BENICOMUNI SRL CONCESSIONE COMMERCIALE. - con atto notaio Federico Tassinari n /2012 il Comune di Imola ha conferito

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1 BENICOMUNI SRL Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Imola CONCESSIONE COMMERCIALE Atto n. del Premesso che: - con atto notaio Federico Tassinari n /2012 il Comune di Imola ha conferito alla società BeniComuni Srl, con sede in Imola, via Poiano n. 11, il ramo d azienda relativo al settore Opere Pubbliche, Manutenzioni e Patrimonio, con efficacia dal 1 gennaio 2013, affidando in concessione la gestione e manutenzione del Patrimonio immobiliare del Comune di Imola, oggetto del Disciplinare di Servizio Rep. n del 31 dicembre 2012; - nell ambito di tale trasferimento, rientra anche la capacità di BeniComuni srl a contrattare in nome e per conto del Comune di Imola. Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata tra le parti a tutti gli effetti di legge, BeniComuni srl, di seguito denominato "Concedente", (C.F./P.IVA ) nella persona dal Geom. Romano Andalò, nato a Imola (BO) il 6 gennaio 1959, in qualità di Responsabile Area Commerciale, che agisce in virtù della delega in data 5 marzo 2013, approvata con verbale dell amministratore Unico in data 6 marzo 2013, come modificata con verbale dell Amministratore Unico in data 29/09/2014, domiciliato per la carica presso la sede della Società, Concede A/Alla società (C.F. - P.IVA ), con sede legale in via n. rappresentante legale Sig. (CF ), nato a il e resi- 1

2 dente a in via, in prosieguo denominato Concessionario, che accetta, l unità immobiliare (di seguito denominato Immobile ) adibita a sita in Imola Via Emilia 182, di proprietà del Comune di Imola, posta nello Edificio, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Imola al Foglio 153, Mapp.254, sub. 9, come da planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A). L Immobile appartiene alla categoria del demanio Pubblico comunale di interesse culturale storico artistico e pertanto soggetto alla disciplina del D. Lgs 42/ Oggetto, destinazione ed uso dell immobile L Immobile è quello descritto nelle premesse ed è concesso nello stato di diritto e di fatto in cui si trova. L Immobile viene concesso esclusivamente ad uso commerciale per essere adibito ad attività commerciale, secondo le modalità offerte in sede di gara che fanno parte integrante del presente contratto. Non potrà essere adibito ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso, pena l immediata risoluzione del contratto. Sono vietati, se non sussiste il preventivo consenso del Concedente, la subconcessione, neanche parziale e neppure temporanea, dell Immobile sia a titolo gratuito che oneroso. Non è ammessa la cessione del contratto. Il Concessionario ha facoltà di installarvi arredi, apparecchiature e quant altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni. Al termine del contratto l Immobile sarà restituito in pristino stato, vacuo e libero da persone o cose, con obbligo del Concessionario di rispondere di tutti i deterioramenti non conseguenti ad un uso corretto. 2. Durata e rinnovo Il contratto ha durata sei anni, con decorrenza il e scadenza il, data alla quale essa avrà termine senza necessità di di- 2

3 sdetta, che si intende già data e accettata. La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori sei anni con specifico atto, previa verifica del comportamento tenuto dal Concessionario quanto ad adempimento degli obblighi contrattuali. Al termine della concessione non sarà riconosciuta l indennità di avviamento prevista all art. 34 L. 392/1978 in quanto l affidamento dell immobile deve avvenire rispettando i principi di concorrenza, ma sarà riconosciuto il diritto di prelazione ex art. 40 L. 392/1978 qualora il Concessionario non sia risultato inadempiente. 3. Canone Il canone annuo è convenuto in Euro.000,00 ( /00) da corrispondere in due rate semestrali di uguale importo in via anticipata, entro i mesi di, con le modalità indicate in fattura o nella richiesta di pagamento. Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell anno precedente, dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall ISTAT e pubblicato in G.U, riferito ai due mesi precedenti il mese di decorrenza del contratto, senza necessità di formale richiesta da parte del Concedente. In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale vigente. 4. Manutenzione Il Concessionario ha preso visione dell Immobile e lo ha ritenuto, nello stato di fatto in cui si trova, idoneo all uso convenuto. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione, come previsto dagli artt. 1576, 1609 e 1621 del Codice Civile, e l eventuale adeguamento tecnico e funzionale che si rendesse necessario per lo svolgimento dell attività, mentre sono a carico del Concedente le spese di manutenzione straordinaria. 3

4 Il Concessionario si impegna a mantenere l'immobile in buone condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione. L esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria nonché qualsiasi innovazione o modifica è subordinata al benestare del Concedente previa autorizzazione del ministero per i bene i le attività culturali ai sensi dell art. 21 c. 4 D. Lgs 42/2004. In ogni caso tutti i miglioramenti, mutamenti o addizioni fissi ed infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc. dovranno essere preventivamente autorizzati ed al termine della durata del contratto rimarranno a beneficio del Concedente, senza che, per ciò, il Concessionario possa pretendere rimborso od indennizzo alcuno, sempre che il Concedente non preferisca chiedere che l Immobile sia rimesso nel pristino stato a spese del Concessionario medesimo. Trattandosi di edificio di interesse artistico e storico soggetto a vincolo di cui al Codice dei Beni Culturali D.lgs. n. 42/2004, nessun intervento o innovazione potrà essere apportata all Immobile dal Concessionario, anche a sue spese, senza la prescritta autorizzazione del Concedente per conto del Comune di Imola, proprietario, previo parere favorevole della Soprintendenza ai beni Ambientali Architettonici di Bologna. Il Concessionario dovrà permettere che il Concedente esegua le manutenzioni straordinarie senza aver diritto a risarcimenti o indennizzi. 5. Impianti In relazione a quanto disposto dal D.M. 37/2008, il Concedente dichiara ed il Concessionario ne prende atto, dichiarandosi edotto, che gli impianti di cui all art. 1 del citato D.M. n. 37/2008 posti al servizio dell Immobile posso- 4

