I TERMINI DI RESA NELLA VENDITA INTERNAZIONALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I TERMINI DI RESA NELLA VENDITA INTERNAZIONALE"

Transcript

1 menti (diversi dal documento comprovante la consegna vendita), o dei messaggi elettronici equivalenti, transito della merce, emessi o trasmessi nel paese d imbarco e/o di origine. RISCHI: esportazione o altre autorizzazioni delle formalità doganali richieste per l esportazione - i rischi di perdita o di danni alla merce sino al nave nel porto di imbarco pattuito; - i rischi relativi all ottenimento di un documento di interne, un documento di trasporto multimodale), o un messaggio elettronico equivalente, salvo che il documento di trasporto coincida con il documento normalmente utilizzato per provare la consegna della merce in conformità con quanto pattuito per la consegna nel presente termine di resa e nel contratto - i rischi relativi all ottenimento delle licenze di importazione o altre autorizzazioni delle formalità doganali richieste per l importazione e per l eventuale transito - i rischi di perdita o di danni alla merce a partire dal nave nel porto di imbarco pattuito; - i rischi di perdita o di danni alla merce a partire dalla data o dalla scadenza del periodo pattuito per la consegna (a condizione che la merce sia stata individuata in modo idoneo, separandola nettamente o comunque identificandola quale merce oggetto del contratto di vendita) quando si verifichi una delle seguenti ipotesi: i) mancata comunicazione al venditore del nome della nave, del luogo di caricamento e dell ora in cui deve avvenire la consegna; ii) la nave designata dal compratore non si presenti in tempo o non possa prendere la merce o chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo pattuito; - i rischi relativi all ottenimento dei documenti di origine. ONERI: il venditore deve: - fornire la merce secondo quanto previsto dal contratto - fornire la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, e ogni altro documento eventualmente previsto dal contratto - procurare la licenza di esportazione o altre autorizzazioni richieste per l esportazione - consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco e alla data o nel periodo pattuiti e con le modalità usuali del porto; - comunicare tempestivamente al compratore l avviso dell avvenuta consegna della merce in conformità con di resa e nel contratto - fornire al compratore il documento, o il messaggio elettronico equivalente, normalmente utilizzato per provare la consegna della merce in conformità con di resa e nel contratto quest ultimo, nell ottenimento di un documento di interne, un documento di trasporto multimodale), o un messaggio elettronico equivalente, salvo che il documento di trasporto coincida con il documento normalmente utilizzato per provare la consegna della merce in conformità con quanto pattuito per la consegna nel presente termine di resa e nel contratto - provvedere, qualora le condizioni di trasporto (per esempio modalità, destinazione) gli siano state comunicate prima della conclusione del contratto di vendita e non sia uso di quel particolare commercio spedire la merce senza imballo, all imballaggio necessario per il trasporto della merce e debitamente marcato; quest ultimo, nell ottenimento dei documenti di origine; - fornire al compratore, a richiesta di quest ultimo, le informazioni necessarie per assicurare la merce; il compratore deve: - pagare il prezzo come pattuito nel contratto di vendita; - procurare le licenze di importazione o altre autorizzazioni richieste per l importazione e l eventuale transito - stipulare un contratto per il trasporto della merce a V partire dal porto di imbarco pattuito; - prendere in consegna la merce in conformità con di resa e nel contratto - comunicare con congruo anticipo al venditore il nome della nave, il luogo di caricamento e l ora in cui deve avvenire la consegna; - accettare la prova della consegna secondo quanto previsto dal presente termine di resa; nel fornirgli assistenza nell ottenimento dei documenti (diversi dal documento comprovante la consegna in conformità con quanto previsto per la consegna stessa) o dei messaggi elettronici equivalenti transito della merce, emessi o trasmessi nel paese d imbarco e/o di origine. CIF «Cost, Insurance and Freight (named port of destination)» «Costo, assicurazione e nolo (porto di destinazione convenuto)» SPESE: - le spese relative all ottenimento della licenza di esportazione o altre autorizzazioni doganali per l esportazione della merce e per l eventuale transito, solo nel caso in cui siano previste a suo carico nel contratto di trasporto; - le spese relative alla stipulazione, alle condizioni abituali, del contratto per il trasporto della merce sino al porto di destinazione pattuito, secondo la rotta normale, su nave (per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne) del tipo solitamente utilizzato per trasportare il genere di merce oggetto del contratto di vendita, incluso il nolo, le spese di caricamento della merce a bordo nonché le spese di scaricamento al porto di sbarco pattuito che sono previste a carico del venditore nel contratto di trasporto; - le spese relative alla stipulazione del contratto di assicurazione sulla merce, in conformità con quanto pattuito nel presente termine di resa e nel contratto - le spese relative alla merce sino al momento della sua consegna in conformità con quanto pattuito per la consegna nel presente termine di resa e nel contratto - le spese per fornire senza ritardo al compratore il Secondo la clausola Cost, Insurance and Freight degli Incoterms 2000, in italiano Costo, assicurazione e nolo, il venditore consegna nel momento in cui la merce oltrepassa la murata della nave nel porto di imbarco. Egli, tuttavia, sopporta tutte le spese relative al trasporto della merce fino al porto di destinazione pattuito ed è a suo carico anche lo sdoganamento della merce all esportazione. Per quanto concerne, invece, i rischi di perdita o danneggiamento della merce, così come le eventuali spese supplementari generate da eventi verificatisi dopo la consegna della merce, questi passano dal venditore al compratore al momento della consegna. Il venditore, tuttavia, ha l obbligo di fornire una copertura assicurativa minima contro il rischio del compratore di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Il venditore, quindi, deve stipulare un contratto di assicurazione marittima e pagare il relativo premio. Qualora il compratore desideri avere una copertura assicurativa più estesa di quella minima, dovrà alternativamente stipulare egli stesso un assicurazione aggiuntiva o raggiungere un accordo esplicito in merito con il venditore. La clausola CIF è utilizzabile esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. La ripartizione delle spese, dei rischi e degli oneri fra venditore e compratore risulta quella in questa pagina.

