ATTI DELLA GIORNATA REI

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1 Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale ATTI DELLA GIORNATA REI Bruxelles, Commissione europea Direzione generale della Traduzione COMMISSIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA DG TRADUZIONE

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3 Atti della Prima giornata REI Discorsi di apertura Gino Vesentini, Dipartimento italiano della DG Traduzione - Commissione europea Introduzione Georges Vlachopoulos, Direttore della Direzione B della DGT Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale per comunicare meglio in un'europa multilingue Daniela Murillo-Perdomo, Referente linguistico del Dipartimento italiano della DGT Perché una Rete? Prima sessione Giovanni Gallo, Capo della Divisione della traduzione italiana della Corte di giustizia delle Comunità europee La lingua italiana nei testi della Corte di giustizia delle Comunità europee Raffaele Libertini, Regione Toscana Il linguaggio normativo. I problemi e le prospettive nei tre seminari organizzati dalle regioni italiane Manuela Guggeis, Consiglio dell'unione europea REI e terminologia giuridica: il contributo della rete alla revisione giuridico linguistica dei testi normativi comunitari Elena Ioriatti Ferrari, Università di Trento Linguaggio giuridico e traduzione nel diritto comunitario e nel diritto privato europeo Stefano Murgia, Camera dei deputati Strumenti e procedure per una migliore qualità linguistica dei testi di legge nella recente esperienza della Camera dei deputati Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano La lingua italiana e il linguaggio finanziario Umberto Cini, Camera dei deputati Nozioni sociopsicologiche sugli usi dell'italiano Franco Bertaccini/Daniela Zorzi/Roberto Menin, SSLMIT di Forlì REI: il contributo della SSLMIT di Forlì Giuliano Corbella, UNI Il dizionario UNI "Uniterm" - Presentazione Seconda sessione Elisabetta Poltronieri-Maurella Della Seta, Istituto superiore di sanità Verso la standardizzazione di una terminologia specialistica: il Thesaurus italiano di bioetica Fulvio Mazzocchi, Istituto inquinamento atmosferico CNR Un thesaurus per organizzare la conoscenza ambientale Andrea Paoloni, Fondazione Bordoni Una breve nota sul Forum_Tal Giuseppe Castorina, Sapienza - Università di Roma Neologia europea Terza sessione Michele Cortelazzo, Università di Padova Rete dell'italiano istituzionale ed esperienze di semplificazione linguistica Fabrizio Franceschini, Università di Pisa Per un nuovo italiano istituzionale: obiettivi e nodi problematici Marella Magris, SSLMIT di Trieste La SSLMIT e il progetto di collaborazione Natascia Ralli/Elena Chiocchetti, EURAC Bolzano Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo - Accademia Europea di Bolzano Carla Serpentini - Ministero dell'interno I servizi di traduzione e le esigenze di cooperazione internazionale nei settori di competenza del Ministero dell'interno Domenico Cosmai - Comitato economico e sociale europeo L'italiano delle istituzioni comunitarie: il ruolo della terminologia Conclusioni

4 Luigi Vesentini Riccardo Gualdo Michele Cortelazzo Daniela Murillo - Presentazione del repertorio virtuale REI Contributi scritti Paola Capitani Il Gruppo Semantica e Terminologia nei Portali Carla A. Crivello Alcune considerazioni sulla competenza comunicativa dei siti (pubblici) web culturali Antonella Lasorsa Attività dell'ufficio Interpreti Traduttori della Camera dei Deputati italiana Carlo Marzocchi Ethos e organizzazione: di alcuni paradossi nel discorso sul regime linguistico dell'unione europea Italo Scotti Il linguaggio del legislatore: vincoli del negoziato politico e obbligo di chiarezza

5 RETE DI ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE PRIMA GIORNATA "Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale?" Bruxelles, 23 novembre 2005 GINO VESENTINI, capo del dipartimento linguistico italiano della DGT Quando Daniela Murillo venne da me per propormi di lanciare questa iniziativa non ho reagito, devo essere sincero, con entusiasmo delirante. Perché? Perché ero stato nominato da poco capo del dipartimento italiano dopo anni vissuti in una realtà professionale diversa, quale responsabile di un grande dipartimento multilingue incaricato della traduzione dei testi tecnico-scientifici, in cui avevo quindi considerato l'italiano alla stregua delle altre (allora) 10 lingue ufficiali dell Unione. La proposta di Daniela mi portava su un terreno nuovo per me, sul quale ancora adesso mi muovo con una certa prudenza. Ma Daniela riuscì a convincermi. Per aiutarla a concretizzare il progetto le ho creato intorno un mini-gruppo di audaci: Donatella Bruni, Elisa Ranucci, Italo Rubino e infine il nostro agente segreto a Roma, Claudia De Stefanis. Sono loro che hanno realizzato quello che vedete oggi. Vorrei ringraziarli, perché sono stati molto, molto bravi. Applauso Daniela mi convinse. Mi convinse però solo per il 70%. Per il rimanente 30%, a convincermi siete stati voi. Siete stati voi con le risposte che le avete dato quando lei ha sondato il terreno. Le vostre risposte, che ricevevo in copia, non contenevano reazioni di cortesia del tipo: Sì, perché no, non è male come idea.., ma palesavano un interesse sincero, oserei dire un'esigenza. Quindi se oggi sono convinto al 100% dell'iniziativa è anche grazie a voi. La giornata, come sapete, prevede tre sessioni ricche di interventi e una tavola rotonda che dovrà consentirci di rispondere alla domanda: continuiamo? Facciamo un secondo passo dopo questo primo passo? Se sì, come? Alla chiusura dei lavori saremo certamente stanchi ma, mi auguro, anche soddisfatti di questa intensa giornata. Buon lavoro

