IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 LE NOVITA INTRODOTTE COL TESTO UNICO

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1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 LE NOVITA INTRODOTTE COL TESTO UNICO

2 NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.Lgs. 81/08 Prima del D.Lgs 626/94 il lavoratore era visto come un soggetto passivo destinatario delle misure di sicurezza prese per lui dal datore di lavoro. Con il D.Lgs 626/94 il lavoratore diviene un soggetto attivo della propria sicurezza. E, cioè, coinvolto attivamente nella collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali di sicurezza e di autotutela. Il D.Lgs 81/08 ribadisce questo concetto

3 RECEPIMENTO DELLE FONTI COMUNITARIE Con la legge 3 AGOSTO 2007 n Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia in vigore dal 25/08/2007 sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs 626/94.

4 Quindi: In attuazione dell art. 1 della legge n. 123 il Governo ha emanato il D. Lgs 9 Aprile 2008 n 81n 81, il cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto è costituito da oltre 300 articoli e 51 allegati, ingloba ed aggiorna le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro emanate nell arco degli ultimi sessanta anni, compreso il D.Lgs. 626/94. Le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti sono in vigore dal 01/01/09.

5 Articolo 3 - Campo di applicazione 1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all estero di cui all articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (si vedano variazioni apportate da successivi decreti integrativi) con decreti emanati, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione [...].

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7 PRINCIPI FONDAMENTALI Organizzazione della sicurezza all interno dell azienda Maggior coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori

8 ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Violazioni che espongono al rischio d amianto

9 I SOGGETTI OBBLIGATI DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORE

10 I SOGGETTI OBBLIGATI DATORE DI LAVORO MEDICO DEL LAVORO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PREPOSTO LAVORATORI

11 LE FIGURE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

12 IL PREPOSTO Tra le principali innovazioni portate dal decreto legislativo 81/08 (il cosiddetto "Testo Unico"), c'è la maggiore importanza data alla figura del preposto, di cui viene introdotta la definizione vera e propria. Per poter individuare tale figura all interno della propria realtà aziendale, è necessario leggere con attenzione gli specifici articoli di legge: il comma 1, lettera e) dell'articolo 2 (definizioni), che fornisce i criteri per stabilire chi è il preposto; l'art. 19 (obblighi del preposto), che specifica i compiti organizzativi che devono essere attuati da ogni preposto al fine di assicurare la migliore prevenzione dei rischi per salute e sicurezza; l'art. 56 (sanzioni per il preposto).

13 IL PREPOSTO Articolo 2, comma 1, lett. e), preposto Definizione di Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

14 IL PREPOSTO Per individuare le figure di preposto non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Dirigente scolastico, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore. Infatti, secondo l art. 299 del D.Lgs. 81/2008, essendo il preposto uno dei soggetti contitolari dell obbligazione di sicurezza, non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Dirigente Scolastico, ma è sufficiente che svolga un compito operativo effettivo (coordinamento, comando, controllo di altri soggetti). A maggior ragione per essere preposti per non è necessaria alcuna delega come definita dal D.Lgs. 81/2008, art. 16. È tuttavia consigliabile, in un ottica di corretta e trasparente gestione, che venga individuata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.

15 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

16 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA L obbligo di elezione dell RLS è stato introdotto dal D.Lgs 81/08 per una più diretta partecipazione dei lavoratori alla gestione della prevenzione in azienda. E la persona (o, nei casi previsti, le persone) eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro all interno dell azienda.

17 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Nelle aziende fino a 200 dipendenti deve esservi almeno 1 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il numero minimo è: di 3 rappresentanti per le aziende da 201 a 1000 dipendenti di 6 per le aziende di dimensioni superiori.

18 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Se le aziende non hanno più di 15 dipendenti e l RLS non viene eletto al loro interno sarà designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per più aziende in una stessa zona o nello stesso comparto lavorativo. In questo caso le aziende dovranno finanziare un fondo di sostegno con un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l azienda ovvero l unità produttiva. In particolari contesti produttivi (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno uomini-giorno, ecc.) viene designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo individuato tra gli RLS presenti.

