Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia.

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1 Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia. Validità delle deliberazioni di incremento adottate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22. Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia. La condizione di amministratore locale comporta l acquisizione di alcuni diritti (tra gli altri) di carattere economico, differenziati in relazione alla carica coperta. In particolare l art. 19, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, (art. 186 del T.C. 1 ) sostituito dall art. 5, comma 1, lett. c), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, (con decorrenza dal 25 dicembre 2008) riconosce il diritto a percepire una indennità di funzione ai seguenti amministratori locali: a) sindaco; b) presidente della provincia regionale; c) presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana (le aree metropolitane di Catania, Palermo e Messina sono state istituite con i D.P.Reg. 10 agosto 1995 ma ancora non attuate 2 ); d) presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia (misura pari al 40% dell indennità spettante agli assessori del comuni di pertinenza) 3 ; e) presidenti dei consigli comunali (misura pari al 45% dell indennità del sindaco nei comuni sino a abitanti e al 65% dell indennità del sindaco nei comuni sopra abitanti) 4 ; f) presidenti dei consigli provinciali (misura pari al 65% dell indennità del presidente della provincia regionale) 5 ; g) componenti delle giunte dei comuni; - vicesindaco (misura pari al 55% dell indennità del sindaco nei comuni sino a abitanti e al 75% dell indennità del sindaco nei comuni sopra abitanti) 6 ; - assessori (misura pari al 45% dell indennità del sindaco nei comuni sino a abitanti e al 65% dell indennità del sindaco nei comuni sopra Testo coordinato delle leggi regionale relative agli enti locali pubblicato, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 30/2000, nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio Cfr. 2 L'art. 3 dei D.P.Reg. 10 agosto 1995 prevedeva il 31 dicembre 1995 come termine per il completo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del disposto dell'art 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 (art. 377 del T.C.). 3 Cfr. art. 19, comma 2, della l.r. 30/2000 (si ritiene non più applicabile l art. 7 del D.P.Reg. 19/2001). 4 Cfr. art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 5, comma 2, del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 4, comma 1, del D.P.Reg. 19/

2 abitanti) 7 ; h) componenti delle giunte delle province regionali; - vicepresidente (misura pari al 75% dell indennità del presidente della provincia) 8 ; - assessori (misura pari al 65% dell indennità del presidente della provincia) 9 ; i) componenti delle giunte delle province comprendenti aree metropolitane; j) presidente e componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni (misura massima pari al 20% dell indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell unione dei comuni) 10 ; k) presidente e componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali (misura massima pari al 20% dell indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio fra enti locali) 11. L art. 19, comma 4, della l.r. n. 30/2000, sostituito dall art. 5, comma 1, lett. e), della l.r. n. 22/2008, (con decorrenza dal 25 dicembre 2008), riconosce il diritto a percepire un gettone di presenza per l effettiva partecipazione a consigli e commissioni ai seguenti amministratori locali: a) consiglieri comunali (ammontare mensile massimo percepibile pari al 30% dell indennità mensile del rispettivo sindaco) 12 ; b) consiglieri provinciali (ammontare mensile massimo percepibile pari al 30% dell indennità mensile del rispettivo presidente della provincia) 13 ; c) consiglieri circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore a abitanti (misura pari al 60% della misura del gettone attribuito ai consiglieri dell ente in cui è costituita la circoscrizione; ammontare mensile massimo percepibile pari al 50% dell indennità mensile del rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale) 14 ; nei comuni con popolazione inferiore è previsto un regime provvisorio dall art. 23 della legge regionale 14 maggio 2009, n ; d) componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni (ammontare mensile massimo percepibile pari al 30% dell indennità mensile del rispettivo presidente dell unione dei comuni) 16 ; e) componenti degli organi assembleari dei consorzi fra enti locali (ammontare mensile massimo percepibile pari al 30% dell indennità mensile del rispettivo presidente del consorzio) 17. Le misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono determinate col regolamento previsto dal comma 1 dell art. 19 della l.r. n. 30/2000, adottato dal Presidente 7 Cfr. art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 5, comma 1, del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 5, comma 2, del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 19, comma 1, lett. c, della l.r. 30/2000 (si ritiene non più applicabile l art. 7 del D.P.Reg. 19/2001). 11 Cfr. art. 19, comma 1, lett. c, della l.r. 30/2000. (si ritiene non più applicabile l art. 7 del D.P.Reg. 19/2001). 12 Cfr. art. 19, comma 4, della l.r. 30/ Cfr. art. 19, comma 4, della l.r. 30/ Cfr. art. 19, comma 4, della l.r. 30/2000 (si ritiene non più applicabile l art. 7 del D.P.Reg. 19/2001). 15 Sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica, il diritto di percepire gettoni di presenza (prescritto dall art. 19, comma 4, della l.r. 30/2000) si applica anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della previdente normativa. 16 Cfr. art. 19, comma 4, della l.r. 30/2000 (si ritiene non più applicabile l art. 9 del D.P.Reg. 19/2001). 17 Cfr. art. 19, comma 4, della l.r. 30/2000 (si ritiene non più applicabile l art. 9 del D.P.Reg. 19/2001). 2