2 documento di trasporto (per esempio una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne), o il messaggio elettronico equivalente, in conformità con quanto pattuito nel presente termine di resa e nel contratto; - le spese relative ai controlli (per esempio verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) necessari per la consegna della merce in conformità con di resa e nel contratto - le spese relative all imballaggio necessario per il trasporto della merce così come da lui organizzato e alla sua marcatura, a condizione che non sia uso di quel particolare commercio spedire la merce senza - le spese relative all eventuale assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e guerra civile; - le spese e gli oneri relativi all ottenimento dei documenti (diversi dal documento di trasporto), o dei messaggi elettronici equivalenti, eventualmente di origine; - le spese relative all ottenimento delle licenze di importazione o altre autorizzazioni doganali per l importazione e, per l eventuale transito della merce, tranne nel caso in cui siano previsti a carico del venditore nel contratto di trasporto stipulato da quest ultimo; - le spese relative alla merce a partire dal momento della sua consegna in conformità con quanto pattuito per la consegna nel presente termine di resa e nel contratto di vendita, fatta eccezione per le spese relative al contratto di trasporto; - le spese e gli oneri relativi alla merce durante il viaggio e sino al suo arrivo al porto di destinazione, nonché le spese per il suo scaricamento (incluse quelle relative a chiatte e messa a terra), tranne nel caso in cui tali spese ed oneri siano previsti a carico del venditore nel contratto di trasporto; - le spese supplementari a partire dalla data o dalla scadenza del periodo pattuito per l imbarco (a condizione che la merce sia stata individuata in modo idoneo, separandola nettamente o comunque identificandola quale merce oggetto del contratto di vendita) quando egli, avendone la facoltà di scelta, non comunichi al venditore il tempo preciso entro il periodo pattuito per l imbarco della merce e/o il porto di destinazione; le spese relative alle ispezioni effettuate prima dell esportazione, escluse quelle ordinate dalle autorità del paese di esportazione; RISCHI: esportazione o altre autorizzazioni delle formalità doganali richieste per l esportazione - i rischi di perdita o di danni alla merce sino al nave nel porto di imbarco; - i rischi relativi all ottenimento dei documenti (diversi dal documento di trasporto), o dei messaggi elettronici equivalenti, eventualmente necessari per l importazione e/o il transito della merce, emessi o trasmessi nel paese d imbarco e/o di origine; - i rischi relativi all ottenimento delle licenze di importazione o altre autorizzazioni delle formalità doganali richieste per l importazione e per l eventuale transito - i rischi di perdita o di danni alla merce a partire dal nave nel porto di imbarco; - i rischi di perdita o di danni alla merce a partire dalla data o dalla scadenza del periodo pattuito per l imbarco (a condizione che la merce sia stata individuata in modo idoneo, separandola nettamente o comunque identificandola quale merce oggetto del contratto di vendita) quando egli, avendone la facoltà di scelta, non comunichi al venditore il tempo preciso entro il periodo pattuito per l imbarco della merce e/o il porto di destinazione. ONERI: il venditore deve: - fornire la merce secondo quanto previsto dal contratto - fornire la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, e ogni altro documento eventualmente previsto dal contratto - procurare la licenza di esportazione o altre autorizzazioni richieste per l esportazione - stipulare, alle condizioni abituali, un contratto per il trasporto della merce sino al porto di destinazione pattuito, secondo la rotta normale, su nave (per il trasporto marittimo o per vie navigabili interne) del tipo solitamente utilizzato per trasportare il genere di merce oggetto del contratto - stipulare un contratto di assicurazione sulla merce, in conformità con quanto pattuito nel contratto di vendita, a condizioni tali da attribuire al compratore, o a ogni altro soggetto avente un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di agire direttamente contro l assicuratore; il contratto di assicurazione deve avere i seguenti requisiti: i) essere stipulato con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione ii) essere conforme alla copertura minima prevista dalle condizioni generali di assicurazione stabilite dall Instute of London Underwriters ( Institute Cargo Clauses ) o equivalenti; iii) la durata deve essere conforme a quanto previsto dal presente termine di resa in merito alla presa in consegna da parte del compratore e al trasferimento dei rischi a suo carico; iv) l assicurazione minima deve coprire il prezzo della merce pattuito nel contratto di vendita, maggiorato del 10% (ossia 110%); v) essere stipulato nella stessa valuta del contratto di vendita. - consegnare al compratore la polizza assicurativa o altro documento comprovante la copertura assicurazione; - provvedere, a richiesta e spese del compratore e se possibile, all assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e guerra civile; - consegnare la merce caricandola a bordo della nave, nel porto di imbarco e alla data o nel periodo pattuiti; - comunicare tempestivamente al compratore l avviso VI dell avvenuta consegna della merce in conformità con di resa e nel contratto di vendita nonché ogni ulteriore informazione per permettergli di provvedere al suo ritiro; - fornire senza ritardo al compratore il documento di interne), o il messaggio elettronico equivalente, normalmente utilizzato nel porto di destinazione pattuito; tale documento deve possedere i seguenti requisiti: i) fare riferimento alla merce oggetto del contratto ii) essere datato entro il termine pattuito per l imbarco; iii) consentire al compratore di reclamare la merce dal vettore nel porto di destinazione; iv) consentire al compratore di vendere la merce viaggiante trasferendo il documento (polizza di carico negoziabile) al nuovo acquirente oppure per mezzo di notifica al vettore. Se il documento di trasporto viene emesso in più originali, tutti devono essere consegnati al compratore; - provvedere all imballaggio, debitamente marcato, necessario per il trasporto della merce, così come da lui organizzato, a condizione che non sia uso di quel particolare commercio spedire la merce senza quest ultimo, nell ottenimento dei documenti (diversi dal documento di trasporto), o dei messaggi elettronici equivalenti, eventualmente necessari per l importazione e/o il transito della merce, emessi o trasmessi nel paese d imbarco e/o di origine; - fornire al compratore, a richiesta di quest ultimo, le informazioni necessarie per provvedere ad una maggiore copertura assicurativa il compratore deve: - pagare il prezzo come pattuito nel contratto di vendita; - procurare le licenze di importazione o altre autorizzazioni richieste per l importazione e l eventuale transito - accettare la consegna della merce non appena messa a sua disposizione in conformità con quanto pattuito per la consegna nel presente termine di resa e nel contratto di vendita e ritirarla dal vettore nel porto di destinazione pattuito; - comunicare con congruo anticipo al venditore, qualora egli ne abbia la facoltà, le proprie scelte in merito al tempo preciso entro il periodo pattuito per l imbarco della merce e/o il porto di destinazione; - accettare il documento di trasporto conforme con quanto pattuito per tale documento nel presente termine di resa e nel contratto; nel fornirgli assistenza nell ottenimento dei documenti (diversi dal documento di trasporto), o dei messaggi elettronici equivalenti, eventualmente di origine; - fornire al venditore, a richiesta di quest ultimo, le informazioni necessarie per assicurare la merce. Hanno collaborato alla redazione di questo numero: Diego Comba, Marina Motta.

