Nell area Ex Ente Consumo, Comparto n.7 del Programma Urbano Ostiense-Marconi Accordo di Programma ai sensi art. 3 legge 396/90

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1 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE UNIVERSITARIE E RELATIVI SERVIZI Nell area Ex Ente Consumo, Comparto n.7 del Programma Urbano Ostiense-Marconi Accordo di Programma ai sensi art. 3 legge 396/90 DISCIPLINARE DI GARA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. - Art. 153, comma 19) 1

2 Sommario Abbreviazioni e normativa di riferimento CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE Oggetto Quantitativo o entità totale PREZZO E CONTRIBUTO PUBBLICO A CARICO DEL CONCEDENTE Durata SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Soggetti ammessi alla gara Condizioni di partecipazione MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO CHIARIMENTI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMUNICAZIONI AFFIDAMENTO DELL APPALTO A TERZI, SOCIETÀ DI PROGETTO E SUBAPPALTO Affidamento dell appalto a terzi Società di progetto Subappalto ULTERIORI DISPOSIZIONI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE Cauzioni richieste ai concorrenti Cauzione provvisoria di cui all art. 75 del Codice Cauzione di cui all art. 153, comma 13, primo periodo, del Codice Cauzioni e garanzie richieste al Concessionario Cauzione definitiva di cui all art. 113 del Codice Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi, di cui all art. 129, comma 2 del Codice Cauzione di cui all art. 153, comma 13, ultimo periodo del Codice Polizza di responsabilità civile del progettista PAGAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICO ORGANIZZATIVA E QUALITÀ AZIENDALE Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del Concessionario Requisiti di ordine speciale per l esecuzione dei lavori

3 13.3 Requisiti per la progettazione Requisiti di ordine generale dei progettisti Requisiti di ordine speciale dei progettisti Avvalimento CRITERI DI VALUTAZIONE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE CONTENUTO DELLA BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTO DELLA BUSTA B OFFERTA TECNICA CONTENUTO DELLA BUSTA C OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa Apertura delle buste B Offerta tecnica e valutazione delle offerte stesse Apertura delle buste C Offerta economica e valutazione delle offerte stesse Verifica delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione provvisoria DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4 Abbreviazioni e normativa di riferimento Il presente Disciplinare ed i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano. Concedente Università degli Studi Roma Tre Promotore Codice Regolamento Società CAM S.r.l. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modifiche ed integrazioni L. 241/1990 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs. 385/1993 D.Lgs. 58/1998 D.P.R. 445/2000 D.Lgs. 196/2003 D.L. 47/2004 D.M. 123/2004 D.Lgs. 82/2005 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche ed integrazioni Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni L. 266/2005 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), e successive modifiche ed integrazioni D.L. 5/2009 Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33. e successive modifiche ed integrazioni L. 136/2010 Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs. 159/2011 D.L. 179/2012 R.U.P. A.N.A.C. C.I.G. AVCpass PASSOE P.E.C. Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell art. 10 del Codice Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010 Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell 8 maggio e del 5 giugno 2013 Documento che attesta che l operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell 8 maggio e del 5 giugno 2013 Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 4

5 1 CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta ai sensi dell'art. 153, comma 19, del Codice, con procedura aperta, per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell intervento costituito da attrezzature universitarie e relativi servizi, come meglio specificato nella proposta e nel progetto preliminare presentati dal soggetto promotore C.A.M. S.r.l. e posti a base di gara. L intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno La proposta del soggetto promotore posta a base di gara è stata dichiarata di interesse pubblico con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, che ha altresì autorizzato l indizione della relativa procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. c) e 83 del Codice. Il R.U.P. è l Arch. Aldo Perrotta. Il luogo di esecuzione dei lavori è il complesso denominato ex Ente Consumo, sito in Via Ostiense, 133b - Roma. Si rende noto che, alla data di pubblicazione della presente gara, sono in fase di conclusione le procedure di alienazione, da parte del Comune di Roma ed a favore dell Università degli Studi Roma Tre, della proprietà dell area presso la quale dovranno essere eseguiti i lavori, come autorizzato con Deliberazione Protocollo RC 11058/09 dell 1 febbraio 2010 del Consiglio Comunale del Comune di Roma. In relazione a ciò, si precisa che, qualora tali procedure non siano giunte a conclusione prima della data stabilita per la presentazione delle offerte, l Università degli Studi Roma Tre si riserva la facoltà di posticipare quest ultima data per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell alienazione, o anche di revocare la gara stessa prima di tale data, senza che ciò possa dar luogo a pretese o reclami di alcun genere. La validazione del progetto preliminare posto a base di gara è stata rilasciata dal R.U.P. come da verbale prot del 22 settembre CUP: F87B CIG La documentazione di gara comprende: a. Bando di gara. b. Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegati A, B, C, D, E, F ). c. Copia del verbale della prima seduta, del 4 agosto 2014, della Prima Conferenza di servizi avente ad oggetto l intervento. d. Copia del verbale della seconda seduta, del 26 novembre 2014, della Prima Conferenza di servizi avente ad oggetto l intervento. e. Copia della Relazione geofisica (luglio 2015). f. Documenti del progetto preliminare redatto dal Promotore ed approvato dall Università, di seguito elencati: RELAZIONI B01. Relazione illustrativa B02. Relazione tecnica 5