6 RETE DI ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE PRIMA GIORNATA "Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale?" Bruxelles, 23 novembre 2005 DANIELA MURILLO PERDOMO, Referente linguistico del Dipartimento italiano della DG Traduzione, Perché una Rete? Voglio esprimere la mia soddisfazione per essere riuscita a riunire tante persone e personalità, interessate e interessanti, ma da subito vorrei dire che noi qui riuniti dovremmo operare da apripista per cercare di «attirare» («irretire» visto che si parla di rete) altri potenziali nodi, non presenti oggi, per motivi diversi, ma che potrebbero partecipare ai prossimi incontri. Volevo spendere qualche parola sul perché di questa giornata e sul suo significato PERCHE una RETE? Ci sono già tante iniziative perché inventarne un'altra? - mi è stato detto. La mia risposta è questa : è vero di iniziative ce ne sono tante, ma manca un collegamento tra di esse e tra le istanze promotrici. PERCHE DI ECCELLENZA? Perché deve riunire il meglio delle competenze, delle conoscenze e delle autorità autorevoli. PERCHE dell ITALIANO ISTITUZIONALE? Perché il nostro (di noi tutti qui presenti) lavoro ha un incidenza diversa, ma certa sul linguaggio in uso negli ambiti istituzionali. QUALI SONO I BENEFICI per TUTTI? sottolineando tutti- e aprendo una parentesi per esprimere un concetto che mi sta a cuore: io ritengo che - se questa rete verrà creata - tutti i nodi ne trarranno benefici, non soltanto i nodi «esteri» che potranno collaborare e comunicare facilmente con quelli «nazionali», ma che essa sarà utile anche per i nodi nazionali che tra di loro potranno interagire più facilmente. I BENEFICI DUNQUE :

7 1) rapida comunicazione/trasmissione di terminologia e documentazione 2) uniformità di uso terminologico 3) possibilità di ricorso a referenti riconosciuti in caso di creazione di nuovi termini, di traduzione di concetti nuovi, di validazione di terminologia da inserire nelle banche date appropriate. Ma una struttura di questo tipo non potrà decollare se non prevederà di dotarsi di supporti informatici. A mio avviso due sono gli strumenti indispensabili: un repertorio virtuale che delle competenze e delle risorse e un forum per la neologia/terminologia. Per quanto riguarda il repertorio virtuale ho approntato un modello che verrà presentato nel corso della giornata e che servirebbe quale esempio per la catalogazione strutturata delle risorse. La giornata di oggi deve essere un momento esplorativo, di reciproca conoscenza, un laboratorio di idee. Se abbiamo commesso qualche svista o errore chiediamo comprensione. Chiudo ringraziando tutti coloro che, a cominciare dal Capo Dipartimento Gino Vesentini, hanno appoggiato questa iniziativa, tutti i collaboratori e in particolare Donatella Bruni e Claudia De Stefanis.

8 RETE DI ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE PRIMA GIORNATA "Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale?" Bruxelles, 23 novembre 2005 GIOVANNI GALLO, capo della Divisione della traduzione italiana della Corte di Giustizia delle Comunità europee La lingua italiana nei testi della Corte di giustizia delle Comunità europee L'uso dell'italiano nell'attività giurisdizionale del giudice comunitario si presenta sotto un duplice aspetto, poiché, in tale ambito, si può avere a che fare sia con testi concepiti direttamente nella nostra lingua sia con traduzioni di documenti redatti in altre lingue ufficiali dell'unione Europea. Per maggiore precisione possiamo distinguere a questo riguardo: 1) i documenti tradotti nel corso di un procedimento, ma non destinati alla pubblicazione; 2) le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di Primo grado (e, tra breve, quelle del Tribunale della Funzione pubblica), tradotte dalla lingua di lavoro di tali organi giurisdizionali, diffuse immediatamente su Internet ed in seguito pubblicate nella versione italiana della Raccolta della giurisprudenza; 3) le conclusioni degli avvocati generali, abitualmente lette da ciascun avvocato generale nella propria madrelingua, tradotte in italiano se redatte in un'altra lingua ufficiale, diffuse immediatamente su Internet ed in seguito pubblicate nella versione italiana della Raccolta della giurisprudenza. Di queste tre categorie di testi solo le conclusioni degli avvocati generali italiani sono documenti direttamente concepiti ed elaborati in lingua italiana. Gli avvocati generali, come ci insegna l'art. 222 CE, hanno l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate su talune cause, per assistere la Corte di giustizia nell'assolvimento della sua missione. Essi esaminano le questioni di diritto sollevate in tali cause e propongono alla Corte la soluzione che ritengono più conforme al diritto comunitario. Tradizionalmente, un posto di avvocato generale presso la Corte di giustizia è riservato all'italia. Gli avvocati generali italiani, che si sono succeduti nel tempo presso la Corte di giustizia, sono quindi stati gli unici che hanno sempre potuto costruire un testo con notevole libertà per quanto riguarda le scelte lessicali, sintattiche e stilistiche. Dal punto di vista linguistico, le loro conclusioni appaiono perciò più vivaci e più colorite degli altri testi che figurano nella Raccolta della giurisprudenza, seppure, ovviamente, entro certi limiti.

9 Infatti, gli avvocati generali pur essendo relativamente liberi di comporre il loro testo come meglio credono, sono nondimeno vincolati alla terminologia e alla prassi della Corte. Inoltre le loro conclusioni subiscono inevitabilmente una certa standardizzazione formale come risultato della correzione tipografica a cui sono sottoposti tutti i documenti destinati alla pubblicazione nella Raccolta della giurisprudenza. Infine si fa spesso sentire, in modo abbastanza pesante, la necessità inderogabile per chi opera in un ambiente plurilingue di garantire la miglior comprensione possibile smussando tutte le peculiarità linguistiche, gli idiomatismi e gli stilemi che potrebbero causare eccessive difficoltà di traduzione. Un esempio puntuale potrà chiarire questa esigenza di adattamento. Era, e forse è ancora, abitudine abbastanza diffusa fra i giuristi italiani quella di disseminare nei loro testi citazioni di massime tratte dal diritto romano o dal diritto canonico, che il lettore italiano capiva senza difficoltà. A livello di Corte di giustizia questa abitudine provocò, qualche anno fa, una reazione dei giuristi nordici, che,avendo seguito programmi di insegnamento di cui non facevano parte né il latino né il diritto romano, si trovavano a disagio di fronte a tali massime e non riuscivano a tradurle correttamente. Gli avvocati generali italiani furono perciò invitati ad evitare le citazioni latine, con la conseguenza che a poco a poco è sparita dall'uso della Corte una particolarità stilistica tradizionale del linguaggio giuridico italiano che gli conferiva una specifica originalità. Al di fuori delle conclusioni degli avvocati generali italiani, di cui abbiamo appena esaminato le caratteristiche, tutti gli altri testi prodotti in italiano dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di Primo grado ( versioni italiane delle domande di pronuncia pregiudiziale, delle osservazioni degli Stati membri, delle relazioni di udienza, delle sentenze e delle ordinanze della Corte e del Tribunale, nonché delle conclusioni degli avvocati generali non italiani) sono traduzioni. La loro struttura ed il loro stile non possono pertanto sfuggire all'influenza dei testi originali. Può essere quindi particolarmente interessante esaminare le caratteristiche linguistiche di questi ultimi. E' opportuno distinguere, a questo riguardo, fra documenti provenienti dai giudici nazionali e documenti elaborati nell'ambito della Corte di giustizia. La provenienza estremamente varia delle domande di pronuncia pregiudiziale fa sì che non si possa parlare di uno stile comune alla generalità di questi documenti. È meglio pertanto concentrarsi sulle sentenze e sulle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di Primo Grado, che rappresentano un corpus di testi molto più omogenei in quanto redatti nella stessa lingua, da giudici che operano nell'ambito della stessa istituzione e che redigono e controllano i loro testi secondo modalità comuni (si veda ad es. la figura dei "lecteurs d'arrêt", giuristi di lingua francese incaricati di verificare la correttezza linguistica delle sentenze). 2

