Corso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio Avv. Valentina Pagnanelli. Ruolo e responsabilità degli ISP

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1 Corso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio Avv. Valentina Pagnanelli Ruolo e responsabilità degli ISP

2 Cosa si intende per ISP? Gli Internet Service Providers sono soggetti (persone fisiche o giuridiche) che fungono da intermediari all interno della società della comunicazione. Essi forniscono servizi di connessione, trasmissione, memorizzazione dei dati, anche attraverso la messa a disposizione di apparecchiature per ospitare i siti. 2

3 A seconda del tipo di servizio fornito in rete si distinguono diversi tipi di ISP. I principali sono: 1 ACCESS PROVIDER: fornitore di accesso alla rete. 2 CONTENT PROVIDER: fornitore di contenuti. 3 HOST PROVIDER: fornitore di spazio per siti web. 4 CACHE PROVIDER: fornitore di spazio per la memorizzazione temporanea di dati. 5 SERVICE PROVIDER: fornitore di servizi Internet. 3

4 A fronte della notevole difficoltà di individuare con certezza l identità dell utente che immette dati in rete, risulta più agevole individuare in modo univoco la persona fisica o giuridica che fornisce i servizi, che in una certa misura potrebbe contribuire alla realizzazione di condotte illecite. La legislazione europea e nazionale si è dunque occupata di disciplinare la responsabilità civile e penale degli Internet Service Providers. 4

5 RESPONSABILITA DEGLI ISP. I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI. Direttiva europea sul commercio elettronico n. 2000/31/CE, artt Decreto legislativo n. 70/2003, di attuazione della citata direttiva, artt

6 RESPONSABILITA DEGLI ISP. I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI. Il D. lgs. n. 70/2003, attuando le indicazioni della direttiva europea, suddivide le attività poste in essere dagli ISP in tre categorie e assegna ad esse diversi regimi di responsabilità. Le attività sono suddivise in: mero trasporto (mere conduit), memorizzazione temporanea (caching), memorizzazione di informazioni (hosting). 6

7 Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse; 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 7

8 Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching) «1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: non modifichi le informazioni; si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». 8

9 Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting) «1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». 9

10 L articolo 17, applicabile a tutte le fattispecie individuate dal decreto, sancisce la regola generale della inesistenza di un obbligo di sorveglianza in capo al prestatore di servizi, e al contempo l inesistenza di un obbligo di attivarsi per ricercare attività illecite. L ISP tuttavia è tenuto: «a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite». 10

11 Inoltre a norma del terzo comma dell Art. 17 «Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente». 11

12 Il caso Scarlet c. Sabam (C-70/2010): la Corte di Giustizia UE affronta e chiarisce la questione del filtraggio preventivo In base ad un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte d appello di Bruxelles, la Corte di Giustizia si trova a dover decidere in ordine alla compatibilità con il diritto europeo di un sistema di filtraggio generale e preventivo, imposto ad un ISP, volto a prevenire la violazione presente e futura del diritto d autore da parte degli utenti dei suoi servizi. 12

13 Il caso Scarlet c. Sabam (C-70/2010): la Corte di Giustizia UE affronta e chiarisce la questione del filtraggio preventivo Nel decidere la Corte UE opera un bilanciamento tra i diritti coinvolti: diritto d autore, libertà d impresa dell ISP e diritto alla tutela dei dati personali degli utenti (oltre che loro diritto alla libera comunicazione). La Corte dunque stabilisce che la tutela del diritto d autore trova un limite ove essa leda diritti altrui. In particolare l imposizione di un sistema di filtraggio generale rappresenterebbe una grave violazione della libertà d impresa dell ISP, obbligando lo stesso a predisporre un sistema di controllo estremamente oneroso. Inoltre tale controllo preventivo violerebbe sensibilmente anche i diritti degli utenti. 13

14 L evoluzione del ruolo dell ISP. L hosting attivo. La rapida evoluzione della rete Internet e delle attività che essa ospita ha portato all estensione dei servizi offerti dagli Internet Service Providers. Tali servizi oggi non sono solamente quelli descritti nella direttiva europea del 2000, riconducibili all attività di «hosting passivo». L ISP sempre più spesso si configura invece come «hosting attivo», non completamente neutro rispetto alla organizzazione e gestione dei contenuti immessi dagli utenti. 14

15 L evoluzione del ruolo dell ISP. L hosting attivo. Pur non essendo un content provider, l hosting attivo di norma: a) Predispone un motore di ricerca interno per accedere ai contenuti ricercati. b) Indicizza i contenuti memorizzati per consentire la visualizzazione di contenuti correlati. c) Associa i contenuti immessi a messaggi promozionali, ottenendone un vantaggio economico. d) Regola contrattualmente il rapporto con l utente e la gestione dei contenuti dallo stesso immessi. e) Predispone un sistema di segnalazione dei contenuti illeciti. 15

16 L evoluzione del ruolo dell ISP. L hosting attivo. Alla luce delle evidenti peculiarità dell attività di hosting attivo rispetto all hosting passivo disciplinato dalla normativa europea e nazionale, sembrerebbe opportuno individuare un ulteriore livello di responsabilità dell Internet Service Provider. Esso dovrebbe essere collocato a metà tra la non-responsabilità del fornitore di un mero servizio di memorizzazione e la piena responsabilità del content provider. 16

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