6 B03. Studio di prefattibilità ambientale B04. Nota idrogeologica - archeologica PROGETTO ARCHITETTONICO B05. Inquadramento generale PRG, PTPR, catastale e carta per la qualità B05.0 Stato di fatto planimetria e demolizioni B05.1. Planimetria limiti comparto 7 e verifica urbanistica B05.2. Schemi di calcolo superfici e cubature B05.3. Riepilogo programma e schemi funzionali B05.4. Planimetria generale stato di progetto B05.5. Pianta piano terra e spazi esterni B05.6. Pianta piazza sopraelevata B05.7. Piante funzionali piani 0 e 1 B05.8. Piante funzionali piani 2-4 B05.9. Piante funzionali piani 5-9 B Piante funzionali piani B Piante funzionali piani interrati -1 e -2 B Sezioni B Prospetti B Viste prospettiche e schemi B Report DOCUMENTI B06. Prime indicazioni e misure a tutela della salute e sicurezza B07. Calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto e cronoprogramma B09. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale B10. Schema di contratto B11. Piano economico e finanziario e Asseverazione del piano La presente concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/ Oggetto La presente procedura ha come oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della progettazione definitiva ed esecutiva per costruzione e la gestione degli spazi necessari alla collocazione delle funzioni universitarie del Rettorato, degli uffici amministrativi dell'ateneo, delle segreterie studenti, delle attività didattiche e di quelli destinati alla Piazza Telematica secondo le indicazioni riportate nel progetto preliminare allegato alla proposta di cui al punto che precede. In particolare il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario: a) la progettazione definitiva dell opera redatta ai sensi dell art. 93 del Codice e degli articoli 25 e seguenti del Regolamento; b) la progettazione esecutiva dell opera ai sensi dell art. 93 del Codice e degli articoli 35 e seguenti del Regolamento, in conformità al Progetto Preliminare; c) la costruzione dell immobile in conformità ai documenti di Progettazione; d) la fornitura, installazione e manutenzione di arredi e attrezzature in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale; e) l esecuzione dei servizi di gestione dell immobile, che contemplano il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica dell intero immobile, degli impianti e degli arredi, nonché il servizio di pulizia e il servizio di portineria, da svolgersi in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale, per l intera durata della concessione. 6