3 della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione (criterio sostituito dall art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. n. 22/2008); d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato. L indennità è connessa all esercizio della funzione e prescinde dalla effettiva presenza a sedute di organi collegiali e, pertanto, è riconosciuta in favore dei soli soggetti la cui attività si esplica indipendentemente dalla partecipazione a detti organi. La corresponsione dei gettoni di presenza è invece subordinata dall effettiva partecipazione del consigliere ai consigli ed alle commissioni, così come prescritto dall art. 19, comma 12 bis, della l.r. n. 30/2000 (disposizione integrata dall art. 5, comma 1, lett. i), della l.r. n. 22/2008); la succitata previsione normativa rimanda all'obbligo a carico degli enti locali di stabilire con regolamento termini e modalità del principio dell effettiva partecipazione (obbligo di non agevole rispetto, attesa la complessità della materia). Le misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono state, ad oggi, fissate col Decreto del Presidente della regione 18 ottobre 2001, n. 19 (Regolamento esecutivo dell art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 330, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia). Col successivo Decreto dell Assessore per la famiglia, le politiche sociali e 3

4 le autonomie locali del 29 febbraio 2008 (Variazioni percentuali per l adeguamento della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali) sono state individuate le variazioni percentuali per l adeguamento delle misure minime delle indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e dei gettoni di presenza del consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari, previste dal D.P.Reg. n. 19/2001. Le indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali sono stabilite, secondo quanto prescritto dall art. 1 del D.P.Reg. 19/2001, nelle misure minime riportate nella tabella A allegata al regolamento. Le predette misure minime (adeguate secondo le variazioni percentuali indicate nel D.A ) insieme alle collegate 18 misure minime delle indennità spettanti ai vice-sindaci e vice-presidenti, agli assessori comunali e provinciali ed ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono elencate nelle due tabelle seguenti. TABELLA INDENNITÀ MINIMA AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNI SINDACO VICE- SINDACO ASSESSORE PRESIDENTE CONSIGLIO SINO A ABITANTI 1.680,60 924,33 756,27 DA A ABITANTI 2.408, , ,99 DA A ABITANTI 3.081, , ,50 DA A ABITANTI 3.921, , ,63 DA A ABITANTI 4.873, , ,94 DA A ABITANTI, COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE DA A AB. 19 COMUNE DI ENNA , , ,31 DA A ABITANTI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON 6.274, , ,27 POPOLAZIONE DA A AB. 21 OLTRE ABITANTI 8.459, , ,38 18 Cfr. artt. 4 e 5 del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 3 del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 3 del D.P.Reg. 19/ Cfr. art. 3 del D.P.Reg. 19/

5 TABELLA INDENNITÀ MINIMA AMMINISTRATORI PROVINCIALI PROVINCE PRESIDENTE ASSESSORE VICE- PRESIDENTE PRESIDENTE CONSIGLIO SINO A ABITANTI 5.602, , ,31 DA A ABITANTI 6.274, , ,27 DA A ABITANTI 7.562, , ,27 OLTRE ABITANTI 8.459, , ,38 I gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze degli organi assembleari sono stabiliti, secondo quanto prescritto dall art. 1 del D.P.Reg. 19/2001, nelle misure minime riportate nella tabella A allegata al regolamento che, adeguate secondo le variazioni percentuali indicate nel D.A , ammontano a: gettoni di presenza per i consiglieri comunali: - 22,41 nei comuni sino a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 504,18); - 28,01 nei comuni da a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 722,66); - 28,01 nei comuni da a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 924,33); - 33,61 nei comuni da a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 1.176,42); - 56,02 nei comuni da a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 1.462,13); - 56,02 nei comuni da a abitanti e nel comune di Enna 22 (ammontare massimo mensile percepibile di 1.680,61); - 84,03 nei comuni da a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 1.882,28); - 140,05 nei comuni oltre abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 2.537,72); gettoni di presenza per i consiglieri delle province regionali: - 56,02 nelle province sino a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 1.680,61); - 84,03 nelle province da a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 1.882,28); - 112,04 nelle province da a abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 2.295,82); - 140,05 nelle province oltre abitanti (ammontare massimo mensile percepibile di 2.537,72); Le suelencate misure base dell indennità e dei gettoni di presenza sono maggiorate ove 22 Cfr art. 3 del D.P.Reg. 19/

