Contratto Globale Fabbricati Condomini&Fabbricati

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1 CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese ISVAPn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ MOD. COFA G 5 - ED. 05/2012 CONDOMINI&FABBRICATI CCONDFABJ.jpg Contratto Globale Fabbricati Condomini&Fabbricati

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3 NOTA INFORMATIVA CONDOMINI&FABBRICATI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'isvap. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione Contratto di assicurazione. Società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Contraente Soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio. Durata Periodo di validità del contratto determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Fabbricato L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate, i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate. Franchigia La parte di danno espressa in valore assoluto che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Indennizzo Somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e autopropagarsi. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità. Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Polizza Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio Prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica. Rischio Possibilità che si verifichi un sinistro. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia. Società Gestionaria ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la quale ha sede in Viale delle Nazioni n Verona Tel. 045/ Fax 045/829044, di cui Cattolica si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri (se relativi alla Sezione Tutela Giudiziaria e se la garanzia è espressamente richiamata in polizza). Primo rischio assoluto La garanzia è prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile. Valore intero La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art del codice civile. 1 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all'albo Imprese ISVAP n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,21 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo", se non diversamente indicato sul simplo di polizza. AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 13 delle condizioni generali di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Le garanzie si intendono prestate per i beni, le somme assicurate, la forma, il tipo di garanzia indicati nella scheda di polizza. A seconda delle sezioni di polizza richiamate dal presente contratto di seguito sono riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa: Sezione Incendio ed elementi naturali Settore A - Settore B Il presente prodotto cosi come meglio descritto dagli articoli 26 e 29 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per maggiori dettagli, copre i danni materiali e diretti al fabbricato descritto in polizza in conseguenza di: incendio; fulmine, escluso fenomeno elettrico;caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono compresi anche gli eventi dettagliatamente descritti dagli articoli 27 e 30 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. Sono compresi (se espressamente richiamate le relative combinazioni di garanzie ) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art. 39 e l'art. 49 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. Combinazione AB1: art. 39 "Eventi atmosferici; art. 40 "Sovraccarico neve"; art. 41 "Eventi sociopolitici"; art. 42"Danno elettrico a impianti elettrici fissi. Combinazione AB2: art. 43 "Acqua condotta"; art. 44 "Danni da gelo". 2 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 Combinazione AB3: art. 45 "Ricerca del guasto per acqua condotta"; art. 46 "Occlusione condutture"; art. 47 "Ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas". Combinazione AB4: artt. 48 e 49 "Rinuncia all'azione di surroga". Sezione Responsabilità civile Settore C Il presente prodotto tiene indenne l'assicurato nei limiti dei massimali indicati in polizza, da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo cosi come meglio specificato dagli articoli 50 e 51 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. Sono compresi (se espressamente richiamate le relative combinazioni di garanzie ) gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art. 56 e l'art. 58 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. Combinazione C1: art. 56 "Danni a terzi da spargimento d'acqua". Combinazione C2: art. 57 "RC Conduzione". Combinazione C3: art. 58 "RC Amministratore condominio non professionista". Sezione Vetri e Cristalli Settore D Se espressamente richiamata la relativa garanzia, il presente prodotto indennizza i danni materiali e diretti o per fatto di terzi (escluse le rigature, screpolature e scheggiature) alle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, integre ed esenti da difetto all'atto della stipulazione di polizza, pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del fabbricato indicato in polizza, così come meglio disciplinato dall'art. 59 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. Sezione Tutela giudiziaria fabbricato Settore E Se espressamente richiamata la relativa garanzia, il presente prodotto assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale, nei limiti del massimale convenuto e indicato sulla scheda di polizza per i casi assicurativi previsti dagli articoli 68 e 69 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per maggior dettagli. Limitazioni ed esclusioni Esclusioni - Sezione Incendio ed elementi naturali Settore A - Settore B AVVERTENZA: Come meglio precisato dagli articoli 28 e 31 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni: a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti; d) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale e) subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; f) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; g) da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato e agli elettrodomestici, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici; h) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici 3 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 esistenti nei fabbricati assicurati; i) causati da gelo, rigurgiti di fogna, da infiltrazioni in genere e quelli conseguenti a umidità e stillicidio; j) ai vetri e ai cristalli; k) di scritte e imbrattamento; l) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 27 "Estensioni di garanzia", punto III. Si precisa che: - l'esclusione g) non opera nel caso in cui sia espressamente richiamata la Combinazione AB1 cosi come meglio disciplinato dall'art. 42 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia; - l'esclusione h) non opera nel caso in cui sia espressamente richiamata la Combinazione AB2 cosi come meglio disciplinato dall'art. 43 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia; - l'esclusione i) non opera nel caso in cui siano espressamente richiamate la Combinazioni AB2 e C1 così come meglio disciplinato dagli articoli 44 e 56 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia; - l'esclusione j) non opera nel caso in cui sia espressamente richiamata la Sezione di cui all'art. 59 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia. AVVERTENZA: sulle garanzie dei settori A e B prestate in combinazione (operanti se espressamente richiamate) sono presenti limitazioni o esclusioni. Per i dettagli si faccia riferimento agli articoli delle condizioni generali di assicurazione compresi tra l'art. 39 e l'art. 49. Combinazione AB1: art. 39 "Eventi atmosferici; art. 40 "Sovraccarico neve"; art. 41 "Eventi sociopolitici"; art. 42"Danno elettrico a impianti elettrici fissi. Combinazione AB2: art. 43 "Acqua condotta"; art. 44 "Danni da gelo". Combinazione AB3: art. 45 "Ricerca del guasto per acqua condotta"; art. 46 "Occlusione condutture"; art. 47 "Ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas".. Esclusioni - Sezione Responsabilità civile verso terzi Settore C AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 52 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, - sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso i Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni: a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; b) a cose da spargimento d'acqua (a meno che non sia espressamente richiamata la Combinazione C1, come disciplinata dall'art. 56 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia), nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; c) da esercizio da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; da attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari; d) da furto; e) da inquinamento in genere, tranne quanto previsto al precedente art. 51 "Estensioni di garanzia" - sez. I - numero 5; f ) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; g) da detenzione o impiego di sostanze radioattive; h) da detenzione o da impiego di esplosivi. 4 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni derivanti da: i) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto, nonché da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; j) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; k) derivanti da insalubrità dei locali; l) provocati da campi elettromagnetici; m) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra. Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all'art. 52 delle condizioni generali di assicurazione; in particolare non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. AVVERTENZA: sulle garanzie del settore C prestate in combinazione (operanti se espressamente richiamate) sono presenti limitazioni o esclusioni. Per i dettagli si faccia riferimento agli articoli delle condizioni generali di assicurazione compresi tra l'art. 56 e l'art. 58. Combinazione C1: art. 56 "Danni a terzi da spargimento d'acqua". Combinazione C2: art. 57 "RC Conduzione". Combinazione C3: art. 58 "RC Amministratore condominio non professionista". Esclusioni Sezione Cristalli Settore D AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 60 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, se espressamente richiamata la relativa garanzia, sono esclusi dalla copertura, i danni: a) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere qualora gli stessi siano commissionati a terzi; b) alle lastre di valore artistico, verande e lucernari; c) avvenute in occasione di atti di guerra anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche; d) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato. Esclusioni Sezione Tutela giudiziaria fabbricato Settore E AVVERTENZA: Come meglio precisato dagli artt. 71 e 72 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, se espressamente richiamata la relativa Sezione, sono comunque escluse dalla copertura: le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato; ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa; il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimento penale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (articolo 541 del codice di procedura penale); i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi vengano nuovamente intentati; controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; controversie in materia fiscale e amministrativa; 5 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