5 no essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabile e quindi non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento. Le parti, inoltre, convengono che resterà ad esclusivo carico del Concessionario ogni onere e spesa per eventuali adeguamenti che si rendessero necessari. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, il Concessionario si obbliga a fare la manutenzione periodica all impianto e in ogni caso al rispetto della normativa in materia (DPR n. 412/1993, in particolare quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.) 6. Spese di gestione E a carico del Concessionario l intestazione delle utenze dei servizi a rete relative all Immobile. Non sono dovuti altri oneri in termini millesimali per spese condominiali. 7. Esonero responsabilità Il Concessionario è costituito custode dell Immobile. Esso esonera espressamente il Concedente e la proprietà da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni diretti e indiretti, nei confronti anche dei terzi, che possano derivare dall uso dell Immobile o da fatti dolosi o colposi di terzi o di altro personale di servizio. Al Concessionario compete ogni responsabilità civile o patrimoniale per gli eventuali danni causati al Patrimonio comunale. A tale riguardo è fatto obbligo al Concessionario di stipulare idonee ed adeguate polizze di RCT e assicurazione globale fabbricati (incendio e ricorso vicini) e di farne avere copia al Concedente. Il Concessionario non potrà esperire nei confronti del Concedente azione alcuna per eventuali furti avvenuti nell Immobile. 5

6 8. Ispezione dell Immobile Il Concedente potrà in qualunque momento ispezionare o fare ispezionare l Immobile, previo accordo e sotto la diretta sorveglianza del Concessionario. Il Concessionario deve consentire l'accesso all'immobile al Concedente, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola ragione. In particolare, nel caso in cui il Concedente intenda alienare oppure concedere ad altri l Immobile, il Concessionario dovrà consentire la visita all Immobile nelle date ed orari che saranno concordati. 9. Deposito cauzionale A garanzia degli adempimenti contrattuali e di eventuali danni a carico dell Immobile, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale infruttifero a favore del Concedente pari ad Euro,00 ( /00), ossia tre mensilità del canone, e sarà restituito al termine della concessione, previa verifica sia dello stato dell Immobile, sia dell osservanza degli obblighi contrattuali, compreso il mancato pagamento dei canoni. Detto deposito è stato costituito mediante versamento sul conto corrente intestato a BeniComuni srl, acceso presso BCC Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Soc. Coop. Filiale 55. (oppure: fideiussione bancaria o polizza assicurativa n. rilasciata da, di durata pari a quella del contratto. Tale fideiussione contiene le seguenti clausole: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale rinuncia all eccezione di cui all art c. 2 c.c. 6

7 operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.) 10. Riconsegna dell Immobile Alla scadenza della durata del contratto, il Concessionario consegnerà puntualmente al Concedente l Immobile libero e vacuo da cose e persone, in buono stato, fatto salvo il deperimento per vetustà e sotto pena del risarcimento dei danni. La riconsegna dell Immobile, unitamente alla riconsegna di tutte le chiavi, avverrà in data che sarà comunicata dal Concedente. 11. Spese Tutte le spese, presenti e future, inerenti e conseguenti il presente atto, saranno a totale carico del Concessionario, comprese le marche da bollo da applicare, se previsto, su ogni singola fattura. 12. Norme di riferimento Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le norme vigenti in materia di concessione di beni pubblici. 13. Azione del Concessionario moroso Nessuna azione potrà essere intentata dal Concessionario moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente atto. 14. Decadenza Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo: a abbia sub-concesso l Immobile, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo; b - abbia mutato la destinazione dell Immobile o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare. 7

8 15. Revoca, risoluzione e recesso La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, per cause di pubblica utilità, o per disposizioni normative, che prevedano una diversa destinazione dell Immobile, mediante preavviso di mesi sei. Il contratto potrà inoltre essere risolto in qualsiasi momento a seguito di gravi inadempienze del Concessionario. Sono considerate gravi inadempienze il mancato o ritardato pagamento del canone o degli oneri accessori alle scadenze previste dal presente contratto o comunicate dal Concedente, così come l inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata dell Immobile. Le parti convengono che il Concessionario ha facoltà di recedere in qualunque momento dandone avviso al Concedente, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 16. Attestazione energetica (art. 6 D. Lgs 192/2005) Il Concessionario dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine all attestazione della prestazione energetica degli edifici. Con la firma del presente atto il Concessionario dà atto di avere avuto la disponibilità dell attestato di prestazione energetica all avvio delle trattative e di averlo ricevuto alla fine delle medesime. Letto, approvato e sottoscritto. Il Concedente Il Concessionario Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge, ai sensi degli artt e 1342 c.c. le disposizioni contenute negli artt.1- (OGGETTO), 2 (DURATA e RINNOVO), 3 (CANONE), 4 (MANUTENZIO- 8

9 NE), 5 (IMPIANTI), 6 (SPESE GESTIONE), 7 (ESONERO RESPONSABILI- TA ), 8 (RICONSEGNA), 9 (ISPEZIONE), 10 (DEPOSITO CAUZIONALE), 11 (SPESE), 13 (AZIONE DEL CONCESSIONARIO MOROSO), 15 (REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO), 16 (ATTESTAZIONE ENERGETICA). Il Concessionario 9

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