Lezione 2 I soggetti del diritto: le persone fisiche

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1 N O E S Percorso A L imprenditore e l azienda Lezione 2 I soggetti del diritto: le persone fisiche 1 La capacità di agire La capacità di agire è l attitudine del soggetto ad acquistare e ad esercitare diritti, nonché ad assumere obblighi. La capacità di agire va tenuta distinta dalla capacità giuridica in quanto, mentre quest ultima attiene all aspetto statico e passivo della soggettività, indicando la riferibilità al soggetto di diritti, obblighi e situazioni giuridiche, cioè la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche, la capacità di agire concerne l aspetto dinamico ed attivo, cioè la possibilità per il soggetto di compiere atti di acquisto, modifica e perdita dei suoi diritti e rapporti giuridici. La capacità di agire si acquista, come stabilisce l art. 2 del codice civile con la maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno di età, presumendosi che solo da tale momento l individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere. La capacità di agire, acquistata con la maggiore età, si conserva, di regola, fino alla morte. Essa, tuttavia, è legata all idoneità del soggetto a curare i propri interessi. In tutti i casi in cui tale idoneità viene meno, o è limitata, anche la capacità di agire subisce la stessa sorte. La legge, in particolare, ha tenuto conto delle cause che possono incidere su tale idoneità, creando apposite norme e istituti in modo da garantire che tutte le persone che agiscono nel campo del diritto lo facciano consapevolmente. L incapacità è assoluta e totale quando il soggetto non può compiere nessun atto; tali casi sono tassativamente determinati dalla legge e sono: la minore età, l interdizione giudiziale e l interdizione legale; si possono, inoltre, avere ipotesi in cui il soggetto ha una limitata capacità di agire, dato che la legge gli attribuisce il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, che non incidono sul suo patrimonio: si tratta dell emancipazione e dell inabilitazione. A tutte queste ipotesi di incapacità si collegano i c.d. istituti di protezione (potestà dei genitori, tutela, curatela) creati nell interesse del soggetto incapace e che gli consentono, in misura diversa, di compiere atti giuridici, attraverso l intervento o l ausilio di una persona normalmente capace. 2 L incapacità assoluta Minore età La legge, data l evidente difficoltà di verificare a quale età ciascun individuo raggiunge in concreto la capacità di provvedere personalmente ai propri interessi, ha fissato un criterio unico per tutti gli indiviil cavillo Atti per i quali è richiesta un età diversa dalla maggiore età Per il compimento di alcuni atti di natura particolare è richiesta dalla legge una differente età. Così, ad esempio, per gli atti relativi alle opere dell ingegno (art. 108 della legge sul diritto d autore: sedici anni), per il riconoscimento di un figlio naturale (art. 250, 5 comma: sedici anni), per il matrimonio (art. 84: il tribunale, per fondate ragioni e pur sempre previo accertamento della maturità del richiedente, può ammettervi chi ha compiuto i sedici anni). L età per prestare lavoro, originariamente fissata a 15 anni, si deve ritenere innalzata a 16 anni in conseguenza della L. 296/2006 che ha stabilito la durata decennale dell istruzione obbligatoria. percorso A L imprenditore e l azienda 1

