730, Unico 2015 e Studi di settore

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1 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Nuove opzioni IRAP. Casi particolari Opzione per il metodo da bilancio Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: IRAP L articolo 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, al comma 2, dispone che le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES (ovvero secondo i valori di bilancio). Dal periodo d imposta 2015, l opzione o la revoca per la determinazione dell IRAP secondo il metodo da bilancio va comunicata nella dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare/revocare l opzione e non più, pertanto, entro il 1 marzo dell anno di riferimento mediante l apposito modello approvato con Provvedimento del 31 marzo Tuttavia, vi sono alcune casistiche particolari, trattate dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 60/2008, per le quali le nuove modalità di opzione per la determinazione dell IRAP con metodo da bilancio comportano alcune problematiche operative. Trattasi in particolare di: società di persone o impresa individuale neo- costituita; società di capitali trasformata in società di persone; società di persone trasformata in società di capitali. Premessa Con l art. 1, commi 50, 51 e 52, Legge n. 244/2007 sono state riscritte le regole di determinazione della base imponibile IRAP, distinguendo le modalità di determinazione dell imposta a seconda che il soggetto passivo dell imposta sia: - una società di capitali o ente commerciale in cui trova applicazione il metodo da bilancio, ex art. 5; Informat srl 1

2 oppure: - un impresa individuale o società di persone in cui trova applicazione il metodo fiscale, ex art. 5-bis. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA Società di capitali o ente commerciale metodo da bilancio, ex art. 5 Impresa individuale o società di persone Metodo fiscale, ex art. 5-bis In ogni caso l articolo 5-bis, D.Lgs n. 446/1997, al comma 2, sottolinea che le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES, ovvero secondo i valori di bilancio. Recentemente, l articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 è stato modificato ad opera dell art. 16, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 prevedendo che, a decorrere dal periodo d imposta 2015, l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio (così come la revoca dell opzione precedentemente espressa) va esercitata direttamente nella Dichiarazione IRAP presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione e non più, pertanto, entro il 1 marzo dell anno di riferimento mediante l apposito modello approvato con Provvedimento 31 marzo Articolo 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, comma 2 Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per il metodo da bilancio A decorrere dal periodo d imposta 2015 l opzione va esercitata direttamente nella Dichiarazione IRAP 2

3 Chi può optare per il metodo da bilancio L opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo i valori di bilancio può essere esercitata dalle: - persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all art. 55, TUIR; - società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell art. 5, comma 3, TUIR; in regime di contabilità ordinaria. Con Circolare n. 60/2008, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rileva il fatto che la contabilità ordinaria sia tenuta per scelta o per obbligo. Circolare Agenzia delle Entrate n. 60/2008 Non rileva il fatto che la contabilità ordinaria sia tenuta per scelta o per obbligo Per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata il metodo fiscale resta, invece, l unica modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP. Gli enti non commerciali non sono interessati all opzione, infatti, qualora esercitino anche attività commerciali, la base imponibile IRAP relativa a queste è determinata secondo le disposizioni dell art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, ovvero secondo le regole delle società di capitali, fatte salve ipotesi di determinazione forfetaria. Previa manifestazione dell apposita opzione che: Ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria possono pertanto utilizzare il metodo a valori di bilancio, ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 È irrevocabile per 3 periodi d imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata Comporta l obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria (semplificata, per le imprese agricole) In caso di revoca dell opzione precedentemente comunicata è obbligatoria la determinazione dell IRAP con il metodo fiscale per almeno un triennio. 3

4 Modalità di opzione L articolo 16, D.Lgs. n. 175/2014, ha infatti semplificato le modalità di adesione ai seguenti regimi fiscali opzionali: - tassazione per trasparenza; - consolidato nazionale; - tonnage tax, - determinazione del valore netto della produzione ai fini IRAP ex art. 5, D.Lgs. n. 446/1997. In sostanza, tali opzioni non dovranno essere esercitate con una specifica comunicazione, ma direttamente in sede di presentazione: - della dichiarazione dei redditi, per quanto riguarda l opzione per la trasparenza, il consolidato nazionale e la tonnage tax. A tal fine, i modelli dichiarativi sono stati implementati del nuovo quadro OP; ovvero: - della Dichiarazione IRAP, per quanto riguarda l opzione delle società di persone e imprese individuali per il metodo da bilancio. A tal fine, nel quadro IS, è stato inserito il nuovo rigo IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446). Con riferimento al periodo di imposta 2015, la compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell apposita casella: - opzione di optare per il metodo da bilancio ; - revoca di revocare l opzione precedentemente esercitata. La nuova modalità di opzione si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ovvero, per la generalità dei soggetti, dal Fino al periodo di imposta 2014, l opzione andava esercitata presentando all Agenzia delle Entrate l apposito modello, approvato con Provvedimento del 31 marzo 2008, entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta per il quale si intendeva esercitare l opzione/revoca (ovvero, per i soggetti solari entro il 1 marzo dell anno di riferimento). 4

