REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ( Emanato con Decreto Rettorale n.160 del 2 maggio 2012) Art. 1 Corsi di Master Universitari 1. L Università promuove secondo la normativa vigente corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, riservati a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e di secondo livello. 2. Le denominazioni Master universitario di primo livello e Master universitario di secondolivello si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi dell art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, dell art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto del Decano n. 1374/2001 del 15/10/2001 e del presente Regolamento. Nelle disposizioni che seguono si intendono con Corsi di Master i corsi che portano al rilascio del Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello. 3. La partecipazione ai Master universitari di I livello è riservata ai soggetti in possesso almeno della laurea e quella ai Master universitari di II livello ai soggetti in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale. 4. I Corsi di Master, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o laurea specialistica o magistrale, sono finalizzati a formare sia figure professionali altamente specializzate sia figure professionali caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite. Art. 2 Attività didattica 1. I Corsi di Master sono comprensivi di attività di didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. All insieme delle attività suddette, integrate da un periodo di attività pratiche funzionali ai medesimi obiettivi e dall impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, per un totale di almeno 1500 ore, corrisponde l acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica o magistrale, distribuiti, di norma, nell arco di un anno.
2 2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche. 3. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite. Il conseguimento del Master Universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività pratiche. Art. 3 Il Direttore e il Comitato scientifico 1. La responsabilità del coordinamento di ciascun Corso di Master è assunta da un Direttore, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti di ruolo dell Ateneo. Possono inoltre fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Il Direttore del Corso, che deve essere un docente di ruolo dell Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono proposti dal Consiglio di Facoltà. Nel caso di Corsi di Master interfacoltà il Direttore ed il Comitato scientifico vengono proposti con delibere concordate tra le Facoltà proponenti. 2. Nel caso dei Master organizzati congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, qualora il numero complessivo degli Atenei consorziati sia uguale o superiore a tre, la composizione del Comitato Scientifico è demandata ad accordi tra gli Atenei partecipanti. 3. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dalle Facoltà che hanno proposto l attivazione del corso. Art. 4 Istituzione di Corsi di Master 1. Le proposte di istituzione dei Corsi di Master sono avanzate dalle Facoltà, di norma, entro il 20 maggio di ogni anno e devono contenere la data di inizio dei corsi. I corsi devono essere attivati entro e non oltre il mese di marzo dell anno accademico di riferimento. 2. I Corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri. 3. Le proposte sono sottoposte al parere di una apposita commissione che valuterà la sostenibilità economica dell iniziativa, la coerenza della proposta rispetto alle competenze riconosciute dei proponenti, la possibilità di sovrapposizione con iniziative simili trasmesse da altre Facoltà, il suo posizionamento rispetto ad altre analoghe offerte del sistema universitario, le forme di promozione previste.
3 4. La Commissione di cui sopra è costituita con Decreto Rettorale ed è formata da un componente per ogni area indicato dai Presidi delle rispettive Facoltà, da un componente indicato dal Direttore amministrativo e da un presidente nominato dal Rettore. 5. La Commissione dura in carica un triennio. 6. Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, su parere dell apposita Commissione, di norma entro il 30 giugno. 7. Le iscrizioni ai corsi possono essere accettate entro 30 giorni dall inizio delle attività. 8. Le domande di iscrizione ai corsi debbono essere presentate all Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene. Art. 5 Modalità di presentazione delle proposte 1. Le proposte di attivazione di Corsi di Master devono illustrarne gli obiettivi formativi specifici e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono. 2. Ciascuna proposta deve altresì indicare: - i componenti del Comitato Scientifico e il Direttore; - il collegio dei docenti (con la indicazione di almeno il 50% dei titolari delle attività didattiche); - l indirizzo completo della sede amministrativa del corso, nonché la sede o le sedi di svolgimento dello stesso; - il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche e della prova o delle prove finali; - il numero massimo dei posti disponibili e il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato; - le modalità di ammissione al Master; - i titoli di studio universitari richiesti per l ammissione; - l importo della contribuzione studentesca, con le modalità di pagamento; - le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli; - il periodo di svolgimento; - gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; - il piano finanziario che evidenzi le entrate e le spese afferenti al corso. Il piano deve prevedere una quota di spese generali spettanti all Ateneo pari al 15% delle entrate realizzate a qualsiasi titolo dal corso. Il piano deve dimostrare l equilibrio finanziario dell iniziativa anche se si raggiunge il numero minimo degli iscritti previsti e le attività di promozione previste.
