APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE."

Transcript

1 APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE. Approfondimento. LA DISCIPLINA ASSICURATIVA NELLA NAUTICA DA DIPORTO. (a cura del Lgt. Tarquini Stefano) Importante nell'ambito del diporto in generale è la nuova normativa sull'assicurazione RC per i natanti. Infatti, è già entrato in vigore il c.d. "Codice delle Assicurazioni Private", approvato con Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre Supplemento Ordinario n Con l'entrata in vigore del nuovo Codice è stata espressamente abrogata la Legge 24/12/1969 nr. 990, che sino ad allora disciplinava le regole dell'assicurazione RC per gli autoveicoli ed i natanti. Attualmente, così, la materia di assicurazione di imbarcazioni e natanti da diporto e motori fuoribordo, risulta disciplinata in particolare dall'art. 123 del novello Codice, che prevede l'assicurazione obbligatoria per tutte le unità da diporto munite di motore in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate (1 comma); sono altresì soggette all'obbligo assicurativo tutti i motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità ove vengono installati, risultando assicurato, in tal caso, il natante sul quale di volta in volta viene collocato il motore. Alle unità da diporto, ai natanti ed ai motori amovibili così individuati, con l'entrata in vigore della suddetta normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (4 comma dell'art. 123 T.U., art. 180 e ss. del Codice della Strada). In particolare, l'art. 193 del C.d.S. per la navigazione senza la copertura assicurativa, e l'art. 180 del C.d.S. in caso si mancata presenza a bordo del tagliando assicurativo. Ciò è confermato dalla Circolare del 28 giugno 2006 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con cui dirime tutti i dubbio in materia ("...devono ritenersi applicabili alle unità da diporto in navigazione che risultino sprovviste di assicurazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada..."). Restano come prima le prescrizioni circa il combinato disposto degli articoli 13, 3 comma, e 21, 1 comma, della Legge 689/1981, in materia di sequestro obbligatorio e confisca del mezzo, ed in materia di fermo amministrativo del natante, quando ricorrano i presupposti dell'art. 127 del nuovo Codice.

2 Un'altra Circolare del 3 ottobre 2006 del medesimo Ministero individua una competenza delle Autorità Marittime riguardo la gestione degli illeciti amministrativi connessi alla navigazione marittima e per cui anche dell'assicurazione. Pertanto, va individuato nel capo del Compartimento Marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 Legge 689/81. Allo stesso modo, in materia di "Pagamento in Misura Ridotta", si è espressa anche l'avvocatura di Stato, secondo la quale all'assicurazione delle unità da diporto vanno applicate le procedure stabilite dalla Legge 689/1981. Inoltre, il Decreto 1 aprile 2008 n. 86 del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Infine, dietro quesito del Comando Generale delle Capitanerie di Porto alla Direzione Generale del Trasporto Marittimo, lacuale e fluviale, in merito al Regolamento nr. 13 del 6 febbraio 2008 dell'isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ed al combinato disposto dei commi 2, 3 e soprattutto 4 del citato provvedimento, si evince che le unità da diporto devono ritenersi esonerate dall'obbligo di esposizione a bordo del contrassegno di assicurazione, previsto invece solo per i veicoli a motore ed i rimorchi, fermo restando l'obbligo di avere a bordo sia il certificato di assicurazione, che il relativo contrassegno (ex comma 3). Tutto ciò è stato confermato in data 3 luglio 2008 dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n 11147, che concorda con l'interpretazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

