UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione Risorse Umane Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale
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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione Risorse Umane Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale In vigore dal D. N.663 IL RETTORE VISTO lo Statuto di autonomia dell Ateneo; VISTA la Legge 230/2005 ed in particolare l art.1 comma 14; VISTA la delibera del Senato Accademico in data ; VISTO il D.R. n. 336 del ; VISTO il D.I. del prot. n. 94 del 16/09/ 2009 recante Criteri per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso le Università, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n ; VISTA la delibera del Senato Accademico in data DECRETA E modificato il Regolamento per il Reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato nel testo come segue. Art 1 Finalità del regolamento Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica e di didattica integrativa tramite procedura di valutazione comparativa e la conseguente stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell art. 1 comma 14 - della Legge 4 novembre 2005, n Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro L assunzione di personale ai sensi del presente regolamento comporta l instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato regolati dall art. 1 comma 14 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento o nella normativa speciale di riferimento si rinvia alle norme generali e in particolare a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente. L Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio ed alla responsabilità civile. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l accesso ai ruoli dell Università, ma l attività svolta costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione di titoli. Il trattamento economico minimo dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno. Ai sensi del comma 3 Art. 2 del D.I. del prot. n. 94 del16/09/ 2009 il trattamento economico minimo di cui al comma precedente, in base agli impegni richiesti all'interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio,
2 sino ad un massimo del 30% dell'importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, tenendo conto dell'eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte del Comitato d Ateneo di cui all art. 5 integrato, a tali fini, da tre componenti esterni all'ateneo appositamente individuati dal Rettore, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti e doveri dei ricercatori a tempo indeterminato per ciò che attiene la partecipazione ai Consigli di Dipartimento. Qualora siano titolari di insegnamento ufficiale hanno gli stessi diritti e doveri dei ricercatori per quanto attiene la partecipazione ai Consigli di Facoltà e ai Consigli di Corso di studi. E costituito un fondo di incentivazione di Ateneo per favorire la mobilità internazionale, da erogare secondo criteri e modalità che tengano conto delle specifiche situazioni. Ai ricercatori, compatibilmente con le disponibilità di bilancio può essere attribuito inoltre un budget per lo svolgimento delle attività di ricerca, previa presentazione di apposito progetto triennale contenente l indicazione dei relativi costi, valutato dal Comitato di Ateneo per il reclutamento. Art. 3 - Procedura di attivazione delle procedure di valutazione comparativa La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento è deliberata dai Consigli di Facoltà, su proposta del/dei Dipartimento/i interessato/i e dei Centri Interdipartimentali di ricerca, con specifico riferimento al profilo della posizione nonché alle discipline nell ambito delle quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica. Il profilo e i titoli scientifici richiesti per ricoprire la posizione devono essere coerenti con i criteri e i parametri di cui all art. 4 del presente regolamento. L attivazione della procedura è deliberata dal Senato Accademico previa verifica di coerenza con la programmazione delle Facoltà e della disponibilità di risorse. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo. Viene altresì assicurata la massima diffusione, anche a livello internazionale, da parte delle Facoltà e del/i Dipartimento/i interessato/i. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo. Nel bando sono indicati: 1. i settori scientifico disciplinari di riferimento; 2. la durata del contratto; 3. i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione, nonché gli eventuali titoli preferenziali ai sensi dell art. 1, comma 14, della legge 230/05; 4. il trattamento retributivo; 5. l impegno orario complessivo annuo per un totale di 1500 ore di cui almeno 60 ore dedicate ad attività didattica integrativa, salvo diversamente previsto nel caso di finanziamenti esterni; 6. l indicazione del termine di presentazione della domanda; 7. i documenti che i vincitori sono tenuti ad esibire al fine della stipula del contratto.
3 Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Art. 4 Definizione dei requisiti di accesso Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa i soggetti che risultano in possesso del titolo di dottore di ricerca,o titolo equivalente conseguito all estero, oppure per le discipline mediche, del diploma di scuola di specializzazione. I Dipartimenti, tenendo conto delle eventuali specificità delle macroaree disciplinari e degli orientamenti del CUN, propongono i requisiti di accesso in relazione allo schema proposto dal Comitato d Ateneo di cui all art. 5. Gli standard di qualità e i parametri di accesso proposti dal/i Dipartimenti vengono approvati dal Senato Accademico. Art. 5 - Valutazione E istituito un Comitato di Ateneo per il reclutamento, composto dai rappresentanti delle macroaree così come definite dal CIVR, nominati dal Rettore tra coloro che abbiano competenze nella ricerca scientifica riconosciute in ambito nazionale e internazionale. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: - propone uno schema dei requisiti minimi di accesso; - definire per ciascuna area disciplinare i criteri di valutazione dell attività didattica e della attività scientifica svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal CUN. Entrambi i criteri dovranno essere approvati dal Senato Accademico e pubblicati nel bando; - -individuare panel di referee per ciascuna area cui affidare la valutazione dell attività svolta; - Seguire le diverse fasi della procedura di valutazione dell attività svolta, ai fini di un eventuale rinnovo; - Seguire le diverse fasi della procedura di valutazione dell attività svolta, al termine della durata complessiva del contratto; Il Comitato dura in carica 2 anni e può essere prorogato per un uguale periodo Art.6 Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici La commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di I fascia attivi nell area di ricerca di interesse. Di questi, uno è indicato dalla Facoltà, uno è indicato dal Dipartimento interessato e uno è indicato dal Senato Accademico. Almeno un membro della Commissione deve provenire da altra Università italiana o straniera. Art. 7 Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a preselezionare i candidati in base alla valutazione comparativa dei titoli presentati unitamente alla domanda (curriculum vitae, pubblicazioni e lavori attinenti all area di ricerca oggetto della selezione, almeno due lettere di presentazione). La seconda fase è finalizzata a verificare le caratteristiche personali del candidato tramite colloqui attitudinali e prove seminariali aperte anche i membri delle strutture interessate. Nella diverse fasi di valutazione comparativa dei candidati, la commissione dovrà garantire la coerenza tra i criteri di valutazione adottati e il possesso da parte dei candidati di un profilo e di titoli scientifico-professionali coerenti con quelli riportati nel bando.
