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1 Mensile del settore Credito e Risparmio a cura di Fabio Picciolini Test Noi Consumatori Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente - Anno XXIII - N agosto Reg. Trib. Roma n. 350 del 09/06/88. Iscriz. ROC n Sped. in abb. postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma. Poste Italiane conto BancoPosta Plus Poste Italiane ai clienti titolari di conto corrente, che lo chiederanno, consentirà di passare, gratuitamente, al conto BancoPosta Plus. Il conto ha un tasso d interesse a salire dallo 0,25% all 1,00%. E l offerta che Poste italiane ha inviato alla propria clientela che sta ricevendo la lettera di modifica delle condizioni del tasso d interesse dell attuale conto Bancoposta dallo 0,15% a ZERO per cento. Il tasso dell 1% è riconosciuto a chi accredita stipendio o pensione sul conto, domicilia le utenze, attiva la carta di credito BancoPosta Più. In questo caso vengo anche azzerate le spese annuali di tenuta della carta Postamat e 30,99 euro annui di spese di tenuta conto. Il passaggio al nuovo conto non comporta il cambio del codice IBAN. Poste ha predisposto una tabella di confronto. Conto corrente Tasso di interesse (annuo lordo) Carta Postamat Carta di Credito Più Conto BancoPosta Conto BancoPosta Più Per i clienti che passano a conto Più, senza nessuna spesa aggiuntiva e senza cambiare il numero di conto Per i clienti con accredito, domiciliazione delle utenze e carta di credito Più 30,99 30,99 0 0% 0,25% 1% ,99 30,99 30,99 Risparmio - Vigilanza sui promotori Nel corso della presentazione della relazione dell attività dell Albo unico dei promotori finanziari (Apf), il commissario anziano della Consob, Conti, ha annunciato che la Consob sta studiando la possibilità di affidare la vigilanza sui promotori finanziari ( professionisti, di cui circa attivi) e la potestà sanzionatoria, oggi di pertinenza della Consob, direttamente al nuovo Organismo (l Albo APF).

2 Risparmio - Promotori Finanziari Il congresso Anasf, l'associazione dei promotori finanziari, che ha visto adiconsum unica associazione dei consumatori presente, ha affrontato le novità della professione e gli obiettivi per il futuro. Il consumatore/risparmiatore è stato al centro dell attività congressuale oltre, ovviamente, agli approfondimenti sul futuro della professione. Da più parti è stato sottolineato come il successo della professione dipenda dalla soddisfazione del cliente e come, anche a causa della riduzione del welfare, sia necessario che il promotore divenga un punto di riferimento per le famiglie, come consulente per la pianificazione finanziaria di lungo periodo. Per fare questo è necessaria un evoluzione della professione, da realizzare tenendo presente che i promotori finanziari gestiscono circa 237 miliardi, su oltre miliardi di risparmi degli italiani. Fondamentale è guadagnare la fiducia degli investitori, particolarmente dopo le crisi che hanno visto erodere il risparmio. E' evidente che la performance è il punto di snodo, ma anche di frontiera, tra interesse economico del promotore e la soddisfazione, nel senso più ampio possibile, del risparmiatore retail. Alcuni interventi hanno posto il problema del rischio. Interessante una considerazione, che come Adiconsum abbiamo da qualche tempo avanzato, sulla conoscenza del risparmiatore non più e non tanto in fatto di rischio dei prodotti, ma di rischio complessivo che il risparmiatore corre nella propria "vita finanziaria", quindi in termini di sicurezza presente e futura della famiglia. Due altre riflessioni hanno percorso il congresso. La scarsa attrattività della professione, che ha ridotto gli operatori attivi e suggerito l 'opportunità di trasformare, anche formalmente, il promotore finanziario in consulente finanziario ovvero pianificatore finanziario. Non poteva mancare una discussione sul sistema fortemente bancocentrico, su cui siamo anche noi critici. Chiaramente critici siamo anche sulla nuova professione di consulente finanziario (cd. indipendente), vista come competitor e come un di più non necessario perché già i promotori fanno anche consulenza. Come Adiconsum abbiamo posto dubbi sulla possibilità per i promotori di offrire un servizio professionalmente completo, considerato il numero dei prodotti che possono offrire e il numero di risparmiatori gestiti pro capite (mediamente 164 investitori). In questo senso non è sufficiente l'esame di accesso alla professione, ma deve essere svolta formazione continua e specialistica. Rimarcata l aumentata attenzione delle autorità verso il risparmio retail. La Consob, presente al Congresso, ha affermato in maniera forte che l'interesse del cliente deve prevalere su quello delle singole imprese. Confermata la volontà di semplificare il quadro normativo, mantenendo l'efficienza della norma ma con una riduzione dei costi di applicazione. Abitazione benefici fiscali 1 