La mia risposta al collega Carbone, come avrai notato, non si basava sui principi ma sul metodo.
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- Alessia Alessi
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1 "Ai fini dell imposta minima di registro, trovano applicazione i principi già forniti da questa amministrazione con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, con riferimento al caso di più disposizioni negoziali contenute nel medesimo contratto. Invero, con il citato documento di prassi è stato chiarito che, nel caso in cui l imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all importo minimo dell imposta di registro mentre l importo complessivamente dovuto, commisurato a tutte le disposizioni, è superiore a quello minimo, l imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio. ( ) Con la richiamata risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, è stato, inoltre, chiarito che l imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa, una sola volta, qualora l imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore alla misura fissa, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione. ( ) In considerazione di tale principio, si ritiene, dunque, che nei casi di più trasferimenti immobiliari soggetti all imposta di registro di cui all articolo 1 della tariffa, qualora l imposta di registro su ciascuna disposizione è inferiore alla misura minima di euro, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione, l imposta minima di euro è dovuta una sola volta. La mia risposta al collega Carbone, come avrai notato, non si basava sui principi ma sul metodo. Se ti chiedono l'esempio, e tu ce l'hai, glielo dai e la questione finisce lì! Lo dici tu stesso...basti penare ad esempio... Ciao RT 1 / 6
2 ----- Original Message From: Pischetola To: Trabace ; rcarbone@notariato.net" href="mailto:rcarbone@notariato.net"> rcarbone@notariato.net ; sigillo@notariato.net" href="mailto:sigillo@notariato.net"> sigillo@notariato.net Sent: Wednesday, September 03, :33 PM Subject: Re: Imposta minima vendita differenti venditori unico compratore La prospettiva della Circolare n.2e/ che avrebbe voluto essere solo 'esplicativa' - non è l'unica da cui riguardare la problematica sollevata da Roberto Carbone e, a mio giudizio, non si può incorrere nel pre-giudizio che essa Circolare 2E abbia di fatto 'azzerato' tutti i sani principi interpretativi contenuti in altri (pregressi) documenti di prassi: documenti che - a quanto mi consta - non sono stati espressamente 'superati' da quello della Circolare 2E, ovviamente se compatibili e 'tollerabili' ad una prova di resistenza alla luce della riforma indotta dal d.lgs n.23/2011. Basti penare ad esempio a quanto già sostenuto dall'amministrazione con Risoluzione n del 4 febbraio 1982 secondo cui " "Si ritiene tuttora valido l'orientamento assunto da questa Amministrazione (Riunione Ispettori Compartimentali delle Tasse in Riv. Leg. fisc. 1964, col 404) nella vigenza della precedente legge di registro, nel senso cioè che debba essere percetta una sola tassa fissa di registro qualora la liquidazione dell'imposta - relativamente alle varie convenzioni contenute in un atto - 2 / 6
3 risulti inferiore a detta tassa, sempre per la prevalente considerazione che unica è la formalità di registrazione." Da cui si evince con sufficiente chiarezza che l'unicità della 'tassa fissa' dipende dalla unicità della formalità di registrazione, indipendentemente dai soggetti - tutti uguali o tutti diversi - autori della 'diverse' e plurime convenzioni contenute nell' "unico" atto (o supporto, diciamo con neologismo neutrale..oggi). Così pure nella Risoluzione n.272e del 3 luglio 2008 (1) si declinano i principi già noti dell'applicazione di un'unica imposta minima e delle imposte di registro effettive inferiori al minimo in presenza di più convenzioni contenute in unico atto, e ciò a prescindere dalla identità totale o parziale, supposta o meno) dei soggetti delle plurime convenzioni... Concetti che, è a tutti noto, sono stati fedelmente ripresi e recepiti nella più recente Circolare n.18/2013. Peraltro nell'ultima circolare cit. n.2e non esiste alcuna aperta 'contestazione' delle riflessioni contenute in pregressi documenti di prassi (nè tanto meno dalle previsioni normative della riforma è possibile argomentare in senso diverso da quanto nei precedenti documenti già si affermava). Di guisa che appare veramente irrisorio l'argomento di chi sostiene che l'esempio sarebbe al contempo esplicativo e conformante (io aggiungo in senso riduttivo e così contrastante con quanto dall'a.f. stessa già sostenuto...) saluti Adriano Pischetola (1) "In relazione a più disposizioni negoziali interne al 3 / 6
4 medesimo contratto, per le quali l imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale, è possibile enucleare le seguenti fattispecie: 1) l imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione (rectius, per ciascun negozio giuridico) è inferiore all importo minimo fissato dalla legge, mentre l importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le 1. è superiore a quello minimo (ad esempio: l imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è di 100 euro). In questo caso l imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio (nell esempio: 200 euro); 2) l imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio: 50 euro). In 4 / 6
5 questo caso l imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l esecuzione 1. quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica (nell esempio: 168 euro) Original Message From: "Raffaele Trabace" rtrabace@notariato.net > To: ; Sent: Wednesday, September 03, :57 AM Subject: Re: Imposta minima vendita differenti venditori unico compratore > Dicono: se nella Circolare 2/E/2014 non c'è l'esempio di più venditori che vendono diversi immobili a un unico acquirente, il "beneficio" dei 1000 euro > una volta soltanto non si applica! > 5 / 6
6 > E invece l'esempio c'è! > > I conferimenti di immobili in società si considerano atti traslativi a > titolo oneroso con applicazione delle aliquote proprie dei trasferimenti di cui all'art. 1 della Tariffa del T.U.R. > Se più soggetti conferiscono in società: la fattispecie è fiscalmente > identica a quella di più venditori (i conferenti) che vendono a un unico acquirente (la società). > > Esempio n. 10) > Atto di conferimento recante le seguenti disposizioni negoziali: > 1. conferimento di un immobile abitativo da parte del socio A, per il quale > trova applicazione l imposta di registro proporzionale del 9 per cento pari ad> euro 450; > 2. conferimento di un terreno edificabile da parte del socio B, per il quale trova applicazione l imposta di registro proporzionale del 9 per cento pari ad euro 500. > L imposta di registro complessivamente dovuta è pari ad euro > Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva di > euro 200. > Non è dovuta l imposta di bollo, né le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. 6 / 6
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