730, Redditi 2017 Pillole di aggiornamento

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1 730, Redditi 2017 Pillole di aggiornamento N Modello 730/2017: il bonus 80 euro A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 I contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono tenuti a compilare il Quadro C del Modello 730/2017. In particolare, se l imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, e il reddito non sia superiore ai euro, con riferimento al periodo d imposta 2016, il contribuente dovrà compilare anche la Sezione V Bonus Irpef, rigo14 del predetto quadro. Particolare attenzione va dedicata qualora il contribuente è in possesso di più Certificazioni Uniche (es. lavoratore con due lavori part-time). Premessa In questo speciale dichiarativo dedicato al Modello 730/2017 (periodo d imposta 2016) si riepiloga la normativa relativa al bonus 80 euro (c.d. Bonus Irpef), e come tali dati devono essere valorizzati nel modello di compilazione. Si specifica immediatamente che il bonus 80 euro rientra tra i dati da indicare nel Quadro C, Sezione V, del Mod. 730/2017, il quale si compone nelle seguenti sezioni: Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I; 1

2 Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II; Sezione IV: addizionale comunale all Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II; Sezione V: Bonus Irpef; Sezione VI: reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro. IL BONUS 80 EURO Parte normativa L art. 1, co della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha reso strutturale per il periodo d imposta 2015 (e di conseguenza anche per il periodo d imposta 2016), il c.d. bonus 80 euro, pari a 960 euro annui, da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori a euro Il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR); dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); 2

3 redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. i). Quindi, come precisato in premessa, restano esclusi dall aiuto economico: gli incapienti (coloro che guadagnano meno euro annui), in quanto non pagano l Irpef grazie alle detrazioni già in vigore; Il fatto che un lavoratore non paghi l Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara euro ma non paga Irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile, riceve comunque i 960 euro. i pensionati; i titolari di Partita Iva; i lavoratori domestici (questi ultimi potranno chiedere il bonus solo in sede di dichiarazione dei redditi, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi ). Contribuenti senza sostituti d imposta La questione dei lavoratori domestici, o comunque dei contribuenti senza sostituto d imposta, è stata affrontata dalla Circolare n. 8/E e 9/E del 2014 dell Agenzia delle Entrate, le quali hanno stabilito che tale tipologia di lavoratori potranno chiedere il bonus con il mod Come anticipato, l importo del Bonus Renzi è ad importo fisso (960 euro annui) e viene erogato: senza distinzioni, nella fascia tra gli e i euro di reddito annuo; applicando il c.d. meccanismo di décalage, se il reddito è superiore ai euro ma fino a euro. 3

4 Il meccanismo di décalage si ottiene mediante l applicazione della seguente formula: 960 x [( reddito complessivo) /2.000]. L IMPORTO 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. L agevolazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell anno. Quindi, sarà riconosciuto per intero (960 euro) a chi ha lavorato tutto l anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. Ma come funziona nel dettaglio il bonus in base alle diverse fasce di reddito? La risposta può essere sintetizzata nella seguente tabella. IL MECCANISMO Fascia di reddito Meccanismo Reddito Bonus Reddito complessivo fino a euro Bonus annuale 2015 da 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro 4

5 Reddito complessivo da a euro Bonus decrescente al crescere del reddito euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 960 euro euro 720 euro euro 480 euro euro 240 euro euro 0 euro N.B. L agevolazione non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Un lavoratore il cui reddito complessivo è di ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2016 ricoprendo quindi 120 giorni di lavoro nell anno Il credito spettante sarà pari a: 960 x 120/365 = 315,62. Un lavoratore il cui reddito complessivo è di ha iniziato il suo rapporto di lavoro il 3 giugno 2016 ed è in forza al 31 dicembre 2016, ricoprendo quindi 212 giorni di lavoro nell anno L importo del credito spettante è pari a: 960 x 212/365 = 557,59. Al riguardo, è bene precisare che l erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere poi recuperato dal monte ritenute fiscali, ossia mediante l istituto della compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il bonus, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. 5

6 Detto ciò, è possibile intuire che affinché il bonus fiscale venga corrisposto, è necessario che si verifichino due condizioni: i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere un imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell art. 13 del TUIR (in pratica non si deve trattare di soggetti a Irpef zero o incapienti ); Non rileva la circostanza che l imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall art. 13 comma 1 del T.U.I.R., come per es. le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 T.U.I.R.). il reddito complessivo non dovrà essere superiore a euro. Requisiti base 1ª condizione: Irpef lorda su redditi lavoro dipendente > detrazioni di lavoro dipendente; 2ª condizione: Reddito complessivo <= euro. CARATTERISTICHE PRINCIPALI Importo 80 euro mensili, ossia 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro (c.d. meccanismo di décalage). Bonus automatico Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus. Recupero del credito 6

