REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

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1 COMUNE DI DORIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione C.C. n. 4 del , immediatamente esecutiva. ENTRATA IN VIGORE: 1 gennaio 2009 Il Segretario Comunale F.to Dr.ssa Pasquarelli Anna Paola

2 SOMMARIO Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento Art. 2 - Gestione del Servizio Art. 3 - Funzionario Responsabile Art. 4 - Versamenti Art. 5 - Versamenti dei contitolari e versamenti degli eredi Art. 6 - Abbandono dei crediti debiti di modesta entità Art. 7 - Interessi Art. 8 - Rimborsi Art. 9 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità delle aree Art.10 - Aree non fabbricabili Art.11 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili Art.12 - Fabbricati inagibili e inabitabili Art.13 - Fabbricato parzialmente costruito Art.14 - Italiani residenti all estero Art.15 - Estensione della concedibilità delle agevolazioni previste per le abitazioni principali Art.16 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali Art.17 - Esenzioni Art.18 - Detrazione per l abitazione principale Art.19 - Accertamento con adesione Art.20 - Controlli Art.21 - Sanzioni Art.22 - Potenziamento dell ufficio tributi Art.23 - Dichiarazioni Art.24 - Norme di rinvio ALLEGATI: - TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI - PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE

3 Art. 1 Finalità e contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, disciplina la gestione dell imposta comunale sugli immobili. 2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, detta norme antielusive, norme semplificative e norme di equità fiscale. 3. Il presente regolamento è ispirato ai principi sanciti nello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212), ed alla vigente carta dei diritti del contribuente deliberata dal Consiglio Comunale, i rapporti tra i contribuenti e l Ufficio Tributi del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/11/92 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Gestione del servizio 1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario del servizio di riscossione nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel D. Lgs. n. 504/ Il Comune, ai sensi dell art. 36 della legge 388/2000, qualora lo ritenesse opportuno, nell intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dell imposta, può avvalersi del procedimento di riscossione tramite versamento su c/c postale intestato al proprio tesoriere o mediante versamento diretto al tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona. 3. Il servizio di accertamento è effettuato dal Comune. 4. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo, può esercitare - anche disgiuntamente - il servizio di riscossione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste negli artt. 30, 31, 32, 33 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) oppure gestirlo secondo quanto previsto dall articolo 113 bis del D. Lgs n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni comma 1 lettere b e c, oppure affidarlo ai concessionari di cui al D.Lgs n.112/1999, nonché ai soggetti iscritti all Albo di cui all art. 53 del D. Lgs. n. 446/ La gestione dell imposta, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. n. 504/92. Art. 3 Funzionario Responsabile 1. Fino a quando il servizio di accertamento sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sono attribuiti al Responsabile della Struttura 1 Amministrazione Generale, Gestione Risorse, Servizi al Cittadino. 2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. Art. 4 Versamenti 1. I contribuenti effettuano il versamento dell imposta arrotondato all unità di euro utilizzando il bollettino di conto corrente postale intestato alla concessionaria CRESET S.P.A LECCO oppure mediante versamento diretto presso gli sportelli delle seguenti Banche convenzionate: - Credito Valtellinese - Credito Artigiano - Banca dell Artigianato e dell Industria 2. La prova del pagamento nei casi sopra indicati, ai sensi dell art. 1 del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 3/06/2002, è data dal timbro di quietanza apposto dalla banca sul bollettino stesso. 3. E consentito il versamento tramite il canale internet, sul sito del Concessionario.

