COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA -

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1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente, se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio. È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Sono medie strutture di vendita: - gli esercizi con superficie di vendita compresa fra i 151 m 2 e i m 2 nei Comuni con popolazione al di sotto di abitanti; - gli esercizi con superficie di vendita compresa fra i 250 m 2 e i 2.500m 2 nei Comuni con popolazione al di sopra di abitanti. In particolare, le strutture commerciali di media dimensione sono generalmente classificate come segue: - M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e mq; - M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extra-alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e mq; - M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra e mq; - M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extra-alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra e 2500 mq. Ai sensi della Circolare 13 ottobre 1999, n Decreto legislativo 31 marzo 1998, n Superficie di vendita emanata dal Ministero delle Attività Produttive, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a 1 di 9

2 disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). Si evidenzia che è possibile l esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto vendita. Infatti, l articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 06/08/2012, n. 147 sostituisce l articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 disponendo che: nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell attività di vendita all ingrosso e al dettaglio, l intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività. Dalla modifica consegue, pertanto, l eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell attività di vendita all ingrosso e al dettaglio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi di vicinato, nelle medie strutture di vendita e nelle grandi strutture di vendita che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, possono essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 24/12/1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309 e di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Pertanto, all'interno della struttura commerciale, la vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. In questo caso è necessario presentare anche una comunicazione per avvio di attività di parafarmacia, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 04/07/2006, n PARTICOLARI PRESCRIZIONI - Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita. - Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di mq, devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni mq di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq. - La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata - come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l edilizia -è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per queste tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e può, inoltre, stabilire contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale. - Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dal Comune, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all apertura di medie e grandi strutture di vendita. PREREQUISITI Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali. REQUISITI MORALI Non possono, pertanto, esercitare l attività commerciale coloro che: - sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; - hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 2 di 9

3 - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; - sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; - hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. I divieti imposti per l esercizio dell attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall eventuale altra persona preposta all attività commerciale. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Tale divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. REQUISITI PROFESSIONALI L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; - avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. L attività di commercio all ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d uso compatibile con l attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e 3 di 9

4 delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). REQUISITI IGIENICO-SANITARI Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di sostanze alimentari è richiesta l autorizzazione sanitaria. Importante è, inoltre, il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 155/97, concernente l igiene dei prodotti alimentari. Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Il responsabile della gestione deve, inoltre, tenere a disposizione dell autorità competente preposta al controllo (ASL) un documento contenente l individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati. COSA OCCORRE FARE L'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP sulla base degli atti di programmazione territoriale e sulla base delle disposizioni regionali ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione, la superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto. Sono soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento dell'attività, l'ampliamento della superficie e l'estensione del settore merceologico e fino ai limiti consentiti dal suddetto Decreto. Si rammenta che i procedimenti autorizzatori prevedono il pagamento di marca da bollo sia sulla domanda di autorizzazione sia sul titolo autorizzatorio. I casi di apertura per sub-ingresso, affidamento di reparto, riduzione di superficie di vendita e/o di settore merceologico sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Preme evidenziare che con Circolare Ministeriale n.3535 del 06/05/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che ove l Amministrazione comunale abbia individuato delle zone del territorio di pertinenza da sottoporre a tutela, l avvio dell attività in tali aree deve essere assoggettata ad autorizzazione espressa, al fine di consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione. Ciò al fine di non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture di esercizi. I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi soggetti a programmazione comunale. Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di dodici mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione. Il Comune può concedere una proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l autorizzazione commerciale è subordinata a provvedimenti di natura edilizia, i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica ComUnica, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell impresa. COMPATIBILITÀ TERRITORIALI E PARAMETRI DI PARCHEGGIO L adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione e di ampliamento della superficie di vendita. Tale adeguamento non è previsto per il trasferimento di grandi strutture di vendita. 4 di 9

5 Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio e alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti. Con riferimento alla classe demografica di ciascun Comune, infine, per l insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali nonché il rispetto dei parametri di parcheggio previsti dalla Legge Regionale 01/00. ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da: - minimizzare le cause di incendio; - garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; - limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; - limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; - assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; - garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Ai sensi del DPR n. 151/2011 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in tre categorie in relazione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nello specifico: - rientrano nella Categoria A Attività a basso rischio e standardizzate, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio con superficie lorda compresa tra i 400 ed i 600 m 2, comprensiva di depositi e servizi. Per le attività rientranti in tale categoria, la nuova disciplina per la prevenzione incendi consente all imprenditore di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dei locali in cui sarà eseguita l attività senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco. Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all attività, l imprenditore dovrà inviare al SUAP territorialmente competente - o direttamente ai Vigili del Fuoco tramite procedura on line - il progetto dell opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l imprenditore, ottenuta la ricevuta dal SUAP, può immediatamente cominciare la sua attività. Entro 60 giorni, quindi, i Vigili del Fuoco effettueranno controlli a campione, rilasciando, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica. Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi in cui si realizzano modifiche alle attività, dopo i lavori, il titolare deve presentare la SCIA antincendio al SUAP o direttamente al Comando VVF - nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale -. - rientrano nella Categoria B Attività a medio rischio, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio con superficie lorda fino a m 2, comprensiva di depositi e servizi. Sono comprese in tale categoria attività che presentano una media complessità tecnico-gestionale; è, pertanto, necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco provveda ad una preventiva valutazione della conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Attraverso il SUAP o l ufficio comunale al quale è stata inviata la richiesta di permesso a costruire, quindi, l imprenditore dovrà inviare ai Vigili del Fuoco il progetto del locale. Entro 60 giorni dall inoltro, il Comando darà il parere sull eventuale adeguatezza dell opera alle norme antincendio. Terminata la costruzione, per dare inizio all attività, l imprenditore dovrà inviare al SUAP territorialmente competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio con allegata la documentazione che attesti la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l imprenditore, ottenuta la ricevuta dal SUAP, può immediatamente cominciare la sua attività. Entro 60 giorni, quindi, i Vigili del Fuoco effettueranno controlli a campione, rilasciando, dietro richiesta, 5 di 9

