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1 Logo della Repubblica Italiana CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA nell adunanza del 16 Dicembre 2009 Pronuncia n. 20/2010 Composta dai magistrati: Presidente Sez. Mario G. C. Sancetta Presidente Cons. Raffaele Del Grosso Tommaso Viciglione Silvano Di Salvo Corradino Corrado (relatore) Francesco Uccello I Ref. Laura Cafasso VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni; Visto il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l art.7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 - secondo cui la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea; VISTO il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite, con deliberazione n.14/2000 e successive modificazioni; Visti i commi 166 e seguenti dell art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (finanziaria 2006) che, nel prevedere nuovi adempimenti a carico degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali, hanno - tra l altro - stabilito l obbligo per gli stessi di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio preventivo e una sul rendiconto, con le quali siano forniti a tali Sezioni dati oggettivi, atti ad evidenziare non soltanto la 1

2 sussistenza di eventuali gravi irregolarità contabili ma anche il profilarsi di situazioni di rischio in grado di compromettere gli equilibri di bilancio; Viste le delibere n. 9/AUT/2008 e n. 12/SEZAUT/2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, inerenti le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167 della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto degli esercizi 2007 e 2008 e questionari allegati; VISTE le delibere attuative n. 154 del 24 luglio 2008 e n. 73 del 17 settembre 2009, approvate da questa Sezione regionale di controllo; Visto il decreto presidenziale n.1/2006 della Sezione regionale di controllo per la Campania, che ha assegnato al Cons. Corradino Corrado l istruttoria in materia per i comuni della Provincia di Avellino; VISTE le relazioni dell organo di revisione economico finanziaria del Comune di Carife (AV) sul rendiconto degli esercizi 2007 e 2008, trasmesse a questa Sezione regionale di controllo, in adempimento dell obbligo sancito dal citato comma 166, dell art.1 della legge n. 266/2005; VISTA l ordinanza presidenziale n. 37, con la quale la Sezione è stata convocata per l odierna adunanza pubblica, ai fini dell adozione di un eventuale pronuncia ai sensi del già citato art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005; UDITO il relatore, Consigliere Corradino Corrado; PREMESSO a. Dall esame della relazione sul Rendiconto 2007 rassegnata dall Organo di revisione del Comune di Carife (Av) a questa Sezione è, tra l altro, emerso: un risultato negativo della gestione di competenza oltre che un disavanzo della gestione corrente non ripianato; il ripetuto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, pur nei limiti previsti dell art. 222 del D. Lgs 267/2000, un fondo cassa nullo ed una difficile gestione delle entrate finanziarie di parte corrente sia in conto competenza sia in conto residui; un volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese superiore al 27% delle spese correnti, quale risulta dall esame della tabella Analisi anzianità dei residui, con conseguente non rispetto del parametro punto 3 della Tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale (D.M. 21/703 del 10/06/2003). In particolare, per l esercizio 2007, il risultato negativo della gestione di competenza ammontava ad 9.854,83 mentre il disavanzo della gestione corrente risultava pari ad euro ,55, coperto solo in misura esigua. Nello specifico, per la copertura del disavanzo sopra 2

3 menzionato, viene applicato un avanzo di amministrazione del 2006, apparentemente libero, pari ad 9.854,83 mentre la differenza - pari ad ,72 - non trova copertura con alcuna delle modalità previste dalla normativa vigente. La perplessità sull applicazione dell avanzo di amministrazione 2006 scaturisce dalla risposta fornita dell Amministrazione alla richiesta di conferma - in fase istruttoria - sulla presenza di un avanzo di amministrazione interamente libero - per gli anni 2005, 2006 e quale risultava alla Sez. seconda della tabella 1.3. Da tale risposta, infatti, si rileva che l Amministrazione non fa alcun riferimento agli anni 2005 e 2006 mentre rettifica la tabella relativa all avanzo di amministrazione 2007 chiarendo che l intero ammontare è da considerarsi vincolato per spese in conto capitale. Va, inoltre, messo in evidenza che alla formazione dell avanzo di amministrazione concorre prevalentemente la gestione residui con conseguenti riflessi sulla effettiva consistenza dello stesso. Per quanto attiene al ricorso ad anticipazioni di tesoreria si rileva che le stesse pur nei limiti previsti dell art. 222 del D. Lgs 267/2000, non risultano rimborsate entro l anno - come risulta dal conto del patrimonio alla voce Debiti per anticipazioni di cassa al 31/12/2007. Sintomatica di una difficile gestione dei flussi di cassa è anche la presenza di un fondo cassa nullo e una rilevante consistenza di residui attivi di parte corrente. b. Con lettera istruttoria n.5961 del 16/09/2009 si invitava l Amministrazione a fornire delucidazioni sulle problematiche sopra richiamate. c. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Carife con nota 3460 del 23/10/2009 ha precisato che:.il risultato negativo della gestione di competenza è da imputare in particolare alla parte corrente ed è dovuta: ad una riduzione del contributo ordinario rispetto alle previsioni iniziali e ad una minore previsione di entrata di oneri di urbanizzazione da utilizzare in parte corrente. Tali minori accertamenti di competenza sono stati compensati solo in parte, e per quanto possibile, da minori impegni di competenza. il saldo negativo della gestione corrente, pari ad ,55, trova in parte compensazione nel saldo positivo della gestione in c/capitale, per euro ,72. La differenza di 9.854,83 è stata coperta con l utilizzo dell avanzo di amministrazione relativo all anno il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, il mancato rimborso delle stesse entro l anno e, conseguentemente, un fondo cassa pari a zero, sono dipesi da accertamenti non riscossi entro le date previste. d. Va evidenziato che nella relazione sul Rendiconto 2008 sono state riscontrate, in linea di massima, le stesse problematiche già oggetto di analisi nella relazione sul Rendiconto

