ing. Domenico Mannelli il Piano Operativo di Sicurezza

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1 ing. Domenico Mannelli il Piano Operativo di Sicurezza

2 ANALISI DELLE CAUSE DEGLI INFORTUNI MORTALI NEI NEI CANTIERI DELL UNIONE (1) (1) PROGETTAZIONE 35% ORGANIZZAZIONE 28% CANTIERE 37% PROGETTO ARCHITETTONICO DELL'OPERA ESECUZIONE DI ATTIVITA' SIMULTANEE INCOMPATIBILI FORMAZIONE INSUFFICIENTE CONCEZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI CONCEZIONE DEI POSTI DI LAVORO (1) IL 60% DEGLI INFORTUNI IN CANTIERE DIPENDONO DA CAUSE DETERMINATE DA SCELTE EFFETTUATE PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI VIOLAZIONE DELLE NORME DISORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 2/85 (Fonte: Commissione delle Comunità Europee)

3 D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 modificato ed integrato Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da adottare nei CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 1. Campo di applicazione 2. Definizioni 3. Obblighi del committente e del responsabile dei lavori 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione 5. Obblighi del coordinatore per l esecuzione 6. Responsabilità del committente e dei responsabili dei lavori 7. Obblighi dei lavoratori autonomi 8. Misure generali di tutela 9. Obblighi dei datori di lavoro 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori 11. Notifica preliminare 12. Piano di sicurezza e coordinamento 13. Obblighi di trasmissione 14. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori 16. Modalità attuative della valutazione del rumore 17. Modalità attuative di particolari obblighi 18. Aggiornamento degli allegati 19. Norme transitorie 20. Sanzioni relative agli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi 24. Oneri 25. Entrata in vigore ALLEGATI I Elenco dei lavori edili o di genio civile di cui all art. 2, lett. t. a) II Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza a e la salute dei lavoratori, di cui all art. 11, comma 1 III Contenuto 2006della notifica preliminare di cui all art. 11 il Piano Operativo di Sicurezza 3/85 IV Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri V Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile

4 D.Lgs. 528/99 CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato I D. Lgs. 494/ il Piano Operativo di Sicurezza 4/85

5 LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (ALLEGATO I) D.Lgs. 528/99 lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte edile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 5/85

6 ATTIVITA ESCLUSE DALL APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 494/ D.Lgs luglio 1999, n. n Sicurezza a bordo bordo delle delle navi navi mercantili -- D.Lgs luglio 1999, n. n Sicurezza nei nei servizi servizi portuali e nei nei cantieri navali navali -- D.Lgs agosto 1999, n. n Sicurezza a bordo bordo delle delle navi navi da da pesca pesca 4. ATTIVITA MINERARIE (esclusione dal D.Lgs. 494/96) (art. 1) D. Lgs. 25 nov. 1996, n. 624 D. Lgs. 25 nov. 1996, n SOSTANZE MINERARIE PIATTAFORME AREE SOTTOMARINE 5. IDROCARBURI (LIQUIDI/ GASSOSI) PROSPEZIONE RICERCA COLTIVAZIONE PROSPEZIONE RICERCA COLTIVAZIONE ATTIVITA MINERARIE D. Lgs. 25 nov n IMPIANTI MINERARI 4. PRODOTTI CAVA PERMESSI DI RICERCA CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI 3. PERTINENZE MINIERA Attuazione delle direttive cee cee relative alla alla sicurezza e salute dei dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee FRANTUMAZIONE LIZZATURA VAGLIATURA CARICAMENTO SQUADRATURA STOCCAGGIO DAI PIAZZALI 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 6/85 (art. 1)

7 LA FILOSOFIA DELLA DIRETTIVA CANTIERI STA NELLA RESPONSABILIZZAZIONE DEL CHE E IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L INTERA OPERA Nel caso di VIENE REALIZZATA appalto d opera pubblica, il committente è il soggetto titolare (Art. 2, comma 1, del potere decisionale e di spesa lett. b), D.lgs. 494/6) relativo alla gestione dell appalto L INTERESSE EFFETTIVO ED ECONOMICO IL COMMITTENTE E IL SOGGETTO CHE HA L INTERESSE 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 7/85 ALLA REALIZZAZIONE DELL OPERA

