 2, del decreto interdirigenziale del 22/12/1998. Per la determinazione dell importo da corrispondere l Amministrazione ha proceduto nel modo seguente: 1) negli aeroporti a gestione totale, conformemente a quanto previsto dall art. 5, comma 3 dello stesso decreto, la società di gestione, che introita la totalità dei diritti aeroportuali sui quali deve essere commisurata la percentuale del 10% corrispondente al canone dovuto, è stata invitata a calcolare direttamente l importo da corrispondere; 2) negli aeroporti in gestione parziale, nei quali parte dei diritti aeroportuali (approdo, partenza, ricovero e sosta) è introitata dall Amministrazione e parte (imbarco passeggeri, imbarco e sbarco merci) è introitata dalla società di gestione, e negli aeroporti a gestione parziale precaria, nei quali la totalità dei diritti è introitata dall Amministrazione, la Direzione generale dell aviazione civile ha provveduto ad acquisire, tramite le Direzioni di circoscrizione aeroportuali, la somma complessiva dei diritti aeroportuali introitati nell aeroporto. Su tale somma è stato calcolato il canone dovuto dalla società di gestione e, quindi, il relativo importo è stato indicato nella nota di addebito. Per l anno 1999, ferme restando le modalità di versamento da parte dei gestori totali, in quanto fissate dal decreto stesso, è stato demandato alle Direzioni aeroportuali di provvedere, semestralmente, previe opportune verifiche, a quantificare l ammontare 2[2] Fonte: relazione del Dipartimento per l aviazione civile datata marzo [3] Con la seconda nota di variazione dello stato di previsione del bilancio per l anno finanziario 2000 sono stati istituiti i capitoli di spesa 1405 e 7185 su cui confluiscono le somme da trasferire all ENAC.

19 complessivo dei diritti e delle tasse aeroportuali complessivamente introitati, notificando direttamente alle società di gestione la somma da versare a titolo di canone. Le somme versate tramite mod. F23 (relative alle annualità ) sono confluite, in attesa dell istituzione di un apposito capitolo nel bilancio dell ENAC, nel capitolo 3563 del bilancio statale (che ha sostituito a decorrere dal 1 gennaio 1999 il capitolo 2618 del Ministero delle finanze), per essere riaccreditate, a cura del Ministero delle finanze, all ENAC (art. 5, comma 1, del decreto del 22/12/1998). Per l anno 2000, considerata l avvenuta approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell ENAC del bilancio di previsione per l esercizio 2000, con istituzione di un apposito capitolo di entrata per gli introiti derivanti dall art. 7 della legge 449/1985 (introiti che costituiscono entrate proprie dell Ente come previsto dal decreto legislativo istitutivo dell Ente, 25 luglio 1997, n. 250), sono state diramate ai gestori disposizioni per il versamento diretto dei canoni dovuti sul conto corrente intestato all Ente stesso. Contestualmente l Amministrazione ha richiesto al Ministero delle finanze ed al Ministero del tesoro di attivare le iniziative di competenza per il riaccredito delle somme versate a titolo di canoni concessori sul cap Come si evince dalle tabelle allegate non risultano essere state riscosse: - le somme dovute per le annualità 1997 e 1998 dalla SOGAS s.p.a., ente gestore parziale precario dell aeroporto di Reggio Calabria, che in data 13/10/1999 ha chiesto agli organi finanziari periferici la rateizzazione dell importo addebitato; - i canoni dovuti per le annualità 1997 e 1998 e per il 1 semestre 1999 dalla Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia, ente gestore parziale dell aeroporto di Ronchi dei Legionari, che in data 29/4/1999 ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l applicabilità, in vigenza di convenzione, della recente normativa di determinazione dei canoni stessi. L Amministrazione ha richiesto agli organi finanziari competenti l attivazione della procedura di riscossione coattiva. La Società SEA, gestore totale degli aeroporti di Linate e Malpensa, ha proposto in data 1/2/1999 ricorso al TAR del Lazio avverso i provvedimenti di determinazione dei canoni, contestando non la metodologia individuata bensì la non applicabilità della stessa ad un sistema aeroportuale con qualifica privata; ha effettuato tuttavia i versamenti richiesti con riserva di restituzione del versato all esito del giudizio. La Società di gestione degli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, a causa del contenzioso ha versato nel 1998 i canoni riferiti agli esercizi 1997 e 1998, pertanto sulla tabella A, in corrispondenza dell esercizio 1998, è stato riportato l ammontare complessivo dei canoni dovuti.

20 L Amministrazione sottolinea che il criterio di determinazione dei canoni di gestione individuato dalla legge 662/1996 si è rilevato, nella fase di concreta attuazione, di facile rilevazione e di semplice applicazione. Il parametro individuato, correlato al volume di traffico dell aeroporto, costituisce un elemento certo ed oggettivo, difficilmente contestabile, della effettiva potenzialità dello scalo; un criterio ancorato alla estensione ed al valore dei beni in concessione, peraltro di difficile individuazione, favorirebbe l insorgere di un nuovo e diffuso contenzioso. La movimentazione dei passeggeri e delle merci di un aeroporto è l elemento certo che determina le entrate dei gestori sia di carattere aeronautico che commerciale, attestando quindi la reale valenza economica dell aeroporto. Infatti, come si può rilevare dallo schema seguente, l ammontare dei canoni corrisposti negli esercizi e 1999 risulta notevolmente superiore agli esercizi precedenti. Si fa presente che i dati riferiti agli esercizi finanziari 1993, 1994, 1995 e 1996 sono stati forniti dall Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti con nota del 6 aprile RENDICONTO ENTRATE CANONI AEROPORTUALI Esercizio Capitolo 4[4] Competenza Riscossione Residui Versamenti Residui % tra Residui % tra compet. riscoss. e e versam. versam % % -13% % % -15% % % -33% % % -15% TOTALE % % 0% % % 0% art ,68% ,68% 0,0% TOTALE [4] Il capitolo 2618 è stato soppresso e sostituito dal capitolo 3563 art. 5 dal 1 gennaio 1999