7 Il datore di lavoro può recuperare il credito anticipato mediante l istituto della compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Riconoscimento del bonus L agevolazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell anno. IL BONUS 80 EURO NELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 Prima di andare a capire come valorizzare i dati relativi dal bonus 80 euro nel Mod. 730/2017, si ricorda che l importo del credito riconosciuto dal sostituto d imposta va prima indicato nella Certificazione Unica Infatti, qualora un contribuente abbia ricevuto nel periodo d imposta il Bonus Irpef (art. 1 del D.L. n. 66/2014), il sostituto d imposta è tenuto a compilare i seguenti punti della sottosezione Credito Bonus Irpef : Punto 391 Punto 392 Punto 393 Punto 394 Codice del bonus Bonus erogato Bonus non erogato Bonus recuperato Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti; in questo ultimo caso nei campi da 395 a 397 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d imposta. 7

8 Per la compilazione del punto 391 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici: Codice 1 Codice 2 Se il sostituto d imposta ha riconosciuto al dipendente il Bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte. Se il sostituto d imposta non ha riconosciuto al dipendente il Bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. Il punto 391 dovrà essere sempre compilato indipendentemente dal fatto che il contribuente, in relazione al periodo d imposta 2016, soddisfa o meno i requisiti (reddituali e d imposta positiva al netto delle detrazioni di lavoro dipendente) per beneficiare del bonus. Nell ipotesi in cui il contribuente non soddisfa i predetti requisiti (pertanto, reddito complessivo superiore a euro o incapienza dell imposta al netto delle detrazioni di lavoro dipendente), nel punto 391 deve essere inserito il codice 2 con il quale, peraltro, si segnala anche il caso di un contribuente che, pur soddisfacendo i requisiti sopra indicati, non ha beneficiato del bonus o per sua specifica richiesta in tal senso o, ad esempio, a seguito della mancata corresponsione dello stesso da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui, invece, il contribuente soddisfa i requisiti reddituali e d imposta (anche se solo in parte), al punto 391 deve essere inserito il codice 1. Nel punto 392 va indicato l importo del Bonus Irpef che il sostituto d imposta ha erogato al lavoratore dipendente. Nel punto 393 va indicato l importo del Bonus Irpef che il sostituto d imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti. Pertanto si possono verificare le seguenti condizioni: IPOTESI Il sostituto ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato interamente Il sostituto ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato parzialmente Il sostituto ha riconosciuto il bonus ma non lo ha erogato COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA Punto 391 con codice 1 e bonus al punto 392 Punto 391 con codice 1 e bonus (il parzialmente erogato) al punto 392 Punto 391 con codice 2 e punto 393 compilato con il bonus riconosciuto ma non erogato 8

9 Il sostituto non ha riconosciuto alcun bonus e di conseguenza non ha erogato nulla Punto 391 con codice 2 non compilato, né 392 né 393 IL BONUS 80 EURO NELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 Esempi di compilazione Un lavoratore, assunto il 4 luglio 2015 ed in forza per tutto il 2016, percepisce un reddito pari a euro ,00. Per tale lavoratore: l IRPEF lorda ammonta a euro 4.800,00; le detrazioni di lavoro dipendente sono pari a euro 1.126,05; l IRPEF che residua, scomputate le detrazioni di lavoro dipendente, è positiva e ammonta a euro 3.673,95. Il datore di lavoro, visti i requisiti, ha provveduto ad erogare il bonus per l intero ammontare (euro 960,00). Di conguenza, la CU dovrà essere così compilata: , X 3.673,95 9

10 4.800, , , IL BONUS 80 EURO NEL MODELLO 730/2017 Venendo ora al Mod. 730, si specifica innanzitutto che: chi presta l assistenza fiscale ricalcola l ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, Mod , che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il Bonus Irpef, chi presta l assistenza fiscale riconosce l ammontare spettante nel Mod. 730/2017. Se dal calcolo effettuato da chi presta l assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a euro), viene recuperato con la presente dichiarazione. Detto ciò, per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14. Nella seguente tabella si illustrano i codici da indicare nella varie colonne del rigo C14. COLONNA MODALITÀ DI COMPILAZIONE 1 Codice bonus È necessario riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica Nella Certificazione Unica è riportato: il codice 1se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo 10

11 ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2017); il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14. Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2. 2 Bonus erogato Riportare l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica In nessun caso, invece, deve essere riportato nel Modello 730 l importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica. 3 Tipologia esenzione 4 - Parte reddito esente Riportare il codice indicato nel punto 466 della Certificazione Unica. Riportare l importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica. 5 - Quota TFR Riportare l importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica. Quindi, riprendendo l esempio fatto in precedenza per la compilazione della CU 2017, il rigo14 andrà così compilato. Presenza di più Certificazioni Uniche Particolare è il caso in cui il contribuente è in possesso di più Certificazioni Uniche (es. lavoratore con due lavori part-time), e che gli stessi sono conguagliato, in tutto o in parte, da un unica CU. 11

12 Pertanto, possono realizzarsi i seguenti casi: Colonna 1: va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391; Caso 1 Più modelli di Certificazione Unica non conguagliati colonna 2: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati. Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 466, per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice; Caso 2 Caso 3 Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica colonna 5: va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica. Nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 466, 467 e 478). Nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d imposta che ha effettuato il conguaglio. Per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati. - Riproduzione riservata - 12

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