8 DELEGA LA FUNZIONE DI VERIFICA DELL ESECUZIONE DEI LAVORI, AI FINI DELL OSSERVANZA, DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E DELLE REGOLE D ARTE, AL L ART. 27 DELLA L. 216/1995 STABILISCE CHE PER L ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI AFFIDATI IN APPALTO LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEVONO ISTITUIRE UN UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI SE PER MANCANZA DI ORGANICO TALE ATTIVITA NON PUO ESSERE ESPLETATA DALLE AMMINISTRAZIONI STESSE ESSA SARA AFFIDATA A: ALTRE AMMINISTRAZIONI previa apposita intesa o convenzione O PROGETTISTA INCARICATO ALTRI SOGGETTI scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale in materia 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 8/85

9 IL DIRETTORE DEL CANTIERE E' IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE CHE DIRIGE I LAVORI DEL CANTIERE E' QUINDI LA CONTROPARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI (CHE INVECE CONTROLLA L'ANDAMENTO DELLE OPERE PER CONTO DEL COMMITTENTE) IL DIRETTORE DEL CANTIERE DEVE ORGANIZZARE IL CANTIERE IMPIEGANDO MEZZI D'OPERA ADOTTARE OPERE ED ACCORGIMENTI PER EVITARE DANNI E SINISTRI AGLI ADDETTI DISCIPLINARE IL CANTIERE ED ESEGUIRE FEDELMENTE IL CONTRATTO E GLI ORDINI DEL DIRETTORE LAVORI IMPIEGARE MATERIALI DI BUONA QUALITA' E FARE IN MODO CHE L'OPERA CORRISPONDA ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 9/85

10 E E DEFINITO IL IL SOGGETTO INCARICATO DAL COMMITTENTE PER LA PROGETTAZIONE O PER L ESECUZIONE O PER IL IL CONTROLLO DELL ESECUZIONEESECUZIONE DELL OPERA NEL NEL CASO DI DI APPALTO DI DI OPERA PUBBLICA IL IL RESPONSABILE DEI DEI LAVORI E E IL IL RESPONSABILE UNICO DEL DEL PROCEDIMENTO (ai (ai sensi dell art. 7, 7, L. L. 109/94 e succ. modif.) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 10/85 Art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 494/1996

11 ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE RAPPRESENTATA DAL NUMERO DEI LAVORATORI PER IL NUMERO DELLE GIORNATE LAVORATIVE NECESSARIE PER L ESECUZIONE DELL OPERA 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 11/85

12 della della PROGETTAZIONE Il Il RESPONSABILE DEI DEI LAVORI E E IL IL SOGGETTO INCARICATO DAL DAL COMMITTENTE AI AI FINI: o dell ESECUZIONE O del del CONTROLLO DELL ESECUZIONE dell opera Nel caso di appalto di opera pubblica il RESPONSABILE DEI LAVORI è il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 7, L. 109/94) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 12/85 (art. 2)

13 La nomina del ESONERA il COMMITTENTE dalle RESPONSABILITA connesse all adempimento degli OBBLIGHI di SICUREZZA LIMITATAMENTE ALL INCARICO CONFERITO Subentra nell assunzione delle derivanti dalla scelta dei coordinatori e dalla vigilanza in ordine all adempimento degli obblighi posti a loro carico 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 13/85

14 DESIGNAZIONE DEI OORDINATORI IL COMMITTENTE o il responsabile dei lavori DESIGNA il il COORDINATORE PER PER LA LA PROGETTAZIONE Contestualmente all incarico di progettazione esecutiva il il COORDINATORE PER PER L ESECUZIONE DEI DEI LAVORI PRIMA DELL AFFIDAMENTO DEI LAVORI (art. 3) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 14/85

