CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 5/2014 del 18/2/2014 DEFINZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (rif. L.147/2013);

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1 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 5/2014 del 18/2/2014 ARGOMENTO: DEFINZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (rif. L.147/2013); Gentile Cliente, l art. 1 co della L n. 147 ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato, le cartelle di pagamento emesse da Equitalia per le somme iscritte nei ruoli o negli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione alla data del I termini dell adesione prevedono che il debitore possa estinguere il debito con il versamento delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni (ovvero del residuo in caso di pagamento rateale in corso), nonché degli aggi di riscossione dovuti ai sensi dell art. 17 del DLgs. 112/99, purché detto versamento venga effettuato in un unica soluzione entro il prossimo In occasione di TELEFISCO 2014, i funzionari di Equitalia hanno fornito talune precisazioni in merito alla sanatoria in esame per effetto dei quali riepiloghiamo qui di seguito le varie delucidazioni. Premessa L art. 1 co della L n ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato le somme iscritte nelle cartelle di pagamento o negli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione alla data del I termini dell adesione prevedono che il debitore possa estinguere il debito con il versamento delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni (ovvero del residuo in caso di pagamento rateale in corso), nonché degli aggi di riscossione dovuti ai sensi dell art. 17 del DLgs. 112/99, purché detto versamento venga effettuato in un unica soluzione entro il prossimo La rottamazione dei ruoli L attuale agevolazione consiste nello stralcio di alcune tipologie di interessi quali gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all art. 20 del DPR 602/73 (dovuti nella misura del 4% annuo), nonché gli interessi di mora previsti dall art. 30 del DPR 602/73. Per meglio comprendere la natura dell'agevolazione è importante specificare la distinzione tra interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo: interessi di mora: sono quegli interessi applicati dall'agente della riscossione quando il contribuente ritarda il pagamento ad esempio nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto avviene decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella, da quel momento fino alla data del pagamento decorrono 1

2 gli interessi di mora che ad oggi ammontano al 5,23% e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi ); interessi da ritardata iscrizione a ruolo: sono quegli interessi che vengono calcolati direttamente dall'ufficio, secondo il tasso fissato per legge, e decorrono dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli in cui tali somme sono iscritte. Come si può facilmente desumere dalla lettura della novellata disposizione, quella proposta dalla manovra 2014 è una agevolazione depotenziata rispetto a quelle previste in passato (ad esempio quella contenuta nell art. 12 della L. 289/2002) che riconoscevano, oltre alla cancellazione degli interessi di mora, anche uno sconto sulle somme dovute pari al 75%, mentre il residuo del 25% si sarebbe potuto versare in due rate annuali. Tributi rottamabili In base alla norma, possono essere oggetto di definizione agevolata le somme incluse nelle cartelle di pagamento consegnate agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, emessi (tassativamente) da: uffici statali agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio, agenzia delle Dogane e dei Monopoli) Regioni Province Comuni La definizione potrà riguardare, inoltre, anche i carichi derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre Risultano, dunque, escluse, le somme iscritte a ruolo dopo questa data. Tributi esclusi Rammentiamo, altresì, che, secondo quanto precisato da Equitalia (comunicato stampa del 23 gennaio 2014), sono esclusi dall'agevolazione gli avvisi di addebito dell'inps e le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza, come, ad esempio, l'inail, che hanno affidato a Equitalia la riscossione e le somme dovute per effetto di condanna della Corte dei conti. La sanatoria in commento esclude anche il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio in quanto le stesse non sono citate nell elenco degli enti interessati, da considerarsi tassativo. Pertanto, le cartelle ricevute da Equitalia Spa per la riscossione del diritto annuale non versato o per altre violazioni nel pagamento, sono 2

3 dovute secondo le indicazioni e gli importi contenuti nella stessa cartella e con le scadenze in essa indicate, non rientrando nella sospensione delle procedure di riscossione. Tuttavia, in questi casi sarà sempre possibile chiedere la dilazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni, interessi e aggio della riscossione, direttamente al concessionario che la concederà automaticamente per importi fino a euro. Contravvenzioni stradali Nell'ambito della definizione agevolata delle cartelle, è stato specificato che sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora. Pertanto, in caso di definizione agevolata di multe notificate e non pagate entro 60 giorni, bisognerà versare l'importo indicato a titolo di multa per la violazione commessa e la maggiorazione del 10% sullo stesso importo, su base semestrale. Non saranno, invece, dovuti gli interessi di mora applicati se il contribuente non paga quanto contestato entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, calcolati giornalmente, secondo il tasso che è attualmente pari al 5,23%, dal giorno di notifica della cartelle e fino alla data del pagamento. A questo punto, per verificare l effettivo risparmio nel caso di adesione alla rottamazione dei ruoli per alcune multe stradali non pagate e per le quali è stata emessa la cartella esattoriale, occorre verificare le modalità di calcolo degli interessi moratori. Per calcolare gli interessi di mora, la formula da applicare è la seguente: (C*r*t/100*365) Dove: C = indica l'importo delle somme dovute (nel caso di multe, l'importo delle multe e delle maggiorazioni dovute in base all'articolo 27, comma 6 della legge 689/1981), r = indica il tasso degli interessi di mora che attualmente è pari a 5,23, t= sta invece a indicare il numero di giorni di ritardo nel pagamento, calcolati a decorrere dal giorno della notifica delle multe e fino a quello del presunto pagamento. Alla luce di quanto fin qui esposto rientrano, quindi, pacificamente nell'agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l'irpef e l'iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da comuni e prefetture. 3