19 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Ciò che può fare di sua iniziativa (art. 50): Accedere ai luoghi di lavoro Promuovere misure idonee Formulare osservazioni all organo di vigilanza Fare proposte Avvertire il responsabile Far ricorso all organo di vigilanza Richiedere la riunione di prevenzione nelle aziende con <15 addetti

20 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Casi in cui deve essere consultato e coinvolto: Valutazione dei rischi e fasi successive Designazione addetti prevenzione e lavoratori addetti a compiti specifici (antincendio, emergenze, pronto soccorso) Organizzazione e formazione dei lavoratori con compiti specifici Valutazione temi della riunione periodica di prevenzione cui deve partecipare (che il datore di lavoro deve indire almeno una volta all anno nelle aziende con > 15 addetti Inoltre ha il diritto di essere formato (corso specifico della durata di 32 ore e un aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore)

21 IL MEDICO COMPETENTE

22 IL MEDICO COMPETENTE Il D.Lgs 81/08 ha modificato il quadro generale della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, indicando le norme generali che regolano la sorveglianza sanitaria in tutti i settori di attività, pubblici e privati. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

23 I LAVORATORI

24 I LAVORATORI I lavoratori hanno il fondamentale diritto di lavorare in un ambiente sano e sicuro, senza subire malattie o infortuni a causa del lavoro. Tutte le leggi in materia di salute e sicurezza sono state create proprio per garantire questo diritto e obbligano i datori di lavoro a fare interventi per controllare e ridurre al minimo i rischi.

25 I LAVORATORI Però qualsiasi intervento di prevenzione sulle strutture o sulle macchine può essere insufficiente, se il lavoratore non è correttamente informato e formato sui rischi presenti nell ambiente di lavoro. Infatti, la migliore garanzia di un lavoro sano e sicuro si ha quando anche il lavoratore conosce i pericoli e i rischi presenti (informazione) ed è stato istruito e addestrato a lavorare correttamente e in sicurezza (formazione).

26 PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E di fondamentale importanza che i lavoratori conoscano quello che si fa in azienda per la prevenzione (vengano consultati) e possano esprimere la propria opinione sugli interventi (principio della partecipazione). Consultazione e partecipazione si attuano attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

27 NOVITÀ INTRODOTTE Tale coinvolgimento nel settore della sicurezza si realizza attraverso: diritto di informazione (artt. 36, 73, 164, 169, 195, ecc. D.Lgs 81/08) diritto di formazione (artt. 37, 73, 164, 169, 195, ecc. D.Lgs 81/08) diritto di addestramento (artt. 37, 169, D.Lgs 81/08 ecc.) diritto di consultazione diritto di partecipazione

28 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20, D.LGS 81/08) I lavoratori devono: Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

29 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20, D.LGS 81/08) Contribuire, insieme al datore di lavoro, all adempimento di tutti gli obblighi imposti o necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro Comunicare immediatamente ai superiori l infortunio anche se non richiede particolari cure Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione individuale e collettiva

30 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20, D.LGS 81/08) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposti, le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al RLS Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo

31 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20, D.LGS 81/08) Non compiere di propria iniziativa manovre o interventi che non sono di loro competenza o che possono compromettere la propria sicurezza o quella degli altri Rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati nell apposita segnaletica Mantenere il proprio posto di lavoro sempre in ordine e pulito.

32 OBBLIGHI DEI LAVORATORI SANZIONI Articolo 59 contravvenzioni commesse dai lavoratori I lavoratori sono puniti: con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

33 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Nuovi rischi da prendere in considerazione: Rischi connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi Lavoratrici: probabile tentativo di permettere un maggiore equilibrio tra responsabilità professionali e familiari. Giovani: obbligo di valutare il rischio derivante dall attività lavorativa con riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (L. n. 977/1967 in tema di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro e agli orari. Lavoratori stranieri Lavoratori stranieri: probabile riferimento alle differenze linguistiche (v. formazione e informazione), culturali e conoscitive.

34 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Nuovi rischi da prendere in considerazione: Rischi legati alla presenza di campi elettromagnetici

35 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Nuovi rischi da prendere in considerazione: Rischi legati alla presenza di R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali)

36 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Nuovi rischi da prendere in considerazione: Rischi particolari (tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato) L Accordo Europeo dell non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un analisi di fattori quali l organizzazione e i processi di lavoro [ ], le condizioni e l ambiente di lavoro [ ], la comunicazione [ ] e i fattori soggettivi».

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