a casa La vendita della prima casa prima che siano passati cinque anni dall acquisto, provoca la decadenza delle agevolazioni fiscali ottenute, se entro un anno non si procede all acquisto un altro immobile da adibire ad abitazione principale (Nota II bis, comma 4, all articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986). La ratio della norma è chiaramente la prevenzione di abusi, ovvero l esclusione delle speculazioni immobiliari dai benefici fiscali. La Corte di Cassazione è stata investita della questione, da un ricorso dell Agenzia delle Entrate, che ha impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, favorevole al contribuente che aveva acquistato entro un anno dalla vendita una quota di un immobile da adibire a prima casa, ma in misura del solo 4 per mille del bene. La Commissione Tributaria aveva rilevato che la legge non precisa un limite quantitativo all acquisto pro-quota, dunque anche una quota esigua configurava il requisito per il mantenimento del diritto ai benefici fiscali per la prima casa.

3 La Corte di Cassazione con la sentenza n del 17 giugno 2011 ha cassato la sentenza in questione e deciso nel merito la causa, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, che decade pertanto dai benefici fiscali c.d. per la prima casa, con la motivazione che una quota così esigua di proprietà non consente al contribuente di disporre in modo pieno ed esclusivo del bene, sì da poterlo adibire a propria abitazione principale. Polizze vita - dati In Francia, il 41% delle famiglie ha un assicurazione vita: questo si conferma l investimento preferito dei francesi, subito dopo i libretti defiscalizzati. Nel 2010, il 41% delle famiglie, che rappresentano 14,6 mln di persone assicurate, erano in possesso di un contratto di assicurazione sulla vita, secondo un rapporto dell'insee. Era il 34,5% nel 2004, dunque una progressione media di persone. Questa diffusione dell assicurazione vita era già percepibile negli anni Il tasso di detenzione è in crescita in tutte le fasce di età, per tutte le categorie socio professionali e per ogni tipo di nucleo familiare (persona singola, famiglie monoparentali, coppie con o senza figli). La progressione del tasso di detenzione è ancora più marcata tra le persone di oltre 50 anni Per gli 11,2 mln di famiglie che detengono un contratto, questo rappresenta prima di tutto una riserva di denaro in caso di imprevisti (per il 38% delle famiglie), un mezzo per trasmettere il capitale (per il 29%) e una pensione complementare (per il 27%). L'assicurazione vita è chiaramente percepita come un investimento a lungo termine. Lo testimonia la durata dei contratti, dal momento che il 32% è di oltre 12 anni e il 13 % oltre 20 anni. L assicurazione vita gioca un ruolo sempre più importante nella previdenza. Per i cinquantenni, la preparazione della pensione è naturalmente il motivo più frequente, come per le famiglie in cui il capofamiglia è libero professionista. Del tutto diversa la diffusione del prodotto vita nelle famiglie Italiane: infatti questa forma di accantonamento viene innanzitutto approcciata dalle persone di livello socio culturale superiore, esistendo nella fascia meno abbiente un forte senso di diffidenza nei confronti delle assicurazioni. In realtà questo senso di diffidenza nasce storicamente dal rapporto che i cittadini hanno con l'assicurazione auto. Nei fatti, per l'assicurazione vita, anche alla luce dei maggiori scandali finanziari di cui l'ultimo è Lehman, le compagnie italiane oltre ad essere state coinvolte per somme molto ridotte, hanno sempre, nella quasi totalità dei casi, restituito l'intero capitale versato ai sottoscrittori. In tale modo si è confermato che assicurare deve essere sinonimo di sicurezza e certezza e non di rischio, che è una variabile bilaterale insita nel mondo della finanza. Molto dovranno fare gli assicuratori Italiani per far cadere il velo di diffidenza atavica che li circonda, molto potrebbero fare sin da ora utilizzando lo strumento della bilateralità con i consumatori, dove ogni rapporto ha alla propria base la trasparenza, l'informazione, la sussidiarietà. Assicurazioni Mutui CPI Uno dei problemi da risolvere nella concessione dei mutui è la vendita delle polizze collegate ai mutui stessi. Su questo argomento si scontrano da un lato l ABI a difesa dell esistente, dall altro ISVAP, Antitrust, associazioni dei consumatori per migliorare e rendere più concorrenziale e meno oneroso questo mercato. Per cercare di trovare una soluzione l ABI ha inviato all ISVAP una informativa diversa rispetto a quella esistente al fine di dare più trasparenza a questo mercato delle polizze, cosiddette CPI, credit protection insurance. Un mercato di oltre 2,5 miliardi annui, di cui quasi l 80% collocato attraverso gli sportelli bancari, che possono lucrare provvigioni elevate, mediamente tra il 40 e il 50 per cento, ma con punte anche oltre l 80%.

