CONTRATTO DI APPALTO N

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1 CONTRATTO DI APPALTO N. PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE VIDEO PER LA RAPPRESENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME ITALIANE TRA Expo 2015 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Rovello n. 2, Partita IVA , in persona del, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche Expo E [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], Partita IVA [ ], in persona del [ ], nato a [ ], il [ ], e domiciliato per la carica c/o la Società [ ], in via [ ], di seguito per brevità anche l Aggiudicatario o l Impresa ed insieme ad Expo, le Parti PREMESSO CHE a) In data 2014 Expo 2015 S.p.A., ha pubblicato un avviso per la manifestazione d interesse a partecipare alla gara informale ai sensi dell art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l affidamento dei servizi di produzione post-produzione di video per la rappresentazione e la valorizzazione delle identità delle Regioni e delle province autonome italiane (Prot. ); b) a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono state invitati a presentare offerta n. operatori qualificati; c) ad esito all espletamento della gara informale, l Impresa [ ] è risultata aggiudicataria della suddetta procedura selettiva sulla base dell offerta economica (Allegato I) presentata; d) le verifiche relative alla sussistenza in capo all Impresa dei requisiti prescritti dalla legge e dalla disciplinare hanno dato esito positivo; e) l Impresa ha presentato la cauzione definitiva ai sensi dell art. 113 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

2 ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E ALLEGATI 1. Gli Allegati al presente Contratto, le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Oltre all offerta economica (Allegato I), al Capitolato Tecnico (Allegato II),, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: - le dichiarazioni rilasciate dall Impresa in sede di gara; - la cauzione definitiva di cui all art. 113 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 1. Il presente Contratto ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di produzione postproduzione di video per la rappresentazione e la valorizzazione delle identità delle Regioni e delle province autonome italiane come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico. 2. L Impresa prende atto ed accetta che l esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto comporterà lo svolgimento di tutte le attività indicate nel Capitolato Tecnico. 3. L Impresa si impegna ad eseguire i servizi opzionali eventualmente richiesti da Expo secondo le modalità disciplinate dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara. ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 1. Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino al 31 ottobre ART. 4 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL IMPRESA 1. L Impresa si impegna a svolgere a regola d arte tutte le attività oggetto del servizio come dettagliatamente individuate e descritte nel Capitolato Tecnico. 2. L Impresa, ai sensi dell art. 8 del Capitolato Tecnico, si impegna a nominare un proprio referente e responsabile del contratto, che dovrà lavorare in accordo con Padiglione Italia e con il Direttore dell Esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante. Tale soggetto, in possesso di comprovata esperienza nel settore dell appalto, dovrà curare i rapporti con il Direttore dell Esecuzione, fornire le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dell Esecuzione, relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio del contratto; provvedere all impostazione,

3 organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Ogni eventuale variazione di detta figura dovrà essere tempestivamente comunicata ad Expo 2015 S.p.A.. 4. L Impresa si obbliga, altresì, a rispettare, nell esecuzione del contratto, le disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato, sollevando e manlevando Expo da qualsiasi pretesa e/o rivendicazione di terzi. Inoltre, l Impresa si impegna ad adempiere a tutte le norme e alle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, relativi al settore merceologico di riferimento, in materia di trattamento economico, normativo, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico dei lavoratori, ivi compresi gli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al proprio personale. 5. L Impresa è responsabile dell'operato del personale alle proprie dipendenze, nonché di qualsiasi danno o inconveniente da questo causato, impegnandosi a sollevare Expo 2015 S.p.A. da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale. 6. L Impresa si impegna ad eseguire il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 7. Ai sensi dell art. 8 del Capitolato Tecnico, Expo si riserva di effettuare nel corso del contratto tutti i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio eseguito alle norme ed alle prescrizioni contrattuali, a quelle del Capitolato Tecnico, nonché alle norme di legge. Capitolato. Resta ferma la verifica di conformità del servizio da effettuarsi ai sensi degli artt. 312 e ss. d.p.r. n. 207/2010 e dell art. 8 del Capitolato Tecnico. ART. 5 CORRISPETTIVO 1. L Impresa si impegna a svolgere i servizi affidati, per la durata del presente Contratto, a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso ed invariabile pari ad Euro [ ] così determinato a seguito del ribasso complessivo offerto dall Impresa nell offerta economica. ART. 6 PAGAMENTI E MODALITA DI FATTURAZIONE 1. La fatturazione dovrà essere effettuata con le modalità e secondo le tempistiche indicate all art. 5 del Capitolato Tecnico, previa emissione dei verbali di verifica di conformità che attestino la regolare esecuzione dei servizi. 2. Il pagamento verrà erogato a 60 giorni fine mese data fattura sul conto corrente dedicato comunicato dall Impresa ai sensi della legge n. 136/10 e s.m.i., previa