10 La prima osservazione che si può fare, con riferimento a questi documenti,è che essi presentano in genere una struttura ed un linguaggio più semplici di quelli degli analoghi provvedimenti dei giudici nazionali. La ragione ne è evidente. Poiché i membri della Corte e del Tribunale di Primo Grado provengono da paesi con lingue e con ordinamenti giuridici diversi e devono intendersi e deliberare in una lingua di lavoro che è madrelingua solo per una piccola parte di essi, è naturale che cerchino di trovare un accordo sulla base del minimo comune denominatore, cioè sulla base di progetti la cui struttura ed il cui registro linguistico siano relativamente semplici in modo da schivare per quanto possibile ogni ambiguità e da evitare estenuanti discussioni sul significato di taluni termini o sulla portata di una frase, discussioni che, tenuto conto del numero ormai molto elevato di membri dei suddetti organi giurisdizionali, tenderebbero a protrarsi all'infinito. La lingua di lavoro dei giudici comunitari è attualmente il francese, con la conseguenza che la grande maggioranza dei testi da tradurre risultano composti in tale lingua. Numerose ed interessanti considerazioni si potrebbero sviluppare in merito ai problemi posti ai giuristi linguisti dal rapporto privilegiato con il francese nell'ambito della loro attività di traduzione, ma una trattazione dettagliata di questi aspetti travalicherebbe ampiamente i confini di questo conciso intervento. Basti quindi averne fatto cenno. Mentre in alcuni Stati membri (Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia) i provvedimenti giurisdizionali sono spesso caratterizzati da un'argomentazione che si sviluppa in periodi estremamente ampi, articolati in un fluire di subordinate di diverso grado, le quali si inseriscono l'una nell'altra come in un sistema di scatole cinesi, fino a raggiungere una lunghezza più che ragguardevole, che richiede al lettore uno sforzo notevolissimo di attenzione e di concentrazione, la costruzione delle sentenze comunitarie si ispira invece al sistema francese degli "attendus", che scompone il ragionamento in una serie di punti relativamente brevi e concisi, i quali solo formalmente conservano il carattere di subordinate, ma sono in realtà proposizioni autonome. La Corte ed il Tribunale di Primo Grado hanno introdotto un'ulteriore semplificazione sopprimendo, dopo un certo tempo, il termine stesso di "attendu" ("atteso che") e trasformando, anche formalmente, i singoli punti della motivazione di una sentenza in proposizioni autonome. Il tradizionale accumulo di proposizioni subordinate è quindi stato sostituito da un susseguirsi di principali, collegate l'una con l'altra in modo relativamente sciolto. La tendenza alla formazione di proposizioni paratattiche si manifesta anche all'interno dei singoli punti della motivazione e può apparire persino eccessiva quando vi si ricorre in casi nei quali l'introduzione di una subordinata non avrebbe né appesantito il discorso né ostacolato la comprensione del testo. Un'altra caratteristica stilistica delle sentenze della Corte, dovuta anche questa ad una esigenza di chiarezza, è l'accentuata preferenza per la reiterazione del soggetto della frase. Così le parti in causa sono designate ripetendo costantemente il loro nome o la loro qualità processuale (ricorrente, convenuta, interveniente) e si evita per lo più di ricorrere ai pronomi personali. Nello stesso ordine di idee si collocano l'abbondanza di riferimenti e di richiami volti ad individuare senza possibilità di dubbio l'atto di cui si sta parlando ( il suddetto 3

