OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO

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1 OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO 81/08 Obblighi Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15) Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16) Obblighi Datore di Lavoro - Obblighi non delegabile (D.Lgs. 81/08, art. 17) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18) Obblighi del preposto (D.Lgs. 81/08, art. 19) Obblighi dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 20) Disposizioni rel. ai componenti impresa fam. e lav. autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 21) Obblighi dei progettisti (D.Lgs. 81/08, art. 22) Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (D.Lgs. 81/08, art. 23) Obblighi degli installatori (D.Lgs. 81/08, art. 24) Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08, art. 25) Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somm. (D.Lgs. 81/08, art. 26) Sistema di qualificazione delle imprese e dei lav. autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 27) Obblighi Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15) Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela: valutazione dei rischi programmazione della prevenzione eliminazione e/o riduzione dei rischi l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici il controllo sanitario l'informazione e la formazione le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio l'uso di segnali di avvertimento la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16) Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni: che risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza; che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo; che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al dotore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Obblighi Datore di Lavoro - Obblighi non delegabile (D.Lgs. 81/08, art. 17) Non sono delegabili: La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento; la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18) Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

2 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi; elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti; comunicare all INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50); munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto; convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti; aggiornare le misure di prevenzione; comunicare annualmente all'inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Obblighi del preposto (D.Lgs. 81/08, art. 19) I preposti devono: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; frequentare appositi corsi di formazione. Obblighi dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 20) I lavoratori devono: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; partecipare ai programmi di formazione; sottoporsi ai controlli sanitari; esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di appalto/subappalto. Disposizioni rel. ai componenti impresa fam. e lav. autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 21) I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori devono: utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte; munirsi di dispositivi di protezione individuale; munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto. Obblighi dei progettisti (D.Lgs. 81/08, art. 22) I progettisti devono: rispettare i principi generali di prevenzione nella progettazione di luoghi, impianti e attrezzature; scegliere dispositivi e attrezzature nel rispetto delle norme. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (D.Lgs. 81/08, art. 23) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

3 Obblighi degli installatori (D.Lgs. 81/08, art. 24) Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08, art. 25) Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza; consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria; invia all Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno; partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori; comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somm. (D.Lgs. 81/08, art. 26) Appalto - Il datore di lavoro committente deve: verificare l idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente di lavoro; promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione. Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. L imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Contratto di somministrazione e di appalto - Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. Tesserino - Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lav. autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 27) La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

4 DOCUMENTI SICUREZZA LAVORO Documento Valutazione dei rischi: La valutazione del rischio è il punto di partenza e quello da cui prendono origine e in cui si incardinano i problemi relativi alle decisioni da prendere in materia di sicurezza sul lavoro e di rischi ambientali per la collettività. E' lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione. Il rischio va valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più facilmente individuabile, esistono strumenti, sufficientemente validati e strutturati per diverse situazioni, che sono di grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi e non, anche se ci si può trovare ad avere grosse difficoltà in alcuni casi in cui non sono disponibili sufficienti dati scientifici, statistici ed epidemiologici, per cui le informazioni sono scarse e rendono difficile l'attuazione della fase decisionale. La valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da attuare, specie per i rischi per i quali non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. Anche in questo caso si configura la possibilità che una mancata quantificazione impedisca una corretta valutazione, per cui ci si trova davanti alla impossibilità di prevedere il danno che potrebbe verificarsi. I risultati della valutazione dei rischi sono fondamentali per pianificare una corretta gestione. Quest'ultimo è il momento maggiormente legato alle decisioni politiche; non sempre è possibile valutare correttamente e soprattutto in termini quantitativi il rischio e la natura del danno che una situazione di pericolo può determinare, per cui a volte diventa piuttosto complesso attuare delle misure di prevenzione e di protezione che siano consone e soprattutto sufficienti. La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente all'esposizione ad un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure lavorative. Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI): Il DUVRI è il documento unico valutazione rischi interferenze ed è obbligatorio per il D.Lgs 81/2008. Le interferenze sono quelle causate da un'attività svolta all'interno della nostra azienda da una ditta esterna come lavori di manutenzione, pulizie, restauro, ecc. Per interferenze si intendono, secondo la Determinazione, le circostanze nelle quali si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Documento Valutazione rischio chimico: In numerose lavorazioni vengono utilizzati agenti chimici i quali hanno la capacità di provocare danni alla salute di chi l'utilizza. Sostanze chimiche sono usati nella maggior parte delle aziende, per esempio nella edilizia, l autofficina, addetti alla manutenzione, addetti alle pulizie, addetti di laboratorio, parrucchiere, ecc. ecc., ma anche i normali saponi per lavarci i mani o i detergenti per le pulizie dei pavimenti e piatti sono considerate agenti chimici. Il datore di lavoro di qualsiasi attività lavorativa dove vengono usati sostanze chimiche ha l'obbligo di procedere nella valutazione del rischio chimico e di creare il documento valutazione rischio chimico. Il documento di valutazione del rischio chimico è per conoscere il rischio per la salute di tutti quelli agenti chimici utilizzati e valutarne la nocività basandosi su quanto riportato sulle schede di sicurezza, in base alle quantità utilizzate e alle modalità di utilizzo. La pericolosità di una sostanza/preparato è determinata dagli effetti nocivi che provoca sul corpo umano, ma anche dal rischio di esplosione, incendio, ecc. Inoltre, molte sostanze possono diventare pericolose se usate in particolari condizioni, ad esempio aria compressa o acqua ad alta temperatura. L esposizione al rischio può essere accidentale nel caso di sversamento, incendio o esplosione o l esposizione può essere continuativa quando il lavoratore è esposto frequentemente alla sostanza pericolosa; l effetto lesivo può essere acuto per esposizioni a elevate dosi o cronico per esposizioni a dosi basse. L interazione degli agenti chimici con l organismo può avvenire per: contatto, inalazione o ingestione. Ricordiamo che ogni prodotto utilizzato in azienda deve essere correlato dalla " SCHEDE DI SICUREZZA" nelle quali saranno riportati i comportamenti da adottare in caso di incidente. La Valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Il documento valutazione rischio chimico è redatto da tecnici qualificati ed è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS). I lavoratori classificati, a seguito della valutazione dei rischi, esposti a "rischio chimico non moderato", devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. Documento Valutazione Rischio Biologico: Il rischio biologico è il rischio causato da microrganismi presenti in azienda. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano. Il rischio biologico può provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Il rischio biologico costituisce di per sé un tipo di rischio intrinseco all attività sanitaria, al quale l operatore sanitario, sia esso medico, infermiere, o addetto al