8 controversie per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive; controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori; controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; controversie relative a fatti dolosi delle persone assicurate; controversie per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; controversie nei confronti di Cattolica ; le controversie relative a contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di trasformazioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia; controversie tra condomini; controversie relative alla locazione dell'immobile o di parte di esso. Franchigie scoperti e limiti di indennizzo AVVERTENZA, Sulle "garanzie prestate in polizza, se non diversamente indicato, è presente la franchigia il cui importo è indicato sulla scheda di polizza. Tale franchigia è presente, se non diversamente indicato, anche sulle garanzie (operanti se espressamente richiamate) prestate in combinazione AVVERTENZA: Sono presenti scoperti e limiti di indennizzo sulle garanzie prestate in polizza cosi come meglio disciplinate dai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Sezione Incendio ed elementi naturali Settore A - Settore B art. 27 "Estensioni di garanzia"; art. 30 "Estensioni di garanzia". Combinazione AB1 art. 39 "Eventi atmosferici"; art. 40 "Sovraccarico di neve"; art. 41 "Eventi sociopolitici"; art. 42 "Danno elettrico a impianti elettrici fissi". Combinazione AB2 art. 43 "Acqua condotta"; art. 44 "Danni da gelo". Combinazione AB3 art. 45 "Ricerca del guasto per acqua condotta"; art. 46 "Occlusione condutture"; art. 47 "Ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas. Sezione Responsabilità civile verso terzi Settore C art. 51 "Estensioni di garanzia". Combinazione C1: art. 56 "Danni a terzi da spargimento d'acqua". Combinazione C2: art. 57 "RC Conduzione". Combinazione C3: art. 58 "RC Amministratore condominio non professionista". Esempio: "Franchigia indicata sulla scheda di polizza: 150 Combinazione AB1 Eventi atmosferici Tetto del fabbricato danneggiato da una grandinata danno accertato indennizzabile pari a euro 6 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

