LE GRU A TORRE. ing. Antonino Ughettini

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1 LE GRU A TORRE 1

2 GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Con il termine generico gru si descrive l insieme delle apparecchiature di sollevamento che per mezzo di un braccio permettono una dislocazione dell oggetto movimentato fuori piombo attraverso la mediazione di un braccio e comportanti più strumenti di sollevamento quali ganci, benne, elettrocalamite, rampini ecc. Le operazioni di carico e di scarico da effettuare con i mezzi di sollevamento e di trasporto comportano obblighi per i dirigenti ed i preposti che non si esauriscono con le istruzioni date ai dipendenti in ordine ai rischi a cui sono esposti, ma si estende all attuazione delle misure di sicurezza indicate dalla legge e ad esigere l osservanza puntuale da parte dei lavoratori dipendenti. 2

3 Vengono definiti "gru a torre" gli apparecchi di sollevamento a braccio girevole montato sulla parte superiore di una torre verticale. Sono, specifici apparecchi di sollevamento che effettuano la movimentazione del carico tramite i movimenti tipici di sollevamento, traslazione, rotazione e, quando serve, scorrimento su binario. In abbinamento alla gru, quando non è possibile agganciare direttamente il carico, vengono utilizzati degli accessori di sollevamento quali catene, brache, benne, ceste, forche, ecc., che si interpongono tra il carico e l organo di presa della macchina. 3

4 Gli adempimenti previsti per gli apparecchi di sollevamento attualmente vengono regolamentati dal D.Lgs.81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e dal decreto legislativo n 17 del 27 gennaio 2010 (nuova Direttiva Macchine) che è entrata in vigore il 6 marzo La direttiva citata sostituisce la precedente Direttiva Macchine 98/37/CE. Inoltre è necessario ricordare il Decreto Interministeriale dell' 11/4/2011 contenente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate in Allegato VII in vigore dal 24 gennaio 2012 Ci sono poi le norme tecniche, circolari, linee guida, etc. 4

5 Il datore di lavoro deve provvedere, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili 5

6 Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 6

7 E' da tenere presente che il Testo Unico, nell' Allegato I, considera la mancata formazione e addestramento come una delle gravi violazioni punibile con la sospensione dell'attività imprenditoriale (comma 1, art. 14, D.Lgs. 81/08). 7

8 Sono obbligatori i corsi per gruisti? Il datore di lavoro e responsabile dell idoneità alla mansione del lavoratore, in particolar modo quando gli concede di usare una attrezzatura complessa come una gru, con significativa probabilità di rischio per l incolumità di altri operatori presenti in cantiere. In caso di incidente diventa essenziale la prova di diligenza del datore di lavoro nel percorso formativo e di addestramento alla mansione di gruista, quando può dimostrare che si e avvalso di enti di formazione accreditati e di docenti professionisti del settore. 8

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13 Il datore di lavoro provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento ; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: a)controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 13

14 b) Controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 14

15 I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo. 15

16 Riferimenti normativi: Denunce e verifiche INAIL/ASL Tutti gli apparecchi di sollevamento che superano i 200 Kg di portata sono soggetti ad un regime di verifiche che devono essere effettuate da funzionari statali. La prima di queste verifiche deve essere effettuata dall INAIL, le successive dalle ASL/ARPA. Esistono pene severe per chi non denuncia/verifica il proprio apparecchio (multe e sequestri), senza considerare gli aspetti penali derivanti da un eventuale incidente. 16

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18 DECRETO SULLE VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E SULLA ABILITAZIONE DEI VERIFICATORI Con il nuovo decreto è stato modificato il regime delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, in particolare degli apparecchi di sollevamento di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 98 del 29 Aprile 2011 il Decreto Interministeriale dell' 11/4/2011 contenente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate in Allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 71 comma 13 del medesimo Decreto. Il decreto abilita i soggetti privati, quali organismi o enti ispettivi di tipo "A" ai sensi della norma UNI ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro contenute nell'allegato VII del D.Lgs 81/08, aprendo di fatto la possibilità di intervenire direttamente quando gli enti pubblici non vi riescano nei tempi previsti. 18

19 Il provvedimento doveva entrare in vigore dal 28/07/2011 (90 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell Allegato III, concernente le modalità per l abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, entrato invece in vigore il 30/04/2011. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 22 luglio 2011 è stata prorogata l'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del d.lgs 9 aprile E stata differita l entrata in vigore di ulteriori 180 giorni, quindi al 24 Gennaio MOTIVI DEL DIFFERIMENTO 19