5 laboratorio di analisi, può trovarsi esposto. Tale rischio è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più varie patologie infettive. L operatore sanitario è infatti costantemente a contatto diretto con materiali biologici (ad esempio sangue, saliva, altri fluidi, aerosol respiratori) nonché da materiali o strumenti che siano stati contaminati da agenti biologici o da altre sostanze risultanti potenzialmente infette. Non solo l operatore sanitario può essere esposto a questo rischio, ma anche i camerieri, le donne delle pulizie, gli vari addetti nelle strutture sanitarie (case di cura, ospedale, laboratori di analisi, ecc.) p.e. gli addetti alla lavanderia, addetti alla manutenzione, autisti delle ambulanze, ecc. Il datore di lavoro deve procedere all individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. La valutazione del rischio biologico è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza ( rls ). Documento Valutazione Rischio Rumore: Nel momento che la salute dei lavoratori è sottoposta a rischi dovuti dall'utilizzo di macchinari o apparecchiature rumorose o ove si presentino lavorazioni rumorose quale p.e. taglio del legno, taglio dell'alluminio, uso del martello pneumatico, lavori stradali e lavori di edilizia andrà effettuata una valutazione del rischio rumore per valutare il livello di esposizione per ogni mansione e ogni lavoratore. Ove possibile si andranno ad eliminare i rischi, utilizzando ad esempio lame circolari silenzione, dove non si potranno eliminare i rischi presenti si andranno ad utilizzare dei dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuali ( DPI ) come per esempio le cuffie. Ricordiamo che per ogni livello di decibel ( Db ) si dovranno utilizzare delle cuffie specifiche ed idonee al quella frequenza. Ogni DPI deve essere marchiato CE e deve essere provvisto di istruzioni per l'utilizzo, in caso di lavoratori stranieri le istruzioni dovranno essere multilingue. La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. La valutazione del rischio rumore è effettuata da tecnici esperti in sicurezza sui luoghi di lavoro ed è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS). I nostri tecnici sono a vostra disposizione per la redazione del documento. Valutazione Rischi Movimentazione Manuale Cariche: Nei rischi presenti nell'attività lavorativa esiste anche quello causato dalla movimentazione manuale dei carichi, quest'ultima deve essere valutata con cura, valutando il tempo di esposizione al rischio e l'intensità del carico. Per effettuare questa valutazione si ricorrono a tabelle di standard internazionali quali L'Indice di Sollevamento NIOSH ( MMC ). Queste ultime saranno necessarie per la stesura del documento rischi ( DVR ). Offriamo un servizio per la valutazione dei rischi per le attività nelle quali ci sono soggetti esposti a movimentazione manuale dei carichi ( MMC ). Siamo dotati di tecnici qualificati ed esperti nel settore sicurezza sul lavoro. Documento Valutazione Rischio Incendio: Il nostro gruppo dispone di tecnici qualificati per la redazione del documento per la valutazione dei rischi. Nel documento valutazione rischi la nostra azienda andrà a valutare anche il rischio incendio. Offriamo anche una vasta gamma di corsi di formazione, p.e. il corso antincendio e primo soccorso aziendale. In ambienti superiori a 400 metri quadrati oltre alla valutazione del rischio incendio sarà necessario il CPI certificato prevenzione incendi con il nulla osta dei vigili del fuoco ( VDF ). La nostra azienda collabora con professionisti per il rilascio del CPI per tutti i tipi di azienda come alberghi, mobilifici, fabbriche, scuole, aziende ospedaliere, ecc.. Documento Valutazione Rischio esplosione: In ambienti esposti a particolari rischi si dovrà valutare il rischio esplosione. Le attività con concentrazioni superiori ai limiti nell'aria presente nel luogo di lavoro possono provocare un esplosione causando la morte o la lesione dell'operatore che si trova nel luogo dell'incidente nel momento dell'esplosione. La certificazione atex di un prodotto è la garanzia che quest'ultimo non sia a rischio esplosione. Il tutto deve essere presente nel documento di valutazione. La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. La valutazione del rischio esplosione è effettuata da tecnici esperti in sicurezza sui luoghi di lavoro. P.O.S. (Piano operativo di sicurezza): Tutte le imprese edile devono presentare il piano operativo di sicurezza (POS) prima di entrare in un cantiere. Il documento deve essere redatto in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il piano tiene conto dei luoghi di lavoro comuni per un impresa di costruzioni ( cantieri, uffici, magazzino, ecc). Inoltre contiene l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il POS è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