9 indennizzo liquidato: 2.850( )". 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione nonché agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: Come meglio disciplinato dagli artt. 11 e 12 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia, Il contraente o l'assicurato deve dare a Cattolica immediata comunicazione scritta, di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Esempio: "Aggravamento di rischio: Variazione della destinazione d'uso del fabbricato. un fabbricato interamente adibito a scopo abitativo viene in seguito destinato parzialmente ad attività commerciali". "Diminuzione di rischio: Variazione della destinazione d'uso del fabbricato. un fabbricato parzialmente adibito ad attività commerciali viene in seguito destinato interamente a scopo abitativo." 6. Premi Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale o semestrale, secondo quanto pattuito e indicato sulla scheda di polizza Il frazionamento semestrale del premio comporta un aumento del premio imponibile del 4%. Rientra nella discrezionalità dell'intermediario, la possibilità di applicare al contratto diritti di emissione. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica; denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario si riservano di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e decorrenza del contratto si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione. 7. Rivalse AVVERTENZA: Per le coperture Incendio ed elementi naturali e per le garanzie prestate in combinazione, la Società può rivalersi nei confronti dei responsabili, qualora esistenti, del sinistro verificato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'articolo 1916 del codice civile e alla sezione "Riferimenti del codice civile" delle condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: Cattolica rinuncia, se espressamente richiamata la relativa garanzia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato, purchè l'assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, agli articoli 48 e 49 delle condizioni generali di assicurazione. 7 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

10 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. Per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia, all'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione. Nel caso di contratti di durata poliennale, il contraente può avvalersi della facoltà di recesso trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto entro il 60 giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'art. 24 delle condizioni generali di assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art del Codice Civile, modificato con Legge n. 166/08 (art, 3 comma 2-ter) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25% per tutti i settori di polizza ad eccezione (se espressamente richiamate in polizza la relative sezioni) delle sezioni cristalli e Tutela giudiziaria sulle quali si applica l'imposta del 21,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dall'art. 32 delle condizioni generali di assicurazione. Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si faccia riferimento all'art. 35 delle condizioni generali di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Indicando i seguenti dati: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it - Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax 06/ , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo all'isvap deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'isvap o direttamente al sistema estero 8 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

11 competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'arbitrato. Per la disciplina specifica dei relativi aspetti si rinvia all'art. 47 delle condizioni generali di assicurazione: AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'autorità giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista 9 / 9 COPIA PER IL CONTRAENTE

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