Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
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1 Page 1 of 9 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Antonino Sancetta dott. Salvatore Cilia dott. Luciano Calamaro dott. Luciana Savagnone dott. Mariano Grillo Presidente Consigliere Consigliere relatore Consigliere Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 170/A/2010 sul ricorso in appello, iscritto al numero 2999/A.Resp. del registro di segreteria, proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione contro Briante Carmelo avverso la sentenza n. 2079/2008 del 4 marzo 25 luglio 2008, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Esaminati gli atti ed i documenti della causa. Uditi alla pubblica udienza del 16 settembre 2009 il relatore, consigliere dott. Luciano Calamaro e il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Giovanni Coppola. Ritenuto in
2 Page 2 of 9 Fatto Con atto di citazione depositato in data 16 ottobre 2007, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha convenuto in giudizio il sig. Carmelo Briante, nella qualità di Commissario Straordinario della Fondazione "Conservatori e Scandurra Riuniti" di Messina, chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in oltre rivalutazione e interessi legali. La somma oggetto della domanda giudiziale traeva origine dal risarcimento di pari importo corrisposto in favore di un ospite dell'istituto, in regime di semiconvitto, rimasto coinvolto, in data 9 febbraio 2001, in un incidente nei locali della Fondazione e dal compenso di 560,00, corrisposto ad un professionista per l'attività di consulenza medico legale prestata, su richiesta dell ente, in relazione all infortunio. In via istruttoria la Procura regionale accertava che, alla data del sinistro, non risultava sottoscritta alcuna polizza assicurativa in favore dei minori ospiti dell'istituto, in violazione di quanto espressamente previsto dal punto 8, paragrafo 3 del d.p.r.s. 29 giugno Ritenendo determinante, nella vicenda produttiva del danno erariale, la mancata copertura assicurativa dei minori, la Procura regionale, in data 30 maggio 2007, notificava atto di invito a dedurre all'amministratore pro tempore dell'ente, Briante Carmelo, nominato commissario straordinario dal luglio L indagato contestava i fatti e in data 13 luglio 2007 depositava certificazione della compagnia assicurativa, attestante la copertura sino al 16 aprile 2001, della polizza globale fabbricati, comprensiva della garanzia responsabilità civile verso terzi.
3 Page 3 of 9 Ritenuti non esaurienti i chiarimenti e documenti prodotti, la Procura attrice lo evocava in giudizio. Il convenuto, costituitosi in giudizio, precisava che l incidente occorso alla minore rientrava nella copertura di cui alla polizza assicurativa RC fabbricati RAS n , per cui il pagamento del conseguente risarcimento avrebbe dovuto essere oggetto di denuncia alla compagnia assicurativa da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione, succeduto alla gestione del commissario straordinario, avuto riguardo alla durata semestrale del suo mandato, con decorrenza dal 2 agosto Con la pronuncia impugnata il Giudice di primo grado ha integralmente accolto le istanze difensive del convenuto, dichiarandolo esente dalla contestata responsabilità amministrativa. Avverso la suddetta statuizione propone appello la Procura regionale denunciando il travisamento dei fatti e l errata motivazione in cui la stessa sarebbe incorsa. Sostiene, al riguardo, che gli elementi forniti a sostegno della domanda di condanna del convenuto non sarebbero stati compiutamente valutati dalla Sezione giudicante. In particolare il ritenuto difetto di nesso di causalità tra l'omissione contestata al convenuto, consistente nella mancata sottoscrizione di una polizza assicurativa in favore dei minori ospiti dell'istituto, e il danno sofferto dallo Istituto medesimo, evidenzierebbe un vistoso stravolgimento dei fatti, ravvisabile nell'avere ritenuto -senza alcun riscontro documentale- che la responsabilità civile verso terzi compresa nella polizza globale fabbricati n , stipulata con la RAS Assicurazioni, fosse estensibile anche ai minori ricoverati.