3 EUROSPORTELLO - Euro Info Centre IT-375 c/o Camera di Commercio di Torino - Via S. Francesco da Paola, TORINO Tel /3 - Fax eic@to.camcom.it - Web site DALL UNIONE EUROPEA DIRITTO & PRATICA In questo numero: N. 3/2001 L IMPORTANZA DEL LUOGO DELLA CONSEGNA GLI INCOTERMS DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE FRANCO FABBRICA (EXW) FRANCO VETTORE (FCA) FRANCO A BORDO (FOB) COSTO, ASSICURAZIONEN E NOLO (CIF) Supplemento al n. 7 del 12 giugno 2001 del quindicinale Richieste & Offerte dal Mondo Direttore responsabile Giuliano Lengo - a cura di Diego Comba CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

4 I termini di resa sono una delle clausole contrattuali più travisate e peggio utilizzate dalle imprese italiane nella prassi contrattuale internazionale. Molti sono gli equivoci che riguardano il loro contenuto e il loro valore: alcuni ritengono che termini quali FOB o CIF servano unicamente a stabilire come si ripartiscono i costi di trasporto e dunque a stabilire il prezzo del bene venduto, altri ritengono che tali termini stabiliscano il momento del passaggio della proprietà del bene venduto, altri ancora, infine, pensano che l espressione, ad esempio, Franco fabbrica abbia lo stesso significato in Italia e all estero. Non molti sanno che esiste una codificazione internazionale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) che stabilisce dettagliatamente, in molte lingue del mondo, il significato e la portata di tredici termini di resa indicando quali sono gli obblighi del venditore e del compratore, quali costi e quali rischi deve sopportare il primo e quali il secondo. Poche sono le imprese italiane che, a conoscenza di quanto sopra, utilizzano accortamente gli Incoterms della CCI per delimitare con precisione gli obblighi del trasportatore e della banca, partner essenziali di ogni contratto di vendita internazionale. LA FISSAZIONE DEL LUOGO DI CONSEGNA La scelta del luogo di consegna viene in genere, dal venditore e dal compratore, considerata rilevante esclusivamente ai fini della determinazione dei costi del trasporto, i quali sono a loro volta considerati uno degli elementi fondamentali della trattativa sul prezzo. L obiettivo del venditore italiano è, dunque, frequentemente, la pattuizione di un termine di resa Franco Fabbrica, il quale comporta che la merce venga messa a disposizione del compratore presso i magazzini del venditore e che i costi relativi al trasporto siano a carico del compratore. L approccio sopra descritto non tiene in sufficiente conto la complessità del trasporto internazionale il quale implica non soltanto la previsione del costo relativo alla modalità di trasporto prescelta, ma anche la necessità di individuare e gestire il rischio della perdita o dell avaria della merce, e dunque l opportunità della conclusione di un adeguata polizza di assicurazione. Le operazioni di trasporto internazionale implicano, inoltre, la predisposizione dei documenti relativi al caricamento della merce, nonché l espletamento delle procedure doganali e fiscali relative all esportazione o all importazione della merce, anche in connessione al frequente collegamento con le procedure di pagamento. La parte contrattuale che gestisce il trasporto della merce acquisisce alcuni importanti vantaggi sulla controparte, vantaggi che si traducono: a) nella negoziazione di un contratto di trasporto e di un contratto di assicurazione alle condizioni più vantaggiose che le società di trasporto e le compagnie di assicurazione normalmente riservano agli acquirenti abituali dei servizi da esse forniti; b) nella negoziazione con la controparte, a seconda dei casi il compratore o il venditore, di un prezzo di vendita, o di acquisto, rispettivamente maggiorato, o ridotto, in misura ben maggiore dell effettiva incidenza dei costi sostenuti; il trasporto della merce, infatti, costituisce un vero e proprio servizio che, sebbene spesso non venga considerato tale dalla parte che ne fruisce, viene a quest ultima ampiamente (e legittimamente) addebitato dalla parte che lo fornisce; c) nell influenza sulle procedure di pagamento, frequentemente connesse alle operazioni di trasporto; le procedure di pagamento, infatti, spesso richiedono sia l esibizione di specifici documenti, quale ad esempio la polizza di carico, sia il rispetto di scadenze imperative, anch esse fortemente condizionate dalla scelta dello spedizioniere vettore e dal controllo esercitabile su quest ultimo. È tuttavia necessario precisare che, per ottenere gli indubbi vantaggi di cui sopra, l impresa deve possedere alcuni requisiti che le consentano una gestione efficace dei trasporti internazionali: la presenza di un volume di scambi commerciali con l estero tale da conferirle un certo potere contrattuale nella negoziazione del contratto di trasporto e della polizza di assicurazione; la presenza in azienda