REATO la lesione o la compromissione di un bene giuridicamente tutelato dallo Stato.

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1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLE PROVINCIA DI BERGAMO le responsabilità in capo al CSP ed al CSE: i profili della autonoma posizione di garanzia ; i pronunciamenti giurisprudenziali. Bergamo, 20 febbraio 2013 BORTOLO BALDUZZI Deut. 22, 8 Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là. REATO la lesione o la compromissione di un bene giuridicamente tutelato dallo Stato. l integrità l indipendenza e l unità dello Stato.. la vita e l incolumità individuale.... la libertà individuale. il patrimonio ecc. ). 1

2 REATO DELITTO (dolo.colpa se prevista dal codice) art. 39 cod. pen. CONTRAVVENZIONE (dolo o colpa.) PENA PRINCIPALE PENA PRINCIPALE ERGASTOLO (perpetua ) RECLUSIONE (da 15 gga 24 anni) MULTA (da 50,00 a ,00 ) ARRESTO (da 5gg a 3 anni) AMMENDA (da 20,00 a ,00 ) 1. piano della responsabilità per: 1.1 VIOLAZIONI CONTRAVVENZIONALI Il D.lgs distingue DUE PIANI di responsabilità penale. 2. piano della responsabilità per: 2.1 EVENTI DI DANNO 2.2 INFORTUNI 2.3 MALATTIE PROFESSIONALI D O L O S O o SECONDO l intenzione IL REATO (art. 43 c.p. - Elemento PSICOLOGICO del reato) PRETERINTENZIONALE o OLTRE l intenzione C O L P O S O o CONTRO l intenzione 2

3 Il DOLO è il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti. La punibilità per colpa dei delitti deve essere espressamente prevista dal codice. Es.: delitto di omicidio colposo o di lesioni colpose. elementi strutturali del DOLO a) elemento COGNITIVO PREVISIONE o RAPPRESENTAZIONE b) elemento VOLITIVO VOLONTA CONSAPEVOLE DOLO intenzionale diretto di 1 grado: ricorre quando l agente vuole l offesa del bene giuridico in modo particolarmente intenso ecomescopoultimodel suoagire ruolo dominante della volontà DOLO diretto di 2 grado: l agente prevede con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa e si rende conto che la sua condotta li rappresenterà ruolo dominante della rappresentazione DOLO eventuale: l agente si rappresenta la commissione del reato come conseguenza possibile o probabile di una condotta diretta ad altri scopi; l agente accetta cioè consapevolmente il rischio decide cioè di agirecomunque... costi quel che costi. ( Sentenza ThyssenKrupp- Corte d Assise di Torino) DOLO alternativo, DOLO specifico, DOLO generale, DOLO generico 3

4 Il reato COLPOSO o contro l intenzione presuppone che l evento, anche se preveduto, NON È VOLUTO dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.(art. 43 c. p.) elementi strutturali della COLPA a) elemento SOCIALE, colpa GENERICA) NEGLIGENZA, IMPRUDENZA, IMPERIZIA b) elemento GIURIDICO, colpa SPECIFICA INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE NEGLIGENZA: la regola di condotta violata prescrive un attività positiva omesso compimento di un azione dovuta - es.: mancato controllo, da parte del lavoratore, dello stato dei DPI o delle attrezzature di lavoro, prima del loro uso. IMPRUDENZA: trasgressione di una regola di condotta da cui discende l obbligo di non realizzare una determinata azione divieto di agire secondo determinate modalità - es.: far salire sulla copertura di un edificio lavoratori non addestrati all uso dei sistemi di ritenuta. IMPERIZIA: forma di imprudenza o negligenza qualificata, si riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche e professionali - es.: l attività prof.le dell ingegnere, del geometra... del medico-chirurgo.. del RSPP..del CSE Le regole di condotta sono regole socialmente diffuse e sono tali da suggerire, in base alla esperienza di casi simili, gli strumenti da adottare per prevenire o ridurre determinate conseguenze dannose. L osservanza della regola di condotta non costituisce comunque automatica circostanza esimente perché l agente dovrà, di volta in volta, emettere un rinnovato giudizio di prevedibilità ed evitabilità. 4