3 Approfondimento. LA DIRETTIVA N. 94/25/CE SULLA MARCATURA CE. (a cura del Lgt. Tarquini Stefano) È ormai in vigore dal 17 giugno 1998 la Direttiva n. 94/25/CE (approvata con D.Lvo n. 436/1996, modificato dal D.Lvo n. 205/1997 e dalla Legge n. 413/1998) con la quale sono state introdotte nella normativa sulla nautica le unità da diporto con "Marcatura CE" aventi una lunghezza compresa tra m 2,50 e m 24. A partire da tale data, le unità da diporto di nuova costruzione, per poter essere commercializzate nell'ambito del territorio comunitario, indipendentemente dal Paese in cui è avvenuta la costruzione, devono riportare la Marcatura CE. Non è importante il Paese (comunitario o terzo) in cui è avvenuta la costruzione ma è rilevante possedere i requisiti previsti dalla Direttiva ed attestati con la sigla CE. La filosofia del nuovo approccio alle direttive comunitarie è basato sulla libera circolazione dei beni, oltre che delle persone e dei servizi. Per tale motivo, oggi, nessuno Stato dell'unione Europea può impedire l'ingresso sul proprio territorio di un prodotto marcato CE né può rifiutare la sua commercializzazione, a meno che non si voglia far ricorso alla clausola di salvaguardia (unica arma di difesa per gli Stati membri), qualora nasca il sospetto che tale prodotto non sia effettivamente realizzato in modo da non mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone o dell'ambiente, principi questi ultimi validi per tutti i prodotti che riportano il marchio CE. Per le unità da diporto il marchio è attestato da una targhetta fissata sullo scafo che riporta anche il codice del costruttore, la categoria di progettazione (A, B, C o D), di particolare importanza per l'impiego dell'unità nelle diverse condizioni meteo-marine, la portata massima consigliata dal costruttore (pesi a bordo) nonché il numero delle persone per il cui trasporto l'unità è stata concepita. Nulla è cambiato, invece, per le imbarcazioni da diporto sprovviste di marchio CE costruite secondo i criteri e i requisiti tecnici di cui alla legge , n. 50 e successive modificazioni, che alla data del 17 giugno 1998, erano già iscritte nei registri. Ma affrontiamo alcune problematiche, relative ad alcune unità per le quali la Direttiva non si applica, secondo le previsioni dall'art. 1, comma 3 della Direttiva, oppure, a quelle unità di bandiera extra-comunitaria che, pur essendo sprovviste del Marchio CE, possono continuare a rientrare nel mercato comune per essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, alla luce delle precisazioni interpretative fornite sulla Direttiva 94/25/CE dalla Commissione Europea. Esaminiamo, quindi, il campo delle esclusioni della Direttiva 94/25/CE, con il commento per ciascuna delle tipologie di unità escluse. La normativa non si applica: a) alle navi da diporto (unità superiori a m 24 fuori tutto). Tali unità in attesa di una normativa specifica continuano a essere costruite secondo le norme

4 tecniche in vigore nei singoli Paesi dell'unione. La materia è piuttosto complessa, perché il numero delle navi da diporto (sia di bandiera nazionale che comunitaria) utilizzate direttamente dal proprietario/armatore è molto esiguo. Secondo dati disponibili, le navi da diporto di bandiera dell'u.k. (inglesi) sono circa 900 e solo il 10% viene utilizzato direttamente dal proprietario, mentre il resto viene impiegato nel charter mondiale e cioè destinate a trasportare i passeggeri a bordo, nel quadro delle attività ricreative e sportive di cui all'art comma 11 della legge , n Per i motivi accennati sono in corso studi e approfondimenti anche a livello europeo, affinché le navi da diporto vengano costruite secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme internazionali (convenzione di Londra Solas '74 (83) sulla sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, ovvero la Convenzione del 1966 sul bordo libero e la linea di massimo carico, qualora il numero dei passeggeri a bordo non sia superiore a 12 persone, escluso l'equipaggio). b) alle unità inferiori a m 2,50; c) alle unità da diporto destinate a regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate tali dal costruttore: queste comprendono le canoe da gara e le altre barche progettate esclusivamente per gare e competizioni. Da sottolineare che l'esclusione dalla Direttiva di tali unità è stata ideata tenendo conto che taluni progetti di costruzione sono estremamente spinti. Per tale motivo sarebbe molto difficile adottare parametri tecnici di costruzione comune (si pensi agli offshore); d) canoe, kayak, gondole, pedalò, sommergibili, tavole a vela, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi. Tutte queste unità, per la loro natura, sono incompatibili con taluni dei requisiti fondamentali della Direttiva. In particolare le canoe, i kayak, le gondole, i pedalò sono state escluse dalla Direttiva in quanto considerate come unità progettate per essere spinte dalla forza dell'uomo senza remi, pagaie o altri mezzi di propulsione. Una nota curiosa della Direttiva: "per remare" si intende l'uso di più di un remo; e) le moto d'acqua, le tavole a motore e unità similari. Le moto d'acqua sono definite dalla norma ISO come "natanti inferiori a 4 metri di lunghezza che utilizzano un motore a combustione interna che alimenta una pompa a idrogetto quale fonte primaria di propulsione e che sono progettati per navigare con una o più persone a bordo in posizione seduta, in piedi o in ginocchio e al di sopra, piuttosto che non entro la delimitazione dello scafo". Secondo le direttive, le tavole a motore sono considerate natanti per trasportare un massimo di due persone, dotate di galleggiamento e di comandi per l'autoeliminazione dei guasti. f) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tale senso dal costruttore. Secondo le disposizioni comunitarie tali unità si considerano storiche quando hanno le connotazioni specifiche di un'epoca, sono conformi al progetto originale e conservano le loro caratteristiche tecniche e il fascino estetico. Il materiale usato deve essere quello originale ma per la costruzione dello scafo può essere impiegato il compensato, in luogo del legno massiccio, i telai in laminato, gli adesivi, le pitture, i