11 regolamento, la sopraddetta decisione, la sentenza citata al punto precedente, etc.) e l'uso costante del discorso indiretto ogni volta che in un documento (relazione d'udienza, sentenza) si riportano le affermazioni delle parti. Questo scrupolo costante di chiarezza va senza dubbio valutato in modo positivo perché tende ad eliminare qualsiasi equivoco o falsa interpretazione ed a garantire quindi la migliore comprensibilità del testo. Il rischio che esso comporta è però quello di un certo impoverimento, anche stilistico, e di una certa uniformazione del linguaggio che potrebbero influenzare negativamente la qualità della traduzione. Quali effetti hanno avuto la struttura e lo stile dei provvedimenti originali del giudice comunitario sull'italiano come lingua di traduzione? Possiamo dire che, in generale, si è trattato di effetti benefici in quanto nel corso degli anni i traduttori sono stati indotti ad adottare quasi inconsapevolmente un linguaggio volto più ad una resa chiara e corretta dell'originale che alle fioriture stilistiche e alle costruzioni elaborate proprie di una certa tradizione nazionale, riscontrabile anche negli scritti di carattere giuridico. Il lessico preciso e spoglio, la costruzione razionale e coerente, la concisione delle frasi, l'eliminazione sistematica delle ridondanze e degli orpelli portano ad una lingua limpida e concreta, che risulta, in ultima analisi, non solo più comprensibile, ma anche più snella, scorrevole ed elegante del linguaggio giuridico tradizionale di determinati Stati membri. Un' ulteriore semplificazione deriva altresì dall'uso dell'informatica per la redazione delle massime delle sentenze e degli indici della giurisprudenza. Il trattamento informatico del materiale lessicale disponibile esige infatti necessariamente una standardizzazione terminologica che agevoli la compilazione dei massimari e degli indici. Il pericolo avvertito dai traduttori è quello di un eccessivo impoverimento lessicale e sintattico, accompagnato da una certa tendenza alla burocratizzazione del linguaggio. Le insidie del cosiddetto "burocratese" non si annidano infatti, a nostro parere, soltanto nelle pieghe di una lingua aulica ed ornata, ma possono talora infestare anche un modo di esprimersi apparentemente semplice e dimesso. A questo riguardo, le indicazioni fornite in Italia per la lotta contro il "burocratese" sono di piena attualità e validità anche per il linguaggio comunitario. I giuristi linguisti della Corte di giustizia si sforzano quindi, ispirandosi all'oraziano "est modus in rebus", di conciliare due esigenze che essi ritengono del tutto compatibili: garantire la maggior chiarezza e comprensibilità possibili delle loro traduzioni ed offrirle al tempo stesso ai lettori in un linguaggio che, pur essendo lontano da qualsiasi retorica ed artificio, abbia pienamente conservato la compostezza, la funzionalità, la flessibilità e l'eleganza della migliore lingua italiana. Essi salutano perciò con entusiasmo l'iniziativa di creare, grazie al concorso di operatori linguistici appartenenti ad una serie di autorevoli organi che superano largamente il mero ambito comunitario, una "rete di eccellenza dell'italiano istituzionale", in cui possano partecipare, insieme con i colleghi delle altre istituzioni, al perseguimento di questo obiettivo. 4

12 RETE DI ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE PRIMA GIORNATA "Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale?" RAFFAELE LIBERTINI, Consiglio regionale della Toscana Bruxelles, 23 novembre 2005 Il linguaggio normativo. I problemi e le prospettive nei tre seminari organizzati dalle regioni italiane. Abstract -Scarso approfondimento del rapporto linguaggio-norma a livello statale e regionale. Studi approfonditi invece sul linguaggio amministrativo con relativi manuali (Cassese, Fioritto). -Intima connessione tra lingua e norma visto che le leggi sono fatte di parole. Numerose citazioni di studiosi in questo senso. Necessità pertanto di indagare questo argomento per colmare una lacuna. -La Conferenza delle Assemblee regionali, sulla base di un progetto dell Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) e con la collaborazione delle regioni ospitanti, ha organizzato tre seminari sul linguaggio normativo che si sono svolti a Torino, Reggio Calabria e Firenze i cui atti sono pubblicati sulla rivista Parlamenti regionali. Gli argomenti principali dei seminari sono stati i seguenti: chiarezza del linguaggio; linguisti e giuristi; esecutivi e legislativi; rapporto tecnici e politici; la comunicazione legislativa; il rapporto tra il legislatore e gli esecutori della legge; il linguaggio e l informatica; l Unione europea e i linguaggi diversi; la formazione degli operatori del diritto per una migliore qualità della normazione; la creazione di nuovi modelli organizzativi delle Assemblee legislative per un linguaggio più chiaro. -I percorsi operativi ipotizzati dall ultimo seminario di Firenze prevedono: la realizzazione di migliori rapporti collaborativi tra giunta e consiglio regionale per far sì che i testi normativi siano ben scritti fin dalla loro elaborazione iniziale; l uso di manuali di drafting nella scrittura delle leggi ed il loro monitoraggio; la costituzione di un gruppo di lavoro interregionale che ampli e migliori la prima parte del manuale regionale di drafting dedicata al linguaggio; l eventuale collaborazione dei linguisti nella revisione dei testi normativi; iniziative formative sul linguaggio per gli addetti alla stesura delle leggi; miglioramento della comunicazione legislativa perfezionando le banche dati già esistenti ed orientandosi verso forme di comunicazione legislativa secondaria diverse ed ulteriori rispetto alla pubblicazione del testo di legge sul bollettino ufficiale. -Particolare interesse dell Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) che da più di 25 anni coordina a scopo informativo e con una attività di formazione costante tutti gli uffici legislativi dei consigli e delle giunte regionali italiane, a stabilire un contatto permanente come quello proposto dal progetto REI (da circa 20 anni sono il segretario dell OLI).

13 RETE DI ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE PRIMA GIORNATA "Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale?" Bruxelles, 23 novembre 2005 MANUELA GUGGEIS, Servizio giuridico, Consiglio dell Unione europea REI e terminologia giuridica: il contributo della rete alla revisione giuridico linguistica dei testi normativi comunitari Ringrazio innanzitutto la Direzione generale della traduzione della Commissione e più in particolare la dottoressa Daniela Murillo per aver reso possibile questo incontro. L'iniziativa è particolarmente benvenuta e coincide con un'analoga proposta lanciata in primavera dai giuristi linguisti italiani durante il convegno su "Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento", promosso dall'università di Como. In quell'occasione avevamo suggerito di istituire una rete informatica che collegasse il nostro servizio e le sedi accademiche a ciò interessate, al fine di instaurare una collaborazione in materia di terminologia giuridica. L'università di Trento, nella persona della professoressa Ioriatti, aveva accettato di aiutarci ed una serie di proficui contatti informali aveva fatto seguito a quel primo incontro. Il progetto elaborato dalla Commissione dà dunque espressione, in maniera più articolata e strutturata, ad un bisogno particolarmente sentito dal nostro servizio, e siamo pertanto felici di potervi partecipare. Mi pare a questo punto opportuno presentare il servizio giuristi linguisti del Consiglio dell'unione europea per meglio far comprendere quali sono le nostre aspettative nei confronti della REI e quale potrebbe essere il nostro contributo. Il servizio giuristi linguisti fa parte del servizio giuridico del Consiglio ed é formato da tre giuristi per ognuna delle venti lingue ufficiali della Comunità. Siamo incaricati della verifica dei testi normativi del Consiglio e di quelli adottati in codecisione sotto il profilo della concordanza dei testi e della qualità redazionale (aspetti solo in apparenza distinti). In pratica ogni testo normativo, una volta terminato il suo iter e prima dell'adozione da parte del Consiglio dei ministri, passa al nostro esame. Ogni sezione linguistica del servizio riceve la versione tradotta nella propria lingua ed il giurista responsabile del documento deve verificare che tale testo corrisponda al cosiddetto testo di base (in genere inglese o francese) discusso durante i lavori preparatori. Si tratta di garantire che tutte le versioni, facendo ugualmente fede, esprimano lo stesso messaggio normativo e producano gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio

14 comunitario. A tal fine si svolgono, per i testi più complessi, riunioni alle quali partecipano un giurista linguista per lingua affiancato dal relativo esperto nazionale, e un rappresentante di ciascuna istituzione coinvolta (Consiglio, Commissione, eventualmente Parlamento ). Verifichiamo inoltre l'osservanza di determinate regole di legistica e formuliamo suggerimenti per migliorare la qualità redazionale del testo (in linea con quanto stabilito nell'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria,gu C 73,del , pag.1). Siamo dunque tra i responsabili dell'applicazione uniforme delle norme e della chiarezza del contenuto normativo. Assenza di divergenze terminologiche e testi normativi più chiari equivalgono a minori interventi della Corte di giustizia e a maggiore democraticità e trasparenza. Non è compito da poco, se raffrontato ai mezzi di cui disponiamo. Uno degli strumenti, appunto, per garantire l'uniformità e la precisione del testo è la ricerca terminologica. Bisogna precisare che, sebbene il lavoro terminologico per i testi sottopostici sia già stato svolto con estrema professionalità dai colleghi della traduzione della Commissione, esso non é tuttavia esaurito. La proposta della Commissione, infatti, una volta presentata al Consiglio viene discussa nei vari gruppi di lavoro e, per i testi da adottare in co-decisione, anche al Parlamento, subendo modifiche a volte profonde. I colleghi traduttori del Consiglio e del Parlamento intervengono per la traduzione delle parti modificate e, rispettivamente, degli emendamenti. Anche il loro contributo è di altissimo livello nonostante le condizioni di lavoro non sempre ottimali (cito, tra l'altro, la mancanza di tempo,la diminuzione dell'organico e la riduzione,per questioni organizzative e di bilancio, dei documenti intermedi tradotti, con corrispondente riduzione delle fasi intermedie di ricerca terminologica). Quanto esposto (oltre al fatto che il testo che esaminiamo è redatto da persone spesso non di madrelingua e con tradizioni giuridiche differenti) spiega dunque il possibile persistere o insorgere di problemi di terminologia giuridica. Quando ciò avviene per prima cosa contattiamo i responsabili delle Rappresentanze permanenti presso l'unione europea e gli esperti dei ministeri che hanno partecipato alle riunioni. Per quanto riguarda l'italia il rapporto con entrambi è estremamente positivo e di grande collaborazione. Può tuttavia accadere che non si riesca a mettersi in contatto in tempi brevi con la persona interessata; che l'esperto non sia giurista; che la complessità della questione o la delicatezza del problema richieda una verifica aggiuntiva. Ed ecco che arriviamo all'importanza strategica che la REI potrebbe rivestire per noi giuristi linguisti. Come avevo accennato, da questa primavera sperimentiamo una forma di collaborazione informale con la professoressa Ioriatti, docente di diritto comparato all'università di Trento. Quando un problema terminologico insorge, disponiamo sempre di pochissimo tempo per risolverlo (in genere uno o due giorni); se i mezzi cui accennavo non sono 2

15 sufficienti, contattiamo per posta elettronica la professoressa Ioriatti e le spieghiamo succintamente il contesto. L'ultima questione che le abbiamo sottoposto riguardava i termini inglesi "registered office" e "head office" che in italiano risultavano entrambi tradotti con "sede sociale". Il problema era quello di verificare se nel testo di base si facesse riferimento a due concetti differenti rendendo necessaria una distinzione anche in italiano. Grazie alla sollecita risposta fornitaci dall'università di Trento abbiamo potuto disporre di utili elementi di valutazione. Con ciò voglio anche sottolineare che l'utilizzo di una rete terminologica non significa necessariamente che il termine da essa proposto sarà quello poi effettivamente scelto: essendo l'ordinamento comunitario autonomo e frutto di una mediazione tra 25 Stati membri é necessario appunto valutare, con un 'interpretazione "teleologica", e alla luce di tutte le informazioni raccolte, quale sia il termine più appropriato. In ogni caso però avremo avuto un prezioso apporto scientifico e neutrale e, lo spero almeno, avremo fatto conoscere con esempi concreti alcuni aspetti del funzionamento dell'unione europea. Dunque un arricchimento reciproco. Due ultime proposte: poiché, come ho accennato, il nostro lavoro ha dei ritmi diversi da quelli della Commissione, sarebbe opportuno prevedere per la REI "due corsie di marcia"; una cioè da utilizzare quando si dispone di un maggior lasso di tempo (e dove dunque è possibile fornire o chiedere contributi più estesi, alimentando forum e banche dati) ed una per il "pronto intervento", al fine di ottenere risposte rapide e sintetiche. Infine ritengo che l'importanza della presente iniziativa sia tale che essa debba travalicare i confini dell'italia e dell'italiano e che,una volta strutturata,la REI debba servire da esempio per le altre lingue e gli altri Stati membri dell'unione e dunque portare ad una moltiplicazione dei rapporti tra la Comunità e i partecipanti alla rete,nonché all'instaurazione di contatti tra gli stessi partecipanti. Grazie. 3