4 4. Le modalità di riscossione di cui al comma 1 non escludono il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito d imposta utilizzando il modello F 24 come previsto dal comma 55 dell art. 37 del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006 convertito dalla legge 04/08/2006 n.248; 5. A norma del comma 173, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell imposta dovuta per il periodo di durata dell intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Art. 5 Versamenti dei contitolari e versamenti degli eredi 1. Ai sensi dell art. 59 comma 1 - lettera l), del D. Lgs. n. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare si considerano regolarmente effettuati purché l ICI relativa all immobile in questione sia stata totalmente assolta per l anno di riferimento, e sia individuato l immobile a cui i versamenti si riferiscono, nonché siano precisati i nominativi degli altri contitolari. 2. In caso di decesso del contribuente, sia i versamenti relativi al de cujus che i versamenti relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Art. 6 Abbandono dei crediti/debiti di modesta entità 1. I versamenti diretti da parte del contribuente non devono essere eseguiti quando l importo annuo risulta inferiore a 12,00 2. L Ente non procederà all emissione di avvisi di accertamento, quando gli importi comprensivi anche di eventuali sanzioni ed interessi risultano inferiori a 12, L Ente non procederà ad alcun rimborso quando gli importi, comprensivi anche di interessi, risultano inferiori a 12, Gli importi di cui sopra non sono da intendersi come franchigia e sono arrotondati all unità di Euro ai sensi dell art.1 comma 166 della legge 27/12/2006 n Art. 7 Interessi 1. Gli interessi per la riscossione e i rimborsi dell imposta comunale sugli immobili sono determinati nella stessa misura del tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 8 Rimborsi 1. Ai sensi del comma 164 dell art. 1 della legge 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza.

5 Art. 9 Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree 1. Per le aree divenute inedificabili a seguito dell adozione della delibera di varianti degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata a condizione che sussistano tutte le seguenti condizioni: a) non sia iniziata alcuna opera sulle aree interessate; b) il soggetto interessato non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l area. Art. 10 Aree non fabbricabili 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) 1 periodo dell art. 2 del D. Lgs. n. 504/92 sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli come indicati nel comma 1 dell art. 9 del D. Lgs. n. 504/92, iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, a condizione che la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato all attività agricola, da parte del soggetto passivo di imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell anno precedente ai fini delle Imposte dirette. 2. Il contribuente autodichiara il possesso dei requisiti per l ottenimento dell agevolazione, entro il mese di giugno dell anno di competenza, all Ufficio tributi del Comune. Art. 11 Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. Ai sensi dell'art. 59 lettera g) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore, nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli indicati nella tabella allegata al presente regolamento. 2. AI contribuente che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili, in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, non compete alcun rimborso, relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Art. 12 Fabbricati inagibili e inabitabili 1. Per l applicazione della riduzione della metà dell imposta prevista dall art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 504/92, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo; i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 3. Il possesso dei requisiti validi per la concessione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo è autodichiarato dal contribuente nei sensi e nei modi di legge, oppure su istanza dello stesso contribuente è accertato dall Ufficio Tecnico Comunale con specifica perizia, i cui oneri sono a carico del richiedente, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal contribuente.

6 4. La riduzione dell imposta opera a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda di cui al comma 3 del presente articolo o dal mese successivo alla data in cui gli interessati fanno pervenire all ente l autodichiarazione indicata nel medesimo comma. 5. I contribuenti devono comunicare all Ente il venir meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro 30 giorni dal loro verificarsi. Art. 13 Fabbricato parzialmente costruito 1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all imposta quali fabbricati, a decorrere dalla data di inizio dell utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Art. 14 Italiani residenti all estero 1. I cittadini italiani non residenti nel territorio comunale ma proprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale, di unità immobiliare accatastata o accatastabile nel gruppo A con esclusione della categoria A 10 e che non possiedono altre unità immobiliari nel territorio nazionale destinate ad abitazione principale, potranno considerare l unità immobiliare sita nel Comune di Dorio, purché non locata, come abitazione principale, sia ai fini della detrazione che dell applicazione dell aliquota. Art. 15 Estensione della concedibilità delle agevolazioni previste per le abitazioni principali 1. Ai sensi dell articolo 59 - comma 1 - lettera e) del D. Lgs. n. 446/97, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell aliquota ridotta e della detrazione d imposta sono equiparate alla abitazione principale come intesa dall articolo 8 - comma 2 - del D. Lgs. n. 504/92. a) l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito, di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; b) due unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l equiparazione all abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. c) L unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, regolarmente accatastata, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado, residenti anagraficamente nell unità immobiliare stessa che deve essere utilizzata come dimora abituale. 2. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo il proprietario dell immobile dovrà presentare apposita istanza nella quale autodichiari ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000: il nome del familiare che occupa il fabbricato; il grado di parentela dell occupante rispetto al proprietario; i dati identificativi dell immobile oggetto dell agevolazione; L istanza risulta valida anche per le annualità successive se non intervengono modificazioni. La riduzione d imposta si applicherà a partire dall anno successivo a quello in cui è stata presentata l istanza di agevolazione.