di personale dotato di sufficiente esperienza in materia di trasporti e, in particolare, in grado di intrattenere rapporti continuativi con lo spedizioniere-vettore (o con gli spedizionieri-vettori), con l assicuratore, nonché con gli uffici doganali e fiscali competenti. IL PASSAGGIO DELLA PRO- PRIETÀ Le leggi che nei vari ordinamenti nazionali disciplinano il diritto di proprietà regolano, di conseguenza: il rischio di perimento della merce inteso quale perimento che non libera il compratore dall obbligo del pagamento del prezzo o, a seconda dei casi, il venditore dall obbligo di consegna; i poteri sulla merce connessi alla titolarità del diritto di proprietà (uso, possesso, azioni legali nei confronti di terzi, rivendica nei confronti del fallimento o del compratore che non ha effettuato il pagamento); le responsabilità e dei costi derivanti dalla custodia e dal trasporto la tassazione dei profitti derivanti dalla vendita del bene. I rilevanti aspetti sopra indicati vengono disciplinati in maniera (anche molto) differente dalle varie leggi nazionali. Ciò rende essenziale determinare quale sia la legge che regola il passaggio della proprietà del bene venduto. Ulteriori difficoltà sorgono dal fatto che anche le regole in materia di passaggio della proprietà sono assai diverse nei vari ordinamenti nazionali; per cui, in una vendita internazionale, è spesso tutt altro che agevole determinare in quale momento tale passaggio della proprietà abbia avuto luogo. Per esempio, il trasferimento della proprietà di un bene standard venduto da un venditore italiano a un compratore giapponese avverrà nel momento della consegna al primo vettore/spedizioniere (e, dunque, in Italia) soltanto se al contratto si applicano le norme italiane che stabiliscono la legge applicabile, ovvero soltanto se le parti inizieranno una causa in Italia. Immaginiamo, infatti, che sia sorta una controversia in relazione a un inadempimento del primo vettore, il quale anziché consegnare la merce all armatore al porto di Livorno, l abbia erroneamente stoccata in un magazzino a Milano, determinando la mancata consegna al compratore di Tokyo. In tale caso il giudice italiano adito da quest ultimo, applicando il diritto internazionale privato italiano, stabilirà che debba essere applicata la legge italiana (legge del venditore) e dichiarerà che, trattandosi di vendita di cosa generica con trasporto, il passaggio della proprietà avviene II al momento della consegna al vettore (art del codice civile); applicando tale regola il proprietario, legittimato a esercitare azioni legali di rivendica della merce nei confronti di vettore e magazziniere, sarà il compratore giapponese. Analogamente, per il fisco italiano la proprietà sarà considerata trasferita al momento della consegna al primo vettore. Che accadrebbe, però, se il venditore fosse il giapponese? Lo stesso giudice italiano potrebbe, applicando le regole giapponesi sul conflitto di leggi, giungere ad individuare la legge giapponese quale legge applicabile e ricercare in tale legge la regola che determina il momento del passaggio della proprietà. La complessità qui prospettata., suscettibile di essere soggetta a ulteriori variabili, non è certo consona alle esigenza di rapidità e di certezza del commercio internazionale. La pratica contrattuale internazionale ha supplito da lungo tempo alle difficoltà sopra menzionate disciplinando nei contratti il passaggio dei costi e dei rischi a prescindere dal passaggio della proprietà. FCA «Free Carrier (named place)» «Franco vettore (luogo convenuto)» SPESE: - le spese relative alla merce sino al momento della sua consegna in conformità con quanto pattuito per la consegna nel presente termine di resa e nel contratto - le spese relative ai controlli (per esempio verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) necessari per la consegna della merce in conformità con di resa e nel contratto; - le spese per fornire al compratore il documento, o il messaggio elettronico equivalente, normalmente presente termine di resa e nel contratto - le spese relative all imballaggio necessario per il trasporto della merce e alla sua marcatura, qualora le condizioni di trasporto (per esempio modalità, destinazione) gli siano state comunicate prima della conclusione del contratto di vendita e non sia uso di quel particolare commercio spedire la merce senza - le spese relative all ottenimento della licenza di esportazione o altre autorizzazioni doganali per l esportazione - le spese relative all ottenimento delle licenze di importazione o altre autorizzazioni doganali per l importazione e l eventuale transito - le spese e gli oneri relativi all ottenimento dei documenti (diversi dal documento comprovante la consegna vendita), o dei messaggi elettronici equivalenti, transito della merce, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine;