7 1.2 Quantitativo o entità totale L'importo complessivo dell'investimento, comprensivo di tutte le spese e gli oneri accessori, come risulta dal quadro economico allegato al progetto preliminare posto a base di gara è pari a euro ,03 esclusa IVA ed oneri contributivi di cui: A. Euro ,30 oltre IVA ed oneri contributivi, per la progettazione definitiva ed esecutiva. B. Euro ,71 oltre IVA, per l esecuzione dei lavori; Riguardo i servizi di progettazione di cui al sopra indicato punto A., l importo, compresi gli oneri per la sicurezza, e la categoria delle opere oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva ed il relativo grado di complessità, individuati sulla base del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, sono i seguenti: Categoria delle opere EDILIZIA - Sanità, Istruzione, Ricerca E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria Grado di complessità Importo lavori % importo 1, , Riguardo i lavori di cui al sopra indicato punto B., secondo la stima contenuta nel progetto preliminare, gli stessi appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate: N Lavori Categorie Importo Classifica Edifici civili e industriali Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Opere strutturali speciali Percentuale di incidenza Tipo di categoria OG ,00 VIII 77,44% Prevalente OS ,00 IV-bis 11,16% OS ,71 IV-bis 11,40% TOTALE ,71 100,00% Scorporabile/ subappaltabile Scorporabile/ subappaltabile 2 PREZZO E CONTRIBUTO PUBBLICO A CARICO DEL CONCEDENTE In base al Piano Economico Finanziario allegato al progetto preliminare, la concessione prevede che, all atto della sottoscrizione del verbale di consegna dell immobile, completo in tutte le sue componenti e degli arredi e attrezzature previste dal Capitolato speciale, il Concedente corrisponda al Concessionario aggiudicatario un contributo pubblico per la realizzazione delle opere nella misura massima di euro ,52 al netto dell IVA, al fine del mantenimento dell equilibrio economico finanziario dell operazione, ai sensi dell art. 143, comma 4, del Codice. Non essendo previste prestazioni rivolte ad esterni, il Concedente corrisponderà, altresì, al Concessionario un Canone di disponibilità annuo, remunerativo della disponibilità dell intero immobile in tutte le sue componenti, da corrispondere con decorrenza dal collaudo provvisorio e per la rimanente durata della concessione, nella misura massima di ,00 (duemilioniquarantamila/00), al netto dell IVA all anno. Il Canone di disponibilità annuo potrà essere aggiornato, su richiesta del Concessionario, annualmente a decorrere dal quarto anno di Concessione, nella misura del 100% dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall ISTAT. 7

8 Il Canone di disponibilità annuo remunera, altresì, lo svolgimento - a decorrere dalla data del verbale di consegna dell immobile e per tutta la durata residua della concessione - dei servizi di gestione dell immobile comprensivi delle attività di Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere, impianti e arredi e attrezzature ivi contenute, nonché dei servizi di Pulizia e Portierato, come descritti in dettaglio nella Parte III del Capitolato Speciale. Il costo di tali servizi è stato stimato, all interno del Piano Economico e Finanziario del Promotore, in: a) un massimo di ,00 annui esclusa IVA, per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria; b) un massimo di ,00 annui esclusa IVA, per servizio di pulizie; c) un massimo di ,00 annui esclusa IVA, per servizio di portierato; Il Canone di disponibilità è soggetto a rettifica secondo le modalità indicate nell Allegato 1 Rettifica del canone di disponibilità allo Schema di Contratto in relazione all eventuale temporanea indisponibilità o impossibilità di utilizzo in condizioni di piena operatività e sicurezza di un area o singola unità dell immobile, dovuta a inadempienze agli obblighi contrattuali o, comunque, a causa imputabile al Concessionario. 2.1 Durata In base al Piano Economico Finanziario allegato al progetto preliminare, la durata della concessione è pari a 22 anni, comprensivi del periodo di realizzazione dell opera (stimato in 2,5 anni), che decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di Concessione e, comunque, dall immissione in possesso delle aree, secondo quanto previsto dal Cronoprogramma allegato al Progetto preliminare. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 3.1 Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Codice nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 47 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo Paragrafo 13 del presente Disciplinare, costituiti da: a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di seguito indicate come aggregazione di imprese di rete ) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell Unione Europea, alle condizioni di cui all art. 47 del Codice e di cui all art. 62, del Regolamento, nonché del presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice, nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento. I concorrenti dovranno rientrare fra i soggetti di cui all art. 153, comma 21 del Codice e all art. 95 del Regolamento. 8

9 3.2 Condizioni di partecipazione Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a. le cause di esclusione di cui all'art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m- quater) del Codice; b. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all art. 67 del D.Lgs. 159/2011; c. le condizioni di cui all art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l esclusione dalla gara, dell autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l esecuzione da un consorzio di cui all art. 34, comma 1, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l esecuzione da un consorzio di cui all art. 34, comma 1, lettera c), del Codice (consorzi stabili). È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell art. 92, comma 2 del Regolamento. 4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell art. 6-bis del Codice, attraverso l utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall A.N.A.C. come da Deliberazione del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell 8 maggio e del 5 giugno 2013, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all apposito link sul portale dell A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all art. 2, comma 3.2, della succitata Deliberazione, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 9