7 In sede di liquidazione I.C.I. si procederà al recupero della differenza di imposta qualora l aliquota agevolata sia stata applicata dal contribuente senza presentazione dell istanza di cui sopra. Non si fa luogo in nessun caso a rimborso d imposta. In caso di perdita dei requisiti che hanno dato diritto all agevolazione, il soggetto passivo d imposta dovrà presentarne comunicazione all ufficio tributi entro 30 giorni dal verificarsi dell evento. Art. 16 Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali 1. Ai sensi dell articolo 59 - comma 1 - lettera d) del D. Lgs. n. 446/97, agli effetti dell applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell abitazione principale una sola pertinenza intendendo come tale il garage (o posto auto) oppure la soffitta o la cantina (categorie C6 o C2). L assimilazione di cui sopra opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, dell abitazione in cui abitualmente dimora, sia proprietario titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. I contribuenti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze, comunicano al Comune con apposito modello disponibile presso l Ufficio Tributi, gli identificativi catastali della pertinenza considerata parte integrante dell abitazione principale ai fini del calcolo dell ICI. Successivamente all anno di prima presentazione del modello di cui sopra, l individuazione della pertinenza considerata parte integrante dell abitazione principale si intende confermata qualora non sia presentata una nuova comunicazione. 3. I contribuenti proprietari di una sola pertinenza dell abitazione principale non sono tenuti alla presentazione della comunicazione di cui sopra. Art. 17 Esenzioni 1. Sono esenti dall imposta gli immobili indicati dall art. 7 del D.Lgs n.504/92. Le esenzioni di cui all art. 7 lettera i del decreto summenzionato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall Ente non commerciale utilizzatore. 2. L esenzione spetta per il periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Art. 18 Detrazione per l abitazione principale 1. Ai sensi del D.L. 27/5/2008, n. 93 a decorrere dall anno 2008 è esclusa dall imposta comunale sugli immobili l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad essa assimilate con regolamento comunale alla data di entrata in vigore del decreto suddetto, ad eccezione di quelle di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 504/92. Art. 19 Accertamento con adesione 1. Ai sensi dell art comma - lettera m), del D. Lgs. n. 446/97, è introdotto nell ambito del territorio comunale, per l Imposta Comunale sugli Immobili, l istituto dell accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni.

8 Art. 20 Controlli 1. La Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell Ufficio Tributi, si riserva la facoltà di individuare, per ciascun anno di imposta, con provvedimento motivato, fattispecie specifiche da sottoporre a controllo. 2. Tale provvedimento deve essere adottato entro il mese di marzo di ciascun esercizio finanziario. Art. 21 Sanzioni 1. Per le violazioni applicabili in materia di ICI si rinvia all art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992 come modificato dall art. 14 del D.Lgs. n. 473 del Art. 22 Potenziamento dell'ufficio Tributi 1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti: L importo pari al 5% delle somme riscosse a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi è destinato ad alimentare un apposito fondo da distribuire annualmente al personale addetto all Ufficio Tributi del Comune, nonché ad altro personale che collabora all attività d accertamento individuato dal Responsabile della Struttura competente ed aggregato con specifico provvedimento al predetto ufficio ai fini del conseguimento dell obbiettivo. La ripartizione del fondo avrà luogo secondo percentuali che dovranno tener conto dell effettiva attività lavorativa svolta dal personale di cui al punto precedente, nel rispetto del vigente manuale di valutazione e secondo quanto disposto dall art. 17, comma 2, lettera a del CCNL del Art. 23 Dichiarazione 2. Resta fermo l obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall art. 3 bis del D.Lgs n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico informatico. Art. 24 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni e nella Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). 2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione ed ha efficacia applicativa dal 1 gennaio 2009.

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