DISCIPLINA E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CASO DI PERDITA DELL AUTOSUFFICIENZA. Articolo 1

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1 DISCIPLINA E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CASO DI PERDITA DELL AUTOSUFFICIENZA DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 A decorrere dal 1 gennaio 2007, la "Cassa" rimborsa gli oneri economici aggiuntivi sostenuti dagli iscritti di cui all art. 18, comma II dello Statuto, in Italia od all'estero, in caso di perdita dell autosufficienza dovuta ad eventi patologici qualificati come malattia o come infortunio. Per malattia si intende ogni alterazione, congenita od acquisita, dello stato di salute non dipendente da infortunio. Per infortunio si intende un evento dovuto a causa accidentale, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. E considerato non autosufficiente l iscritto permanentemente incapace di svolgere gli atti elementari della vita quotidiana sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di terzi: farsi il bagno o la doccia vestirsi e svestirsi igiene del corpo mobilità continenza bere e mangiare. La perdita di autosufficienza, clinicamente accertata come indicato al successivo art. 2, è riconosciuta quando l iscritto abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti secondo i criteri indicati nella tabella in calce al presente Regolamento. Articolo 2 La perdita permanente dell autosufficienza e la richiesta di riconoscimento della prestazione devono essere formalizzate, con raccomandata R. R., alla Compagnia di Assicurazione/Cassa di Assistenza, trasmettendo una relazione medica su apposito modulo e corredata dalla documentazione medica utile. Entro sei mesi è accertato lo 1

2 stato di non autosufficienza anche con eventuali controlli medici diretti cui l interessato è tenuto a sottoporsi. L interessato è altresì tenuto a sottoporsi agli ulteriori accertamenti che possono essere disposti per tutto il periodo di corresponsione della prestazione. PRESTAZIONI Articolo 3 In caso di accertata perdita permanente dell autosufficienza, sono riconosciute le prestazioni di cui ai successivi artt. 4 e 5 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all articolo che precede e per la durata di 36 mesi. Per il periodo successivo e per tutta la durata della vita dell interessato è riconosciuta, per il tramite di polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa, una rendita vitalizia annua rivalutabile, erogabile anche in rate mensili, dell importo iniziale di La prestazione di cui al comma I erogata in forma diretta, in ogni caso, è riconosciuta ove perduri l iscrizione alla Cassa. MODALITA DI ATTRIBUZIONE DELLA PRESTAZIONE IN FORMA DIRETTA Articolo 4 Accertato lo stato di non autosufficienza ed in relazione al medesimo è riconosciuto, fino a concorrenza del massimale annuo di e nel limite mensile di 1.000, il rimborso aggiuntivo rispetto ad ogni altro ristoro previsto dallo Statuto, per le spese mediche e di assistenza sanitaria domiciliare o comunque relative all acquisto di farmaci e presidi sanitari in genere. Articolo 5 Ove lo stato di non autosufficienza, come definito ed accertato ai sensi degli artt. 1 e 2, non comporti effettuazione di rimborsi da parte della Cassa per le spese aggiuntive di cui all art. 4, a richiesta, è corrisposta all iscritto una indennità giornaliera di 33, fino a concorrenza del massimale annuo stabilito nel medesimo art. 4. Articolo 6 Le prestazioni in forma diretta (artt 4 e 5) sono liquidate dietro presentazione del modulo di richiesta unitamente, per quelle di cui all art 4, alle relative notule, distinte e ricevute, in originale, debitamente quietanzate. La documentazione deve essere intestata all'iscritto ed il rimborso avviene in favore dell'iscritto stesso. 2