5 sigillanti e i componenti per il fissaggio dell'ultima generazione. Non è consentita la riproduzione mediante stampi. Tra le barche storiche si possono annoverare: le gondole, il bragozzo, la tartana ecc., ampiamente conosciute dall'arte marinaresca e risalenti a epoche remote. La ricerca di progetti delle barche storiche può essere effettuata presso il Museo navale della Marina Militare con sede a La Spezia. g) le unità da diporto sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario. Tali unità per essere commercializzate devono rispondere ai requisiti della Direttiva 94/25/CE; h) le unità costruite per uso proprio e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni dalla loro messa in servizio. Chi intende realizzare la propria barca deve acquistare i materiali direttamente dal libero mercato. Non è escluso tuttavia che nel corso dell'allestimento ci si possa avvalere dell'opera di personale specializzato per gli impianti elettrici ed elettronici di bordo. Deve essere comunque chiaro che in presenza di un accordo contrattuale con un cantiere o singolo costruttore, per realizzare una singola unità o anche una sola parte di essa, l'unità ricade nella Direttiva e quindi deve soddisfare i relativi requisiti di valutazione di conformità (es. acquistare un guscio per poi procedere al suo allestimento non è ammesso). Passiamo ora all'esame del secondo argomento, cioè alla possibilità di poter ancora commercializzare, nell'ambito del territorio comunitario, le imbarcazioni da diporto - senza il Marchio CE - sia che provengano da bandiera dei Paesi dell'unione Europea sia da Paesi terzi. Per le navi da diporto il discorso non vale in quanto unità superiori ai 24 metri per le quali la direttiva comunitaria non trova applicazione. Per le imbarcazioni sprovviste di Marcatura CE, da iscrivere per la prima volta nei registri dopo il 16 giugno 1998, la Commissione Europea ha fornito le direttive di indirizzo, valide per tutti i Paesi dell'area Economica Europea, che di seguito andremo a esaminare. Fanno parte dei Paesi dell'unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. Dell'Area Economica Europea invece fanno parte oltre ai 15 dell'u.e. anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein. La questione dei Paesi comunitari non è così semplice come sembra a prima vista; ciò in quanto vi sono alcuni territori di Paesi che pur facenti parte dell'unione Europea sono considerati dal Trattato dell'unione, come territorio non comunitario. Ciò sia per ragioni commerciali come ad esempio la Gran Bretagna con gli Stati Uniti sia per mantenere i collegamenti politici ed economici con le ex colonie, come per la Francia e la Spagna per i territori d'oltremare. Nell'Allegato della Direttiva sugli "orientamenti comunitari per gli aiuti allo Stato in materia di trasporti marittimi" sono citati i Registri Navali degli Stati membri considerati a tutti gli effetti come "Registri" dello Stato facente parte della Comunità Europea. Inoltre, la legge 29 ottobre 1993, n. 427 "sull'armonizzazione provvisoria delle disposizioni comunitarie in materia di IVA... ecc." prevede che fanno parte del territorio comunitario il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Keines Walsertal) l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; sono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese il territorio di Busingen,