2 dui i quali, fino al compimento del diciottesimo anno di età, sono considerati legalmente incapaci di agire. La minore età dà luogo ad una figura di incapacità legale assoluta, nel senso che il soggetto non può compiere nessuno di quegli atti per i quali la legge richiede la capacità di agire. Pertanto, il minore non può compiere da solo atti giuridici. L annullabilità è una forma di invalidità meno grave rispetto alla nullità e può in genere essere fatta valere solo dal soggetto che è stato danneggiato dalla stipulazione. Il contratto compiuto dal minore è annullabile. L unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il minore ha con raggiri occultato la sua età (art. 1426). L azione di annullamento può essere esercitata dal minore, dal suo rappresentante, dagli eredi e aventi causa del minore. Si prescrive in cinque anni, che iniziano a decorrere dal raggiungimento della maggiore età. Sono però considerati validi gli atti minuti di vita quotidiana cioè quegli atti che, pur potendo considerarsi veri e propri contratti non richiedono la generale capacità di agire ma presuppongono in chi li compie solo la capacità di comprenderne il significato come ad es. comprare un gelato. Interdizione giudiziale L interdizione giudiziale si ha quando il soggetto si trova affetto da abituale infermità di mente ed è dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai suoi interessi. L interdizione per infermità di mente si basa, dunque, su due presupposti: l esistenza di un infermità mentale, caratterizzata dal duplice requisito della gravità e dell abitualità, e l incapacità di provvedere ai propri interessi. In presenza di tali presupposti è necessario procedere all interdizione. Dalla sentenza di interdizione deriva l incapacità totale di agire dell interdetto in materia di atti patrimoniali e familiari. L interdetto a differenza del minore non può in nessun caso essere autorizzato al matrimonio. Sulla base di tale sentenza, il giudice tutelare nomina con decreto un tutore. Gli atti compiuti dall interdetto sono annullabili. La modificazione e la cessazione dell interdizione possono aversi a seguito di revoca oppure a seguito di trasformazione dell interdizione in inabilitazione. La sentenza di revoca interviene allorquando viene meno uno dei presupposti o entrambi o, comunque, risulti che il soggetto abbia acquistato la capacità di provvedere ai propri interessi. L ergastolo è la più dura pena detentiva (è prevista infatti solo per i reati più gravi) e consiste nella privazione perpetua della libertà, da scontare in un istituto penitenziario. Se però il condannato mantiene un buon comportamento in carcere per un periodo di 26 anni può riacquistare la libertà mediante l istituto della libertà condizionale. La trasformazione dell interdizione in inabilitazione si ha se il giudice, pur revocando l interdizione, pronunzi l inabilitazione ritenendo l interdetto non più gravemente infermo, ma nemmeno pienamente capace. Interdizione legale L interdizione legale è una misura che si applica nei confronti di coloro che sono condannati all ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni (art. 32 c.p.). È qualificata legale in quanto opera automaticamente (in latino ex lege), senza bisogno di un apposito giudizio. La durata di tale incapacità è pari alla durata della pena principale; in particolare, per l ergastolano, la legge prevede la decadenza dalla potestà dei genitori; per il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, salvo diversa disposizione del giudice, vi è la sospensione dell esercizio della potestà dei genitori. Si tratta di una figura anomala di incapacità legale assoluta che, a differenza della interdizione giudiziale e della minore età, non ha per fondamento l esigenza di intervenire a favore di un soggetto che non è in grado di provvedere personalmente ai propri interessi, ma rappresenta una sanzione prevista dalla legge contro il soggetto che ha commesso un reato particolarmente grave. 2 percorso A L imprenditore e l azienda

3 3 L incapacità naturale Nozione L incapacità naturale consiste in uno stato di fatto in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, al momento del compimento di un atto e caratterizzato dalla esistenza di un vizio di mente, anche se improvviso e temporaneo, ma comunque di tale gravità da togliere la capacità di intendere e di volere e da impedire al soggetto una seria valutazione dei propri atti (art. 428 c.c.). È il caso della persona che non riesce a redigere un testamento per l incapacità, ad esempio dovuta ad arteriosclerosi, di tenere a mente ciò che vuole scrivere per il tempo necessario a fissare la propria idea sulla carta. in pratica Michele e Francesco vanno insieme ad una festa dove consumano numerose bevande alcoliche; finita la festa proseguono la serata in un bar dove Francesco continua ad abusare di alcolici fino ad ubriacarsi e decide di vendere a Michele il suo orologio d oro per 10 euro. Il contratto di compravendita è annullabile poiché, oltre a sussistere il pregiudizio per Francesco, è ravvisabile la malafede di Michele che essendo stato in compagnia di Francesco per tutta la serata era in grado di rendersi conto dell incapacità di Francesco. L esistenza della malafede, inoltre, è deducibile dalla sproporzione tra il valore dell orologio e il prezzo pagato. Se, invece, Francesco dona il suo orologio di grande valore a Michele al fine di ottenere l annullamento è sufficiente che Francesco dimostri di essere stato incapace di intendere e volere al momento dell atto. Conseguenze L atto posto in essere in stato di incapacità di intendere e di volere è sempre annullabile. L azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui l atto è stato compiuto. Ciò vuol dire che l annullamento dell atto o del contratto può essere chiesto entro cinque anni dal momento in cui è stato compiuto l atto. Il legislatore, però, per tutelare due opposte esigenze, quella di proteggere l incapace e quella di proteggere le altre persone che hanno confidato nella validità dell atto posto in essere dal soggetto in stato di incapacità (c.d. principio della tutela dell affidamento), ha distinto e differentemente disciplinato diverse ipotesi: per gli atti unilaterali, l annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall atto può derivare un grave pregiudizio per il suo autore (ad esempio una cambiale per un importo molto più elevato rispetto al debito); per i contratti, si richiede, per l annullabilità, la malafede dell altro contraente, cioè la conoscenza delle condizioni di anormalità in cui si trovava l altra parte, desumibile o dal pregiudizio derivabile dal contratto o, anche, da altri elementi; per altri atti (matrimonio, testamento, donazione), è sufficiente la dimostrazione della sola incapacità naturale per poter esercitare l azione di annullamento. question time In cosa si distinguono incapacità legale e naturale? L incapacità legale e l incapacità naturale si distinguono per le seguenti ragioni: l incapacità legale (minore età, interdizione giudiziale, interdizione legale) opera «de iure» (di diritto), cioè non è necessario darne la prova caso per caso in relazione al momento in cui l atto fu compiuto dall incapace; l incapacità naturale, invece, ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l atto; per l incapacità legale di agire viene in considerazione un criterio di determinazione normativa delle cause; per l incapacità naturale, invece, il giudice deve accertare caso per caso se il soggetto si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, in una condizione di incapacità di intendere o di volere. Conseguentemente, un soggetto può essere al tempo stesso legalmente capace e naturalmente incapace di agire. Al contrario, un soggetto legalmente incapace di agire, può essere al tempo stesso capace di intendere e di volere. percorso A L imprenditore e l azienda 3