6 ricorrano alcune condizioni analiticamente previste dall art. 2 del regolamento sopra indicato nella seguenti misure: a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato; b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; c) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate. Tali maggiorazioni sono cumulabili e riferibili all anno di variazione di pertinenza In base alla previsione originaria dell art. 19, comma 5, della l.r. n. 30/2000, era demandata agli stessi organi che ne avevano diritto la possibilità di disporre una variazione, in incremento o in diminuizione, della misura base sia dell indennità di funzione che del gettone di presenza, semprechè ricorressero le condizioni indicate nello stesso comma e, comunque, all interno dei parametri stabiliti dal D.P.Reg. n. 19/2001. La medesima disposizione prescriveva al riguardo che, in caso di incremento, la spesa complessiva non doveva superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dall art. 10 del citato D.P.Reg. e dalla relativa tabella C; erano esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in dissesto finanziario. La predetta quota determinata era così determinata: - 10% per i comuni con popolazione inferiore o uguale a abitanti; - 15% per i comuni con popolazione compresa tra e abitanti; - 20% per i comuni con popolazione compresa tra e abitanti; - 30% per i comuni con popolazione superiore o uguale a Al riguardo va segnalata la più puntuale previsione dell art. 11 del Regolamento statale, il D.M 119/2000, che prescrive(va) che in ogni caso il suddetto incremento non doveva superare la percentuale di aumento dell incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio. Nella corrispondente disposizione regionale mancava il richiamo alle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza, anche se si ritiene che la voce di bilancio richiamata fosse questa. Il legislatore regionale, quindi, si era limitato a fissare criteri uniformi nella determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza che, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, potevano essere derogati parzialmente, anche in relazione alle potenzialità economiche di ciascun ente. La formulazione della disciplina attuale mette in luce che agli enti residua uno spazio limitato, diretto unicamente alla determinazione delle concrete modalità di applicazione della disciplina legislativa generale. In quest ultimo ambito, ciascun ente può stabilire la modalità attuative che, generalmente, sono rimesse ad una delibera dell organo esecutivo o consiliare, rispettivamente interessato al riconoscimento dell indennità o del gettone. 6

7 Al fine di contenere i costi delle amministrazioni pubbliche negli ultimi anni le norme di cui ai citati art. 19 della l.r. n. 30/2000 e art. 82 del D.Lgs. 267/2000, sono state "incise" da numerosi interventi del legislatore statale e in particolare dalla legge finanziaria per il 2006 (cfr. l'art. 1, comma 54, della legge 23 febbraio 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali. Disposizione direttamente applicabile in Sicilia: cfr. Circolare dell Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 29 febbraio 2008, n. 4 e pareri del C.G.A. n. 885/2006 e 649/2007). Diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno precisato che tale riduzione era da ritenersi limitata al solo anno Si rammenta altresì che ai sensi del comma 10 dell'art. 61 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (nel testo vigente) a decorrere dal 1 gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. La disposizione riportata si ritiene direttamente applicabile anche in Sicilia. Da ultimo, è intervenuta la legge regionale 16 dicembre 2008, n , che ha modificato l art. 19 della l.r. n. 30/2000 che, nella nuova formulazione non contempla più la possibilità di procedere a modifiche incrementali né delle indennità di funzione né dei gettoni di presenza (è prevista la possibilità decrementale, a differenza della normativa statale dove manca una espressa previsione normativa). Obiettivo dichiarato dal Governo Regionale in ordine alla suindicata iniziativa legislativa (disegno di legge governativo n. 240 del 7 ottobre 2008, su proposta dell Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali on.le Scoma, al quale sono stati abbinati altri disegni di legge dalla I Commissione Affari istituzionali ed approvato dall Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 4 dicembre 2008) è stato quello di adeguare la normativa regionale alle misure di contenimento della spesa pubblica promulgate dallo Stato. Il riferimento è alle disposizioni (art. 2 commi da 23 a 32 bis) della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 e a quelle del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n Invero, con richiamo del costante indirizzo costituzionale, peraltro ribadito da ultimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 del 8 maggio 2007, rientra nella potestà legislativa della Regione Sicilia la facoltà di modificare le proprie disposizioni normative in contrasto (cfr. il testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 9 maggio 2008, n. 20, supplemento ordinario), con criterio di attuazione graduale, onde evitare le sanzioni prescritte dallo Stato (prospettiva: bilancio annuale e pluriennale del prossimo esercizio). 23 Cfr. Antonino Sirna - Marco Sirna, Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie. Legge della Regione Sicilia approvata il 4 dicembre Brevi note di commento, in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo ISSN , 18 dicembre