5 IL REATO D.lgs D.lgs DI PERICOLO ASTRATTO O FORMALE DI PERICOLO CONCRETO O MANIFESTO - È la condotta dell obbligato ad essere soggetta a pena INDIPENDENTEMENTE da una situazione di concreta esposizione dei lavoratori al rischio. - Reato di pura condotta o formale. - E comunque attivabile dall organo di vigilanza (ASL, DTL, VV.F, Province. ) la procedura sanzionatoria (D.lgs ). - E il rischio insito nella situazione di pericolo che ha assunto tratti di MANIFESTA CONCRETEZZA - Es.: un lavoratore che opera su un ponteggio difforme rispetto alla specifica normativa. - Oltre la procedura sanzionatoria il soggetto obbligato è tenuto ad assumere idonei ed urgenti provvedimenti. I L R E A T O secondo il D.lgs e secondo il D.lgs È un reato PROPRIO : può cioè essere commesso soltanto da colui che riveste una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito. accerta la contravvenzione. (art. 55 c. p. p.) verifica l adempimento. L ORGANO DI VIGILANZA ( ASL, DPL, VV.F., Province (cave),...comando C C) impartisce apposita prescrizione fissando un termine temporale per l esecuzione della stessa. (al massimo sei mesi eventualmente prorogabili per pari durata, una sola volta). se risulta l adempimento alla prescrizione, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pariadun quarto del massimo dell ammenda. riferisce la notizia di reato al Pubblico Ministero. (art. 347 c. p. p.) E S T I N Z I O N E D E L R E A T O (art. 24 D.lgs ) 5

6 Le sanzioni per le violazioni del titolo I del D.lgs Art. 55 SANZIONI PER IL DATORE DILAVORO E IL DIRIGENTE Art. 56 SANZIONI PER IL PREPOSTO Art. 57 Art. 58 SANZIONI PER I PROGETTISTI, I FABBRICANTI, I FORNITORI E GLI INSTALLATORI SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE Art. 59 SANZIONI PER I LAVORATORI Le sanzioni per le violazioni del titolo IV del D.lgs Art. 157 SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI Art. 158 SANZIONI PER I COORDINATORI Art. 159 SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI Art. 160 SANZIONI PER I LAVORATORI Il titolo IV del D.lgs Il titolo IV del D.lgs ,attualadirettivaeuropea 92/57/CEE, ha come obiettivo principale quello di migliorare la gestione dei rischi aggiuntivi e interferenziali derivanti dalla presenza in un ambiente particolare, il cantiere temporaneo o mobile, di più imprese e lavoratori autonomi, affidandone la regia ad un Professionista sia in fase progettuale, CSP, che in fase esecutiva CSE. L obiettivo non è quello quindi di creare un ulteriore livello o figura di controllo sull assolvimento degli obblighi propri dell impresa o del lavoratore autonomo. 6

7 TRA DIVERSE IMPRESE AFFIDATARIE, ESECUTRICI O LAVORATORI AUTONOMI RISCHI INTERFERENZIALI E AGGIUNTIVI TRA LAVORAZIONI ESEGUITE DA LAVORATORI DELLA MEDESIMA IMPRESA L art. 90 del D.lgs Obblighi del Committente e delresponsabiledeilavori ilcomma11. TIPO DI LAVORO nominacsp nominacse note LAVORO PUBBLICO (D.lgs n 163) LAVORO PRIVATO SOGGETTO A P.M.C. LAVORO PRIVATO CON IMPORTO > ,00 OBBLIGATORIA (Comm.te o R. L.) OBBLIGATORIA (Comm.teo R. L.) OBBLIGATORIA (Comm.te o R. L.) OBBLIGATORIA (Comm.te o R. L.) OBBLIGATORIA (Comm.teo R. L.) OBBLIGATORIA (Comm.teo R. L.) se prevista la presenza dipiù imprese esecutrici. se prevista la presenza dipiù imprese esecutrici. se prevista la presenza dipiù imprese esecutrici. LAVORO PRIVATO NON SOGGETTO A P.M.C. LAVORO PRIVATO CON IMPORTO < , OBBLIGATORIA (Comm.teo R. L.) OBBLIGATORIA (Comm.teo R. L.) se prevista la presenza di più imprese esecutrici; il CSE assume anche gli obblighi del CSP. se prevista la presenza di più imprese esecutrici; il CSE assume anche gli obblighi del CSP. L art. 89 del D.lgs Definizioni il comma1lett. b)ec) OPERAPUBBLICA COMMITTENTE SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA DELEGA (art. 16 D.lgs.81.08) RESPONSABILE DEI LAVORI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) 7

8 L art. 91 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per la progettazione Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV; 2 b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dicuialdecretodelpresidentedellarepubblica6giugno2001, n b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all art. 90, comma Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera 4 2-bis. Fatta salva, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi ( BOBI) rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è effettuata dal coordinatore per la progettazione. Quando il..(l entra in vigore ) L art.90c.1deld.lgs obblighidelcommittente o del responsabile dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavoriofasidilavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 8