4 4 L incapacità relativa Le fonti di incapacità relativa sono l emancipazione e l inabilitazione. Emancipazione Si parla di emancipazione per indicare la condizione di limitata capacità di agire in cui si trova il minore prima del compimento del 18 anno di età, qualora sia stato ammesso a contrarre matrimonio. Il minore può essere autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio solo per gravi motivi se ha compiuto i sedici anni. L inabilitazione è un effetto che consegue automaticamente al matrimonio. Inabilitazione Si definisce inabilitazione quella situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisiche e psichiche che pongono il soggetto in condizione di parziale incapacità. Essa ricorre nelle seguenti ipotesi: in pratica Nicola continuando a comprare regali costosi per amici e anche semplici conoscenti dà prova di non conoscere il valore del denaro e rischia di depauperare l ingente patrimonio di famiglia. I parenti preoccupati decidono di rivolgersi all autorità giudiziaria. Possono chiedere e ottenere la sentenza di inabilitazione il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e il Pubblico Ministero. infermità abituale di mente non grave di cui sia affetto il maggiore di età e non così da comportare l interdizione; prodigalità cioè l abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato, che va misurata avendo riguardo alle condizioni economiche del soggetto; abuso di bevande alcooliche o di stupefacenti, quando tali pratiche espongono il soggetto o la sua famiglia a grave pregiudizio economico; sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, che non siano state accompagnate da un educazione correttiva tale da assicurare al soggetto una sufficiente autonomia psico-fisica. In presenza di tali presupposti, la persona può essere inabilitata. L inabilitazione può essere chiesta mediante ricorso al Tribunale. Il giudice è chiamato ad accertare in concreto se le condizioni del soggetto rendono necessaria nel suo interesse una limitazione della capacità di agire. Effetti comuni alle due figure Sia l emancipazione sia l inabilitazione determinano il sorgere in capo al soggetto di una limitata capacità Atti di ordinaria amministrazione: sono considerati tali quelli che non comportano rilevanti variazioni sul patrimonio di un soggetto. Atti eccedenti l ordinaria amministrazione: sono considerati tali quelli che comportano una modifica rilevante e permanente del patrimonio (es. vendita) anche attraverso un mancato incremento (es. rinunzia di credito). di agire. L ordinamento prevede una diversa gradazione degli interventi dell autorità per il compimento degli atti da parte dell emancipato e dell inabilitato. In particolare: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall inabilitato e dall emancipato da solo; l emancipato e l inabilitato possono stare in giudizio e riscuotere capitali sotto condizione di un idoneo impiego con l assistenza del curatore; gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione possono essere compiuti previa autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore, il giudice però può prevedere che l inabilitato possa compiere uno o più atti di straordinaria amministrazione senza l assistenza del curatore; per gli atti di disposizione indicati nell art. 375 c.c. (come ad es. vendite o costituzione di pegni o ipoteche) è richiesta l autorizzazione del Tribunale (su parere del giudice tutelare) e l assistenza del curatore. Inoltre, l inabilitato e l emancipato possono essere autorizzati anche all esercizio di un impresa commerciale; in particolare, per l inabilitato deve trattarsi di continuazione di attività già intrapresa; per il minore emancipato, l autorizzazione determina l acquisto della piena capacità di agire in campo patrimoniale (esclusa la capacità di donare). 4 percorso A L imprenditore e l azienda