16 RETE DI ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE PRIMA GIORNATA "Una rete di eccellenza dell'italiano istituzionale?" Bruxelles, 23 novembre 2005 ELENA IORIATTI FERRARI, Università degli Studi di Trento Linguaggio giuridico e traduzione nel diritto comunitario e nel diritto privato europeo E noto come la relatività del risultato debba essere considerata, entro limiti accettabili, un elemento proprio di ogni esperienza di traduzione 1. Le difficoltà proprie dell attività di traduzione aumentano quando oggetto della stessa è il dato giuridico. Il linguaggio giuridico, ossia l insieme di parole che veicolano il messaggio giuridico, rientra infatti tra i linguaggi c.d. specialistici. Se osservato dall esterno e collocato in un ipotetica categorizzazione graduata in base al livello di tecnicità, dal punto di vista del suo linguaggio il diritto si trova in una posizione medio alta, inferiore solamente alla matematica, alla fisica ed alla chimica 2. Se diversamente osservato dall interno, si può notare come esso contenga tanto concetti fattuali, quanto concetti astratti, o culturali. Ciò è particolarmente evidente con riferimento alla legislazione comunitaria, gran parte della quale è destinata a disciplinare settori tecnici : trattasi di normative dirette a armonizzare o uniformizzare aree del diritto che disciplinano la produzione e lo scambio di beni e servizi 3. Tale disciplina è quindi caratterizzata dalla presenza prevalente di concetti fattuali (ad esempio, il mercato agricolo ) 4. La legislazione comunitaria non destinata a disciplinare settori tecnici, ma diversamente le relazioni sociali principali (famiglia successioni proprietà contratto responsabilità), presenta un livello normativo semantico molto diverso. Trattasi della legislazione di diritto privato, la cui specifica configurazione (ossia proprio in quanto destinata a disciplinare tali relazioni sociali) contiene concetti fortemente astratti che assumono significati diversi nei singoli ordinamenti, in quanto specificatamente connessi alla cultura ed alla storia di una determinata tradizione giuridica 5. A ciò deve essere aggiunto un ulteriore elemento di complicazione, ossia la compresenza in Europa di due tradizioni giuridiche diverse: la tradizione di civil law (o famiglia romano germanica ) ove le norme sono prevalentemente di produzione legislativa (parlamento) e la tradizione di common law, nella quale la norma è, nella maggior parte dei 1 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, S. Cavagnoli, La traduzione del dato giuridico dal punto di vista linguistico, intervento a Nozioni giuridiche Fondamentali e problemi di trducibilità (E. Ioriatti Ferrari), Facoltà di Lettere e Filosofia, Trento, marzo A. Gambaro, The Plan d Action of the European Commission A Comment, in European Review of Private law, 2003, In questi settori del diritto la traduzione è quindi relativa a testi di carattere amministrativo, economico, medico ecc. ed in questo senso, un supporto può essere individuato anche nelle aree di competenza della rete REI diverse da quella giuridica (medicina, economia ecc.). Esiste peraltro una terminologia giuridica specifica all interno di tutti questi campi, la cui traduzione può comportare le problematiche che saranno esaminate qui di seguito. 5 Ibidem.

17 casi, di produzione giurisprudenziale (giudice). La tradizione di common law (della quale fa parte l Inghilterra) conosce quindi concetti, categorie, tassonomie molto diverse da quella di civil law (della quale fanno parte, fra i tanti, l ordinamento italiano, francese, tedesco, spagnolo ecc). Tale compresenza rende difficile, a volte impossibile, tradurre i concetti o le categorie inglesi nelle lingue giuridiche utilizzate all interno della famiglia di civil law, e viceversa. La diversità della tassonomia tecnica obbliga infatti spesso ad abbandonare l attività di traduzione ed a ricorrere a neologismi o tecniche di omologazione (ossia a scomporre il concetto in concetti minori e verificarne successivamente il loro corrispondente nell ordinamento di arrivo della traduzione). Ma dalle difficoltà di traduzione non sono esenti nemmeno i concetti propri di ordinamenti appartenenti alla stessa tradizione giuridica. Ciò è dovuto alla specificità della traduzione giuridica che, a differenza di altre scienze, non conosce corrispondenza tra parola e concetto. Esempi tratti da un lavoro di Barbara Pozzo 6 dimostrano come il contratto, istituto italiano espresso in lingua italiana, non possa essere tradotto letteralmente in contract (o, più precisamente, simple contract ), concetto inglese, in quanto mentre il contratto nell ordinamento italiano comprende l istituto della donazione, il contract inglese la esclude, essendo la donazione (gift) inglese un deed e non un simple contract. La compresenza di linguaggi giuridici all interno della stessa lingua rende il quadro ancora più complesso. Abbandonando l Europa, troviamo un chiaro esempio di questo fenomeno nell istituto del Trust, tipico del common law e, in generale, intraducibile. La lingua giuridica francese del codice civile del Québec denomina l istituto della fiducie come trust, mentre, nella versione inglese del codice, il termine trust viene mantenuto nel suo concetto originale; ne consegue che in Québec fiducie significa trust, sulla base di una scelta non giuridica, bensì linguistica. Diversamente la lingua giuridica francese della Francia conosce la fiducie, come istituto giuridico, ma non la denomina né la assimila dal punto di vista giuridico al trust 7. E quindi evidente come all interno della lingua giuridica francese coesistano il linguaggio giuridico del Québec e quello della Francia. Quelle relative alla traduzione giuridica sono problematiche che emergono con particolare enfasi nel diritto comunitario e nelle normative nazionali di attuazione delle direttive, le quali devono essere tradotte in tutte le lingue dell Unione, in forza del noto principio del multilinguismo 8. Per molto tempo queste difficoltà non sono state percepite nella redazione e/o traduzione delle direttive; ed infatti negli atti comunitari sono presenti errori dovuti al fatto che l attenzione è stata concentrata unicamente sull aspetto linguistico della traduzione. Solo recentemente si è prestato attenzione anche alle ricadute giuridiche di tali espressioni linguistiche. A livello comunitario non è infatti raro trovare, all interno della medesima direttiva, concetti diversi utilizzati indifferentement, allo scopo di indicare la medesima fattispecie. Per limitarsi ad un esempio, si noti la traduzione italiana della Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 in G.U.C.E. L. 372 del , p. 31 sui contratti 6 Numerosi esempi in B.Pozzo, Harmonising of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology, European Review of Private Law, 755 ss. 7 R. Sacco, Traduzione giuridica, in Digesto IV, Torino, p La politica del multilinguismo viene sancita già nel Trattato di Roma, ove l art. 217 (290 nella versione consolidata) fa riferimento alle «lingue delle istituzioni comunitarie». La competenza ad emanare discipline di dettaglio è attribuita al Consiglio e il requisito dell unanimità, previsto dalla norma, costituisce un chiaro segnale della delicatezza della problematica. Il Regolamento del Consiglio n. 1 del 15 aprile 1958 costituisce, a tutt oggi, la base giuridica del multilinguismo. E interessante notare come il regolamento, pur distinguendo tra lingue ufficiali e lingue di lavoro, non fornisce una definizione delle due categorie, ma si limita a stabilire come «i regolamenti e gli altri documenti ufficiali di applicazione generale devono essere redatti in tutte le lingue ufficiali» (art. 4).