15 (art. 2) COORDINATORE IN IN MATERIA DI DI SICUREZZA E DI DI SALUTE DURANTE LA LA PROGETTAZIONE DELL OPERA: SOGGETTO INCARICATO, DAL DAL COMMITTENTE O DAL DAL RESPONSABILE DEI DEI LAVORI, DELLA REDAZIONE DEL: PIANO DI DI SICUREZZA E DI DI COORDINAMENTO FASCICOLO INFORMATIVO DI DI SICUREZZA 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 15/85

16 (art. 2) COORDINATORE IN IN MATERIA DI DI SICUREZZA E DI DI SALUTE DURANTE LA LA REALIZZAZIONE DELL OPERA: SOGGETTO INCARICATO, DAL DAL COMMITTENTE O DAL DAL RESPONSABILE DEI DEI LAVORI, DELL ESECUZIONE DEI DEI COMPITI PROGETTUALI E DI DI CONTROLLO DURANTE LA LA REALIZZAZIONE DELL OPERA 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 16/85

17 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5) Provvede, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, a: verificare l attuazione di quanto previsto nei PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; adeguare i piani di sicurezza ed il fascicolo in relazione all evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, e verificare che le imprese esecutrici adeguino (se necessario) il proprio piano operativo; verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano di dettaglio; organizzare il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari datori di lavoro presenti in cantiere (lavoratori autonomi, subappaltatori) verificare e realizzare il coordinamento tra RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere il Piano Operativo di Sicurezza 17/85

18 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5) A tal fine, il coordinatore per l esecuzione dei lavori ha la potestà di : proporre al Committente, in caso di inosservanze alle disposizioni degli art e della mancata attuazione del piano di sicurezza, previa contestazione scritta (alle Imprese ed ai lavoratori autonomi), la sospensione dei lavori, l allontanamento o la risoluzione del contratto sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni sino a che le imprese interessate non abbiano dato comunicazione scritta dell avvenuto adeguamento (e relativa verifica) nel caso in cui Committente Responsabile dei lavori non adotti provvedimenti senza fornire idonea motivazione, comunicare inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 18/85

19 NOMINA DEI COORDINATORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI (1) (1) (1): L ELENCO E RIPORTATO NELL ALLEGATO II. Tali lavori sono soggetti a notifica preliminare all autorità di vigilanza. QUANDO SCATTA L OBBLIGO (art. 3) CANTIERI in cui è prevista la presenza di più imprese LAVORI LA LA CUI CUI ENTITA PRESUNTA E E PARI PARI O SUP. SUP. A 2OO 2OO UUXGG 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 19/85

20 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (Art.12) e' costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 20/85

21 IL DOCUMENTO CHE L IMPRESA ESECUTRICE R E D I G E IN RIFERIMENTO AL SINGOLO CANTIERE INTERESSATO, ai sensi dell art. 4, D.Lgs. 626/94 (Rif. art. 2) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 21/85

22 IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Esso va considerato come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all art. 12 (se quest ultimo esiste) ed al quale deve essere coerente (art. 5, comma 1, lettera b). L art. 31, comma 1-bis della legge n. 109/94, così come modificata dalla legge n. 415/98, specifica ulteriormente che il piano operativo concerne le scelte autonome delle imprese esecutrici e le relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori. Soggetti obbligati: Tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche se trattasi di imprese famigliari o con meno di dieci addetti e anche se in cantiere opera un unica impresa (art. 9, comma 1). Soggetti esclusi dall obbligo: lavoratori autonomi il Piano Operativo di Sicurezza 22/85

23 Rif. art. 5 Il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) redatto a cura dell appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 23/85 8

24 DESTINATARI DELLE SANZIONI COMMITTENTE DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI CONTRAVVENZIONALI D.Lgs. 494/1996 RESPONSABILE DEI LAVORI COORDINATORE PROGETTAZIONE COORDINATORE ESECUZIONE DATORI DI LAVORO LAVORATORI AUTONOMI 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 24/85 (artt )