5 Gli atti eventualmente compiuti senza l osservanza delle formalità prescritte sono annullabili su istanza dell inabilitato (art. 427, 2 comma) o del minore (art. 396) o dei loro eredi o aventi causa. L azione si prescrive in cinque anni a partire dal raggiungimento della maggiore età o dal passaggio in giudicato della sentenza che revoca l inabilitazione o dalla morte del soggetto. 5 Gli istituti di protezione degli incapaci La protezione dei soggetti incapaci di agire e quindi di curare i propri interessi è assicurata (oltre che dalla previsione dei casi di annullabilità) attraverso l intervento di persone capaci. Tali soggetti, in base all entità della incapacità, sono chiamati a sostituire o ad aiutare gli incapaci nel compimento degli atti necessari alla gestione del patrimonio. La protezione degli incapaci avviene attraverso gli istituti: della potestà dei genitori sui figli; della tutela dei minori (privi di genitori) e degli interdetti giudiziali e legali; della curatela prevista per i minori emancipati e per gli inabilitati; della amministrazione di sostegno delle persone prive in tutto o in parte di autonomie. La responsabilità dei genitori La «responsabilità dei genitori» (o potestà parentale) consiste nel potere-dovere, spettante ai genitori, di «proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali». Detta potestà è esercitata dai genitori di comune accordo e, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice (Tribunale dei minorenni), il quale suggerisce la soluzione più utile nell interesse dei figli e della famiglia. Usufrutto legale: è un diritto di cui sono titolari i genitori che esercitano la potestà sui figli. L oggetto è costituito dal patrimonio personale dei figli. I genitori hanno il potere di acquisire i proventi di tale patrimonio allo scopo di far fronte alle necessità di tutta la famiglia. I genitori hanno la rappresentanza legale dei minori, in particolare: curano l amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l autorizzazione del giudice tutelare (art. 320); godono dell usufrutto legale dei suoi beni (esclusi quelli di cui all art. 324). La responsabilità comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. La tutela Ai minori, i cui genitori siano morti o per altre cause non siano in grado di esercitare la potestà sui loro figli, nonché agli interdetti giudiziali o legali, deve essere immediatamente nominato un tutore. In ordine all amministrazione dei beni del pupillo si noti che: il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo; compie gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione con l autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.); compie tutti gli atti di disposizione con l autorizzazione del Tribunale, sentito il giudice tutelare (art. 375 c.c.). Gli atti compiuti senza l osservanza di tali formalità sono annullabili. La stessa disciplina prevista per la tutela del minore si applica al tutore dell interdetto. La curatela La volontà dell inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall intervento di un curatore. percorso A L imprenditore e l azienda 5

6 La curatela, pertanto, si distingue dalla tutela perché: il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè, non sostituisce, ma integra la volontà dell emancipato e dell inabilitato; l attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi; il curatore (contrariamente al tutore) cura solo interessi di natura patrimoniale. Si parla di curatore speciale quando la curatela implica sia «cura dei beni» del soggetto, che «cura della persona». Il curatore speciale è munito di poteri (indicati caso per caso dalla legge) notevolmente più ampi di quelli del curatore ordinario, infatti: ha funzioni più o meno ampie di rappresentanza e può curare interessi di natura non patrimoniale. L amministrazione di sostegno È un istituto che è stato introdotto con la L. 6/2004 con lo scopo di tutelare le persone in difficoltà e allo stesso tempo limitare il meno possibile la loro capacità di agire. L art. 404 del codice civile, come modificato da tale legge, prevede che coloro che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono essere assistiti da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare. Per la nomina dell amministratore di sostegno è richiesta la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica in senso ampio. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diversissime forme di disabilità intellettiva, come insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down etc. Il giudice stabilisce quali sono gli atti che l amministratore può compiere in nome e per conto del soggetto in difficoltà e quelli che il soggetto può compiere con l assistenza dell amministratore. L amministratore a sua volta per alcuni atti più importanti, come la vendita di beni, deve farsi autorizzare dal giudice. In ogni caso il soggetto può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana come ad esempio acquistare beni di uso personale (abiti, cibo) o incassare la pensione mensile. 6 percorso A L imprenditore e l azienda

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