18 negoziati fuori dei locali di commercio: gli art. 4 e 5 della direttiva consentono al consumatore di recedere dal contratto entro sette giorni, ma tale diritto di recesso nella versione italiana diviene un diritto di rescissione, per poi diventare nuovamente recesso nel decreto legislativo di attuazione italiano (15 gennaio 1992, n. 50). Ma nel nostro ordinamento giuridico il recesso del consumatore non corrisponde al concetto di recesso di cui all art del codice civile. Ne consegue è conseguito l inserimento di un nuovo concetto di recesso, che diverge rispetto al tradizionale istituto disciplinato dal codice. Nelle direttive troviamo inoltre neologismi, i quali vengo a volte utilizzati in una versione linguistica (es. tedesco), ma non vengono ripresi in altre versioni (es. francese o italiana); si rinvengono inoltre concetti utilizzati come sinonimi nel medesimo documento (ad esempio, appunto, il concetto di recesso utilizzato come sinonimo di rescissione ) 9. Questa situazione è causa di ricadute negative di tipo orizzontale nel diritto comunitario, ossia di errori che vengono trasposti da una versione linguistica di una direttiva ad un altra o a più altre, causando quindi una sorta di catena di errori concettuali. Non mancano inoltre ricadute di tipo verticale, che incidono sulla tassonomia dei diversi ordinamenti nazionali. Può infatti accadere che gli errori contenuti nelle direttive vengano ripetuti nelle leggi o nei decreti nazionali di attuazione, con la conseguenza di introdurre concetti divergenti negli ordinamenti nazionali. Il processo di armonizzazione, diversamente dal quello che è il suo stesso obiettivo, può così causare non l avvicinamento, ma la divergenza dei diritti statali. In secondo luogo, queste imprecisioni nella traduzione possono arrivare ad avere un impatto disgregante della tassonomia propria di un ordinamento nazionale. Mantenendo il noto esempio relativo al concetto recesso nel decreto italiano (1992 n. 50) di attuazione della Dir. 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali di commercio, l introduzione di un nuovo e diverso concetto di recesso (del consumatore) rispetto al tradizionale concetto di recesso di cui all art del codice civile frantuma una tassonomia italiana precedentemente omogenea. Tutto ciò rende evidente che la premessa imprescindibile all emanazione di una normativa armonizzata nell area del contratto è la creazione di una terminologia giuridica uniforme a livello europeo. Quello della terminologia uniforme è un pre requisito all unificazione, uniformazione e anche all armonizzazione normativa ormai assodato anche in dottrina; 10 Tale necessità è particolarmente urgente, allo stato, nell area del contatto, ove l azione di armonizzazione o, addirittura, di unificazione normativa si ritiene necessaria. Sembra infatti che le differenze normative sul contratto tra gli Stati membri siano produttive di ostacoli capaci di limitare gli scambi all interno del Mercato europeo. Tali differenze tra norme causerebbero infatti negli operatori commerciali una forte diffidenza nello svolgere transazioni economiche transnazionali, data l incertezza normativa e gli ingenti costi di infomazione che ne conseguono. Si tratta, a parere di alcuni, di importanti non tariff barriers, le quali impediscono il completamento del Mercato interno. Secondo una parte consistente della dottrina, così per le stesse istituzioni comunitarie, 11 la creazione di norme unificate o, almeno, uniformi, potrebbe eliminare 9 Cfr: S. Ferreri, The drafting of statutes: a difficult task, especially across borders, Barbara Pozzo (ed.), Ordinary Language and Legal Language, Giuffrè, Per tutti: Pozzo, Harmonization of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology, cit., Cfr. La prima Comunicazione viene emanata nel luglio 2001 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament concerning European contract law, Brussels, , COM (2001) 398 final (la versione italiana ufficiale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2001/C 255/01. Una versione in lingua italiana del contenuto della relazione può inoltre essere letta in Contr. Impresa/Eur., 2002, parte Materiali ) fulcro della Comunicazione, è la richiesta di informazioni da parte della Commissione circa la necessità di un azione comunitaria più estesa in ambito di diritto dei contratti; la Comunicazione dà inoltre corso ad un dibattito diretto a ottenere informazioni in