25 Art. Art. 22, 22, comma comma 3, 3, lett. lett. a), a), D.Lgs. D.Lgs. 494/ /1996 ARRESTO ARRESTOda da tre tre a a sei sei mesi mesi o o AMMENDA AMMENDAda da tre tre a a otto otto milioni milioni per per la la violazione violazione degli degli artt. artt. 9, 9, comma comma 1,lett. 1,lett. a) a) e e 12, 12, comma comma 3 Datori di di lavoro e Dirigenti MANCATA ADOZIONE ADOZIONE delle delle MISURE MISURE CONFORMI CONFORMI alle alle prescrizioni prescrizioni di di sicurezza sicurezza e e di di salute salute per per i i cantieri cantieri (riportate (riportate nell Allegato nell Allegato IV, IV, D.Lgs. D.Lgs. 494/96) 494/96) Art. Art. 22, 22, comma comma 3, 3, lett. lett. a), a), D.Lgs. D.Lgs. 494/ /1996 SANZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PECUNIARIAda da uno uno a a sei sei milioni milioni per per la la violazione violazione degli degli artt. artt. 12, 12, comma comma 4, 4, e e 13, 13, commi commi 2 e e 3 PER NON NON AVER AVER MESSO MESSO A DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE OMESSA ATTUAZIONE ATTUAZIONE dei dei rappresentanti rappresentanti della della sicurezza sicurezza di di quanto quanto previsto previsto dal dal piano piano di di sicurezza sicurezza COPIA COPIA del del PIANO PIANO DI DI SICUREZZA SICUREZZA e e di di coordinamento coordinamento e e dal dal e e coordinamento coordinamento e e del del piano piano operativo operativo di di sicurezza sicurezza PIANO PIANO OPERATIVO OPERATIVO DI DI SICUREZZA SICUREZZA 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 25/85 (art. 22)

26 LE PENE D.Lgs. 494/96 DATORI DI DI LAVORO Art. Art. 22, 22, comma comma 11 ARRESTO ARRESTOda da due due a a quattro quattro mesi mesi oo AMMENDA AMMENDAda da due due a a cinque cinque milioni milioni per per la la violazione violazione dell art. dell art. 14, 14, comma comma 1, 1, primo primo periodo periodo MANCATA CONSULTAZIONE, CONSULTAZIONE, prima prima dell accettazione dell accettazione del del piano piano di di sicurezza sicurezza e e coordinamento, coordinamento, MANCATA TRASMISSIONE, TRASMISSIONE, dei dei rappresentanti rappresentanti dei dei lavoratori lavoratori in in qualità qualità di di impresa impresa aggiudicataria, aggiudicataria, del del per per la la sicurezza, sicurezza, onde onde fornirgli fornirgli piano piano di di sicurezza sicurezza e e di di coordinamento coordinamento alle alle i i necessari necessari chiarimenti chiarimenti imprese imprese esecutrici esecutrici (sub (sub appaltatrici) appaltatrici) ed ed sul sul suo suo contenuto contenuto ai ai lavoratori lavoratori autonomi autonomi MANCATA TRASMISSIONE TRASMISSIONE prima prima dell inizio dell inizio dei dei lavori, lavori, del del proprio proprio piano piano operativo operativo di di sicurezza sicurezza al al coordinatore coordinatore (art. 22) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 26/85

27 LE PENE D.Lgs. 494/96 PREPOSTI Art. Art. 22, 22, comma comma 4 ARRESTO ARRESTOsino sino a a due due mesi mesi oo AMMENDA AMMENDAda da L. L a a L. L per per la la violazione violazione degli degli artt. artt. 9, 9, comma comma 1,lett. 1,lett. a) a) e e 12, 12, comma comma 3 MANCATA ADOZIONE ADOZIONE delle delle MISURE MISURE CONFORMI CONFORMI alle alle prescrizioni prescrizioni di di sicurezza sicurezza e e di di salute salute per per i i cantieri cantieri (riportate (riportate nell Allegato nell Allegato IV, IV, D.Lgs. D.Lgs. 494/96) 494/96) OMESSA ATTUAZIONE ATTUAZIONE di di quanto quanto previsto previsto nel nel piano piano di di sicurezza sicurezza e e coordinamento coordinamento e e nel nel piano piano operativo operativo di di sicurezza sicurezza (art. 22) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 27/85