6 l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie. Sono inoltre escluse le Isole del Canale: Jersey, Guernsey e Sark. Delicata appare invece la posizione di Gibilterra che, sebbene non sia considerata parte del Regno Unito, per alcune transazioni commerciali è stata riconosciuta dall'amministrazione finanziaria come territorio facente parte dell'unione Europea (circolare esplicativa n. 13 del Dipartimento Entrate). Sulla base di queste premesse, le imbarcazioni usate - senza marchio CE - già iscritte nei registri in un Paese dell'u.e. alla data del 16 giugno 1998, possono continuare a essere commercializzate nell'ambito del territorio comunitario e trasferite in Italia per essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto. Da notare che ai fini della idoneità alla navigazione, il nuovo regolamento di sicurezza sul diporto prevede che la documentazione tecnica rilasciata dal Paese dell'unione di provenienza è valida se equivalente a quella nazionale. In tal caso l'iscrizione viene effettuata sulla base della documentazione posseduta, senza l'intervento dell'organismo tecnico. Dopo quanto detto per i territori non facenti parte dell'u.e., sorge spontanea la domanda: come fare a riconoscere se un'unità - non CE - benché con bandiera comunitaria possa essere regolarmente acquistata per iscriverla nei registri delle imbarcazioni da diporto? In tal caso basta fare riferimento all'ufficio del Paese comunitario ove l'unità risulta iscritta. Ove questi avesse sede in un territorio escluso dalla Comunità Europea l'unità è considerata come proveniente da un Paese terzo e quindi può rientrare nel mercato comune solo nei casi e alle condizioni di seguito indicate. Nei casi dubbi o comunque se non si vogliono correre rischi, maggiori informazioni possono essere assunte dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Affari Economici - Ufficio I. Vediamo ora la situazione delle imbarcazioni provenienti dai Paesi Terzi (Paesi fuori dall'area Economica Europea) che, benché sprovviste del marchio CE, possono anch'esse rientrare nel territorio comunitario ed essere commercializzate. Sulla questione si richiamano anche le due sintetiche circolari emanate dall'ex Direzione Generale del Naviglio (ora Unità di Gestione della Navigazione Marittima e Interna) n del e n del dirette agli uffici marittimi e a quelli della navigazione interna. Le imbarcazioni da diporto costruite, immesse sul mercato o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area A.E.E., anteriormente alla data del 16 giugno 1998, non ricadono nella Direttiva 94/25/CE e di conseguenza possono continuare a rientrare nel mercato comune ed essere iscritte nei registri. Basta che si verifichi una delle tre condizioni indicate; non è importante infatti dove l'unità si trovava il 16 giugno 1998, essendo invece rilevante la data in cui essa è stata per la prima volta messa in commercio. L'avvenuta costruzione nell'area A.E.E. può essere comprovata dall'estratto del registro ove l'unità era iscritta o dalla dichiarazione di costruzione oppure dalla bolletta doganale di esportazione. Il concetto di immissione nel mercato determina il momento in cui il prodotto è disponibile sul mercato dell'area A.E.E., per la prima volta, per essere distribuito o usato nell'ambito della Comunità. In breve, per introduzione sul mercato va inteso come la disponibilità fisica del prodotto, senza tener conto dell'aspetto legale (vendita, donazione, comodato, noleggio). Per messa in

7 servizio si intende che il prodotto è pronto all'uso, non richiede cioè alcun montaggio e quindi è considerato come messo in servizio non appena introdotto sul mercato. Per le unità in questione, i requisiti di costruzione, commercializzazione o la messa in servizio devono essere sempre comprovati da documenti probatori. Quale mezzo di prova si ricorda che l'art del codice civile prevede che "la data dalla scrittura che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova". Le imbarcazioni di bandiera extracomunitaria senza marchio CE, che non siano state costruite, immesse sul mercato o messe in servizio, prima del 16 giugno 1998, in uno dei Paesi dell'unione Europea, non possono più rientrare nell'ambito del mercato comune per essere commercializzate e iscritte nei registri. Il fatto che l'unità sia rimasta lungamente nel territorio comunitario, per diporto, turismo o altro scopo, non ha alcuna rilevanza ai fini di quanto dispone la Direttiva 94/25/CE. In sintesi, l'unità non può essere acquistata ai fini dell'iscrizione nei registri non avendo i requisiti per rientrare nel mercato comune. La permanenza nelle acque italiane (e comunitarie) delle unità di bandiera extracomunitaria è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956 nonché dall'art. 723 del regolamento CE n. 245/93 sul regime dell'ammissione temporanea nel territorio comunitario. Da notare che le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime e interne degli Stati dell'unione Europea, escluse quelle appartenenti ai territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità. Tali unità quando si trovano nelle acque territoriali o nei porti nazionali: a) devono essere munite del c.d. "Costituto d'arrivo" (documento non ancora abrogato), che viene rilasciato dall'autorità marittima del porto di primo approdo in Italia; al momento della partenza per un porto estero, il documento va restituito all'autorità Marittima di ultimo approdo. b) devono essere munite della polizza assicurativa sulla responsabilità civile in conto terzi (carta verde); c) secondo le previsioni dell'art. 717 del regolamento CE 2454/93, le unità non possono essere prestate, affittate, impegnate, cedute o messe a disposizione di una persona stabilita nella Comunità; d) durante la loro permanenza nelle acque territoriali sono considerate, dal punto di vista fiscale e doganale, in regime di temporanea importazione. In tale posizione la loro permanenza nel territorio nazionale (e comunitario) è consentita per un periodo massimo di sei mesi. Al termine di tale periodo, l'unità deve lasciare il territorio per evitare l'obbligo della definitiva importazione, con il pagamento dei relativi tributi doganali e le sanzioni previste per il "contrabbando". Per le unità ricoverate in un cantiere o un capannone di rimessaggio la legislazione doganale prevede deroghe al periodo di sei mesi di permanenza nel territorio comunitario, alle seguenti condizioni: a) deve essere comunicato alla locale autorità doganale il luogo in cui l'unità verrà custodita in rimessaggio, allegando i documenti di bordo con la richiesta di apposizione di sigilli al timone;