4 In particolare il risultato negativo della gestione corrente - pari ad ,23 risulta notevolmente superiore a quello rilevato nell anno 2007 (pari ad ,72) e, anche per questo esercizio, non appare ripianato con nessuna delle modalità previste dalla normativa di riferimento. Continua a rilevarsi una difficile gestione di cassa rappresentata da un fondo cassa finale che, anche per l esercizio 2008, risulta pari a zero tanto da richiedere, come per l esercizio precedente, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria - pur nei limiti previsti dell art. 222 del D. Lgs 267/ e da non consentire il rimborso delle stesse entro l anno. e. Le sopracitate problematiche sono state oggetto di una nuova nota istruttoria (prot del 6/11/2009) relativa alla relazione sul Rendiconto 2008 al fine di valutare se il Comune avesse adottato o posto in essere le misure necessarie per rimuovere quanto già evidenziato in occasione della relazione sul Rendiconto Dalla risposta non si evince il ricorso ad azioni correttive da parte dell amministrazione ma nella stessa nota sono state riproposte, alle irregolarità sollevate, le stesse motivazioni fornite in occasione dell attività istruttoria sul Rendiconto f. In particolare, il Responsabile del Servizio Finanziario, con nota 3869 del 24/11/2009, ha precisato che:.il risultato negativo della gestione corrente è da imputare ad una riduzione dei trasferimenti rispetto alle previsioni iniziali. il risultato negativo della gestione corrente trova compensazione nel risultato positivo della gestione in c/capitale, per euro ,17.. il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, il mancato rimborso delle stesse entro l anno e, conseguentemente, un fondo cassa pari a zero, sono dovuti da accertamenti non riscossi entro le date previste..il risultato di amministrazione è imputato - ai fini del successivo utilizzo, -alle spese in c/capitale. A seguito del deferimento all'esame collegiale della Sezione, all adunanza della Sezione del 16 dicembre 2009 non è intervenuto nessun rappresentante dell Ente. CONSIDERATO: 1. Per quanto rappresentato dal Comune di Carife nelle proprie relazioni, va ricordato che un risultato negativo della gestione di competenza oltre che un disavanzo della gestione corrente non ripianato configurano una violazione del principio della salvaguardia degli equilibri di bilancio posto dall art. 193 del D.lgs. n.267/2000. Dal dettato normativo emerge, infatti, che ogni ente, a seconda delle scadenze che si è dato nel proprio regolamento di contabilità, effettua periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, pareggio finanziario ed equilibrio economico. 4