10 5 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso l area interessata dai lavori e dai servizi in concessione sono obbligatori, ai sensi dell art. 106, comma 2, del Regolamento. Sarà possibile prendere visione di tutta la documentazione di gara necessaria per la formulazione dell offerta, elencata nel Paragrafo 1 del presente Disciplinare, e scaricarla gratuitamente fino alla data prevista per la presentazione delle offerte, accedendo al Profilo Committente, al seguente indirizzo internet: Il prescritto sopralluogo presso l area e l immobile interessato dai lavori dovrà essere eseguito da soggetti a tal fine incaricati dai singoli concorrenti, secondo il calendario che sarà pubblicato con congruo anticipo sul Profilo Committente, al seguente indirizzo: A tal fine, si precisa quanto segue: - il sopralluogo avrà avvio dall entrata del complesso dell ex Ente Consumo, sito in Via Ostiense 133b - Roma; - non sarà necessario alcun tipo di prenotazione nei giorni precedenti le date statuite per il sopralluogo; - non sarà richiesto il possesso di alcuna legittimazione a partecipare al sopralluogo (deleghe, procure ecc.); - il personale del Concedente presente al sopralluogo non rilascerà attestazioni di partecipazione ai presenti; - all atto del sopralluogo non sarà rilasciato alcun tipo di documentazione di gara né di informazione relativa a quest ultima, che saranno acquisibili esclusivamente secondo le modalità specificate al seguente Paragrafo 6 del presente Disciplinare; - l effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dai concorrenti sottoscrivendo l apposita dichiarazione contenuta nell Istanza di ammissione alla gara di cui al Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare. 6 CHIARIMENTI I soggetti che intendono concorrere alla gara possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., all indirizzo di Posta Elettronica Certificata: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2015, alle ore Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Concedente si riserva di pubblicare, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul Profilo Committente, al seguente indirizzo internet: 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 10

11 1. Devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine, le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità, da allegarsi all Istanza di ammissione alla gara di cui al Paragrafo 16, lett. a., o alla Dichiarazione del progettista di cui al Paragrafo 16, lett. b. del presente Disciplinare, che sarà valida per autenticare tutte le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario e contenute all interno dell intero plico di gara. 2. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e in tal caso deve essere allegata copia conforme all originale della relativa procura. 3. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, in consorzio ordinario, in aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie o alle eventuali imprese collegate o controllate che eseguiranno i lavori ai sensi dell art. 149, comma 3 del Codice, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti (che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche) e messi a disposizione gratuitamente dal Concedente in allegato al presente Disciplinare (Allegati A, B, C, D, E, F) e disponibili sul Profilo Committente, al seguente indirizzo internet: Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell Amministrazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all art. 46, comma 1 e comma 1-ter del Codice, introdotto dall art. 39, comma 2, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n La sanzione pecuniaria prevista dall art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro ,00 (trentacinquemila/00), in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al presente Disciplinare di gara. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/ COMUNICAZIONI Salvo quanto disposto nel Paragrafo 6 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente ai sensi dell art. 79, comma 5-bis, del Codice sottoscrivendo l Istanza di partecipazione alla gara di cui al Paragrafo 16, lett. a. del presente Disciplinare. Ai sensi dell art. 79 comma 5-bis del Codice e dell art. 6 del D.Lgs. 82/2005, in caso di indicazione di 11

12 indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente attraverso PEC. Eventuali modifiche dell indirizzo PEC o problemi temporanei nell utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all Ufficio Contratti ad Evidenza Pubblica, via fax al n o con raccomandata A/R o via PEC all indirizzo: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it. Diversamente, il Concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 9 AFFIDAMENTO DELL APPALTO A TERZI, SOCIETÀ DI PROGETTO E SUBAPPALTO 9.1 Affidamento dell appalto a terzi Il concessionario non ha l'obbligo di affidare l appalto dei lavori oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi. Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto della concessione, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera b), del Codice. In applicazione dell'art. 147 del Codice, il Concessionario che intenda affidare a terzi, totalmente o parzialmente, l appalto dei lavori oggetto della concessione, è tenuto all'osservanza delle procedure previste dall art. 148 (se il Concessionario è amministrazione aggiudicatrice) o dagli articoli 149, 150 e 151 (se il Concessionario non è amministrazione aggiudicatrice) del Codice stesso, ad eccezione del caso in cui a dover essere affidati siano lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, nei termini descritti dal medesimo art. 147 del Codice. 9.2 Società di progetto Il concessionario, dopo l aggiudicazione della concessione, ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 156 del Codice, il cui capitale sociale non sia inferiore a 1/20 dell'importo dei lavori previsti nel progetto proposto. La società diverrà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all aggiudicatario, senza necessità di autorizzazione o approvazione. 9.3 Subappalto I concorrenti devono indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall art. 118 del Codice e dall art. 170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Per l attività di progettazione si applicano i limiti al subappalto previsti dall art. 91, comma 3 del Codice. 10 ULTERIORI DISPOSIZIONI Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 1. Si procederà all individuazione del Concessionario anche in presenza di una sola offerta valida, 12