20 Il motivo di tale differimento è dovuto alla necessità di dare tempo al Ministero di esaminare le numerose istanze di accreditamento ed istituire il registro nazionale dei soggetti abilitati dei quali i datori di lavoro si potranno avvalere per l esecuzione delle verifiche periodiche. Al 28/07/2011, infatti, solamente un paio di organismi hanno ricevuto l abilitazione all effettuazione delle verifiche periodiche in sostituzione di INAIL/ASL, e questo avrebbe causato una distorsione del mercato in ragione dell evidente stato di monopolio che si sarebbe venuto a creare. D altra parte le procedura di accreditamento è particolarmente complessa ed onerosa, da qui la necessità di dare tempo agli organismi per permettere di accreditarsi regolarmente e al Ministero di valutare correttamente le istanze. 20

21 Le attrezzature in questione, soggette a verifica e oggetto di interesse del decreto sono: Apparecchi per il sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC); sollevamento persone (Gruppo SP); gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR); tubazioni (gas, vapori, liquidi); generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili. 21

22 Le verifiche periodiche effettuabili su tali attrezzature vengono abitualmente svolte in due fasi conseguenti: fase primaria e secondaria. La prima di competenza INAIL, la seconda pertinente alle ASL territoriali. Le ASL e l INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 22

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24 Verbale verifica Allegato II D.M. 11/4/

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26 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (Articolo 71 comma 11 e Allegato VII D.Lgs 81/08) Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile) a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato (annuali). 26

27 La prima di tali verifiche (gru nuova) è effettuata dall ISPESL - INAIL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle AUSL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13 (oggi Decreto Interministeriale dell' 11/4/2011 ). Le successive verifiche (ad ogni montaggio) dall AUSL SSIA che vi provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13 Decreto Interministeriale dell' 11/4/2011 ). (oggi 27

28 N.B.: Ad ogni installazione di apparecchio di sollevamento é obbligatorio farne denuncia all AUSL a mezzo modulo appropriato accompagnato da modulo di corretta installazione e da modulo di idoneità del piano di appoggio (Tav. n. 2). 28

29 DENUNCIA ALL ISPESL INAIL APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Chi acquista e mette in servizio un Apparecchio di Sollevamento (nuovo o mai denunciato sul territorio nazionale) è necessario che provveda ad inviare il Modulo di denuncia (in bollo da 14,62) alla sede ISPESL-INAIL competente per territorio, a mezzo Raccomandata A/R allegandovi fotocopia DICHIARAZIONE (CE) di conformità. La rimanente documentazione va conservata a disposizione nel luogo di utilizzo dell Apparecchio di Sollevamento. 29

30 IMPIEGHI DI RADIOCOMANDI PER GRU, ARGANI E PARANCHI (D.M n 3477) Oltre a fissare le caratteristiche tecniche dei dispositivi il decreto prevede che essi siano muniti di targa di identificazione, di libretto di istruzioni tecniche e che siano accompagnati da una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante. L installazione di tali sistemi su apparecchi di sollevamento già muniti di libretto matricolare è considerata modifica sostanziale e pertanto l utente di questi apparecchi ne dovrà fare richiesta di verifica straordinaria su apposito modulo alla sede dell AUSL competente per territorio. 30

31 OCCORRE PERTANTO PRIORITARIAMENTE ACCERTARE PRIMA DELL UTILIZZO: 1. Stabilità del mezzo e del carico ( ex art. 169 del DPR 547/55 ) ;punto All.V D.Lgs. 81/08 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture 31

32 1. Stabilità del mezzo e del carico ( ex art. 169 del DPR 547/55 ) ;punto All.V D.Lgs. 81/08 Ai fini della stabilità del mezzo, il verificatore deve accertarsi del funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza : Limitatori di carico e di momento ( dispositivi elettrici ) che interrompono il moto di sollevamento allorchè si solleva un carico superiore a quello consentito. Fine corsa superiore e inferiore al sollevamento ( ex art. 191 del DPR 547/55 ) punto all.v D.Lgs.81/08 Fine corsa carrello porta gancio all estremità della corsa (ex art. 191 del DPR 547/55 ) punto all.v D.Lgs.81/08 Discesa controllata del carico 32

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37 1. Stabilità del mezzo e del carico ( ex art. 169 del DPR 547/55 ) ;punto All.V D.Lgs. 81/08 E necessaria la chiusura all imbocco? 37

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60 VERIFICHE STRUTTURALI La gru è soggetta a CICLI DI CARICO, ossia a fenomeni di fatica strutturale. Come un filo di ferro si rompe dopo averlo sottoposto a cicli di carico (FLESSIONE) così nella struttura della gru si manifestano delle piccole lesioni (CRICCHE) che nel tempo si propagano e possono portare al collasso della gru stessa. E per questo che i funzionari USL possono prescrivere, quando la gru supera i 10 anni di vita, una VERIFICA STRUTTURALE o DECENNALE per andare a capire, sulla base delle condizioni della struttura, quanti CICLI DI VITA RESIDUI rimangono alla gru rispetto alla CLASSE stabilita dal costruttore della gru. 60