5 In particolare, il comma 2 dell art. 193 del D.lgs. n.267/2000 dispone che, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza o dei residui, l Organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio, con delibera allegata al rendiconto del relativo esercizio. Pertanto, l Amministrazione avrebbe dovuto assumere provvedimenti volti al ripiano del disavanzo già in sede di provvedimenti di riequilibrio. 2. In merito agli equilibri di bilancio va, inoltre, richiamato il comma 6 dell art. 162 del D.lgs. n.267/2000 in base al quale le previsioni delle entrate correnti, quelle cioè relative ai primi tre titoli (entrate tributarie, entrate da trasferimento ed entrate extratributarie), devono essere almeno uguali alle previsioni di competenza relative alle spese correnti, espresse dal primo titolo della spesa, sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Tale principio va preservato anche nel corso della gestione nel corso della quale l accertamento delle risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate deve garantire il finanziamento delle spese correnti e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, così come il finanziamento degli investimenti iscritti al titolo secondo della spesa deve fondarsi su entrate in conto capitale. Ne consegue che le spese correnti, le quote di capitale per rimborso di prestiti non possono avere altra forma di finanziamento al di fuori delle entrate correnti, non possono dunque beneficiare di entrate in conto capitale, salvo le eccezioni previste dalla legge (es. entrate a destinazione vincolata). Il risultato negativo della gestione corrente non può quindi trovare compensazione nel risultato positivo della gestione in c/capitale. 3. In riferimento al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, va rilevato che lo stesso, pur nei limiti tassativamente previsti dall art. 222 del D. Lgs 267/2000, deve rappresentare un operazione eccezionale e non rientrare nell ambito dell ordinaria attività gestionale; infatti, deve essere utilizzata per far fronte a momentanei squilibri della liquidità (cui, peraltro, potrebbe prioritariamente farsi fronte con la possibilità, non onerosa per l Ente, di momentaneo utilizzo per cassa di fondi a specifica destinazione, nel rispetto della normativa di cui all art. 195 del TUEL), e un reiterato utilizzo della medesima evidenzia disequilibri di bilancio. 4. L esistenza di continui squilibri nella gestione di cassa costituisce, pertanto, un elemento di criticità nel quadro di una sana gestione finanziaria in quanto un armonico andamento dei flussi di entrate e di spese sia in termini di competenza che in conto residui rappresentano i presupposti per garantire soddisfacenti condizioni di liquidità. 5. Si evidenzia, inoltre, che il ricorso all anticipazione di cassa per far fronte a momentanei problemi di liquidità, considerata la sua natura straordinaria, va inteso come un finanziamento a breve termine, richiedendo una fisiologica estinzione nello stesso esercizio finanziario nel quale vi si è fatto ricorso. La mancata estinzione nell esercizio non solo rischia di far consolidare il debito modificando la natura dello stesso, ma comporta, anche, a carico dell Ente un ulteriore aggravio 5

6 finanziario rappresentato dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Va tenuto presente che sulla situazione di cassa del Comune in esame incide, negativamente, un consistente ammontare di residui attivi che, negli anni passati, non sono stati oggetto di una accurata operazione di riaccertamento. Dall esame della tabella residui è possibile, infatti, rilevare come nel triennio 2005, 2006 e 2007 l andamento della gestione residui delle entrate del titolo I e III risulta crescente, evidenziando la difficoltà dell Ente di riscuotere le entrate accertate. Nello specifico, i residui in conto competenza delle entrate del titolo I (entrate tributarie) - riportati nella tabella suddetta - risultano per il 2005 pari ad ,13, per il 2006 pari ad ,32 fino a raggiungere nel ,11 per un valore complessivo - considerando anche gli esercizi precedenti al di ,21. I residui in conto competenza delle entrate del titolo III (entrate extratributarie) risultano per il 2005 pari ad ,13, per il 2006 pari ad ,70 fino a raggiungere nel ,44. Va rilevato che l andamento costantemente crescente dei residui attivi delle entrate in esame si registra in presenza di accertamenti più o meno costanti quale risulta dai dati esposti nella presente tabella e acquisiti, dal sito del Ministero degli Interni al link La finanza degli enti locali certificati consuntivi. ACCERTAMENTI Entrate tributarie (Tit. I) Entrate extratributarie (Tit. III) , , , , , ,00 Gli equilibri finanziari dell Ente sono, pertanto, significativamente influenzati da una mole di residui attivi e passivi. A tale riguardo va richiamato l art.228 del D.Lgs. 267/2000, comma 3, in base al quale prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l Ente locale provvede all operazione di riaccertamento degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano gonfiare il risultato di amministrazione e, quindi, alterare l equilibrio complessivo dell Ente al momento dell eventuale utilizzo dello stesso. 6. Ciò premesso è necessario che l Amministrazione effettui una precisa analisi delle cause che hanno determinato gli squilibri nella gestione di cassa, individuando l origine degli scompensi prodotti rispetto al bilancio di competenza, distinguendo i risultati ottenuti fra parte corrente, 6

7 conto capitale e partite di giro ed, in termini analoghi, per quelli derivanti dalla gestione dei residui. P.Q.M. la Sezione: - rileva che costituisce comportamento difforme ad una sana e prudente gestione finanziaria la presenza di uno squilibrio della gestione di competenza e della gestione corrente ; - rileva che il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, squilibri nella gestione dei flussi di cassa e la difficile gestione dei residui profila rischi per i futuri equilibri di bilancio; - segnala al Consiglio comunale i profili di criticità esposti in parte motiva perché adotti ogni possibile iniziativa volta a predisporre necessarie misure correttive; - richiede che vengano comunicate a questa Sezione le misure conseguenziali adottate entro 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione. DISPONE che la presente Pronuncia sia comunicata, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Presidente del Consiglio comunale di Carife (Av). Ordina, altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco del Comune e, per conoscenza, al Revisore unico. Così deliberato, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre Il Magistrato relatore f.to Cons. Corradino Corrado IL PRESIDENTE f.to dott. Mario G.C.Sancetta Depositato in segreteria in data 25 febbraio 2010 Per il Dirigente del Servizio di supporto f.to Dott. Mauro Grimaldi 7

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