13 sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 2. L offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell offerta, salvo proroghe richieste dal Concedente qualora alla data della prima scadenza non sia ancora intervenuta l aggiudicazione definitiva della gara. 3. Fatto salvo l esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l ipotesi di differimento espressamente concordata con il Concessionario, il contratto di Concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario. 4. La stipulazione della Concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti dal Bando in capo al concorrente Aggiudicatario. 5. Nel caso in cui le Informazioni Antimafia di cui all art. 91 del D.Lgs. 159/2011, abbiano dato esito positivo, il Concedente provvederà al recesso dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 92, comma 3 e 4 della medesima norma. 6. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall art. 86, comma 2 e dall art. 87 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all art. 86, comma 3, del Codice. 7. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui all art. 122, comma 5, secondo periodo, del Codice, sono a carico del Concessionario e, ai sensi dell art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, dovranno essere rimborsate al Concedente entro il termine di sessanta giorni dall aggiudicazione. 8. Il Concedente si riserva la facoltà di cui all art.140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del Concessionario o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice. 9. I concorrenti, ad eccezione del Concessionario, possono chiedere per iscritto al Concedente la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 11 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 11.1 Cauzioni richieste ai concorrenti L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle cauzioni e garanzie di seguito elencate Cauzione provvisoria di cui all art. 75 del Codice L offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall art. 75 del Codice, pari al 2% (duepercento) del valore complessivo stimato dell investimento (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare e precisamente a euro ,00 (seicentonovantaduemilasettecentonovantacinque/00) e costituita, a scelta del concorrente: in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in contanti, con versamento presso UNICREDIT S.p.A. Agenzia C Via Ostiense, Roma. IBAN IT05T ; da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 13

14 garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell art. 75 del Codice, contenente l impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all art. 113 del Codice e 123 del Regolamento in favore del Concedente. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa, questa dovrà: a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell art. 127 del Regolamento (nelle more dell approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l art. 75 del Codice); b) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell art. 18 del D,P,R, 445/2000, con espressa menzione dell oggetto e del soggetto garantito. c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell offerta. Il concorrente si impegna a rinnovare, su richiesta del Concedente, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l aggiudicazione; d) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; e) prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all art del codice civile; l operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente; la dichiarazione contenente l impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all art. 113 del Codice e 123 del Regolamento. Ai sensi dell art. 40, comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee ella serie UNI EN ISO 9000, l importo della cauzione provvisoria è stabilito in euro ,00 (trecentoquarantaseimilatrecentonovantasette/00) pari all 1% (unopercento) del valore complessivo stimato dell investimento (IVA esclusa). Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando l apposita dichiarazione all interno dell Istanza di ammissione alla gara di cui al precedente Paragrafo 16, punto a. La riduzione troverà applicazione con le modalità previste dall art. 128 del Regolamento e dalla Determinazione dell Autorità del 27 settembre 2000, n. 44, vale a dire: - In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 14

15 che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell oggetto contrattuale all interno del raggruppamento; - In caso di partecipazione in consorzio di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell avvenuta aggiudicazione Cauzione di cui all art. 153, comma 13, primo periodo, del Codice L'offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 2,5% (duevirgolacinquepercento) dell'importo complessivo stimato dell'investimento (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, vale a dire pari a euro ,00 (ottocentosessantacinquemilanovecentonovantaquattro/00), a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensive dei diritti sulle opere dell ingegno. La cauzione dovrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998. La cauzione deve: - essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell oggetto e del soggetto garantito. - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell offerta. In analogia a quanto indicato per la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice, il concorrente si impegna a rinnovare, su richiesta del Concedente, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l aggiudicazione; - qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; - prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art del Codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all art del Codice civile; l operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente; Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione. 15