4 acquisizione del parere di conformità del Direttore dell esecuzione e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge vigenti. 3. La fattura predisposta dall Impresa in virtù dell avvenuta esecuzione delle prestazioni affidate dovrà contenere il riferimento al contratto stesso, il CIG, l indicazione della tipologia di servizio e dovrà essere intestata ad Expo 2015 S.p.A., Via Rovello 2 ed ivi spedita per la liquidazione alla c.a. della Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo Via Rovello 2, Milano e inviata all indirizzo PEC amministrazione@expo2015.org. ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. In conformità alla vigente normativa, i rapporti contrattuali tra Expo ed i propri fornitori e/o contraenti, nonché i rapporti contrattuali tra gli affidatari e/o contraenti in questione e tutti i soggetti della successiva filiera delle imprese come definita dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. L Impresa assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a comunicare ad Expo gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine l Impresa si impegna a comunicare ad Expo le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. 3. L Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Expo le variazioni che si dovessero verificare in ordine ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato nonché in ordine agli estremi del conto medesimo. ART. 8 AUMENTO E INTEGRAZIONE 1. L Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che Expo si riserva la facoltà di apportare aumenti ovvero integrazioni delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 311 del d.p.r. n. 207/ In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni ulteriori verranno eseguite, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi allegati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni ulteriori.

5 ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA 1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, l Impresa ha prestato garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria/assicurativa per un importo di Euro ( /00) ai sensi e per gli effetti dell art. 113 del d.lgs. n. 163/ La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 3. Expo, inoltre, ha il diritto di escutere direttamente la cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Expo ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell esecuzione del contratto 4. Expo potrà richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in detta ipotesi l Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui Expo si sia avvalsa durante l esecuzione del servizio, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere all'esecutore. 5. L Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell Impresa quanto di Expo e/o di terzi, in virtù dell esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall Impresa. L Impresa, ai sensi dell art. 11 del Capitolato d oneri, presenta copia delle seguenti polizze assicurative stipulate con primaria Compagnia Assicurativa che dovranno essere efficaci per tutta la durata del Contratto: - polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, arrecati durante l erogazione della fornitura, con un massimale per sinistro non inferiore ad (euro tremilioni/00), senza alcun sotto-limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti;