28 IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE E CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI CON SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE DI SEPPELLIMENTO O SPROFONDAMENTO SUPERIORE A METRI 1,5 Se particolarmente aggravati CADUTA DALL'ALTO SUPERIORE A METRI 2 IN POZZI, STERRI, SOTTERRANEI E GALLERIE DI SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO CADUTA NEL VUOTO DI MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI CON USO DI ESPLOSIVI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NEI LAVORI SUBACQUEI CON RISCHIO DI ANNEGAMENTO CON RADIAZIONI IONIZZANTI 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 28/85 (All. II)

29 (All. II) Lavori che espongono i lavoratori a RISCHIO DI CADUTA da un altezza superiore a 2 metri se particolarmente AGGRAVATI da: natura dell attività procedimenti seguiti condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera I rischi di caduta sono particolarmente aggravati nelle situazioni seguenti: le attività che comportano rischi incrociati o multipli come ad es. il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio d azione della gru; lavori sui tetti; lavori in altezza su strutture non portanti; lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate; lavori effettuati di notte; lavori che comportano l allestimento o l uso di ponteggi di grandi dimensioni; lavori con uso ripetitivo o continuativo di cintura di sicurezza; lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabatello, di ponte sviluppabile o simili il Piano Operativo di Sicurezza 29/85

30 OBBLIGO DI ARMATURA DEGLI SCAVI in tutti i casi di rischio di franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,5 escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni, canalizzazioni e simili escavazioni su fronti aperti I RISCHI DI SEPPELLIMENTO SONO PARTICOLARMENTE AGGRAVATI (All. I) PERLOMENO NEI SEGUENTI CASI: escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere escavazioni nei cunicoli presenza di traffico pesante escavazioni con presenza di acqua o gas 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 30/85

31 Art. 31. Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Piani di sicurezza) (il piano generale di sicurezza è stato soppresso dal decreto legislativo n. 528 del 1999) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (Legge 11 febbraio 1994, n. 109 La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici (abrogata dall'articolo 256 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. (regolamento emanato con D.P.R. n. 222 del 2003 Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 31/85

32 Art Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994) 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) il Piano Operativo di Sicurezza 32/85

33 Art Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994) 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza il Piano Operativo di Sicurezza 33/85

34 Art Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994) 4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso il Piano Operativo di Sicurezza 34/85

35 D.P.R. 222/03 REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. (attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494). Il testo principale è composto di quattro capi e di sette articoli. Il capo I comprende l articolo 1 Il capo II comprende gli articoli 2, 3 e 4 Il capo III comprende gli articoli 5 e 6 Il capo IV comprende l articolo il Piano Operativo di Sicurezza 35/85

36 il primo marzo 2006 la conferenza stato-regioni ha approvato le linee guida per l applicazione del d.p.r. 222/03 regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell art. 31, comma 1 legge 109/94 L obiettivo è quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge. ITACA (Associazione nazionale per l'innovazione, la Trasparenza degli Appalti e per la Compatibilità Ambientale) è un'associazione senza finalità di lucro voluta dalle Regioni e dalle Province autonome per perseguire, anche attraverso l'istituzione di specifici gruppi di studio, tre obiettivi fondamentali: qualità nella Pubblica Amministrazione per la gestione e l'affidamento di appalti e concessioni pubbliche trasparenza negli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori e nelle concessioni pubbliche promozione e diffusione delle buone pratiche 2006 il Piano Operativo di Sicurezza per lavori, servizi e forniture pubbliche, 36/85 per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale

37 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 37/85

38 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 38/85

39 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 39/85

40 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 40/85

41 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 41/85

42 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 42/85

43 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 43/85

44 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 44/85

45 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 45/85

46 D.P.R. 222/03 REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. efficacia Definizioni e termini di a) Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 46/85