3 La documentazione ricevuta è restituita all'iscritto, previa stampigliatura dell avvenuta presentazione al rimborso. Articolo 7 A fini del rimborso, ogni prestazione deve essere prescritta e certificata da un medico e deve essere effettuata da medico o presso struttura clinica, fatta eccezione per le spese infermieristiche, per quelle fisioterapiche e rieducative, nonché per le psicoterapie effettuate da psicologi iscritti all albo. Articolo 8 La documentazione di spesa di cui all art. 4 con data dell anno di competenza e la richiesta di riconoscimento della prestazione di cui all art. 5, devono essere presentate inderogabilmente entro il termine ultimo di pervenimento del 31 marzo dell anno successivo. La documentazione prodotta oltre il termine ultimo di pervenimento fissato dal comma precedente non comporta rimborsi. Articolo 9 I rimborsi della "Cassa" sono effettuati in Euro. Ove i rimborsi riguardino prestazioni sanitarie intervenute in Paesi con valuta diversa dall Euro è applicato il cambio previsto per il Personale della "Banca del giorno in cui e' stato effettuato il pagamento della prestazione oggetto di rimborso. MODALITA DI ATTRIBUZIONE PRESTAZIONE IN FORMA ASSICURATIVA Articolo 10 Le rendita assicurativa (art. 3, comma II) è riconosciuta nei limiti e nei termini previsti dalla polizza sottoscritta dalla Cassa il cui testo costituisce parte integrante del presente regolamento. ESCLUSIONI Articolo11 Sono esclusi dalle prestazioni previste dall art. 3, gli iscritti che alla data del 1 gennaio 2007 siano già nello stato di non autosufficienza di cui agli artt. 1 e 2 o abbiano, alla 3

4 stessa data, già in corso accertamenti a tale scopo. Non possono inoltre beneficiare delle prestazioni gli iscritti che nel momento in cui è richiesto il riconoscimento dello stato di non autosufficienza abbiano già compiuto il 65 anno di età o che abbiano perso l autosufficienza a causa di: a) attività dolosa del Beneficiario; b) partecipazione dell Iscritto a delitti dolosi; c) partecipazione dell Iscritto a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso l assicurazione può essere presentata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) partecipazione attiva dell Iscritto a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; e) malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci; f) negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l Iscritto di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute; g) incidente di volo, se l Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; h) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l Iscritto non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; volo con deltaplano non a motore o con parapendio; i) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). Nella valutazione della non autosufficienza, verranno inoltre esclusi gli stati dipendenti da malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell Iscritto verificatisi anteriormente al 1 gennaio 2007 e già diagnosticati in tale data all Iscritto purché, per la loro natura, possano considerarsi presupposto diretto e necessario del verificarsi del successivo stato di non autosufficienza. 4

5 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA Farsi il bagno 1 grado l'iscritto è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente Punteggio 0 autonomo 2 grado l'iscritto necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da Punteggio 5 bagno 3 grado l'iscritto necessità di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da Punteggio 10 bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno Vestirsi e svestirsi 1 grado l'iscritto è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo Punteggio 0 2 grado l'iscritto necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore Punteggio 5 del corpo o per la parte inferiore del corpo 3 grado l'iscritto necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte Punteggio 10 superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo Igiene del corpo 1 grado l'iscritto è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di Punteggio 0 terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno 2 grado l'iscritto necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati Punteggio 5 gruppi di attività (1), (2) e (3) 3 grado l'iscritto necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e Punteggio 10 (3) Mobilità 1 grado l'iscritto è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di Punteggio 0 muoversi senza assistenza da parte di terzi 2 grado l'iscritto necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di Punteggio 5 apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto 3 grado l'iscritto necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi Punteggio 10 Continenza 1 grado l'iscritto è completamente continente Punteggio 0 2 grado l'iscritto presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno punteggio 5 3 grado l'iscritto è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il punteggio 10 catetere o colostomia Bere e mangiare 1 grado l'iscritto è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e punteggio 0 cibi preparati e serviti 2 grado l'iscritto necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività punteggio 5 preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere 3 grado l'iscritto non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal Punteggio 10 piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale Torino, 26 febbraio

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