8 In tal modo si è inteso dar seguito alle indicazioni contenute nella normativa statale, ponendo la legge n. 244 del 2007 una serie di disposizioni sulla riduzione dei costi delle amministrazioni locali. Va ricordato che la medesima legge (cfr. art. 2, comma 32 bis, della l. n. 244/207) stabiliva che, qualora le regioni a statuto speciale non avessero provveduto all adeguamento della propria normativa ai principi in essa contenuti, sarebbero andati incontro ad una riduzione dei finanziamenti del fondo ordinario statale degli enti locali. In data 20 febbraio 2009 è stata emanata dall Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali la circolare n. 1/2009 avente ad oggetto la l.r. n. 22/2008. Legittimità delle deliberazioni che hanno aumentato la misura dell indennità e dei gettoni di presenza adottate prima dell entrata in vigore della l.r. n. 22/2008 Con l entrata in vigore (25 dicembre 2008) della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 (cfr. l art. 5, comma 1, lett. f) è stata abrogata la previsione normativa che consentiva alle amministrazioni locali di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (sostituzione del comma 5 dell art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e conseguente disapplicazione dell art. 10 del D.P.Reg. 19/2001). L effetto di tale innovazione ha suscitato in questi mesi problemi interpretativi, in quanto se da un lato elimina, per l avvenire, la facoltà delle giunte e dei consigli comunali e provinciali di disporre variazioni incrementali, nulla dispone circa gli incrementi adottati prima della sua entrata in vigore rispetto alla misura (minima) delle indennità di funzione dei gettoni di presenza, misura prevista dall art. 19 della l.r. n. 30/2000, dal Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2001 n. 19 e dal Decreto dell Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 29 febbraio Non può non ritenersi, ad avviso degli scriventi, che le delibere incrementali delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, ove adottate prima dell entrata in vigore della l.r. n. 22/2008 (25 dicembre 2008) continuino ad esplicare efficacia per l avvenire. La legittimità dell atto va valutata alla stregua della normativa vigente al momento della sua adozione; modifiche normative intervenute successivamente non possono rendere invalido l atto legittimamente adottato né bloccarne, quando si tratti di atti duraturi, gli effetti che si devono ancora verificare, a meno che dalla disposizione non emerga chiaramente la volontà del legislatore di escludere la permanenza di tali effetti dopo l introduzione del divieto. Il principio generale dell irretroattività delle leggi (cfr. l art. 11 delle preleggi), ovvero del tempus regit actum, preclude che la sopravvenuta eliminazione della norma attributiva del potere possa incidere sull efficacia dei provvedimenti che nell esercizio di quel potere erano stati adottati. Non può che condividersi, pertanto, quanto affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa: la legittimità di un atto amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, non potendo quest ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatisi successivamente alla sua emanazione (Consiglio di Stato, sez. V, , n.452, sez. VI , n. 428, sez. V 30 ottobre 1997, n. 1209, sez IV 3 marzo 2000, n. 1126, sez. IV 26 settembre 2001, n. 8