6 - polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso prestatori d opera a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvale nell esercizio delle prestazioni contrattuali tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall attività di gestione del servizio e per ogni danno ad essi correlato, con un massimale minimo di (euro duemilionicinquecentomila/00) per prestatore d opera ed (euro cinquemilioni/00) per evento. Dette polizze dovranno prevedere la rinuncia alla rivalsa dell Assicuratore nei confronti di Expo, salvo il caso di dolo. Dette polizze, infine, dovranno essere preventivamente approvate dall ente appaltante. ART. 10 PENALITA 1. In caso di ritardo o inadempimento nell esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell Impresa, Expo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà, ai sensi dell art. 15 del Capitolato Tecnico, di applicare le seguenti penali: - in caso di mancato rispetto di uno degli obblighi di cui all art. 2 del Capitolato Tecnico la penale sarà di 200 (euro duecento/00) per ogni violazione accertata; - nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma delle attività di cui all art. 6 del Capitolato Tecnico la penale sarà pari a (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo per un massimo di 7 giorni consecutivi; - per ogni violazione accertata agli obblighi nascenti dal presente Contratto, ove non diversamente sanzionata, la penale sarà di 100 (euro 100/00). 2. La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso l Impresa dall adempimento dell obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha cagionato l applicazione della relativa penale. 3. La contestazione dell inadempimento dovrà essere comunicata da parte di Expo a mezzo posta elettronica certificata (PEC); l Impresa potrà opporre motivate controdeduzioni scritte entro 8 giorni dal ricevimento della contestazione, in mancanza delle quali le penali si intenderanno accettate dall affidatario. 4. Expo applicherà le penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all Impresa. 5. E fatta salva in ogni caso la facoltà di Expo di ricorrere, in caso di inadempimento, all esecuzione in danno addebitandone i relativi costi all Impresa, ferma l applicazione delle eventuali penali ed il risarcimento del maggior danno. Le penali regolate dal presente articolo si applicano per quanto compatibili anche ai servizi opzionali disciplinati dal Capitolato Tecnico. ART. 11

7 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 1. E vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 116 del d.lgs 163/ In caso di inosservanza da parte dell Impresa degli obblighi di cui al precedente punto 1, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, previa escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto di Expo al risarcimento del maggior danno subito. 3. Il subappalto è disciplinato dall art. 118 d.lgs. n. 163/2006 e dall art. 12 del Capitolato Tecnico. ART. 12 MODELLO 231/01 E CODICE ETICO DI EXPO 1. L Impresa dichiara di conoscere ed accettare il Modello 231/01 ed il Codice Etico di Expo, predisposti in attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicati sul sito web nella Sezione Expo in Chiaro Governance, e si obbliga ad osservarne le norme e le regole comportamentali, oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 2. L impresa si obbliga, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell Organismo di Vigilanza di Expo. 3. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello 231/01 e nel Codice Etico, nonché l inosservanza dell obbligo di ottemperare ad eventuali richieste sopra descritte darà la facoltà ad Expo di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all Impresa esecutrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. ART. 13 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI 1. L Impresa si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o comunque divulgare, salvo su autorizzazione espressa di Expo, a terzi, che non siano in rapporto di dipendenza e/o collaborazione con la società, i dati e/o le informazioni derivanti dall attuazione del rapporto contrattuale con Expo in ottemperanza al presente Contratto ed alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. Tale impegno non comprende dati e/o informazioni di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili ai terzi. 2. L Impresa si obbliga al rispetto del d.lgs. 196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell espletamento delle attività di cui al presente Contratto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite da Expo, sollevando quest ultima da eventuali conseguenze dannose che potessero verificarsi. ART. 14

8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 1. Expo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt e 1454 del Codice Civile, con l applicazione di una penale pari al 10% dell importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di: - ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l applicazione delle penali di cui al precedente art. 10; - sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento, ferma restando l applicazione delle procedure di intervento sostitutivo previste dagli artt. 4, 5 e 6, d.p.r. n. 207/2010; - inadempimenti delle norme in materia di sicurezza. 2. Expo si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, senza necessità di previa diffida, con contestuale applicazione di una penale pari al 10% dell importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di inadempimento, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali ed in particolare nei seguenti casi: - revoca o sospensione delle autorizzazioni/licenze per l esercizio dell attività; - accertamento di grave negligenza o frode nell esecuzione degli obblighi contrattuali; - subappalto non autorizzato, cessione dell azienda, cessazione dell attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento a carico dell Aggiudicatario; - violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A.; - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; - fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ai sensi dell art. 32 del d.l. n. 90/2014, la commissione da parte dell Aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati; - violazione da parte dell Aggiudicatario delle clausole 1) e 2) contenute all art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13 febbraio 2012 e reperibile sul sito internet - violazione da parte dell Aggiudicatario delle clausole a) e b) contenute nell art. 3, comma 1 (iii) dell atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità di cui sopra, sottoscritto in data 3