5 Le ditte individuali/società di persone in contabilità ordinaria che intendono: - esercitare l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio revocare l opzione esercitata per il triennio , con applicazione del metodo fiscale per il triennio Non sono tenute ad inviare all Agenzia delle Entrate l apposito modello ma sono tenute ad esercitare l opzione direttamente nel mod. IRAP 2015 Le nuove modalità di opzione (direttamente in dichiarazione dei redditi) implicano quindi che il nuovo termine entro cui è possibile optare diviene il 30 settembre (sempre per i soggetti solari ). Con le nuove disposizioni la comunicazione dell opzione avviene quindi nel Mod. IRAP 2015, ossia entro il 30 settembre Con la precedente modalità la società avrebbe dovuto effettuare la comunicazione entro il 2 marzo 2015 (il 1 marzo 2015 cadeva di domenica). ESERCIZIO OPZIONE PRIMA ORA Comunicazione entro il 2 marzo 2015 (il 1 marzo 2015 cadeva di domenica) Entro il 30 settembre 2015 nel Mod. IRAP 2015 Si ricorda inoltre che relativamente all opzione in esame non sono applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. n. 442/97 (riguardanti le opzioni da esercitare nel quadro VO del mod. IVA) e pertanto per la relativa efficacia non è sufficiente il comportamento concludente del soggetto interessato. 5

6 Casi particolari Di seguito si propongono alcune riflessioni su alcune casistiche particolari, trattate dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 60/2008, per le quali le nuove modalità di opzione per la determinazione dell IRAP con metodo da bilancio introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 comportano alcune problematiche operative. SOCIETÀ DI PERSONE O IMPRESA INDIVIDUALE NEOCOSTITUITA La Circolare n. 60/2008, l Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i soggetti neocostituiti dovevano esercitare l opzione entro 60 giorni, decorrenti da momenti diversi a seconda della loro natura giuridica. Circolare n. 60/2008 Agenzia Entrate Soggetti neo costituiti Società di persone: entro 60 gg decorrenti dall inizio del primo periodo d imposta Imprese individuali: entro 60 gg decorrenti dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/11 Una società: - in contabilità ordinaria; - costituitasi nel 2014; - con periodo d imposta 1 aprile 31 dicembre, per optare per la determinazione della base imponibile IRAP a valori di bilancio doveva presentare l apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il 30 maggio 2014 (60 giorni dal 1 aprile). I DUBBI A seguito delle novità intervenute per conto del D.Lgs. n. 175/2014, non sono chiare le modalità con cui le società/imprese individuali costituitesi nel corso del 2015 debbano comunicare l opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio già a decorrere dal Da quanto emerge dalla normativa, detti soggetti, che nel 2015 non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2014, si troverebbero a presentare il modello solo per la compilazione delle sezioni necessarie ad esprimere l opzione. 6

7 Appare inoltre poco chiaro come un impresa/società costituita dopo il 30 settembre 2015 (termine di presentazione ordinario della dichiarazione) può esprimere l opzione. Si auspicano chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate. SOCIETÀ DI CAPITALI TRASFORMATA IN SOCIETÀ DI PERSONE Con la Circolare n. 60/2008 si era chiarito che la società di capitali che si trasformava in società di persone e che intendeva continuare a determinare l IRAP sulla base dei valori di bilancio, doveva esercitare l opzione entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia della trasformazione, ossia dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. I DUBBI Nell ipotesi di trasformazione avvenuta nel corso del 2015 non sono chiare le modalità con le quali la società risultante a seguito della trasformazione deve comunicare l opzione per il metodo da bilancio. Si auspicano chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate. SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATA IN SOCIETÀ DI CAPITALI Nel caso in cui una società di persone che applica il regime ex art. 5-bis si trasformi in una società di capitali, non è richiesto alcun adempimento ai fini dell opzione IRAP, considerato che quest ultima può applicare esclusivamente il metodo di determinazione della base imponibile a valori di bilancio. In tal caso, le nuove modalità di opzione introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 non creano problematiche operative. - Riproduzione riservata - 7

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