5 GLI INCOTERMS DELLA CCI A seguito dell esigenza, avvertita dagli operatori commerciali fin dall inizio del secolo, di determinare in maniera inequivocabile la ripartizione dei costi, dei rischi e degli oneri relativi alla consegna, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) ha messo a punto una serie di regole per l interpretazione ufficiale e costante dei termini di resa di più diffuso impiego nei rapporti di compravendita internazionale. La prima raccolta di queste regole, chiamate Incoterms (International Commercial Terms), venne pubblicata dalla CCI nel 1936 e successivamente aggiornata, anche in considerazione delle innovazioni intervenute nelle tecniche di trasporto, nel 1953, nel 1967, nel 1980, nel 1990 e nel Le pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale, compresa la nuova edizione degli Incoterms, possono essere acquistate presso la Delegazione torinese della Sezione italiana della CCI - c/o Camera di commercio di Torino, Ufficio Documenti per l estero, Via San Francesco da Paola 37, Torino - tel. 011/ commercio.estero@to.camcom.it Gli Incoterms della CCI consentono di risolvere le incertezze che tradizionalmente sono connesse alla consegna nei contratti internazionali di vendita e di determinare, quindi, con precisione: il luogo della consegna, il momento del passaggio dei rischi relativi al perdita e al danneggiamento della merce, l obbligo di stipulare il contratto di trasporto, l obbligo di stipulare il contratto di assicurazione, il pagamento dei dazi, gli oneri relativi all ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni, la ripartizione delle altre spese che derivano dal trasporto della merce, la determinazione del giudice competente a decidere delle eventuali controversie; all interno della CE, infatti, secondo quanto dispone la Convenzione di Bruxelles del 1968, il giudice competente può venire determinato individuando il luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita l obbligazione che si contesta (in questo caso la consegna). Gli Incoterms della CCI (in totale tredici) consentono, inoltre, di risolvere le ambiguità che derivano dalla molteplicità dei termini di resa in uso e dai differenti significati attribuiti agli stessi termini di resa nei vari paesi. Al fine di rendere certa e vincolante, per entrambe le parti del contratto di vendita, l applicazione dell Incoterm concordato, si consiglia di indicarlo espressamente nel testo contrattuale; la previsione contrattuale degli Incoterms della CCI, è consentita nell ambito dell autonomia contrattuale riconosciuta alle parti, nell ordinamento italiano dagli articoli 1322 e 1378 del codice civile. Gli Incoterms, infatti, non possono essere considerati norme di legge, né usi universalmente riconosciuti e vincolanti. Forniamo, qui di seguito, alcuni significativi esempi. - le spese relative alla merce a partire dal momento della sua consegna in conformità con quanto pattuito per la consegna nel presente termine di resa e nel contratto - le spese relative all ottenimento di un documento di interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale), o un messaggio elettronico equivalente, salvo che il documento presente termine di resa e nel contratto - le spese supplementari (a condizione che la merce sia stata individuata in modo idoneo, separandola nettamente o comunque identificandola quale merce oggetto del contratto di vendita) quando si verifichi una delle seguenti ipotesi: i) mancata comunicazione con congruo anticipo al venditore del nome del soggetto designato per la presa in consegna della merce e, quando necessario, del modo di trasporto, della data o del periodo e del punto nel luogo pattuito per la consegna della merce ii) mancata presa in consegna della merce da parte del soggetto da lui designato; - le spese relative alle ispezioni effettuate prima dell esportazione, escluse quelle ordinate dalle autorità del paese di esportazione. - le spese relative alla stipulazione del contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo pattuito. RISCHI: - i rischi di perdita o di danni alla merce sino al momento della sua consegna in conformità con di resa e nel contratto esportazione o altre autorizzazioni delle formalità doganali richieste per l esportazione importazione o altre autorizzazioni delle formalità doganali richieste per l importazione e per l eventuale transito - i rischi relativi all ottenimento dei documenti III merce, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine; - i rischi di perdita o di danni alla merce a partire dal momento della sua consegna in conformità con di resa e nel contratto - i rischi di perdita o di danni alla merce a partire dalla data o dalla scadenza del periodo pattuito per la consegna (a condizione che la merce sia stata individuata in modo idoneo, separandola nettamente o comunque identificandola quale merce oggetto del contratto di vendita) quando si verifichi una delle seguenti ipotesi: i) mancata presa in consegna della merce da parte del soggetto designato in conformità con di resa e nel contratto; ii) mancata comunicazione al venditore con congruo anticipo del nome del vettore e, quando necessario, del modo di trasporto, della data o del periodo e del punto nel luogo pattuito per la consegna - i rischi relativi all ottenimento di un documento di interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale), o un messaggio elettronico equivalente, salvo che il documento presente termine di resa e nel contratto - i rischi relativi alla stipulazione del contratto per il trasporto della merce, anche nel caso cui sia il venditore a stipulare il contratto dietro richiesta del compratore o per uso commerciale. ONERI: il venditore deve: - fornire la merce secondo quanto previsto dal contratto Secondo la clausola Free Carrier degli Incoterms 200, in italiano Franco vettore, il venditore consegna la merce, sdoganata all esportazione, al vettore (ossia qualsiasi soggetto che si impegna contrattualmente ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, marittimo, aereo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto) designato dal compratore nel luogo pattuito. Se la consegna avviene nel locali del venditore, quest ultimo è responsabile del caricamento. Se la consegna avviene in qualsiasi altro luogo, il venditore non è responsabile per lo scaricamento. Nell ipotesi in cui il compratore designi una soggetto diverso dal vettore per la presa in consegna della merce, si ritiene che il venditore ottemperi all obbligo di consegna quando la merce è stata consegnata a tale soggetto. La clausola FCA può essere utilizzata indipendentemente dalla modalità di trasporto, compresa quella multimodale. Nulla viene previsto relativamente alla stipulazione del contratto di assicurazione. La ripartizione delle spese, dei rischi e degli oneri fra venditore e compratore risulta quella in questa pagina.