47 Definizioni e termini di efficacia b) Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; Per modalità si deve intendere il modo scelto per l esecuzione della lavorazione Per sequenza la successione delle fasi o sottofasi di lavoro ovvero fare una operazione dopo o prima di averne fatta un altra il Piano Operativo di Sicurezza 47/85

48 Definizioni e termini di efficacia c) Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Sono le opere che è necessario realizzare prima di effettuare le lavorazioni e necessarie per garantire la loro esecuzione in condizioni di sicurezza d) Attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni; L articolo 34 comma 1 lettera a) del D.Lgs 626/94 definisce attrezzature qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante i lavori il Piano Operativo di Sicurezza 48/85

49 Definizioni e termini di efficacia e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni dì pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; Viene, così recuperata, con operative, per differenziarle dalle prescrizioni dell organo di vigilanza, la definizione del testo originario del D.lgs.494/96 per ricondurla alle fasi critiche (art. 2 comma 2 lettera e ) che diventano oggetto di particolare attenzione nel regolamento tanto da dover essere presidiate dalle prescrizioni operative. g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; Il CSE dispone di questo importante strumento per evidenziare la necessità del coordinamento e della regolamentazione, ai fini della sicurezza, dell uso comune di attrezzature, mezzi logistici e di protezione collettiva. Mediante il cronoprogramma inoltre si prefigge lo scopo di evitare che il rischio possa transitare da una lavorazione all altra il Piano Operativo di Sicurezza 49/85

50 Definizioni e termini di efficacia h) P.S.C.: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; i) P.S.S.: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio. 1994,, n. 109, e successive modificazioni; Il P.S.S., redatto dall impresa appaltatrice o dal concessionario, è presente solo nei lavori pubblici che pur rientrando nella Legge 109/94 sono fuori del campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, oppure quando questi sono sotto soglia (art. 3) per cui non è obbligatorio nominare il Coordinatore per la Progettazione. l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f- ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e all'articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Il P.O.S. deve essere redatto dal datore di lavoro dell impresa esecutrice, anche familiare, ai sensi dell articolo 9 del D.lgs.494/96. Esso deve essere complementare e di dettaglio del P.S.C. e la sua stesura deve essere verificata dal CSE per assicurarne la coerenza con il P.S.C.. m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n, 109 e successive modificazioni il Piano Operativo di Sicurezza 50/85

51 ricordiamo il contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento secondo articolo 12 del dl 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla 2006complessità dell'opera da il Piano realizzare Operativo di Sicurezza ed alle eventuali fasi 51/85 critiche del processo di costruzione.

52 contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento secondo articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 52/85 seppellimento da adottare negli scavi;

53 CONTENUTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO SECONDO ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N.494, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14; 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 53/85

54 D.Lgs. 494/96 Art. 14. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo il Piano Operativo di Sicurezza 54/85

55 CONTENUTO DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO SECONDO ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura il Piano Operativo di Sicurezza 55/85

56 PSC CARATTERISTICHE - Specifico per quella singola opera da realizzare. La specificità del documento risulterà evidenziata dalle scelte tecniche, progettuali, architettoniche e tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto, dalla planimetria e da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. - Consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per i datori di lavoro delle imprese esecutrici, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per il committente o il responsabile dei lavori se nominato. - Fattibile cioè realizzabile concretamente dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi. - Funzionale all esecuzione dell opera ed atto a garantire 2006 con i suoi contenuti il Piano Operativo di Sicurezza la sicurezza di tutti i 56/85 lavoratori.

57 PSC elementi minimi a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organizzazione dei cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 57/85

58 PSC elementi minimi d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento; Dai rischi sopra evidenziati ci spostiamo alle soluzioni da adottare in riferimento all allestimento del cantiere ed alle lavorazioni necessarie per realizzare l opera 1) all'area di cantiere La collocazione urbanistica ed ambientale del cantiere influisce in maniera determinante sulla sua organizzazione in funzione della presenza di mezzi logistici e di protezione collettiva. Ad esempio: assistenza sanitaria rete fognaria acqua potabile fornitura elettrica calcestruzzo preconfezionato 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 58/85