4 Restano, invece, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco é disponibile sul sito La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. Chiarimenti di TELEFISCO 2014: Come anticipato, in occasione di TELEFISCO 2014, i funzionari di Equitalia hanno fornito talune precisazioni in merito alla sanatoria in esame per effetto dei quali riepiloghiamo qui di seguito le varie delucidazioni. I ) sanatoria in pendenza di giudizio di primo o secondo grado Non era chiaro, ad esempio, se fosse stato possibile o meno far rientrare nella sanatoria le tasse iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado. Il dubbio sorgeva in quanto nel testo della norma si faceva riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni senza specificare nulla di più. TELEFISCO Dopo il chiarimento da parte dei funzionari di Equitalia in occasione di Telefisco 2014, pertanto, possiamo ritenere che rientrano nella sanatoria prevista dalla Legge di stabilità le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado. Occorre altresì precisare che la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, commi da 618 a 624) prevede la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, nonché relativi ad "avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali", affidati in riscossione fino al 31 ottobre La definizione agevolata concerne, tra l'altro, tutte le tipologie di iscrizioni a ruolo effettuate da Uffici dell'agenzia delle Entrate per tributi e relativi accessori, ad esempio effettuate: a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973; in pendenza di giudizio in esecuzione di atto impugnato, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 602/1973 o dell'art. 68 del Dlgs n. 546/1992. Al riguardo, la risposta fornita dai funzionari di Equitalia è stata, come detto, affermativa: anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado possono essere sanate. Peraltro, nella suddetta risposta viene precisato che la definizione agevolata concerne, tra l altro, tutte le tipologie di iscrizioni a ruolo effettuate da Uffici dell Agenzia delle Entrate per tributi e relativi accessori effettuate: a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973); in pendenza di giudizio in esecuzione di atto impugnato(art. 15, D.P.R. n. 602/1973 o art. 68, D.Lgs. n. 546/1992). 4

5 II) rottamazione dei ruoli ed estinzione della lite STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO Proprio allacciandosi a quanto appena affermato, con riferimento alle somme derivanti da controlli formali, si è posto un problema in merito alla possibilità che, se il contribuente ha impugnato l atto e poi aderisce alla sanatoria, possa o meno cessare la materia del contendere. Era necessario chiarire se per un contribuente che usufruisce della sanatoria delle somme iscritte a ruolo ex articolo 36-ter del DPR n. 600/1973 per le quali ha ricevuto la cartella di pagamento che ha impugnato, il pagamento fa estinguere la lite o essa prosegue. Sul punto, premesso che la definizione agevolata può interessare anche i ruoli impugnati (sono definibili sia i ruoli ancora in contestazione sia quelli che si siano resi definitivi per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato), la stessa può avere indirettamente conseguenze su eventuali giudizi pendenti, facendo cessare integralmente la materia del contendere quando il ruolo rechi l'intera pretesa tributaria oggetto del giudizio tributario pendente, come nell'esempio di cui al quesito. Sembra opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs n. 546/1992, la materia del contendere viene meno anche con riguardo alle spese di lite, considerato che si tratta di "casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge", per i quali "Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". Qualora invece la definizione agevolata avvenga in presenza di sentenza definitiva recante condanna alla rifusione delle spese di lite, queste ultime sono dovute. In caso di pendenza dei termini di impugnazione di pari sentenza, residua l'interesse all'impugnazione limitatamente alle spese, salvo rinuncia o accordo fra le parti. Nella diversa ipotesi in cui il ruolo definito riguardi solo una parte della pretesa tributaria oggetto del giudizio pendente (per esempio, in caso di controversia riguardante un avviso di accertamento in relazione al quale il contribuente definisce l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo effettuata in pendenza del primo grado di giudizio), persiste invece l'interesse alla decisione nel merito della lite. In tal caso, gli importi di cui ai ruoli definiti si considerano interamente versati (come se fossero stati pagati anche gli interessi), ma non possono essere mai rimborsati, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente. A tale proposito, i funzionari di Equitalia effettuano una distinzione tra le varie ipotesi che possono presentarsi. In particolare, ai sensi dell art. 46, D.Lgs. n. 546/1992, la materia del contendere viene meno anche con riguardo alle spese di lite, considerato che si tratta di casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, per i quali le spese del giudizio estinto [ ] restano a carico della parte che le ha anticipate. Se invece la definizione agevolata avviene in presenza di sentenza definitiva recante condanna alla rifusione delle spese di lite, queste ultime sono dovute. In caso di pendenza dei termini di impugnazione di pari sentenza, residua l interesse all impugnazione limitatamente alle spese, salvo rinuncia o accordo fra le parti. Se, infine, il ruolo definito riguarda solo una parte della pretesa tributaria oggetto del giudizio pendente (per esempio, se si tratta di controversia riguardante un avviso di accertamento in relazione al quale il contribuente definisce l iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo effettuata in pendenza del primo grado di giudizio), persiste l interesse alla decisione nel merito della lite. In tal caso, gli importi relativi ai ruoli definiti si considerano interamente versati (come se fossero stati pagati anche gli interessi), ma non possono essere mai rimborsati, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente. 5