6 - fornire la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, e ogni altro documento eventualmente previsto dal contratto - procurare la licenza di esportazione o altre autorizzazioni richieste per l esportazione - stipulare, a richiesta del compratore o se previsto dagli usi commerciali (a condizione, in tale ultimo caso, che il compratore non abbia fornito in tempo istruzioni contrarie), il contratto di trasporto alle condizioni abituali e a rischio e spese del compratore; in entrambi i casi il venditore, avvisando prontamente il compratore, ha la facoltà di non di stipulare il contratto; - consegnare la merce al vettore o ad altro soggetto designato dal compratore o scelto dal venditore (nei casi in cui il contratto di trasporto venga stipulato da quest ultimo), nel luogo e alla data o nel periodo pattuiti per la consegna; la consegna della merce avviene: i) nel caso in cui il luogo convenuto per la consegna siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sui mezzi di trasporto forniti dal vettore, designato dal compratore, o da un suo agente ii) nel caso in cui il luogo convenuto per la consegna sia diverso dai locali del venditore, quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altro soggetto, designato dal compratore o scelto dal venditore (nei casi in cui il contratto di trasporto venga stipulato da quest ultimo), non scaricata dai mezzi di trasporto del venditore; se nessun punto specifico nel luogo di consegna sia stato pattuito e ve ne sia più di uno, il venditore ha la facoltà di scegliere quello tra di essi a lui più conveniente; in assenza di specifiche istruzioni da parte del compratore, il venditore può consegnare la merce per il trasporto nella maniera idonea alla modalità di trasporto e/o alla quantità e/o al tipo di merce; - comunicare tempestivamente al compratore l avviso dell avvenuta consegna della merce in conformità con di resa e nel contratto o dell eventuale mancata presa in consegna da parte del vettore all ora concordata; - fornire al compratore il documento, o il messaggio elettronico equivalente, normalmente utilizzato per provare la consegna della merce in conformità con di resa e nel contratto quest ultimo, nell ottenimento di un documento di interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale), o un messaggio elettronico equivalente, salvo che il documento utilizzato per provare la consegna della merce vendita; - provvedere, qualora le condizioni di trasporto (per esempio modalità, destinazione) gli siano state comunicate prima della conclusione del contratto di vendita e non sia uso di quel particolare commercio spedire la merce senza imballo, all imballaggio necessario per il trasporto della merce e debitamente marcato; quest ultimo, nell ottenimento dei documenti merce, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine; - fornire al compratore, a richiesta di quest ultimo, le informazioni necessarie per assicurare la merce; il compratore deve: - pagare il prezzo come pattuito nel contratto - prendere in consegna la merce non appena consegnata nel presente termine di resa e nel contratto; - procurare la licenza di importazione o altre autorizzazioni richieste per l importazione e l eventuale transito - stipulare un contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo pattuito, salvo quando vi abbia provveduto il venditore su richiesta del compratore o per uso commerciale; - comunicare con congruo anticipo al venditore il nome del soggetto designato in conformità con di resa e nel contratto e, quando necessario, il modo di trasporto, la data o il periodo e il punto nel luogo pattuito per la consegna della merce a tale soggetto; - accettare la prova della consegna secondo quanto previsto dal presente termine di resa; - istruire in modo adeguato il venditore qualora sia richiesta, dal compratore o da un uso commerciale, la sua collaborazione nella stipulazione del contratto di trasporto secondo quanto previsto dal presente termine di resa; nel fornirgli assistenza nell ottenimento dei documenti (diversi dal documento comprovante la consegna vendita), o dei messaggi elettronici equivalenti, transito della merce, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine; per l eventuale stipulazione del contratto di trasporto. FOB «Free on board (named port of shipment)» «Franco a bordo (porto di imbarco convenuto)» SPESE: - le spese relative all ottenimento della licenza di esportazione o altre autorizzazioni doganali per l esportazione - le spese relative alla merce sino al momento del suo superamento della murata della nave nel porto di imbarco pattuito; - le spese per fornire al compratore il documento, o il messaggio elettronico equivalente, normalmente IV presente termine di resa e nel contratto - le spese relative ai controlli (per esempio verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) necessari per mettere la merce a disposizione del compratore; - le spese relative all imballaggio necessario per il trasporto della merce e alla sua marcatura, qualora le condizioni di trasporto (per esempio modalità, destinazione) gli siano state comunicate prima della conclusione del contratto di vendita e non sia uso di quel particolare commercio spedire la merce senza - le spese relative all ottenimento di un documento di interne, un documento di trasporto multimodale), o un messaggio elettronico equivalente, salvo che il documento utilizzato per provare la consegna della merce in presente termine di resa e nel contratto - le spese relative all ottenimento delle licenze di importazione o altre autorizzazioni doganali per l importazione e l eventuale transito - le spese relative alla stipulazione del contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco pattuito; - le spese relative alla merce a partire dal momento del suo superamento della murata della nave nel porto di imbarco pattuito; - le spese supplementari (a condizione che la merce sia stata individuata in modo idoneo, separandola nettamente o comunque identificandola quale merce oggetto del contratto di vendita) quando si verifichi una delle seguenti ipotesi: i) mancata comunicazione al venditore del nome della nave, del luogo di caricamento e dell ora in cui deve avvenire la consegna; ii) la nave designata dal compratore non si presenti in tempo o non possa prendere la merce o chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo pattuito; - le spese relative alle ispezioni effettuate prima dell esportazione, escluse quelle ordinate dalle autorità del paese di esportazione; - le spese e gli oneri relativi all ottenimento dei docu- Secondo la clausola Free on board degli Incoterms 2000, in italiano Franco a bordo, il venditore consegna nel momento in cui la merce oltrepassa la murata della nave nel porto di imbarco pattuito: a partire da questo momento tutte le spese e i rischi di perdita o danneggiamento della merce gravano sul compratore. Spetta al venditore provvedere allo sdoganamento della merce, mentre nulla è previsto relativamente alla stipulazione del contratto di assicurazione. La clausola FOB è utilizzabile esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. La ripartizione delle spese, dei rischi e degli oneri fra venditore e compratore risulta quella qui di seguito esposta.

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto)

FCA. FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) 2raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:15 Pagina 349 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel Franco Vettore il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all esportazione,

Dettagli

Cfr (1) Termine internazionale: Cost and freight. Termine italiano: Costo e nolo.

Cfr (1) Termine internazionale: Cost and freight. Termine italiano: Costo e nolo. Cfr (1) Termine internazionale: Cost and freight. Termine italiano: Costo e nolo. il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto.