59 PSC elementi minimi d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento; 2) all'organizzazione dei cantiere 3) alle lavorazioni La realtà imprenditoriale svolge sicuramente un ruolo importante nella scelta delle imprese esecutrici che dovranno comunque essere valutate per quanto riguarda l idoneità tecnico professionale dal Committente o dal Responsabile dei Lavori. La conoscenza di questa da parte del CSP può comunque facilitare il lavoro del CSE anche in presenza di una serie di subappalti, possibilmente previsti già in fase di pianificazione. e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni In questo caso si fa riferimento alla eventualità di dover effettuare più lavorazioni contemporaneamente e nello stesso punto per cui è necessario intervenire sui rischi che transitano da una lavorazione all altra e non sono stati analizzati nei singoli POS essendo impropri. Pertanto il CSP in questa eccezionale circostanza inserisce nel P.S.C. alcuni elementi caratteristici del POS, quali i dispositivi di protezione individuale il Piano Operativo di Sicurezza 59/85

60 PSC elementi minimi f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; La regolamentazione dell uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di protezione collettiva deve consentire di: individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione; evitare la duplicazione degli allestimenti; definire le modalità e le procedure di utilizzo; stabilire chi li deve utilizzare e quando 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 60/85

61 PSC elementi minimi g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; Il CSP è chiamato ad esplicitare nel piano come intende organizzare la cooperazione, il coordinamento, la reciproca informazione; potrà quindi utilizzare l indicazione dei momenti in cui effettuare le riunioni e dei soggetti che devono parteciparvi per rendere efficace la trasmissione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei processi da mettere in atto. Naturalmente l articolazione sarà legata alla complessità dell opera ed alla necessità di presidiarne le fasi critiche il Piano Operativo di Sicurezza 61/85

62 PSC elementi minimi h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni; il P.S.C. contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; I servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori possono essere affrontati in tre modi: 1) gestione comune delle emergenze (il CSP indica nel piano quanto previsto) 2) gestione separata delle emergenze (il CSP indica nel piano la necessità che ogni ditta provveda per proprio conto; in questo caso dovrà essere previsto un paragrafo a parte per i lavoratori autonomi) 3) il Committente o il Responsabile dei Lavori si avvale della facoltà, art.17 comma 4, di organizzare apposito servizio per la gestione delle emergenze (il CSP pianifica il servizio esplicitandolo nel P.S.C.) 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 62/85

63 PSC elementi minimi i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; L individuazione delle fasi e sottofasi di lavoro è finalizzata a semplificare il compito del CSP in riferimento alla redazione del cronoprogramma dal quale risulta l eventuale contemporaneità delle lavorazioni l) la stima dei costi della sicurezza 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 63/85

64 PSC elementi minimi 3. II coordinatore per la progettazione indica nel P.S.C., ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al P.S.C. stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Le indicazioni contenute nel P.S.C. si renderanno necessarie soltanto in casi particolari caratterizzati dall esigenza di esplicitare comunque le procedure in relazione all accertato maggior rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A titolo puramente indicativo si riportano i seguenti casi: lavorazioni ad alto contenuto tecnologico; lavorazioni con materiali altamente nocivi o tossici; lavorazioni con elevato numero di imprese coinvolte contemporaneamente; lavorazioni effettuate in contesti ambientali particolarmente ostili; 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 64/85

65 PSC elementi minimi 4. Il P.S.C. è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Tutto quello che può essere esplicitato mediante trasposizione grafica, tavole esplicative, planimetrie, sezioni, profilo altimetrico, schemi, relazioni, etc contribuisce a rendere più facile ed immediata la comprensione dei contenuti del P.S.C. quindi è opportuno che la pianificazione sia sempre accompagnata da rappresentazioni grafiche a scala opportuna il Piano Operativo di Sicurezza 65/85

66 5. Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del P.S.C. 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze il Piano Operativo di Sicurezza 66/85