4 Page 4 of 9 Ad avviso dell'appellante, invero, i soggetti ospitati nell'istituto non avrebbero potuto essere inclusi nella categoria dei "terzi", avuto riguardo alle previsioni contenute nel richiamato d.p.r.s. 29 giugno 1988, secondo cui sarebbe stata necessaria una specifica, addirittura individuale, copertura assicurativa, mentre la polizza fabbricati avrebbe risposto ad esigenze diverse da quelle di tutela dei soggetti svantaggiati, proprie dei servizi socio-assistenziali. Nel delineato contesto, pertanto, la interpretazione del contratto di assicurazione da parte del Giudice di primo grado non risulterebbe comprensibile, né apparirebbe suffragata da adeguata motivazione. D'altra parte, il confronto tra il preventivo inviato il 19 febbraio 2001 alla Fondazione dalla RAS Assicurazioni e la certificazione avente ad oggetto la polizza globale fabbricati n con scadenza 16 aprile 2001, depositata dal convenuto, odierna parte appellata, il 16 luglio 2007, renderebbe agevolmente intellegibile la circostanza secondo cui la responsabilità civile verso terzi costituirebbe una forma di garanzia diversa dall assicurazione infortuni dei minori ospiti dell'istituto. Il travisamento dei fatti sarebbe, altresì, dimostrato dalle ulteriori considerazioni rinvenibili nella pronuncia impugnata, che confermerebbero come vi sarebbe stata una ricezione acritica dell'intera impostazione difensiva del convenuto. Erronea si profilerebbe, altresì, la circostanza, attestata dalla Sezione giudicante secondo cui, l odierno appellato avrebbe esercitato le funzioni di commissario straordinario della Fondazione in un arco temporale breve, dal 2 agosto 2000 al 2 febbraio 2001 (pagina 10 della sentenza), presupponendo con ciò un giustificato un affievolimento del grado di colpa imputabile
5 Page 5 of 9 all'amministratore convenuto in giudizio. La parte appellante deduce, al riguardo, come dagli atti di causa si evinca che l incidente in cui rimase vittima il minore si sarebbe verificato il 9 febbraio 2001, durante il mandato del commissario straordinario, il quale, poi, espressamente - il 9 aprile 2001, nella relazione conclusiva del semestre di incarico (allegata alla memoria difensiva) - avrebbe richiesto all'assessore regionale la proroga dell incarico. Del tutto irrilevante si presenterebbe, poi, la circostanza, ritenuta meritevole di considerazione, nel giudizio di primo grado, in forza della quale in un così breve arco temporale "... il convenuto ha svolto la propria attività' con molte difficoltà e ostacoli avversato -costantemente e sistematicamente- dagli operatori amministrativi della Fondazione...". Ad avviso dell'appellante, la conflittualità sorta in seno all'ente (la cui insorgenza sarebbe riferibile, per il Giudice di primo grado -in tal senso in sintonia con le affermazioni dell'interessato-, soltanto agli impiegati della Fondazione) non potrebbe giustificare la violazione di precise disposizioni normative. Con riguardo all'incremento del numero dei minori ricoverati, attribuito all'operato virtuoso del commissario Briante (pagina 10, righi 14/17, della sentenza impugnata), rileva la parte appellante che proprio l'accresciuto numero degli ospiti dell'istituto avrebbe dovuto stimolare l'amministratore pro tempore ad una puntuale osservanza delle regole dettate a tutela e salvaguardia degli utenti. Peraltro, come si evincerebbe dalla relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione prot n.588 del 6 aprile 2007, acquisita agli atti di causa, il maggior afflusso di minori non sarebbe dipeso dalla più efficiente
6 Page 6 of 9 organizzazione della struttura, ma dall esercizio delle proprie funzioni da parte degli organismi preposti nel territorio alla verifica delle condizioni necessarie per il ricovero (in prevalenza dalla Istituzione per i Servizi Sociali del Comune di Messina), senza alcun intervento da parte dell istituto di assistenza. In conclusione, per i motivi sopra enunciati l appellante chiede: - l accoglimento del gravame in epigrafe, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna del Briante al pagamento della somma di euro ,34, oltre rivalutazione e interessi, in favore della Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti di Messina; - la condanna del medesimo al pagamento in favore dell erario delle spese del doppio grado di giudizio. All udienza dibattimentale il Pubblico ministero ha insistito per l accoglimento dell appello non