8 b) il periodo di custodia in rimessaggio interrompe il regime di temporanea importazione, che inizia ex-novo decorso tale periodo, sempreché l'unità sia rimasta custodita per una durata di almeno tre mesi continuativi; c) alla fine del periodo la Dogana provvederà alla restituzione dei documenti di bordo, previa rimozione dei sigilli. Il procedimento può essere ripetuto alla scadenza dei successivi sei mesi. Anche dopo la riforma delle disposizioni doganali, tutte le unità da diporto di qualsiasi bandiera quando sono dirette in un porto fuori dal territorio doganale della Comunità possono imbarcare le provviste di bordo in franchigia doganale; per ottenere il beneficio basta richiedere a qualsiasi Ufficio marittimo il rilascio del "Giornale partenze e arrivi". Dopo l'imbarco delle provviste, però, l'unità deve lasciare il porto entro le successive 8 ore. All'inizio del commento è stato evidenziato che le unità da diporto (natanti compresi) per poter entrare nel territorio comunitario devono riportare il marchio CE. Sorge ora il problema dei natanti (unità non iscritte nei registri) che vengono portati all'estero in occasione delle vacanze, nei Paesi non comunitari. Tali unità, diversamente dalle imbarcazioni (unità targate e munite della licenza di navigazione) non hanno alcun documento che costituisca un collegamento con lo Stato di appartenenza. Il fatto di avere il certificato d'uso del motore non è sufficiente a dimostrare la nazionalità del natante. In tal caso, allo scopo di evitare problemi al momento del rientro in Italia, è opportuno che all'atto dell'uscita dal varco doganale comunitario, venga fatta una dichiarazione scritta, vistata dall'autorità doganale, contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'unità. Tale documento dovrà essere conservato per presentarlo al momento del rientro nell'area doganale della Comunità.

9 Approfondimento. IMPIEGO A BORDO DELLE UNITÀ DA DIPORTO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI GALLEGGIAMENTO. (a cura del Lgt. Tarquini Stefano) Con la Circolare n del 18 marzo 2009, la Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per Vie D'Acqua Interne impartiva disposizioni in ordine all'impiego a bordo delle cinture di salvataggio previste dalla normativa ISO, confermando la possibilità di utilizzo a bordo di unità da diporto di cinture di salvataggio SOLAS di tipo approvato e conformi alla Direttiva CE n. 98/98/CE MED, purchè in versione emendata dalla risoluzione MSC 200/80. Inoltre, la suddetta circolare disponeva che le unità che svolgono navigazione dai 300 metri di distanza dalla costa ed entro le 6 miglia nautiche o in acque interne dovranno avere a bordo cinture di salvataggio conformi al livello prestazionale 100N, come requisito minimo. Con la suddetta circolare si richiamava l'attenzione dei soggetti interessati (costruttori, rivenditori e utenza) sul fatto che da tempo sono state recepite nel nostro ordinamento le nuove norme tecniche di omologazione dei giubbotti di salvataggio, che hanno sostituito la vecchia normativa EN (Europea) con la nuova normativa ISO (Internazionale). Con la successiva Circolare n del 26 giugno 2009, la predetta Direzione Generale, a chiarimento della precedente norma, ha poi ribadito che le cinture di salvataggio e gli aiuti di galleggiamento realizzati in conformità alle precedenti norme tecniche (EN 395, EN 396, EN 399), già presenti a bordo delle unità da diporto, potevano conservare la propria validità nel rispetto dei limiti e dei requisiti prestazionali stabiliti dalla circolare. Di conseguenza le cinture di salvataggio con la stampigliatura EN 395, EN 396 ed EN 399, dopo il 31 marzo 2009, non solo non possono più essere prodotte, ma neanche commercializzate. La stessa circolare conferma la possibilità di impiegare a bordo delle unità da diporto le cinture di salvataggio in uso a bordo della navi commerciali. Ciò nella considerazione che le medesime sono conformi alla Convenzione Solas di tipo approvato e conformi alla direttiva 96\98\CE MED - nella versione emendata dalla risoluzione 81 (70) come emendata dalla risoluzione MSC 200\80 - in quanto, per tipologia di test, sono simili alle cinture di salvataggio rispondenti alla normativa ISO A seguito di una certa confusione tra gli utenti diportisti, è intervenuta la Circolare n del 28 luglio 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che suggeriva ai propri Comandi, allo scopo di assicurare all'utenza un adeguato margine di tempo per l'acquisizione di una corretta informazione in ordine alla pertinente normativa, di considerare tollerabile, in sede di controllo o verifica, l'uso delle cinture di salvataggio 100N (EN395), anche oltre le 6 miglia dalla costa, sino al loro deterioramento e, comunque, non oltre il 31 maggio 2010, considerando il fatto che tali mezzi nautici sono anche dotati di mezzo collettivo di salvataggio.