4 Art. 8 Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento I titolari dei contratti di cui al presente regolamento sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa, nell ambito delle discipline indicate nel bando, per un totale di 1500 ore di lavoro annue di cui almeno 60 dedicate ad attività didattiche integrative, salvo diversamente previsto, nel caso di finanziamenti esterni. L attività didattica viene svolta col coordinamento del Preside, nell ambito della programmazione dei compiti didattici effettuata da parte del Consiglio di Facoltà. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento svolgono le proprie attività di ricerca sotto la supervisione del Direttore del Dipartimento presso cui operano, o di suo delegato, utilizzando le medesime procedure e strumenti dei ricercatori di ruolo, incluso il riconoscimento di una dotazione di fondi e di spazi per la conduzione delle proprie attività di ricerca. L esito delle attività di ricerca e di didattica integrativa viene valutato secondo gli standard di qualità e i parametri di cui all art.3. Art. 9 Modalità di valutazione dell attività svolta Alla prima scadenza del contratto il Comitato di Ateneo per il reclutamento valuta l attività svolta e il conseguimento degli obiettivi fissati in contratto sulla base degli standard di qualità e dei parametri della maturità scientifica e didattica, ai fini di un eventuale rinnovo. A tal fine il Comitato si avvale di referee esterni facenti parte dei panel costituiti per la valutazione. Un anno prima della scadenza complessiva del contratto il Comitato di Ateneo per il reclutamento effettua la valutazione dell attività svolta ai fini dell eventuale chiamata in ruolo, secondo le modalità concorsuali vigenti. Art Durata e rinnovo dei contratti I contratti di cui al presente regolamento hanno una durata non inferiore a tre anni. Possono essere prorogati una sola volta per una durata complessiva non superiore a sei anni. Art. 11 Regime di incompatibilità Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997, né con borse post laurea o post dottorato. I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto. I titolari di contratti di cui al presente regolamento possono svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture di afferenza. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento possono partecipare alle selezioni per l attribuzione di incarichi di didattica di cui all art. 1 comma 10 della L. 230/2005 e relativi decreti e regolamenti attuativi solo se preventivamente autorizzati dal Direttore del Dipartimento presso cui operano. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento possono in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all estero. L autorizzazione è concessa dal Direttore di Dipartimento e dal Consiglio di Facoltà nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all impegno didattico richiesto in contratto.
5 Art.12 -Cessazione del rapporto La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti o da gravi inadempienze del prestatore di lavoro nello svolgimento della sua attività. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art.2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Art.13- Deroghe In deroga alle precedenti disposizioni regolamentari, previa valutazione da parte del Comitato di Ateneo per il reclutamento di cui all art. 5, l Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti che risultino selezionati direttamente da organismi nazionali e internazionali nell ambito di specifici programmi di ricerca (Programma Quadro, FIRB e altri programmi che presentino le medesime caratteristiche) e con fondi appositamente dedicati all interno dei programmi stessi. Restano ferme le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili. Art.14- Proprietà intellettuale Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla Legge all autore dell opera o dell invenzione, l Università sarà l esclusiva titolare dei diritti economici derivanti dall attività di ricerca specificamente dedotta in contratto. Art. 15 Norma transitorie e finali Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento viene attribuito, per l intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore. I Ricercatori di cui al presente regolamento sono conteggiati ai fini dell inserimento dei Corsi di Studio nell offerta formativa delle Facoltà. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento partecipano alle sedute degli organi delle strutture cui afferiscono secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. L attività svolta dai Ricercatori di cui al presente regolamento e la relativa valutazione costituiscono titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nelle selezioni e nelle valutazioni comparative attivate dall Ateneo in cui è prevista la valutazione dei titoli. Il servizio svolto ai sensi del presente regolamento è equiparato ai fini della carriera al servizio svolto nel ruolo dei ricercatori di cui al capo V del D.P.R. 382/1980. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti di carattere generale. Art. 16- Entrata in vigore Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, pubblicato all albo ufficiale dell Ateneo e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore. Modena, IL RETTORE ( Prof. Aldo TOMASI)
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