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1 di Attilio Pagano Psicologo del Lavoro e formatore 1. La definizione di addestramento nel Decreto Legislativo Tra le attività che il datore di lavoro, o la persona da esso delegata, deve mettere in atto per consentire a ciascun lavoratore un esercizio consapevole (e di conseguenza responsabile) della componente discrezionale del proprio ruolo, il Decreto Legislativo riconosce all addestramento un notevole rilievo. Il decreto infatti richiama l addestramento in numerose norme molte delle quali stabiliscono obblighi, per la cui eventuale violazione sono previste sanzioni. Di particolare importanza, per il loro carattere generale, sono la definizione di addestramento riportata nell art. 2, le specificazioni sull addestramento riportate nell art. 37, comma 5 e il richiamo alle esigenze di addestramento nel Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, comma 2, let. f): L art. 2, Definizioni, alla lettera cc) così definisce l addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Il concetto chiave di questa definizione sembra stare nelle parole complesso delle attività. Per il legislatore, l addestramento non si esaurisce in una attività singola, ma richiede la programmazione e l attuazione di un complesso di attività. Vedremo che questa definizione ha un risvolto teorico (relativo all apprendimento) e uno operativo (relativo al grado di verosimiglianza delle condizioni di addestramento) molto importanti. Il comma 5 dell art. 37 stabilisce che l addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Queste specifiche meritano una particolare attenzione perché presentano qualche insidia. Occorre una riflessione sul significato di persona esperta e sul luogo di lavoro : non sarebbe corretto riconoscere come persona esperta chi abbia soltanto iper-appreso la modalità di comportamento corretta nelle condizioni standard. Per dire che una persona è esperta al punto di potere addestrare altri, è importante che dimostri di essere anche in grado di adottare diverse strategie comportamentali al variare delle condizioni operative. Inoltre, per identificare un buon addestratore, non andrebbero trascurate le competenze relazionali, comunicative e motivazionali; sul luogo di lavoro andrebbe inteso come anche sul luogo di lavoro. Ci sono numerose occasioni in cui è necessario assicurare, almeno nelle prime prove di addestramento, un ambiente protetto (simulazioni). In questi casi, le prove in ambiente reale (sul luogo di lavoro) vanno previste dopo che il lavoratore abbia almeno acquisito le minime capacità per operare in sicurezza. Il comma 2 dell art. 28 definisce i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi. Tra questi contenuti è previsto che ci sia l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il rapporto tra il rischio e le competenze della persona emerge qui con evidenza, ma anche con una certa complessità di pensiero. Il rischio (non il pericolo) non è una caratteristica oggettiva del mondo intorno a noi, ma è una qualità emergente dalla interazione tra i punti di pericolo e le attività che gli uomini svolgono. In questo senso, già nella stessa valutazione del rischio va considerata la competenza delle persone che interagiscono con i pericoli. A maggior ragione, quindi, nel DVR andranno individuate le attività che, comportando interazione con punti di pericolo, richiedono per una gestione e riduzione del rischio, il possesso di competenze da parte degli operatori. L addestramento è uno dei fattori di garanzia che gli operatori possiedano le competenze individuate come necessarie per gestire e ridurre il rischio. 2. Addestramento e teorie dell apprendimento Anche se l addestramento è un complesso di attività finalizzato prevalentemente allo sviluppo delle capacità, non si può progettarlo e realizzarlo prescindendo dall intervento sulle conoscenze e sugli atteggiamenti. Nei primi decenni del novecento, dominava una concezione dell apprendimento come esito dell associazione di rinforzi positivi a risposte giuste e/o di punizioni a riposte sbagliate (teoria del condizionamento stimolo risposta). Quell approccio viene definito comportamentista perché assume che solo il comportamento osservabile può essere oggetto di studio scientifico. In quella prospettiva, i processi percettivi e cognitivi di 1