10 Per coloro che hanno a bordo le vecchie cinture del tipo EN, la circolare prevede che possono continuare ad essere utilizzate con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e limiti di navigazione: - Le unità che navigano nella fascia compresa tra i 300 metri dalla costa e fino a sei miglia o in acque interne, devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100N; - Le unità che navigano oltre le 6 miglia dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150N (poiché nella prima fase di applicazione della direttiva sono stati sollevati dubbi e perplessità, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolari n , del , e n , del , intervenendo sulla materia e nell'intento di rassicurare il mondo della nautica, ha fornito alcuni chiarimenti operativi per dar modo all'utenza di avere un margine di tempo adeguato per acquisire una corretta informazione in merito alla nuova normativa. A tale scopo ha disposto che nei casi di verifiche a bordo, qualora gli organi di controllo rilevassero disarmonie in merito ai limiti di impiego dei salvagenti, considereranno tollerabile l'uso delle cinture di salvataggio 100N anche oltre le sei miglia dalla costa, nonchè quelle SOLAS conformi alla risoluzione 81 (70), non emendata, fino al termine ultimo del 31 maggio 2010). Quanto precede nella considerazione che le unità adibite alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa sono, tra l'altro, dotate anche di un mezzo collettivo di salvataggio, per cui l'impiego delle cinture di salvataggio 100N, già presenti a bordo di tali unità, può considerarsi adeguato nel periodo transitorio. Al riguardo, è opportuno procedere ad un controllo dei salvagente a bordo, allo scopo di accertare che riportino la stampigliatura tecnica EN 395(100N) o EN 396 (150N) o EN 399 e di utilizzarli poi nei limiti di navigazione stabiliti dalle richiamate disposizioni ministeriali. Segue, qui di seguito, un riepilogo dei vari tipi di salvagente che possono essere impiegati a bordo delle unità da diporto, secondo le ultime disposizioni emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con Circolare n del 17 novembre Le seguenti cinture di salvataggio già presenti a bordo alla data del 18 marzo 2009 (circolare ministeriale n sopracitata) possono essere mantenute a bordo fino a quando risultano efficienti e in buono stato di conservazione: EN 395, per la navigazione entro le sei miglia alla costa; EN 396 e EN 399, per la navigazione senza limiti dalla costa; Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), per la navigazione senza limiti dalla costa. - Le seguenti cinture di salvataggio imbarcate a bordo successivamente al 18 marzo 2009 (data della circolare) possono essere impiegate per la navigazione e nei limiti temporali a fianco di ciascuna di esse indicato: ISO , 100N per la navigazione entro sei miglia dalla costa; ISO , 150N, ISO N per la navigazione senza limiti dalla costa;

11 EN 395, 100N, per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010; Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), come emendata dalla risoluzione MSC 200(80,) per la navigazione senza limiti dalla costa. Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70) per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010.

12 Approfondimento. REVISIONE DELLE ZATTERE DI SALVATAGGIO. (a cura del Lgt. Tarquini Stefano) La revisione ordinaria delle zattere di salvataggio va fatta ogni due anni. Quella straordinaria ogni quattro anni. Le vecchie zattere, conformi al D.M , dovevano essere sottoposte ad una visita speciale entro il 17 ottobre Chi non avesse ancora provveduto potrà farlo in ogni momento, fermo restando che le stesse non possono essere utilizzate fino a quando non saranno sottoposte all'apposita revisione. Si ricorda che lo skipper è l'unico responsabile dell'equipaggiamento dell'unità, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e in regola con i controlli periodici. Ai fini del controllo sono interessati alla revisione delle zattere nell'anno 2010, coloro che: a) nell'anno 2007 hanno acquistato o revisionato una zattera autogonfiabile, con revisione prevista nell'anno 2009, non ancora effettuata; b) coloro che sono in possesso di una zattera con revisione scaduta, anche se da lungo tempo. Le verifiche possono essere effettuate solo dalle stazioni di revisione autorizzate dal costruttore le quali, al termine della visita, rilasciano un apposito certificato di revisione attestante il superamento dei controlli e l'idoneità all'impiego. Nei casi di viaggi all'estero, le revisioni possono essere eseguite anche prima, senza attendere la data di scadenza. Da notare che le vecchie zattere non riportavano l'indicazione dell'unità dove erano imbarcate per cui potevano ruotare da un'unità all'altra senza incorrere nella violazione della legge. Le nuove zattere, invece, riportano gli estremi degli elementi di individuazione dell'unità ove sono installate e non possono quindi essere trasferite in altre unità. Per quanto riguarda le zattere di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, l'art.54 del regolamento al codice della nautica, approvato con Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti, meglio noti come "atolli", dichiarati non più idonei in quanto non danno la necessaria garanzia di sicurezza, devono essere sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile, avente i requisiti tecnici da stabilire con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con Decreto 2 marzo 2009 del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto sono state stabilite le caratteristiche tecniche che devono avere le nuove zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto quando la navigazione si svolge nella fascia costiera tra le 6 e le 12 miglia dalla costa. Il provvedimento, anche se non è stato pubblicato nelle forme stabilite, è entrato