6 una copia del verbale della visita tecnica. Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi, se le modifiche apportate non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale -. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o all ufficio tecnico comunale se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale -, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli. - rientrano nella Categoria C Attività a elevato rischio, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio con superficie lorda oltre i m 2, comprensiva di depositi e servizi. Sono comprese in tale categoria attività che presentano un alta complessità tecnico-gestionale; è, pertanto, prevista - prima dei lavori di costruzione - la richiesta della valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio, che si ottiene al massimo entro 60 giorni. Per avviare l attività è sufficiente presentare la SCIA al SUAP. Entro 60 giorni, quindi, i Vigili del Fuoco effettueranno controlli per verificare il rispetto delle norme antincendio e, in caso positivo, rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi, se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale -. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o all ufficio tecnico comunale se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l attività non sia imprenditoriale -, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli. I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVFF il rilascio di un nulla osta di fattibilità. Esso si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell opera. Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte dell imprenditore. È, inoltre, data facoltà a coloro che intendono avviare attività rientranti nelle categorie B e C richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere delle verifiche in corso d opera, al fine di esaminare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi. Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato. Il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall avvio. INFORMAZIONI SULL ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato 6 di 9

7 provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL ISTANZA AUTORIZZATORIA Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all art. 6 del D.Lgs. 114/98, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio dell au-torizzazione. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, e stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell azione amministrativa e la partecipazione al procedimento. Le richieste per l apertura di medie strutture di vendita M1, per il trasferimento di sede e per l ampliamento della superficie sono autorizzate solo se l esercizio in questione rispetti i seguenti requisiti: - sia realizzato in aree ricadenti in zone urbanistiche; - sia attivato in locali con conforme destinazione d uso; - disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela a uso pubblico e movimentazione merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni di legge. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA EUROPEA - Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno NORMATIVA NAZIONALE - Decreto legislativo n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - Parere ministeriale (Ministero delle attività produttive) , n D.Lgs. 31 marzo 1998, n Affidamento in gestione di reparto di una media struttura di vendita. - Parere ministeriale (Ministero delle attività produttive) , n Quesito Legge 114/98 - ampliamento merceologico al settore non alimentare per le medie strutture che vendono il settore alimentare, per effetto del disposto dell 'art. 57 D.M. 375 del Nota ministeriale (Ministero delle attività produttive) , n Decreto legislativo , n Superficie di vendita. Chiarimenti sulla definizione della superficie di vendita di un esercizio commerciale - Circolare ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) , n. 3467/C. Circolare in riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio. - Circolare ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) , n. 3465/C. Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n Decreto legislativo , n Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 NORMATIVA REGIONALE - Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1. Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 7 di 9

8 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati 47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali 8 di 9

9 domestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi ANNOTAZIONI Gli orari di esercizio dell'attività e le vendite straordinarie sono definiti da apposite regolamentazioni. Con il Decreto Legislativo 201/2011 (articolo 31, comma 1) è stata disposta la liberalizzazione degli orari d esercizio delle attività commerciali disciplinate dal Decreto Legislativo 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande. Per tali forme di attività, pertanto, non sussistono più prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura (quindi, ad esempio, senza obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura settimanale). Si evidenzia, comunque, che l'articolo 31, comma 2 del Decreto Legislativo 201/2011 pone delle limitazioni: "Secondo la disciplina dell'unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali [...]". Tra questi rientra, quindi, la tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico. In particolare, la quiete pubblica, quale bene collettivo, è condizione necessaria affinché sia garantita la salute che deve essere tutelata dagli Enti pubblici competenti. Il suddetto Decreto, pertanto, non abroga la normativa in materia di inquinamento acustico che le attività commerciali individuate dal Decreto Legislativo 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande - nella nuova possibilità di ampliare gli orari di apertura - sono ancora tenuti ad osservare. Non rientrano nell'ambito di liberalizzazione degli orari tutti gli esercizi con licenza di pubblico spettacolo esclusi gli esercizi di somministrazione (quali ad esempio sale giochi), le attività artigianali (inclusi acconciatori, estetisti, kebab, pizzerie e gelaterie da asporto), farmacie (per le quali il Decreto Legislativo 24/01/2012, n. 1 ha comunque introdotto parziali liberalizzazioni d'orario), distributori di carburanti, tabaccherie ed edicole, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano dalla libertà assoluta ad orari regolamentati dai Comuni, a meccanismi di turnazione programmati. Per vendite straordinarie si intendono: - le vendite di liquidazione, effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività, trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. - le vendite di fine stagione, effettuate dall'esercente al fine di vendere, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento; - le vendite promozionali, effettuate dall'esercente al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita per periodi di tempo limitato. Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del , ha approvato la disposizione di legge della sospensione del divieto di effettuarle nei periodi antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione. Il divieto è previsto dall articolo 20, comma 7, della legge regionale del 7 gennaio 2000 numero 1, ovvero dalle Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Tutti gli operatori che, pertanto, vogliono avvalersi di tale facoltà possono farlo liberamente senza dover inviare alcuna comunicazioni o richiesta al Comune. 9 di 9

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