Dettagli

Area di specializzazione in tecnico del commercio estero. A cura di: Gloria Feltrin

Area di specializzazione in tecnico del commercio estero. A cura di: Gloria Feltrin Area di specializzazione in tecnico del commercio estero A cura di: Gloria Feltrin Il trasporto internazionale Trasporti Prima funzione aziendale marginale Oggi ruolo sempre più importante e decisivo anello

Dettagli

I TERMINI DI RESA DELLE MERCI (INCOTERMS)

I TERMINI DI RESA DELLE MERCI (INCOTERMS) I TERMINI DI RESA DELLE MERCI (INCOTERMS) Stefano Linares, Linares Associates PLLC - questo testo è inteso esclusivamente per uso personale e non per una distribuzione commerciale. Eventuali copie dovranno

Dettagli

DC COOLING Alternative cooling solutions

DC COOLING Alternative cooling solutions Norma interna di riferimento, per le condizioni di trasporto di materiali DC COOLING SRL da elencare in offerta, conferma d ordine e fattura Per evitare e chiarire malintesi in merito alle responsabilità

Dettagli

INCOTERMS 2010 TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA PREDISPOSTA DA ICC ITALIA

INCOTERMS 2010 TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA PREDISPOSTA DA ICC ITALIA INCOERMS 2010 AVOLA SINOICO-COMPARAIVA PREDISPOSA DA ICC IALIA AVVERENZE I. Nella presente avola, in cui sono rappresentate schematicamente le condizioni di resa delle merci secondo le 11 Regole degli

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

SOMMARIO. 1. Le assicurazioni trasporti

SOMMARIO. 1. Le assicurazioni trasporti SOMMARIO 1. Le assicurazioni trasporti 1.1. Introduzione... 4 1.2. I principi fondamentali delle Assicurazioni... 5 1.2.1 Il rischio: definizione, esistenza, cessazione... 5 1.2.2 Il rischio putativo...

Dettagli

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti

Dettagli

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni. ESPORTAZIONI Frequentemente viene confusa l operazione triangolare con le cessioni a soggetti non residenti. Tenuto conto che la normativa IVA non è sempre allineata con la normativa doganale e i termini

Dettagli

Leoncini & Associati Srl BROKER DI ASSICURAZIONI

Leoncini & Associati Srl BROKER DI ASSICURAZIONI TRASPORTI - Incoterms In ogni azienda di produzione vi è la necessità di trasferire i beni prodotti nei luoghi in cui avverrà la distribuzione per il consumo, oppure presso altra sede per una successiva

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

MODULO 1 VERIFICA GUIDATA DI FINE UNITA 1

MODULO 1 VERIFICA GUIDATA DI FINE UNITA 1 Modulo 1 unità 1 erifica guidata di fine unità pag. 1 di 5 MODULO 1 ERIICA GUIDATA DI INE UNITA 1 Il contratto di vendita 1. Segna con una crocetta la risposta esatta. 1. Nel contratto di vendita il compratore

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati

Dettagli

INCOTERMS Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali

INCOTERMS Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali Appendice 5 INCOTERMS Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali PREFAZIONE La chiarezza e la precisione delle clausole contrattuali costituiscono una premessa fondamentale per

Dettagli

GLOSSARIO UTILE PER L ATTIVITA COMMERCIALE

GLOSSARIO UTILE PER L ATTIVITA COMMERCIALE GLOSSARIO UTILE PER L ATTIVITA COMMERCIALE Norme e regolamenti Contratti Diritto e Giurisdizione Termini di consegna Termini di pagamento, finanziamenti, assicurazioni Documentazione Confezionamento NORME

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO RISOLUZIONE N. 346/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 agosto 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA ITALIA S.p.A. Articolo 19 del

Dettagli

Acquista in sicurezza online

Acquista in sicurezza online con la collaborazione di Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Pensi che il PHISHING sia solo un tipo di pesca? Pensi che i COOKIE siano solo biscotti?

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS Dal 1 marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011, che stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo,

Dettagli

ASSICURAZIONE DELLE MERCI

ASSICURAZIONE DELLE MERCI Università degli Studi di Bergamo lezione 9 ASSICURAZIONE DELLE MERCI i n t r o d u z i o n e definizione polizze a viaggio singolo in abbonamento calcolo del valore assicurabile accertamento del danno

Dettagli

Il consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi:

Il consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi: CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO 1. CONTRATTO DI VIAGGIO I contratti di viaggio come il presente sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 206/2005, D.Lgs 111 del 17/3/95

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Gli Incoterms e la compravendita delle merci. quando e come. Matteo Berlingieri Assiteca SpA. Mercoledì 8 maggio 2013

Gli Incoterms e la compravendita delle merci. quando e come. Matteo Berlingieri Assiteca SpA. Mercoledì 8 maggio 2013 Gli Incoterms e la compravendita delle merci. Incoterms e assicurazioni: quando e come. Matteo Berlingieri Assiteca SpA Mercoledì 8 maggio 2013 3 Incoterms vs Assicurazioni: quando e come 4 Incoterms

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

ACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date:

ACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date: ACCORDO DI PRESTITO Parma, Rif. N. Titolo della mostra: Luogo: Date: Il sottoscritto (prestatore) accetta di prestare a L oggetto/gli oggetti indicato/i nell allegato n.1 (lista opere e documenti) sotto

Dettagli

YAM. yacht asset MANAGEMENT

YAM. yacht asset MANAGEMENT YAM yacht asset MANAGEMENT Per una Società di Leasing la sottoscrizione di un Contratto di Locazione Finanziaria (Leasing) di Beni siano essi aeromobili, autoveicoli e imbarcazioni, può comportare delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

CONTRATTO PER VENDITA

CONTRATTO PER VENDITA CONTRATTO PER VENDITA DI MOBILI E BENI DI ARREDAMENTO CONTRATTO NUM. DEL FATTURA SI NO IVA COMPRESA SI NO P.IVA CLIENTE. SIG...TEL. CELLULARE.... INDIRIZZO CAP.CITTA...... LUOGO DI CONSEGNA.PIANO.....CITTA..