13 pienamente in vigore. Sulla questione ci sono alcuni che ritengono necessario un ulteriore provvedimento amministrativo che definisca in modo chiaro la sostituzione del mezzo di salvataggio ad evitare che possano nascere dubbi o interpretazioni di parte. Ma ciò non toglie che l'atollo non può essere più impiegato a bordo. La revisione periodica dei nuovi mezzi segue quella delle zattere di salvataggio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MILANO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE

Dettagli

Decreto 5 ottobre 1999, n. 478. Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Decreto 5 ottobre 1999, n. 478. Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Decreto 5 ottobre 1999, n. 478 Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 luglio 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE

Dettagli

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da

Dettagli

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera. Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE Decreto 21 luglio 2015, n. 842/2015 Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2015, n. 189. Emanato dal

Dettagli

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Deliberazione 27 settembre 2000, n. 4 Contenuti dell attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell idoneità dei mezzi di trasporto di

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO

NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVA TERRITORIALITÀ NELLE LOCAZIONI DI MEZZI DI Dal 1 gennaio 2013, sono entrate in vigore le disposizioni contenute all art 3 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, le quali apportano importanti modifiche

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

NAUTICA. Nuova regolativa giuridica Legge sulla tassa di soggiorno (G.G.U.U. n.n.152/08 e 59/09 correzioni) - Le più frequenti domande e risposte -

NAUTICA. Nuova regolativa giuridica Legge sulla tassa di soggiorno (G.G.U.U. n.n.152/08 e 59/09 correzioni) - Le più frequenti domande e risposte - REPUBBLICA DI CROAZIA MINISTERO DEL TURISMO NAUTICA Nuova regolativa giuridica Legge sulla tassa di soggiorno (G.G.U.U. n.n.152/08 e 59/09 correzioni) - Le più frequenti domande e risposte - In generale

Dettagli

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69

Dettagli

Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari I Sezione SCHEDA TABACCHI

Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari I Sezione SCHEDA TABACCHI Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari I Sezione PREMESSA SCHEDA TABACCHI Con la costituzione dello spazio unico della Comunità Europea entro il quale possono liberamente circolare

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge

Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge a cura del Servizio Prevenzione e Rischio Tecnologico

Dettagli

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di

Dettagli

Tassa possesso imbarcazioni scadenza 31 maggio 2013

Tassa possesso imbarcazioni scadenza 31 maggio 2013 Riferimento normativo Articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Dettagli

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO.

LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. Con questo argomento, di grande attualità, iniziamo un percorso informativo mirato alla categoria degli autoriparatori gommisti. Questo primo appuntamento

Dettagli

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario Il 1 luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE CE DELLE UNITÀ DA DIPORTO ACCERTAMENTI E PROVE DI STABILITA E GALLEGGIABILITA. MODULO Aa

GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE CE DELLE UNITÀ DA DIPORTO ACCERTAMENTI E PROVE DI STABILITA E GALLEGGIABILITA. MODULO Aa GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE CE DELLE UNITÀ DA DIPORTO ACCERTAMENTI E PROVE DI STABILITA E GALLEGGIABILITA MODULO Aa REGISTRO ITALIANO NAVALE INDICE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE CE DELLE UNITÀ DA DIPORTO ACCERTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico 1 VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l articolo 132, recante Obbligo a contrarre;

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale Rapporti con l Unione Europea e per i Rapporti Internazionali - Ufficio II - Protocollo DG RUERI/ 3998 /I.3.b

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione.

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. D.M. 28 marzo 1995 Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

(da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono

(da compilarsi a cura del cliente finale) Al distributore Denominazione Indirizzo Telefono Richiesta di attivazione della fornitura di gas REVISIONE: 1 DEL: 25.05.2005 PAG. 1 DI 1 178 Allegato A della Delibera 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas (da compilarsi a cura del cliente

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE

CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE Le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature mar. 10 Dott.

