Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale entrate contributive. Area riscossione crediti tramite concessionari
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1 1 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale entrate contributive Area riscossione crediti tramite concessionari AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUB-PROVINCIALI AI DIRETTORI DI AGENZIA OGGETTO: Nuovi strumenti a disposizione degli agenti della riscossione per il recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici. Al fine di aumentare l incisività dell azione di recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici l art. 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, così come convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 195/L alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005 e l art. 35, commi 25, 26, 26- bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186, dell 11 agosto 2006 al Supplemento Ordinario n. 183, hanno introdotto alcune significative modifiche ed integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ed al D.Lgs. 29 aprile, n. 112 ovvero alle norme che disciplinano il sistema della riscossione coattiva dei crediti pubblici mediante ruolo. Di seguito si provvede ad illustrare ed a fornire i primi chiarimenti relativamente a tutte le previsioni normative contenute nelle disposizioni legislative sopra citate e riguardarti la riscossione mediante ruolo avendo cura di raggrupparle per tematiche omogenee.
2 Nel dettaglio: il comma 36, lettera a), numeri 1, 2 e 3, del D.L. 203/2005 ha dettato disposizioni dirette ad ampliare i poteri degli agenti della riscossione in materia di accesso e trattamento dei dati personali attraverso la modifica dell art. 18 del D. Lgs. 112/1999 prevedendo che: - l accesso a tutti i dati rilevanti per l attività di riscossione detenuti da qualsiasi ufficio pubblico saranno gratuitamente a disposizione dei concessionari, anche in via telematica e mediante accesso diretto, senza che per la trattazione degli stessi sia più necessaria apposita informativa al Garante della Privacy; - la regolamentazione degli accessi di cui trattasi non verrà dettata da decreti ministeriali ma da norme di rango regolamentare, con conseguente notevole riduzioni dei tempi necessari all emanazione; il comma 40, lettera a), numeri 1 e 2, del D.L. 203/2005, introduce l art. 47 bis nel D.P.R. 602/1973 col quale si stabilisce che il rilascio al concessionario delle visure ipotecarie e catastali è gratuito, ed inoltre, viene prevista la possibilità per il concessionario di richiedere, sempre gratuitamente, all ufficio del territorio competente l attribuzione della rendita catastale o la perizia circa il valore del bene immobile e l applicazione dell imposta di registro nella misura fissa di 10 euro ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dallo stesso concessionario; lo stesso comma 40, lettera b), del D.L. 203/2005, introduce l art. 72 bis nel D.P.R. 602/1973 con il quale si estende al pignoramento degli stipendi, nella misura di 1/5, la procedura esecutiva semplificata già prevista per i fitti e le pigioni, vale a dire il pignoramento diretto in luogo della citazione in giudizio di cui all art. 543 c.p.c., e ciò anche al fine di deflazionare i procedimenti giurisdizionali civili aventi ad oggetto i pignoramenti presso terzi. Sulla base della disposizione appena indicata, in luogo della rituale citazione in giudizio, i funzionari della riscossione potranno inviare al datore di lavoro l ordine di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del debito per il quale si procede e nel termine di 15 giorni dalla notifica del predetto atto: - il quinto dello stipendio non corrisposto e maturato anteriormente alla data di tale notifica; - e, alle rispettive scadenze, il quinto dello stipendio da corrispondere e di tutte le somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Con queste modalità possono essere pignorate tutte le somme dovute a qualsiasi titolo relative a rapporti di lavoro: le somme di lavoro relative a rapporti di lavoro dipendente o riguardanti altre tipologie contrattuali e le indennità di fine rapporto;
3 ancora il comma 40, con la lettera b-bis), modifica l art. 76, comma 1, del D.P.R. 602/1973 statuendo, così, che il concessionario può procedere all espropriazione immobiliare solo se l importo complessivo del credito per il quale procede è superiore a ottomila euro (il vecchio limite era tre milioni di lire); il comma 41, del D.L. 203/2005, detta un interpretazione autentica dell art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 riguardante il fermo dei beni mobili registrati prevedendo la possibilità di disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati dei debitori morosi sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503, relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione del fermo ed agli effetti dello stesso (al riguardo si veda il messaggio di questa Direzione Centrale n del ). Questo regolamento, statuisce, tra l altro, che i concessionari possono accedere gratuitamente alle informazioni contenute nel pubblico registro immobiliare, in sigla PRA, e che le stesse informazioni possono essere acquisite tramite collegamento telematico con l Automobile Club d Italia, in sigla ACI, con costo, in questo caso, a carico del concessionario. L interpretazione data dal Legislatore, di fatto, fa venir meno quella che era la motivazione fondante dell Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n del 13 luglio 2004, di cui al messaggio di questa Direzione Centrale n del , che aveva provvisoriamente sospeso l utilizzo dello strumento in parola in attesa dell emanazione del regolamento attuativo prescritto dall art. 86 del D.P.R. 602/1973; Il comma 25, del D.L. 223/2006, riconosce ai dipendenti di Riscossione S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate, denominate "agenti della riscossione", la possibilità di utilizzare i dati di cui dispone l'agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n Si tratta dei dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. L'accesso a tali dati è consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione. Il successivo comma 26, del D.L. 223/2006, consente, ai soli fini della riscossione tramite ruolo, agli agenti della riscossione di accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando un'apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici e privati, che li detengono, con l'ulteriore facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere le relative certificazioni in carta libera. Ai sensi del comma 26-bis, inserito in sede di conversione del decreto, per l'attuazione di questa facoltà di accesso, l'agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati ed
4 utilizzarli. Per completezza d esposizione è opportuno dare risalto alla previsione contenuta nell art. 3 del D.L. 203/2005 che, a proposito di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps, ai commi 42 quinquies e 42 sexties ha introdotto disposizioni modificative dell art. 13, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 rubricato Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, prevedendo, rispettivamente: la cessione a titolo oneroso ed in massa dei crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'inps, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008; l esclusione, al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, della possibilità di cedere i crediti previdenziali agricoli maturandi fino a tutto il Poiché le disposizioni normative oggetto del presente messaggio sono oggetto di ulteriori modificazioni ed integrazioni ad opera del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, (collegato alla finanziaria per l anno 2007) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006 ed in attesa di conversione, si fa riserva di operare una disamina dettagliata delle ricadute che il complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento dianzi detto, successivamente all entrata in vigore della Legge di conversione, avranno nei confronti dell intero sistema della riscossione coattiva dei crediti degli enti pubblici. IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE Luigi Ziccheddu
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