9 L art. 15 del D.lgs Misure generali di tutela (estratto) c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; L art. 15 del D.lgs Misure generali di tutela (estratto).. q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u)lemisurediemergenzadaattuareincasodiprimosoccorso,dilotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. CSP CSE P S C DATORE DI LAVORO P O S IL POS DEVE ESSERE: 1. COERENTE CON IL PSC; 2. PARTICOLARE; 3. DI DETTAGLIO; 4. COMPLETO DEGLI ELEMENTI RICHIESTI DAL p.to3.2.1 dell all.to XV; 5. COMPLETO DEGLI ELEMENTI RICHIESTI DAL PSC p.to2.1.3 dell all.toxv; 6. PER I SUBAPPALTATORI CONGRUITA CON QUELLO DELL IMPRESA AFFIDATARIA 9

10 CSP CSE P S C DATORE DI LAVORO P O S il CSE è più coinvolto L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(1) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(2). 2 b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, ove previsto 3 10

11 L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(3). e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(4). 4 c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(5). 5 d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;???! 11

12 L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(6). 6 e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 7 L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(7). Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 8 L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(8). 9 f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 12

13 L art. 92 del D.lgs Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori(9) Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). IL CSE ESERCITA UN AZIONE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO: PROPOSITIVO; IMPOSITIVO; IMPEDITIVO; IN FAVORE DEL COMMITTENTE o del RESPONSABILE DEI LAVORIECONESCLUSIVO RIFERIMENTO AL P S C finalizzata alla segnalazione al COMMITTENTE o al RESPONSABILE DEI LAVORI di quale possa essere l azione correttiva piu idonea da attuare per migliorare la sicurezza in cantiere. nei casi di cui al c.1 lett. f) dell art. 92 del D.lgs il C S E acquista il POTERE (DOVERE) DI SOSPENDERE LE SINGOLE LAVORAZIONI ricorrendo il PERICOLO GRAVE E IMMINENTE. L art. 40 del codice penale - Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza (causa) della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 13

14 TITOLARI DI POSIZIONE DI GARANZIA Perché sussista una posizione di garanzia penalmente rilevante, tale da poter fondare la responsabilità ex art. 40, c. 2, del c.p. occorre che il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. I soggetti obbligati devono cioè attivarsi perimpedire. TITOLARI DI POSIZIONE DI GARANZIA Posizione di protezione, è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela del bene giuridico contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l integrità; presuppone un vincolo tra garante e titolare del bene (di parentela, di comunanza di vita, di assunzione volontaria di obbligazione ); TITOLARI DI POSIZIONE DI GARANZIA Posizione di controllo, deriva da un potere di disporre e organizzare ed è contrassegnata dall obiettivo di neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l integrità di tutti i beni giuridici che possono essere minacciati; L obbligo giuridico grava su specifiche categorie di soggetti forniti di adeguati poteri giuridici; 14

15 L art. 299 del D.lgs esercizio di fatto di poteri direttivi.(1) 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettere b),(datore di lavoro) d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. L art. 299 del D.lgs esercizio di fatto di poteri direttivi.(2) Tale articolo ha come riferimento non tanto il diritto delle regolamentazioni contrattuali documentate bensì il diritto dei rapporti effettivi. Vedi ad es.: Cass. Pen. Sez. IV, 22 settembre 2009 n 36878, Campanato Datore di lavoro individuato nel subappaltatore (e condannato) che, di fatto, avuto riguardo alle concrete modalità di lavoro, impiegava la vittima assunta dall appaltatore(operaio generico al suo primo giorno di lavoro). DILIGENZA IL C S E NEL SUO OPERATO AGISCE QUINDI CON ATTI DITIPO (LIBERO) PROFESSIONALE CHE DEVONO ESSERE IMPRONTATI, OLTRE CHE DAL RISPETTO DI NORME COGENTI, DA: PRUDENZA PERIZIA 15

16 IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE (1): HA COME UNICO REFERENTE IL COMMITTENTE (O IL RESPONSABILE DEI LAVORI); NON E IL CONSULENTE DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI AUTONOMI; E FIGURA ESTRANEA ALL ORGANIZZAZIONE D IMPRESA; NON HA QUINDI POTERI DI INGERENZA O DI INTERFERENZA NELL ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEI DATORI DI LAVORO; IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE (2): NON E UNA FIGURA SOSTITUTIVA DEL DATORE DI LAVORO; E FIGURA AGGIUNTIVA CON COMPITI (OBBLIGHI) DEFINITI DALL ART. 92 E RELATIVI A RISCHI INTERFERENZIALI E AGGIUNTIVI; NON E UPG (COMPITI DI VIGILANZA) E NON HA POTERE SANZIONATORIO; VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE INIZIALE DI OGNI FASE LAVORATIVA; PERIODICA ( natura, capacità, serietà delle imprese); 16