2 ogni individuo erano considerati una sfera privata e inaccessibile a metodi di studio scientifico e, pertanto, venivano esclusi dall area di interesse della psicologia e delle corrispondenti applicazioni, come, a esempio, la progettazione di attività di apprendimento. Sulla base di questi presupposti vennero elaborati metodi di istruzione e addestramento basati sulla presentazione al soggetto di determinati stimoli o compiti e sulla correzione delle risposte sbagliate o sul rinforzo di quelle giuste. È evidente che un simile approccio può funzionare se si opera in un set limitato di compiti e situazioni operative molto standardizzati e, soprattutto, totalmente previsti dal progettista dell apprendimento. Oggi, proprio per la ineliminabile difficoltà di prevedere anticipatamente la totalità delle situazioni operative, si riconosce che gli approcci meramente comportamentisti non sono adeguati allo sviluppo di efficaci capacità. Occorre una teoria dell apprendimento che tenga anche conto della necessità di percepire le mutevoli caratteristiche del contesto operativo e di processare cognitivamente il significato delle eventuali variazioni rispetto alle condizioni standard. Anche in questo senso, l addestramento è un complesso di attività che perseguono non soltanto obiettivi di apprendimento nell area del sapere fare, ma anche nelle aree del sapere e del sapere essere. Per queste ragioni, l addestramento è un componente che va intergrato nei processi formativi. Non c è possibilità di sviluppare un adeguato sapere fare senza agire anche sulle conoscenze e capacità percettive. Ma il rapporto tra lo sviluppo delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità è bidirezionale: entrambi si sostengono reciprocamente. Di ciò ne porta una conferma anche la norma di legge. A esempio, l art 227 riconosce l addestramento anche come un occasione per dare informazioni adeguate (sviluppo delle conoscenze) sulle sostanze pericolose. 3. Le caratteristiche di un addestramento specifico e adeguato L addestramento è presente in almeno 16 articoli del D. Lgs. o punti degli allegati. In alcuni di queste norme, l addestramento è qualificato come specifico e adeguato. Bisogna chiedersi: specifico rispetto a che cosa e adeguato per quali scopi? La lettura dell art. 77 (sui DPI) e dell art. 116 (sui lavori in quota) sembra indicare un significato di specifico come dell addestramento che avviene in ambienti e con l uso di attrezzature e di dispositivi identici o simili a quelli delle mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori in addestramento. Generalizzando, si può dire che è specifico un addestramento che viene progettato e realizzato come simulazione (la più realistica possibile) delle situazioni operative che i lavoratori dovranno affrontare. Questo aspetto è esplicitato dall allegato XXI (..requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi), il cui punto 4.3 è proprio dedicato alla metodologia didattica e che dice: gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro. Dunque, la somiglianza tra il contesto di apprendimento e il contesto lavorativo costituisce il criterio principale della specificità dell addestramento. Ma occorre prestare attenzione alle implicazioni di questa somiglianza: almeno nelle prime fasi dell addestramento, occorrerà fare svolgere le operazioni con molte semplificazioni e protezioni. A esempio, si potrà chiedere di svolgere le operazioni assegnate senza considerare il fattore tempo, ovvero senza esibire sin dall inizio dell apprendimento una prestazione veloce come quella che verrà richiesta nella situazione lavorativa reale. Il ritmo di svolgimento del compito durante l addestramento, come gli altri aspetti del contesto ambientale in cui deve avere luogo la prestazione lavorativa, dovrà essere assimilato alle richieste operative in modo progressivo. Proprio il progressivo avvicinamento alle richieste operative costituisce il complemento essenziale per la specificità dell addestramento. Specificità significa allora progressivo avvicinamento alle reali condizioni operative. Ne consegue che l addestramento è un complesso di attività (art. 2) perché si tratta di una ripetizione di prove. Infatti, una sola prova risulterebbe o troppo semplice (per esigenze di protezione) e quindi non abbastanza realistica, oppure troppo completa (per esigenze di verosimiglianza) e, quindi, non protetta. Un esempio può chiarire meglio questo punto importante. Le prove di evacuazione (che sono uno dei più diffusi casi di addestramento) devono avvenire con il preavviso o senza? La risposta migliore è che devono avvenire con preavviso nelle prime occasioni, almeno fino a quando si abbia la conferma che gli aspetti testabili con una prova di evacuazione con preavviso siano stati tutti confermati dallo svolgimento della prova in modo soddisfacente: verifica che tutti hanno riconosciuto il segnale di evacuazione, che tutti sono usciti dall edificio e hanno raggiunto il punto di ritrovo assegnato. In queste prime fasi dell addestramento, la tempestività dell uscita dall edificio non è un parametro da rilevare. Ma quando le prove confermano che le 2

3 persone riconoscono il segnale, escono dall edifico e sanno dove ritrovarsi, allora si può passare a prove senza preavviso per testare la tempestività dell evacuazione e altri aspetti cruciali in una situazione di vera emergenza. Analogamente, si potranno progettare le ripetizioni delle prove di addestramento per tutte le necessità dall uso delle macchine, alla manipolazione delle sostanze, all impiego dei DPI. Anche la caratteristica di adeguato emerge dalla concezione dell addestramento come complesso di attività. Per quanto ben progettato, l addestramento, sia nelle condizioni operative che in quelle di emergenza, non potrà, per definizione, che essere riferito a situazioni prevedibili. Ma le persone dovrebbero essere preparate e addestrate a fronteggiare anche situazioni non dettagliatamente o completamente previste. In questo senso, l addestramento non consiste solo nell eseguire una serie di operazioni con modalità preordinate, ma anche, forse soprattutto, nell esaminare la situazione e nel decidere la strategia di fronteggiamento. Chiaramente questa concezione dell addestramento punta ad integrare prove che sviluppano le capacità esecutive, anche con prove che sviluppano il controllo delle funzioni percettive, cognitive ed emotive. 4. Estratto e quadro sinottico delle norme del D. Lgs. in tema di addestramento TITOLO I PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Indirizzo della norma Articolo 2 - Definizioni Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; Sanzione corrispondente l arresto da 2 a 4 mesi o con l ammenda da 800 a l arresto da 4 a 8 mesi o con l ammenda da a

4 Articolo 20. Obblighi dei lavoratori Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. I lavoratori devono in particolare: h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. I lavoratori sono puniti con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 Il datore di lavoro è punito con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da a Si applica la pena dell arresto da sei mesi a un anno e sei mesi, se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominigiorno. l arresto da 4 a 8 mesi o con l ammenda da a euro, in combinato disposto con l art. 18, comma 1, let. l). 4

5 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori Articolo Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 4. Il datore di lavoro: h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. 1. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; l arresto sino a 2 mesi o con l ammenda da 500 a TITOLO VI MOVIMENTAZION E MANUALE DEI CARICHI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo Informazione, formazione e addestramento 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. 5

6 TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE Articolo Informazione e formazione per i lavoratori Violazioni che espongono a rischi di carattere generale 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; Mancata formazione ed addestramento l arresto da 4 a 8 mesi o con l ammenda da a sospensione dell attività imprenditoriale. ALLEGATO XXI SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 10 bis comma 4 del Titolo 100) 4.3 METODOLOGIA DIDATTICA Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso. l arresto sino a 2 mesi o con l ammenda da 500 a ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell addestramento Per commenti e richieste di informazioni scrivere una mail a info@ambienteeuropa.it 6

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