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

Contratto di comodato

Contratto di comodato Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui FGEE106002 Pagina 1 di 2 Da: "ANP" A: Data invio: venerdì 5 dicembre 2014 21.14 Oggetto: ANP e Fondazione Telecom Italia lanciano l'iniziativa a premi "INNOVATIVE

Dettagli

FAQ Voucher Internazionalizzazione

FAQ Voucher Internazionalizzazione FAQ Voucher Internazionalizzazione Domande di iscrizione in elenco INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI 1. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione nell elenco fornitori 2. Requisiti per

Dettagli

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,

Dettagli

Condizioni di Vendita

Condizioni di Vendita Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

POLIZZA R.C. DEL VETTORE NORME DA SEGUIRE

POLIZZA R.C. DEL VETTORE NORME DA SEGUIRE POLIZZA R.C. DEL VETTORE NORME DA SEGUIRE In caso di perdita od avaria delle merci trasportate Fermo restando quanto previsto dalle condizioni di polizza al fine di una più agevole e tempestiva liquidazione

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese. Versione Novembre 2011 B-MOD06-NOV11

Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese. Versione Novembre 2011 B-MOD06-NOV11 Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese B-MOD06-NOV11 Nome Cognome di rilascio di scadenza Dati del cliente presso l operatore di provenienza (Donating)

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale Una rivoluzione importante Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione Digitale sulla

Dettagli

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11 Il Principio della maturazione Anno Accademico 2010/11 Momento impositivo e definizione del presupposto oggettivo Ai fini Iva sia il momento impositivo sia il presupposto oggettivo (cessioni di beni e

Dettagli

Il marketing dei servizi. La gestione degli intermediari

Il marketing dei servizi. La gestione degli intermediari Il marketing dei servizi La gestione degli intermediari Gli intermediari nei servizi: canali diretti Le imprese di servizi distribuiscono la propria offerta in alcuni casi direttamente, in altri casi si

Dettagli

Le fattispecie di riuso

Le fattispecie di riuso Le fattispecie di riuso Indice 1. PREMESSA...3 2. RIUSO IN CESSIONE SEMPLICE...4 3. RIUSO CON GESTIONE A CARICO DEL CEDENTE...5 4. RIUSO IN FACILITY MANAGEMENT...6 5. RIUSO IN ASP...7 1. Premessa Poiché

Dettagli

CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL

CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL Versione del 01 Dicembre 2015 DEFINIZIONI Cliente: persona fisica o giuridica, consumatore o professionista,

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012)

Dettagli

WM CAPITAL S.p.A. PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

WM CAPITAL S.p.A. PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING WM CAPITAL S.p.A. PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING 1. Premessa La presente procedura (la Procedura ) riguarda le operazioni sul capitale di WM Capital S.p.A. (la Società o l Emittente ) e/o del

Dettagli

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere

Dettagli

Sintesi dei diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus 1

Sintesi dei diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus 1 Sintesi dei diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus 1 Il regolamento (CE) n. 181/2011 (in appresso il regolamento ) entra in vigore il 1 marzo 2013. Esso prevede una serie minima di diritti dei

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli

XTRADE CFD TRADING ONLINE

XTRADE CFD TRADING ONLINE XTRADE CFD TRADING ONLINE INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI 1. Introduzione Questa informativa contiene una sintesi delle Politiche ( le Politiche ) relative alla gestione del Conflitto di Interessi

Dettagli

Condizioni di contratto ed al tre informazioni importanti

Condizioni di contratto ed al tre informazioni importanti Condizioni di contratto ed al tre informazioni importanti CONDIZIONI DI CONTRATTO ED ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI SI INFORMANO I PASSEGGERI CHE EFFETTUANO UN VIAGGIO CON DESTINAZIONE FINALE O UNO STOP

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

FAQ Voucher Internazionalizzazione

FAQ Voucher Internazionalizzazione FAQ Voucher Internazionalizzazione Domande di iscrizione in elenco INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI 1. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione nell elenco fornitori 2. Requisiti per

Dettagli

A destinazione in piena sicurezza/

A destinazione in piena sicurezza/ Assicurazioni trasporti A destinazione in piena sicurezza/ I flussi di merci a livello globale sono in continua crescita, mentre i tempi di trasporto e di consegna si riducono sempre di più. Per la vostra

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Appendice III. Competenza e definizione della competenza

Appendice III. Competenza e definizione della competenza Appendice III. Competenza e definizione della competenza Competenze degli psicologi Lo scopo complessivo dell esercizio della professione di psicologo è di sviluppare e applicare i principi, le conoscenze,

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Campo di applicazione Qualsiasi contratto stipulato tra Nossa Elettronica s.a.s (d ora in poi Nossa) per la fornitura dei propri Prodotti/Servizi (d ora in poi Prodotto)

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Disposizioni generali Le presenti Condizioni, oggetto di discussione e negoziazione tra le Parti riguardo ciascuna clausola, ove non derogate da condizioni particolari

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione CONVENZIONE PER L ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE, GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE E TRASMISSIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE/ISEEU (AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,

Dettagli

Gli attori del trasporto merci

Gli attori del trasporto merci Corso di LOGISTICA TERRITORIALE www.uniroma2.it/didattica/lt2010 DOCENTE prof. ing. Agostino Nuzzolo Gli attori del trasporto merci Struttura del trasporto merci Il trasporto delle merci e la logistica

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SATI S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SATI S.r.l. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SATI S.r.l. 1. OGGETTO Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva i rapporti commerciali di compravendita tra SATI S.r.l. e i propri

Dettagli

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Capitolo VI CONTRATTI DI ALBERGO 1070. Ammissione. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. 1071. Prenotazione

Dettagli

Express Import system

Express Import system Express Import system Manuale del mittente Sistema Express Import di TNT Un semplice strumento on-line che consente a mittente e destinatario di organizzare le spedizioni in importazione. Il sistema Express

Dettagli

Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007)

Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007) Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007) La Commissione federale delle banche (CFB) è responsabile per l applicazione delle normative sulla

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli