COMUNE di VILLA D ALME (Provincia di Bergamo)

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1 COMUNE di VILLA D ALME (Provincia di Bergamo) Villa d Almè (Bergamo), Via Locatelli Milesi, 16 Gara mediante procedura aperta articolo 160-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado (scuola media) mediante locazione finanziaria CUP: F99J CIG: DE F.A.Q. (Frequently Asked Questions) Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti delle domande poste e non possono essere utilizzati per l interpretazione o per l applicazione di fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse. Quesito n. 1 in data 08 giugno 2011 Quesito sub. 1.a Art. 2. (Oneri compresi nell investimento), comma 4, lettera i) (rectius: lettera n). n) gli oneri per assicurazioni sono quantificati nella misura fissa e invariabile come predeterminata al comma 1, lettera b.12), in euro alle condizioni di cui all articolo 17; la Società di leasing tiene conto di tale condizione nella formulazione dell offerta; l importo dei premi periodici e la loro variazione nel tempo, sulla base del contratto tra la Società di leasing e la Società di assicurazione, sono estranei ai rapporti con il Comune; Art. 17. (Coperture assicurative nel periodo di durata del contratto di leasing), comma 1. Le Opere devono essere assicurate, per tutta le durata del leasing, a partire dalla data del collaudo provvisorio, fino all esercizio del riscatto finale, mediante polizza assicurativa a copertura dei rischi di esplosioni, incendio e furto, crollo anche parziale, danneggiamento grave che ne pregiudichi l utilizzazione (inclusi eventi sociopolitici, atmosferici e naturali), per un massimale non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell importo finanziato, rivalutato almeno ogni biennio in ragione dell indice relativo al costo di costruzione di edifici residenziali diffuso mensilmente dall ISTAT. Alla Società di leasing viene richiesto di produrre una polizza del tipo globale fabbricati con adeguamento biennale del capitale assicurato il cui costo è rimborsato fino all ammontare di Euro da capitalizzare previa presentazione al Comune del giustificativo di spesa. Si chiede in proposito a Codesta Stazione appaltante: a) se la polizza deve contenere la copertura relativa alla Responsabilità Civile o se tale polizza, come potrebbe desumersi da quanto detto al punto 6.a) dello stesso art. 17, verrà stipulata a parte dal Comune; 1/6

2 b) se la polizza globale fabbricati eventualmente comprensiva di RC, in base ad accordi interni all ATI, può essere considerata a cura del soggetto realizzatore ed esecutore, al pari delle altre polizze, con beneficiario il Comune e vincolo a favore della Società di leasing in quanto proprietaria del bene. In questo caso, per l importo massimo di Euro , tale spesa, dietro presentazione di adeguato giustificativo e previa autorizzazione del Comune, potrà essere pagata dalla Concedente al soggetto realizzatore e capitalizzata. Risposta al quesito 1, sub. 1.a La finalità è quella di avere sin d ora, per il Comune utilizzatore, la cognizione precisa dell onere relativo all assicurazione; diversamente operando l onerosità complessiva del contratto di leasing potrebbe essere falsata dalla diversa quotazione del premio assicurativo a meno di porre in gara anche l importo di quest ultimo (con il relativo peso) con la conseguente complicazione procedimentale. In disparte questa premessa, si espone quanto segue: a) la polizza richiesta all art. 17 comprende la Responsabilità civile ma solo relativamente all Opera in quanto tale, cioè solo per danni conseguente agli eventi indicati nell articolo; la polizza di Responsabilità civile relativa alle attività, essendo legata strettamente all utilizzazione dell Opera, è stipulata autonomamente dal Comune utilizzatore; b) nulla osta alla soluzione proposta; per il Comune utilizzatore non rileva chi sia il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che corrisponde i relativi premi. Quesito sub. 1.b Art. 5. (Diritto di superficie), comma 6. La Società di leasing si obbliga espressamente a rinunciare al diritto di superficie nel caso in cui le Opere non vengano realizzate e consegnate al Comune entro il termine previsto dal contratto. Quanto previsto sembra ovvio trattandosi di un suolo di proprietà del Comune. Non è specificato tuttavia quali altre conseguenze siano da prevedere nel caso di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per qualsiasi causa non dipendente dal Soggetto finanziatore. Possiamo tuttavia prevedere che lo stesso abbia diritto: 1. se l evento accade prima dell avvio della locazione, al rimborso di quanto erogato fino a quel momento oltre agli oneri di prelocazione nel frattempo maturati 2. se l evento accade dopo la decorrenza della locazione: al rimborso dei canoni maturati e non pagati, oltre ad eventuali interessi di mora, e dei canoni a scadere oltre al valore di riscatto attualizzati al tasso contrattuale vigente (pertanto senza penalizzazione a carico dell utilizzatore) Si chiede conferma a Codesta Stazione appaltante che la nostra interpretazione sia giusta. Risposta al quesito 1, sub. 1.b Nulla osta alla linea interpretativa esposta nel quesito, che potrà essere precisata nel contratto di leasing definitivo, completandolo con le fattispecie indicate, sulla base dell ordinamento giuridico vigente e delle ordinarie regole contrattuali. 2/6

3 Quesito sub. 1.c Art. 7. (Misura dei canoni, tasso applicato, indicizzazione), comma 1 e comma 7. Il primo canone, (cosiddetto maxicanone ) è determinato nella misura di euro (duemilioni duecentomila), fatta salva la possibilità, per il Comune, di variarne l importo in aumento o in diminuzione, comunque nella misura non superiore al 10% (dieci per cento) del suo importo come dianzi determinato, purché tale condizione sia comunicata alla Società di Leasing entro il trentesimo giorno anteriore alla scadenza per il relativo pagamento; in tal caso la misura dei canoni successivi e il piano di ammortamento sono adeguati di conseguenza. In parziale deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune potrà differire il pagamento del maxicanone iniziale di cui allo stesso comma 1, fino ad un massimo di 9 (nove) mesi oltre la decorrenza di cui all articolo 8, comma 1, capitalizzando gli ulteriori oneri di prelocazione che maturano in seguito al differimento, oppure sommarli all importo del maxicanone iniziale come differito; la durata della locazione finanziaria resta immutata risultando modificata solo la decorrenza in relazione al predetto differimento. Il maxicanone dovrebbe essere versato alla stipula del contratto di leasing o, al limite, al momento dell avvio della locazione. Qui sembrerebbe che il Comune non sia in grado di garantire l erogazione della somma in nessuna delle due scadenze. A questo punto si prospettano due strade: 1) sommare al maxicanone pagato in ritardo gli interessi di mora (e non di prelocazione essendo stata già avviata la stessa), oppure 2) considerare il versamento della cifra indicata come restituzione di capitale anticipata con relativa e proporzionale riduzione dei canoni di locazione futuri (soluzione che escluderebbe il pagamento di interessi di mora). Si chiede conferma a Codesta Stazione appaltante che la cifra preventivata di circa Euro (IVA inclusa o esclusa?) potrà essere gestita in tal modo. Risposta al quesito 1, sub. 1.c Come per ogni altra indicazione di importo, ove non sia diversamente specificato, anche la somma indicata come maxicanone deve intendersi IVA esclusa (ferma restando la variabilità, nei limiti del 10%, dell importo al netto dell IVA). In effetti il Comune vorrebbe mantenere un margine di sicurezza per il versamento della somma di euro , a prescindere dalla sua qualificazione (maxicanone o riscatto parziale / restituzione anticipata di parte del capitale). Non vi sono ostacoli alla metodologia per mantenere in vita tale esigenza che, peraltro, potrebbe anche non essere necessaria in quanto allo stato dell arte nulla esclude (anzi, appare l ipotesi più probabile) che il predetto versamento avvenga all avvio della locazione. Tuttavia deve essere fatta salva la condizione che l eventuale differimento non può comportare onerosità superiori a quelle previste per la prelocazione. Quesito sub. 1.d Art. 8. (Periodicità dei canoni), comma 2. In questo articolo si parla di 40 canoni semestrali periodici per una durata contrattuale di 20 anni. Nell art. 7 si indicano in 39. In effetti se il primo canone viene pagato nell ultimo giorno feriale del 3/6

4 mese in cui è stata la presa in consegna delle opere (punto 3 dell art. 8) i canoni periodici risultano 40 con un maxicanone di Euro In questo caso l Ente dovrà versare nello stesso mese di avvio della locazione il maxicanone ed il primo canone semestrale. A questo punto potrebbe essere più logico versare subito il maxicanone ed il primo periodico nel semestre successivo (in questo modo i canoni sarebbero 39). Questa soluzione appare la più logica. Si chiede conferma in tal senso. Risposta al quesito 1, sub. 1.d Ai fini del la definizione di maxicanone e quella di primo canone indicano il medesimo versamento. Pertanto il numero di 39 si riferisce al numero dei canoni successivi al primo (in tal senso l articolo 7, comma 2), e il numero di 40 risulta computando il maxicanone iniziale (in tal senso l articolo 8, comma 2). Quindi il primo canone sarà di euro (salvo la variazione del 10%), seguito da 39 canoni ordinari. Quesito sub. 1.e Art. 9. (Modalità di pagamento dei canoni), comma 5. Ai fini del pagamento dei canoni, la Società di leasing deve far pervenire al Comune la relativa fattura, entro il settimo giorno feriale del mese in cui è prevista la scadenza semestrale. La fattura è documento essenziale per comunicare al Comune l importo che dovrà essere incassato o pagato dalla concedente a causa della clausola di indicizzazione del canone. Il canone base invece è già stabilito a livello contrattuale per cui è già conosciuto dall utilizzatore sia l importo che la scadenza. Vincolare pertanto il pagamento del canone periodico al ricevimento della fattura non esclude che, in caso di ritardo nella ricezione della stessa e nel pagamento del canone, il Comune non sia passibile di richiesta di interessi di mora per ritardato pagamento del canone di locazione. Si chiede conferma in tal senso. Risposta al quesito 1, sub. 1.e Nulla osta ad una precisazione, in sede di contratto definitivo, con la quale si disponga che, in caso di mancato ricevimento della fattura, il pagamento del canone debba essere effettuato ugualmente nei termini, quantomeno nell importo relativo al canone base; tale precisazione è in linea con i principi generali e non inficia la sostanza delle condizioni del. Peraltro la questione appare di scarsa rilevanza dal momento che l addebito dei canoni sul conto di Tesoreria dovrebbe avvenire automaticamente sulla base di istruzioni periodiche da parte del Comune. Quesito sub. 1.f 4/6

5 Art. 13. (Scadenza del contratto e riscatto finale), comma 1. Alla scadenza del contratto di leasing, dopo il pagamento dell ultimo canone, il Comune esercita il riscatto dell immobile; l esercizio del riscatto è stabilito contrattualmente sin d ora e non necessita di richiesta; la Società di leasing non può opporsi all esercizio del riscatto. Un contratto di leasing che non preveda il riscatto come opzione non è un contratto di leasing. La Concedente non ha, contrattualmente, alcun modo di opporsi alla richiesta dell utilizzatore se non per canoni ancora insoluti. Tuttavia è possibile prevedere che l opzione di riscatto venga esercitata non alla fine della locazione ma già al momento della sottoscrizione del contratto, ora per allora e con comunicazione separata dal contratto. Si chiede conferma a Codesta Stazione appaltante che nel contratto il diritto di opzione non potrà che essere contemplato come atto facoltativo salvo prevedere una richiesta di riscatto già al momento della stipula. Risposta al quesito 1, sub. 1.f Nulla osta alla linea interpretativa esposta nel quesito, che potrà essere precisata nel contratto di leasing definitivo; la clausola oggetto del quesito intende disporre che non è necessario un provvedimento formale per esercitare il riscatto essendo sufficiente il pagamento del relativo importo (articolo 14, comma 4) mentre al contrario, per rinunciare all opzione di riscatto il Comune utilizzatore deve assumere un provvedimento formale e motivato. La finalità è esclusivamente quella di impedire che, per trascuratezza, negligenza, dimenticanza o simili, il Comune utilizzatore si trovi escluso dall esercizio del riscatto rinunciando ad ottenere un bene del valore di alcuni milioni sono per non aver versato la somma irrisoria prevista per il riscatto medesimo. Quesito sub. 1.g Art. 15. (Esclusione della risoluzione in caso di inadempimento del Comune), comma 1. La Società di leasing rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune nel pagamento dei canoni o dell importo del riscatto, finale o anticipato, a partire dalla presa in consegna delle Opere da parte del Comune, ai sensi dell art. 28. Nel caso di inadempienza del Comune nel pagamento dei canoni il contratto dovrà necessariamente essere risolto altrimenti non è possibile interrompere la fatturazione dei canoni con il rischio che la Società di leasing ci rimetta l IVA ovvero che l Utilizzatore sia costretto ad essere escusso anche sull IVA. Quanto previsto dall art. 15 deve essere più correttamente interpretato nel senso che la Società di leasing in caso di mancato pagamento dei canoni, pur risolvendo il contratto, rinuncia alla facoltà di ottenere la restituzione del bene procedendo per altre strade al recupero del suo credito. Si chiede conferma su quanto sopra affermato. Risposta al quesito 1, sub. 1.g Nulla osta alla linea interpretativa esposta nel quesito, che potrà essere precisata nel contratto di leasing definitivo, ad esempio subordinando la risoluzione al mancato pagamento di due o più canoni. 5/6

6 Il principio inderogabile è quello secondo il quale il bene deve essere reso al Comune utilizzatore anche in caso di risoluzione contrattuale, ferme restando ovviamente le azioni della Società di leasing per il recupero del proprio credito. Quesito 1, sub. 1.h Lo schema di contratto allegato alla documentazione contrattuale va, a nostro giudizio, integrato con una più chiara gestione degli eventi derivanti dalla possibilità di recesso e di risoluzione contrattuale sia per inadempienza del soggetto finanziatore che per inadempienza di terzi o per cause esterne non imputabili né all aggiudicatario né all ente aggiudicatore. Tutto ciò per stabilire un criterio di proporzionalità nelle obbligazioni derivanti dal contratto. Si chiede conferma pertanto che il testo contrattuale potrà essere integrato con tali prescrizioni purché non siano in evidente contrasto con quanto stabilito nel Disciplinare e nel Capitolato d oneri. Risposta al quesito 1, sub. 1.h La documentazione allegata al e, per quanto qui interessa, è rubricata «Schema di contratto di locazione finanziaria» per cui, in quanto appunto schema, nulla osta ad un suo affinamento e ad eventuali integrazioni, anche in relazione a quanto esposto in quesito, fermo restando, ovviamente, l immutabilità delle condizioni contrattuali offerte (prezzi, tempi ecc.) e il rispetto sostanziale delle condizioni previste nel Disciplinare di gara e nel. Quesito 1, sub. 1.i Al fine di completare la istruttoria di merito creditizio avremmo inoltre necessità di avere la seguente documentazione nel formato che riterrete più opportuno: rendiconto 2010 (anche in versione sintetica) relazione dei revisori al rendiconto 2009 e 2010 relazione dei revisori al bilancio di previsione 2011 tabella indici di deficitarietà anno 2010 situazione indebitamento al 31/12/2010 nota riguardante eventuali contratti di swap elenco delle partecipazioni in aziende pubbliche aggiornato con evidenziazione delle quote possedute. Risposta al quesito 1, sub. 1.i Trattandosi di richiesta di documentazione e non di quesito in ordine al procedimento di gara, la questione è trasmessa all ufficio di competenza che provvederà, separatamente, a fornire quanto richiesto, nei limiti dell accessibilità e di compatibilità. Ai sensi del punto IV.3.3) del bando di gara, nonché della Parte terza, Capo 2, lettera a), del disciplinare di gara, il termine per la richiesta di informazioni e di risposta ai quesiti scadrà alle ore 12:00 di mercoledì 17 agosto /6

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