9 5077, sez. IV 2 aprile 2002 n. 1815, sez. IV 30 settembre 2002, n. 4994, sez V 15 ottobre 2003, n. 6309). In tal senso depone la stessa tecnica normativa utilizzata dal legislatore regionale, che alla completa modifica del comma 5 dell art. 19 della l.r. n. 30/2000 non ha fatto seguire una disciplina di carattere transitorio, che stabilisse la cessazione definitiva degli effetti dei provvedimenti adottati nella vigenza della normativa pregressa (con espressioni del tipo a far data dall entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le delibere ). Parimenti, il problema interpretativo può porsi nell ipotesi opposta, ovvero, se, per quegli enti locali che abbiano approvato, prima del 25 dicembre 2008, delibere decrementali rispetto agli importi di tabella, debbano applicarsi comunque questi ultimi, nonostante l abrogazione della norma che consentiva gli incrementi. Su tale ultimo aspetto occorre evidenziare che le delibere decrementali, corrispondono ad un diritto di rinuncia sempre immanente nell ordinamento, peraltro espressamente ancora prescritto (per la Regione Siciliana) dal comma 5 dell art. 19 della l.r. n. 22/2008. Pertanto, in tale ipotesi, si ritiene che da una parte eventuali delibere che riportassero la misura delle indennità o dei gettoni di presenza all importo tabellare avrebbero natura non incrementale, ma di revoca della rinuncia, dall altra la riconduzione delle misure delle indennità (e dei gettoni di presenza) all importo edittale richiederebbe, quale atto contrario, una nuova espressione di volontà della giunta o del consiglio nella medesima forma di quella originaria, attraverso, quindi, una delibera, escludendo ogni automatismo. Con Deliberazione n. 130 del 22/24 ottobre 2008 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, relativamente ad un quesito identico relativo alla normativa statale ( se l indennità attuale per gli amministratori locali sia quella prevista nella misura base di cui al Decreto del Ministro dell Interno 4 aprile 2000, n. 119, stanti le nuove disposizioni recate dal D.L. 112/2008, come convertito dalla legge 133/2008, di modifica dell art. 82 del TUEL) si è espressa ritenendo valide le deliberazioni adottate prima dell entrata in vigore della sopravvenuta normativa statale che ha abrogato la pregressa previsione dell art. 82 del TUEL che consentiva l aumento della misura minima dell indennità e dei gettoni di presenza. La stessa Sezione ha altresì affermato che eventuali delibere incrementali, ove adottate successivamente al 25 giugno 2008, sarebbero affette da nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell art. 21-septies della legge 241/1990 (norma di certa applicazione anche nella Regione Siciliana), in quanto è venuta meno la norma attributiva del potere. Anche la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con Deliberazione n. 49 del 12 giugno/10 luglio 2008, si è espressa in senso positivo sull efficacia delle delibere modificative adottate dai competenti organi degli enti locali anteriormente all entrata in vigore dei provvedimenti legislativi soppressivi della facoltà di incremento. Il competente dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell Interno, con pareri prot /TU/00/82 del 20 ottobre 2008, in tema di indennità di amministratori locali e con pareri prot /TU/00/82 del 8 febbraio 2008 e prot /TU/00/82 del 13 maggio 2008, in tema di gettoni di presenza, ha espresso l avviso che gli incrementi legittimamente deliberati dai rispettivi organi degli enti locali, prima dell entrata in vigore delle diverse disposizioni abrogative delle facoltà di incremento (l art. 2, comma 25, lett. d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, per i gettoni di 9

10 presenza e l art. 76, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, entrato in vigore il 25 giugno 2008, convertito, senza modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, per le indennità di funzione) restino validi. Si ritiene altresì che sia ancora vigente la previsione dell'art. 2 del D.P.Reg. 19/2001 che prevede la maggiorazione degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza nel rigoroso rispetto della verifica delle condizioni indicate dalla norma. Tali maggiorazioni, che scattano automaticamente al verificarsi dei presupposti richiamati dalla normativa regolamentare, sono finalizzate ad adeguare le misure-base alle diverse realtà delle comunità locali (il riferimento è ad indicatori finanziari e demografici). Medesimo avviso è stato reso, con riferimento alla normativa statale, dal competente dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell Interno, con parere prot /TU/00/82 del 20 ottobre Si ritiene comunque necessario l'aggiornamento del succitato regolamento alla sopravvenuta normativa. Si conclude manifestando perplessità in ordine alla legittimità costituzionale dell'introduzione a regime del blocco della facoltà di incremento delle misure citate (blocco non limitato nel tempo: più volte la Corte Costituzionale è intervenuta per fattispecie analoghe censurando il legislatore statale). Palermo 25 giugno 2009 Avv. Marco Sirna. Avv. Antonino Sirna Dr. Rosolino Greco P.s. Gli Avv.ti Sirna hanno collaborato con il Dr. Rosolino Greco, Dirigente generale pro tempore dell Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e con l Ass. On.le Francesco Scoma, in relazione al complesso iter procedurale che si è concluso con l approvazione della l.r. n. 22/2008 (redazione del disegno di legge 240, assistenza in I Commissione dell A.R.S., esame degli emendamenti presentati, assistenza nel corso dei lavori d aula e successiva redazione della circolare esplicativa n. 1/2009). 10

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