9 ottobre 2014 tra Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano, in materia anticorruzione al Protocollo di legalità; - applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale; - mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del contratto; - mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza; - mancata attestazione da parte del fornitore della copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza contrattuale; - qualora venga irrogata in capo all Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; - qualora nei confronti dell Appaltatore sia intervenuta l emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una misura di prevenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle Attività, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - qualora l Appaltatore violi le previsioni del Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Milano ed Expo 2015 S.p.A.; - qualora l Appaltatore non denunci qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); - qualora l Appaltatore non denunci all autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del Contratto anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle Attività; - qualora l Appaltatore non comunichi ad EXPO ed all Autorità giudiziaria tentativi di concussione subiti, risultanti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione; - qualora, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, emergano accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l Appaltatore; - qualora l'appaltatore non esegua le attività contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dalle Linee Guida per l esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della

10 correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto non appena Expo 2015 S.p.A. avrà comunicato all Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall evento, l intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Expo 2015 S.p.A.. 3. In ogni caso di risoluzione, l Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, che resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti ad EXPO dallo scioglimento del Contratto. 4. In tutti i casi di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra indicate, Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica della procedura di gara, ai sensi dell art. 140 d.lgs. n. 163/ La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, l incameramento di diritto della cauzione definitiva restando salvo ed impregiudicato il diritto di Expo 2015 S.p.A. al risarcimento dell eventuale maggior danno. ART. 15 RECESSO 1. Expo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in ogni tempo dal presente Contratto, anche in corso di esecuzione, qualora intervengano provvedimenti o circostanze indipendenti dalla volontà di Expo e ad essa non imputabili, che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso, rendendone impossibile e/o inopportuna la prosecuzione. In particolare Expo si riserva di recedere unilateralmente dal contratto qualora non venissero rispettate le scadenze previste e/o concordate, come indicato all art. 7 del Capitolato Tecnico. 2. Detta facoltà viene esercitata mediante invio, da parte di Expo, di apposita comunicazione scritta all Impresa a mezzo di raccomandata a/r. 3. Dalla data di efficacia del recesso l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Expo. 4. Expo ha facoltà di recedere dal presente Contratto anche nell ipotesi in cui, nel corso dell esecuzione, venga rilasciato dalla Prefettura competente un informazione antimafia interdittiva, ai sensi dei quanto previsto dall art. 94, d.lgs. n. 159/ Expo, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto, si obbliga a corrispondere all Impresa unicamente gli importi relativi alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa

11 risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall art cod. civ.. ART. 16 OBBLIGHI DI LEGALITÀ 1. L Impresa dichiara di conoscere integralmente e di accettare espressamente il Protocollo di Legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13 febbraio 2012, reperibile sul sito internet e relative linee guida ed atto aggiuntivo sottoscritto tra Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 3 ottobre 2014, nonché il sistema sanzionatorio ivi contenuto e si assume - e si impegna a far assumere dai propri Subcontraenti - tutti gli adempimenti e gli obblighi ivi previsti a suo carico al fine della piena e corretta attuazione del medesimo. In particolare, l Impresa accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate: a) l applicazione da parte di Expo della sanzione pecuniaria di cui all art. 7 del Protocollo di Legalità; b) la revoca degli affidamenti o la risoluzione del contratto o subcontratto per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche intervenute a qualsiasi titolo presso le suddette società e imprese; c) i casi di risoluzione automatica del contratto o revoca dell affidamento da parte di Expo o dell Impresa indicati agli articoli 2, commi 8 e 10, e 4, comma 2, dello stesso Protocollo di Legalità. 2. L Impresa si obbliga a trasmettere ad Expo tutti i dati previsti dal Protocollo di Legalità, relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all esecuzione dei Servizi. 3. L obbligo di conferimento dei dati di cui al comma 2 sussiste relativamente a: a) tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall Impresa ed autorizzati/approvati da Expo per qualunque importo; b) i contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall Impresa per qualunque importo; c) i contratti e subcontratti conclusi dai Subcontraenti e/o dai Terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati da Expo per qualunque importo; d) le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata; e) gli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell esecuzione dei Servizi ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell esecuzione stessa.