16 11.2 Cauzioni e garanzie richieste al Concessionario All atto della stipula del contratto di Concessione, il Concessionario dovrà prestare le seguenti cauzioni e garanzie: Cauzione definitiva di cui all art. 113 del Codice Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura e nei modi previsti dall art. 113 del Codice e dall art. 123 del Regolamento, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione e, comunque, dall immissione in possesso delle aree, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato alla Proposta. Ai sensi dell art. 40, comma 7 del Codice, qualora il Concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, l importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%. In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che: - In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell oggetto contrattuale all interno del raggruppamento; - In caso di partecipazione in consorzio di cui all art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione Il Concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, da costituirsi secondo le modalità di cui all art. 129, comma 1 del Codice e all art. 125 del Regolamento, per i seguenti importi: per i danni di esecuzione, per una somma assicurata non inferiore all importo complessivo stimato dell'investimento (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara; per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a euro , pari al 5% della somma assicurata Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi, di cui all art. 129, comma 2 del Codice Il Concessionario è tenuto a produrre idonea Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi per la medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da costituirsi secondo le modalità di cui all art. 129, comma 2 del Codice e all art. 126 del Regolamento, per i seguenti importi: 16

17 Limite di indennizzo della polizza decennale: non inferiore al 30% dell'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione (IVA esclusa) di cui alla lettera A del Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, Limite di indennizzo per la polizza RCT: pari al 5% dell'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione (IVA esclusa) di cui alla lettera A del Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, con un minimo di euro ed un massimo di euro Cauzione di cui all art. 153, comma 13, ultimo periodo del Codice Il Concessionario è tenuto a produrre idonea cauzione di cui all art. 153, comma 13, ultimo periodo del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera stessa, da prestare nella misura del 10% (diecipercento) del costo annuo operativo di esercizio (corrispondente al Canone di disponibilità annuo di cui al Paragrafo 2 del presente Disciplinare di gara), con le modalità di cui all'art.113 del Codice. La cauzione deve essere prestata a decorrere dalla data di avvio della fase di conduzione e gestione dell'opera e per tutta la durata della Concessione. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale Polizza di responsabilità civile del progettista Il Concessionario è tenuto a produrre, a far data dall approvazione del progetto esecutivo, idonea polizza di responsabilità civile professionale del progettista per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, di cui all'art. 111 del Codice e all'art. 269 del Regolamento. La polizza dovrà avere un massimale non inferiore al 20% (ventipercento) dell'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione (IVA esclusa) di cui alla lettera A del Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, e dovrà avere decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 12 PAGAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 in favore dell A.N.A.C., per un importo pari a euro 500,00 (cinquecento/00), scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione dell A.N.A.C. del 5 marzo 2014 ed alle istruzioni operative in vigore dall 1 gennaio 2014, consultabili sul sito internet dell A.N.A.C.: Si precisa che il Concedente è tenuto, al fine di valutare un eventuale esclusione dalla gara, a controllare, tramite l accesso al SIMOG, l avvenuto pagamento del contributo all A.N.A.C., l esattezza dell importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 13 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEI CONCORRENTI 13.1 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del Concessionario Tutti i concorrenti, sia che eseguano i lavori con la propria organizzazione d impresa o tramite imprese collegate o controllate, sia che non eseguano direttamente i lavori devono essere in possesso dei 17

18 seguenti requisiti previsti dall'art. 95 del Regolamento per la partecipazione alle gare per l affidamento di concessioni di lavori pubblici: a. fatturato medio annuale relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di gara non inferiore al 10% dell'importo complessivo stimato dell'investimento (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, vale a dire, euro ,30; b. capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore ad un ventesimo dell'importo complessivo stimato dell'investimento (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, vale a dire a euro ,65; c. svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara di servizi affini a quelli di gestione previsti dall'intervento e specificati nella Parte III del Capitolato speciale, per un importo medio non inferiore al 5% dell'importo complessivo stimato dell'investimento (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, vale a dire a euro ,65; d. svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara di almeno un servizio affine a quelli di gestione previsti dall'intervento e specificati nella Parte III del Capitolato speciale, per un importo medio complessivo non inferiore a1 2% dell'importo complessivo stimato dell'investimento (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara, vale a dire a euro ,86. In relazione ai requisiti di cui alle lettere c) e d), sono da intendersi quali servizi affini i servizi integrati per la gestione di immobili o attività multiservizi o attività di facility management o, comunque, tipologie contrattuali che prevedono lo svolgimento coordinato e sinergico di attività differenti inerenti la gestione di immobili. Pertanto, i servizi prestati non possono esaurirsi in una sola delle attività oggetto della concessione; tra i servizi svolti non devono essere necessariamente ricompresi tutti i servizi oggetto della concessione. I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Regolamento, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura pari a 1,5 volte i valori riportati nelle medesime lettere a) e b). Inoltre, il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. Qualora il concorrente sia costituito da un R.T.I, o un consorzio ordinario, i requisiti di cui all'art. 95 comma 1 del Regolamento devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere a) e b). Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all interno dell Istanza di ammissione, di cui al successivo Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al Paragrafo 4 del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, i requisiti sono comprovati come di seguito riportato: 1. quanto ai requisiti relativi al fatturato medio annuale di cui alla lettera a. e al capitale sociale di cui alla lettera b., mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato; 2. quanto ai requisiti relativi ai servizi affini di cui alla lettera c. e al servizio affine di importo minimo di cui alla lettera d., mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione dei servizi e/o da equivalente documentazione idonea e comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Codice. 18