21 Dall esame della tabella si rileva che la voce residui nei vari esercizi presenta un andamento decrescente, che si riduce quasi del tutto negli anni terminali del periodo considerato. Tale situazione potrebbe dare la sensazione di una gestione che va via via normalizzandosi verso residui minimi, da ritenersi fisiologici negli ultimi esercizi monitorati. Ma se si raffrontano i dati della predetta tabella con quelli risultanti dal sistema integrato Uffici centrali del bilancio Uffici di controllo della Corte dei conti, di seguito indicati, appare evidente che la reale situazione è del tutto diversa. Invero deve rilevarsi, in primo luogo, che i resti da riscuotere si sono formati soprattutto nell esercizio 1997 nel quale, a fronte di 49 miliardi circa di accertamenti (tabella I, lettera D ), le riscossioni di competenza sono state inferiori ai 21 miliardi (lettera G successiva). Tali crediti non sono stati riscossi negli anni successivi, in quanto la quota dei residui riscossi si aggira fra il mezzo punto e il punto percentuale ed il totale da riscuotere ha superato nel 1999 i 29 miliardi (lettera K della stessa tabella). L Amministrazione ha sostenuto che il contenzioso in atto riguarda crediti per circa un miliardo, ma non ha saputo spiegare neanche in sede di contraddittorio (nell adunanza del 10 novembre 2000) l esistenza di tale notevole massa di crediti non riscossi. In secondo luogo, è da rilevarsi soprattutto il notevole incremento degli accertamenti passati da poco più di 15 miliardi del 1998 a circa 221 miliardi per il 1999 (tabella I, lett. D ). Deve anche osservarsi che gli accertamenti sono stati riscossi per oltre il 99%. Sempre per il 1999 risulta tuttavia elevata la quota pari al 34% dei resti da versare in conto competenza che in valore assoluto ammonta ad oltre 74 miliardi (tabella II, lett. H ). Da rilevare anche la bassa quota di versamenti sui residui appena 67 milioni (tabella II, lett. J ) - rispetto agli oltre 2,2 miliardi che erano rimasti da versare a fine 1998 (tabella I lett. L ). Infine, si evidenzia che, dai dati forniti dall Amministrazione, tutte le Società soggette al regime di gestione parziale, hanno fatto richiesta e sono state autorizzate a gestire tutto il sedime aeroportuale, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 135/97, e alla fine del 1999 risultano in corso di perfezionamento le autorizzazioni riferite alla gestione di 12 aeroporti. Le stesse Società sono obbligate a corrispondere una cauzione mensile, pari al 10% dei diritti aeroportuali, complessivamente introitati, per anticipata occupazione dei beni demaniali. Per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 le entrate relative alle cauzioni versate dalle Società ammontano, complessivamente, secondo i dati forniti dall Amministrazione, a

22 Entrate relative ai proventi aeroportuali. (Tabella B ) 5[5] I capitoli di bilancio relativi alle entrate dei diritti per l uso degli aeroporti riscosse e versate dai direttori delle circoscrizioni aeroportuali sono due: Cap. 2162, art. 1 - Diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile. Cap. 2162, art. 2 - Maggiorazione dei diritti di approdo e partenze degli aeromobili da destinare nella misura di 1/3 all ammodernamento degli aeroporti minori (legge 30 novembre 1994, n. 656). Cap Imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili (legge 26 giugno 1990, n l'imposta riguarda il disinquinamento acustico). I proventi versati sul capitolo delle "entrate" 2162, art. 1, devono poi essere assegnati al capitolo di spesa del Dipartimento dell aviazione civile 7504, istituito per lo stanziamento di fondi da investire per l ammodernamento degli aeroporti minori per l aviazione generale. Le entrate versate sul capitolo 2166 sono assegnate sul capitolo di spesa 7514, istituito per interventi finalizzati al disinquinamento acustico nelle aeree aeroportuali. E stata avviata apposita indagine circa le Spese per interventi finalizzati al disinquinamento acustico nelle aree aeroportuali - Esercizi 1995/1998, ai sensi dell art. 3, comma 12, della legge n. 20/94. Nella fase conclusiva dell indagine, si è ritenuto opportuno porre in essere l approfondimento dell istruttoria, in corso di ultimazione, per l aspetto riguardante la gestione della spesa da parte del Ministero dell ambiente che ha analoga competenza in materia di disinquinamento acustico. Come già illustrato negli aeroporti in gestione totale, tutti i diritti e le tasse aeroportuali sono introitati dalla Società di gestione; negli aeroporti in gestione parziale lo Stato introita parte dei diritti (approdo, partenza, sosta e ricovero) mentre il gestore introita la restante parte (imbarco passeggeri, imbarco e sbarco merci); negli aeroporti in gestione parziale precaria tutti i diritti sono introitati dallo Stato. Tale situazione, per questi ultimi due tipi di gestione, è stata modificata dall art. 17 della legge 135/97, in quanto quasi tutte le Società soggette al regime di gestione parziale 5[5] Fonte: relazione del Dipartimento dell Aviazione civile. Non sono stati forniti i dati relativi all esercizio finanziario 1999 in quanto non disponibili.

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