17 VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE NON MERAMENTE DISPOSITIVA MA IMPOSITIVA; NON OBBLIGO DI PRESENZA COSTANTE MA OBBLIGO DI VERIFICA COSTANTE; 1. ALL ARRIVO IN CANTIERE DI UNA NUOVA IMPRESA IN CASO DI MODIFICHE SIGNIFICATIVE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE PRESENZA IN CANTIERE DEL CSE ALMENO: 5. DURANTE LE FASI DI LAVORO CRITICHE PER RISCHI INTERFERENZIALI O AGGIUNTIVI 3. IN SEGUITO AD INFORTUNI O INCIDENTI ANCHE SENZA DANNI 4. PER LA VERIFICA DI PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI RICHIESTI GIURISPRUDENZA in particolare la Cassazione Penale ALCUNI PROVVEDIMENTI DIORGANI ISTITUZIONALI HANNO CHIARITO, SOTTO IL PROFILO APPLICATIVO, I CONTENUTI DELL ART. 92 DEL D.lgs ORGANI DI VIGILANZA ISTITUZIONI 17

18 ORGANI DIVIGILANZA, D.lgs art. 13 Aziende Sanitarie Locali; Direzioni Territoriali Lavoro; Vigili del Fuoco; NucleoCC.; Province(cave). ISTITUZIONI, D.lgs art. 2 c. 1 lett. v) e z) Regioni, ISPESL, INAIL, Org. Paritetici elaborano buone prassi - soluzioni organizzative o procedurali... Ministeri, Regioni, ISPESL, INAIL elaborano linee guida - atti di indirizzo e coordinamento LE SANZIONI A CARICO DEL CSP E DEL CSE (art tit. IV D.lgs ) SOGGETTO VIOLAZIONE SANZIONE Coordinatore per la progettazione CSP Coordinatore per l esecuzione CSE 1. Omessa redazione del PSC; 2. Omessa predisposizione del fascicolo con le Arresto da 3 a 6 mesi o caratteristiche dell opera; ammenda da a 3. Omesso coordinamento dell applicazione delle euro disposizioni previste all art. 90 comma Omessa verifica dell applicazione dei contenuti del PSC e della correttezza delle procedure di lavoro; 2. Omessa verifica idoneità POS; 3. Omessa organizzazione della cooperazione e del coordinamento; Arresto da 3 a 6 mesi o 4. Omessa segnalazione al committente o al ammenda da a responsabile dei lavori delle inosservanze delle euro impreseedeilav.autonomi ; 5. Omessa sospensione della lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente; 6. Omessa redazione del PSC e del fascicolo nell ipotesi dicuiall art.92, comma2. 7. Omessa verifica di quanto previsto dagli accordi tra lepartisociali.(???!) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a euro L art. 93 del D.lgs Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma1, e92, comma1, letterea), b), c), d)ed e). Il c. 2, fissando responsabilità a carico del committente o del responsabile dei lavori, implica necessariamente il conferimento dell incarico al R.L., che deve pertanto avvenire con atto di delega. Tale atto può anche riguardare solo alcuni obblighi a carico del committente. 18

19 GIURISPRUDENZA L orientamento giurisprudenziale chiaro e prevalente ècheildettatonormativopongaa carico del CSE il compito primario di garantire la sicurezza in cantiere. Il CSP ed il CSE agiscono cioè come titolari di autonoma posizione di garanzia. Cassazione penale, Sez. III - sentenza del13aprile2012;* ) Cassazione penale, Sez. IV - sentenza del17agosto2011;* ) Cassazione penale, Sez. IV - sentenza del 10 agosto 2012; Cassazione penale, Sez. IV - sentenza del18aprile2011;* ) Cassazione penale, Sez. IV - sentenza del05maggio2011;* ) Cassazione penale, Sez. IV - sentenza del 01 ottobre 2012; Si sente ripetere spesso che se in cantiere accadono episodi in cui i lavoratori riportano dei danni, automaticamente il Coordinatore risponde dell evento dannoso poiché egli deve operare per rimuovere comunque le situazioni di rischio per i lavoratori. Ma ciò significa ancora una volta stravolgere il principio per cui ciascuno risponde solo della violazione degli obblighi che incombono su di lui. Noi sappiamo che i coordinatori rispondono solo degli adempimenti di cui agli artt. 91 e 92 e non può certo attribuirsi loro anche la responsabilità o la corresponsabilità degli inadempimenti di altri soggetti. Ma, si dice, INCOMBE COMUNQUE un obbligo di controllo circa l attuazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro...ma la responsabilità del Coordinatore potrà essere affermata solo se si dimostrerà che egli ha omesso di verificare o di controllare la corretta esecuzione da parte dei datori di lavoro delle norme di sicurezza. Beniamino Deidda - Procuratore Capo della Repubblicadi Firenze 19

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