67 Art. 3- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 1. In riferimento all area di cantiere il P.S.C. contiene l'analisi di questi elementi essenziali: falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; Risulta evidente l importanza della conoscenza dell area di cantiere per poterne evidenziare i rischi. Nel caso di edilizia tradizionale si riscontra la prevalenza delle problematiche derivanti dalla viabilità, dalla logistica, dalle sottostrutture. Quando si fa riferimento ad opere complesse è frequente lo spostamento sui rischi indotti da frane, alluvioni, cavità e depositi sotterranei, presenza di siti archeologici. Nel caso delle grandi opere può verificarsi la presenza di rischi di esplosione 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 67/85 o incendio per la presenza di gas naturale

68 Art. 3- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 1. In riferimento all area di cantiere il P.S.C. contiene l'analisi di questi elementi essenziali: falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto in relazione: b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; Rischi che dall'esterno vengono trasmessi al cantiere. Il caso classico è la presenza di una linea elettrica aerea in media tensione che, trovandosi in prossimità, rende difficoltoso l utilizzo dei mezzi di sollevamento. Lo stesso problema è generato anche dalla prossimità di una linea ferroviaria o di una strada di grande comunicazione, ecc il Piano Operativo di Sicurezza 68/85

69 Art. 3- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 1. In riferimento all area di cantiere il P.S.C. contiene l'analisi di questi elementi essenziali: falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto in relazione: c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. Rischi che dal cantiere vengono trasmessi all esterno. Sono rappresentati essenzialmente dalle emissioni di polveri, dal rumore e da sostanze inquinanti per la falda idrica. Nel caso di allestimento del ponteggio lungo una pubblica via di un centro urbano si aggiungono quelli per la circolazione di uomini e mezzi di trasporto. Ogni Comune dovrebbe disporre di un proprio regolamento per le emissioni sonore che consente autorizzazioni in deroga il Piano Operativo di Sicurezza 69/85

70 Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il P.S.C. contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.494 del 1996 e successive modificazioni, anche dei seguenti: Vengono qui inseriti nuovi elementi di analisi che si aggiungono a quelli già elencati nell articolo 12 comma 1 del Dlgs 494/ il Piano Operativo di Sicurezza 70/85

71 Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; La fornitura dei materiali è intesa anche come lo scarico effettuato nelle apposite zone di stoccaggio e deposito. Questa operazione è disciplinata nelle procedure di fornitura contenute nel P.S.C.. Le procedure riguarderanno sostanzialmente le modalità di accesso che generalmente vengono presidiate dal capocantiere. Nel caso in cui lo scarico comprenda anche la posa in opera (getto di calcestruzzo, pannelli, travi o pilastri prefabbricati, ) si effettua invece una lavorazione da pianificare nel POS che deve redigere l impresa fornitrice-esecutrice il Piano Operativo di Sicurezza 71/85

72 Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni b) la dislocazione degli impianti di cantiere; A titolo indicativo, oltre quelli elencati nell art.12, si indicano i seguenti: impianto di produzione del calcestruzzo; impianto di lavorazione del ferro; impianto di sollevamento materiali il Piano Operativo di Sicurezza 72/85

73 Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni c) la dislocazione delle zone di carico e scarico; A titolo indicativo si indicano le seguenti: zona di scarico degli inerti; zona di scarico del calcestruzzo; zona di stazionamento dell autopompa e/o autobetoniera (particolare attenzione dovrà essere riservata al caso in cui questi mezzi debbano sostare all esterno dell area di cantiere con la delimitazion della zona e l individuazione di specifiche procedure); zona di carico e scarico materiali di risulta.. d) le zone di deposito attrezzature e di 2006 il Piano Operativo di Sicurezza 73/85 stoccaggio materiali e dei rifiuti;

74 Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Questi depositi sono piuttosto rari nell edilizia tradizionale, ma possono assumere dimensioni rilevanti negli interventi di recupero edilizio nell ambito di grandi opere a carattere architettonico o ambientale, ad esempio zone di deposito di grandi quantità di legname o di stazionamento di macchine operatrici il Piano Operativo di Sicurezza 74/85

75 Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 3.In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di elettrocuzione; c) al rischio rumore; d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche il Piano Operativo di Sicurezza 75/85

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