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1 Argomenti esposti in ordine cronologico, analizzati nelle parti tecniche. 1 Direttiva 15/2002 Avviso comune CCNL 2005 Il 561 Il 234 DIRETTIVA 2002/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2002 Articolo 3 Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) orario di lavoro: 1) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: i) la guida; Articolo 3 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: I) la guida; II) il carico e lo scarico; REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006 Art. 4. Definizioni d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo; e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti; f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.234 Attuazione della direttiva 2002/15/CE Art. 3. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile e' sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e

2 2 ii) il carico e lo scarico; iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o a adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc. ; - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri; 2) nel caso degli autotrasportatori III) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; IV) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, ecc.; - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali. Sono esclusi dal computo dell'orario conducente può disporre liberamente del suo tempo; g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»: «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione, «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore; «periodo di riposo settimanale dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro; 2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può' disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all' attività servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali; sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di

3 3 autonomi, omissis b) tempi di disponibilità: - i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o i eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all Art. 7 del Reg. 3820/85, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del presente decreto e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo; b) tempi di disponibilità: - i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative; i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore di lunedì e le ore della domenica; j) «tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata: automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85. k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana; m,n) omissis. o) «multipresenza»: si parla di disponibilita' di cui alla lettera b); 4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso; b) tempi di disponibilita': 1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle

4 a bordo di una nave traghetto o i un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri; - per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo; c)posto di lavoro: - il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corri- sponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa, - il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali; - per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo; c) posto di lavoro: - il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa, - il veicolo usato dalla persona che multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria; IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 102/5 (1) GU L 74 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione Articolo 6 1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana. 2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE. 3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali; per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo; c) posto di lavoro: 1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonche' i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa; 2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; 3) qualsiasi altro luogo in cui sono 4

5 5 delle sue mansioni, - qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto; d) "lavoratore mobile ":un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di passeggeri o i merci per conto proprio o di terzi; e) "autotrasportatore autonomo ":una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o a un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni, - qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto; d) «lavoratore mobile»: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi; e) «autotrasportatore autonomo»: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra ore. 4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi. 5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo. Articolo 7 Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere svolte attivita' connesse con l'esecuzione del trasporto; d) lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che e' al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi; e) autotrasportatore autonomo: una persona la cui attivita' professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtu' di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata a lavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attivita' in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che e' libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con piu'

6 6 autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Ai fini della presente direttiva, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente direttiva; autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto; sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma. clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto; f) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni; g) "settimana ":il periodo compreso fra le ore del lunedì e le ore della domenica; h) "notte ":un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale tra le ore e le ore 7. 00; i) "lavoro notturno ":ogni prestazione espletata durante la notte. f) «persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto»: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni; g) «settimana»: il periodo compreso fra le ore del lunedì e le ore della domenica; h) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 0.00 e le ore 7.00; i) «lavoro notturno»: ogni prestazione espletata durante la notte; j) tempi di inattività: tempi non lavorati che si alternano a periodi di Articolo 8 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e f) persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni; g) settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedi' e le ore 24,00 della domenica; h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00; i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte; l) tempi di inattivita': tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante

7 7 Articolo 4 Durata massima settimanale della prestazione di lavoro Gli Stati omissis. a) la durata media della settimana lavorativa non superi le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. L'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma [1], del regolamento (CEE)n. 3820/ 85 e, se del caso, l'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma dell'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni della presente direttiva, purché il personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di quattro mesi; lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione; m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Art. 4 - Durata massima settimanale della prestazione di lavoro 1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. L'art. 6, par. 1, 4 e 5 comma, del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'art. 6, par. 1, 4 comma dell'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni del presente decreto legislativo, purché il personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro settimanali settimanali. 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. 4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o i quali il lavoratore puo' ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione; m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Art. 4. Durata massima settimanale della prestazione di lavoro 1. La durata media della settimana lavorativa non puo' superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa puo' essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. 2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime

8 8 b) la durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro sia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto. su un periodo di sei mesi. 2. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di settimanale. 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. L 102/6 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. 8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi. 3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative definiscono le modalita' e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalita' con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili. 4. La durata della prestazione lavorativa per conto di piu' datori di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

9 9 Articolo 5 Riposi intermedi 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE)n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. 2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. Articolo 6 Periodi di riposo Ai fini della presente direttiva, gli apprendisti e i tirocinanti sono lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto. Articolo 5 - Riposi intermedi 1. Fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. 2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. conducenti e sia in sosta. 9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. Articolo 9 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta. 2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore Art. 5. Riposi intermedi 1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per piu' di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. 2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. Art. 6. Periodi di riposo 1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle

10 10 soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE)n. 3820/85 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR. Articolo 7 Lavoro notturno 1. Gli Stati membri provvedono affinché: - qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, - il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale. Articolo 6 - Periodi di riposo 1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR. Articolo 7 - Lavoro notturno 1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. 2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta. 3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come «altre mansioni». stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR. Art. 7. Lavoro notturno 1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. 2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

11 2. Entro il 23 marzo 2007 la Commissione valuta, nell'ambito della relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, le conseguenze delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione correda eventualmente la relazione di opportune proposte. 3. La Commissione presenterà una proposta di direttiva contenente le disposizioni relative alla formazione dei conducenti professionisti, compresi quelli che prestano lavoro notturno, e i principi generali di tale formazione. Articolo 8 Deroghe 1. È possibile, per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, derogare agli articoli 4 e 7per mezzo di accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee. stradale. Articolo 8 - Deroghe 1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. all art. 4 e 7 del presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori mobili impiegati in occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, secondo le previsioni del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed 11