19 13.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l esecuzione dei lavori I lavori possono essere realizzati dal Concessionario sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, ovvero mediante imprese collegate o controllate ai sensi dell'art. 149, comma 3, 4, 5 e 6 del Codice. Qualora i lavori siano eseguiti tramite imprese collegate o controllate ai sensi dell art. 149, comma 3 del Codice, il concorrente è tenuto a indicare l elenco completo di tali imprese all interno dell Istanza di ammissione di cui al successivo Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare, e ciascuna delle imprese dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti al Paragrafo 3.2 e di ordine speciale richiesti nel presente Paragrafo, lettere A. e B., compilando l Istanza di ammissione sopra citata. tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli articoli 142 e seguenti del Codice, al di fuori dei casi di subappalto, che sono regolamentati al Paragrafo 9.3 del presente Disciplinare. I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti prescritti dall'art. 95 del Regolamento e riportati nel precedente Paragrafo 13.1 del presente Disciplinare di gara, anche dei requisiti di cui ai seguenti punti A. e B., con riferimento ai lavori direttamente eseguiti: A. Attestazione rilasciata da Società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione con riferimento alle categorie e classifiche di lavori previste nel Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare. Qualora l impresa sia sprovvista di qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione rilasciata dalla SOA per la classifica e categoria sopra indicate, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all art. 90 del Codice. I concorrenti possono beneficiare dell incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all art. 61, comma 2, del Regolamento. Ai sensi dell art. 92, comma 2 del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) e f) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall associato o dal consorziato. Nell ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Ai sensi dell art. 92, comma 3 del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla 19

20 mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Poiché per il presente appalto sono richieste lavorazioni con una classifica superiore alla III, per effetto dell obbligo previsto dall art. 40, comma 3, lettera a) del Codice e dell art. 63 del Regolamento, i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall attestato SOA oppure da documento prodotto in copia autentica oppure da dichiarazione sostitutiva resa all interno dell Istanza di ammissione di cui al successivo Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al Paragrafo 4 del presente Disciplinare. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III. Il possesso del requisito di cui al presente punto deve essere attestato mediante la produzione di copia autentica dell Attestazione SOA o dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate al successivo Paragrafo 16, lettera e. del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al Paragrafo 4 del presente Disciplinare. I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all art. 47, comma 1 del Codice, qualora non siano in possesso dell attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Titolo III, Parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell art. 47 del Codice e dell art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. B. Poiché l importo dei lavori oggetto della Concessione è superiore a euro ,00, ai sensi dell art. 61, comma 6 del Regolamento, l operatore singolo o con identità plurisoggettiva, oltre alla qualificazione richiesta al precedente punto A. del presente Paragrafo, deve aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo stimato dei lavori oggetto della concessione (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1.2, lettera a. del presente Disciplinare di gara, vale a dire pari complessivamente ad almeno euro ,77. Qualora il concorrente sia costituito da un R.T.I, o un consorzio ordinario, il requisito di cui all art. 61, comma 6 del Regolamento deve essere posseduto complessivamente dall R.T.I. o dal consorzio. Il possesso del requisito di cui al presente punto deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all interno dell Istanza di ammissione, di cui al successivo Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al Paragrafo 4 del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, ai sensi dell art. 79, commi 3 e 4 del Regolamento, il requisito è comprovato come di seguito riportato: La cifra di affari in lavori relativa all attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito; 20

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