4 3. Su proposta del Direttore, il corso di master potrà essere attivato anche senza raggiungere il numero minimo, purché la quota finanziaria a favore dell Ateneo resti invariata. 4. Per i corsi finanziati dal F.S.E. o da altri enti che non autorizzano la rendicontazione di spese generali, l importo e le modalità del prelievo a favore dell Ateneo sono fissati da uno specifico Decreto Rettorale. Art. 6 Finanziamenti e contribuzioni 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata: - dalla contribuzione studentesca; - da erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni, eventualmente mediante stipula di apposita convenzione; - da risorse eventualmente assicurate dal Consiglio di Facoltà proponente. 2. L importo della contribuzione studentesca può essere differenziato per i diversi Corsi di Master sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi. L importo della contribuzione studentesca è onnicomprensivo per lo studente e, quando dovuto, deve essere versato per il 50% all atto dell iscrizione. 3. Coloro che sono iscritti ai Corsi di cui all art. 1 del presente Regolamento non sono tenuti al pagamento del rimborso spese di 150 Euro per la partecipazione a tirocini formativi (di cui alla delibera n 20 del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2003). Art. 7 Incarichi di insegnamento 1.Gli incarichi di insegnamento nei corsi di Master vengono attribuiti sulla base delle procedure regolamentate agli artt. 3 e 4 del Regolamento di Conferimento degli incarichi di insegnamento di Ateneo. 2. Ai docenti in servizio presso l Ateneo verranno riconosciuti compensi aggiuntivi secondo quanto programmato nel piano finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici determinati dalle Facoltà nei vari corsi di studio. 3. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi è eseguita previo accertamento da parte del Direttore del corso della erogazione della prestazione. Art. 8 Relazione finale 1.Concluso il corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte da trasmettere al Magnifico Rettore e al Preside di Facoltà. Nel caso in cui venga richiesta l attivazione del medesimo corso di
5 Master per l anno accademico successivo, la relazione va allegata alla relativa proposta trasmessa per l approvazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La relazione contiene la dimostrazione dei risultati finanziari. Art. 9 Diploma di Master 1. Alla fine del corso di Master viene rilasciato, a firma del Rettore, del Direttore Amministrativo e del Direttore del Corso, il Diploma di Master. 2. Nel caso di Master consorziati, il diploma viene firmato dai Rettori delle Università partner, dal Direttore Amministrativo dell Università identificata in base agli accordi come sede amministrativa e dal Direttore del corso. Art. 10 Ammissione 1. I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di: - laurea o laurea specialistica o magistrale conseguite ai sensi del D.M. 270/2004; - qualsiasi laurea quadriennale o quinquennale; - altro titolo di studio universitario di durata almeno triennale dichiarato equivalente ai fini accademici; - titolo rilasciato all estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. 2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di: - laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 270/2004; - titolo rilasciato all estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. 3. Non sono ammessi ai corsi di Master coloro che sono contemporaneamente iscritti, all avvio delle attività del Master stesso, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, o ad un dottorato di ricerca. 4. Il titolo di accesso deve essere acquisito entro il termine fissato per il perfezionamento dell iscrizione e in ogni caso entro l inizio delle attività didattiche. Art. 11 Master internazionali 1. I corsi di Master internazionali in cui sono coinvolte Università estere o che siano attivati nell ambito di progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea possono essere attivati nei termini delle disposizioni normative o convenzionali.
6 Art. 12 Corsi di Perfezionamentoe Corsi di aggiornamento professionale 1. Ai sensi dell art. 6 della legge 341/90, dell art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e dell art. 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 l Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. 2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche e si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione a firma del Direttore del Corso, corredato dell attribuzione dei crediti universitari acquisiti in seguito al superamento di esami o di altra forma di verifica del profitto. 3. Le proposte di istituzione dei Corsi di cui al comma 1 sono avanzate dalle Facoltà, di norma, entro il 20 maggio ed il 30 settembre di ogni anno. I corsi devono essere attivati entro e non oltre il mese di marzo dell anno accademico di riferimento. 4. Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, di norma, entro il 30 giugno ed il 30 novembre successivi. 5. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, che possono prevedere disposizioni particolari purché nel rispetto dei principi previsti dal presente regolamento. Esse sono finanziate con i contributi richiesti agli iscritti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, secondo le disposizioni previste dal Regolamento d Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità, anche prevedendo agevolazioni per i partecipanti meritevoli. 6. Gli incarichi di insegnamento vengono attribuiti sulla base delle procedure regolamentate agli artt. 3 e 4 del Regolamento di Conferimento degli incarichi di insegnamento di Ateneo. 7. Ai docenti in servizio presso l Ateneo verranno riconosciuti compensi aggiuntivi, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici determinati dalle Facoltà nei vari corsi di studio. 8. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi è eseguita previo accertamento da parte del Direttore del corso della erogazione della prestazione. Art. 13 Il Direttore e il Comitato scientifico 1.La responsabilità del coordinamento di ciascun Corso di perfezionamento è assunta da un Direttore, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti di ruolo dell Ateneo. Possono inoltre fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, e esperti esterni. Il Direttore del Corso, che deve essere un docente di ruolo dell Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono
7 designati dal Consiglio di Facoltà. Nel caso di Corsi di perfezionamento interfacoltà il Direttore ed il Comitato scientifico vengono nominati con delibere concordate tra le Facoltà proponenti. Art. 14 Ammissione ai Corsi 1. I corsi di perfezionamento sono aperti a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli universitari: diploma universitario, laurea, laurea specialistica o magistrale. 2. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale sono aperti ai possessori di diploma di scuola media secondaria superiore. 3. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni di cui all art. 1.
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