6 La definizione agevolata del debito tributario è infatti, secondo l'amministrazione finanziaria, irrevocabile. III) restituzione delle somme versate a titolo di rottamazione Ancora, era opportuno venire a conoscenza se, nel caso in cui un contribuente si è avvalso della sanatoria delle somme affidate all'agente della riscossione, ma il relativo atto è oggetto di contenzioso, in casi di soccombenza definitiva dell'agenzia delle Entrate, avesse diritto alla restituzione delle somme versate a seguito della sanatoria. Come già anticipato nella risposta al quesito precedente, le somme pagate per beneficiare validamente della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definita. Al riguardo va infatti tenuto presente che la definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile. In altri termini, se il contribuente esercita la facoltà di aderire alla definizione agevolata, la scelta va considerata definitiva e immodificabile. Da quest ultima risposta si desume, infatti, anche un ulteriore principio: le somme pagate per beneficiare validamente della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definita. In pratica, aderendo alla sanatoria il contribuente intraprende una strada senza ritorno, per cui una volta versato l importo dovuto esso è incamerato definitivamente dall Erario senza alcuna possibilità di rimborso. Riassumendo, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, un contribuente potrà sanare una cartella di pagamento ricevuta in seguito al disconoscimento di alcune spese mediche portate in detrazione (tramite controllo formale della dichiarazione in base all'articolo 36-ter del Dpr 600/73), a nulla rilevando che la stessa sia stata impugnata davanti alla Ctp, purché la stessa sia in attesa di fissazione dell udienza. La definizione agevolata può riguardare, infatti, anche le cartelle impugnate, anche se ancora in contestazione e in attesa di giudizio. In questo caso, l'adesione fa cessare integralmente la materia del contendere, pur se le spese del giudizio estinto restano a carico del contribuente ricorrente che le ha sostenute. Peraltro, come sopra anticipato, le somme pagate nell'ambito della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio che ha ad oggetto la pretesa definita, poiché la definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile: se il contribuente esercita la facoltà di aderire alla definizione agevolata, la scelta va considerata definitiva e immodificabile. La procedura per la rottamazione Per comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati dovranno visionare (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) il proprio estratto di ruolo, ovvero gli importi iscritti a ruolo e le 6

7 somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati ad Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre Successivamente, dopo aver preso visione della propria posizione debitoria, il contribuente dovrà individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione. Circa le modalità di pagamento, Equitalia ha chiarito che, non dovendo presentare alcuna istanza di adesione alla definizione, i soggetti che vogliono aderire alla rottamazione dei ruoli devono provvedere al pagamento del dovuto recandosi fisicamente presso gli sportelli dell agente della riscossione, ovvero, in alternativa, potranno utilizzare, per ciascuna cartella da rottamare, il bollettino postale Modello F35 (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tale ultima ipotesi, di annotare sul fronte dello stesso, nello spazio intestato eseguito da, la dicitura DEFINIZIONE RUOLI L.S. 2014, atteso la mancanza, nel suddetto modulo, di un campo riservato alla causale del versamento. Più restrittiva risulta essere, invece, la modalità di pagamento per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque definire in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano): in tale circostanza, al fine di garantire la corretta estinzione/rimodulazione dello stesso piano, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell agente della riscossione. Ad ogni modo, nel computo delle somme dovute, non dovranno essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione. Infine, va ricordato che Equitalia contatterà i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione e per i quali, in base alla legge (art. 48-Bis, dpr 602/1973), l'ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo stato di importi superiori a 10 mila euro. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti 7

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