19 quest incertezza, producendo così una velocizzazione ed un incremento nella circolazione di beni, servizi e capitali, accompagnata da una benefica diminuzione dei costi transattivi e di informazione; in ultima battuta, un contributo imprescindibile al completamento del Mercato comune europeo. Ma l iniziale proposta di creare direttamente una normativa comune europea sui contratti, uniforme o unificata (e quindi, potenzialmente, un Codice Civile Europeo), ipotizzata dalla Commissione europea, si è ben presto scontrata con il problema dell assenza di comunanza concettuale in Europa; le differenze tassonomiche fra gli ordinamenti europei hanno infatti reso evidente come, paradossalmente, risulti impossibile esprimere in una norma comune regole operazionali identiche, a volte già esistenti, in mancanza della presenza di concetti in grado di esprimere lo stesso istituto nella tassonomia giuridica dei singoli ordinamenti Così, accantonata temporaneamente l idea di emanare un Codice Civile Europeo, la Commissione mira oggi a creare tale terminologia uniforme europea nell area del contratto. Ciò presuppone, in primo luogo, la conoscenza della situazione attuale, ossia una capillare raccolta di dati circa il modo con il quale i termini giuridici sono stati utilizzati dal legislatore comunitario e in seconda battuta, sull utilizzo dei termini giuridici nel procedimento di attuazione dei diversi legislatori nazionali. E quindi opportuno segnalare come in Italia sia già attivo un progetto avente tali obiettivi: si tratta del progetto dal titolo Terminologia giuridica europea e armonizzazione della disciplina contrattuale finanziato dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca del quale è responsabile scientifico dell unità operativa di Como è la prof. Barbara Pozzo. Il progetto mira innanzitutto a individuare l uso di alcuni termini chiave (contratto, recesso, adempimento, inadempimento, risoluzione, reclamo, risarcimento, indennizzo, rimborso, annullamento) nelle direttive sui contratti a tutela del consumatore nella versione merito alle quali tutti gli interessati, comprese le istituzioni CE, sono stati invitate a far pervenire risposte direttamente alla Commissione (Comunicazione, luglio 2001, p. 6). La Commissione stimola una dettagliata discussione circa i possibili mezzi idonei a risolvere una serie di problematiche connesse alla diversità delle discipline europee nell area del contratto. A questo proposito l istituzione comunitaria propone quattro diverse opzioni, le quali vengono sottoposte al vaglio della critica e di auspicabili studi futuri. Opzione n.1: nessuna azione comunitaria, con la conseguenza che l emersione della disciplina migliore sarà affidata ad un libero processo competitivo fra le norme; opzione n. 2: una seconda soluzione viene individuata nella promozione degli studi volti ad individuare e favorire l emersione di principi comuni agli stati nelle aree rilevanti del diritto contrattuale; opzione n. 3: un terzo obiettivo va ricercato nel miglioramento della qualità della legislazione già in vigore (attraverso una modernizzazione degli strumenti già esistenti); opzione n. 4: infine, viene proposta l adozione di una legislazione omnicomprensiva a livello europeo. Per un commento alla Comunicazione: Editorial comments, On the way to a European Contract Code? in Comm. mark. law rev., 2002, 219. L azione della Commissione prosegue nel febbraio 2003 con la seconda Comunicazione Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: a more coherent European contract law. An action plan, Brussels, , COM (2003) 68 final con il cosiddetto «Piano d Azione»; con esso, previa prosecuzione dell indagine avviata con la prima Comunicazione, la Commissione propone per la prima volta la creazione del Quadro Comune di Riferimento e dello Strumento Opzionale. Tale programma è confermato con una terza Comunicazione Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. European Contract Law and the revision of the acquis: the way forward, Bruxelles, , COM (2004) 651 final la quale, accanto all elaborazione di condizioni generali di contratto di applicazione generale in Europa, la Commissione compie passi concreti con riferimento alla creazione del Quadro Comune di Riferimento (Common Frame of Reference). Da un lato, con riguardo alla creazione di un diritto privato europeo dei contratti, la Commissione ha definitivamente focalizzato il nodo della problematica su strumenti normativi (leggi modello e principi generali) così come su strumenti terminologici (definizioni e termini astratti). Inoltre, un programma politico e finanziario è stato lanciato al fine di assicurare la fattibilità concreta dei progetti (pag. 9 e seguenti della Comunicazione). Si vedano anche le Risoluzioni del Parlamento europeo: Risoluzione 26 maggio 1989, in GC, C 158 del 28 giugno 1989, p Risoluzione 2 maggio 1994 in GC, C 205 del 25 luglio 1994, p Recentemente Risoluzione 16 marzo 2000 (B5-0228, /2000), Risoluzione 15 novembre 2001 (A5-0384/2001), Risoluzione 2 settembre 2003 (A5 0256/2003) Infine, circa la posizione del Consiglio, si veda il report sulla prima Comunicazione della Commissione (12735/01 justi civ 124, 18 October 2001 (23.10) e la Risoluzione 22 settembre 2003 (2525th Competitiveness Council (Internal Market, Industry and Research), Press release of No 12339/03, p. 15, 16, 17.

20 italiana, e, parallelamente, nelle versioni tedesca, inglese, francese, portoghese, sloveno, olandese e polacco. In una seconda fase del progetto, l uso dei medesimi termini sarà indagato con riferimento agli strumenti normativi (leggi, decreti ecc.) nazionali di attuazione delle direttive, negli ordinamenti italiano, tedesco, inglese, francese, portoghese, sloveno, olandese e polacco. La prima fase del progetto ha già dato risultati interessanti: si riporta qui di seguito un esempio di come il concetto recesso sia stato utilizzato in due direttive Direttiva sulla multiproprietà (Dir. 1994/47): Recesso Rűcktritt (usato anche al posto di risoluzione) Withdrawal Retractation italiano tedesco inglese francese Direttiva sui contratti negoziati fuori dei locali di commercio (Dir. 1985/577). Recesso e rescissione (utilizzati come sinonimi) Rűcktritt e Widerruf (utilizzati come sinonimi) Right of renunciation Renoncer e renonciation italiano tedesco inglese francese Questa prima fase è in stato di avanzamento e si ritiene che tutti i dati saranno a disposizione nella primavera dell anno Per quanto riguarda la seconda fase del progetto, che vedrà analizzati parallelamente i medesimi dati nella fase di attuazione, si ritiene, sarà completata alla fine del medesimo anno. Anche la Commissione della Comunità Europea, consapevole delle problematiche di traduzione del dato giuridico nell area del contratto, ha dato corso alla creazione di uno strumento il cui scopo principale è costituito dalla soluzione dei problemi di traduzione giuridica a livello comunitario ed europeo: il c.d. Quadro Comune di Riferimento (QCR - Common Frame of Reference), costituirà un punto di riferimento terminologico per la revisione dell Acquis comunitario, oltre che la base per la creazione di eventuali strumenti normativi comuni livello comunitario (il c.d. Strumento Opzionale o un eventuale, futuro, Codice Civile Europeo) e il punto di riferimento per la redazione delle direttive e dei regolamenti comunitari 12. Il QCR, attualmente redatto in inglese, viene quindi proposto come base terminologia uniforme nell area del contratto, passibile di futura traduzione nelle lingue ufficiali 12 La Commissione indica un possibile contenuto del QCR, il quale potrebbe essere diviso in tre parti: principi fondamentali del diritto dei contratti, definizioni dei concetti astratti più rilevanti, norme modello del diritto dei contratti (contratto; obblighi pre contrattuali; adempimento; inadempimento; pluralità di parti; sostituzione del debitore; norme specifiche sulla vendita). La Comunicazione 2003 indica inoltre alcuni ulteriori funzioni del QCR (es. utilizzo di tale strumento nell ambito degli arbitrati o per favorire l attuazione delle direttive).

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