12 4. L Impresa accetta, e si impegna a far accettare dai subcontraenti e dai terzi Subcontraenti, il sistema sanzionatorio previsto dal Protocollo di Legalità, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione dei contratti o subcontratti nei casi di reiterata inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione del contratto o la revoca dell affidamento da parte di Expo nei casi previsti dallo stesso Protocollo di Legalità. 5. Fermo restando l obbligo di denuncia dei fatti alle Forze di Polizia o all Autorità Giudiziaria, l Impresa si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di Milano, dandone comunicazione ad Expo: a) di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti suoi, degli eventuali altri componenti la compagine sociale o dei loro familiari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti a tale obbligo di comunicazione: richieste di tangenti; pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti o furti di beni personali; b) di ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell esecuzione dei Servizi nei confronti di un suo rappresentante o dipendente. A tal fine, l Impresa si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa per l immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. 6. L Impresa si impegna a denunciare all Autorità Giudiziaria, informando della denuncia Expo e la Prefettura di Milano, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ad esso formulata prima della gara e/o dell affidamento o nel corso dell esecuzione dei Servizi, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei Servizi. ART. 17 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 1. L Impresa accetta che, per qualsiasi diritto esclusivo relativo a filmati, disegni, immagini, fotografie, diapositive, design, musiche, audio o derivante dai risultati di attività intellettuali, così come, per qualsiasi diritto d autore o altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipo, siano essi registrati o non registrati ( Diritti di Proprietà Intellettuale ) relativi al presente Contratto, Expo 2015 S.p.A. sarà, in ogni caso e per qualsiasi scopo, l unico ed esclusivo titolare di tutti i suddetti diritti. 2. L Impresa non potrà utilizzare i risultati dei diritti di utilizzo di cui al punto precedente o trasferire la titolarità di tali risultati a terzi.

13 3. L Impresa dovrà indennizzare Expo 2015 S.p.A. per qualsiasi spesa o danno (incluse le ragionevoli spese legali necessarie) in caso di reclamo a Expo 2015 S.p.A. da parte di terzi a causa di violazioni delle garanzie fornite dall aggiudicatario. 4. Nello svolgimento delle attività l Impresa si impegna ad assolvere agli obblighi attinenti alla tutela dei diritti di immagine e relativi ai diritti SIAE. I prodotti realizzati nell espletamento del servizio rimangono di proprietà piena ed assoluta di Expo 2015, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine all utilizzazione economica, al diritto patrimoniale nonché ad ogni eventuale modificazione ritenuta opportuna. 6. È fatto divieto all aggiudicatario e ai membri dello staff di utilizzare i risultati delle attività, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Expo ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente Contratto e nei documenti allegati si richiamano le norme di legge vigenti, ivi comprese le disposizioni del Codice Civile. ART. 19 ONERI FISCALI E SPESE DI CONTRATTO Sono a carico dell Impresa tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti il presente Contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico ad Expo. ai sensi di legge. ART. 20 FORO COMPETENTE Tutte le controversie derivanti o comunque connesse con l interpretazione e/o l esecuzione del presente Contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Milano. Elenco Allegati: (I) offerta economica; (II) Capitolato Tecnico; Milano, Expo 2015 S.p.A. L Impresa

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