opponendosi all esercizio del potere riduttivo dell addebito, stante la brevità del mandato ricoperto dall appellato. Considerato in Diritto Con l unico articolato motivo di appello, la Procura regionale lamenta il travisamento dei fatti, in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, nel ritenere sussistente, al momento dell incidente di cui in narrativa e da cui è disceso il danno erariale, una valida copertura assicurativa. Al riguardo appare necessario premettere che, sebbene la odierna parte appellata non avesse provveduto alla stipula di polizza RC minori, come prescritto dal punto 8, paragrafo 3, del d.p.r.s. 29 giugno 1988, secondo cui è necessario prevedere una polizza R.C. per ciascun minore presente in istituto anche se pagante retta in proprio, al momento in cui si verificò l incidente,
7 Page 7 of 9 risultava operante la polizza fabbricati n contratta con al RAS, comprensiva della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.. (nota in 12 luglio 2007 della RAS Agenzia di Messina). L articolo 41 delle Condizioni di assicurazione, fissa la latitudine della responsabilità civile verso terzi. In particolare la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni cagionati a terzi per lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e alla conduzione delle parti comuni. (Condizioni di assicurazione depositate dal convenuto in primo grado in data 17 luglio 2007). L articolo 42 delle stesse Condizioni di assicurazione, esclude dal novero dei terzi i soggetti ivi indicati, mentre l articolo 43 elenca i danni non rientranti nella copertura assicurativa. Alla stregua di tale caratterizzato contesto, l appello del Procuratore regionale si appalesa infondato. Correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente una valida copertura assicurativa in relazione all incidente occorso alla minore. Sotto un primo profilo va osservato che la dichiarazione dell Agenzia Ras Messina 1989, non si presta ad interpretazioni ambivalenti. Con essa si attesta che la polizza stipulata dalla Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti di Messina è comprensiva della garanzia responsabilità civile verso terzi. Dalle Condizioni di assicurazione, poi, si evincono i limiti della copertura relativamente alla tipologia del sinistro e dei danni esclusi nonché i soggetti
8 Page 8 of 9 danneggiati non considerati terzi. Orbene l incidente occorso alla minore nei locali della Fondazione il 9 febbraio 2001, consistito nella ferita riportata all avambraccio destro a seguito della rottura di un vetro, appariva rientrante nella copertura assicurativa avuto riguardo alle circostanze che non erano ravvisabili ipotesi di esclusione di danno risarcibile, la minore doveva essere considerata terzo e la lesione personale si era verificata in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà del fabbricato ( articoli delle riportate Condizioni di assicurazione). Altrettanto correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato come il Consiglio di amministrazione della Fondazione, al momento in cui è stata formalizzata la richiesta di risarcimento del danno da parte dei genitori della minore, avrebbe dovuto denunziare il sinistro alla Società di assicurazione e, solo dopo un eventuale rifiuto di quest ultima a provvedere al risarcimento danni, avrebbe dovuto, eventualmente, addivenire ad una transazione. Non è quindi ravvisabile il nesso di causalità tra l omessa stipula da parte dell odierno appellato di una polizza RC per ciascun minore presente nell Istituto ed il pagamento della somma di ,34, atteso che il ristoro dei danni per l'incidente occorso alla minore era possibile, con l ordinaria diligenza, azionando la copertura assicurativa di cui alla polizza fabbricati RAS n Alla stregua delle sopra riportate considerazioni, l appello non appare meritevole di accoglimento, Nulla è dovuto per le spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d appello per la Regione Siciliana, rigetta l appello in epigrafe e conferma la sentenza impugnata.
9 Page 9 of 9 Nulla per le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 settembre L ESTENSORE f.to(luciano Calamaro) IL PRESIDENTE f.to (Antonino Sancetta) Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 05/07/2010 Il Direttore della Cancelleria f.to (dott. Nicola Daidone)
Il gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
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