61 Il nuovo Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011 (che entrerà in vigore il 24 Gennaio 2012) ha reso obbligatoria per le gru che superano i 20 anni di età l INDAGINE SUPPLEMENTARE, cioè una verifica strutturale finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, nonchè a stabilire la vita residua. La novità è che tale indagine supplementare dovrà essere esibita dal Datore di Lavoro al funzionario addetto alla verifica periodica, e non prescritta da quest'ultimo. Quando la gru raggiunge i 20 anni di vita, quindi, il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente fare eseguire dall'ingegnere Esperto la verifica strutturale. La presenza di sezioni di carpenteria indebolite da fenomeni di fatica può portare, nel tempo, a collasso strutturale degli apparecchi di sollevamento con evidenti gravi conseguenze Verifica strutturale con ausilio di C.n.D. (controlli non distruttivi quali liquidi penetranti e magnetoscopia) da parte di soggetti qualificati con rilascio del "Certificato di vita residua" della gru. 61

62 Esempio: l utilizzo di fusti metallici per carburanti, riciclati come contenitori per trasporto materiali sfusi e movimentati anche tramite l impiego di apparecchi di sollevamento; Esempio :per il sollevamento di carichi (mediante gancio) veniva utilizzato un mezzo con caratteristiche non idonee ovvero non espressamente previsto per il sollevamento di carichi non guidati (es.: escavatore, pala meccanica, ecc.) 62

63 Esempio: non erano state prese appropriate misure per evitare la collisione de carichi sollevati dalle gru con raggio di azione interferente tra loro (all. VI p.to 3.2.1) [spazio di interferenza dei bracci] 63

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66 ADEMPIMENTI PER FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI, VENDITORI, NOLEGGIATORI 66

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72 E necessario che durante i vari sopralluoghi si presti massima attenzione alle condizioni strutturali degli apparecchi di sollevamento, in particolare a quelli che trascorrono la propria vita sempre all aperto (quindi soggetti all attacco di agenti atmosferici), a quelli che operano in ambienti corrosivi e a quelli sottoposti a continui piazzamenti (montaggi e smontaggi, spesso continui effettuati da personale non qualificato), quindi soggetti ad usure particolari o a possibili deformazioni permanenti. 72

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78 BASI DI APPOGGIO GRU Gru a torre Quando si installa una gru in un cantiere, per garantirne la stabilità, è necessario effettuare uno studio sul terreno che andrà ad ospitare la gru, come disposto al punto dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08. 78

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80 BASI DI APPOGGIO GRU A seconda della portanza del terreno (desumibile dalla relazione geologica) e dalla tipologia del cantiere si sceglierà la soluzione più opportuna. Il Funzionario ASL che effettua la verifica della gru richiede quindi un documento che certifichi l'idoneità del terreno a sopportare il peso della gru in fase di montaggio e in esercizio. 80

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126 PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI Un segnale deve essere preciso, semplice da individuare, ampio, facile da eseguire, da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. Regole particolari di impiego: la persona che emette i segnali, detto segnalatore impartisce a mezzo dei segnali gestuali le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto operatore. Il segnalatore deve essere in grado di seguire visivamente tutte le manovre dell operatore senza essere esposto a rischio. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente all operatore. Quando l operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere le manovre in corso e chiedere ulteriori istruzioni. Il segnalatore deve essere facilmente individuato dall operatore ed indossare abiti di riconoscimento adatti (giubbotto, manicotti, bracciali, palette ecc.). 126

127 GESTI GENERALI 127

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130 MOVIMENTI VERTICALI 130

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133 MOVIMENTI ORIZZONTALI 133

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138 PERICOLI 138

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154 Le verifiche delle funi UNI ISO n Funi metalliche per apparecchi di sollevamento Criteri di verifica e sostituzione delle funi

155 La frequenza di verifica delle funi è funzione: Delle disposizioni di legge Del tipo di apparecchio e delle condizioni ambientali in cui opera Del gruppo di classificazione dell apparecchio Dei risultati delle verifiche precedenti Del periodo di tempo in cui la fune è stata in servizio Verificarsi di un incidente

156 Criteri di sostituzione delle funi da valutare: Natura e numero di rotture di fili elementari Rottura dei fili in prossimità dei terminali Raggruppamenti localizzati di rotture Ritmo di incremento di rotture dei fili Rottura dei trefoli Riduzione del diametro della fune derivante da rottura dell anima Diminuzione di elasticità Usura esterna ed interna Corrosione esterna ed interna Deformazione Deterioramento dovuto al calore od arco voltaico Ritmo di incremento dell allungamento permanente

157 La sicurezza nei cantieri mobili e temporanei d 1 4d/3

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