Regolamento dell Ente Bilaterale del Terziario della Regione Lombardia - "E.BI.TE.N. LOMBARDIA
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1 Regolamento dell Ente Bilaterale del Terziario della Regione Lombardia - "E.BI.TE.N. LOMBARDIA La presente versione del Regolamento dell EBITEN LOMBARDIA è frutto dell adeguamento al Regolamento dell E.BI.TE.N. e alle Linee guida per il regolamento, le attività, il funzionamento e l organizzazione interna degli E.BI.TE.N. Regionali. Art. 1 Funzionamento Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell Ente Bilaterale del Terziario della Regione Lombardia, da qui in poi EBITEN LOMBARDIA. In particolare, definisce la modalità di finanziamento dell EBITEN LOMBARDIA, i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento del suo operato, le attività svolte dall EBITEN LOMBARDIA per l attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, dalla normativa vigente in materia di Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici e dalle linee guida summenzionate. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s intendono richiamate le norme dell atto costitutivo, dello Statuto, le disposizioni dei CCNL, dei Contratti di II Livello e degli accordi interconfederali cha ad esso fanno esplicito riferimento. Art. 2 Principi ispiratori Le Regole cardini di funzionamento, cui l Ente è tenuto a rispettare sono: Trasparenza; Compiuto rispetto degli obiettivi assegnati annualmente dall E.BI.TE.N; Cultura della qualità e orientamento alla soddisfazione dei fabbisogni degli utenti; Comunicazioni puntuali, precise, costanti all E.BI.TE.N. Nazionale; Coordinamento costante con l E.BI.TE.N. Nazionale; Art. 3 Finanziamento Le modalità di finanziamento dell Ente Territoriale sono quelle previste dall art. 8 dello Statuto costituente di seguito riportato,: L EBITEN LOMBARDIA è finanziato dall "E.BI.TE.N." attraverso il ristorno totale o
2 parziale dei contributi incassati dall Ente Nazionale e derivanti anche dall applicazione degli accordi interconfederali, C.C.N.L. e Contratti di II livello che adesso fanno esplicito riferimento stipulati tra i soggetti di cui all art. 1 del presente Statuto. Il finanziamento è limitato alle adesioni verificatesi in Regione Lombardia e la percentuale del ristorno sarà quella prevista negli Accordi Interconfederali, C.C.N.L. deliberata annualmente dall "E.BI.TE.N.". Art. 4 Scopi L EBITEN LOMBARDIA costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti ("FE.S.I.C.A. - CONF.S.A.L.", "CONF.S.A.L. - F.I.S.A.L.S.", "CONF.S.A.L." e "SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA") in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. - I compiti dell EBITEN LOMBARDIA sono: quelli presenti all art. 6 dello Statuto costitutivo; quelli previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento; quelli previsti dagli Accordi Interconfederali e dai Contratti di II livello stipulati dalle Parti Sociali componenti lo stesso; quelli previsti dal Regolamento dell E.BI.TE.N. di cui è ente regionale competente per territorio; quelli previsti dalla normativa vigente; - Qualora l EBITEN LOMBARDIA intenda apportare innovazioni che intervengono sulle finalità dello stesso, quali l introduzione o la modifica di prestazioni o servizi, gli organi ne danno preventiva comunicazione all EBITEN Nazionale, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo, almeno 30 gg prima dell inizio delle attività. Art. 4 Requisiti di professionalità Per gli Organi Statuari I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive dell EBITEN LOMBARDIA, possiedono: - i requisiti di moralità di cui all art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03; in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica
3 o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; - i requisiti minimi di professionalità che consentono l espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera l E.BI.TE.N. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo s intende l aver maturato esperienze professionali documentate nel C.V., anche all interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti dell E.BI.TE.N. Per il Direttore Possiede i seguenti requisiti: - i requisiti di moralità di cui all art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03; in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; - i requisiti minimi di professionalità che consentano l espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera E.BI.TE.N. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo s intende l aver maturato esperienze professionali documentati nel C.V., anche all interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti dell E.BI.TE.N. Per il personale di struttura Il personale operante presso l E.BI.TE.N. andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti.
4 Art. 5 Risorse e bilanci I Bilanci, consultivo e preventivo, devono essere approvati entro i cinque mesi dalla chiusura dell esercizio e cioè entro il 31 maggio dell anno successivo. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale, il conto economico accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e del collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi entro 30 giorni dall approvazione all "E.BI.TE.N. Nazionale". Qualora le entrate non garantissero una quantità di risorse sufficiente per espletare il compito previsto, l EBITEN LOMBARDIA ha l obbligo, qualora richiesto dall EBITEN, di dare seguito ad un piano di razionalizzazione finalizzato all ottimizzazione dei costi di gestione nonché alla previsione anche di processi di aggregazione. L EBITEN LOMBARDIA dovrà redigere una relazione annuale consuntiva che riguarderà l andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi assegnati dall EBITEN. Art. 6 Criteri per l acquisizione di beni, servizi consulenze Il Presidente è delegato dal Consiglio Direttivo a compiere atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell EBITEN LOMBARDIA nell ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel bilancio preventivo e dal proprio regolamento. Le diposizioni del regolamento sono finalizzate ad assicurare che l affidamento dei servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Per l affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società dei servizi, il Regolamento dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando più offerte. Nella valutazione di queste ultime dovrà essere preferita quella maggiormente vantaggiosa. Gli incarichi di consulenza, saranno affidati a professionisti non potranno avere una durata superiore al mandato degli organi che conferiscono l incarico. Se la durata dell incarico è superiore all anno, il Consiglio Direttivo procederà con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese. Art. 7 Attività Le attività che l EBITEN LOMBARDIA svolge in base alla normativa vigente sono a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
5 Competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro L EBITEN LOMBARDIA svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche tramite strutture di diretta emanazione o in convenzione ex art. 10 D.lgs. 81/08. È attivato inoltre presso l EBITEN LOMBARDIA il servizio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale come previsto dall art. 48, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Collaborazione e certificazione della formazione L EBITEN LOMBARDIA esperisce l obbligo previsto dall Art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i., in capo al Datore di lavoro, riguardante la collaborazione con gli Organismi Paritetici nella formazione alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori anche mediante convenzioni con società di formazione ex art.10 D.lgs.81/08. Certificazione dei contratti di lavoro e dei piani formativi degli apprendisti L EBITEN LOMBARDIA promuove, anche per mezzo dei propri siti internet, l attività di certificazione dei contratti di lavoro presso la Commissione Nazionale di Certificazione dell E.BI.TE.N. costituita ai sensi dell articolo 76, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione dei sistemi per la sicurezza L EBITEN LOMBARDIA istituirà con apposito regolamento ad hoc, la commissione bilaterale tecnicamente competente atta ad asseverare i modelli di gestione (di cui all art 30 D.lgs. 81/08) come dal dettato normativo ex art. 51 comma 3 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attività di intermediazione del lavoro L EBITEN LOMBARDIA, una volta ottenuta l autorizzazione ministeriale, svolgerà le attività di raccolta CV, preselezione, mediazione domanda/offerta, attività formative finalizzate all inserimento lavorativo, orientamento professionale e le comunicazioni a seguito di intermediazione dando opportuna contezza del servizio svolto tramite una relazione annuale da inviarsi all E.BI.TE.N., a mezzo posta pec, entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
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