4 Secondo l ABI le polizze devono riportare il vincolo del beneficiario, l indennizzo minimo previsto, la durata della copertura, gli eventi che danno diritto al rimborso ed i suoi tempi e gli adempimenti a carico del beneficiario a seguito del sinistro. La banca mutuante da parte sua dovrà accettare (o respingere) la proposta entro venti giorni. L ABI fa anche presente che al mutuo possono essere allegate anche altre polizze, non obbligatorie. Antitrust - Cofidis Su segnalazione dell Adiconsum di Pistoia, l Antitrust ha condannato la società finanziaria Cofidis per pratica commerciale scorretta, relativamente al prodotto Prestito revolving Cofidis. L Antitrust è giunta alla conclusione che le informazioni fornite da Cofidis nel messaggio pubblicitario oggetto della denuncia non erano complete e veritiere, per cui il consumatore non era messo in grado di avere precisa conoscenza delle condizioni del prodotto. Inoltre Cofidis non aveva dimostrato la competenza e l attenzione dovute, per un intermediario finanziario. La pubblicità oggetto della pronuncia riportava solo alcuni esempi di finanziamenti e delle relative rate, per cui era impossibile per il consumatore conoscere TAN e TAEG dei singoli finanziamenti offerti e conseguentemente non poteva fare una corretta valutazione della convenienza dell offerta. L antitrust ha inoltre ricordato la vulnerabilità intrinseca dei destinatari del messaggio, soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche. Il messaggio, pertanto, è stato ritenuto idoneo ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del finanziamento pubblicizzato e, conseguentemente, a falsarne in misura apprezzabile il comportamento economico. L Antitrust, pur tenendo conto delle dimensioni dell intermediario e delle sue economiche, ha condannato Cofidis ad una sanzione di ,00 euro. condizioni Arbitro bancario Finanziario I ricorsi ai tre collegi dell Arbitro Bancario finanziario sono stati circa nel 2010 e sono salito a a maggio del I ricorso sono per l 80,20% verso banche, per 11,60% verso Poste Italiane. Tre quarti (75,8%) riguardano i consumatori, mentre il 24,20% le imprese. E significativo che la metà dei casi sia giunto dal nord (1.496, di cui da consumatori), seguito dal centro (1182, di cui 910 da consumatori) 3 dal sud (731, di cui 502 da consumatori). Il conto corrente è il tipo di rapporto per cui sono stati presentati più ricorsi (21,6%), seguito dai mutui (16%) e dalle carte di credito e di debito (8,10%). Le decisioni sono state 1788 e per il 61,00% il giudizio è stato positivo per il ricorrente (per l ombudsman bancario la percentuale non aveva mai superato il 20/30 percento). Alcune decisioni sono importanti, ad esempio è stato ritenuto illegittimo l'addebito al cliente di spese non previste nell'ultimo documento di sintesi trasmesso alla data cui si riferisce l'operazione su un conto corrente, alcuni aspetti dell'estinzione anticipata e della portabilità dei mutui, per le carte di credito è stato confermato che, in caso di utilizzi non autorizzati di strumenti di pagamento avvenuti prima del blocco della carta, la perdita massima possibile per il cliente sia di 150 euro, salvo i casi di dolo, colpa grave o mancata adozione di idonee misure di sicurezza. L Arbitro ha anche emanato alcune raccomandazioni in tema di carte revolving, per garantire al cliente la piena conoscenza delle condizioni contrattuali, dei tassi applicati e dei meccanismi di ammortamento degli importi finanziati. L attività dell Arbitro può quindi ritenersi soddisfacente e utile per i consumatori. Il passaggio successivo deve essere il recepimento da parte degli uffici reclami delle banche delle decisioni dell Arbitro, in maniera da velocizzare la risoluzione del contenzioso.