12 2. La deroga all'articolo 4 non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo. Articolo 9 Informazione e registri Gli Stati membri provvedono affinché: a) i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti integrazioni, avendo tempi di inattività nell ambito del periodo di impegno lavorativo. In tale fattispecie, la durata massima dell orario di lavoro è individuata dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati tra le Parti Sociali. 2. Con accordi collettivi in sede aziendale stipulati con le RSA o le RSU, ove esistenti, ovvero con accordi collettivi a livello territoriale stipulati, con la partecipazione delle aziende interessate, da associazioni dei datori di lavoro e delle OO.SS. stipulanti del CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni di discontinuità di cui al comma La contrattazione collettiva nazionale definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che potranno prevedere altresì le modalità di acquisizione del consenso dei lavoratori interessati. Articolo 9 - Informazione e registri 1. I lavoratori mobili dovranno essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del Art Informazione e registri 1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo. 2. Fermo restando quanto previsto

13 aziendali stipulati sulla base della presente direttiva, senza pregiudizio della direttiva 91/ 533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (1 ); b) senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate. Articolo 10 Disposizioni più favorevoli La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o i adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base della presente direttiva. 2. L'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto dovrà essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell art. 14 del Regolamento CEE 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione. 3. La contrattazione collettiva definirà le modalità di informazione di cui al comma 1 del presente articolo. 13 dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione. 3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n La contrattazione collettiva definisce le modalita' di informazione di cui al comma l.

14 o i promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o i altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. L'attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Articolo 11 Sanzioni Gli Stati membri decidono un regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 12 Negoziati con paesi terzi Per applicare ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in un paese terzo una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, la Comunità avvierà negoziati con i paesi terzi interessati non appena la presente Articolo 10 - Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni previste dall art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro a euro nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% del consentito 2. La violazione delle disposizioni previste dall art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro a euro nel caso di superamento della durata massima 14 Art. 9. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita. 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro La violazione delle disposizioni

15 direttiva sarà entrata in vigore. Articolo 13 Relazione 1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva, indicando la posizione delle parti sociali in proposito. La relazione deve pervenire alla Commissione entro il 30 settembre successivo alla fine del biennio cui essa si riferisce. Il biennio coincide con quello di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE)n. 3820/ Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e sull'evoluzione del settore. Essa comunica la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. settimanale oltre il 10% del consentito. 3. La violazione dell art. 5 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro a euro. 4. La violazione dell art. 6 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro a euro 5. La violazione dell art. 7, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro a euro. 6. La violazione dell art. 8 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro a euro. 15 previste dall'articolo 6 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata. 5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Articolo 14 Disposizioni finali 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Articolo 11 - Disposizioni finali e Art. 10. Disposizioni finali e transitorie 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della

16 presente direttiva entro il 23 marzo 2005 ovvero provvedono affinché entro tale data le parti sociali abbiano stabilito consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri provvedono a che speditori, caricatori, spedizionieri, capifila, subappaltatori e imprese che occupano lavoratori mobili rispettino le disposizioni pertinenti della presente direttiva. Articolo 15 transitorie 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, convoca le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio. 3. Gli accordi collettivi di cui all art. 8 potranno essere realizzati entro dodici mesi dall entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. In tale periodo si farà riferimento agli accordi esistenti. DICHIARAZIONE A VERBALE 16 previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio. 3. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 4 possono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fa riferimento agli accordi esistenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007 NAPOLITANO

17 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 16 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente J. PIQUÉ I CAMPS Le parti, all atto della stipula dell ipotesi di accordo relativa all avviso comune di recepimento della direttiva 2002/15/CE, concordano che gli accordi aziendali di secondo livello/forfetizzazione in scadenza fino al termine del periodo transitorio stabilito dall art. 11, comma 3 dell avviso comune suddetto, sono prorogati sino alla data di stipula degli accordi di cui all art. 8 del citato avviso comune, comunque entro il termine massimo previsto dal periodo transitorio. Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue. 1. In deroga a quanto previsto dall art. 11 punto 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3 Super, che esercita l attività in condizione di discontinuità, ai sensi di quanto disposto dall art. 8, comma 1, del decreto legislativo. e secondo le previsioni del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. Il limite massimo di 17 Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella

18 18 prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 270 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2005, di 260 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2007, di 245 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio Ai sensi di quanto disposto dall art. 8, comma 2, del decreto legislativo., con accordi collettivi aziendali conclusi con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni di cui all art. 8, comma 1, del decreto legislativo, che costituiscono requisito essenziale per l applicazione delle deroghe previste dallo stesso art. 8 del richiamato decreto legislativo.; gli accordi in questione dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte; le RSU o le RSA, ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti, dall altra.

19 19 3. Sia in caso di controversia sia su iniziativa anche di una sola delle parti, l accertamento per singola azienda della sussistenza delle condizioni di cui all art. 8, comma 1 del decreto legislativo potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell Associazione Datoriale interessata e le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro dieci giorni dalla conclusione dell esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse. 4. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i dieci giorni successivi. 5. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all art.11, comma

20 20.., punto, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo. Premessa.. omissis.. I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quelle del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale. Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente Ccnl previa informativa alle strutture sindacali competenti,, convengono che l insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato,

21 21 somministrazione) non potrà superare il 27 % dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello azienda e del 47% a livello di ogni unità produttiva Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato. E comunque consentita l attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell unità produttiva. Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale. Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato del lavoro. Per quanto attiene il

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