6 PIMUS: Il documento PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è il documento operativo che deve essere preso come riferimento dal personale addetto al montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio. E un documento obbligatorio che deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (vedi Capo II, Titolo IV D.Lgs. 81/08). Il PiMUS deve garantire la propria sicurezza durante l'attività, la sicurezza di altri individui (lavoratori del cantiere, abitanti di uno stabile in restaurazione, ecc.) che pur non essendo addetti al montaggio/smontaggio potrebbero trovarsi coinvolti in queste operazioni e la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Il PiMUS deve essere redatto quando si utilizzano ponteggi metallici fissi, altre opere provvisionali realizzate con elementi di ponteggi metallici fissi o ponteggi realizzati con elementi in legno. Gli archivi della procedura contengono decine di prescrizioni relative a fasi di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi classificate in funzione della tipologia e della modalità di montaggio/smontaggio del ponteggio. Per ogni ponteggio deve essere redatto un PiMUS specifico, se nel cantiere sono presente più ponteggi saranno redatti più PiMUS.

7 ISPEZIONE ASL IN AZIENDA Che documentazione potrebbero richiedere gli ispettori ASL in caso di ispezione? Di seguito riportiamo l elenco dei documenti che potrebbero essere richiesti dal personale ispettivo. L elenco è puramente un riferimento e non può essere assunto come un riferimento ufficiale ma solo come elemento di confronto. Ovviamente di caso in caso, vengono selezionate le diverse voci, in base all'attività svolta, ai rischi specifici, ecc ecc. Organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe; Valutazione dei rischi ex art.4 c.2 D.Lgs 626/94 - art D.Lgs 81/08 autocertificazione art. 29 c.5 D.Lgs 81/08; Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08; Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08; Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08; Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08; Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08; Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08; PIMUS (piano di uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi) art. 134 all. XXIII D.Lgs 81/08; notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08; nomina di: RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 lett. b D.Lgs 81/08; Addetti all emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08; Medico Competente art. 18 c.l lett. a D.Lgs 81/08; RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 c.2 D.Lgs 81/08; Certificati - Giudizi idoneità alla mansione specifica; Protocollo sorveglianza sanitaria Libro unico; Registro infortuni; Certificato Prevenzione Incendi; Denuncia di installazione dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01; Autorizzazione in deroga art. 65 D.Lgs 81/08; Attestati di informazione/formazione/addestramento art ; Comunicazione degli infortuni (INAIL - IPSEMA) art. t 8 c. 1 lett. r.; Contratti di eventuali lavoratori "atipici"; Verbale riunione periodica art. 11 (>15 dip); Verifiche quinquennali o biennali impianto elettrico; Dichiarazione di conformità impianto elettrico; CPI o nulla osta provvisorio VVFF. LEGISLAZIONE Allegare in pdf le normative FORMAZIONE Con il Decreto Legislativo 81/08 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventa fondamentale ed è per questo che il Datore di Lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata per la prevenzione di infortuni ed incidenti nei luoghi di lavoro. L importanza dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è spesso sotto valutato, ma per ottenere un livello di salute e sicurezza sul posto di lavoro elevato è fondamentale formare i propri dipendenti. La formazione dei lavoratori e responsabili Primo Soccorso Aziendale La nostra gamma di corsi e formazione sicurezza lavoro

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