Dettagli

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Torna all'elenco 15/7/2011 Lavori elettrici sotto

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 dicembre 2012 Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella

Dettagli

COMUNICATO INFORMATIVO N 4 settembre 2009 - Controlli periodici agli impianti GPL e METANO - Modifiche all'art. 71 del D.L. 81/08

COMUNICATO INFORMATIVO N 4 settembre 2009 - Controlli periodici agli impianti GPL e METANO - Modifiche all'art. 71 del D.L. 81/08 COMUNICATO INFORMATIVO N 4 settembre 2009 - Controlli periodici agli impianti GPL e METANO - Modifiche all'art. 71 del D.L. 81/08 Continuando nella nostra opera di informazione,è' nostra premura portare

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? STUDIO TECNICO PROF. NERI s.r.l. Via Borghi Mamo N. 15-40137 Bologna - TEL. 051.441065 - FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM

Dettagli

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Nuovo ambito di applicazione Certificazione energetica Controllo e manutenzione degli impianti termici Verifiche del

Dettagli

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 6 AGOSTO 2009 La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 ) ---------------------------------------------------------------------------

(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 ) --------------------------------------------------------------------------- DM 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature

Dettagli

L importanza della conoscenza dell evoluzione normativa e della formazione continua nell ambito della sicurezza

L importanza della conoscenza dell evoluzione normativa e della formazione continua nell ambito della sicurezza L importanza della conoscenza dell evoluzione normativa e della formazione continua nell ambito della sicurezza Trento, 13 novembre 2013 2 L importanza della conoscenza dell evoluzione normativa e della

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A Roma, 26 Agosto 2013 Prot. n. 119/MC/mti Alla Presidenza Naz.le CNA Fita Al Consiglio Naz.le CNA Fita Ai Presidenti Reg.li CNA Fita Ai Resp.li Regionali e Prov.li CNA Fita OGGETTO: Circolare CNA Fita 16/2013.

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

dei cosiddetti ambienti dedicati

dei cosiddetti ambienti dedicati In risposta ad una richiesta di Sapar e con una propria circolare del 7 settembre l Amministrazione ha chiarito i vari dubbi interpretativi sugli ambienti dedicati introdotti dal Decreto del 22 gennaio

Dettagli

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni. ESPORTAZIONI Frequentemente viene confusa l operazione triangolare con le cessioni a soggetti non residenti. Tenuto conto che la normativa IVA non è sempre allineata con la normativa doganale e i termini

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO per i TRASPORTI, la NAVIGAZIONE ed i SISTEMI INFORMATIVI e STATISTICI DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive. Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento

Dettagli

In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali.

In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali. In arrivo le novità per la tempistica di guida nel trasporto di viaggiatori per i servizi occasionali internazionali. Il Parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento

Dettagli

CORSO LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI. Docenti: Dott. Carlo Sardara

CORSO LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI. Docenti: Dott. Carlo Sardara CORSO LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI Docenti: Dott. Carlo Sardara LA GESTIONE DELL IMPRESA FARMACIA OGGI Quadro normativo La natura giuridica dell impresa farmacia Decreto Liberalizzazioni 24 Gennaio

Dettagli

Circolare N. 69 del 8 Maggio 2015

Circolare N. 69 del 8 Maggio 2015 Circolare N. 69 del 8 Maggio 2015 Tassa annuale sulle imbarcazioni alla cassa entro il prossimo 01.06.2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, entro il prossimo 01 giugno 2015

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell interno delle politiche agricole alimentari e forestali dell ambiente e della tutela del territorio e del mare delle infrastrutture

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014 CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: RUOLI E RESPONSABILITÀ 1 Dicembre 2014 IS E. MOLINARI Via Crescenzago, 110 - Milano Formazione ed informazione

Dettagli

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA:

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA: REGIONE VENETO U.O.C. SERVIZIO AMMINISTRATIVO DISTRETTUALE: DIRETTORE RAG. LUIGI FERRARINI Tel. 0442.632341 Fax 0442.632710 e-mail: conv.med.leg.@aulsslegnago.it ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO

Dettagli

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

I N D I C E. Pag. 2 di 6

I N D I C E. Pag. 2 di 6 Pag. 1 di 6 I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 - Parco Automezzi.. pag. 3 Articolo 3 - Responsabile Parco Automezzi.... pag. 3 Articolo 4 - Referente del Parco Automezzi.....

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione); FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE 20.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 47/51 REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI COMUNE DI VALDIDENTRO Regolamento PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 06.06.2011 INDICE

Dettagli

ARTICOLO 172 DEL CODICE DELLA STRADA modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, N. 150 in vigore dal 14.04.2006

ARTICOLO 172 DEL CODICE DELLA STRADA modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, N. 150 in vigore dal 14.04.2006 ARTICOLO 172 DEL CODICE DELLA STRADA modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, N. 150 in vigore dal 14.04.2006 Con l entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo 2006

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in

Dettagli