5 Default finanziari - ARENA Il gruppo AGER, controllante la società Arena (polli surgelati) il 15 luglio 2011, su richiesta della Consob, ha presentato il piano di ristrutturazione delle proprie obbligazioni per 136,8 milioni con scadenza originaria Con l acquisto dell Arena da parte di Agria Finance, il rimborso fu prorogato al Il successivo e attuale proprietario, AGER, ha raggiunto nel novembre 2010 un accordo con il comitato degli obbligazionisti, che ha in totale il 39% delle obbligazioni in circolazione, per un ulteriore rinvio al 2014 del rimborso e una riduzione dell importo complessivo delle obbligazioni a 18 milioni di euro con pagamento rateale. Questo accordo, che rappresenta già una forte perdita per i risparmiatori, non è stato mai ratificato dai creditori, quindi non ha, al momento, alcun valore. Mutui - valore La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha chiarito che l ammontare di un prestito acceso per finanziare l acquisto della casa per un importo superiore al prezzo di compravendita non è sufficiente per motivare l accertamento di un reddito superiore al venditore (sentenza 96/8/11), perché i fondi ottenuti dall acquirente possono essere destinati anche a soddisfare altri bisogni, non solo al finanziamento dell acquisto. Nella vicenda l Agenzia delle Entrate aveva rettificato i ricavi e la corrispondente Iva nei confronti di un' impresa, sulla base del presunto maggior valore degli immobili venduti, rispetto a quello fissato sulla base della banca dati OMI (Osservatorio del mercato immobiliare), in quanto il mutuo ottenuto da alcuni acquirenti era risultato superiore all' importo di vendita dichiarato. Secondo la CRL, per la rettifica devono essere prodotte altre prove e, peraltro, il venditore non può in alcun modo intervenire sulla richiesta di mutuo dell acquirente; in particolare non è in grado di intervenire sull accordo per un finanziamento di importo superiore al prezzo di acquisto dell immobile. Privacy - banche La Corte di cassazione con sentenza 17014/11 ha stabilito che non sempre la violazione della privacy del cliente da parte della banca è motivo sufficiente per riconoscere un risarcimento del danno al cliente stesso. Nel caso in esame un cliente aveva incaricato un terzo di effettuare un versamento. L addetto della banca, effettuata l operazione, aveva consegnato al terzo la contabile, con l indicazione del saldo del conto corrente, in busta aperta. Per tale motivo, la correntista chiedeva il risarcimento del danno per violazione della riservatezza dei dati. La Corte di Cassazione a Sezioni unite già con la sentenza 26972/08 aveva stabilito che il danno esistenziale, in quanto pregiudizio di natura non patrimoniale, pur se riferito alla lesione di diritti inviolabili della persona, è un danno-conseguenza da provare, attraverso prova testimoniale, documentale e presuntiva. Nel caso in questione, la cliente ha sostenuto che i dipendenti della banca non erano in grado di testimoniare sul reale svolgimento dei fatti intercorsi tra addetto della banca e soggetto da essa incaricato, affermazione non sostenuta da alcuna prova né dalla dimostrazione di aver sollevato la relativa eccezione nel giudizio di merito. Su questa base la Corte, mancando il nesso di causalità, i requisiti di danno ingiusto e di imputabilità soggettiva, quindi la dimostrazione del danno, ha stabilito che la cliente non avesse diritto al risarcimento richiesto. Test Noi Consumatori Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente - Anno XXIII - N agosto 2011 Direttore: Pietro Giordano - Direttore Responsabile: Francesco Guzzardi - Amministrazione: Adiconsum, Via Francesco Gentile n. 135, Roma - Reg. Trib. Roma n. 350 del 09/06/88. Iscriz. ROC n Sped. in abb. postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma.

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